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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/12/2024, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
3129 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa VAentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. R.G. 3129/2024 V.G. promossa da nata a [...], il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 residente in [...]di VA D'SA (SI), Loc. Poggio San Francesco, n. 17
e
, nato a [...], il [...], C.F.: , residente Parte_2 C.F._2 in Colle di VA D'SA (SI), Loc. Poggio San Francesco, n. 17
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Devis Baldi (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in OG, Viale Marconi n. 52, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 16/08/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.8.2024 dinanzi al Tribunale di Siena, i signori e Parte_1
rappresentavano di aver contratto in data 19.06.2021 matrimonio con rito Parte_2 concordatario in ER LE (FI), in regime di separazione dei beni, poi trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune in corrispondenza del N. 5 Parte 2 Serie A, anno 2021; dalla loro unione nasceva il figlio in data 03/06/2022 in Per_1 OG (SI), C.F.: C.F._4 Con il tempo il rapporto coniugale andava deteriorandosi ed i coniugi, ritenuta gravemente pregiudizievole la continuazione della convivenza matrimoniale, decidevano di separarsi consensualmente. In vista dell'udienza cartolare del 21.11.2024, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
1) I coniugi vivranno separati, con libertà di condurre vite autonome senza interferenze dell'uno nella vita dell'altro, con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di stabilire ove ritenuto più opportuno la propria residenza.
2) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti l'uno dall'altra. Pertanto, ciascuno dei medesimi provvederà al proprio mantenimento. Gli stessi dichiarano, altresì, che con la sottoscrizione del presente atto e l'adempimento di quanto ivi stabilito, non avranno nulla da avere e/o pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione, avendo già risolto tra loro ogni pendenza di natura economica esistente.
3) La coniuge trasferirà provvisoriamente la propria residenza in Colle di VA Parte_1
D'SA (SI), Via G. Pascoli, n. 13, all'interno dell'appartamento di proprietà della propria madre;
successivamente la medesima sarà liberà di cercare un nuovo appartamento ove trasferire la propria residenza definitiva. Il coniuge manterrà invece l'attuale Parte_2 residenza ed abitazione nell'appartamento sito in Colle di VA D'SA (SI), Loc. Poggio San Francesco, n. 17 (catastalmente ancora identificato al Viale della Rimembranza n. 17) che risulta essere di proprietà per 2/3 del padre SI. , per la quota di 1/6 del Persona_2 SI. e per la quota di 1/6 del fratello del coniuge SI. . Parte_2 Persona_3
4) In virtù di quanto concordato nel precedente punto 3), i coniugi convengono che la SI.ra non parteciperà, con nessuna modalità, al pagamento del mutuo residuo Parte_1 gravante sull'immobile sito in Colle di VA D'SA (SI), Loc. Poggio San Francesco, n. 17, acceso presso la Banca di Cambiano filiale di ER LE (FI), del cui pagamento si occuperanno esclusivamente gli attuali comproprietari, salvo diverso accordo tra quest'ultimi.
5) I coniugi danno atto, inoltre, di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di proprietà comune.
6) I coniugi danno altresì atto di avere in essere un finanziamento tra loro cointestato acceso presso la per esigenze familiari che scadrà nell'Aprile del 2027 ed il cui rateo CP_1 mensile corrisponde ad Euro 250,00/mese; a tal proposito, viene deciso che lo stesso verrà saldato dai coniugi in parti uguali sino alla naturale scadenza mediante le somme presenti nel conto corrente cointestato n. 000005989120 acceso presso , che i coniugi si CP_1 impegnano a tenere “coperto” in parti uguali con la giacenza necessaria per coprire le spese richieste.
7) In ottemperanza al disposto di cui all'art. 337ter c.c., al fine di mantenere il diritto del figlio ad un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da parte di entrambi, il figlio minore Per_1 viene affidato ad ambedue i genitori i quali avranno, altresì, l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio minore , nonché quelle relative alle attività Per_1 sportive da praticare e quelle inerenti le eventuali e future vacanze, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. A tal proposito, i coniugi danno atto di aver predisposto e sottoscritto uno specifico accordo di mediazione munito di piano genitoriale per regolare ogni singolo aspetto attinente al figlio minore .
Per_1 8) In virtù di quanto stabilito nel precedente punto 7), i coniugi stabiliscono che il padre verserà alla madre la somma di Euro -1.200,00- annuali a titolo di contributo al mantenimento del figlio , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da ripartire in
Per_1 dodici ratei mensili di € -100,00- ciascuno, da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese. Tuttavia, ciascun coniuge dovrà versare all'altro il 50% delle spese ordinarie e sanitarie occorrenti per il figlio (non coperte dal SSN) regolarmente documentate e
Per_1 delle spese straordinarie (es. scolastiche, sportive, ricreative, etc.) occorrenti per lo stesso, previamente concordate tra i genitori e, comunque, documentate;
con riferimento alle citate spese straordinarie per il figlio , ad eccezione delle spese mediche, in caso di
Per_1 disaccordo tra i coniugi in merito alla necessarietà delle stesse, si conviene che il solo coniuge favorevole potrà sostenerle per intero senza avere e/o pretendere il rimborso per la quota parte dall'altro coniuge dissenziente. Quanto concordato nel presente punto sarà vincolante per i genitori sino al raggiungimento della completa autosufficienza economica del figlio .
Per_1
9) I coniugi convengono che il padre si occuperà di richiedere per il figlio il “bonus Per_1 asilo nido” all'INPS la cui erogazione dovrà avvenire all'interno del citato conto cointestato n. 000005989120 acceso presso . Tali somme dovranno servire per pagare le spese CP_1 scolastiche, presenti e future, del figlio;
ove il bonus in esame non fosse sufficiente a Per_1 coprire le spese scolastiche del figlio , resta inteso che le stesse verranno coperte Per_1 personalmente dai coniugi a mesi alterni ed in parti uguali.
10) I coniugi convengono altresì che il padre si occuperà di richiedere all'INPS l'Assegno Unico Universale per il figlio , la cui erogazione dovrà avvenire all'interno del citato conto Per_1 cointestato n. 000005989120 acceso presso e che servirà principalmente per CP_1 pagare le spese ordinarie e sanitarie occorrenti per il figlio nonché, se sufficienti anche Per_1 in parte, per saldare il rateo del finanziamento di cui al punto 6).
11) Il coniuge si impegna a sostenere interamente il costo per l'acquisto di Parte_2 un letto singolo e di una scarpiera che saranno montati presso la provvisoria abitazione della coniuge in Colle di VA D'SA (SI), Via G. Pascoli, n. 13 e che saranno utilizzati Parte_1 dal figlio . 12) Le spese per l'assicurazione del cane OL (v. punto 7), di razza Per_1 bulldog francese, così come quelle sanitarie per la cura dello stesso, se documentate, saranno divise in parti uguali tra i coniugi. 13)Le spese relative alla presente procedura saranno interamente sostenute dal coniuge
. Parte_2
Le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere la possibilità di riconciliazione. Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare. Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 16.08.2024 ed ha espresso parere favorevole in data 11.09.2024, senza formulare conclusioni scritte. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che in data 19.06.2021 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ER LE (FI), in regime di separazione dei beni, poi trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune in corrispondenza del N. 5 Parte 2 Serie A, anno 2021, alle condizioni concordate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del ER LE (FI) di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 27.11.2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa VAentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. R.G. 3129/2024 V.G. promossa da nata a [...], il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 residente in [...]di VA D'SA (SI), Loc. Poggio San Francesco, n. 17
e
, nato a [...], il [...], C.F.: , residente Parte_2 C.F._2 in Colle di VA D'SA (SI), Loc. Poggio San Francesco, n. 17
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Devis Baldi (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in OG, Viale Marconi n. 52, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 16/08/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.8.2024 dinanzi al Tribunale di Siena, i signori e Parte_1
rappresentavano di aver contratto in data 19.06.2021 matrimonio con rito Parte_2 concordatario in ER LE (FI), in regime di separazione dei beni, poi trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune in corrispondenza del N. 5 Parte 2 Serie A, anno 2021; dalla loro unione nasceva il figlio in data 03/06/2022 in Per_1 OG (SI), C.F.: C.F._4 Con il tempo il rapporto coniugale andava deteriorandosi ed i coniugi, ritenuta gravemente pregiudizievole la continuazione della convivenza matrimoniale, decidevano di separarsi consensualmente. In vista dell'udienza cartolare del 21.11.2024, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
1) I coniugi vivranno separati, con libertà di condurre vite autonome senza interferenze dell'uno nella vita dell'altro, con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di stabilire ove ritenuto più opportuno la propria residenza.
2) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti l'uno dall'altra. Pertanto, ciascuno dei medesimi provvederà al proprio mantenimento. Gli stessi dichiarano, altresì, che con la sottoscrizione del presente atto e l'adempimento di quanto ivi stabilito, non avranno nulla da avere e/o pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione, avendo già risolto tra loro ogni pendenza di natura economica esistente.
3) La coniuge trasferirà provvisoriamente la propria residenza in Colle di VA Parte_1
D'SA (SI), Via G. Pascoli, n. 13, all'interno dell'appartamento di proprietà della propria madre;
successivamente la medesima sarà liberà di cercare un nuovo appartamento ove trasferire la propria residenza definitiva. Il coniuge manterrà invece l'attuale Parte_2 residenza ed abitazione nell'appartamento sito in Colle di VA D'SA (SI), Loc. Poggio San Francesco, n. 17 (catastalmente ancora identificato al Viale della Rimembranza n. 17) che risulta essere di proprietà per 2/3 del padre SI. , per la quota di 1/6 del Persona_2 SI. e per la quota di 1/6 del fratello del coniuge SI. . Parte_2 Persona_3
4) In virtù di quanto concordato nel precedente punto 3), i coniugi convengono che la SI.ra non parteciperà, con nessuna modalità, al pagamento del mutuo residuo Parte_1 gravante sull'immobile sito in Colle di VA D'SA (SI), Loc. Poggio San Francesco, n. 17, acceso presso la Banca di Cambiano filiale di ER LE (FI), del cui pagamento si occuperanno esclusivamente gli attuali comproprietari, salvo diverso accordo tra quest'ultimi.
5) I coniugi danno atto, inoltre, di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di proprietà comune.
6) I coniugi danno altresì atto di avere in essere un finanziamento tra loro cointestato acceso presso la per esigenze familiari che scadrà nell'Aprile del 2027 ed il cui rateo CP_1 mensile corrisponde ad Euro 250,00/mese; a tal proposito, viene deciso che lo stesso verrà saldato dai coniugi in parti uguali sino alla naturale scadenza mediante le somme presenti nel conto corrente cointestato n. 000005989120 acceso presso , che i coniugi si CP_1 impegnano a tenere “coperto” in parti uguali con la giacenza necessaria per coprire le spese richieste.
7) In ottemperanza al disposto di cui all'art. 337ter c.c., al fine di mantenere il diritto del figlio ad un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da parte di entrambi, il figlio minore Per_1 viene affidato ad ambedue i genitori i quali avranno, altresì, l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio minore , nonché quelle relative alle attività Per_1 sportive da praticare e quelle inerenti le eventuali e future vacanze, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. A tal proposito, i coniugi danno atto di aver predisposto e sottoscritto uno specifico accordo di mediazione munito di piano genitoriale per regolare ogni singolo aspetto attinente al figlio minore .
Per_1 8) In virtù di quanto stabilito nel precedente punto 7), i coniugi stabiliscono che il padre verserà alla madre la somma di Euro -1.200,00- annuali a titolo di contributo al mantenimento del figlio , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da ripartire in
Per_1 dodici ratei mensili di € -100,00- ciascuno, da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese. Tuttavia, ciascun coniuge dovrà versare all'altro il 50% delle spese ordinarie e sanitarie occorrenti per il figlio (non coperte dal SSN) regolarmente documentate e
Per_1 delle spese straordinarie (es. scolastiche, sportive, ricreative, etc.) occorrenti per lo stesso, previamente concordate tra i genitori e, comunque, documentate;
con riferimento alle citate spese straordinarie per il figlio , ad eccezione delle spese mediche, in caso di
Per_1 disaccordo tra i coniugi in merito alla necessarietà delle stesse, si conviene che il solo coniuge favorevole potrà sostenerle per intero senza avere e/o pretendere il rimborso per la quota parte dall'altro coniuge dissenziente. Quanto concordato nel presente punto sarà vincolante per i genitori sino al raggiungimento della completa autosufficienza economica del figlio .
Per_1
9) I coniugi convengono che il padre si occuperà di richiedere per il figlio il “bonus Per_1 asilo nido” all'INPS la cui erogazione dovrà avvenire all'interno del citato conto cointestato n. 000005989120 acceso presso . Tali somme dovranno servire per pagare le spese CP_1 scolastiche, presenti e future, del figlio;
ove il bonus in esame non fosse sufficiente a Per_1 coprire le spese scolastiche del figlio , resta inteso che le stesse verranno coperte Per_1 personalmente dai coniugi a mesi alterni ed in parti uguali.
10) I coniugi convengono altresì che il padre si occuperà di richiedere all'INPS l'Assegno Unico Universale per il figlio , la cui erogazione dovrà avvenire all'interno del citato conto Per_1 cointestato n. 000005989120 acceso presso e che servirà principalmente per CP_1 pagare le spese ordinarie e sanitarie occorrenti per il figlio nonché, se sufficienti anche Per_1 in parte, per saldare il rateo del finanziamento di cui al punto 6).
11) Il coniuge si impegna a sostenere interamente il costo per l'acquisto di Parte_2 un letto singolo e di una scarpiera che saranno montati presso la provvisoria abitazione della coniuge in Colle di VA D'SA (SI), Via G. Pascoli, n. 13 e che saranno utilizzati Parte_1 dal figlio . 12) Le spese per l'assicurazione del cane OL (v. punto 7), di razza Per_1 bulldog francese, così come quelle sanitarie per la cura dello stesso, se documentate, saranno divise in parti uguali tra i coniugi. 13)Le spese relative alla presente procedura saranno interamente sostenute dal coniuge
. Parte_2
Le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere la possibilità di riconciliazione. Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare. Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 16.08.2024 ed ha espresso parere favorevole in data 11.09.2024, senza formulare conclusioni scritte. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che in data 19.06.2021 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ER LE (FI), in regime di separazione dei beni, poi trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune in corrispondenza del N. 5 Parte 2 Serie A, anno 2021, alle condizioni concordate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del ER LE (FI) di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 27.11.2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi