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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4719 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 18166/2015 R.G., promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 degli avv.ti Romualdo Pecorella e Daniela Pecorella,
Attrice / Opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Rosamaria Berloco,
Convenuta / Opposta
Conclusioni: come verbale di udienza del 03/07/2025, quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il
02/12/2015, ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le Parte_1 CP_1 seguenti conclusioni: “1) In via preliminare e pregiudiziale: revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o dichiarare la nullità dello stesso per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa, ovvero non concedere la provvisoria esecuzione dello stesso, per le ragioni esposte in narrativa;
2) Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, previa dichiarazione di inesistenza della pretesa creditoria, dichiarando espressamente TRIBUNALE DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE
che nessuna somma è dovuta da parte della società in favore della Parte_1 CP_1
o, anche previa dichiarazione di nullità, inefficacia ed improduttività di effetti
[...] giuridici, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, della documentazione posta a base del decreto monitorio, ovvero in ragione della illegittimità del comportamento di parte opposta, ovvero dell'inadempimento contrattuale eccepito e contestato;
3) In ogni caso accertare e dichiarare che la società ha versato in favore della Parte_1 CP_1
in ragione del contratto di appalto sottoscritto in LT in data 24 giugno 2010
[...] la somma di Euro 91.781,23 per imponibile e di €uro 9.178,12 per IVA al 10%, con conseguente diritto della stessa ad ottenere la restituzione della somma di €uro
45.401,73 - oltre IVA al 10% per €uro 4.540,17, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, anche a titolo di responsabilità contrattuale e/o di indebito arricchimento;
4)
Per l'effetto, condannare la società a restituire alla società la CP_1 Parte_1 somma di €uro 45.401,73 - oltre IVA al 10% per Euro 4.540,17, oltre interessi di mora come per legge, ovvero quella diversa somma, maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa, anche secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
5)
Accertare e dichiarare che in virtù del rapporto contrattuale sorto ed esistito tra la società e la società ed in ragione del sottoscritto contratto di Parte_1 CP_1 appalto dedotto in giudizio, la società opposta si è resa gravemente inadempiente avendo omesso di contabilizzare regolarmente e nei termini contrattualmente pattuiti i singoli S.A.L. (art. 7 contratto di appalto), omesso di consegnare le opere appaltate nei termini contrattualmente pattuiti, a perfetta regola d'arte (art. 6 contratto di appalto), emesso fatture di pagamento per somme esorbitanti e per cifre non dovute rispetto a quelle contrattualmente pattuite (art. 5 contratto di appalto), ricevuto somme in eccedenza rispetto a quelle contrattualmente pattuite per furo €uro 45.401,73 – oltre
IVA al 10% per €uro 4.540,17, omesso di consegnare l'opera previo collaudo da parte della D.L. (art. 7 contratto di appalto), pretendendo ed ottenendo il pagamento delle somme richieste in anticipo, con ogni conseguente statuizione di legge, anche in termini di risarcimento del danno conseguenza, ovvero per il danno da ritardo, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, anche mediante/previa apposita CTU tecnico ricostruttiva che verifichi tutte le contestazioni contenute nel presente atto, ovvero ogni richiesta economica formulata dalla stessa opponente nei suoi confronti;
6) In ogni caso, rigettata ogni contraria istanza e dichiarata destituita di ogni valido fondamento
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l'avversa richiesta di controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto che avrebbero giustificato
l'azione e condannare la società al risarcimento di tutti i danni subiti dalla CP_1 società opposta, da quantificarsi anche in via equitativa, derivanti dalla intrapresa lite temeraria, nonché per tutte le ragioni esposte in narrativa, nella misura pari ad €uro
5.000,00 (cinquemila/00) o in quell'altra misura maggiore o minore che risulterà provata in corso di giudizio, ovvero nella misura che, in via subordinata e gradata, si chiede di liquidare in via equitativa e/o secondo equità, in virtù del prudente apprezzamento del giudice;
7) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Antonio Albanese antistatario”.
