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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/12/2024, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4182/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4182/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ZAMPIERI SIMONE, con domicilio presso il suo studio sito in Milano, Via Volterra n. 6;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Binasco, in data 29/05/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Binasco alla Parte
I, n. 4, dell'anno 2004, optando per il regime della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“- La figlia oggi maggiorenne non economicamente autosufficiente, rimarrà Per_1
collocata prevalentemente presso la madre, così come il figlio , minorenne e Per_2
non economicamente autosufficiente, che verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. La frequentazione tra genitori e figli, sarà liberamente regolamentata ed ispirata alla volontà e/o esigenze e disponibilità dei ragazzi, nonché lavorative dei genitori stessi. Compatibilmente con la volontà e le pag. 1 di 5 esigenze dei ragazzi, gli stessi passeranno quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo estivo;
- Il Sig. erserà l'importo mensile di €uro 600,00 (seicento//00) Parte_2
per il mantenimento dei figli collocati presso la madre, sino al raggiungimento della completa autonomia economica dei medesimi, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 7 di ogni mese e con rivalutazione monetaria annuale, indici ISTAT costo vita, da applicarsi a far data dal dodicesimo mese successivo al primo versamento;
- Il mantenimento della cavalla “Lola” presso il maneggio San Cassiano di Motta
Visconti (PV), ed a disposizione della figlia rimarrà interamente a carico della Per_1
Sig.ra Parte_1
- I genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e succ. mod. che si riportano di seguito;
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa pag. 2 di 5 richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Il Sig. che alla data odierna non ha ancora reperito un Parte_2
immobile in cui trasferirsi, si impegna a lasciare la casa coniugale, di proprietà esclusiva della Sig.ra entro e non oltre la data del 31 dicembre 2024 portando Parte_1
con sé i propri effetti personali e tutti gli oggetti di sua esclusiva proprietà, contestualmente procederà anche alla richiesta di cambio di residenza;
- L'autovettura SMART TG CP712YY, di proprietà della Sig.ra ad uso Parte_3
esclusivo del Sig. verrà trasferita tramite passaggio di Parte_2 proprietà con spese a carico di quest'ultimo al Sig. entro Parte_2
dodici mesi dalla sentenza di separazione, salvo diversi accordi che potranno intercorrere tra le parti successivamente alla separazione;
- Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di mantenimento per sé stessi dando ad ogni effetto atto di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale con reciproca soddisfazione e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.10.2024, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note depositate in sostituzione dell'udienza hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Si dà atto che, in data 10.11.2024 anche il figlio minore ha raggiunto la maggiore Per_2
età.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 29/05/2004, in Binasco, in data Parte_2
29/05/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Binasco alla Parte I, n. 4, dell'anno 2004;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pag. 4 di 5 4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 26/11/2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4182/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4182/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ZAMPIERI SIMONE, con domicilio presso il suo studio sito in Milano, Via Volterra n. 6;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Binasco, in data 29/05/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Binasco alla Parte
I, n. 4, dell'anno 2004, optando per il regime della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“- La figlia oggi maggiorenne non economicamente autosufficiente, rimarrà Per_1
collocata prevalentemente presso la madre, così come il figlio , minorenne e Per_2
non economicamente autosufficiente, che verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. La frequentazione tra genitori e figli, sarà liberamente regolamentata ed ispirata alla volontà e/o esigenze e disponibilità dei ragazzi, nonché lavorative dei genitori stessi. Compatibilmente con la volontà e le pag. 1 di 5 esigenze dei ragazzi, gli stessi passeranno quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo estivo;
- Il Sig. erserà l'importo mensile di €uro 600,00 (seicento//00) Parte_2
per il mantenimento dei figli collocati presso la madre, sino al raggiungimento della completa autonomia economica dei medesimi, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 7 di ogni mese e con rivalutazione monetaria annuale, indici ISTAT costo vita, da applicarsi a far data dal dodicesimo mese successivo al primo versamento;
- Il mantenimento della cavalla “Lola” presso il maneggio San Cassiano di Motta
Visconti (PV), ed a disposizione della figlia rimarrà interamente a carico della Per_1
Sig.ra Parte_1
- I genitori contribuiranno al 50% delle spese straordinarie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e succ. mod. che si riportano di seguito;
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa pag. 2 di 5 richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Il Sig. che alla data odierna non ha ancora reperito un Parte_2
immobile in cui trasferirsi, si impegna a lasciare la casa coniugale, di proprietà esclusiva della Sig.ra entro e non oltre la data del 31 dicembre 2024 portando Parte_1
con sé i propri effetti personali e tutti gli oggetti di sua esclusiva proprietà, contestualmente procederà anche alla richiesta di cambio di residenza;
- L'autovettura SMART TG CP712YY, di proprietà della Sig.ra ad uso Parte_3
esclusivo del Sig. verrà trasferita tramite passaggio di Parte_2 proprietà con spese a carico di quest'ultimo al Sig. entro Parte_2
dodici mesi dalla sentenza di separazione, salvo diversi accordi che potranno intercorrere tra le parti successivamente alla separazione;
- Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di mantenimento per sé stessi dando ad ogni effetto atto di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale con reciproca soddisfazione e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.10.2024, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note depositate in sostituzione dell'udienza hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Si dà atto che, in data 10.11.2024 anche il figlio minore ha raggiunto la maggiore Per_2
età.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 29/05/2004, in Binasco, in data Parte_2
29/05/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Binasco alla Parte I, n. 4, dell'anno 2004;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pag. 4 di 5 4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 26/11/2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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