Sentenza 5 luglio 1979
Massime • 2
Il rapporto pertinenziale presuppone che il proprietario della cosa principale abbia anche la piena disponibilita della cosa accessoria per poterla durevolmente destinare al servizio dell'altra; ove tale presupposto faccia difetto, la destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra, non puo avere luogo che in virtu di un rapporto obbligatorio costituito tra il proprietario della cosa principale e quello della cosa accessoria con l'osservanza delle relative forme. (nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, e stato escluso il rapporto pertinenziale tra un immobile di proprieta esclusiva e un passetto di natura condominiale. ( Conf 673/63).*
Ciascun condomino, quale titolare di quote ideali dei beni comuni ha il potere di agire per la tutela di essi, indipendentemente dalla iniziativa degli altri condomini, i quali possono restare inerti rispetto all'intero giudizio e non impugnare la sentenza che abbia pregiudicato i loro interessi; ne consegue che, qualora un condomino abbia impugnato la sentenza solo nei confronti di alcuni dei partecipanti alla comunione che abbiano preso parte al giudizio di primo grado, il giudice dell'appello non e tenuto a ordinare la notificazione del gravame ai rimanenti condomini, ove siano scaduti per essi i termini d'impugnazione previsti dagli art 325 e 327 cod proc civ, in quanto i predetti condomini non sono legittimati ad esperire l'impugnazione incidentale tardiva, a norma dell'art 334 cod proc civ. ( V 1538/73, mass n 364327).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/1979, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1979 |
Testo completo
Ciascun condomino, quale titolare di quote ideali dei beni comuni ha il potere di agire per la tutela di essi, indipendentemente dalla iniziativa degli altri condomini, i quali possono restare inerti rispetto all'intero giudizio e non impugnare la sentenza che abbia pregiudicato i loro interessi;
ne consegue che, qualora un condomino abbia impugnato la sentenza solo nei confronti di alcuni dei partecipanti alla comunione che abbiano preso parte al giudizio di primo grado, il giudice dell'appello non e tenuto a ordinare la notificazione del gravame ai rimanenti condomini, ove siano scaduti per essi i termini d'impugnazione previsti dagli art 325 e 327 cod proc civ, in quanto i predetti condomini non sono legittimati ad esperire l'impugnazione incidentale tardiva, a norma dell'art 334 cod proc civ. ( V 1538/73, mass n 364327).*