A sostegno delle proprie pretese, la opponente ha esposto:
- di non aver mai ricevuto la fattura posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento;
- di avere, comunque, interamente corrisposto il dovuto, perfino andando oltre la propria quota millesimale;
- di non essere quindi tenuta a corrispondere gli interessi “commerciali”, in difetto di un ritardo nell'adempimento;
- di non essere tenuta a versare alcunché, a cagione della mancata consegna delle opere e dell'omesso collaudo, condizioni sospensive del saldo;
- di vantare, di contro, un credito per indebito pagamento o per ingiusta locupletazione della controparte o comunque per danni da inadempimento, come da domanda riconvenzionale spiegata.
I.2.- Con comparsa di risposta depositata in udienza il 12/07/2016, si è costituita in giudizio così concludendo: “a) in via preliminare, concedere la provvisoria CP_1 esecuzione al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
b) confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
4182/15 emesso dal Tribunale di Bari in data 13 ottobre 2015, R.G.n. 12962/2015; c) in caso di revoca del suddetto decreto ingiuntivo, condannare la al pagamento Parte_1 degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/02 e n. 192/12 sulle fatture n. 2 del 2 marzo 2014 di € 73.487,00, n. 22 del 7 luglio 2014 di € 22.557,56 e n. 58 del 27 ottobre 2014 di €
4.914, 71 per la somma che sarà accertata in corso di causa;
d) accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda riconvenzionale spiegata da controparte e la sua nullità ai sensi dell'articolo 164, comma 4, c.p.c. […]; e) in ogni
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caso respingere le domante tutte spiegate in via riconvenzionale, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, poiché infondate in fatto e diritto e comunque non provate sia nell'an che nel quantum […]; f) rigettare la domanda di condanna per lite temeraria avanzata pretestuosamente da controparte nei confronti dell'esponente in quanto infondata;
g) condannare la società al pagamento della somma di € Parte_1
10.000,00 ai sensi dell'articolo 96, comma 1 o 3, c.p.c., o della diversa somma ritenuta di giustizia […]; h) condannare la al pagamento delle spese processuali con Parte_1 distrazione in favore della scrivente procuratrice antistataria”.
A sostegno delle proprie deduzioni, l'opposta ha allegato:
- di aver correttamente e tempestivamente eseguito i lavori commissionati e documentati dai S.A.L., periodicamente rilasciati e recapitati alla committente;
- di aver conseguentemente emesso le tre fatture innanzi indicate, che la controparte saldava in grave ritardo e solo mediante acconti progressivi;
- di non aver ricevuto contestazioni sulle opere, che erano state regolarmente certificate dal Direttore Lavori e collaudate in contraddittorio dai contraenti;
- di aver maturato automaticamente a proprio vantaggio gli interessi ex d.lgs. 231/2002
e d.lgs. 192/2012, computati nella fattura che ha dato origine al procedimento monitorio.
I.3.- All'esito della prima udienza è stata accordata la provvisoria esecuzione chiesta dall'opposta e, nel contempo, rigettate le istanze ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. avanzate da parte opponente (ord. 12/7/2016).
I.4.- Ottenuti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ratione temporis vigente, i contendenti hanno depositato la seconda e la terza memoria istruttoria. Unitamente al deposito della seconda memoria, la difesa di ha prodotto la “comunicazione CP_1 di ultimazione dei lavori” di lottizzazione primaria del 20/10/2014 indirizzata al
Comune di LT, a firma del l.r.p.t. e del Direttore Lavori (ing. , e il Per_1
“certificato di ultimazione lavori”, firmato dai due suindicati soggetti, oltre che dal l.r.p.t. di e dal Coordinatore in fase di esecuzione (ing. . Parte_1 CP_2
Mediante comparsa del 16/02/2017, all'originario difensore della opponente, avv.
Antonio Albanese, sono subentrati gli avv.ti Romualdo e Daniela Pecorella.
I.5.- L'istruttoria è stata prettamente documentale, eccetto che per l'interpello deferito al legale rappresentate di (Michele Ostuni), escusso all'udienza del Parte_1
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03/07/2018.
I.6.- Riassegnata ad altro Giudice, la causa, all'udienza del 03/07/2025, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione, in uno alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- Non essendovi questioni preliminari da dirimere, può osservarsi, entrando nel merito della lite, che sia l'opposizione, sia la riconvenzionale della debitrice ingiunta sono destituite di fondamento e devono, pertanto, trovare completa reiezione.
II.1.- L'ingiunzione è fondata sulla fattura n. 5 emessa da il 30/04/2015 CP_1 per l'importo di € 6.251,83, corrispondente all'ammontare degli interessi moratori maturati sui precedenti pagamenti tardivamente eseguiti dalla committente. In particolare, secondo la prospettazione dell'appaltatrice, a fronte dei lavori inerenti ad opere di urbanizzazione primaria correttamente eseguiti, la società committente aveva provveduto con estremo ritardo al pagamento delle fatture n. 2/2014 del 03/02/2014, n.
22/2014 del 07/07/2014 e n. 58/2014 del 27/10/201, così determinando il diritto agli interessi di mora prodottisi per effetto dell'adempimento tardivo.
È emerso -dalla concorde ricostruzione dei contendenti- che, a seguito di gara informale, si aggiudicava la realizzazione di opere di urbanizzazione CP_1 primaria ricomprese nel piano di lottizzazione in zona D/3 di P.R.G. alla Via Bari in
LT e, tra i lottizzanti, vi era la quale insieme ad altri operatori Parte_1 economici, conferiva mandato alla capogruppo, di Controparte_3 sottoscrivere il contratto d'appalto. Tale contratto, concluso il 24/06/2010, prevedeva l'affidamento ad del compimento di opere stradali, rete idrica fognaria, CP_1 impianto di illuminazione e rete telefonica.
Ad esso seguiva, come dimostrato dalla opposta attraverso produzione documentale, un contratto “integrativo” del 15/10/2013, tramite cui le venivano commissionate ulteriori opere: fogna bianca e rete elettrica.
D'altronde il l.r.p.t. della opponente, in sede di interrogatorio formale all'udienza del
03/07/2018, è stato interpellato in ordine a tali circostanze nonché alla ricezione delle fatture di confermandole. CP_1
Per il resto, l'opposta ha comprovato (docc. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 allegati alla comparsa di risposta) che i lavori eseguiti erano stati regolarmente contabilizzati in quattro S.A.L.: sia quelli dedotti nel contratto d'appalto principale, sia i restanti di cui all'atto
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aggiuntivo del 15/10/2013; inoltre, le fatture saldate con notevole ritardo erano state emesse a fronte delle opere collaudate e registrate nella contabilità di senza Parte_1 obiezione alcuna.
Cass. 13651/2006 chiarisce che «la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto».
Circa le richieste di corresponsione degli interessi moratori, negate dalla opponente, risulta in atti che ve ne siano state ben tre, tutte a mezzo raccomandata R/R: la prima spedita il 05/03/2015 e ricevuta dalla committente il 09/03/2015 (doc. 16 comparsa di risposta); la seconda spedita il 08/05/2015 e rifiutata dalla destinataria, indi da presumersi conosciuta (doc. 17); la terza spedita il 16/05/2015 e tornata alla mittente per compiuta giacenza (doc. 18).
L'ordinanza 1217/2025 del Supremo Collegio, ciò malgrado, statuisce che non sono necessari preavvisi del creditore: «In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti (Sez. 3, n. 28413 del
05/11/2024; Sez.1, n. 7160 del 18/03/2024; Sez. 3, n. 14911 del 31/05/2019)».
