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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3036 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. n. 4252/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4252 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), quale unico erede di , rappresentato Parte_1 C.F._1 Persona_1
e difeso dall'avv. Antonio Galardo.
Ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 5239/2022 prot. del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli del 12.10.2022.
- APPELLANTE -
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATA - contumace -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1214/2022 emessa dal Tribunale di SAta Maria Capua Vetere, pubblicata il 5.4.2022, in tema di usucapione”.
CONCLUSIONI: Per l'appellante, unica parte costituita: Come da atto di appello e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
18.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 11 , quale unico erede di , ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte Parte_1 Persona_1
(con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 4.10.2022), la , proponendo appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 1214/2022 emessa dal Tribunale di SAta Maria Capua Vetere, pubblicata il 5.4.2022.
****
Con tale sentenza il Tribunale di SAta Maria Capua Vetere ha rigettato, innanzitutto, le domande (di rivendicazione e di risarcimento danni) formulate dalla società attrice (ossia dalla nei confronti del CP_1 convenuto, . Persona_1
In particolare la società attrice aveva chiesto che quest'ultimo fosse condannato al rilascio immediato, in suo favore, dell'appartamento sito in SA OL La DA alla Via L. Da Vinci P. co Zodiaco, palazzina C, p. rialzato, interno 1, nonché al risarcimento dei danni per illegittima occupazione, da liquidarsi a mezzo di CTU e parametrati ai canoni di locazione per immobili similari, oltre al pagamento delle spese ed onorari di causa ed attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento di tali domande (rigettate dal giudice di prime cure per non avere fornito la c.d. probatio diabolica prevista per l'azione disciplinata dall'art. 948 c.c.), la aveva dedotto di essere proprietaria (per averlo CP_1 acquistato con atto notarile del 23.1.2008) di un complesso edilizio sito in SA OL La DA (CE), costituito da
3 corpi di fabbrica distinti con le lettere A, B e C, collegati da un unico locale cantinato, sostenendo che il convenuto, senza averne titolo e senza corrispondere alcuna indennità, detenesse un appartamento nel suddetto complesso edilizio e, precisamente, quello posto nella palazzina C al piano rialzato, interno 1.
Il Tribunale di SAta Maria Capua Vetere, inoltre, con la sentenza impugnata in questa sede, ha rigettato anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta (compensando integralmente le spese di lite), volta ad ottenere la declaratoria dell'acquisto, in suo favore, per intervenuta usucapione ventennale, dell'appartamento (al piano rialzato, interno 1) e del locale seminterrato, siti in SA OL La DA alla Via L. Da Vinci, Palazzina C, piano rialzato, censiti in catasto, rispettivamente, al foglio 3, particella 5304, sub.23 e sub. 10.
Nello specifico il giudice di prime cure ha rigettato tale domanda riconvenzionale sostenendo che Per_1 quale originario detentore dell'immobile in virtù della sua qualifica di portiere del complesso edilizio, non avesse provato la sussistenza di alcun atto idoneo ad integrare un'interversione del possesso, avendo i testi escussi confermato che il avesse effettuato dei lavori nell'immobile (realizzazione di tramezzi e di un bagno, Per_1 pitturazione, impianto idrico, ecc.), ma che ciò non fosse sufficiente a dimostrare che si fosse trattato di comportamenti posti in essere quale possessore del bene, in contrapposizione al potere del proprietario, piuttosto che di addizioni e miglioramenti apportati alla cosa detenuta.
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, nella detta qualità, ha censurato la sentenza n. 1214/2022 emessa dal Tribunale di SAta Parte_1
Maria Capua Vetere sulla base de seguenti motivi di gravame.
pagina 2 di 11 ****
Con il primo motivo ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale, da lui proposta, con cui aveva invocato l'acquisto, per usucapione, anche della proprietà del locale seminterrato suddetto, sostenendo che il primo giudice si fosse limitato a decidere in merito al solo appartamento.
Secondo l'appellante, in particolare, il predetto locale non sarebbe stato detenuto da in nome Persona_1
e per conto di terzi (in particolare della Bucolica s.r.l.), ma animo domini, sin dal 1974, tanto da concederlo in fitto a terzi, riscuotere e tenere per sè i relativi canoni ed eseguire tutte le opere di manutenzione, come riferito da tutti i testi escussi in primo grado.
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Con il secondo motivo ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente rigettato (per la Persona_1 mancanza di prova della c.d. interversio possessionis) la domanda riconvenzionale di usucapione con riferimento all'appartamento sito in SA OL La DA, in Via Leonardo da Vinci, palazzina C, piano rialzato, int. 1 (come meglio descritto in atti), avendolo, invece, posseduto ininterrottamente, pacificamente e Persona_1 pubblicamente, dal 1986 – come confermato da tutti i testi escussi- ed essendo distinto da quello (sito al primo piano rialzato della Palazzina A) al quale aveva fatto riferimento il giudice di prime cure, ossia a quello concessogli come alloggio (per essere il custode del complesso immobiliare), che invece aveva rilasciato, a seguito di vicende giudiziarie con la Bucolica s.r.l. (citate nell'atto di appello), sin dal 29.11.1985, trasferendosi con la sua famiglia in quello sito nella palazzina C.
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Con il terzo motivo l'appellante ha, poi, sostenuto che il Tribunale di SAta Maria Capua Vetere avesse omesso di valutare tutti gli elementi probatori relativi alla domanda di usucapione in questione, evidenziando, in particolare, che, con sentenza n. 5523/1989, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la nullità del trasferimento degli immobili in questione effettuato da in favore della società Bucolica s.r.l. (avendo il , come Controparte_2 CP_2 riportato in sentenza, dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di avere agìto quale semplice “testa di legno” e di non avere mai pagato alcun prezzo per l'acquisito degli immobili né ricevuto il relativo pagamento da parte della
Bucolica s.r.l.) e che, dunque, a dimostrazione dell'usucapione in favore del de cuius , vi Persona_1 sarebbe stato anche il dato che , autodefinitosi una semplice “testa di legno”, dal 1978 al Controparte_2
2004 fosse stato solo il formale proprietario degli immobili per cui è causa, senza mai di fatto esercitare il diritto di proprietà o rivendicare gli stessi.
E, alla luce di quanto esposto, , nella detta qualità, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“A)- dichiarare la piena, libera ed assoluta proprietà del Sig. (e quindi del Sig. quale suo erede unico) Persona_1 Parte_1 sull'appartamento per civile abitazione sito in SA OL La DA (CE) alla Via Leonardo da Vinci, Palazzina C, piano rialzato interno 1, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 23 del Foglio n°3 del Comune di SA OL La DA, categoria A/2 classe 3, consistenza 7,5 vani, rendita pagina 3 di 11 €.735,95, nonché sul locale seminterrato sito in SA OL La DA (CE) alla Via Leonardo da Vinci, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 10 del Foglio n°3 del Comune di SA OL La DA, categoria C/2 classe 1, consistenza 874 mq, rendita €.1.715,265. B) dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sui detti cespiti con tutti gli effetti scaturenti per legge dal detto accertamento. C) In ogni caso dichiarare ed accertare il possesso da oltre vent'anni, ed almeno dal 1974 del locale seminterrato e dal 1986 dell'appartamento, pacifico, pubblico, ininterrotto, animo domini dei cespiti come indicati in premessa con tutte le conseguenti provvidenze di legge ed in particolare ordinando la trascrizione della sentenza di accertamento e la voltura catastale con ogni annesso e connesso provvedimento occorrente. D) condannare la n persona Parte_2 del Legale Rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”.
La non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di Controparte_1 appello;
ragion per cui è stata dichiarata contumace con ordinanza del 22.2.2023.
Con la stessa ordinanza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.4.2024.
Indi è stata rinviata d'ufficio, con decreto del 28.3.2024, all'udienza dell'1.4.2025.
E, con successivo decreto presidenziale depositato il 5.3.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per la detta udienza dell'1.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate tali note (il 18.3.2025 dalla difesa dell'appellante), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 2.4.2025, concedendo alle parti unicamente i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali (essendo contumace la parte appellata).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da , quale unico erede di , è parzialmente fondato (in Parte_1 Persona_1 particolare con riferimento alla domanda riconvenzionale, proposta in primo grado, riferita all'invocata usucapione del locale seminterrato suddetto, censito in catasto al foglio 3, particella 5304, sub. 10) per le ragioni di seguito esposte.
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Nell'esaminare congiuntamente i tre motivi di gravame, in quanto strettamente connessi, la Corte rileva che, effettivamente, il Tribunale d SAta Maria Capua Vetere, nel rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto (volta all'accertamento, in suo favore, dell'acquisito, per usucapione ventennale, sia Persona_1 dell'appartamento riportato in catasto al fg. 10, particella 5304, sub. 23, che del locale seminterrato riportato in catasto al fg. 10, particella 5304, sub. 10), ha preso in considerazione solo l'appartamento, come dedotto dall'appellante, facendo riferimento – nel reputare che il convenuto fosse il detentore del complesso edilizio, essendone il portiere- soltanto a quanto riferito dai testi circa i lavori (con riferimento a tale appartamento) di realizzazione di tramezzi e del bagno, di pitturazione e dell'impianto idrico.
Ma, come dedotto dall'appellante, suo padre, (al quale il primo era subentrato, nel corso del Persona_1 primo grado di giudizio, quale suo unico erede) aveva dimostrato, mediante l'escussione dei testi escussi, innanzitutto i requisiti per l'invocato acquisito, per usucapione ventennale, ex art. 1158 c.c., di tale locale pagina 4 di 11 seminterrato (anch'esso oggetto della domanda riconvenzionale proposta dinanzi al Tribunale di SAta Maria
Capua Vetere).
Al riguardo la Corte rileva, invero, quanto segue.
Il teste (escusso all'udienza del 15.10.2015; cfr. il relativo verbale, ridepositato dall'appellante e Testimone_1 contenuto, in ogni caso, nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado):
A) Interrogato sul capitolo n. 11 della memoria istruttoria, ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., di parte convenuta, del
10.1.2014 (memoria ridepositata dall'appellante in questo secondo grado) - avente ad oggetto la seguente circostanza “Vero è che da oltre quarant'anni, ed almeno dal 1974, il Sig. ha adibito a garage (autorimessa) il locale seminterrato Persona_1 situato in SA OL La DA (CE) alla Via Leonardo da Vinci, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 10 del Foglio n°3 del Comune di
SA OL La DA, categoria C/2 classe 1, consistenza 874 mq, rendita €.1.715,265”- aveva confermato tale circostanza, precisando di esserne a conoscenza da quando era andato a vivere in tale condominio (nel mese di settembre 1980, come precisato in precedenza);
B) aveva confermato anche i successivi capitoli nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della stessa memoria, concernenti l'esecuzione – quanto al locale posto al piano seminterrato- di lavori, a proprie spese, relativi alla pavimentazione, all'impianto elettrico, alla rampa di accesso, nonché riguardanti l'apposizione del cancello di entrata veicolare, di porta pedonale e dei finestroni, la concessione in fitto di tale locale percependone i canoni e il possesso delle relative chiavi (12. “Vero è che il Sig. ha provveduto nel 1984 a ristrutturare il locale seminterrato situato in Persona_1
SA OL La DA (CE) alla Via Leonardo da Vinci, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 10 del Foglio n°3 del Comune di SA OL
La DA, categoria C/2 classe 1, eseguendo a proprie spese il totale rifacimento della pavimentazione, facendo posare prima il massetto e poi le mattonelle”; 13. “Vero è che il Sig. ha provveduto nel 1980 a far eseguire il totale rifacimento dell'impianto elettrico del locale Persona_1 seminterrato situato in SA OL La DA (CE) alla Via Leonardo da Vinci, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 10 del Foglio n°3 del
Comune di SA OL La DA, categoria C/2 classe 1, sostenendone integralmente il costo”; 14. “Vero è che nel 1980 il Sig. Persona_1 faceva eseguire i lavori di canalizzazione delle acque piovane (con realizzazione di un pozzo nero), la pavimentazione della rampa di accesso,
l'apposizione del cancello di entrata veicolare, di porta pedonale e dei finestroni al locale seminterrato, sostenendone integralmente il costo”; 15. “Vero è che da oltre quarant'anni, ed almeno sin dal 1974, il Sig. ha adibito il locale seminterrato situato in SA OL La DA (CE) alla Via Persona_1
Leonardo da Vinci, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 10 del Foglio n°3 del Comune di SA OL La DA, a garage (autorimessa), concedendo in fitto spazi dello stesso agli abitanti del o di immobili vicini per la sosta di autovetture e percependone il relativo canone Parte_3 mensile”; 16. “Vero è che sin dal 1979 i Sig.ri , , ed hanno preso in fitto dal Parte_4 Controparte_3 Parte_5 Controparte_4
Sig. , cui corrispondevano il relativo canone, alcuni spazi del locale seminterrato situato in SA OL La DA (CE) alla Via Persona_1
Leonardo da Vinci, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 10 del Foglio n°3 del Comune di SA OL La DA, ed adibito a garage
(autorimessa), al fine di parcheggiarvi le proprie autovetture”; 17. “Vero è che sin dal 1982 i Sig.ri , Parte_6 Parte_7 CP_5 Testimone
, , , , , , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 CP_6 Parte_11 Parte_12 Pt_13
e hanno preso in fitto dal Sig. , cui corrispondevano il relativo canone, gli spazi del locale seminterrato situato
[...] Parte_14 Persona_1 in SA OL La DA (CE) alla Via Leonardo da Vinci, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 10 del Foglio n°3 del Comune di SA
OL La DA, ed adibito a garage (autorimessa), al fine di parcheggiarvi le proprie autovetture”; 18. “Vero è che da oltre quarant'anni, ed almeno sin dal 1974, il Sig. è l'unico possessore delle chiavi di accesso al locale seminterrato situato in SA OL La DA (CE) alla Via Persona_1
Leonardo da Vinci, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 10 del Foglio n°3 del Comune di SA OL La DA”; 19. “Vero è che i proprietari delle autovetture parcheggiate nel seminterrato sono obbligati a richiedere al Sig. copia delle chiavi per l'accesso al locale Persona_1 e che in caso di mancato rinnovo dell'affitto sono obbligati a restituirle”). pagina 5 di 11 Pure il teste (anch'egli escusso all'udienza del 15.10.2015; cfr. il relativo verbale, ridepositato Parte_6 dall'appellante e contenuto, in ogni caso, nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado) aveva sostanzialmente confermato i suddetti capitoli nn. 16, 17, 18 e 19 articolati dal convenuto in tale memoria fornendo anche, pure con riferimento al capitolo n.13 – come rilevato correttamente dall'appellante- i seguenti elementi che depongono nel senso del possesso ad usucapionem, ventennale, in capo a , di tale locale seminterrato: “è stata Persona_1 fatta dal la rampa di accesso ai box, poi ha posizionato la griglia di raccolta dell'acqua piovana, il cancello di ingresso, poi intonaco, Per_1 pavimentazione e i tubi di scarico acqua piovana e acque reflue. Tutto nel locale seminterrato”; “so che tutti coloro che parcheggiano nel box pagano un fitto al anche io lo pago fin dal 1980”; “il ha rifatto la pavimentazione nel garage”; “i lavori di cui ho riferito sono stati eseguiti tra il Per_1 Per_1
1984/1986 all'incirca”; “Il ha fatto un pozzo nero a venticinque metri per risolvere il problema dell'acqua piovana e dell'acqua nel garage”. Per_1
Anche il teste , escusso all'udienza del 14.1.2016 (cfr. il relativo verbale contenuto nel Parte_8 fascicolo telematico di ufficio di primo grado), dopo avere precisato di conoscere il dal 1982, interrogato
Per_1 sui detti capitoli nn. 11, 12, 13 e 14 aveva dichiarato: “ricordo che il ha installato il portone di ingresso del locale
Per_1 seminterrato, circa la metà degli anni 80, non so se l'ha pagato lui, ha eseguito lavori di ripristino delle tubazioni delle pluviali e del pozzetto di raccolta delle acque reflue, siccome si allagava, circa una trentina di anni fa; ci siamo divisi le spese, perciò penso che abbia pagato anche il ricordo
Per_1 che il ha realizzato corrimano per accedere al seminterrato e lavori di sistemazione della pavimentazione sempre del locale seminterrato,
Per_1 nonché l'impianto elettrico del locale medesimo. Il corrimano risale a circa quindici anni fa, l'impianto elettrico venticinque anni fa, la pavimentazione una ventina di anni fa. Per il corrimano, per la pavimentazione e per l'impianto elettrico non so chi ha contribuito al pagamento delle spese relative; sul capitolo 15, aveva poi riferito: “ricordo che il ha cominciato a dare in fitto spazi all'interno del locale seminterrato per ricovero vetture a partire
Per_1 dal 1985, se ben ricordo, anche a me”; sul capitolo 17: “so che i signori che VS mi elenca – eccettuati e – Parte_11 Persona_2 parcheggiavano l'autovettura nel locale seminterrato detto, ma non so dire se dati in fitto dal penso di sì visto che ho ricevuto in fitto il posto
Per_1 macchina dal ; sul capitolo 18: “posso dire che le chiavi di accesso al locale seminterrato sono state a me consegnate dal quando
Per_1 Per_1 ho preso in fitto il posto auto;
quando poi ho deciso di non usufruirne più ho riconsegnato le chiavi al ”; sul capitolo 19: “ricordo delle
Per_1 infiltrazioni nel locale seminterrato, per sentito dire dagli altri, ma non so collocarle temporalmente;
per sentito dire so che sono stati fatti lavori per risolvere infiltrazioni, non l'ho visti, credo dal .
Per_1
Infine il teste , escusso all'udienza dell'8.6.2017 (cfr. il relativo verbale, ridepositato Testimone_2 dall'appellante e contenuto, in ogni caso, nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado), aveva riferito: “so che il ha un garage;
so che il ha fatto lavori inerenti il piano seminterrato coinvolgente pavimento, cancello e ricordo anche griglia per far Per_1 Per_1 defluire acqua siccome in quel locale si allagava sempre, aggiungendo: sul capitolo n. 15: “non so se il si faceva pagare il fitto dei Per_1 garage dagli inquilini del;
posso dire che io fino a qualche due anni fa circa – siccome sono venuti i vigili del fuoco nel piano seminterrato – Pt_3 pagavo il fitto al ma non so se avesse un contratto”; sul capitolo 17: “si è vero perché so per sentito dire che tutti pagavano il fitto a Per_1
; sul capitolo n. 18: “le chiavi del seminterrato sono in possesso di tutti coloro che parcheggiano la macchina nel seminterrato”; sul Per_1 capitolo 19: “per quanto mi riguarda la chiave del locale seminterrato me l'ha data il quando ho preso in fitto il posto auto e poi l'ho allo Per_1 stesso restituito da quando non si può più accedere dopo l'intervento dei vigili del fuoco”.
In definitiva, da tutte le dichiarazioni dei testi escussi era emersa, in modo rigoroso e convincente, la prova del possesso ventennale ad usucapionem di tale locale seminterrato in capo a (al quale era Persona_1 subentrato, nel corso del primo grado di giudizio, , quale suo unico erede), avendone avuto la Parte_1 disponibilità, pacifica e ininterrotta, quantomeno dalla metà degli anni '80 (e per oltre venti anni, senza atti interruttivi, ex artt. 1165 c.c. e 2943 c.c.), comportandosi a tutti gli effetti come proprietario, facendo eseguire lavori pagina 6 di 11 di rifacimento della pavimentazione e dell'impianto elettrico, nonché relativi alla rampa di accesso, realizzando il corrimano per accedere al seminterrato, provvedendo all'apposizione del cancello di entrata veicolare, di porta pedonale e dei finestroni, nonché alla concessione in fitto di tale locale percependone i relativi canoni, avendone il possesso delle chiavi.
Si è trattato, in sostanza, del compimento di atti di gestione del bene comportanti l'esercizio del possesso (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 12/01/2023, n. 651), tenuto anche conto che gli atti di manutenzione straordinaria sono compatibili con la situazione soggettiva dell'animus possidendi (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/03/2025, n. 8315).
Ragion per cui, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in primo grado, la sentenza impugnata va riforma parzialmente dichiarando l'avvenuto acquisito della proprietà, per usucapione ventennale, ex art. 1158 c.c., in capo a (e, quindi, per successione mortis causa, in favore del Persona_1 suo unico erede, ), del locale seminterrato sito in SA OL La DA (CE), in Via Leonardo Parte_1 da Vinci, identificato in catasto al fg. 3, particella n. 5304, sub 10.
E, sul punto, la presente sentenza costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2651 c.c.
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Ad avviso della Corte, invece, le dette prove testimoniali assunte in primo grado non sono state sufficienti a fornire la prova rigorosa dell'acquisto, per usucapione ventennale, in capo a , anche Persona_1 dell'appartamento sito in SA OL La DA (CE) in Via Leonardo da Vinci, Palazzina C, catastalmente identificato al fg. 3, particella n. 5304, sub 23.
Ciò anche a prescindere da quanto dedotto dall'appellante circa l'errore che avrebbe commesso il Tribunale nel fare riferimento all'appartamento sito al primo piano rialzato della Palazzina “A” anziché a quello della Palazzina
“C”.
A differenza, infatti, di quanto riferito da tutti i testi a proposito del locale seminterrato, la prova rigorosa del possesso ad usucapionem del detto appartamento sito nella palazzina “C” (catastalmente identificato, si ribadisce, al fg. 3, particella n. 5304 sub 23), non può desumersi da tutte le dichiarazioni dei testi escussi.
Al riguardo la Corte osserva quanto segue.
Il teste , precisando che a fine novembre del 1985 il aveva lasciato l'appartamento nella Testimone_1 Per_1 scala A per occupare l'appartamento nella scala C, aveva riferito che il dopo essere andato vivere Per_1 nell'appartamento della scala aveva, effettivamente, eseguito “lavori agli igienici dei bagni e alle rubinetterie, nonché installato infissi in alluminio;
…diversi lavori nell'appartamento de quo aventi ad oggetto la pavimentazione della cucina, lavori di rifacimento intonaco, tinteggiatura sia all'interno sia delle ringhiere, degli impianti idrici siccome vi erano delle perdite nel locale sottostante ove vi sono i box”, confermando anche la circostanza di prova relativa alla realizzazione di una cucina in muratura.
Tuttavia, sulla circostanza di cui al capitolo n. 10 della memoria istruttoria di parte convenuta, relativa all'eventuale pagamento, da parte di , delle utenze e degli oneri condominiali inerenti il detto Persona_1
pagina 7 di 11 appartamento (“Vero è che il Sig. ha sempre provveduto a pagare ogni utenza ed onere condominiale inerente il suo Persona_1 appartamento di abitazione, compresi quelli derivanti dall'abbattimento degli alberi del cortile condominiale e dalla stipula di polizza r.c. terzi per l'intero immobile, per la costituzione del condominio e delle relative tabelle millesimali”) il teste non aveva risposto in senso (espressamente) affermativo, limitandosi a riferire: “da oltre venti anni c'è un amministratore”.
Del resto, nell'ambito della documentazione prodotta dal (e ridepositata in appello), vi sono ricevute Per_1 di pagamento di oneri condominiali riferite solo agli anni 2012 e 2013 (dunque non al ventennio), così come sono stati prodotti documenti riferiti ad utenze limitati a pochissime annualità.
Il teste poi, dopo avere riferito che il era “andato a vivere nella scala C nel 1985/86”, Parte_6 Per_1 confermando che aveva “fatto lavori agli impianti idraulici, con sostituzione sanitari bagno e anche della cucina, la quale è stata fatta in muratura;
ricordo dei lavori fatti per risolvere problemi di perdite d'acqua nel box, lavori sull'impianto elettrico dell'immobile”, aveva dichiarato che
“il ha fatto anche una veranda in alluminio sul balcone, con tinteggiatura di pareti e balconi”. Per_1
Non risultano, però, dal relativo verbale di udienza del 15.10.2015, risposte del testimone sull'eventuale pagamento di utenze e di oneri condominiali nel corso del ventennio utile ai fini dell'invocata usucapione.
Il teste , interrogato sui capitoli 4, 5, 6, 7 e 8 relativi ai lavori che avrebbe eseguito il Parte_8 nell'appartamento in questione, aveva risposto in modo generico, dichiarando di non ricordare molte Per_1 delle circostanze su cui era stato sentito.
In particolare aveva dichiarato: Sul cap. 4: “so che il ha fatto lavori nella abitazione in cui oggi vive, avendo visto Per_1 movimentazione di materiali, ma non so indicare né quando né quali lavori siano stati fatti.”; sul cap. 5: “reitero che il ha fatto lavori ma Per_1 non so quali né ricordo quando”. Sul cap. 6: “non ricordo”; Sul cap. 7: “Ricordo della veranda, l'ho visto quando sono andato a casa del
ma non ricordo da quando la stessa esista;
comunque la veranda si trova nell'appartamento ad oggi occupato dal convenuto.”; Sul cap. Per_1
8: “Non ricordo”.
Anche il teste , interrogato sui capitoli 4, 5, 6, 7 e 8 relativi ai lavori che avrebbe eseguito il Testimone_2 nell'appartamento in questione, aveva risposto in modo generico, dichiarando di non sapere o di non Per_1 ricordare molte delle circostanze su cui era stato sentito.
In particolare aveva dichiarato: Sul cap. 4: “ricordo che dopo un po' di tempo dal trasferimento nella Palazzina C, mi è capitato di andare a casa di e di vedere che lo stesso stava eseguendo lavori inerenti il bagno e la cucina”; sul cap. 5: “non so”; sul cap. 6: “non Per_1 so”; sul cap. 7: “non mi ricordo”; sul cap. 8: “non so”.
Al riguardo non è superfluo precisare quanto segue.
Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 07/08/2012, n. pagina 8 di 11 14220).
E chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (anche se il secondo può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/10/2018, n. 23849).
E se è vero che la prova dell'acquisto di un immobile per usucapione può essere fornita anche per testimoni (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/07/2023, n. 20884 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 31/01/2019, n. 2977; Sez. II,
06/08/2004, n. 15145), è altrettanto vero che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30/08/2017, n. 20539).
****
La riforma (parziale) della sentenza impugnata comporta, inoltre, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
E, in base all'esito complessivo del giudizio, la società appellata va condannata, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. (essendo stata rigettata la domanda di rivendica dell'attrice in primo grado ed accolta, sia pure parzialmente, la domanda riconvenzionale del convenuto/appellante), al pagamento, in favore dell'appellante vittorioso, delle spese del doppio grado di giudizio, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 133
D.p.r. n.115/2002 le spese del giudizio di secondo grado vanno distratte in favore dell'Erario, risultando Parte_1
, per il giudizio di appello, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 5239/2022 prot. del
[...]
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 12.10.2022 (mentre non emerge dagli atti che fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato anche per il primo grado).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (dovendo essere calcolata anche la fase istruttoria, anche se non è stata espletata in appello;
cfr. Cass. civ.,
pagina 9 di 11 Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez.
II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado, e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00, considerato che il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2024, n. 34791), ossia moltiplicando le rendite catastali degli immobili in questione, risultanti dalle visure prodotte dall'appellante, per 200
(per il sub. 10: euro 1.715,26 x 200= euro 343.052,00; per il sub. 23: euro 735,95 x 200= euro 147.190; tot. euro
490.242,00).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4252/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da , quale unico erede di , Parte_1 Persona_1 avverso la sentenza n. 1214/2022 emessa dal Tribunale di SAta Maria Capua Vetere, pubblicata il 5.4.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
Accerta e dichiara l'acquisto della proprietà, per usucapione ventennale, in favore di – e, per Persona_1 successione mortis causa di quest'ultimo, in favore del suo unico erede - del locale Parte_1 seminterrato sito in SA OL La DA (CE), in Via Leonardo da Vinci, identificato in catasto al fg. 3, particella n. 5304, sub 10.
2. Dichiara tenuta e condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di – con distrazione, ex art. 133 Parte_1
D.p.r. n.115/2002, delle spese del secondo grado di giudizio in favore dell'Erario- liquidate complessivamente in euro 11.228,5 per il primo grado (per compensi professionali) ed in euro 11.907,5 per il secondo (di cui euro
1.848,00 per spese prenotate a debito ed euro 10.059,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara la presente sentenza titolo per la relativa trascrizione, con riferimento alla statuizione di cui al capo n.
1 del dispositivo.
pagina 10 di 11 Napoli, 10.6.2025
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4252 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), quale unico erede di , rappresentato Parte_1 C.F._1 Persona_1
e difeso dall'avv. Antonio Galardo.
Ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 5239/2022 prot. del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli del 12.10.2022.
- APPELLANTE -
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATA - contumace -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1214/2022 emessa dal Tribunale di SAta Maria Capua Vetere, pubblicata il 5.4.2022, in tema di usucapione”.
CONCLUSIONI: Per l'appellante, unica parte costituita: Come da atto di appello e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
18.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 11 , quale unico erede di , ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte Parte_1 Persona_1
(con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 4.10.2022), la , proponendo appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 1214/2022 emessa dal Tribunale di SAta Maria Capua Vetere, pubblicata il 5.4.2022.
****
Con tale sentenza il Tribunale di SAta Maria Capua Vetere ha rigettato, innanzitutto, le domande (di rivendicazione e di risarcimento danni) formulate dalla società attrice (ossia dalla nei confronti del CP_1 convenuto, . Persona_1
In particolare la società attrice aveva chiesto che quest'ultimo fosse condannato al rilascio immediato, in suo favore, dell'appartamento sito in SA OL La DA alla Via L. Da Vinci P. co Zodiaco, palazzina C, p. rialzato, interno 1, nonché al risarcimento dei danni per illegittima occupazione, da liquidarsi a mezzo di CTU e parametrati ai canoni di locazione per immobili similari, oltre al pagamento delle spese ed onorari di causa ed attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento di tali domande (rigettate dal giudice di prime cure per non avere fornito la c.d. probatio diabolica prevista per l'azione disciplinata dall'art. 948 c.c.), la aveva dedotto di essere proprietaria (per averlo CP_1 acquistato con atto notarile del 23.1.2008) di un complesso edilizio sito in SA OL La DA (CE), costituito da
3 corpi di fabbrica distinti con le lettere A, B e C, collegati da un unico locale cantinato, sostenendo che il convenuto, senza averne titolo e senza corrispondere alcuna indennità, detenesse un appartamento nel suddetto complesso edilizio e, precisamente, quello posto nella palazzina C al piano rialzato, interno 1.
Il Tribunale di SAta Maria Capua Vetere, inoltre, con la sentenza impugnata in questa sede, ha rigettato anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta (compensando integralmente le spese di lite), volta ad ottenere la declaratoria dell'acquisto, in suo favore, per intervenuta usucapione ventennale, dell'appartamento (al piano rialzato, interno 1) e del locale seminterrato, siti in SA OL La DA alla Via L. Da Vinci, Palazzina C, piano rialzato, censiti in catasto, rispettivamente, al foglio 3, particella 5304, sub.23 e sub. 10.
Nello specifico il giudice di prime cure ha rigettato tale domanda riconvenzionale sostenendo che Per_1 quale originario detentore dell'immobile in virtù della sua qualifica di portiere del complesso edilizio, non avesse provato la sussistenza di alcun atto idoneo ad integrare un'interversione del possesso, avendo i testi escussi confermato che il avesse effettuato dei lavori nell'immobile (realizzazione di tramezzi e di un bagno, Per_1 pitturazione, impianto idrico, ecc.), ma che ciò non fosse sufficiente a dimostrare che si fosse trattato di comportamenti posti in essere quale possessore del bene, in contrapposizione al potere del proprietario, piuttosto che di addizioni e miglioramenti apportati alla cosa detenuta.
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, nella detta qualità, ha censurato la sentenza n. 1214/2022 emessa dal Tribunale di SAta Parte_1
Maria Capua Vetere sulla base de seguenti motivi di gravame.
pagina 2 di 11 ****
Con il primo motivo ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale, da lui proposta, con cui aveva invocato l'acquisto, per usucapione, anche della proprietà del locale seminterrato suddetto, sostenendo che il primo giudice si fosse limitato a decidere in merito al solo appartamento.
Secondo l'appellante, in particolare, il predetto locale non sarebbe stato detenuto da in nome Persona_1
e per conto di terzi (in particolare della Bucolica s.r.l.), ma animo domini, sin dal 1974, tanto da concederlo in fitto a terzi, riscuotere e tenere per sè i relativi canoni ed eseguire tutte le opere di manutenzione, come riferito da tutti i testi escussi in primo grado.
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Con il secondo motivo ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente rigettato (per la Persona_1 mancanza di prova della c.d. interversio possessionis) la domanda riconvenzionale di usucapione con riferimento all'appartamento sito in SA OL La DA, in Via Leonardo da Vinci, palazzina C, piano rialzato, int. 1 (come meglio descritto in atti), avendolo, invece, posseduto ininterrottamente, pacificamente e Persona_1 pubblicamente, dal 1986 – come confermato da tutti i testi escussi- ed essendo distinto da quello (sito al primo piano rialzato della Palazzina A) al quale aveva fatto riferimento il giudice di prime cure, ossia a quello concessogli come alloggio (per essere il custode del complesso immobiliare), che invece aveva rilasciato, a seguito di vicende giudiziarie con la Bucolica s.r.l. (citate nell'atto di appello), sin dal 29.11.1985, trasferendosi con la sua famiglia in quello sito nella palazzina C.
****
Con il terzo motivo l'appellante ha, poi, sostenuto che il Tribunale di SAta Maria Capua Vetere avesse omesso di valutare tutti gli elementi probatori relativi alla domanda di usucapione in questione, evidenziando, in particolare, che, con sentenza n. 5523/1989, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la nullità del trasferimento degli immobili in questione effettuato da in favore della società Bucolica s.r.l. (avendo il , come Controparte_2 CP_2 riportato in sentenza, dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di avere agìto quale semplice “testa di legno” e di non avere mai pagato alcun prezzo per l'acquisito degli immobili né ricevuto il relativo pagamento da parte della
Bucolica s.r.l.) e che, dunque, a dimostrazione dell'usucapione in favore del de cuius , vi Persona_1 sarebbe stato anche il dato che , autodefinitosi una semplice “testa di legno”, dal 1978 al Controparte_2
2004 fosse stato solo il formale proprietario degli immobili per cui è causa, senza mai di fatto esercitare il diritto di proprietà o rivendicare gli stessi.
E, alla luce di quanto esposto, , nella detta qualità, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“A)- dichiarare la piena, libera ed assoluta proprietà del Sig. (e quindi del Sig. quale suo erede unico) Persona_1 Parte_1 sull'appartamento per civile abitazione sito in SA OL La DA (CE) alla Via Leonardo da Vinci, Palazzina C, piano rialzato interno 1, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 23 del Foglio n°3 del Comune di SA OL La DA, categoria A/2 classe 3, consistenza 7,5 vani, rendita pagina 3 di 11 €.735,95, nonché sul locale seminterrato sito in SA OL La DA (CE) alla Via Leonardo da Vinci, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 10 del Foglio n°3 del Comune di SA OL La DA, categoria C/2 classe 1, consistenza 874 mq, rendita €.1.715,265. B) dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sui detti cespiti con tutti gli effetti scaturenti per legge dal detto accertamento. C) In ogni caso dichiarare ed accertare il possesso da oltre vent'anni, ed almeno dal 1974 del locale seminterrato e dal 1986 dell'appartamento, pacifico, pubblico, ininterrotto, animo domini dei cespiti come indicati in premessa con tutte le conseguenti provvidenze di legge ed in particolare ordinando la trascrizione della sentenza di accertamento e la voltura catastale con ogni annesso e connesso provvedimento occorrente. D) condannare la n persona Parte_2 del Legale Rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”.
La non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di Controparte_1 appello;
ragion per cui è stata dichiarata contumace con ordinanza del 22.2.2023.
Con la stessa ordinanza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.4.2024.
Indi è stata rinviata d'ufficio, con decreto del 28.3.2024, all'udienza dell'1.4.2025.
E, con successivo decreto presidenziale depositato il 5.3.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per la detta udienza dell'1.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate tali note (il 18.3.2025 dalla difesa dell'appellante), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 2.4.2025, concedendo alle parti unicamente i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali (essendo contumace la parte appellata).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da , quale unico erede di , è parzialmente fondato (in Parte_1 Persona_1 particolare con riferimento alla domanda riconvenzionale, proposta in primo grado, riferita all'invocata usucapione del locale seminterrato suddetto, censito in catasto al foglio 3, particella 5304, sub. 10) per le ragioni di seguito esposte.
****
Nell'esaminare congiuntamente i tre motivi di gravame, in quanto strettamente connessi, la Corte rileva che, effettivamente, il Tribunale d SAta Maria Capua Vetere, nel rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto (volta all'accertamento, in suo favore, dell'acquisito, per usucapione ventennale, sia Persona_1 dell'appartamento riportato in catasto al fg. 10, particella 5304, sub. 23, che del locale seminterrato riportato in catasto al fg. 10, particella 5304, sub. 10), ha preso in considerazione solo l'appartamento, come dedotto dall'appellante, facendo riferimento – nel reputare che il convenuto fosse il detentore del complesso edilizio, essendone il portiere- soltanto a quanto riferito dai testi circa i lavori (con riferimento a tale appartamento) di realizzazione di tramezzi e del bagno, di pitturazione e dell'impianto idrico.
Ma, come dedotto dall'appellante, suo padre, (al quale il primo era subentrato, nel corso del Persona_1 primo grado di giudizio, quale suo unico erede) aveva dimostrato, mediante l'escussione dei testi escussi, innanzitutto i requisiti per l'invocato acquisito, per usucapione ventennale, ex art. 1158 c.c., di tale locale pagina 4 di 11 seminterrato (anch'esso oggetto della domanda riconvenzionale proposta dinanzi al Tribunale di SAta Maria
Capua Vetere).
Al riguardo la Corte rileva, invero, quanto segue.
Il teste (escusso all'udienza del 15.10.2015; cfr. il relativo verbale, ridepositato dall'appellante e Testimone_1 contenuto, in ogni caso, nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado):
A) Interrogato sul capitolo n. 11 della memoria istruttoria, ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., di parte convenuta, del
10.1.2014 (memoria ridepositata dall'appellante in questo secondo grado) - avente ad oggetto la seguente circostanza “Vero è che da oltre quarant'anni, ed almeno dal 1974, il Sig. ha adibito a garage (autorimessa) il locale seminterrato Persona_1 situato in SA OL La DA (CE) alla Via Leonardo da Vinci, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 10 del Foglio n°3 del Comune di
SA OL La DA, categoria C/2 classe 1, consistenza 874 mq, rendita €.1.715,265”- aveva confermato tale circostanza, precisando di esserne a conoscenza da quando era andato a vivere in tale condominio (nel mese di settembre 1980, come precisato in precedenza);
B) aveva confermato anche i successivi capitoli nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della stessa memoria, concernenti l'esecuzione – quanto al locale posto al piano seminterrato- di lavori, a proprie spese, relativi alla pavimentazione, all'impianto elettrico, alla rampa di accesso, nonché riguardanti l'apposizione del cancello di entrata veicolare, di porta pedonale e dei finestroni, la concessione in fitto di tale locale percependone i canoni e il possesso delle relative chiavi (12. “Vero è che il Sig. ha provveduto nel 1984 a ristrutturare il locale seminterrato situato in Persona_1
SA OL La DA (CE) alla Via Leonardo da Vinci, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 10 del Foglio n°3 del Comune di SA OL
La DA, categoria C/2 classe 1, eseguendo a proprie spese il totale rifacimento della pavimentazione, facendo posare prima il massetto e poi le mattonelle”; 13. “Vero è che il Sig. ha provveduto nel 1980 a far eseguire il totale rifacimento dell'impianto elettrico del locale Persona_1 seminterrato situato in SA OL La DA (CE) alla Via Leonardo da Vinci, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 10 del Foglio n°3 del
Comune di SA OL La DA, categoria C/2 classe 1, sostenendone integralmente il costo”; 14. “Vero è che nel 1980 il Sig. Persona_1 faceva eseguire i lavori di canalizzazione delle acque piovane (con realizzazione di un pozzo nero), la pavimentazione della rampa di accesso,
l'apposizione del cancello di entrata veicolare, di porta pedonale e dei finestroni al locale seminterrato, sostenendone integralmente il costo”; 15. “Vero è che da oltre quarant'anni, ed almeno sin dal 1974, il Sig. ha adibito il locale seminterrato situato in SA OL La DA (CE) alla Via Persona_1
Leonardo da Vinci, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 10 del Foglio n°3 del Comune di SA OL La DA, a garage (autorimessa), concedendo in fitto spazi dello stesso agli abitanti del o di immobili vicini per la sosta di autovetture e percependone il relativo canone Parte_3 mensile”; 16. “Vero è che sin dal 1979 i Sig.ri , , ed hanno preso in fitto dal Parte_4 Controparte_3 Parte_5 Controparte_4
Sig. , cui corrispondevano il relativo canone, alcuni spazi del locale seminterrato situato in SA OL La DA (CE) alla Via Persona_1
Leonardo da Vinci, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 10 del Foglio n°3 del Comune di SA OL La DA, ed adibito a garage
(autorimessa), al fine di parcheggiarvi le proprie autovetture”; 17. “Vero è che sin dal 1982 i Sig.ri , Parte_6 Parte_7 CP_5 Testimone
, , , , , , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 CP_6 Parte_11 Parte_12 Pt_13
e hanno preso in fitto dal Sig. , cui corrispondevano il relativo canone, gli spazi del locale seminterrato situato
[...] Parte_14 Persona_1 in SA OL La DA (CE) alla Via Leonardo da Vinci, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 10 del Foglio n°3 del Comune di SA
OL La DA, ed adibito a garage (autorimessa), al fine di parcheggiarvi le proprie autovetture”; 18. “Vero è che da oltre quarant'anni, ed almeno sin dal 1974, il Sig. è l'unico possessore delle chiavi di accesso al locale seminterrato situato in SA OL La DA (CE) alla Via Persona_1
Leonardo da Vinci, catastalmente identificato alla particella n°5304 sub 10 del Foglio n°3 del Comune di SA OL La DA”; 19. “Vero è che i proprietari delle autovetture parcheggiate nel seminterrato sono obbligati a richiedere al Sig. copia delle chiavi per l'accesso al locale Persona_1 e che in caso di mancato rinnovo dell'affitto sono obbligati a restituirle”). pagina 5 di 11 Pure il teste (anch'egli escusso all'udienza del 15.10.2015; cfr. il relativo verbale, ridepositato Parte_6 dall'appellante e contenuto, in ogni caso, nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado) aveva sostanzialmente confermato i suddetti capitoli nn. 16, 17, 18 e 19 articolati dal convenuto in tale memoria fornendo anche, pure con riferimento al capitolo n.13 – come rilevato correttamente dall'appellante- i seguenti elementi che depongono nel senso del possesso ad usucapionem, ventennale, in capo a , di tale locale seminterrato: “è stata Persona_1 fatta dal la rampa di accesso ai box, poi ha posizionato la griglia di raccolta dell'acqua piovana, il cancello di ingresso, poi intonaco, Per_1 pavimentazione e i tubi di scarico acqua piovana e acque reflue. Tutto nel locale seminterrato”; “so che tutti coloro che parcheggiano nel box pagano un fitto al anche io lo pago fin dal 1980”; “il ha rifatto la pavimentazione nel garage”; “i lavori di cui ho riferito sono stati eseguiti tra il Per_1 Per_1
1984/1986 all'incirca”; “Il ha fatto un pozzo nero a venticinque metri per risolvere il problema dell'acqua piovana e dell'acqua nel garage”. Per_1
Anche il teste , escusso all'udienza del 14.1.2016 (cfr. il relativo verbale contenuto nel Parte_8 fascicolo telematico di ufficio di primo grado), dopo avere precisato di conoscere il dal 1982, interrogato
Per_1 sui detti capitoli nn. 11, 12, 13 e 14 aveva dichiarato: “ricordo che il ha installato il portone di ingresso del locale
Per_1 seminterrato, circa la metà degli anni 80, non so se l'ha pagato lui, ha eseguito lavori di ripristino delle tubazioni delle pluviali e del pozzetto di raccolta delle acque reflue, siccome si allagava, circa una trentina di anni fa; ci siamo divisi le spese, perciò penso che abbia pagato anche il ricordo
Per_1 che il ha realizzato corrimano per accedere al seminterrato e lavori di sistemazione della pavimentazione sempre del locale seminterrato,
Per_1 nonché l'impianto elettrico del locale medesimo. Il corrimano risale a circa quindici anni fa, l'impianto elettrico venticinque anni fa, la pavimentazione una ventina di anni fa. Per il corrimano, per la pavimentazione e per l'impianto elettrico non so chi ha contribuito al pagamento delle spese relative; sul capitolo 15, aveva poi riferito: “ricordo che il ha cominciato a dare in fitto spazi all'interno del locale seminterrato per ricovero vetture a partire
Per_1 dal 1985, se ben ricordo, anche a me”; sul capitolo 17: “so che i signori che VS mi elenca – eccettuati e – Parte_11 Persona_2 parcheggiavano l'autovettura nel locale seminterrato detto, ma non so dire se dati in fitto dal penso di sì visto che ho ricevuto in fitto il posto
Per_1 macchina dal ; sul capitolo 18: “posso dire che le chiavi di accesso al locale seminterrato sono state a me consegnate dal quando
Per_1 Per_1 ho preso in fitto il posto auto;
quando poi ho deciso di non usufruirne più ho riconsegnato le chiavi al ”; sul capitolo 19: “ricordo delle
Per_1 infiltrazioni nel locale seminterrato, per sentito dire dagli altri, ma non so collocarle temporalmente;
per sentito dire so che sono stati fatti lavori per risolvere infiltrazioni, non l'ho visti, credo dal .
Per_1
Infine il teste , escusso all'udienza dell'8.6.2017 (cfr. il relativo verbale, ridepositato Testimone_2 dall'appellante e contenuto, in ogni caso, nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado), aveva riferito: “so che il ha un garage;
so che il ha fatto lavori inerenti il piano seminterrato coinvolgente pavimento, cancello e ricordo anche griglia per far Per_1 Per_1 defluire acqua siccome in quel locale si allagava sempre, aggiungendo: sul capitolo n. 15: “non so se il si faceva pagare il fitto dei Per_1 garage dagli inquilini del;
posso dire che io fino a qualche due anni fa circa – siccome sono venuti i vigili del fuoco nel piano seminterrato – Pt_3 pagavo il fitto al ma non so se avesse un contratto”; sul capitolo 17: “si è vero perché so per sentito dire che tutti pagavano il fitto a Per_1
; sul capitolo n. 18: “le chiavi del seminterrato sono in possesso di tutti coloro che parcheggiano la macchina nel seminterrato”; sul Per_1 capitolo 19: “per quanto mi riguarda la chiave del locale seminterrato me l'ha data il quando ho preso in fitto il posto auto e poi l'ho allo Per_1 stesso restituito da quando non si può più accedere dopo l'intervento dei vigili del fuoco”.
In definitiva, da tutte le dichiarazioni dei testi escussi era emersa, in modo rigoroso e convincente, la prova del possesso ventennale ad usucapionem di tale locale seminterrato in capo a (al quale era Persona_1 subentrato, nel corso del primo grado di giudizio, , quale suo unico erede), avendone avuto la Parte_1 disponibilità, pacifica e ininterrotta, quantomeno dalla metà degli anni '80 (e per oltre venti anni, senza atti interruttivi, ex artt. 1165 c.c. e 2943 c.c.), comportandosi a tutti gli effetti come proprietario, facendo eseguire lavori pagina 6 di 11 di rifacimento della pavimentazione e dell'impianto elettrico, nonché relativi alla rampa di accesso, realizzando il corrimano per accedere al seminterrato, provvedendo all'apposizione del cancello di entrata veicolare, di porta pedonale e dei finestroni, nonché alla concessione in fitto di tale locale percependone i relativi canoni, avendone il possesso delle chiavi.
Si è trattato, in sostanza, del compimento di atti di gestione del bene comportanti l'esercizio del possesso (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 12/01/2023, n. 651), tenuto anche conto che gli atti di manutenzione straordinaria sono compatibili con la situazione soggettiva dell'animus possidendi (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/03/2025, n. 8315).
Ragion per cui, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in primo grado, la sentenza impugnata va riforma parzialmente dichiarando l'avvenuto acquisito della proprietà, per usucapione ventennale, ex art. 1158 c.c., in capo a (e, quindi, per successione mortis causa, in favore del Persona_1 suo unico erede, ), del locale seminterrato sito in SA OL La DA (CE), in Via Leonardo Parte_1 da Vinci, identificato in catasto al fg. 3, particella n. 5304, sub 10.
E, sul punto, la presente sentenza costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2651 c.c.
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Ad avviso della Corte, invece, le dette prove testimoniali assunte in primo grado non sono state sufficienti a fornire la prova rigorosa dell'acquisto, per usucapione ventennale, in capo a , anche Persona_1 dell'appartamento sito in SA OL La DA (CE) in Via Leonardo da Vinci, Palazzina C, catastalmente identificato al fg. 3, particella n. 5304, sub 23.
Ciò anche a prescindere da quanto dedotto dall'appellante circa l'errore che avrebbe commesso il Tribunale nel fare riferimento all'appartamento sito al primo piano rialzato della Palazzina “A” anziché a quello della Palazzina
“C”.
A differenza, infatti, di quanto riferito da tutti i testi a proposito del locale seminterrato, la prova rigorosa del possesso ad usucapionem del detto appartamento sito nella palazzina “C” (catastalmente identificato, si ribadisce, al fg. 3, particella n. 5304 sub 23), non può desumersi da tutte le dichiarazioni dei testi escussi.
Al riguardo la Corte osserva quanto segue.
Il teste , precisando che a fine novembre del 1985 il aveva lasciato l'appartamento nella Testimone_1 Per_1 scala A per occupare l'appartamento nella scala C, aveva riferito che il dopo essere andato vivere Per_1 nell'appartamento della scala aveva, effettivamente, eseguito “lavori agli igienici dei bagni e alle rubinetterie, nonché installato infissi in alluminio;
…diversi lavori nell'appartamento de quo aventi ad oggetto la pavimentazione della cucina, lavori di rifacimento intonaco, tinteggiatura sia all'interno sia delle ringhiere, degli impianti idrici siccome vi erano delle perdite nel locale sottostante ove vi sono i box”, confermando anche la circostanza di prova relativa alla realizzazione di una cucina in muratura.
Tuttavia, sulla circostanza di cui al capitolo n. 10 della memoria istruttoria di parte convenuta, relativa all'eventuale pagamento, da parte di , delle utenze e degli oneri condominiali inerenti il detto Persona_1
pagina 7 di 11 appartamento (“Vero è che il Sig. ha sempre provveduto a pagare ogni utenza ed onere condominiale inerente il suo Persona_1 appartamento di abitazione, compresi quelli derivanti dall'abbattimento degli alberi del cortile condominiale e dalla stipula di polizza r.c. terzi per l'intero immobile, per la costituzione del condominio e delle relative tabelle millesimali”) il teste non aveva risposto in senso (espressamente) affermativo, limitandosi a riferire: “da oltre venti anni c'è un amministratore”.
Del resto, nell'ambito della documentazione prodotta dal (e ridepositata in appello), vi sono ricevute Per_1 di pagamento di oneri condominiali riferite solo agli anni 2012 e 2013 (dunque non al ventennio), così come sono stati prodotti documenti riferiti ad utenze limitati a pochissime annualità.
Il teste poi, dopo avere riferito che il era “andato a vivere nella scala C nel 1985/86”, Parte_6 Per_1 confermando che aveva “fatto lavori agli impianti idraulici, con sostituzione sanitari bagno e anche della cucina, la quale è stata fatta in muratura;
ricordo dei lavori fatti per risolvere problemi di perdite d'acqua nel box, lavori sull'impianto elettrico dell'immobile”, aveva dichiarato che
“il ha fatto anche una veranda in alluminio sul balcone, con tinteggiatura di pareti e balconi”. Per_1
Non risultano, però, dal relativo verbale di udienza del 15.10.2015, risposte del testimone sull'eventuale pagamento di utenze e di oneri condominiali nel corso del ventennio utile ai fini dell'invocata usucapione.
Il teste , interrogato sui capitoli 4, 5, 6, 7 e 8 relativi ai lavori che avrebbe eseguito il Parte_8 nell'appartamento in questione, aveva risposto in modo generico, dichiarando di non ricordare molte Per_1 delle circostanze su cui era stato sentito.
In particolare aveva dichiarato: Sul cap. 4: “so che il ha fatto lavori nella abitazione in cui oggi vive, avendo visto Per_1 movimentazione di materiali, ma non so indicare né quando né quali lavori siano stati fatti.”; sul cap. 5: “reitero che il ha fatto lavori ma Per_1 non so quali né ricordo quando”. Sul cap. 6: “non ricordo”; Sul cap. 7: “Ricordo della veranda, l'ho visto quando sono andato a casa del
ma non ricordo da quando la stessa esista;
comunque la veranda si trova nell'appartamento ad oggi occupato dal convenuto.”; Sul cap. Per_1
8: “Non ricordo”.
Anche il teste , interrogato sui capitoli 4, 5, 6, 7 e 8 relativi ai lavori che avrebbe eseguito il Testimone_2 nell'appartamento in questione, aveva risposto in modo generico, dichiarando di non sapere o di non Per_1 ricordare molte delle circostanze su cui era stato sentito.
In particolare aveva dichiarato: Sul cap. 4: “ricordo che dopo un po' di tempo dal trasferimento nella Palazzina C, mi è capitato di andare a casa di e di vedere che lo stesso stava eseguendo lavori inerenti il bagno e la cucina”; sul cap. 5: “non so”; sul cap. 6: “non Per_1 so”; sul cap. 7: “non mi ricordo”; sul cap. 8: “non so”.
Al riguardo non è superfluo precisare quanto segue.
Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 07/08/2012, n. pagina 8 di 11 14220).
E chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (anche se il secondo può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 02/10/2018, n. 23849).
E se è vero che la prova dell'acquisto di un immobile per usucapione può essere fornita anche per testimoni (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/07/2023, n. 20884 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 31/01/2019, n. 2977; Sez. II,
06/08/2004, n. 15145), è altrettanto vero che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30/08/2017, n. 20539).
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La riforma (parziale) della sentenza impugnata comporta, inoltre, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
E, in base all'esito complessivo del giudizio, la società appellata va condannata, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. (essendo stata rigettata la domanda di rivendica dell'attrice in primo grado ed accolta, sia pure parzialmente, la domanda riconvenzionale del convenuto/appellante), al pagamento, in favore dell'appellante vittorioso, delle spese del doppio grado di giudizio, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 133
D.p.r. n.115/2002 le spese del giudizio di secondo grado vanno distratte in favore dell'Erario, risultando Parte_1
, per il giudizio di appello, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 5239/2022 prot. del
[...]
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 12.10.2022 (mentre non emerge dagli atti che fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato anche per il primo grado).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (dovendo essere calcolata anche la fase istruttoria, anche se non è stata espletata in appello;
cfr. Cass. civ.,
pagina 9 di 11 Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez.
II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), quanto al secondo grado, e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00, considerato che il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2024, n. 34791), ossia moltiplicando le rendite catastali degli immobili in questione, risultanti dalle visure prodotte dall'appellante, per 200
(per il sub. 10: euro 1.715,26 x 200= euro 343.052,00; per il sub. 23: euro 735,95 x 200= euro 147.190; tot. euro
490.242,00).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4252/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da , quale unico erede di , Parte_1 Persona_1 avverso la sentenza n. 1214/2022 emessa dal Tribunale di SAta Maria Capua Vetere, pubblicata il 5.4.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
Accerta e dichiara l'acquisto della proprietà, per usucapione ventennale, in favore di – e, per Persona_1 successione mortis causa di quest'ultimo, in favore del suo unico erede - del locale Parte_1 seminterrato sito in SA OL La DA (CE), in Via Leonardo da Vinci, identificato in catasto al fg. 3, particella n. 5304, sub 10.
2. Dichiara tenuta e condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di – con distrazione, ex art. 133 Parte_1
D.p.r. n.115/2002, delle spese del secondo grado di giudizio in favore dell'Erario- liquidate complessivamente in euro 11.228,5 per il primo grado (per compensi professionali) ed in euro 11.907,5 per il secondo (di cui euro
1.848,00 per spese prenotate a debito ed euro 10.059,5 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara la presente sentenza titolo per la relativa trascrizione, con riferimento alla statuizione di cui al capo n.
1 del dispositivo.
pagina 10 di 11 Napoli, 10.6.2025
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
pagina 11 di 11