Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 345/2020
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Avv. Eriberto Di Blasio Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 345/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n. 205/2020 emessa il 20.03.2020
dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica e pubblicata il 13.05.2020 a conclusione del giudizio n. 1260/2014 R.G. avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto prVAto”, vertente tra
, c.f. , rappresentata e difesa per mandato a margine Parte_1 CodiceFiscale_1
della citazione in appello dall'avv. Giovanni Santoro ed elettVAmente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobasso, v. Sant'Antonio dei Lazzari n.5
-APPELLANTE-
e
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv.
Insorti d'Ungheria n. 15
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 16.10.2024,
entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 17.10.2024, assegnati alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c.
IN FATTO
Con citazione notificata l'11.07.2014, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 323/2014 emesso dal Tribunale di Campobasso su ricorso della con il quale si intimava all'ingiunta il pagamento, in Controparte_1
favore della ingiungente, della somma di € 10.000,00 oltre accessori del credito e spese.
Alla base del decreto ingiuntivo opposto la ricorrente deduceva il mancato pagamento di due assegni bancari a firma della , entrambi tratti sulla Banca Popolare delle Province Molisane, all'ordine Pt_1
della di € 5.000,00 cadauno. Controparte_1
A mezzo della spiegata opposizione l'opponente eccepVA: 1) la prescrizione dell'azione cartolare degli assegni posti a base dell'azione monitoria;
2) la insussistenza della pretesa creditoria;
3) la mancata esecuzione della prestazione per inadempimento incolpevole;
4) la mancanza di causa
debendi e indebito oggettivo;
5) la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Pertanto, concludeva chiedendo di sospendere la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto;
di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare monitoriamente proposta per violazione degli artt. 45-75 1° co. R.D. 21.12.1933 n. 1736; nel merito, in via subordinata, di accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria per mancata esecuzione della prestazione futura ascrivibile a titolo di inadempimento alla società ricorrente e, previo accertamento dell'avvenuta corresponsione a titolo anticipatorio del corrispettivo per la prestazione non eseguita, dichiarare la mancanza di causa debendi e per tali effetti, dichiarare l'insussistenza di ogni pretesa creditoria e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 26.08.2014 si costituVA in giudizio la che chiedeva la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo e della sua esecutorietà ed il rigetto dell'opposizione.
In fase istruttoria venVAno ammesse ed assunte prove testimoniali.
All'esito del giudizio il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 205/2020, qui impugnata, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 323/2014, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00, oltre accessori.
Con citazione notificata il 10.12.2020 la ha proposto appello avverso la suddetta sentenza Pt_1
affinchè fosse riformata, per i motivi di seguito precisati, vinte le spese con distrazione.
Con comparsa dell'11.03.2021 si è costituita l'appellata chiedendo di Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto e la sentenza impugnata e di rigettare l'appello avversario,
con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'atto di impugnazione, l'appellante ha proposto una serie di doglianze e precisamente:
“A. erronea ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado;
B. erroneo rilievo della natura dell'azione proposta per aver la Società ricorrente esercitato
un'azione cartolare con inettitudine dei titoli ad assurgere a promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
con conseguente inconfigurabilità della presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto
sottostante;
C. omessa valorizzazione del dato relativo all'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare
proposta;
D. violazione di legge per omessa applicazione del contenuto dispositivo di cui agli artt. 45-75 1° co.
R.D. 21.12.1933 N. 1736;
nel merito: E. erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie la cui congrua e complessVA valutazione
avrebbe dovuto condurre il giudicante di primo grado a ritenere inesistente il rapporto sottostante
giustificativo dell'emissione dei titoli per mancata esecuzione della prestazione derVAnte da
inadempimento colpevole imputabile alla Società con riferimento alle Controparte_1
obbligazioni assunte nella scrittura del 7 giugno 2012;
F. omesso rilievo del mancato svolgimento delle lavorazioni contenute nella scrittura prVAta di
<consegna dei lavori e contestuale transazione> del 7 giugno 2012 in riferimento ai quali sono stati
consegnati i titoli posti a fondamento dell'azione cartolare proposta;
G. erronea valorizzazione del narrato testimoniale del sig. per mancata CP_2
comparazione tra le dichiarazioni rese in sede di escussione dal teste e la descrizione delle opere
recata nella fattura del 4 aprile 2013. Inettitudine a fornire prova certa ed assoluta circa l'avvenuta
esecuzione della prestazione sottesa al rilascio dei titoli;
H. omesso rilievo dell'insussistenza della pretesa creditoria per inesistenza del rapporto sottostante;
I. omesso rilievo della mancanza di causa debendi e indebito oggettivo;
J. erronea ed illogica motVAzione della sentenza nella parte in cui il giudicante ha ritenuto infondata
l'opposizione sia nell'an che nel quantum”.