Il pagamento degli interessi da ritardo è disciplinato da norme imperative che presidiano il regolare funzionamento del mercato e la concorrenza fra le imprese. Cons. Stato, Sez.
IV, 2 febbraio 2010, n. 469 è una delle prime pronunzie che ha opportunamente enfatizzato l'inderogabilità della disciplina eurounitaria: «La direttiva n. 2000/35/CE, recepita in Italia con il d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contiene norme imperative che non sono derogabili mediante diverso accordo».
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Nello medesimo solco si pone Cass., ord. 1747 del 24/01/2025: «La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d. lgs. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che
l'espressione “prestazione di servizi”, adottata dall'art. 2 del d. lgs. citato, è riferibile
a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro».
Si attaglia perfettamente al caso scrutinato altresì il principio tratto da Cass., ord. 17684 del 25/08/2020: «Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione “ex lege” sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione».
In definitiva è fondato e va ribadito il diritto agli interessi commerciali in favore dell'appaltatrice, come riconosciuto già con il decreto ingiuntivo.
II.2.- L'attrice/opponente ha poi formulato in via riconvenzionale, cumulativamente, tre differenti domande: di ingiusta locupletazione ex art. 2041 c.c., di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., con riferimento al quale ha chiesto il “risarcimento del danno conseguenza, ovvero per il danno da ritardo”, senza tuttavia fornire dimostrazione di aver subito alcuna tipologia di danno.
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Pare anzitutto da escludere la configurabilità in contemporanea di un indebito oggettivo, di una ingiusta locupletazione e di un risarcimento ex contractu: sicché, sotto tale versante, le domande si appalesano inammissibili.
In ogni caso se ne possono partitamente valutare le sorti secondo le specifiche considerazioni che seguono.
II.3.- Com'è noto, l'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e residuale, evincendosi ciò esplicitamente dall'art. 2042 c.c.: «L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito».
Nella specie, il rapporto fra i paciscenti trova piena giustificazione nel contratto di appalto stipulato il 24/06/2010 e nell'atto aggiuntivo del 15/10/2013, sicché l'azione in discorso non può trovare ingresso.
È pacifica l'interpretazione pretoria della norma: «Il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, sancito dall'art. 2042 c.c. in termini generali, comporta che detta azione non possa essere esperita quando l'impoverito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare un' “altra azione” -anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c.- nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto. [Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello, che aveva dichiarato ammissibile l'azione d'ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata rispetto
a quella contrattuale per il pagamento del residuo prezzo del contratto di cessione di quota latte, in ragione della riconosciuta esperibilità dell'azione di risarcimento del danno nei confronti della p.a. per il mancato recepimento del trasferimento della quota sul bollettino Aima, previsto quale condizione sospensiva per il pagamento del prezzo]»
(Cass., sez. 2, sent. 4246 del 16/02/2024); «L'azione generale di arricchimento ingiustificato ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere. La specificità del titolo di detta azione esclude che essa possa ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo» (Cass., sez. 1, sent. 4365 del 25/03/2003).
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II.4.- Del pari destituita di fondamento è l'azione di indebito oggettivo esercitata ai sensi dell'art. 2033 c.c., giacché la preesistenza di un contratto impedisce di per sé che si possa parlare di un pagamento privo di causa.
Grava, peraltro, sull'attore l'onere di provare -oltre all'atto solutorio- l'assenza di causa giustificativa che lo sorregga. Invero, la causa solutionis è “riempita” dalla prestazione realizzata da in adempimento all'appalto del 24/06/2010 e al CP_1 contratto aggiuntivo del 15/10/2013, mai confutato dalla opponente. La causa solutionis
è inoltre corroborata dalle fatture nn. 2/2014, 22/2014, 58/2014 emesse dall'appaltatrice e non respinte dalla committente (anzi pagate), dai S.A.L. sottoscritti e dal certificato di collaudo;
ergo l'onere probatorio concernente l'indebito non può ritenersi assolto da
Parte_1
II.5.- Infine, è infondata la riconvenzionale sub specie di danno da inadempimento contrattuale a norma dell'art. 1218 c.c.
Anzitutto, i fatti costitutivi del credito di -e cioè l'esecuzione delle opere, la CP_1 regolare contabilizzazione, il collaudo e il ritardato saldo delle fatture- devono ritenersi non contestati, poiché è decaduta dalle facoltà assertive, non avendo redatto Parte_1 la prima memoria istruttoria, a mezzo della quale avrebbe dovuto confutare le deduzioni contenute nella comparsa di risposta avversa. L'inottemperanza dell'onere determina l'inammissibilità di contestazioni tardive e aspecifiche, con piena operatività del principio di non contestazione enucleato nel codice di rito all'art. 115.
Tralasciando ciò, si può affermare che ha pienamente dimostrato di aver CP_1 effettuato i lavori a regola d'arte, in forza delle presunzioni rivenienti dal combinato disposto degli artt. 1665 e 1666 c.c., il cui contenuto giova riportare pedissequamente:
- art. 1665 c.c.: «[1] Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta. [2] La verifica deve essere fatta dal committente appena
l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire. [3] Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata. [4] Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica. [5] Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente»;
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- art. 1666 c.c.«[1] Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita. [2] Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata;
non produce questo effetto il versamento di semplici acconti».
L'opponente ribadisce, a pag. 4 della comparsa conclusionale, che sono insoddisfatte le condizioni sospensive che rappresentavano il presupposto del saldo, e a fortiori degli interessi moratori: collaudo e consegna finale;
ciò perché il contratto d'appalto prevedeva che il saldo finale (10%) fosse dovuto solo ad avvenuto collaudo e consegna delle opere.
È corretto desumere che la verifica e il collaudo “non determinano automaticamente
l'esonero dell'appaltatore da responsabilità, specialmente in presenza di vizi occulti e non facilmente riconoscibili”, ma nella vicenda in esame la committente non ha mai elevato contestazioni all'appaltatrice né, tampoco, ha confutato i S.A.L. periodicamente ricevuti;
neppure ha formulato rilievi in sede di collaudo.
Per la opponente, il collaudo delle opere non sarebbe avvenuto;
viceversa, le risultanze documentali (che appartengono al corredo istruttorio fin dal deposito della seconda memoria istruttoria) smentiscono una ricostruzione del genere. L'appaltatrice ha certificato il completamento dei lavori in contraddittorio il 17/10/2014 e ha comunicato al Comune di LT l'ultimazione dei lavori, acclarata al protocollo generale dell'ente il 21/10/2014. Il certificato di collaudo del 27/10/2014 è senza riserve e reca in calce, fra le altre, la firma del l.r.p.t. di oltre a quella del Tecnico CP_1 collaudatore e del Direttore dei Lavori.
III.- Le spese processuali devono regolarsi secondo la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M.
147/2022.
Nel sottostante prospetto sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della riconvenzionale.
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Scaglione: da € 26.000,01 a € 52.000,00
Parte_2
[...]
Studio 1.701,00 \\ 1.701,00 Introduttiva 1.204,00 \\ 1.204,00 Istruttoria 1.806,00 \\ 1.806,00 Decisoria 2.905,00 \\ 2.905,00 TOTALE 7.616,00
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 4182/2015 emesso da questo Tribunale in data 13/10/2015, già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 12/07/2016;
B) DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa, spiegata dalla opponente;
C) RIGETTA le domande riconvenzionali di ripetizione dell'indebito e di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, spiegate dalla opponente;
D) CONDANNA alla rifusione delle spese del presente giudizio di Parte_1 opposizione, che liquida in €7.616,00, a titolo di compensi difensivi, da maggiorarsi con rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta) e da distrarsi a favore dell'avv. Rosamaria Berloco, procuratrice costituita per la dichiaratasi CP_1 antistataria.
Bari, 22/12/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott. Carlo de Bari.
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