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21 agosto 2026
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Art. 13. Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo 1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, e' istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonche' del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore ((a 660 milioni di euro per l'anno 2026, a 650 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028)) , derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attivita': distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita' speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall' articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 , e successive modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge.
Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa.
5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del presente capo, nonche' dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonche' del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore ((a 660 milioni di euro per l'anno 2026, a 650 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028)) , derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attivita': distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita' speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall' articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 , e successive modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge.
Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa.
5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del presente capo, nonche' dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
Commentari • 6
- 1. Interpello del 22/05/2019 n. 152 - Agenzia delle Entrate - Divisione ContribuentiAgenzia delle Entrate · 22 maggio 2019 · 5.217829
[…] compensazione previsti dall'articolo 25, comma 1, citato”. La medesima natura sovvenzionale è attribuibile anche ai “crediti cinema” di cui si discute, atteso che per essi è stato istituito un apposito fondo dall'articolo 13 della legge n. 220 del 2016 (c.d. Fondo per il cinema e l'audiovisivo) destinato a finanziare gli interventi previsti, sicché, come prospettato dall'istante, i
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Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/03/2023, n. 5101Provvedimento: […] 1. Con ricorso straordinario proposto in data 1.06.2022, trasposto nella presente sede giurisdizionale a seguito di opposizione della controinteressata Estra s.r.l. notificata in data 6.07.2022, è stato impugnato il decreto n. 49 del 4.02.2022, con il quale il Ministero della cultura ha proceduto al “ Riparto del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti nel Cinema e nell'Audiovisivo per l'anno 2022 ” ai sensi dell'art. 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.Leggi di più...
- sostegno economico al settore cinematografico·
- motivazione atto amministrativo·
- legge 220/2016·
- impresa non appartenenti al settore audiovisivo·
- art. 20 legge 220/2016·
- riparto fondo per sviluppo investimenti nel cinema e audiovisivo·
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- annullamento decreto ministeriale·
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