Dunque, con il primo motivo di appello l'appellante si duole della erronea ricostruzione del fatto da parte del primo giudice.
La doglianza è infondata, atteso che la sentenza impugnata ha correttamente valutato il complessivo quadro probatorio, documentale e testimoniale, emerso nel corso del giudizio di primo grado, come meglio si illustrerà nel prosieguo analizzando gli elementi istruttori raccolti.
Con il secondo, terzo e quarto motivo di appello la insiste sostanzialmente nel sostenere che Pt_1
il decreto ingiuntivo opposto andava revocato perché gli assegni non potevano costituire una promessa di pagamento e l'azione cartolare posta a fondamento del ricorso monitorio sarebbe prescritta, con conseguente omessa applicazione degli artt. 45 – 75 del RD 1736/1933.
L' eccezione è destituita di fondamento. Di vero l'azione cartolare si prescrive nel termine di 6 mesi dallo spirare del termine di presentazione dell'assegno per l'incasso.
Risulta che la società appellata ha dapprima agito sulla base dell' azione cartolare notificando alla opponente (come dalla stessa ammesso nell'atto di appello) un atto di precetto in data 7.10.2013,
senza sortire alcun effetto.
La società creditrice, prescritta l'azione cartolare, non ha più proceduto alla rinnovazione del precetto,
ma ha richiesto il decreto ingiuntivo.
Come noto, nei rapporti diretti tra il traente ed il prenditore, l'assegno bancario, anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento e, pertanto, in virtù del disposto normativo di cui all'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto.
In tal modo il titolo, una volta prescritta l'azione cartolare, viene utilizzato per esperire l'azione causale, i cui termini di prescrizione sono superiori rispetto a quelli dell'azione cartolare essendo pari a quelli relativi al rapporto obbligatorio sottostante (di norma si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.). L'assegno, quindi, come una qualsiasi scrittura prVAta, costituisce in ogni caso una promessa di pagamento in cui il debitore, con la sua sottoscrizione, riconosce di dovere pagare una somma al creditore. Dunque, la eventuale prescrizione dell'azione cartolare scaturente dall'assegno
è del tutto ininfluente ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sulle doglianze di merito relative al dedotto erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie, sulla lamentata insussistenza della pretesa creditoria per mancata prova della esecuzione e/o della corretta esecuzione delle opere appaltate, sul presunto omesso rilievo della mancanza di causa debendi e indebito oggettivo, nonché sulla erronea ed illogica motVAzione della sentenza, si deduce quanto segue.
Parte appellante, con tutta la suddetta articolata serie di motivi di impugnazione, in sostanza lamenta che la società opposta non ha dato la prova di avere realizzato tutte le opere extra - capitolato previste nel verbale di consegna dei lavori e di transazione del 7.06.2012 e che la sentenza impugnata avrebbe travisato le risultanze delle testimonianze raccolte.
Le censure non hanno pregio.
Infatti, i testi escussi in giudizio, tranne il marito dell'appellante, , hanno confermato le S_
circostanze addotte dalla società opposta, per cui la sentenza appellata non è incorsa in alcun travisamento delle risultanze processuali, che sono state univoche e chiare nello smentire le deduzioni dell' opponente.
Di vero, le argomentazioni difensive contenute nell'atto di opposizione della e riproposte in Pt_1
appello sono state smentite in primis dai suoi stessi testi.
Parte appellante ha sostenuto che la sarebbe stata inadempiente per non aver Controparte_1
realizzato alcun opere pattuite nel fabbricato di (tra cui la pavimentazione esterna, la Parte_2
sistemazione del discendente pluviale, la pitturazione del cancello, la messa in opera di pozzetti sul piazzale ecc.) le quali poi sarebbero state commissionate alla che le avrebbe Parte_3
realizzate, emettendo all'esito la relatVA fattura.
Ma è un dato di fatto che il teste , titolare della omonima ditta individuale, indicato Parte_3
a teste dalla stessa appellante, ha riferito in giudizio quanto segue: “Ho fatto solo la gettata esterna
della rampa di accesso – discesa al piazzale antistante l'abitazione al piano seminterrato di proprietà
del signor La pavimentazione era già presente, così come pure il discendente Controparte_3
pluviale e la pitturazione del cancello. La sistemazione dei pozzetti esterni si è limitata alla rimessa
in quota del piano di gettata dei coperchi perché i pozzetti già c'erano, così come pure il misto sul
piazzale”. Tali dichiarazioni, di contenuto inequivoco, smentiscono le doglianze della opponente in merito al lamentato inadempimento;
esse, poi, sono state correttamente valutate nella sentenza impugnata che le ha recepite e fatte proprie ai fini della decisione.
Il medesimo teste ha anche dato una spiegazione plausibile sulla mancata esecuzione della gran parte delle opere descritte nella fattura, avendo riferito testualmente che “… I lavori da me appena descritti
come eseguiti non sono tutti quelli di cui alla fattura che mi viene mostrata come recante data 4/04/13 ed allegata al fascicolo di parte opponente con numero 11; ciò perché il committente, sig. P_
, mi aveva detto che ci saremmo risentiti, ma poi non è stato più così”.
[...]
E' evidente, quindi, che la documentazione prodotta in giudizio dall'opponente a riprova dell'avvenuta esecuzione da parte della ditta dei presunti lavori non eseguiti dalla società CP_2
opposta, si palesa inattendibile perché non comprova effettVAmente quali lavori sono stati eseguiti da detta ditta e quali invece sono stati solo indicati in fattura.
L'aver indicato dei lavori in fattura non prova che questi siano stati in concreto svolti e ciò è ancor più vero quando è lo stesso soggetto emittente la fattura che specifica che tutte le lavorazioni elencate nel documento fiscale non sono poi state da lui eseguite perché già realizzate, e che vi era una espressa richiesta da parte del committente di indicare in fattura dei lavori prima ancora che questi venissero eseguiti dalla . Parte_3
Non è condivisibile l'argomentazione dell'appellante secondo cui debba essere considerata attendibile la fattura emessa dalla ditta e non le dichiarazioni di tenore opposto rese in CP_2
giudizio dal suo titolare, considerato che la fattura, ai sensi dell'art. 2709 c.c., è un documento che ha solo rilevanza fiscale e che ha valore di prova non nei confronti dei terzi (come d'altronde tutta la documentazione contabile dell'imprenditore), ma unicamente contro l'imprenditore emittente.
La società appellata, quindi, ha dato, nel corso del giudizio, adeguata prova di aver correttamente eseguito i lavori a lei commissionati e l'istruttoria espletata ha dimostrato l'infondatezza delle tesi dell'opponente, dal momento che queste, come detto, hanno trovato smentita sia nei testi della stessa parte opponente, sia nella documentazione prodotta in giudizio dalle parti.
Da questa, in particolare, emerge che tra la e la sono intercorsi diversi Controparte_1 Pt_1
rapporti contrattuali, tutti formalizzati in accordi scritti, sottoscritti ed accettati dall'appellante.
In dettaglio, con scrittura prVAta titolata “Compromesso di vendita immobiliare” del 27.07.2010 (doc.
3 dell'affoliazione dell'opposta), la società prometteva di vendere al coniuge della opponente, S_
, ed al fratello della stessa, , che promettevano di acquistare “.. per sé o per
[...] Controparte_4
persona da nominare…”, una “…porzione di fabbricato bifamiliare in corso di costruzione su tre livelli con porzione di terreno di corte, in catasto indicato al foglio 25, particella 661”. Nella
medesima scrittura si stabilVA anche che di essa ”… è parte integrante … il capitolato allegato alle
opere edilizie necessarie alla realizzazione del fabbricato ed i disegni tecnici relativi all'attuale
destinazione urbanistica…”. Nella stessa scrittura si affermava che “… La si CP_1 Controparte_1
impegnerà … a completare i lavori di realizzazione della struttura in cemento armato …
SuccessVAmente la provvederà ad accatastare il fabbricato in corso di Controparte_1
costruzione secondo le necessità degli acquirenti che sceglieranno se effettuare il rogito notarile alla
sola struttura in c.a. (opzione n.1) oppure al fabbricato completato (opzione n.2). Alla scelta
dell'opzione n. 1 tra la e i promittenti acquirenti seguirà un contratto di appalto Controparte_1
per il completamento del fabbricato con relativi s.a.l.”. Sempre nella medesima scrittura, nella parte titolata “MODIFICHE RICHIESTE DALLA PARTE ACQUIRENTE A PROPRIE SPESE” si sancVA che “I lavori extra saranno di volta in volta stabiliti dalle parti e pagati alla Controparte_1
al compimento degli stessi”.
[...]
Con successivi rogiti notarili la struttura in cemento armato dell'immobile in questione è stata acquistata dall' appellante e dalla di lei madre, limitatamente alla proprietà del primo piano e del sottotetto (doc. 4 dell'affoliazione dell'opposta), mentre il fratello della opponente,
[...]
, ha acquistato la proprietà del piano seminterrato (doc. 5 dell'affoliazione della opposta) P_
.
Dopo il completamento del rustico del fabbricato e delle altre opere previste nel capitolato di appalto richiamato nella scrittura prVAta di vendita (doc. 6 dell'affoliazione dell'opposta), la opponente e suo fratello, davano incarico alla società opposta di eseguire altri lavori extra capitolato, lavori che risultano anch'essi essere stati portati a termine dalla infatti la tesi di parte Controparte_1
appellante, secondo cui detti lavori dovevano essere ancora eseguiti al momento della sottoscrizione del verbale di consegna lavori e contestuale transazione del 7.06.2012, non ha trovato alcun riscontro.
La dicitura contenuta nella suddetta scrittura prVAta: “La si impegna ad eseguire Controparte_1
sull'immobile sito in … i seguenti ulteriori lavori …” (cfr. punto 1) della scrittura Parte_2 prVAta in questione, doc. 7 dell'affoliazione dell'opposta), costituisce mera svista poiché, leggendo complessVAmente l'intera scrittura, si evince agevolmente che detti lavori erano stati già eseguiti.
Infatti, nella medesima scrittura si afferma anche al punto 3) che: ”I Sig.ri e Parte_1
dichiarano di aver ricevuto la consegna dell'immobile sito in Controparte_4 Parte_2
alla C.da Colle Infante, oggetto del preliminare di acquisto stipulato in data 27.07.2010 e successivo
contratto di appalto, in perfette condizioni ed all'uopo dichiarano nei confronti della
[...]
di nulla più a pretendere per qualsiasi titolo e ragione, avendo la società Controparte_5
venditrice provveduto anche alla sistemazione esterna del fabbricato compravenduto, nonché
all'esecuzione dei lavori descritti nella presente scrittura di cui al punto 1)”.
Se si considera anche che la suddetta scrittura prVAta è stata dalle parti intitolata “Verbale di consegna dei lavori e contestuale transazione”, risulta evidente che tutti i lavori commissionati alla società opposta era stati ultimati alla data di redazione della stessa, che la contraria interpretazione data alla scrittura dall'opponente rappresenta solo un espediente difensivo per sottrarsi al pagamento del dovuto.
Nel condividere dette tesi, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di interpretazione dei contratti.
Infatti, l'art. 1362 c.c., comma 1, stabilisce che: ”nell'interpretare il contratto, si deve indagare quale
sia stata la comune intenzione delle parti, e non limitarsi al senso letterale delle parole”, e per ricercare la comune intenzione delle parti è anche necessario valutare il comportamento complessivo di queste anche posteriore alla conclusione del contratto (art.1362, comma 2), nonché procedere alla interpretazione delle singole clausole per mezzo delle altre clausole contrattuali, attribuendo ad ognuna il significato che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.).
La stipulazione della citata scrittura si era resa necessaria perché i committenti, pur avendo commissionato i lavori sopra citati, pattuendo il relativo corrispettivo, una volta terminati, non intendevano tener fede agli impegni economici assunti pagando la somma di € 24.692,67, come risulta dal computo dei lavori inviato dalla società opposta alla opponente a mezzo lettera raccomandata a/r dell'11.05.2012 (doc. 8 dell'affoliazione dell'opposta). Pertanto, al fine di evitare le lungaggini di un contenzioso, le parti raggiungevano un accordo, formalizzato nella suddetta scrittura prVAta, che prevedeva il pagamento della sola somma di € 15.600,00 che doveva essere pagata dalla con n. 3 assegni bancari dell'importo di € 5.000,00 cadauno e la restante somma Pt_1
di € 600,00 da . L'accordo prevedeva anche il pagamento immediato delle somme, Controparte_4
mentre la opponente faceva recapitare a amministratore della società opposta, n. 3 Controparte_6
assegni dell'importo di € 5.000,00 ciascuno della Banca Popolare delle Province Molisane con scadenza, rispettVAmente, 31.12.2012, 30.06.2013 e 31.12.2013. Detta circostanza venVA contestata alla dal legale del nelle missive del 26.07.2012 e del 25.09.2012, entrambe prodotte Pt_1 CP_6
in giudizio dalla opponente. Gli ultimi due assegni, rispettVAmente n. 0021083208-03 e n.0021083209 – 04 emessi dalla rimanevano insoluti, e sulla base di essi venVA chiesto ed Pt_1
ottenuto il decreto ingiuntivo n. 323/2014.
Va inoltre evidenziato che le affermazioni dell' appellante, secondo cui la società appellata non avrebbe eseguito i lavori extra – capitolato, è anche smentita dalla stessa documentazione prodotta dalla . Pt_1
Di vero, i lavori riportati nel verbale di consegna e transazione del 7.06.2012 sono i seguenti:
- 1° piano: rivestimento servizi esterni;
rivestimento marciapiede posto macchina;
tettuccio cancello di ingresso;
all'ingresso muretto laterale rivestimento;
gettata stradina a esse;
sostituzione pannello porta blindata.
- Seminterrato: gettata in cemento intercapedine;
protezione rete metallica muro intercapedine;
recinzione metallica confinante;
muro separazione con confinante;
rivestimento marciapiede antistante appartamento.
I lavori di cui invece l' opponente lamenta la mancata esecuzione e che per tale motivo avrebbe poi commissionato ad altra ditta, non sono quelli elencati nell'atto di transazione,
ma costituiti, secondo quanto affermato dalla stessa , dalla: Pt_1 - 1. Sistemazione definitVA rampa di accesso asservita a passaggio carrabile e pedonale ed area antistante l'immobile;
2. Sistemazione mediante posa in opera della pavimentazione relatVA
all'intercapedine esterna;
3. Copertura e sistemazione alloggi contatori asserviti alle utenze domestiche;
4. Pitturazione e risistemazione cancello asservito ad ingresso;
5. Sistemazione
pluviale discendente;
6. Varie ed eventuali.
Dall'esame dei dati fattuali emersi nel corso del giudizio di primo grado, è agevole constatare che la sistemazione definitVA rampa di accesso asservita a passaggio carrabile e pedonale ed area antistante l'immobile non rientrava tra le opere pattuite nella scrittura del 7.06.2012, né
nel capitolato di appalto del luglio 2010. Come di evince dalla fattura n. 2 del 4.04.2013 della
, prodotta dalla stessa opponente, la sistemazione definitVA della rampa di Parte_3
accesso è consistita nel suo rivestimento in cemento, rivestimento non previsto e/o commissionato alla ditta opposta. Lo stesso dicasi per la copertura e per la sistemazione degli alloggi dei contatori delle utenze domestiche, opera che non è stata eseguita nemmeno dalla ditta dal momento che non è riportata in fattura nella descrizione delle lavorazioni CP_2
effettuate.
Riguardo la lamentata mancata pitturazione e risistemazione cancello asservito ad ingresso,
anche questa non rientrava nel capitolato di appalto, né nelle opere previste dalla scrittura prVAta del 6.07.2012; la società opposta si è limitata a fornire e porre in opera un solo cancello, come previsto nel capitolato di appalto del luglio 2010, mentre i hanno Pt_1
modificato il progetto originario del fabbricato, ricavando due ingressi indipendenti per le loro abitazioni, dal momento che il piano seminterrato, originariamente adibito ad autorimessa, è stato trasformato da in appartamento con autonomo ingresso Controparte_4
(cfr. foto, doc. 9 dell'affoliazione dell'opposta). In ogni caso, si ribadisce, la pitturazione del cancello di ingresso non era prevista né nella scrittura prVAta del 7.06.2012, né nel capitolato di appalto. Dunque, alcun travisamento di dati fattuali è stato compiuto dal Tribunale, avendo il giudice correttamente esaminato anche le foto prodotte in giudizio dalla società creditrice. In
particolare da una foto (doc. 10 dell'affoliazione dell'opposta) emerge che la Controparte_1
aveva sistemato il pluviale discendente, smentendo così le affermazioni di parte appellante e confermando l'attendibilità del teste il quale ha infatti riferito di non aver sistemato CP_2
lui il pluviale, né di aver installato i pozzetti, ma solo di aver provveduto alla risistemazione del piazzale esterno, realizzato all'epoca in brecciato, livellando le buche causate dal passaggio delle macchine.
Correttamente poi la sentenza impugnata non ha considerato le opere “varie ed eventuali” che non sarebbero state eseguite, mancando una loro benchè minima descrizione.
Infine, il primo giudice, correttamente non ha valorizzato le risultanze della perizia di parte
Per_ appellante redatta dall'ing. , ove era stata evidenziata anche presunta presenza di umidità
in alcune stanze del fabbricato.
Infatti, le stesse fotografie allegate alla citata perizia mostrano come le presunte macchie di umidità siano localizzate in prossimità degli angoli delle murature: in base alla comune esperienza, è evidente che non si tratti di umidità, ma di semplice condensa dovuta alla mancata aerazione dei locali.
Per tali motivi, erra parte appellante quando attribuisce valore probatorio incontestato alla
Per_ perizia dell' ing. , dal momento che questa si presenta lacunosa e carente di motVAzione,
non descrivendo le cause delle presunte macchie, né se i presunti lavori non compiuti siano stati proprio quelli commissionati alla società opposta. Detta relazione, limitandosi ad una semplice descrizione sommaria ed incompleta, è irrilevante ai fini della presente causa, e condivisibilmente la sentenza impugnata non l'ha ritenuta dirimente ai fini della decisione.
Per quanto riguarda invece le asserite mancate consegne delle autorizzazioni amministrative,
si osserva che nella scrittura prVAta di vendita è espressamente previsto solo che la società
venditrice “… provvederà ad accatastare il fabbricato in corso di costruzione…”, adempimento regolarmente eseguito prima della stipula dei rogiti notarili, altrimenti il notaio non avrebbe potuto procedervi. Infatti nei rogiti gli immobili venduti vengono identificati con
Per_ le rispettive particelle catastali, mentre l'accatastamento eseguito dall' ing. e riportato nella fattura prodotta dall'opponente, riguarda gli immobili ultimati, così come pure la richiesta di agibilità, che viene avanzata solo quando il fabbricato è stato completato.
Senonchè, a causa di un abuso edilizio commesso dai committenti mediante la chiusura del locale destinato a portico con una porta, senza averlo concordato previamente con la
Direzione dei Lavori, né con la società opposta (cfr. foto, doc. 11 dell'affoliazione dell'opposta), sia il Direttore dei Lavori che l'impresa esecutrice hanno Controparte_1
presentato le loro dimissioni (cfr. docc. 12 e 13 dell'affoliazione dell'opposta). Pertanto,
nessuna ulteriore certificazione poteva più essere richiesta dalla società opposta, né da questa ottenuta stante il perdurare dell'abuso. Detta circostanza risulta essere stata rappresentata dal legale del (amministratore della nella missVA del Controparte_6 Controparte_1
25.09.2012 prodotta in giudizio dalla stessa parte opponente.
Vero è che all'atto della consegna degli immobili l'appellante non ha sollevato alcuna riserva,
né ha proposto opposizione all'atto di precetto notificatole il 7.10.2013, ma si è attVAta
giudizialmente solo dopo aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo.
Infine, in merito alla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali, si evidenzia che l'opposizione si è rivelata del tutto infondata, ragione per la quale correttamente la sentenza impugnata ha condannato l'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Per questi motivi
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttVA, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari all'importo ingiunto (€
10.000,00). Ricorrono per l' appellante i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 – quater D.P.R.
n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile,
definitVAmente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 10.12.2020 da
[...]
nei confronti della in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
pro tempore, avverso la sentenza n. 205/2020 emessa il 20.03.2020 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidandole in € 4.357,50 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
3. dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co. 1
– quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26.03.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico