Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 516 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vanni Maria Parte_1 C.F._1
Oggiano, come da procura in atti;
appellante
e
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Brianda Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio a Sassari, in Viale Caprera 30, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
appellato
e;
Controparte_2 Controparte_3
appellati contumaci
All' udienza del 20 dicembre 2024 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell' interesse di Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte, causa cognita e respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, in riforma dell'impugnata Sentenza: 1) – previa dichiarazione di nullità per violazione del comma 1 bis dell'art. 29 della L. 27 febbraio 1985 n. 52, così come introdotto dal comma 14 dell'art. 19 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010
n. 122, degli atti a GI OT in data 1 aprile 2016 e OT Persona_1 Persona_2
in data 31 gennaio 2015 (limitatamente alla vendita avente per oggetto il fabbricato
[...]
, con riferimento a tutto quanto richiesto nella presente causa, nei confronti di Controparte_1
; 2) – in via gradatamente subordinata: a) – in accoglimento dell'eccezione Parte_1 riconvenzionale di usucapione così come formulata dall'odierno appellante , fin Parte_1
dal primo grado del giudizio, rigettarsi comunque tutto quanto richiesto dall'odierno appellato
, nei confronti di predetto;
b) – condannarsi Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 al pagamento, nei confronti dell'odierno appellante , delle indennità allo stesso Parte_1
dovute per i miglioramenti in atti riferiti e da quantificarsi in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria ai sensi di legge, dal dì del dovuto al saldo, riconoscendo, in capo all'odierno appellante, il diritto di ritenzione di quanto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1152 c.c.; 3) – il tutto, comunque, con vittoria di spese e compensi di avvocato di tutti i gradi del giudizio e con richiesta di distrazione degli stessi ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria si chiede che l'Ill.ma Corte voglia: A) – disporre CTU così come tempestivamente dedotta nel precedente grado del giudizio: - al fine di verificare lo stato attuale dell'immobile e l'entità dei miglioramenti eseguiti da con riferimento all'immobile per cui oggi è causa, Parte_1 nonché l'individuazione del periodo in cui detti miglioramenti sono stati eseguiti, ovvero confermare che gli stessi risalgono all'anno 2010; B) – ammettere interrogatorio formale di tutte le controparti e prova per testi sui seguenti capitoli così come tempestivamente dedotti in primo grado … ”
Nell'interesse di Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria richiesta, conclusione, istanza respinta:
1) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata siccome infondata in fatto e in diritto;
2) rigettare l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi in narrativa richiamati, previa
[...]
ammissione dei mezzi istruttori già dedotti da questa difesa in primo grado così come richiamati in sede di precisazione delle conclusioni, nonché di tutti gli ulteriori mezzi istruttori sulla cui deduzione fin d'ora ci si riserva anche alla luce dell'ammissione o meno delle istanze istruttorie di controparte;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari allegando i Controparte_1 Parte_1
seguenti fatti: - di essere proprietario di un capannone in comune di Valledoria destinato a laboratorio artigianale della superficie di metri quadri 400 (quattrocento) circa, confinante con strada e con proprietà “CO.IN.SAR SRL” per i restanti lati, nonché censito nel Catasto dei Fabbricati al foglio 10 (dieci) particella 20 (venti), subalterno 23 (ventitré), con tutti gli accessori, pertinenze e diritti di comproprietà, per averlo acquistato da il 1.4.2016 con Controparte_2
contratto di mantenimento a GI OT;
- di aver scoperto, successivamente Persona_1 all'acquisto, che il capannone in parola era occupato senza titolo da odierno Parte_1
convenuto; - aver invitato il convenuto al rilascio dell'immobile, ma di non aver ottenuto alcun esito.
Agiva pertanto in giudizio, domandando il rilascio dell'immobile e la condanna del convenuto al risarcimento del danno per occupazione senza titolo.
Con memoria del 16.10.2020 si costituiva in giudizio e in via principale Parte_1
contestava la legittimazione attiva dell'attore, in ragione della nullità dell'atto di acquisto del capannone in parola (sotto il duplice profilo della falsità della dichiarazione di conformità catastale del bene e della sproporzione del prezzo); in via subordinata, eccepiva di aver usucapito l'immobile; in via ulteriormente subordinata, allegava di aver effettuato addizioni e migliorie all'immobile, per le quali domandava il pagamento di un'indennità.
