Articolo 10 della Legge 3 agosto 1949, n. 577
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 settembre 1949
Art. 10.
Il risultato della votazione deve essere subito comunicato da ciascun Consiglio notarile al Ministro per la grazia e giustizia.
Contro la validita' delle operazioni elettorali puo' essere proposto reclamo allo stesso Ministro nel termine di quindici giorni da quello delle elezioni.
Quando l'elezione sia stata annullata in fino o pie' collegi notarili, non occorre ripeterla se i voti degli elettori di tali collegi non possano influire sui risultati complessivi delle elezioni. In caso diverso, il Ministro stabilisce un termine entro il quale il collegio o i collegi anzidetti devono essere convocati per procedere ad una nuova votazione.
Entrata in vigore il 15 settembre 1949