TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1624/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 26.2.2025 vertente
TRA
CF , rappresentato e difeso come in Parte_1 P.IVA_1 atti dall'avv. BALDISSEROTTO FILIPPO
ATTORE
E
(C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F.: ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F.: ), Parte_4 CodiceFiscale_4
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni: all'udienza del 26.2.2025 la parte attrice concludeva come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. La presente causa ha ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di (C.F.: Persona_1 C.F._5
) e di (C.F.: ) da parte
[...] Persona_2 CodiceFiscale_6 delle figlie (C.F.: ), Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F.: ), Parte_3 CodiceFiscale_3 Controparte_1
(C.F.: ) e (C.F.: CodiceFiscale_1 Parte_4 [...]
). Tanto al fine di sanare la continuità delle trascrizioni sia C.F._4 nei confronti dell'esecutata quanto delle ulteriori Controparte_1 chiamate , e , comproprietarie non Parte_2 Pt_3 Pt_4 esecutate
3. Con riguardo all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., esso sussiste, in quanto il ricorrente ha interesse all'accertamento richiesto al fine di poter utilmente coltivare l'esecuzione forzata nei confronti di già incardinata, sui beni immobili provenienti in Controparte_1 ragione della predetta successione.
4. La domanda può trovare accoglimento.
5. La domanda giudiziale, così come risulta articolata in ragione dei motivi dedotti in parte argomentativa, attiene a due successioni diverse: la successione di (la cui eredità è stata Persona_2 peraltro documentatamente rinunciata da – doc.5) e Persona_1
l'eredità relitta da quest'ultima.
6. Con riguardo alla successione di , parte ricorrente Persona_2 produce la sentenza n. 331/2016 pubblicata dal Tribunale di Padova in data 27/01/2016 (doc. 8), dal corpo della quale emerge testualmente che le odierne convenute hanno agito in giudizio dichiarando di essere eredi di : Persona_2
2 La domanda giudiziale, peraltro, è stata accolta, di modo che risulta indubitabile il fatto che , e Controparte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 hanno accettato l'eredità di . Persona_2
Con riguardo alla successione di parte ricorrente Persona_1 allega che le odierne resistenti sono le uniche chiamate all'eredità, e che le stesse hanno compiuto atti che esprimono una volontà di accettazione tacita dell'eredità.
Con riferimento a , allega il ricorrente che ella era Parte_2 ed è tuttora nel possesso dei beni ereditari come di ricava dal certificato di stato di famiglia alla data del decesso di Persona_1
(doc. 11), dal certificato storico di residenza (doc. 12) e dall' attestazione dell' Ufficio Servizi Demografici del Comune di Solesino che dichiara “[…] il civico numero 44 di via 28 aprile risulta essere stato identificato con il civico numero 238 di via 28 aprile con decorrenza 19/04/2012 […]” (Doc. 13).
Con riferimento a tutte e quattro le convenute, allega poi il ricorrente che i beni immobili ereditari sono stati oggetto di voltura catastale in favore delle stesse (doc. 14).
3 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata,
“l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Da ult. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del
30/04/2021).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato l'intervenuta volturazione catastale del seguente immobile
Ne consegue che deve ritenersi provata l'accettazione tacita anche dell'eredità relitta da , sulla scorta della giurisprudenza Persona_1 sopra richiamata.
7. Nessun accertamento compete a questo giudicante in punto di quote, essendo l'accertamento meramente limitato all'intervenuta o meno accettazione dell'eredità in forma tacita.
8. Nessuna disposizione deve essere data, inoltre, in ordine alla trascrizione della sentenza, essendo ciò onere della parte interessata alla sanatoria della continuità delle trascrizioni, a propria cura e spese.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie di valore interminabile, a valori minimi per le fasi di studio, introduzione e
4 decisione, ulteriormente ridotti ai sensi dell'art. 4, co. 4 DM cit. per assenza di ogni questione di fatto o diritto rilevante.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda, e per l'effetto:
a) accerta e dichiara che , Parte_2 Parte_3
e hanno accettato tacitamente Controparte_1 Parte_4
l'eredità di , deceduto in Monselice il 14.4.2011; Persona_2
b) accerta e dichiara che , Parte_2 Parte_3
e hanno accettato tacitamente Controparte_1 Parte_4
l'eredità di , deceduta in Solesino il 17.3.2020 Persona_1
2. Condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, che liquida in €2.034,20, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marche.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 28.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1624/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 26.2.2025 vertente
TRA
CF , rappresentato e difeso come in Parte_1 P.IVA_1 atti dall'avv. BALDISSEROTTO FILIPPO
ATTORE
E
(C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F.: ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F.: ), Parte_4 CodiceFiscale_4
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni: all'udienza del 26.2.2025 la parte attrice concludeva come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. La presente causa ha ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di (C.F.: Persona_1 C.F._5
) e di (C.F.: ) da parte
[...] Persona_2 CodiceFiscale_6 delle figlie (C.F.: ), Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F.: ), Parte_3 CodiceFiscale_3 Controparte_1
(C.F.: ) e (C.F.: CodiceFiscale_1 Parte_4 [...]
). Tanto al fine di sanare la continuità delle trascrizioni sia C.F._4 nei confronti dell'esecutata quanto delle ulteriori Controparte_1 chiamate , e , comproprietarie non Parte_2 Pt_3 Pt_4 esecutate
3. Con riguardo all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., esso sussiste, in quanto il ricorrente ha interesse all'accertamento richiesto al fine di poter utilmente coltivare l'esecuzione forzata nei confronti di già incardinata, sui beni immobili provenienti in Controparte_1 ragione della predetta successione.
4. La domanda può trovare accoglimento.
5. La domanda giudiziale, così come risulta articolata in ragione dei motivi dedotti in parte argomentativa, attiene a due successioni diverse: la successione di (la cui eredità è stata Persona_2 peraltro documentatamente rinunciata da – doc.5) e Persona_1
l'eredità relitta da quest'ultima.
6. Con riguardo alla successione di , parte ricorrente Persona_2 produce la sentenza n. 331/2016 pubblicata dal Tribunale di Padova in data 27/01/2016 (doc. 8), dal corpo della quale emerge testualmente che le odierne convenute hanno agito in giudizio dichiarando di essere eredi di : Persona_2
2 La domanda giudiziale, peraltro, è stata accolta, di modo che risulta indubitabile il fatto che , e Controparte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 hanno accettato l'eredità di . Persona_2
Con riguardo alla successione di parte ricorrente Persona_1 allega che le odierne resistenti sono le uniche chiamate all'eredità, e che le stesse hanno compiuto atti che esprimono una volontà di accettazione tacita dell'eredità.
Con riferimento a , allega il ricorrente che ella era Parte_2 ed è tuttora nel possesso dei beni ereditari come di ricava dal certificato di stato di famiglia alla data del decesso di Persona_1
(doc. 11), dal certificato storico di residenza (doc. 12) e dall' attestazione dell' Ufficio Servizi Demografici del Comune di Solesino che dichiara “[…] il civico numero 44 di via 28 aprile risulta essere stato identificato con il civico numero 238 di via 28 aprile con decorrenza 19/04/2012 […]” (Doc. 13).
Con riferimento a tutte e quattro le convenute, allega poi il ricorrente che i beni immobili ereditari sono stati oggetto di voltura catastale in favore delle stesse (doc. 14).
3 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata,
“l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Da ult. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del
30/04/2021).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato l'intervenuta volturazione catastale del seguente immobile
Ne consegue che deve ritenersi provata l'accettazione tacita anche dell'eredità relitta da , sulla scorta della giurisprudenza Persona_1 sopra richiamata.
7. Nessun accertamento compete a questo giudicante in punto di quote, essendo l'accertamento meramente limitato all'intervenuta o meno accettazione dell'eredità in forma tacita.
8. Nessuna disposizione deve essere data, inoltre, in ordine alla trascrizione della sentenza, essendo ciò onere della parte interessata alla sanatoria della continuità delle trascrizioni, a propria cura e spese.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie di valore interminabile, a valori minimi per le fasi di studio, introduzione e
4 decisione, ulteriormente ridotti ai sensi dell'art. 4, co. 4 DM cit. per assenza di ogni questione di fatto o diritto rilevante.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda, e per l'effetto:
a) accerta e dichiara che , Parte_2 Parte_3
e hanno accettato tacitamente Controparte_1 Parte_4
l'eredità di , deceduto in Monselice il 14.4.2011; Persona_2
b) accerta e dichiara che , Parte_2 Parte_3
e hanno accettato tacitamente Controparte_1 Parte_4
l'eredità di , deceduta in Solesino il 17.3.2020 Persona_1
2. Condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, che liquida in €2.034,20, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marche.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 28.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
5