I terzi chiamati, pur ritualmente citati, non si sono costituiti.
L'attore, in risposta alla domanda proposta dal convenuto volta al riconoscimento delle migliorie e addizioni apportate all'immobile, con la prima memoria di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c., formulava domanda di risarcimento del danno, costituito, appunto, da dette modifiche qualificate come abusive.
Il Tribunale, previo rigetto delle prove orali in quanto ritenute generiche, valutative e irrilevanti ai fini della decisione, e della c.t.u., pur richiesta, in ragione del carattere esplorativo e dell'irrilevanza ai fini della decisione, istruita la causa con soli documenti, con sentenza n.
1174/2022 del 23.11.2022, accoglieva le domande proposte dal condannando il al CP_1 Pt_1 rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo, equitativamente quantificato in € 415,00 mensili.
Il Tribunale fondava la decisione sulle seguenti argomentazioni:
a) era infondata l'eccezione di nullità con riferimento alla violazione dell'art. 29 comma 1 bis, legge 52 del 1985, poiché la dichiarazione di conformità dello stato di fatto dell'immobile alle risultanze catastali era inserita nell'atto e la nullità comminata dalla legge era meramente formale e non sostanziale;
b) era allo stesso modo infondato l'ulteriore profilo di nullità con riferimento alla sproporzione fra il valore dell'immobile e il prezzo del mantenimento indicato nel contratto, poiché la sproporzione in sé non implica la nullità dell'atto, ma può rilevare solo ove incida sulla causa del vitalizio, elidendone integralmente l'aleatorietà; c) era infondata l'eccezione di usucapione per genericità e irrilevanza delle prove testimoniali dedotte, in verità tese a provare più la detenzione che il possesso;
d) era fondata sia la domanda di rilascio dell'immobile occupato dal senza Pt_1 titolo che il danno per il perduto godimento, quantificato equitativamente dal Tribunale in €
415,00 mensili, pari al 5% del valore dichiarato nell'atto d'acquisto di € 100.000;
e) non era meritevole di accoglimento neppure la domanda di indennità per le migliorie e addizioni asseritamente apportate all'immobile, sia per la natura illegittima dell'occupazione del che per la mancata allegazione e prova. Pt_1
Avverso la sentenza ha proposto appello il domandandone la riforma per i seguenti Pt_1
motivi:
i) violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 1418 e 1421 c.c., nonché del comma 1 bis dell'art. 29 della L. 27 febbraio 1985 n. 52, così come introdotto dal comma 14 dell'art. 19 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 e, inoltre, violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il tribunale erroneamente ritenuto formale e non sostanziale la nullità derivante dalla falsità della dichiarazione di conformità prescritta dalle norme sopra indicate, peraltro eccepita dall'appellante anche con riferimento all'acquisto di (a GI Controparte_2
OT , non solo con riferimento al contratto di mantenimento di Per_2 [...]
(atto a GI OT ), con conseguente violazione dell'art. 112 CP_1 Per_1
c.p.c. in punto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
ii) violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 115 e 116 c.p.c.,
nonché di quello disposto dagli artt. 1141, co. 1, 1146, co. 2, 1158 e 2697 c.c., con conseguente nullità della Sentenza per avere il tribunale contraddittoriamente rigettato l'eccezione di usucapione per difetto di prova senza aver dato corso alle prove dedotte dall'appellante proprio per dimostrare il possesso esercitato sull'immobile uti dominus, ultraventennale, ininterrotto, pubblico e pacifico a far data dal 1998, all'origine unitamente al padre e dunque in via esclusiva a far data dal 2000; Parte_2
iii) per avere ingiustamente rigettato la domanda subordinata di indennità per le migliorie e le addizioni arrecate al capannone senza aver dato corso alla prova orale e alla ctu per la loro descrizione e stima con l'erronea affermazione che non vi fosse prova delle condizioni del capannone in epoca precedente nonostante fosse agli atti la planimetria del capannone al 2006; iv) sulle spese di lite, stante la fondatezza dei motivi d'appello. Ha resistito all'impugnazione concludendo per il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza del Tribunale.
La causa, previo rigetto dell'istanza di sospensione, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte con assegnazione di termini per lo scambio di scritti conclusionali.
****
L'appello è totalmente destituito di fondamento.
Con il primo motivo il insiste sulla nullità dell'atto d'acquisto di per Pt_1 Controparte_1 falsità dell'attestazione di corrispondenza della situazione reale del capannone a quella catastale, contenuta nel contratto di mantenimento del 1 aprile 2016 (a GI OT ), e ancor Per_1 prima nell'atto con il quale l'immobile è stato acquistato da (atto del 31.1.2015 a Controparte_2 GI OT , invocando a tali fini la speciale disciplina contenuta nell'art. 29 comma 1 Per_2
bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52 introdotto dal comma 14 art. 19 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
La censura è priva di pregio.
Secondo l'interpretazione invocata dal la nullità comminata da tale norma sussisterebbe non Pt_1
solo in caso di mancanza della prescritta dichiarazione di conformità tra situazione reale e catastale, ma anche nel caso di non veridicità della dichiarazione pur inserita nell'atto.
Secondo parte appellante si tratterebbe di prescrizioni ancora più rigorose di quelle sulla regolarità urbanistica dell'immobile. E se in tale ultimo caso, per evitare la nullità dell'atto, basterebbe la dichiarazione di conformità del bene compravenduto ai titoli edilizi, e non l'intrinseca veridicità dell'attestazione, trattandosi di prescrizione puramente formale e non sostanziale, nel caso della difformità dello stato reale alle planimetrie depositate in catasto la falsità della dichiarazione equivarrebbe a mancanza e determinerebbe in ogni caso la nullità insanabile dell'atto, rilevabile da qualsiasi interessato.
L'appellante trae tale più rigorosa interpretazione della prescrizione dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità disciplinare del OT rogante, ritenuta sussistente anche in caso di sanatoria ex post dell'atto nullo mediante atto conformativo, così mostrando di confondere i diversi piani sui quali opera la normativa in esame.
La legge n. 52 del 1985, comma 1-bis, aggiunto dal d.l. n. 78 del 2010, art. 19, comma 14, conv. in l. n. 122 del 2010 prescrive infatti che «Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La già menzionata dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il OT individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari». È noto che, ex art. 28 della I. n. 89 del 2013 (legge notarile) «il OT non può ricevere (o autenticare) atti se essi sono espressamente proibiti della legge».
L'orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte è nel senso di ritenere violato l'art. 28 della legge notarile laddove il OT riceva un atto nullo per violazione dell'art. 29, comma 1-bis, della L.
52/1985. «In tema di atti notarili, la dichiarazione richiesta dall'art. 19, comma 14, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge 30 luglio 2010, n. 122, riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell'immobile, ma anche dei dati catastali, questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali;
l'omissione determina la nullità assoluta dell'atto, perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale, conseguendone la responsabilità disciplinare del OT, ai sensi dell'art. 28, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89» (Cass. n 8611/2014; conf. Cass. n.
20465/2016; n. 11507/2016).
Cassazione sent. n. 27181/2022, nel dare continuità al precedente orientamento espresso da Cass. n.
21829/2019, confermato in tempi più recenti anche da Cass. n. 39403/2021, ha ribadito il principio che la responsabilità disciplinare sussiste per il solo fatto di avere ricevuto un atto vietato dalla legge, «senza che quindi abbia rilievo l'eventuale successiva conferma dell'atto, ove ritenuta ammissibile da parte del legislatore», e, a fortiori, l'astratta possibilità di conferma del medesimo.
E si capisce anche il perché. In tema di responsabilità disciplinare del OT, il divieto (imposto dall'art. 28 comma primo n. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, comma secondo) di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla, inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare ai fini privatistici l'atto (quali la sostituzione di diritto della clausola nulla con norma imperativa)» (Cass. n. 21493/2005).
Dunque, il fatto della impermeabilità della responsabilità disciplinare del OT all'aspetto sostanziale della violazione e alla sua sanatoria ex post non può supportare la costruzione della nullità comminata dalla norma in termini sostanziali. Prima di tutto perché i principi richiamati sono stati espressi in ipotesi di “mancanza della dichiarazione” e non di falsità della stessa, pur presente nell'atto, così che già per tale ragione tali pronunce non sarebbero pertinenti al caso di specie, nel quale si discute invece dell'intrinseca veridicità della dichiarazione di conformità inserita in entrambi gli atti. In ogni caso, non può supportare convincentemente la tesi del neppure il rilievo pubblicistico degli interessi in Pt_1
gioco, evidentemente esistente allo stesso modo per le ben più gravi irregolarità urbanistiche, costituenti anch'esse fatti penalmente rilevanti, per le quali la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha viceversa coniato la figura della c.d. “nullità testuale”. La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. (Così Cass. Sez. U, Sentenza n. 8230 del 22/03/2019).
E' la norma, d'altronde, che fa riferimento all'esistenza della dichiarazione e non alla sua intrinseca veridicità (… devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale..). E non si vede per quale ragione debba farsi dire alla norma qualcosa che non dice, peraltro perorando un'interpretazione estensiva della nullità contro il principio generale in forza del quale le norme che comminano la nullità sono di stretta interpretazione. “Le norme che, pongono limiti all'autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni in base tanto all'art.15 della legge n.10 del 1977, quanto all'art.40 della legge n.47 del 1985, debbono ritenersi di stretta interpretazione, e non possono, pertanto, essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7534 del 20/04/2004).
Dunque, l'unica ipotesi di nullità assoluta, coerente con una corretta interpretazione della disciplina invocata, sussiste quando manca proprio la dichiarazione di conformità dello stato reale a quello catastale o, in alternativa, un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, indipendentemente dalla sua intrinseca veridicità.
Ebbene, nel caso di specie, entrambi gli atti contengono la prescritta dichiarazione.
Nel contratto di mantenimento del 1° aprile 2016 (rep. 146804/54734) a GI OT Per_1
è scritto che … La parte cedente, quale intestataria delle unità immobiliari urbane
[...]
oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, sotto la propria personale responsabilità, dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che
l'identificazione catastale di dette unità immobiliari corrisponde alle planimetrie depositate in catasto e come sopra allegate e che i dati catastali sopra riportati e le planimetrie stesse sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale…
Così come nel precedente atto 31 gennaio 2015 a GI OT (rep. Persona_2
48851/10662), con il quale il capannone è stato acquistato da , si legge che … Ai Controparte_2
sensi e per gli effetti dell'art.29, comma 1-bis, della Legge n.52/1985: - si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto in data 14 settembre 2006 Protocollo n. SS0147227, che in copia non autentica previa visione ed approvazione – si allega al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B"; - la parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa;
- l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Tanto basta per escludere l'eccepita nullità e ritenere gli atti validamente stipulati, con conseguente perfezionamento delle fattispecie traslative ivi contenute sino all'acquisto fatto da Controparte_1 con l'atto di mantenimento del 2016.
Non miglior sorte merita il secondo motivo, con il quale il si duole del rigetto Pt_1 dell'eccezione di usucapione per mancata prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, invocata al solo fine di paralizzare l'avversa domanda di rivendicazione.
Al riguardo, l'appellante sostiene addirittura la nullità della sentenza con la quale il Tribunale avrebbe contraddittoriamente rigettato l'eccezione di usucapione per mancanza di prova senza aver dato ingresso nel processo alle istanze istruttorie, formulate dal proprio per dimostrare gli Pt_1 elementi costitutivi dell'eccezione.
La censura è priva di pregio e la valutazione del Tribunale merita piena conferma anche in questa sede. Le prove non sono state ammesse, né dal Tribunale né dalla Corte, perché l'eccezione del Pt_1 era carente già sotto il profilo dell'allegazione.
Ora, è noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnato dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass.
5.7.1999 n. 6944).
Nel caso di specie, il si è limitato ad allegare un possesso a far data dal 1998, inizialmente Pt_1
neppure esclusivo ma congiuntamente al padre, senza indicare le modalità con le quali il padre ne avrebbe conseguito il possesso e lo avrebbe esercitato in via esclusiva, pubblicamente e continuativamente, né a che titolo glielo avrebbe trasferito nel 2000.
Ora, a parte la considerazione che il non descrive minimamente come e con quali modalità Pt_1 si sarebbe estrinsecato il possesso del padre, datandolo dal 1998 all'evidente fine di perfezionare il ventennio, indica viceversa come comportamenti nei quali si sarebbe estrinsecato il proprio possesso l'esecuzione … di importanti e costose opere di straordinaria amministrazione costituite dal rifacimento dell'intera pavimentazione, costruzione di un soppalco e realizzazione di adeguata scala d'accesso in metallo, rifacimento dei bagni, il tutto fin dall'anno 2010.
Al riguardo, non può non rilevarsi l'omessa produzione anche di un solo scontrino fiscale di acquisto materiali per l'esecuzione di siffatte costose opere di straordinaria amministrazione. In ogni caso, quelli indicati dal qualora anche eseguiti, sarebbero interventi interni, Pt_1 incontrovertibilmente “abusivi” perché non autorizzati né denunciati all'amministrazione pubblica
(niente produce al riguardo il , qualificabili meri accorgimenti funzionali al godimento del Pt_1
capannone, compatibili con una situazione di detenzione, tollerata dalla proprietà, che nel frattempo ne disponeva giuridicamente più volte (nel 2015 in favore della società e nel 2016 in favore CP_1
di ) senza trovare alcun concreto ostacolo in tale occupazione precaria del Controparte_1 Pt_1 D'altronde è lo stesso appellante che chiama i testimoni a confermare esser vero che … a far data dal 1998, , inizialmente unitamente al padre e, successivamente, Parte_1 Parte_2
in via esclusiva, a far data dal mese di ottobre 2000 detiene il capannone ….Detiene, dunque, e non possiede.
Infine, ammesso e non concesso che gli interventi del 2010 abbiano rappresentato la prima manifestazione esterna dell'intenzione del di voler possedere l'immobile uti dominus, non Pt_1
sarebbe comunque maturato il necessario ventennio per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva nel gennaio 2020, quando è stato citato in giudizio dal proprietario per la rivendicazione e il rilascio.
L'eccezione di usucapione era pertanto infondata, come ben valutato dal Tribunale con decisione che si conferma integralmente anche in questa sede.
Così come altrettanto correttamente non è stata espletata la ctu richiesta dal per colmare la Pt_1 lacunosa allegazione e prova degli interventi asseritamente realizzati sull'immobile.
Interventi che, nella misura in cui hanno comportato modifiche interne non autorizzate dal proprietario e nemmeno denunciate all'amministrazione, costituirebbero al più un danno e non un miglioramento del bene.
In ogni caso, è anche mancata la prova dello stato pregresso del capannone, non essendo sufficiente a tali fini una planimetria catastale, nella quale non sono certamente rappresentate le finiture interne dell'immobile, tipo pavimentazione, complementi dei bagni, soppalco, scala metallica ecc, che il sostiene di aver rinnovato a sue spese durante l'occupazione. Pt_1
Inoltre, trattandosi innegabilmente di occupazione senza titolo, dunque di possesso di mala fede, in mancanza della documentazione delle spese sostenute, non sarebbe possibile neppure quantificare l'indennità secondo il criterio indicato dall'art. 1150 c.c..
In conclusione, l'appello è interamente rigettato.
Le spese di lite, liquidate nei valori medi del relativo scaglione (da € 5.201 ad € 26.000), minimi per la fase trattazione/istruttoria non essendo stata ulteriormente istruita nella presente fase, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di , dandosi anche atto della sussistenza Parte_1 dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma l quater D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
P.Q.M.
la Corte, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda, definitivamente decidendo,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1174/2022 del Tribunale Parte_1
di Sassari, pubblicata il 23/11/2022; 2) condanna l'appellante a rifondere in favore di parte appellata le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma l quater D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2025.
Il consigliere relatore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni