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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R.Gen. N. 1017/2021 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1017/21 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 30.09.2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25
settembre 2024 OGGETTO:
d a Fideiussione – Polizza
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1 fideiussoria il 24 maggio 1964, e (C.F. TE [...] Codice:
), nata a [...] il [...], residenti in PartitaIVA_1
Ciserano (BG), in via Boltiere n. 13/C,
rappresentati e difesi, dall'avv. Alberto Serioli (cod. fisc.
), con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._2
Brescia, in via Solferino n. 23 (già n. 20/c), giusta procura in atti
APPELLANTI c o n t r o
C.F. e P. IVA , in proprio, in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e direzione generale in Milano, piazza Gae Aulenti n.3, Tower A,
rappresentata e difesa nel procedimento odierno dall'avv. Antonio
Formaro, (C.F. ), in forza di procura generale ed C.F._3
elettivamente domiciliata in Bologna presso lo Studio dello stesso, sito in
Via Galliera n. 8.
APPELLATA
E con l'intervento di
(già ) (C.F. n. Controparte_3 CP_3
REA n. 420580, P.IVA , con sede legale in P.IVA_3 P.IVA_4
Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa C.F. , nata a Controparte_4 C.F._4
Faenza (RA) il 22/12/1973,
assistita e difesa dagli avv.ti Carlotta Casamorata, C.F.
, e Marina Vandini, C.F. C.F._5
del Foro di Ravenna, con domicilio eletto C.F._6
presso lo studio di questi ultimi, in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini
n. 52, giusta procura in atti
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1578/2021 emessa dal Tribunale di
Bergamo, pubblicata in data 25.08.2021
CONCLUSIONI Per l'appellante:
“In via incidentale:
- atteso il formale disconoscimento da parte del sig. Controparte_1
dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui contratti di apertura di credito prodotti da come docc. 3 e 3/A, unitamente al ricorso CP_2
per decreto ingiuntivo, dichiarare l'inutilizzabilità dei suddetti documenti ai fini della decisione.
In via principale e nel merito:
- accertata e ritenuta la fondatezza di tutti i motivi di opposizione esposti in atti nonché accertata e ritenuta, in via di eccezione, la nullità assoluta della fideiussione omnibus datata 22 agosto 2006 (cfr. doc. 14 della Banca
opposta), ovvero, in subordine, la nullità relativa delle clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 della medesima fideiussione, con conseguente sostituzione delle clausole nulle con la disciplina codicistica ed in particolare con sostituzione della clausola di cui all'art. 6 dell'anzidetta fideiussione con l'art. 1957 c.c., con la conseguenza che l'opposta è
decaduta dalla possibilità di rivolgere le proprie istanze nei confronti degli opponenti sig. e sig.ra revocare e/o Controparte_1 TE
annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 5557/2015 e n. 11634/2015 r.g., essendo l'ingiunzione di pagamento di
Euro 660.387,83 infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i sig.ri e non devono Controparte_1 TE
pagare a la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo CP_2
opposto. In via riconvenzionale:
- accertato che ha utilizzato ai danni degli opponenti odierni CP_2
appellanti, per l'avvio di azioni di recupero credito (compresa la presente)
e di azioni di esecuzione forzata, i documenti meglio descritti in atti sui quali sono risultate apposte firme false degli stessi e accertato che l'iscrizione delle ipoteche giudiziali avvenute in seguito all'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 12921/12 del Tribunale
di Bergamo, rilasciato in forza di una fideiussione di cui è stata definitivamente accertata la falsità con sentenza del Tribunale di Bergamo
n. 2196/2014 passata in giudicato, ha portato gli altri Istituti di Credito con cui la società operava a promuovere autonome Controparte_5
iniziative giudiziarie verso gli opponenti odierni appellanti, condannare a risarcire in favore dei sig.ri e CP_2 Controparte_1 TE
tutti i danni patiti e patiendi dagli stessi in conseguenza delle
[...]
suddette condotte, nella misura che emergerà in corso di causa e comunque sarà ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa. Con
compensazione sino a concorrenza delle somme liquidate in favore degli opponenti odierni appellanti con le eventuali somme di cui essi dovessero essere riconosciuti debitori nei confronti di e condanna di CP_2
quest'ultima al pagamento del residuo.
In via istruttoria:
- ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova, dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. datata 19 dicembre 2016:
cap. 1: vero che la società si occupava di opere edili Controparte_6 - petrolifere, edili - industriali, edili - civili ed edili - stradali, che svolgeva in gran parte in appalto con la pubblica amministrazione;
cap. 2: vero che, negli anni 2011 - 2012, la società Controparte_5
aveva commesse da evadere per centinaia di migliaia di euro;
cap. 3: vero che, negli anni 2011 - 2012, la società Controparte_5
subiva continui ritardi di pagamento da parte dei suoi clienti e, in particolare, delle pubbliche amministrazioni sue clienti;
cap. 4: vero che, a causa dell'insolvenza dei clienti di Controparte_5
[... e, in particolare, delle pubbliche amministrazioni clienti di CP_5
quest'ultima, nel periodo fine 2011 - inizio 2012, si veniva a
[...]
trovare in crisi di liquidità;
cap. 5: vero che Banca Popolare di Bergamo, Cassa Rurale Banca di
Credito Cooperativo di IG e Credito Bergamasco revocavano a
[...]
tutte le aperture di credito accordate, come da Controparte_5
comunicazioni che si mostrano (docc. 28 e 30), a seguito della precedente revoca delle aperture di credito e conseguente iscrizione in Centrale Rischi
della Banca d'IT da parte di , come da comunicazioni che CP_2
si mostrano (docc. 2, 3 e 4);
cap. 6: vero che Banca Popolare di Bergamo e Cassa Rurale Banca di
Credito Cooperativo di IG si attivavano per il recupero giudiziale delle somme dovute loro da e dai sig.ri Controparte_5 _1
e come da ricorsi per decreto ingiuntivo che si
[...] TE
mostrano (docc. 18 e 27), a seguito della iscrizione in Centrale Rischi della
Banca d'IT e della procedura monitoria promossa da CP_2 (docc. 2, 3, 4 e 6 che si mostrano), nonché delle iscrizioni ipotecarie effettuate dalla stessa a carico dei sig.ri e CP_2 Controparte_1
(docc. 8 e 9 che si mostrano). TE
Si indicano quali testimoni:
- Venier dott.ssa con studio in Bergamo, in piazza G. Matteotti n. Tes_1
20, sui capitoli da 1 a 4;
- , residente in [...]
n. 19, su tutti i capitoli;
- c/o Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Testimone_3
IG, su tutti i capitoli;
- /o Banca Popolare di Bergamo, su tutti i capitoli;
Tes_4
- c/o Banca Popolare di Bergamo, su tutti i capitoli;
Tes_5
- Responsabile Ufficio Legale Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo
di IG, sui capitoli 5 e 6;
- Responsabile Ufficio Legale Banca Popolare di Bergamo, sui capitoli 5
e 6;
- Responsabile Ufficio legale Credito Bergamasco, sui capitoli 5 e 6;
- ordinare ex art. 210 c.p.c.:
a) a l'esibizione e la produzione in originale dei documenti CP_2
relativi al contratto di conto corrente del 21 agosto 2006, al contratto di mutuo chirografario del 21 febbraio 2007, al contratto di apertura di credito del 2 agosto 2011 e alla fideiussione omnibus datata 22 agosto
2006, al fine di consentire al sig. e alla sig.ra Controparte_1 TE
di verificare l'autenticità delle firme ivi apposte e attribuite agli
[...] stessi dalla Banca;
b) a l'esibizione e la produzione in originale di tutta la CP_2
documentazione contrattuale presso di essa depositata, relativa tanto ai rapporti intrattenuti con la società di cui il sig. Controparte_5
era legale rappresentante, quanto ai rapporti con i sig.ri Controparte_1
e (con particolare riferimento alle Controparte_1 TE
garanzie prestate in favore della società), al fine di consentire a questi ultimi di verificare l'autenticità di tutte le firme in possesso di CP_2
[...]
c) alla dott.ssa curatrice del fallimento n. 174/13 Persona_1 CP_5
l'esibizione e la produzione in originale di tutte le scritture
[...]
contabili della società successive al 1° gennaio 2011, ivi compresa la documentazione relativa alla gestione della fase fallimentare, dalla sua apertura sino alla chiusura;
- disporre CTU grafologica, volta a verificare che le firme apposte dal sig. sul contratto di conto corrente del 21 agosto 2006, sul Controparte_1
contratto di apertura di credito del 2 agosto 2011, sul contratto di mutuo chirografario del 21 febbraio 2007 sono apocrife e che altrettanto apocrife sono le firme apposte dai sig.ri e sulla Controparte_1 TE
fideiussione omnibus del 22 agosto 2006; con estensione di tale verifica anche su tutta la documentazione di cui gli opponenti odierni appellanti hanno chiesto l'esibizione in originale ad di cui verrà CP_2
disconosciuta l'autenticità delle firme;
- disporre CTU tecnico-contabile, volta a ricostruire la situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria della società e Controparte_5
dei sig.ri e nell'ultimo periodo Controparte_1 TE
precedente la messa in mora e la conseguente segnalazione in Centrale
Rischi della Banca d'IT da parte di , nonché a ricostruire CP_2
gli interventi di , Banca Popolare di Bergamo e Cassa Rurale CP_2
Banca di Credito Cooperativo di IG (dalle messe in mora alla segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'IT e dalle azioni monitorie alle azioni esecutive), nei confronti di e Controparte_5
dei sig.ri e Controparte_1 TE
- disporre l'acquisizione dell'originale della CTU, dimessa dalla dr.ssa nel giudizio n. 5627/2012 r.g. celebratosi avanti il CP_7
Tribunale di Bergamo, con tutti i relativi allegati.
In ogni caso:
- beneficio di spese e compensi professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per l'appellata CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda,
eccezione ed istanza respinta e disattesa
In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342, c.p.c.
per tutti i motivi specificati in narrativa;
Nel merito, in via principale:
Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la Sentenza n. 1578/2021 emessa in data 31 luglio 2021 dal
Tribunale di Bergamo, nella persona del Giudice Dott.ssa Raffaella
Dimatteo, pubblicata il 25 agosto 2021, notificata il 27 agosto 2021 e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
In via istruttoria
Rigettare le richieste istruttorie avanzate dagli odierni appellanti per tutti i motivi specificati in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per l'appellato : CP_3
“ In via preliminare: - Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
Nel
merito, in via principale: - Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello e confermare integralmente la Sentenza n. 1578/2021 resa in data
31 luglio 2021 dal Tribunale di Bergamo, nella persona del Giudice
dott.ssa Raffaella Dimatteo, pubblicata il 25 agosto 2021, notificata il 27
agosto 2021 per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via istruttoria:
Respingersi le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti per tutto quanto esposto in narrativa. Con ogni più ampia riserva istruttoria.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. e per essa Controparte_2
(che dal 30.10.2015 ha assunto Controparte_8
la denominazione di DoBank Spa e successivamente di ha CP_9
chiesto e ottenuto dal Tribunale di Bergamo ingiunzione di pagamento nei confronti dei fideiussori della fallita società (doc. Controparte_5 7 fascicolo monitorio), (rappresentante legale e socio) e Controparte_1
(socia), per la somma complessiva di € 660.387,83: € TE
618.940,80, quale saldo contabile in linea capitale al 22.6.2015 del rapporto a sofferenza n. 100100098, già conto corrente ordinario presso la
Filiale di Verdello, comprensivo di interessi capitalizzati al 31.12.2014, e
€ 41.447,03, quale saldo contabile in linea capitale al 22.6.2015 del rapporto a sofferenza n. 3451915, già prestito chirografario non agevolato.
Con atto di citazione in opposizione, notificato il 5.01.2016, e _1
hanno convenuto in giudizio chiedendo, in TE Controparte_2
via principale, di revocare il decreto ingiuntivo n. 5557/2015 e formulando una domanda riconvenzionale di risarcimento per tutti i danni subiti e subendi in conseguenza delle iniziative giudiziarie assunte da CP_2
nei loro confronti e per l'utilizzo di sottoscrizioni false nella
[...]
documentazione prodotta.
In particolare, hanno eccepito: che gli estratti di conto corrente prodotti da in sede monitoria (docc. 8 e 9) non recavano alcuna CP_2
certificazione di conformità alle scritture contabili né alcuna dichiarazione di un dirigente della banca che attestasse che il credito fosse vero, liquido ed esigibile;
che il credito vantato non era sostenuto da prova scritta, in quanto, con riferimento a quello di euro 618.940,80 (saldo contabile alla data del 22.6.2015 del c/c 100100098), i fideiussori avevano disconosciuto la conformità della copia del contratto di conto corrente (doc. 2) e della copia del contratto di mutuo chirografario del 21 febbraio 2007 (doc. 5)
agli originali dei contratti stessi, oltre che delle firme apposte a nome di sui contratti di apertura di credito, prodotti in originale Controparte_1
dalla banca sub docc. 3 e 3A; che, con riferimento all'asserito credito di €
41.447,03 quale saldo alla data del 22.6.2015 del prestito chirografario non agevolato n. 3451915, la banca non aveva prodotto la comunicazione di risoluzione del finanziamento né provato altrimenti tale risoluzione
(condizione necessaria per chiedere il pagamento del saldo in unica soluzione) e nemmeno aveva prodotto qualsivoglia altra documentazione idonea per la ricostruzione del suddetto saldo;
che il doc. 7, prodotto come fideiussione, titolo posto alla base delle istanze creditorie, non costituiva prova della fideiussione essendo in realtà un mera modifica, avvenuta nel
2007, dell'importo (da € 500.000,00 a € 720.000,00) dell'originaria fideiussione stipulata il 22.08.2006, non allegata al decreto ingiuntivo;
che la banca era tenuta a risarcire i fideiussori, perché con il proprio comportamento in mala fede aveva determinato il fallimento della società,
oltre l'aggressione ingiustificata del loro patrimonio personale. A sostegno di tale richiesta risarcitoria, e hanno esposto che _1 TE
aveva in precedenza ottenuto un altro decreto ingiuntivo CP_2
immediatamente esecutivo (n. 12921/2012), nei confronti loro e della società; essi si erano opposti al predetto decreto ingiuntivo disconoscendo la sottoscrizione apposta alla fideiussione a garanzia del credito lì azionato e dei contratti posti a sostegno dello stesso (vd. verbale CTU del
25.10.2012, doc. 15 fascicolo monitorio) e, a seguito della CTU ivi espletata, che aveva accertato la falsità della sottoscrizione della fideiussione, il tribunale aveva accolto la loro opposizione revocando il decreto ingiuntivo con sentenza n. 2196/2014, passata in giudicato.
Tuttavia, nelle more del giudizio, in forza del predetto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo aveva esercitato alcune iniziative di CP_2
carattere esecutivo e tale comportamento aveva determinato l'insorgenza negli altri creditori del timore che la società non sarebbe più stata in grado di soddisfarli;
questi ultimi avevano, pertanto, posto in essere delle azioni a tutela del proprio credito (vd docc. 18, 19, 20, 21, 22 A, 22 B, 27, 28,
29, 30 e 31) causando, così, il fallimento della società e il depauperamento del loro patrimonio, in origine abbastanza cospicuo da coprire i debiti della società, tutto ciò a causa di un decreto ingiuntivo emesso sulla base di un documento poi accertato come falso.
Tutto ciò premesso, hanno, dunque, chiesto (nel presente giudizio)
dichiararsi l'inutilizzabilità del contratto di apertura di credito, stante il disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni, revocare e/o annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, e condannare la Banca al risarcimento dei danni patiti e patiendi
dagli stessi in conseguenza delle sopra descritte condotte, nella misura che sarebbe emersa in corso di causa e comunque sarebbe stata ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa, con rifusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio Dobank s.p.a., quale mandataria di CP_2
chiedendo di respingere tutte le domande ed eccezioni formulate
[...]
dagli opponenti perché infondate in fatto e in diritto.
In particolare, ha dedotto che il vincolo di garanzia non era mai stato contestato dai fideiussori;
che la presunta produzione tardiva della fideiussione originaria del 22.08.2006 non rilevava tenuto conto che il doc.
7 prodotto in fase monitoria era un'integrazione della stessa;
che le sottoscrizioni apposte sulla fideiussione del 22.08.2006 fatta valere nella presente controversia erano state espressamente riconosciute dalla nel corso della consulenza tecnica esperita in altro giudizio TE
di cognizione, come risultante dal documento n. 15; che la documentazione prodotta dalla Banca costituiva prova scritta del credito vantato.
Quanto al disconoscimento della documentazione sottoscritta dalla società, ha eccepito il difetto di legittimazione degli opponenti che non potevano disconoscere le firme apposte in calce a contratti stipulati da un altro soggetto giuridico, vale a dire la . Controparte_5
Con riferimento, infine, alla domanda riconvenzionale di risarcimento, ha rappresentato: di aver esperito le azioni giudiziali a pieno titolo (aver iscritto ipoteca giudiziale sul patrimonio immobiliare degli opponenti a fronte di un decreto ingiuntivo per l'importo di € 584.706,81) e di non poter essere ritenuta responsabile delle azioni intraprese da altri istituti di credito, né del fallimento della debitrice principale Controparte_5
(peraltro estranea al presente procedimento) per insussistenza del nesso causale tra le condotte legittimamente poste in essere a tutela del proprio credito e gli eventi che hanno travolto la società e i fideiussori della stessa.
Alla prima udienza del 24.05.2016 il giudice si è riservato sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e ha assegnato termine per introdurre la mediazione obbligatoria, avente successivamente esito negativo, fissando udienza al 18.10.2016 per la verifica di tale adempimento e la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 19.07.2016, a scioglimento della riserva assunta, il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto e all'udienza del 18.10.2016, su richiesta delle parti, ha concesso i termini per il deposito delle memorie.
Con ordinanza del 6.09.2017 il giudice, senza ammettere alcuno dei mezzi istruttori richiesti, ritenuta matura la causa per la decisione sulla base della documentazione in atti, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni al 01.04.2020.
Nelle more si è costituita in giudizio la società con atto di Controparte_3
intervento ex art 111 c.p.c., quale cessionaria del credito azionato dalla banca opposta, in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco e pro soluto ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 Dlg.
385/1993 del 20 settembre 2018, insistendo per il rigetto dell'opposizione,
eccependo, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le richieste, anche risarcitorie e di ripetizione, formulate dagli opponenti.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il giudice ha assegnato, quindi, i termini per il deposito delle conclusionali e delle eventuali memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
Con sentenza n. 1578/2021, pronunciata in data 31.07.2021 e pubblicata in data 25.08.2021, il Tribunale di Bergamo ha affermato: - che la mancata precisazione delle conclusioni ed il mancato deposito delle conclusionali e della memoria di replica da parte dell'opposta non integravano un'ipotesi di intervenuta rinuncia delle CP_2
domande ed eccezioni formulate;
- che la prova del credito è stata adeguatamente documentata dalle produzioni dell'istituto di credito (come da doc. 14 la fideiussione del
22.08.2006, come da doc. 2 la copia del contratto di conto corrente, come da docc. 3 e 3/A la copia dei contratti di affidamento, come da doc. 5 la copia del contratto di mutuo chirografario, come da doc. 1 l'estratto da libro sociale con saldo contabile pari a € 618.940,80, come da doc. 4
l'estratto da libro sociale con saldo contabile pari a € 41.447,03);
- che e hanno introdotto il giudizio di opposizione _1 TE
in qualità di fideiussori, non contestando mai di essere garanti della società, ma disconoscendo i documenti che risultavano sottoscritti da altro soggetto giuridico, ossia la;
da ciò discende il difetto Controparte_5
di legittimazione in capo agli stessi di disconoscere la firma apposta da altro soggetto giuridico;
- che l'eccezione in ordine alla mancata produzione da parte della banca della comunicazione di risoluzione del finanziamento concesso in data
22.06.2015 è infondata a fronte delle comunicazioni prodotte dall'istituto di credito come docc. 4 e 5 del fascicolo monitorio e come docc. 18, 19,
20 del fascicolo di parte opposta;
- che la domanda risarcitoria riconvenzionale deve essere rigettata, posto che i fideiussori non hanno assolto l'onere di allegazione in ordine alla sussistenza del nesso di causa intercorrente tra le azioni giudiziali esperite da e quelle successive di altri istituti di credito, e in ogni caso, CP_2
in qualità di meri fideiussori, essi non possono richiedere il risarcimento danni subiti in conseguenza di una condotta imputata alla banca da cui sarebbe derivato il fallimento della società, soggetto terzo e nemmeno presente in giudizio;
- che, parimenti, l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è inammissibile in quanto tardiva, essendo stata formulata solo in sede di conclusionali e non potendo essere rilevata d'ufficio in assenza di alcun elemento fondante introdotto tempestivamente in giudizio.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Bergamo
ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata dai fideiussori opponenti e ha condannato e Controparte_1 TE
alla rifusione delle spese di lite in favore della società Dobank S.p.a.,
[...]
quale mandataria di liquidate in € 18.250,00 per compenso CP_2
professionale, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore della società Controparte_3
liquidate in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e Controparte_1 affidando il gravame a sei motivi di appello, insistendo TE
sulle domande ed eccezioni già formulate in primo grado, comprese le istanze istruttorie;
si è costituita in giudizio chiedendo la Controparte_2
conferma della sentenza impugnata oltre al rigetto delle richieste istruttorie di controparte;
si è costituita in giudizio anche Controparte_3
quale cessionaria dei crediti della banca, facendo propria la difesa di quest'ultima.
La prima udienza del 19 gennaio 2022 si è tenuta tramite scambio di note scritte, nelle quali gli appellanti hanno dato atto della tardiva costituzione in giudizio delle società appellate, hanno eccepito la loro decadenza da ogni domanda ed eccezione processuale e di merito non rilevabile d'ufficio,contestate integralmente, eccependo l'infondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello. Hanno eccepito altresì
l'inammissibilità della nuova produzione documentale, diversa da quella
CP_ prodotta in primo grado, in particolare del doc. 7 di , insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in appello e, in subordine,
chiedendo la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le parti appellate hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Con ordinanza del 19 gennaio 2022, la Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalle appellate, ha rilevato che sull'eccezione ex art. 342 c.p.c. si deve decidere con sentenza e, con riserva di decidere in merito alle istanze istruttorie, ha invitato le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 25 settembre 2024. Detta udienza si è svolta in modalità cartolare ed all'esito la causa è stata trattenuta in decisione con contestuale assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure, confermando la decisione già assunta con ordinanza del 19
luglio 2016, li ha ritenuti non legittimati a disconoscere le firme apposte sui documenti posti dalla Banca a fondamento del provvedimento monitorio.
In particolare, gli appellanti si dolgono del fatto che, con riguardo alla documentazione sottoscritta dalla società (contratto di conto CP_5
corrente, mutuo chirografario del 21.02.2007 e apertura di credito), il giudice di primo grado abbia sostenuto la carenza di legittimazione dei soci (anche rappresentante legale) e disconoscere _1 TE
le sottoscrizioni, in quanto riconducibili ad un soggetto giuridico diverso,
ossia la società.
Di contro, sottolineano che, fermo il ruolo di rappresentante legale del
“è innegabile che gli appellanti non solo siano legittimati ad _1
effettuare i disconoscimenti de quibus, ma siano gli unici soggetti
legittimati a farlo, trattandosi di firme agli stessi attribuite”, anche per scongiurare vuoti di tutela;
sottolineano che alla prima udienza del
24.05.2016, avevano disconosciuto la conformità all'originale anche della fideiussione omnibus del 22.08.2006, prodotta dalla banca solo con la comparsa di costituzione nel presente giudizio. Contestano la pronuncia gravata anche per violazione del principio per cui le ordinanze assunte nel corso del giudizio non possono assumere carattere decisorio.
Si dolgono, altresì, dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla tempestività dei disconoscimenti effettuati, contestata da CP_2
Sul punto rilevano che, avendo disconosciuto formalmente la propria sottoscrizione sui predetti documenti già nel corso delle operazioni peritali svolte nell'altro giudizio (doc. 15 della Banca), tale documentazione sarebbe stata inutilizzabile nel presente procedimento sino alla verificazione dell'autenticità delle firme, tenuto conto che i soci hanno più
volte chiesto la produzione degli originali del contratto di conto corrente,
del mutuo chirografario e della fideiussione omnibus del 2006, richiesta mai ottemperata e rispetto alla quale insistono con le richieste di ordine di esibizione ex art. 210, CTU grafologica e acquisizione della CTU svolta nell'altro precedente procedimento.
Contestano, infine, che gli estratti conto privi delle caratteristiche richieste ex art. 50 TUB, anche ove ritenuti sufficienti per il rilascio del decreto ingiuntivo, possano essere ritenuti idonei a provare il credito nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, soprattutto a fronte degli anzidetti disconoscimenti.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure, nel ritenere fondata la prova del credito sulla fideiussione
omnibus del 22.08.2006, ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di illegittima sostituzione da parte della Banca del titolo su cui si fonda il credito azionato.
In particolare, eccepiscono l'iniziale omessa produzione da parte di della fideiussione in forza della quale essa aveva dichiarato di CP_2
agire nei confronti dei soci opponenti: il doc. 7 del fascicolo monitorio,
espressamente indicato quale titolo del credito azionato in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, è solo una mera variazione della precedente garanzia con la quale le parti nel 2007 avevano rinegoziato l'importo fino a concorrenza di € 720.000, mentre la fideiussione omnibus originaria fino a concorrenza dell'importo di € 500.000, datata 22.08.2006, è stata prodotta dalla Banca, secondo gli appellanti tardivamente, solo con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione sub doc. 14, e sarebbe quindi inammissibile.
Si tratterebbe, quindi, a parere degli appellanti, di un mutamento della
causa petendi, con conseguente introduzione di una domanda nuova, in quanto tale, inammissibile, atteso che “solo la originaria fideiussione,
espressamente richiamata nel documento di variazione dell'importo,
avrebbe potuto costituire valido titolo per richiedere l'emissione di un
decreto ingiuntivo”.
Gli appellanti evidenziano, altresì, l'inutilizzabilità del doc. 14 in quanto nell'altro giudizio era stato disconosciuto dal nel corso delle _1
operazioni peritali (doc. 15).
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti censurano il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla mancata produzione da parte di della prova della CP_2 comunicazione di risoluzione del finanziamento.
In particolare, gli appellanti rammentano che la comunicazione di risoluzione del mutuo chirografario è condizione necessaria per chiedere il pagamento del saldo in un'unica soluzione e negano di avere mai ricevuto tale comunicazione e che abbia dimostrato di averla CP_2
inviata.
Al riguardo contestano l'affermazione del Tribunale secondo cui tale prova si desumerebbe dai doc.ti nn. 4 e 5 del fascicolo monitorio e nn.18,19 e 20 del fascicolo di parte opposta, e sostengono che “nulla
provano in tal senso i documenti 18-20 [che] sono semplicemente costituiti
dal testo della comunicazione di risoluzione, corredato da una stampa
della pagine del sito di poste italiane”, in quanto gli estratti del sito,
essendo riconducibili a missive e destinatari imprecisati, non possono considerarsi idonei a dimostrarne la ricezione.
Ne discende l'assenza di un compendio probatorio idoneo a chiedere il pagamento del saldo del mutuo in un'unica soluzione, pari a € 41.447,03.
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria da loro formulata affermando che essi non avrebbero allegato, prima ancora che provato, il nesso causale tra le azioni giudiziali intraprese da e quelle successive degli altri CP_2
istituti di credito, e che in ogni caso difettava la loro legittimazione a far valere la richiesta risarcitoria per i danni derivanti dal fallimento della società, soggetto terzo estraneo al giudizio.
Contestano il difetto di allegazione, rilevando che sin dall'atto di opposizione avevano dedotto di agire per il risarcimento anche dei danni da loro personalmente subiti e subendi in conseguenza dell'utilizzo da parte di di firme false attribuite agli appellanti e a seguito CP_2
dell'erosione del loro patrimonio immobiliare e finanziario conseguente alle iniziative esecutive intraprese dalla Banca.
Gli appellanti, in particolare, si dolgono del fatto che il Tribunale abbia limitato la valutazione della domanda solo rispetto al fallimento della società, circostanza che ha determinato il rigetto della stessa, senza occuparsi delle conseguenze dirette che i fideiussori hanno subito a seguito della condotta illecita della Banca, come documentate in primo grado.
Aggiungono che la richiesta risarcitoria trova la propria ragione anche nell'utilizzo da parte della banca, a fondamento del proprio credito, di documenti accertati come falsi in altro giudizio e dei documenti espressamente disconosciuti già nel corso del precedente giudizio e,
pertanto, inutilizzabili, contestazione sulla quale il giudice di prime cure ha omesso di esprimere un giudizio.
Sul punto gli appellanti sottolineano l'importanza di acquisire la CTU del procedimento precedente che dimostrerebbe la sussistenza del disconoscimento della documentazione qui prodotta dalla Banca e l'abitudine della Banca nell'utilizzare documenti falsi a sostegno delle proprie ragioni creditorie.
e chiedono, poi, di compensare le somme _1 TE
eventualmente riconosciute in loro favore a titolo risarcitorio sino alla concorrenza con quelle eventuali di cui dovessero essere riconosciuti debitori verso l'istituto di credito, al riguardo adducendo che “la relazione
tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini
dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel
senso che entrambe debbano dipendere da un unico e identico titolo,
essendo, invece, sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile
un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la
celebrazione del simultaneus processus, ai fini dell'economia
processuale”.
Infine, rilevano come l'anteriorità delle iniziative di rispetto alle CP_2
azioni degli altri istituti di credito denoti la mala fede nel comportamento della banca appellata, come risultante dal report cronologico analiticamente riportato nell'atto di appello (pagg. 28,29,30).
Rispetto ai danni esposti gli appellanti evidenziano di aver ampiamente documentato il depauperamento del proprio patrimonio conseguente alle procedure esecutive immobiliari, dalle quali si sono ricavate somme irrisorie rispetto a quelle di stima degli immobili: “se si sommano i risultati
di entrambe le perizie, il valore del patrimonio immobiliare degli
opponenti sottoposto ad esecuzione forzata ammonta ad € 2.447.000,00”,
somma che sarebbe stata in grado di coprire le esposizioni debitorie pari alla somma complessiva di € 2.172.000,00, al netto della somma di €
133.349,28 ricavata da con un pignoramento presso terzi;
di CP_2
contro, il reale realizzo delle due procedure esecutive ammonta a poco più
di € 1.100.000,00, circostanza che denota la svendita del patrimonio immobiliare dei fideiussori. Per le ragioni sopra indicate, gli appellanti ribadiscono la richiesta di prova testimoniale, di ordine di esibizione dell'originale della documentazione attestante i rapporti intercorrenti tra le parti, delle scritture contabili della società, compresa la gestione prefallimentare, oltre alla richiesta di CTU
grafologica per la verifica delle sottoscrizioni disconosciute e CTU
tecnico-contabile volta a ricostruire la situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria della società, nonché all'acquisizione della CTU del precedente procedimento.
Con il quinto motivo gli appellanti censurano si dolgono che giudice di prime cure abbia ritenuto tardiva e inammissibile l'eccezione di nullità
assoluta della fideiussione per violazione della normativa antitrust in quanto proposta solo nella comparsa conclusionale.
In primo luogo sottolineano che, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, tale eccezione era stata già sollevata in sede di precisazione delle conclusioni e non doveva considerarsi tardiva, in quanto la nullità,
secondo giurisprudenza consolidata, è eccepibile d'ufficio in qualsiasi grado e stato del giudizio, e rilevano la presenza delle clausole 2, 6, e 8, le quali riprendono lo schema ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust, nella fideiussione del 2006, con conseguente nullità della successiva integrazione del 2007.
In subordine, eccepiscono la nullità parziale della fideiussione, con conseguente sostituzione della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione del 22 agosto 2006 con la previsione dell'art. 1957 c.c., stante il mancato rispetto da parte della Banca del termine di decadenza prescritto dall'anzidetta norma sia con riferimento al mutuo che al conto corrente.
Con il sesto motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia dato per pacifica la cessione di credito della Banca a favore dell'intervenuta , senza prendere posizione sull'eccezione CP_3
di carenza di legittimazione passiva da loro sollevata. In particolare,
contestano la carenza del compendio probatorio sul punto atteso che dal foglio di inserzioni in Gazzetta Ufficiale nulla si evince relativamente al fatto che i rapporti bancari oggetto di causa siano stati ceduti da CP_2
alla società intervenuta.
Con il settimo motivo di appello gli appellanti chiedono che, nel caso in cui il gravame venga accolto, l'istituto di credito venga condannato alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario
***
Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto
strettamente connessi, sono infondati e vanno respinti, sebbene con motivazione in parte diversa rispetto alla sentenza gravata.
e sin dall'atto di opposizione, hanno disconosciuto _1 TE
la “conformità della copia del contratto di conto corrente ex adverso
prodotta sub doc. 2 e della copia del contratto di mutuo chirografario del
21 febbraio 2007 ex adverso prodotta sub doc. 5”, chiedendo al tempo stesso la produzione degli originali al fine di verificare l'autenticità delle firme ivi apposte, attribuite dalla Banca al e all'udienza del 24 _1
maggio 2016, hanno (tempestivamente) disconosciuto la conformità all'originale anche della fideiussione omnibus datata 22 agosto 2006 per €
500.000,00 prodotta da con la comparsa di costituzione sub CP_2
doc. 14 chiedendo la produzione dell'originale per tutte le opportune verifiche anche rispetto all'eventuale falsità delle sottoscrizioni effettuate dai soci in nome proprio, nella qualità di garanti degli eventuali e futuri debiti della società.
Hanno, altresì, disconosciuto, stante la produzione degli originali, che “le
firme apposte sui contratti di apertura di credito, prodotti dalla Banca
sub. Docc. 3 e 3/A, appartengano al sig. , che risulta Controparte_1
averli sottoscritti quale rappresentante legale della società CP_5
.
[...]
Il Tribunale al riguardo ha affermato che e “hanno _1 TE
disconosc(iuto) i documenti sopra indicati sub § 2, lett. c e lett. d che
risultano però sottoscritti da altro soggetto giuridico, vale a dire la società
. Gli opponenti con le argomentazioni difensive svolte Controparte_5
nel corso del processo non hanno superato quanto rilevato fin dalla fase
della prima udienza in ordine alla loro terzietà rispetto ad altro e distinto
soggetto giuridico quale la società debitrice principale. Da tanto discende
l'accoglimento dell'eccezione formulata da parte opposta in ordine al
difetto in capo agli opponenti di disconoscere una firma apposta da altro
soggetto giuridico”.
La conclusione del Tribunale è solo in parte condivisibile, non avendo il primo giudice operato alcuna distinzione tra la documentazione firmata dal in nome e per conto della società e la fideiussione sottoscritta _1 dagli appellanti in qualità di fideiussori.
Ebbene, rispetto alla documentazione sottoscritta dal nella _1
propria qualità di rappresentante legale, gli appellanti difettano di legittimazione per il disconoscimento, come giustamente rilevato dal primo giudice: il contratto di conto corrente, il contratto di mutuo chirografario e le aperture di credito risultano, infatti, sottoscritti dal solo non anche dalla in nome e per conto della società _1 TE
, che non è parte del presente giudizio in quanto il Controparte_5
si è costituito in proprio, e non anche quale legale rappresentante _1
della stessa né del resto avrebbe potuto farlo visto che la società era già
stata dichiarata fallita alla data di introduzione del presente giudizio. Ne
discende che egli non ha titolo per disconoscere la conformità all'originale e le sottoscrizioni, pur a suo nome, apposte in rappresentanza della
[...]
. CP_5
Tale conclusione non determina un vuoto di tutela in capo alla società,
contrariamente a quanto sostengono gli appellanti: il Tribunale di
Bergamo, infatti, in data 27.06.2013, quindi prima dell'inizio del presente procedimento, ha dichiarato il fallimento della società e nominato il relativo curatore, soggetto legittimato ex lege a compiere la propria attività
nell'interesse del patrimonio societario e dei creditori, compresa la possibilità di disconoscere eventuali documenti apparentemente sottoscritti dalla società.
Giova, peraltro, evidenziare che è stata ammessa al Controparte_2
passivo nella procedura di fallimento aperta nei confronti della società e in quella sede non è stata formulata alcuna contestazione da parte del curatore in merito alla mancata sottoscrizione dei contratti di conto corrente, di apertura di credito e di mutuo, circostanza allegata dalla banca e mai contestata dagli appellanti.
Da ciò discende il rigetto della censura in ordine all'accertato difetto di legittimazione in capo agli opponenti di disconoscere le firme in questione, con conseguente assorbimento delle altre questione sollevate in ordine alla conformità all'originale della copia del contratto di conto corrente e di mutuo e alla autenticità della sottoscrizione del contratto di apertura di credito e al valore del disconoscimento della suddetta documentazione effettuato dagli appellanti in altro procedimento.
Di contro, gli appellanti sono legittimati a disconoscere le firme apposte sulla fideiussione del 22 agosto 2006, in quanto sottoscrizioni effettuate dai medesimi soggetti in nome proprio.
A ciò non ostano, infatti, il disconoscimento effettuato dal ed il _1
riconoscimento effettuato dalla della sottoscrizione apposta TE
all'originale della fideiussione del 22.8.2006 loro esibito nel corso delle operazioni peritali svoltesi nel precedente procedimento n. 5827/2012
conclusosi con sentenza, passata in giudicato, che ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di altra fideiussione con sottoscrizione giudicata apocrifa (cfr. verbale delle operazioni peritali del 25.10.2012 ,
prodotto sub doc. 15 da parte appellante).
Come più volte affermato dalla SC (cfr. Cass. sent. n. 17469/2018), infatti,
“la fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 c.p.c., opera esclusivamente nel processo in
cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della
scrittura come mezzo di prova, sicché la parte interessata, qualora il
documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi,
può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna
preclusione”.
Il disconoscimento ed il riconoscimento della sottoscrizione operato nel procedimento civile n. 5827/2012 RG non può dunque essere utilmente richiamato nel presente giudizio, trattandosi di procedimenti diversi, né
esso impedisce che il medesimo documento possa essere disconosciuto in questa sede.
Ed in effetti e nella prima udienza successiva alla _1 TE
costituzione in giudizio di (25.5.2016), che ha prodotto la CP_2
fideiussione del 22.8.2006 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, hanno tempestivamente disconosciuto “la
conformità del contratto di fideiussione prodotto sub 114 di controparte e
chiedono la produzione dell'originale per verificare la conformità”.
Al riguardo, tuttavia, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per discostarsi dall'orientamento consolidato della SC secondo cui il
“disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia,
«attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia
il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello
prodotto rispetto all'originale» (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del
2021;conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017)” (cfr. anche Cass
18.11.2024 n. 29658).
Il disconoscimento effettuato dagli appellanti, in assenza di qualsiasi indicazione precisa rispetto agli elementi che si assumono difformi rispetto all'originale, risulta generico e, per l'effetto, deve dichiararsi inefficace, con conseguente utilizzabilità dei predetti documenti.
In ogni caso, anche a volere ritenere diversamente, rileva la Corte che la copia dell'atto di modifica intervenuto tra le parti il 2.3.2007 dell'importo della fideiussione omnibus del 22.08.2006 da euro 500.000,00 ad euro
720.000,00 (doc. 7), prodotta dalla banca in sede monitoria quale titolo alla base del credito azionato, non è stato oggetto di disconoscimento per difformità della copia all'originale né è stata posta in dubbio la autenticità
delle sottoscrizioni apposte da parte degli appellanti.
Nulla quaestio, dunque, in relazione alla genuinità del suddetto documento.
Ciò posto, la “variazione di fideiussione” datata 2.3.2007 (cfr. doc. 7), la cui sottoscrizione da parte degli appellanti, si ribadisce, non è stata disconosciuta, fa esplicito riferimento e richiamo alla fideiussione in data
22.8.2006 rilasciata a garanzia delle obbligazioni contratte e/o da contrarre nei confronti di il cui importo viene elevato da Controparte_5
euro 500.000,00 ad euro 720.000,00, con la conseguenza che detto documento, proprio a seguito di tale richiamo, ha valore ricognitivo circa il fatto che in data 22.8.2006 e bbiano rilasciato in _1 TE
favore di una fideiussione omnibus a garanzia dei debiti contratti CP_2 dalla predetta società nei confronti della banca fino a concorrenza di euro
500.000,00; se così non fosse stato, del resto, giammai gli appellanti avrebbero sottoscritto l'aumento di una garanzia mai stipulata.
Il fatto poi che nel documento de quo vi sia l'espressa previsione secondo cui la variazione dell'importo “non produce alcun effetto novativo in ordine agli impegni da noi a suo tempo assunti e che pertanto restano fermi tutti i patti e le condizioni di cui alla predetta fidejussione, formandone la presente parte integrante”, porta a ritenere che si è trattata di una mera modifica dell'importo garantito, senza alcuna variazione sostanziale rispetto al contratto principale, di cui, infatti, viene indicata quale integrazione.
Ne discende che, con riferimento all'eccezione degli appellanti secondo cui non avrebbe prodotto unitamente al ricorso per decreto CP_2
ingiuntivo la fideiussione del 22.8.2006 in forza della quale dichiarava di agire, la produzione della sua variazione sub doc. 7, pacificamente sottoscritto dagli appellanti, stante l'accertato valore ricognitivo, risulta di per sé solo idonea a dimostrare che le parti avevano stipulato una fideiussione omnibus in data 22.8.2006 e a supportare, quindi, la pretesa creditoria ingiunta nei loro confronti. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza della fideiussione del 22.8.2006 è stato, quindi, ampiamente soddisfatto già in sede di procedimento monitorio.
Per le medesime ragioni appare infondata l'argomentazione secondo cui il doc. 7 costituirebbe una illegittima modifica del titolo – fideiussione del
22.8.2006 - su cui si fondava il credito monitorio, atteso che, oltre ad essere stato prodotto sin dal ricorso, l'espressa clausola relativa alla mancanza di effetto novativo e la conferma di tutti i patti e condizioni della precedente fideiussione, con l'unica eccezione dell'importo più elevato,
esclude che sia ravvisabile una qualsiasi modifica del titolo.
A nulla rilevano, infine, le considerazioni degli appellanti che vedono nella modifica dell'importo un ampiamento della causa petendi: il doc. 7
prodotto nella fase monitoria prevedeva già un importo a concorrenza (€
720.000) superiore a quello indicato nel doc. 14 (€ 500.000), prodotto solo nel giudizio di opposizione.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il primo e secondo motivo vanno respinti.
Ne discende che l'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. degli originali dei contratti di conto corrente, di mutuo e di fideiussione del 22.08.2006
nonché la richiesta di c.t.u. grafologica appaiono superflue.
Pur condividendosi la censura dell'appellante in ordine alla non definitività e vincolatività, per il giudice di prime cure, dell'ordinanza istruttoria del 19 luglio 2016, deve, comunque, confermarsi, per le ragioni anzidette, la conclusione del Tribunale secondo cui attraverso CP_2
la documentazione prodotta in atti, ha dato idonea dimostrazione del credito azionato con il decreto ingiuntivo, in alcun modo contestato nel
quantum dagli appellanti.
***
Il terzo motivo è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
Sul punto il Tribunale ha affermato che “Per quanto concerne, da ultimo, l'eccezione in ordine alla mancata produzione da parte della banca della
comunicazione di risoluzione del finanziamento concesso il 22 giugno
2015, rinnovato anche in tale sede il richiamo alla clausola n. 7 della
garanzia fideiussoria (sub doc. 14 fascicolo opposta), deve comunque
rilevarsene l'infondatezza a fronte delle comunicazioni della banca
prodotte sub docc. nn. 4 e 5 del fascicolo monitorio e nn.18,19 e 20 del
fascicolo di parte opposta.”
La conclusione che precede non appare condivisibile.
L'articolo 7 del contratto di fideiussione del 22 agosto 2006 (doc. 14)
prevede che: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca,
a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese,
tasse ed ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il
fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori
nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà
automaticamente estesa al fideiussore.”
Ritiene la Corte che la documentazione citata nella sentenza gravata nulla provi in ordine all'invio da parte di e alla ricezione da parte dei CP_2
fideiussori e della debitrice principale della comunicazione della banca del
10.04.2012 (cfr. doc.ti 18,19 e 20) relativa alla risoluzione dal finanziamento n. 3451915 concesso in favore della società, non essendo stati prodotti in atti né il tagliando di invio delle raccomandate, al fine di dimostrare la spedizione, né l'avviso di ricevimento delle stesse.
Sul punto la giurisprudenza in una recente pronuncia ha chiarito che la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale “si presume giunta a
destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte
dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia,
in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del
destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui
all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito
dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di
ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile” (Cass. ord. 28580/2024).
In considerazione della espressa contestazione da parte dei fideiussori appellanti in ordine alla ricezione della suddetta comunicazione, spettava dunque alla banca provarne l'effettiva ricezione.
Ritiene, tuttavia, la Corte che la Banca non abbia assolto tale onere, avendo prodotto, fotocopiata sul retro della missiva del 10.04.2012 indirizzata alla società e ai fideiussori, solo la schermata del sito di _10
attestante la consegna al portalettere, priva di carattere probatorio (cfr.
Cass. 31845/2022), e dalla quale, peraltro, non emergono elementi da cui possa ricavarsi con certezza che la spedizione in essa indicata riguardi effettivamente la raccomandata con cui sarebbe stata spedita la suddetta missiva;
dalla schermata, infatti, non risultano elementi atti a identificare i nomi del mittente e dei destinatari della raccomandata ed il numero di spedizione indicato nella schermata non è riportato nella missiva.
Non vi è dunque prova della ricezione e prima ancora dell'invio della comunicazione della revoca del predetto finanziamento n 3451915 oggetto di causa con richiesta di pagamento immediato ai fideiussori a “semplice richiesta scritta”, come previsto dall'art. 7 sopra citato.
Ciò non può condurre tuttavia alla revoca della condanna al pagamento della somma di euro 41.447,03, come vorrebbero gli appellanti.
Se è vero, infatti, che la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cc postula necessariamente una manifestazione di volontà
esplicita da parte del creditore di volersene avvalere e, come si è detto, i doc.ti 18, 19 e 20 non dimostrano, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, che tale volontà, pur espressa nella missiva del 10.4.2012,
sia stata portata a conoscenza del debitore, una siffatta manifestazione di volontà è, tuttavia, ravvisabile nel ricorso per decreto ingiuntivo,
regolarmente notificato ai fideiussori, con cui la banca ha proposto domanda di restituzione immediata del residuo importo del finanziamento,
con la conseguenza che da tale momento è divenuto esigibile il credito derivante dalla revoca del finanziamento, stante la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del debitore moroso nel pagamento dei canoni (cfr. da ultimo: Cass. 23.9.2024 n 25376. Cfr. anche Cass.
18.11.2011 n. 24330).
Secondo, infatti, l'orientamento giurisprudenziale consolidato, “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale” (cfr. Cass. sez. I, 24/09/2020, n.20042. cfr. negli stessi termini Cass. 23.9.2024 n 25376,
Cass. 18.11.2011 n. 24330).
Né a ciò osta la previsione dell'art. 1957 c.c., espressamente derogata dalle parti (cfr. art. 6 del contratto di fideiussione del 22.8.2006, doc. 14 ).
***
Anche il quarto motivo è infondato.
Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria così argomentando: “posto
che parte opponente, nel formulare tale domanda, prima ancora che
l'onere della prova non ha assolto l'onere di allegazione in ordine alla
sussistenza del nesso di causa intercorrente tra le azioni giudiziali esperite
da e quelle successive di altri istituti di credito, per fondare il CP_2
rigetto è sufficiente rilevare che, come correttamente eccepito da parte
opposta, i signori e hanno introdotto il presente _1 TE
giudizio nella loro esclusiva veste di garanti e pertanto sono privi di
legittimazione in ordine ad una domanda avente ad oggetto una richiesta
di risarcimenti di danni subiti in conseguenza di una condotta imputata
alla banca da cui sarebbe derivato il fallimento di un soggetto terzo,
estraneo al presente giudizio.”
Rileva la Corte che, in effetti, il giudice di prime cure ha omesso di valutare la domanda di risarcimento danni proposta in proprio dai fideiussori per il depauperamento subito dal loro patrimonio personale,
limitandosi a rigettare la domanda risarcitoria dai medesimi proposta in relazione al fallimento della società causato, a loro avviso, dalla condotta in mala fede dell'istituto di credito. Gli appellanti, con il quarto motivo di appello, hanno quindi riproposto la propria originaria domanda riconvenzionale contestando, altresì, le conclusioni a cui il giudice di primo grado è giunto in relazione al risarcimento richiesto per il fallimento della società.
Rispetto a quest'ultimo, va confermato il rigetto da parte del Tribunale
della domanda atteso che, come già detto, e sono _1 TE
stati ingiunti nella loro qualità di fideiussori della società CP_5
e hanno proposto opposizione in proprio e non, rispettivamente,
[...]
come rappresentante legale e come socia della predetta società, peraltro nel frattempo fallita.
Per questo motivo, anche in tal caso, l'unico soggetto legittimato a chiedere eventualmente il risarcimento dei danni a favore della società era il curatore fallimentare, come nominato nella sentenza di fallimento del
2013, e non già i fideiussori, anche se soci della stessa.
Per quanto concerne, invece, la domanda riconvenzionale risarcitoria per il depauperamento del patrimonio personale dei soci, sulla quale il primo giudice non si è pronunciato, rileva la Corte che l'esigenza del simultaneus
processus tra la domanda di condanna proposta da e quella CP_2
riconvenzionale proposta dagli opponenti, odierni appellanti, è stata da questi ultimi motivata in relazione alla richiesta di compensare le somme eventualmente riconosciute in loro favore a titolo risarcitorio sino alla concorrenza con quelle di cui essi dovessero essere riconosciuti debitori verso CP_2
Rileva, tuttavia, la Corte che la compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., può operare solo tra debiti egualmente liquidi ed esigibili prima del giudizio, o comunque di facile liquidazione;
se, invece, l'esistenza stessa del credito opposto in compensazione è controversa nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già
pendente, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né
giudiziale (cfr. Cass. SSUU n.23225/2016, seguita da Cass. nn.
31359/2018, 10528/2019, 31359/2019, 23167/2022, 18750/2023, Cass.
22/12/2023, n.35913).
Nel caso di specie il credito risarcitorio opposto in compensazione non è
certo nella sua esistenza né liquido e tanto meno esigibile, in quanto contestato, in modo prima facie non pretestuoso, tanto nell'an che nel
quantum, dalla banca appellata, e necessiterebbe, in ogni caso, anche ove ritenuto sussistente, di approfondimenti istruttori ai fini della sua quantificazione;
ne discende che esso non poteva essere opposto in compensazione (cfr. Cass.
3.11.2023 n. 30677: “Per la compensazione
legale è richiesto che i due crediti contrapposti siano certi, liquidi ed
esigibili prima del giudizio, mentre per quella giudiziale il credito opposto
in compensazione non è liquido ma viene liquidato dal giudice nel
processo, purché sia di pronta e facile liquidazione. Qualora, infine,
manchi del tutto il requisito della certezza l'eccezione di compensazione
non è in alcun modo proponibile”).
Giova, in ogni caso, evidenziare che, anche a volere diversamente ritenere,
le allegazioni e la corposa documentazione che i fideiussori hanno prodotto sin dal primo grado non sarebbero state comunque sufficienti a dimostrare il nesso causale tra la condotta della banca e l'erosione del patrimonio personale dei soci.
L'anteriorità del comportamento della banca, infatti, di per sé a nulla rileva, in assenza di una dimostrazione effettiva che le successive iniziative giudiziarie da parte degli altri istituti di credito, che sono state allegate a fondamento della pretesa risarcitoria, siano eziologicamente legate al comportamento tenuto da CP_2
Inoltre, dall'analisi dell'evoluzione cronologica esposta dagli stessi appellanti emerge chiaramente che la prima segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi della Banca d'IT (doc. 28) datata 5 aprile 2012 è stata effettuata da parte della Banca Popolare di Bergamo prima dell'iscrizione dell'ipoteca da parte di avvenuta in data 19 aprile e 24 aprile CP_2
2012, e prima della procedura di pignoramento presso terzi promossa sempre da in data 20 aprile 2012 – 8 maggio 2012. CP_2
Tale circostanza risulta dirimente se si osservano le ragioni, invocate dagli appellanti a favore della loro tesi, poste a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo promosso da Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativa di
IG: quest'ultima non valorizza, infatti, solo l'ipoteca giudiziale iscritta da ma soprattutto la segnalazione alla centrale rischi CP_2
effettuata in precedenza da Cassa Rurale in data 05.04.2012.
Appare, dunque, evidente che il depauperamento del patrimonio dei fideiussori (così come il fallimento della società) non possa essere ricondotto esclusivamente e con certezza alla condotta di tenuto CP_2
conto della situazione di generale crisi finanziaria dell'azienda. È priva di fondamento, poi, la considerazione che la banca, soccombente nel precedente giudizio nel quale è stata accertata la falsità delle firme apposte ad una fideiussione datata 2009, sia “abituata ad utilizzare
documenti falsi (rectius documenti sui quali sono apposte firme false)”: la fideiussione oggetto di accertamento nel primo giudizio era diversa rispetto a quella del 22.8.2006, oggetto del presente giudizio, e di quest'ultima non è stata accertata la falsità né altra prova gli appellanti hanno addotto a sostegno di una condotta abitualmente fraudolenta da parte della banca.
La domanda risarcitoria reiterata in sede di appello da parte dei fideiussori va, pertanto, rigettata in quanto infondata, in ciò rimanendo assorbite le richieste istruttorie ad essa correlate, in quanto superflue.
***
Il quinto motivo è infondato.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione giudicandola tardiva, perché sollevata solo in sede di comparsa conclusionale.
Pur dandosi atto, come rilevato dagli appellanti, che l'eccezione di nullità
era stata formulata già in sede di precisazione delle conclusioni, rileva la
Corte che il rilievo della nullità può avvenire in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio, quindi anche da parte del giudice del gravame,
ma deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.
In ogni caso, si dà atto del costante orientamento adottato da questa Corte sulla questione che, peraltro, è infondata.
Dall'analisi delle clausole n. 2, 6, e 8 contenute nella fideiussione del
22.8.2006 per cui è causa, appare evidente come queste ultime siano state redatte in conformità allo schema ABI, dichiarato nullo dal provvedimento
55/2005 della Banca d'IT per violazione della normativa antitrust. Ciò
tuttavia non può comportare la nullità della fideiussione, come invocato dagli appellanti.
Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021, hanno, infatti, chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del
2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust può comportare unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione: “i contratti di fideiussione "a valle"
di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione
alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole
clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -
, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una
diversa volontà delle parti.”
Da ciò discende il rigetto della eccezione di nullità assoluta della fideiussione de qua.
Quanto alla nullità parziale delle clausole, sarebbe comunque irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto al credito opposto, non essendo mai stata posta dagli appellanti la questione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., che, essendo eccezione in senso stretto non può essere rilevata d'ufficio e avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione, né emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione.
***
Il sesto motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto pacifica la cessione del credito per cui è causa tra e omettendo di pronunciarsi espressamente CP_2 Controparte_3
sull'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dai fideiussori.
Ciò posto, la Corte non condivide la censura proposta sul punto.
In primo luogo, giurisprudenza ormai consolidata afferma che, pur in assenza del contratto di cessione, “In caso di cessione "in blocco" dei
crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che
occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della
cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie
consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al
giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini
sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di
cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. n. 4277/2023).
Dalla lettura della Gazzetta Ufficiale, debitamente prodotta come doc. 2
CP_ della costituzione di in primo grado, emerge che i crediti ceduti sono quelli derivanti dai contratti stipulati tra il primo dicembre 1970 e il primo dicembre 2017, range temporale a cui è riconducibile la fideiussione del
22.08.2006; che i crediti indicati come esclusi sono quelli in cui “il
debitore e/o ha intentato una causa in corso di definizione nei confronti di
diversa da procedimento di opposizione, impugnazioni di CP_2
provvedimenti giudiziali emessi su iniziativa di ovvero altri CP_2
procedimenti iniziati per opporsi azioni di recupero giudiziali . CP_2
Nella cessione è, dunque, senza dubbio, incluso il credito oggetto del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Qualora ciò non bastasse, la Corte osserva che la stessa banca cedente ha espressamente riconosciuto la avvenuta cessione in sede di comparsa di costituzione in appello: “In primo luogo la con la Controparte_2
CP_ presente costituzione, conferma l'avvenuta cessione in favore di
riconoscendone, pertanto, la successione a titolo particolare nei rapporti
oggetto della procedura monitoria” (pag. 8). Tale dichiarazione costituisce <
decisivo>> (cfr. Cass. n. 10200/2021), a conferma della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.
*** Il settimo motivo in punto spese va respinto stante la soccombenza degli appellanti anche in questo grado.
***
L'appello va dunque rigettato con conseguente conferma, sebbene con motivazione in parte diversa, della sentenza impugnata.
In considerazione della integrale soccombenza e Controparte_1
vanno condannati al pagamento delle spese del grado TE
che la Corte liquida come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi del
DM 55/2014 come modificato dal D.M. 3772018, (tranne per la fase di trattazione alla quale si applicano i valori minimi), tenuto conto del parametro del valore della causa (scaglione da € 520.001,00 a €
1.000.000,00).
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da e Controparte_1 TE
avverso la sentenza n. 1578/2021 del Tribunale di Bergamo pubblicata il
25.08.2020;
- condanna e in solido, al pagamento Controparte_1 TE
nei confronti di e delle Controparte_2 Controparte_3
spese di entrambi del presente grado del giudizio che liquida, per ciascuno degli appellati, in € 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase istruttoria, € 9.487,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Vittoria Gabriele
R.Gen. N. 1017/2021 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1017/21 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 30.09.2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25
settembre 2024 OGGETTO:
d a Fideiussione – Polizza
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1 fideiussoria il 24 maggio 1964, e (C.F. TE [...] Codice:
), nata a [...] il [...], residenti in PartitaIVA_1
Ciserano (BG), in via Boltiere n. 13/C,
rappresentati e difesi, dall'avv. Alberto Serioli (cod. fisc.
), con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._2
Brescia, in via Solferino n. 23 (già n. 20/c), giusta procura in atti
APPELLANTI c o n t r o
C.F. e P. IVA , in proprio, in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e direzione generale in Milano, piazza Gae Aulenti n.3, Tower A,
rappresentata e difesa nel procedimento odierno dall'avv. Antonio
Formaro, (C.F. ), in forza di procura generale ed C.F._3
elettivamente domiciliata in Bologna presso lo Studio dello stesso, sito in
Via Galliera n. 8.
APPELLATA
E con l'intervento di
(già ) (C.F. n. Controparte_3 CP_3
REA n. 420580, P.IVA , con sede legale in P.IVA_3 P.IVA_4
Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa C.F. , nata a Controparte_4 C.F._4
Faenza (RA) il 22/12/1973,
assistita e difesa dagli avv.ti Carlotta Casamorata, C.F.
, e Marina Vandini, C.F. C.F._5
del Foro di Ravenna, con domicilio eletto C.F._6
presso lo studio di questi ultimi, in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini
n. 52, giusta procura in atti
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1578/2021 emessa dal Tribunale di
Bergamo, pubblicata in data 25.08.2021
CONCLUSIONI Per l'appellante:
“In via incidentale:
- atteso il formale disconoscimento da parte del sig. Controparte_1
dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui contratti di apertura di credito prodotti da come docc. 3 e 3/A, unitamente al ricorso CP_2
per decreto ingiuntivo, dichiarare l'inutilizzabilità dei suddetti documenti ai fini della decisione.
In via principale e nel merito:
- accertata e ritenuta la fondatezza di tutti i motivi di opposizione esposti in atti nonché accertata e ritenuta, in via di eccezione, la nullità assoluta della fideiussione omnibus datata 22 agosto 2006 (cfr. doc. 14 della Banca
opposta), ovvero, in subordine, la nullità relativa delle clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 della medesima fideiussione, con conseguente sostituzione delle clausole nulle con la disciplina codicistica ed in particolare con sostituzione della clausola di cui all'art. 6 dell'anzidetta fideiussione con l'art. 1957 c.c., con la conseguenza che l'opposta è
decaduta dalla possibilità di rivolgere le proprie istanze nei confronti degli opponenti sig. e sig.ra revocare e/o Controparte_1 TE
annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 5557/2015 e n. 11634/2015 r.g., essendo l'ingiunzione di pagamento di
Euro 660.387,83 infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i sig.ri e non devono Controparte_1 TE
pagare a la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo CP_2
opposto. In via riconvenzionale:
- accertato che ha utilizzato ai danni degli opponenti odierni CP_2
appellanti, per l'avvio di azioni di recupero credito (compresa la presente)
e di azioni di esecuzione forzata, i documenti meglio descritti in atti sui quali sono risultate apposte firme false degli stessi e accertato che l'iscrizione delle ipoteche giudiziali avvenute in seguito all'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 12921/12 del Tribunale
di Bergamo, rilasciato in forza di una fideiussione di cui è stata definitivamente accertata la falsità con sentenza del Tribunale di Bergamo
n. 2196/2014 passata in giudicato, ha portato gli altri Istituti di Credito con cui la società operava a promuovere autonome Controparte_5
iniziative giudiziarie verso gli opponenti odierni appellanti, condannare a risarcire in favore dei sig.ri e CP_2 Controparte_1 TE
tutti i danni patiti e patiendi dagli stessi in conseguenza delle
[...]
suddette condotte, nella misura che emergerà in corso di causa e comunque sarà ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa. Con
compensazione sino a concorrenza delle somme liquidate in favore degli opponenti odierni appellanti con le eventuali somme di cui essi dovessero essere riconosciuti debitori nei confronti di e condanna di CP_2
quest'ultima al pagamento del residuo.
In via istruttoria:
- ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova, dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. datata 19 dicembre 2016:
cap. 1: vero che la società si occupava di opere edili Controparte_6 - petrolifere, edili - industriali, edili - civili ed edili - stradali, che svolgeva in gran parte in appalto con la pubblica amministrazione;
cap. 2: vero che, negli anni 2011 - 2012, la società Controparte_5
aveva commesse da evadere per centinaia di migliaia di euro;
cap. 3: vero che, negli anni 2011 - 2012, la società Controparte_5
subiva continui ritardi di pagamento da parte dei suoi clienti e, in particolare, delle pubbliche amministrazioni sue clienti;
cap. 4: vero che, a causa dell'insolvenza dei clienti di Controparte_5
[... e, in particolare, delle pubbliche amministrazioni clienti di CP_5
quest'ultima, nel periodo fine 2011 - inizio 2012, si veniva a
[...]
trovare in crisi di liquidità;
cap. 5: vero che Banca Popolare di Bergamo, Cassa Rurale Banca di
Credito Cooperativo di IG e Credito Bergamasco revocavano a
[...]
tutte le aperture di credito accordate, come da Controparte_5
comunicazioni che si mostrano (docc. 28 e 30), a seguito della precedente revoca delle aperture di credito e conseguente iscrizione in Centrale Rischi
della Banca d'IT da parte di , come da comunicazioni che CP_2
si mostrano (docc. 2, 3 e 4);
cap. 6: vero che Banca Popolare di Bergamo e Cassa Rurale Banca di
Credito Cooperativo di IG si attivavano per il recupero giudiziale delle somme dovute loro da e dai sig.ri Controparte_5 _1
e come da ricorsi per decreto ingiuntivo che si
[...] TE
mostrano (docc. 18 e 27), a seguito della iscrizione in Centrale Rischi della
Banca d'IT e della procedura monitoria promossa da CP_2 (docc. 2, 3, 4 e 6 che si mostrano), nonché delle iscrizioni ipotecarie effettuate dalla stessa a carico dei sig.ri e CP_2 Controparte_1
(docc. 8 e 9 che si mostrano). TE
Si indicano quali testimoni:
- Venier dott.ssa con studio in Bergamo, in piazza G. Matteotti n. Tes_1
20, sui capitoli da 1 a 4;
- , residente in [...]
n. 19, su tutti i capitoli;
- c/o Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Testimone_3
IG, su tutti i capitoli;
- /o Banca Popolare di Bergamo, su tutti i capitoli;
Tes_4
- c/o Banca Popolare di Bergamo, su tutti i capitoli;
Tes_5
- Responsabile Ufficio Legale Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo
di IG, sui capitoli 5 e 6;
- Responsabile Ufficio Legale Banca Popolare di Bergamo, sui capitoli 5
e 6;
- Responsabile Ufficio legale Credito Bergamasco, sui capitoli 5 e 6;
- ordinare ex art. 210 c.p.c.:
a) a l'esibizione e la produzione in originale dei documenti CP_2
relativi al contratto di conto corrente del 21 agosto 2006, al contratto di mutuo chirografario del 21 febbraio 2007, al contratto di apertura di credito del 2 agosto 2011 e alla fideiussione omnibus datata 22 agosto
2006, al fine di consentire al sig. e alla sig.ra Controparte_1 TE
di verificare l'autenticità delle firme ivi apposte e attribuite agli
[...] stessi dalla Banca;
b) a l'esibizione e la produzione in originale di tutta la CP_2
documentazione contrattuale presso di essa depositata, relativa tanto ai rapporti intrattenuti con la società di cui il sig. Controparte_5
era legale rappresentante, quanto ai rapporti con i sig.ri Controparte_1
e (con particolare riferimento alle Controparte_1 TE
garanzie prestate in favore della società), al fine di consentire a questi ultimi di verificare l'autenticità di tutte le firme in possesso di CP_2
[...]
c) alla dott.ssa curatrice del fallimento n. 174/13 Persona_1 CP_5
l'esibizione e la produzione in originale di tutte le scritture
[...]
contabili della società successive al 1° gennaio 2011, ivi compresa la documentazione relativa alla gestione della fase fallimentare, dalla sua apertura sino alla chiusura;
- disporre CTU grafologica, volta a verificare che le firme apposte dal sig. sul contratto di conto corrente del 21 agosto 2006, sul Controparte_1
contratto di apertura di credito del 2 agosto 2011, sul contratto di mutuo chirografario del 21 febbraio 2007 sono apocrife e che altrettanto apocrife sono le firme apposte dai sig.ri e sulla Controparte_1 TE
fideiussione omnibus del 22 agosto 2006; con estensione di tale verifica anche su tutta la documentazione di cui gli opponenti odierni appellanti hanno chiesto l'esibizione in originale ad di cui verrà CP_2
disconosciuta l'autenticità delle firme;
- disporre CTU tecnico-contabile, volta a ricostruire la situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria della società e Controparte_5
dei sig.ri e nell'ultimo periodo Controparte_1 TE
precedente la messa in mora e la conseguente segnalazione in Centrale
Rischi della Banca d'IT da parte di , nonché a ricostruire CP_2
gli interventi di , Banca Popolare di Bergamo e Cassa Rurale CP_2
Banca di Credito Cooperativo di IG (dalle messe in mora alla segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'IT e dalle azioni monitorie alle azioni esecutive), nei confronti di e Controparte_5
dei sig.ri e Controparte_1 TE
- disporre l'acquisizione dell'originale della CTU, dimessa dalla dr.ssa nel giudizio n. 5627/2012 r.g. celebratosi avanti il CP_7
Tribunale di Bergamo, con tutti i relativi allegati.
In ogni caso:
- beneficio di spese e compensi professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per l'appellata CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda,
eccezione ed istanza respinta e disattesa
In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342, c.p.c.
per tutti i motivi specificati in narrativa;
Nel merito, in via principale:
Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la Sentenza n. 1578/2021 emessa in data 31 luglio 2021 dal
Tribunale di Bergamo, nella persona del Giudice Dott.ssa Raffaella
Dimatteo, pubblicata il 25 agosto 2021, notificata il 27 agosto 2021 e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
In via istruttoria
Rigettare le richieste istruttorie avanzate dagli odierni appellanti per tutti i motivi specificati in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per l'appellato : CP_3
“ In via preliminare: - Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
Nel
merito, in via principale: - Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello e confermare integralmente la Sentenza n. 1578/2021 resa in data
31 luglio 2021 dal Tribunale di Bergamo, nella persona del Giudice
dott.ssa Raffaella Dimatteo, pubblicata il 25 agosto 2021, notificata il 27
agosto 2021 per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via istruttoria:
Respingersi le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti per tutto quanto esposto in narrativa. Con ogni più ampia riserva istruttoria.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. e per essa Controparte_2
(che dal 30.10.2015 ha assunto Controparte_8
la denominazione di DoBank Spa e successivamente di ha CP_9
chiesto e ottenuto dal Tribunale di Bergamo ingiunzione di pagamento nei confronti dei fideiussori della fallita società (doc. Controparte_5 7 fascicolo monitorio), (rappresentante legale e socio) e Controparte_1
(socia), per la somma complessiva di € 660.387,83: € TE
618.940,80, quale saldo contabile in linea capitale al 22.6.2015 del rapporto a sofferenza n. 100100098, già conto corrente ordinario presso la
Filiale di Verdello, comprensivo di interessi capitalizzati al 31.12.2014, e
€ 41.447,03, quale saldo contabile in linea capitale al 22.6.2015 del rapporto a sofferenza n. 3451915, già prestito chirografario non agevolato.
Con atto di citazione in opposizione, notificato il 5.01.2016, e _1
hanno convenuto in giudizio chiedendo, in TE Controparte_2
via principale, di revocare il decreto ingiuntivo n. 5557/2015 e formulando una domanda riconvenzionale di risarcimento per tutti i danni subiti e subendi in conseguenza delle iniziative giudiziarie assunte da CP_2
nei loro confronti e per l'utilizzo di sottoscrizioni false nella
[...]
documentazione prodotta.
In particolare, hanno eccepito: che gli estratti di conto corrente prodotti da in sede monitoria (docc. 8 e 9) non recavano alcuna CP_2
certificazione di conformità alle scritture contabili né alcuna dichiarazione di un dirigente della banca che attestasse che il credito fosse vero, liquido ed esigibile;
che il credito vantato non era sostenuto da prova scritta, in quanto, con riferimento a quello di euro 618.940,80 (saldo contabile alla data del 22.6.2015 del c/c 100100098), i fideiussori avevano disconosciuto la conformità della copia del contratto di conto corrente (doc. 2) e della copia del contratto di mutuo chirografario del 21 febbraio 2007 (doc. 5)
agli originali dei contratti stessi, oltre che delle firme apposte a nome di sui contratti di apertura di credito, prodotti in originale Controparte_1
dalla banca sub docc. 3 e 3A; che, con riferimento all'asserito credito di €
41.447,03 quale saldo alla data del 22.6.2015 del prestito chirografario non agevolato n. 3451915, la banca non aveva prodotto la comunicazione di risoluzione del finanziamento né provato altrimenti tale risoluzione
(condizione necessaria per chiedere il pagamento del saldo in unica soluzione) e nemmeno aveva prodotto qualsivoglia altra documentazione idonea per la ricostruzione del suddetto saldo;
che il doc. 7, prodotto come fideiussione, titolo posto alla base delle istanze creditorie, non costituiva prova della fideiussione essendo in realtà un mera modifica, avvenuta nel
2007, dell'importo (da € 500.000,00 a € 720.000,00) dell'originaria fideiussione stipulata il 22.08.2006, non allegata al decreto ingiuntivo;
che la banca era tenuta a risarcire i fideiussori, perché con il proprio comportamento in mala fede aveva determinato il fallimento della società,
oltre l'aggressione ingiustificata del loro patrimonio personale. A sostegno di tale richiesta risarcitoria, e hanno esposto che _1 TE
aveva in precedenza ottenuto un altro decreto ingiuntivo CP_2
immediatamente esecutivo (n. 12921/2012), nei confronti loro e della società; essi si erano opposti al predetto decreto ingiuntivo disconoscendo la sottoscrizione apposta alla fideiussione a garanzia del credito lì azionato e dei contratti posti a sostegno dello stesso (vd. verbale CTU del
25.10.2012, doc. 15 fascicolo monitorio) e, a seguito della CTU ivi espletata, che aveva accertato la falsità della sottoscrizione della fideiussione, il tribunale aveva accolto la loro opposizione revocando il decreto ingiuntivo con sentenza n. 2196/2014, passata in giudicato.
Tuttavia, nelle more del giudizio, in forza del predetto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo aveva esercitato alcune iniziative di CP_2
carattere esecutivo e tale comportamento aveva determinato l'insorgenza negli altri creditori del timore che la società non sarebbe più stata in grado di soddisfarli;
questi ultimi avevano, pertanto, posto in essere delle azioni a tutela del proprio credito (vd docc. 18, 19, 20, 21, 22 A, 22 B, 27, 28,
29, 30 e 31) causando, così, il fallimento della società e il depauperamento del loro patrimonio, in origine abbastanza cospicuo da coprire i debiti della società, tutto ciò a causa di un decreto ingiuntivo emesso sulla base di un documento poi accertato come falso.
Tutto ciò premesso, hanno, dunque, chiesto (nel presente giudizio)
dichiararsi l'inutilizzabilità del contratto di apertura di credito, stante il disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni, revocare e/o annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, e condannare la Banca al risarcimento dei danni patiti e patiendi
dagli stessi in conseguenza delle sopra descritte condotte, nella misura che sarebbe emersa in corso di causa e comunque sarebbe stata ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa, con rifusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio Dobank s.p.a., quale mandataria di CP_2
chiedendo di respingere tutte le domande ed eccezioni formulate
[...]
dagli opponenti perché infondate in fatto e in diritto.
In particolare, ha dedotto che il vincolo di garanzia non era mai stato contestato dai fideiussori;
che la presunta produzione tardiva della fideiussione originaria del 22.08.2006 non rilevava tenuto conto che il doc.
7 prodotto in fase monitoria era un'integrazione della stessa;
che le sottoscrizioni apposte sulla fideiussione del 22.08.2006 fatta valere nella presente controversia erano state espressamente riconosciute dalla nel corso della consulenza tecnica esperita in altro giudizio TE
di cognizione, come risultante dal documento n. 15; che la documentazione prodotta dalla Banca costituiva prova scritta del credito vantato.
Quanto al disconoscimento della documentazione sottoscritta dalla società, ha eccepito il difetto di legittimazione degli opponenti che non potevano disconoscere le firme apposte in calce a contratti stipulati da un altro soggetto giuridico, vale a dire la . Controparte_5
Con riferimento, infine, alla domanda riconvenzionale di risarcimento, ha rappresentato: di aver esperito le azioni giudiziali a pieno titolo (aver iscritto ipoteca giudiziale sul patrimonio immobiliare degli opponenti a fronte di un decreto ingiuntivo per l'importo di € 584.706,81) e di non poter essere ritenuta responsabile delle azioni intraprese da altri istituti di credito, né del fallimento della debitrice principale Controparte_5
(peraltro estranea al presente procedimento) per insussistenza del nesso causale tra le condotte legittimamente poste in essere a tutela del proprio credito e gli eventi che hanno travolto la società e i fideiussori della stessa.
Alla prima udienza del 24.05.2016 il giudice si è riservato sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e ha assegnato termine per introdurre la mediazione obbligatoria, avente successivamente esito negativo, fissando udienza al 18.10.2016 per la verifica di tale adempimento e la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 19.07.2016, a scioglimento della riserva assunta, il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto e all'udienza del 18.10.2016, su richiesta delle parti, ha concesso i termini per il deposito delle memorie.
Con ordinanza del 6.09.2017 il giudice, senza ammettere alcuno dei mezzi istruttori richiesti, ritenuta matura la causa per la decisione sulla base della documentazione in atti, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni al 01.04.2020.
Nelle more si è costituita in giudizio la società con atto di Controparte_3
intervento ex art 111 c.p.c., quale cessionaria del credito azionato dalla banca opposta, in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco e pro soluto ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 Dlg.
385/1993 del 20 settembre 2018, insistendo per il rigetto dell'opposizione,
eccependo, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le richieste, anche risarcitorie e di ripetizione, formulate dagli opponenti.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il giudice ha assegnato, quindi, i termini per il deposito delle conclusionali e delle eventuali memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
Con sentenza n. 1578/2021, pronunciata in data 31.07.2021 e pubblicata in data 25.08.2021, il Tribunale di Bergamo ha affermato: - che la mancata precisazione delle conclusioni ed il mancato deposito delle conclusionali e della memoria di replica da parte dell'opposta non integravano un'ipotesi di intervenuta rinuncia delle CP_2
domande ed eccezioni formulate;
- che la prova del credito è stata adeguatamente documentata dalle produzioni dell'istituto di credito (come da doc. 14 la fideiussione del
22.08.2006, come da doc. 2 la copia del contratto di conto corrente, come da docc. 3 e 3/A la copia dei contratti di affidamento, come da doc. 5 la copia del contratto di mutuo chirografario, come da doc. 1 l'estratto da libro sociale con saldo contabile pari a € 618.940,80, come da doc. 4
l'estratto da libro sociale con saldo contabile pari a € 41.447,03);
- che e hanno introdotto il giudizio di opposizione _1 TE
in qualità di fideiussori, non contestando mai di essere garanti della società, ma disconoscendo i documenti che risultavano sottoscritti da altro soggetto giuridico, ossia la;
da ciò discende il difetto Controparte_5
di legittimazione in capo agli stessi di disconoscere la firma apposta da altro soggetto giuridico;
- che l'eccezione in ordine alla mancata produzione da parte della banca della comunicazione di risoluzione del finanziamento concesso in data
22.06.2015 è infondata a fronte delle comunicazioni prodotte dall'istituto di credito come docc. 4 e 5 del fascicolo monitorio e come docc. 18, 19,
20 del fascicolo di parte opposta;
- che la domanda risarcitoria riconvenzionale deve essere rigettata, posto che i fideiussori non hanno assolto l'onere di allegazione in ordine alla sussistenza del nesso di causa intercorrente tra le azioni giudiziali esperite da e quelle successive di altri istituti di credito, e in ogni caso, CP_2
in qualità di meri fideiussori, essi non possono richiedere il risarcimento danni subiti in conseguenza di una condotta imputata alla banca da cui sarebbe derivato il fallimento della società, soggetto terzo e nemmeno presente in giudizio;
- che, parimenti, l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è inammissibile in quanto tardiva, essendo stata formulata solo in sede di conclusionali e non potendo essere rilevata d'ufficio in assenza di alcun elemento fondante introdotto tempestivamente in giudizio.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Bergamo
ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata dai fideiussori opponenti e ha condannato e Controparte_1 TE
alla rifusione delle spese di lite in favore della società Dobank S.p.a.,
[...]
quale mandataria di liquidate in € 18.250,00 per compenso CP_2
professionale, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore della società Controparte_3
liquidate in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e Controparte_1 affidando il gravame a sei motivi di appello, insistendo TE
sulle domande ed eccezioni già formulate in primo grado, comprese le istanze istruttorie;
si è costituita in giudizio chiedendo la Controparte_2
conferma della sentenza impugnata oltre al rigetto delle richieste istruttorie di controparte;
si è costituita in giudizio anche Controparte_3
quale cessionaria dei crediti della banca, facendo propria la difesa di quest'ultima.
La prima udienza del 19 gennaio 2022 si è tenuta tramite scambio di note scritte, nelle quali gli appellanti hanno dato atto della tardiva costituzione in giudizio delle società appellate, hanno eccepito la loro decadenza da ogni domanda ed eccezione processuale e di merito non rilevabile d'ufficio,contestate integralmente, eccependo l'infondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello. Hanno eccepito altresì
l'inammissibilità della nuova produzione documentale, diversa da quella
CP_ prodotta in primo grado, in particolare del doc. 7 di , insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in appello e, in subordine,
chiedendo la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le parti appellate hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Con ordinanza del 19 gennaio 2022, la Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalle appellate, ha rilevato che sull'eccezione ex art. 342 c.p.c. si deve decidere con sentenza e, con riserva di decidere in merito alle istanze istruttorie, ha invitato le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 25 settembre 2024. Detta udienza si è svolta in modalità cartolare ed all'esito la causa è stata trattenuta in decisione con contestuale assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure, confermando la decisione già assunta con ordinanza del 19
luglio 2016, li ha ritenuti non legittimati a disconoscere le firme apposte sui documenti posti dalla Banca a fondamento del provvedimento monitorio.
In particolare, gli appellanti si dolgono del fatto che, con riguardo alla documentazione sottoscritta dalla società (contratto di conto CP_5
corrente, mutuo chirografario del 21.02.2007 e apertura di credito), il giudice di primo grado abbia sostenuto la carenza di legittimazione dei soci (anche rappresentante legale) e disconoscere _1 TE
le sottoscrizioni, in quanto riconducibili ad un soggetto giuridico diverso,
ossia la società.
Di contro, sottolineano che, fermo il ruolo di rappresentante legale del
“è innegabile che gli appellanti non solo siano legittimati ad _1
effettuare i disconoscimenti de quibus, ma siano gli unici soggetti
legittimati a farlo, trattandosi di firme agli stessi attribuite”, anche per scongiurare vuoti di tutela;
sottolineano che alla prima udienza del
24.05.2016, avevano disconosciuto la conformità all'originale anche della fideiussione omnibus del 22.08.2006, prodotta dalla banca solo con la comparsa di costituzione nel presente giudizio. Contestano la pronuncia gravata anche per violazione del principio per cui le ordinanze assunte nel corso del giudizio non possono assumere carattere decisorio.
Si dolgono, altresì, dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla tempestività dei disconoscimenti effettuati, contestata da CP_2
Sul punto rilevano che, avendo disconosciuto formalmente la propria sottoscrizione sui predetti documenti già nel corso delle operazioni peritali svolte nell'altro giudizio (doc. 15 della Banca), tale documentazione sarebbe stata inutilizzabile nel presente procedimento sino alla verificazione dell'autenticità delle firme, tenuto conto che i soci hanno più
volte chiesto la produzione degli originali del contratto di conto corrente,
del mutuo chirografario e della fideiussione omnibus del 2006, richiesta mai ottemperata e rispetto alla quale insistono con le richieste di ordine di esibizione ex art. 210, CTU grafologica e acquisizione della CTU svolta nell'altro precedente procedimento.
Contestano, infine, che gli estratti conto privi delle caratteristiche richieste ex art. 50 TUB, anche ove ritenuti sufficienti per il rilascio del decreto ingiuntivo, possano essere ritenuti idonei a provare il credito nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, soprattutto a fronte degli anzidetti disconoscimenti.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure, nel ritenere fondata la prova del credito sulla fideiussione
omnibus del 22.08.2006, ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di illegittima sostituzione da parte della Banca del titolo su cui si fonda il credito azionato.
In particolare, eccepiscono l'iniziale omessa produzione da parte di della fideiussione in forza della quale essa aveva dichiarato di CP_2
agire nei confronti dei soci opponenti: il doc. 7 del fascicolo monitorio,
espressamente indicato quale titolo del credito azionato in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, è solo una mera variazione della precedente garanzia con la quale le parti nel 2007 avevano rinegoziato l'importo fino a concorrenza di € 720.000, mentre la fideiussione omnibus originaria fino a concorrenza dell'importo di € 500.000, datata 22.08.2006, è stata prodotta dalla Banca, secondo gli appellanti tardivamente, solo con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione sub doc. 14, e sarebbe quindi inammissibile.
Si tratterebbe, quindi, a parere degli appellanti, di un mutamento della
causa petendi, con conseguente introduzione di una domanda nuova, in quanto tale, inammissibile, atteso che “solo la originaria fideiussione,
espressamente richiamata nel documento di variazione dell'importo,
avrebbe potuto costituire valido titolo per richiedere l'emissione di un
decreto ingiuntivo”.
Gli appellanti evidenziano, altresì, l'inutilizzabilità del doc. 14 in quanto nell'altro giudizio era stato disconosciuto dal nel corso delle _1
operazioni peritali (doc. 15).
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti censurano il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla mancata produzione da parte di della prova della CP_2 comunicazione di risoluzione del finanziamento.
In particolare, gli appellanti rammentano che la comunicazione di risoluzione del mutuo chirografario è condizione necessaria per chiedere il pagamento del saldo in un'unica soluzione e negano di avere mai ricevuto tale comunicazione e che abbia dimostrato di averla CP_2
inviata.
Al riguardo contestano l'affermazione del Tribunale secondo cui tale prova si desumerebbe dai doc.ti nn. 4 e 5 del fascicolo monitorio e nn.18,19 e 20 del fascicolo di parte opposta, e sostengono che “nulla
provano in tal senso i documenti 18-20 [che] sono semplicemente costituiti
dal testo della comunicazione di risoluzione, corredato da una stampa
della pagine del sito di poste italiane”, in quanto gli estratti del sito,
essendo riconducibili a missive e destinatari imprecisati, non possono considerarsi idonei a dimostrarne la ricezione.
Ne discende l'assenza di un compendio probatorio idoneo a chiedere il pagamento del saldo del mutuo in un'unica soluzione, pari a € 41.447,03.
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria da loro formulata affermando che essi non avrebbero allegato, prima ancora che provato, il nesso causale tra le azioni giudiziali intraprese da e quelle successive degli altri CP_2
istituti di credito, e che in ogni caso difettava la loro legittimazione a far valere la richiesta risarcitoria per i danni derivanti dal fallimento della società, soggetto terzo estraneo al giudizio.
Contestano il difetto di allegazione, rilevando che sin dall'atto di opposizione avevano dedotto di agire per il risarcimento anche dei danni da loro personalmente subiti e subendi in conseguenza dell'utilizzo da parte di di firme false attribuite agli appellanti e a seguito CP_2
dell'erosione del loro patrimonio immobiliare e finanziario conseguente alle iniziative esecutive intraprese dalla Banca.
Gli appellanti, in particolare, si dolgono del fatto che il Tribunale abbia limitato la valutazione della domanda solo rispetto al fallimento della società, circostanza che ha determinato il rigetto della stessa, senza occuparsi delle conseguenze dirette che i fideiussori hanno subito a seguito della condotta illecita della Banca, come documentate in primo grado.
Aggiungono che la richiesta risarcitoria trova la propria ragione anche nell'utilizzo da parte della banca, a fondamento del proprio credito, di documenti accertati come falsi in altro giudizio e dei documenti espressamente disconosciuti già nel corso del precedente giudizio e,
pertanto, inutilizzabili, contestazione sulla quale il giudice di prime cure ha omesso di esprimere un giudizio.
Sul punto gli appellanti sottolineano l'importanza di acquisire la CTU del procedimento precedente che dimostrerebbe la sussistenza del disconoscimento della documentazione qui prodotta dalla Banca e l'abitudine della Banca nell'utilizzare documenti falsi a sostegno delle proprie ragioni creditorie.
e chiedono, poi, di compensare le somme _1 TE
eventualmente riconosciute in loro favore a titolo risarcitorio sino alla concorrenza con quelle eventuali di cui dovessero essere riconosciuti debitori verso l'istituto di credito, al riguardo adducendo che “la relazione
tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini
dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel
senso che entrambe debbano dipendere da un unico e identico titolo,
essendo, invece, sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile
un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la
celebrazione del simultaneus processus, ai fini dell'economia
processuale”.
Infine, rilevano come l'anteriorità delle iniziative di rispetto alle CP_2
azioni degli altri istituti di credito denoti la mala fede nel comportamento della banca appellata, come risultante dal report cronologico analiticamente riportato nell'atto di appello (pagg. 28,29,30).
Rispetto ai danni esposti gli appellanti evidenziano di aver ampiamente documentato il depauperamento del proprio patrimonio conseguente alle procedure esecutive immobiliari, dalle quali si sono ricavate somme irrisorie rispetto a quelle di stima degli immobili: “se si sommano i risultati
di entrambe le perizie, il valore del patrimonio immobiliare degli
opponenti sottoposto ad esecuzione forzata ammonta ad € 2.447.000,00”,
somma che sarebbe stata in grado di coprire le esposizioni debitorie pari alla somma complessiva di € 2.172.000,00, al netto della somma di €
133.349,28 ricavata da con un pignoramento presso terzi;
di CP_2
contro, il reale realizzo delle due procedure esecutive ammonta a poco più
di € 1.100.000,00, circostanza che denota la svendita del patrimonio immobiliare dei fideiussori. Per le ragioni sopra indicate, gli appellanti ribadiscono la richiesta di prova testimoniale, di ordine di esibizione dell'originale della documentazione attestante i rapporti intercorrenti tra le parti, delle scritture contabili della società, compresa la gestione prefallimentare, oltre alla richiesta di CTU
grafologica per la verifica delle sottoscrizioni disconosciute e CTU
tecnico-contabile volta a ricostruire la situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria della società, nonché all'acquisizione della CTU del precedente procedimento.
Con il quinto motivo gli appellanti censurano si dolgono che giudice di prime cure abbia ritenuto tardiva e inammissibile l'eccezione di nullità
assoluta della fideiussione per violazione della normativa antitrust in quanto proposta solo nella comparsa conclusionale.
In primo luogo sottolineano che, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, tale eccezione era stata già sollevata in sede di precisazione delle conclusioni e non doveva considerarsi tardiva, in quanto la nullità,
secondo giurisprudenza consolidata, è eccepibile d'ufficio in qualsiasi grado e stato del giudizio, e rilevano la presenza delle clausole 2, 6, e 8, le quali riprendono lo schema ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust, nella fideiussione del 2006, con conseguente nullità della successiva integrazione del 2007.
In subordine, eccepiscono la nullità parziale della fideiussione, con conseguente sostituzione della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione del 22 agosto 2006 con la previsione dell'art. 1957 c.c., stante il mancato rispetto da parte della Banca del termine di decadenza prescritto dall'anzidetta norma sia con riferimento al mutuo che al conto corrente.
Con il sesto motivo di gravame gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia dato per pacifica la cessione di credito della Banca a favore dell'intervenuta , senza prendere posizione sull'eccezione CP_3
di carenza di legittimazione passiva da loro sollevata. In particolare,
contestano la carenza del compendio probatorio sul punto atteso che dal foglio di inserzioni in Gazzetta Ufficiale nulla si evince relativamente al fatto che i rapporti bancari oggetto di causa siano stati ceduti da CP_2
alla società intervenuta.
Con il settimo motivo di appello gli appellanti chiedono che, nel caso in cui il gravame venga accolto, l'istituto di credito venga condannato alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario
***
Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto
strettamente connessi, sono infondati e vanno respinti, sebbene con motivazione in parte diversa rispetto alla sentenza gravata.
e sin dall'atto di opposizione, hanno disconosciuto _1 TE
la “conformità della copia del contratto di conto corrente ex adverso
prodotta sub doc. 2 e della copia del contratto di mutuo chirografario del
21 febbraio 2007 ex adverso prodotta sub doc. 5”, chiedendo al tempo stesso la produzione degli originali al fine di verificare l'autenticità delle firme ivi apposte, attribuite dalla Banca al e all'udienza del 24 _1
maggio 2016, hanno (tempestivamente) disconosciuto la conformità all'originale anche della fideiussione omnibus datata 22 agosto 2006 per €
500.000,00 prodotta da con la comparsa di costituzione sub CP_2
doc. 14 chiedendo la produzione dell'originale per tutte le opportune verifiche anche rispetto all'eventuale falsità delle sottoscrizioni effettuate dai soci in nome proprio, nella qualità di garanti degli eventuali e futuri debiti della società.
Hanno, altresì, disconosciuto, stante la produzione degli originali, che “le
firme apposte sui contratti di apertura di credito, prodotti dalla Banca
sub. Docc. 3 e 3/A, appartengano al sig. , che risulta Controparte_1
averli sottoscritti quale rappresentante legale della società CP_5
.
[...]
Il Tribunale al riguardo ha affermato che e “hanno _1 TE
disconosc(iuto) i documenti sopra indicati sub § 2, lett. c e lett. d che
risultano però sottoscritti da altro soggetto giuridico, vale a dire la società
. Gli opponenti con le argomentazioni difensive svolte Controparte_5
nel corso del processo non hanno superato quanto rilevato fin dalla fase
della prima udienza in ordine alla loro terzietà rispetto ad altro e distinto
soggetto giuridico quale la società debitrice principale. Da tanto discende
l'accoglimento dell'eccezione formulata da parte opposta in ordine al
difetto in capo agli opponenti di disconoscere una firma apposta da altro
soggetto giuridico”.
La conclusione del Tribunale è solo in parte condivisibile, non avendo il primo giudice operato alcuna distinzione tra la documentazione firmata dal in nome e per conto della società e la fideiussione sottoscritta _1 dagli appellanti in qualità di fideiussori.
Ebbene, rispetto alla documentazione sottoscritta dal nella _1
propria qualità di rappresentante legale, gli appellanti difettano di legittimazione per il disconoscimento, come giustamente rilevato dal primo giudice: il contratto di conto corrente, il contratto di mutuo chirografario e le aperture di credito risultano, infatti, sottoscritti dal solo non anche dalla in nome e per conto della società _1 TE
, che non è parte del presente giudizio in quanto il Controparte_5
si è costituito in proprio, e non anche quale legale rappresentante _1
della stessa né del resto avrebbe potuto farlo visto che la società era già
stata dichiarata fallita alla data di introduzione del presente giudizio. Ne
discende che egli non ha titolo per disconoscere la conformità all'originale e le sottoscrizioni, pur a suo nome, apposte in rappresentanza della
[...]
. CP_5
Tale conclusione non determina un vuoto di tutela in capo alla società,
contrariamente a quanto sostengono gli appellanti: il Tribunale di
Bergamo, infatti, in data 27.06.2013, quindi prima dell'inizio del presente procedimento, ha dichiarato il fallimento della società e nominato il relativo curatore, soggetto legittimato ex lege a compiere la propria attività
nell'interesse del patrimonio societario e dei creditori, compresa la possibilità di disconoscere eventuali documenti apparentemente sottoscritti dalla società.
Giova, peraltro, evidenziare che è stata ammessa al Controparte_2
passivo nella procedura di fallimento aperta nei confronti della società e in quella sede non è stata formulata alcuna contestazione da parte del curatore in merito alla mancata sottoscrizione dei contratti di conto corrente, di apertura di credito e di mutuo, circostanza allegata dalla banca e mai contestata dagli appellanti.
Da ciò discende il rigetto della censura in ordine all'accertato difetto di legittimazione in capo agli opponenti di disconoscere le firme in questione, con conseguente assorbimento delle altre questione sollevate in ordine alla conformità all'originale della copia del contratto di conto corrente e di mutuo e alla autenticità della sottoscrizione del contratto di apertura di credito e al valore del disconoscimento della suddetta documentazione effettuato dagli appellanti in altro procedimento.
Di contro, gli appellanti sono legittimati a disconoscere le firme apposte sulla fideiussione del 22 agosto 2006, in quanto sottoscrizioni effettuate dai medesimi soggetti in nome proprio.
A ciò non ostano, infatti, il disconoscimento effettuato dal ed il _1
riconoscimento effettuato dalla della sottoscrizione apposta TE
all'originale della fideiussione del 22.8.2006 loro esibito nel corso delle operazioni peritali svoltesi nel precedente procedimento n. 5827/2012
conclusosi con sentenza, passata in giudicato, che ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di altra fideiussione con sottoscrizione giudicata apocrifa (cfr. verbale delle operazioni peritali del 25.10.2012 ,
prodotto sub doc. 15 da parte appellante).
Come più volte affermato dalla SC (cfr. Cass. sent. n. 17469/2018), infatti,
“la fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 c.p.c., opera esclusivamente nel processo in
cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della
scrittura come mezzo di prova, sicché la parte interessata, qualora il
documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi,
può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna
preclusione”.
Il disconoscimento ed il riconoscimento della sottoscrizione operato nel procedimento civile n. 5827/2012 RG non può dunque essere utilmente richiamato nel presente giudizio, trattandosi di procedimenti diversi, né
esso impedisce che il medesimo documento possa essere disconosciuto in questa sede.
Ed in effetti e nella prima udienza successiva alla _1 TE
costituzione in giudizio di (25.5.2016), che ha prodotto la CP_2
fideiussione del 22.8.2006 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, hanno tempestivamente disconosciuto “la
conformità del contratto di fideiussione prodotto sub 114 di controparte e
chiedono la produzione dell'originale per verificare la conformità”.
Al riguardo, tuttavia, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per discostarsi dall'orientamento consolidato della SC secondo cui il
“disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia,
«attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia
il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello
prodotto rispetto all'originale» (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del
2021;conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017)” (cfr. anche Cass
18.11.2024 n. 29658).
Il disconoscimento effettuato dagli appellanti, in assenza di qualsiasi indicazione precisa rispetto agli elementi che si assumono difformi rispetto all'originale, risulta generico e, per l'effetto, deve dichiararsi inefficace, con conseguente utilizzabilità dei predetti documenti.
In ogni caso, anche a volere ritenere diversamente, rileva la Corte che la copia dell'atto di modifica intervenuto tra le parti il 2.3.2007 dell'importo della fideiussione omnibus del 22.08.2006 da euro 500.000,00 ad euro
720.000,00 (doc. 7), prodotta dalla banca in sede monitoria quale titolo alla base del credito azionato, non è stato oggetto di disconoscimento per difformità della copia all'originale né è stata posta in dubbio la autenticità
delle sottoscrizioni apposte da parte degli appellanti.
Nulla quaestio, dunque, in relazione alla genuinità del suddetto documento.
Ciò posto, la “variazione di fideiussione” datata 2.3.2007 (cfr. doc. 7), la cui sottoscrizione da parte degli appellanti, si ribadisce, non è stata disconosciuta, fa esplicito riferimento e richiamo alla fideiussione in data
22.8.2006 rilasciata a garanzia delle obbligazioni contratte e/o da contrarre nei confronti di il cui importo viene elevato da Controparte_5
euro 500.000,00 ad euro 720.000,00, con la conseguenza che detto documento, proprio a seguito di tale richiamo, ha valore ricognitivo circa il fatto che in data 22.8.2006 e bbiano rilasciato in _1 TE
favore di una fideiussione omnibus a garanzia dei debiti contratti CP_2 dalla predetta società nei confronti della banca fino a concorrenza di euro
500.000,00; se così non fosse stato, del resto, giammai gli appellanti avrebbero sottoscritto l'aumento di una garanzia mai stipulata.
Il fatto poi che nel documento de quo vi sia l'espressa previsione secondo cui la variazione dell'importo “non produce alcun effetto novativo in ordine agli impegni da noi a suo tempo assunti e che pertanto restano fermi tutti i patti e le condizioni di cui alla predetta fidejussione, formandone la presente parte integrante”, porta a ritenere che si è trattata di una mera modifica dell'importo garantito, senza alcuna variazione sostanziale rispetto al contratto principale, di cui, infatti, viene indicata quale integrazione.
Ne discende che, con riferimento all'eccezione degli appellanti secondo cui non avrebbe prodotto unitamente al ricorso per decreto CP_2
ingiuntivo la fideiussione del 22.8.2006 in forza della quale dichiarava di agire, la produzione della sua variazione sub doc. 7, pacificamente sottoscritto dagli appellanti, stante l'accertato valore ricognitivo, risulta di per sé solo idonea a dimostrare che le parti avevano stipulato una fideiussione omnibus in data 22.8.2006 e a supportare, quindi, la pretesa creditoria ingiunta nei loro confronti. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza della fideiussione del 22.8.2006 è stato, quindi, ampiamente soddisfatto già in sede di procedimento monitorio.
Per le medesime ragioni appare infondata l'argomentazione secondo cui il doc. 7 costituirebbe una illegittima modifica del titolo – fideiussione del
22.8.2006 - su cui si fondava il credito monitorio, atteso che, oltre ad essere stato prodotto sin dal ricorso, l'espressa clausola relativa alla mancanza di effetto novativo e la conferma di tutti i patti e condizioni della precedente fideiussione, con l'unica eccezione dell'importo più elevato,
esclude che sia ravvisabile una qualsiasi modifica del titolo.
A nulla rilevano, infine, le considerazioni degli appellanti che vedono nella modifica dell'importo un ampiamento della causa petendi: il doc. 7
prodotto nella fase monitoria prevedeva già un importo a concorrenza (€
720.000) superiore a quello indicato nel doc. 14 (€ 500.000), prodotto solo nel giudizio di opposizione.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il primo e secondo motivo vanno respinti.
Ne discende che l'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. degli originali dei contratti di conto corrente, di mutuo e di fideiussione del 22.08.2006
nonché la richiesta di c.t.u. grafologica appaiono superflue.
Pur condividendosi la censura dell'appellante in ordine alla non definitività e vincolatività, per il giudice di prime cure, dell'ordinanza istruttoria del 19 luglio 2016, deve, comunque, confermarsi, per le ragioni anzidette, la conclusione del Tribunale secondo cui attraverso CP_2
la documentazione prodotta in atti, ha dato idonea dimostrazione del credito azionato con il decreto ingiuntivo, in alcun modo contestato nel
quantum dagli appellanti.
***
Il terzo motivo è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
Sul punto il Tribunale ha affermato che “Per quanto concerne, da ultimo, l'eccezione in ordine alla mancata produzione da parte della banca della
comunicazione di risoluzione del finanziamento concesso il 22 giugno
2015, rinnovato anche in tale sede il richiamo alla clausola n. 7 della
garanzia fideiussoria (sub doc. 14 fascicolo opposta), deve comunque
rilevarsene l'infondatezza a fronte delle comunicazioni della banca
prodotte sub docc. nn. 4 e 5 del fascicolo monitorio e nn.18,19 e 20 del
fascicolo di parte opposta.”
La conclusione che precede non appare condivisibile.
L'articolo 7 del contratto di fideiussione del 22 agosto 2006 (doc. 14)
prevede che: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca,
a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese,
tasse ed ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il
fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori
nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà
automaticamente estesa al fideiussore.”
Ritiene la Corte che la documentazione citata nella sentenza gravata nulla provi in ordine all'invio da parte di e alla ricezione da parte dei CP_2
fideiussori e della debitrice principale della comunicazione della banca del
10.04.2012 (cfr. doc.ti 18,19 e 20) relativa alla risoluzione dal finanziamento n. 3451915 concesso in favore della società, non essendo stati prodotti in atti né il tagliando di invio delle raccomandate, al fine di dimostrare la spedizione, né l'avviso di ricevimento delle stesse.
Sul punto la giurisprudenza in una recente pronuncia ha chiarito che la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale “si presume giunta a
destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte
dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia,
in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del
destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui
all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito
dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di
ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile” (Cass. ord. 28580/2024).
In considerazione della espressa contestazione da parte dei fideiussori appellanti in ordine alla ricezione della suddetta comunicazione, spettava dunque alla banca provarne l'effettiva ricezione.
Ritiene, tuttavia, la Corte che la Banca non abbia assolto tale onere, avendo prodotto, fotocopiata sul retro della missiva del 10.04.2012 indirizzata alla società e ai fideiussori, solo la schermata del sito di _10
attestante la consegna al portalettere, priva di carattere probatorio (cfr.
Cass. 31845/2022), e dalla quale, peraltro, non emergono elementi da cui possa ricavarsi con certezza che la spedizione in essa indicata riguardi effettivamente la raccomandata con cui sarebbe stata spedita la suddetta missiva;
dalla schermata, infatti, non risultano elementi atti a identificare i nomi del mittente e dei destinatari della raccomandata ed il numero di spedizione indicato nella schermata non è riportato nella missiva.
Non vi è dunque prova della ricezione e prima ancora dell'invio della comunicazione della revoca del predetto finanziamento n 3451915 oggetto di causa con richiesta di pagamento immediato ai fideiussori a “semplice richiesta scritta”, come previsto dall'art. 7 sopra citato.
Ciò non può condurre tuttavia alla revoca della condanna al pagamento della somma di euro 41.447,03, come vorrebbero gli appellanti.
Se è vero, infatti, che la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cc postula necessariamente una manifestazione di volontà
esplicita da parte del creditore di volersene avvalere e, come si è detto, i doc.ti 18, 19 e 20 non dimostrano, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, che tale volontà, pur espressa nella missiva del 10.4.2012,
sia stata portata a conoscenza del debitore, una siffatta manifestazione di volontà è, tuttavia, ravvisabile nel ricorso per decreto ingiuntivo,
regolarmente notificato ai fideiussori, con cui la banca ha proposto domanda di restituzione immediata del residuo importo del finanziamento,
con la conseguenza che da tale momento è divenuto esigibile il credito derivante dalla revoca del finanziamento, stante la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del debitore moroso nel pagamento dei canoni (cfr. da ultimo: Cass. 23.9.2024 n 25376. Cfr. anche Cass.
18.11.2011 n. 24330).
Secondo, infatti, l'orientamento giurisprudenziale consolidato, “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale” (cfr. Cass. sez. I, 24/09/2020, n.20042. cfr. negli stessi termini Cass. 23.9.2024 n 25376,
Cass. 18.11.2011 n. 24330).
Né a ciò osta la previsione dell'art. 1957 c.c., espressamente derogata dalle parti (cfr. art. 6 del contratto di fideiussione del 22.8.2006, doc. 14 ).
***
Anche il quarto motivo è infondato.
Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria così argomentando: “posto
che parte opponente, nel formulare tale domanda, prima ancora che
l'onere della prova non ha assolto l'onere di allegazione in ordine alla
sussistenza del nesso di causa intercorrente tra le azioni giudiziali esperite
da e quelle successive di altri istituti di credito, per fondare il CP_2
rigetto è sufficiente rilevare che, come correttamente eccepito da parte
opposta, i signori e hanno introdotto il presente _1 TE
giudizio nella loro esclusiva veste di garanti e pertanto sono privi di
legittimazione in ordine ad una domanda avente ad oggetto una richiesta
di risarcimenti di danni subiti in conseguenza di una condotta imputata
alla banca da cui sarebbe derivato il fallimento di un soggetto terzo,
estraneo al presente giudizio.”
Rileva la Corte che, in effetti, il giudice di prime cure ha omesso di valutare la domanda di risarcimento danni proposta in proprio dai fideiussori per il depauperamento subito dal loro patrimonio personale,
limitandosi a rigettare la domanda risarcitoria dai medesimi proposta in relazione al fallimento della società causato, a loro avviso, dalla condotta in mala fede dell'istituto di credito. Gli appellanti, con il quarto motivo di appello, hanno quindi riproposto la propria originaria domanda riconvenzionale contestando, altresì, le conclusioni a cui il giudice di primo grado è giunto in relazione al risarcimento richiesto per il fallimento della società.
Rispetto a quest'ultimo, va confermato il rigetto da parte del Tribunale
della domanda atteso che, come già detto, e sono _1 TE
stati ingiunti nella loro qualità di fideiussori della società CP_5
e hanno proposto opposizione in proprio e non, rispettivamente,
[...]
come rappresentante legale e come socia della predetta società, peraltro nel frattempo fallita.
Per questo motivo, anche in tal caso, l'unico soggetto legittimato a chiedere eventualmente il risarcimento dei danni a favore della società era il curatore fallimentare, come nominato nella sentenza di fallimento del
2013, e non già i fideiussori, anche se soci della stessa.
Per quanto concerne, invece, la domanda riconvenzionale risarcitoria per il depauperamento del patrimonio personale dei soci, sulla quale il primo giudice non si è pronunciato, rileva la Corte che l'esigenza del simultaneus
processus tra la domanda di condanna proposta da e quella CP_2
riconvenzionale proposta dagli opponenti, odierni appellanti, è stata da questi ultimi motivata in relazione alla richiesta di compensare le somme eventualmente riconosciute in loro favore a titolo risarcitorio sino alla concorrenza con quelle di cui essi dovessero essere riconosciuti debitori verso CP_2
Rileva, tuttavia, la Corte che la compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., può operare solo tra debiti egualmente liquidi ed esigibili prima del giudizio, o comunque di facile liquidazione;
se, invece, l'esistenza stessa del credito opposto in compensazione è controversa nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già
pendente, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né
giudiziale (cfr. Cass. SSUU n.23225/2016, seguita da Cass. nn.
31359/2018, 10528/2019, 31359/2019, 23167/2022, 18750/2023, Cass.
22/12/2023, n.35913).
Nel caso di specie il credito risarcitorio opposto in compensazione non è
certo nella sua esistenza né liquido e tanto meno esigibile, in quanto contestato, in modo prima facie non pretestuoso, tanto nell'an che nel
quantum, dalla banca appellata, e necessiterebbe, in ogni caso, anche ove ritenuto sussistente, di approfondimenti istruttori ai fini della sua quantificazione;
ne discende che esso non poteva essere opposto in compensazione (cfr. Cass.
3.11.2023 n. 30677: “Per la compensazione
legale è richiesto che i due crediti contrapposti siano certi, liquidi ed
esigibili prima del giudizio, mentre per quella giudiziale il credito opposto
in compensazione non è liquido ma viene liquidato dal giudice nel
processo, purché sia di pronta e facile liquidazione. Qualora, infine,
manchi del tutto il requisito della certezza l'eccezione di compensazione
non è in alcun modo proponibile”).
Giova, in ogni caso, evidenziare che, anche a volere diversamente ritenere,
le allegazioni e la corposa documentazione che i fideiussori hanno prodotto sin dal primo grado non sarebbero state comunque sufficienti a dimostrare il nesso causale tra la condotta della banca e l'erosione del patrimonio personale dei soci.
L'anteriorità del comportamento della banca, infatti, di per sé a nulla rileva, in assenza di una dimostrazione effettiva che le successive iniziative giudiziarie da parte degli altri istituti di credito, che sono state allegate a fondamento della pretesa risarcitoria, siano eziologicamente legate al comportamento tenuto da CP_2
Inoltre, dall'analisi dell'evoluzione cronologica esposta dagli stessi appellanti emerge chiaramente che la prima segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi della Banca d'IT (doc. 28) datata 5 aprile 2012 è stata effettuata da parte della Banca Popolare di Bergamo prima dell'iscrizione dell'ipoteca da parte di avvenuta in data 19 aprile e 24 aprile CP_2
2012, e prima della procedura di pignoramento presso terzi promossa sempre da in data 20 aprile 2012 – 8 maggio 2012. CP_2
Tale circostanza risulta dirimente se si osservano le ragioni, invocate dagli appellanti a favore della loro tesi, poste a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo promosso da Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativa di
IG: quest'ultima non valorizza, infatti, solo l'ipoteca giudiziale iscritta da ma soprattutto la segnalazione alla centrale rischi CP_2
effettuata in precedenza da Cassa Rurale in data 05.04.2012.
Appare, dunque, evidente che il depauperamento del patrimonio dei fideiussori (così come il fallimento della società) non possa essere ricondotto esclusivamente e con certezza alla condotta di tenuto CP_2
conto della situazione di generale crisi finanziaria dell'azienda. È priva di fondamento, poi, la considerazione che la banca, soccombente nel precedente giudizio nel quale è stata accertata la falsità delle firme apposte ad una fideiussione datata 2009, sia “abituata ad utilizzare
documenti falsi (rectius documenti sui quali sono apposte firme false)”: la fideiussione oggetto di accertamento nel primo giudizio era diversa rispetto a quella del 22.8.2006, oggetto del presente giudizio, e di quest'ultima non è stata accertata la falsità né altra prova gli appellanti hanno addotto a sostegno di una condotta abitualmente fraudolenta da parte della banca.
La domanda risarcitoria reiterata in sede di appello da parte dei fideiussori va, pertanto, rigettata in quanto infondata, in ciò rimanendo assorbite le richieste istruttorie ad essa correlate, in quanto superflue.
***
Il quinto motivo è infondato.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione giudicandola tardiva, perché sollevata solo in sede di comparsa conclusionale.
Pur dandosi atto, come rilevato dagli appellanti, che l'eccezione di nullità
era stata formulata già in sede di precisazione delle conclusioni, rileva la
Corte che il rilievo della nullità può avvenire in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio, quindi anche da parte del giudice del gravame,
ma deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.
In ogni caso, si dà atto del costante orientamento adottato da questa Corte sulla questione che, peraltro, è infondata.
Dall'analisi delle clausole n. 2, 6, e 8 contenute nella fideiussione del
22.8.2006 per cui è causa, appare evidente come queste ultime siano state redatte in conformità allo schema ABI, dichiarato nullo dal provvedimento
55/2005 della Banca d'IT per violazione della normativa antitrust. Ciò
tuttavia non può comportare la nullità della fideiussione, come invocato dagli appellanti.
Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021, hanno, infatti, chiarito che l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del
2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust può comportare unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione: “i contratti di fideiussione "a valle"
di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione
alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole
clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -
, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una
diversa volontà delle parti.”
Da ciò discende il rigetto della eccezione di nullità assoluta della fideiussione de qua.
Quanto alla nullità parziale delle clausole, sarebbe comunque irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto al credito opposto, non essendo mai stata posta dagli appellanti la questione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., che, essendo eccezione in senso stretto non può essere rilevata d'ufficio e avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione, né emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione.
***
Il sesto motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto pacifica la cessione del credito per cui è causa tra e omettendo di pronunciarsi espressamente CP_2 Controparte_3
sull'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dai fideiussori.
Ciò posto, la Corte non condivide la censura proposta sul punto.
In primo luogo, giurisprudenza ormai consolidata afferma che, pur in assenza del contratto di cessione, “In caso di cessione "in blocco" dei
crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a
dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che
occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della
cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie
consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al
giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini
sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di
cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. n. 4277/2023).
Dalla lettura della Gazzetta Ufficiale, debitamente prodotta come doc. 2
CP_ della costituzione di in primo grado, emerge che i crediti ceduti sono quelli derivanti dai contratti stipulati tra il primo dicembre 1970 e il primo dicembre 2017, range temporale a cui è riconducibile la fideiussione del
22.08.2006; che i crediti indicati come esclusi sono quelli in cui “il
debitore e/o ha intentato una causa in corso di definizione nei confronti di
diversa da procedimento di opposizione, impugnazioni di CP_2
provvedimenti giudiziali emessi su iniziativa di ovvero altri CP_2
procedimenti iniziati per opporsi azioni di recupero giudiziali . CP_2
Nella cessione è, dunque, senza dubbio, incluso il credito oggetto del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Qualora ciò non bastasse, la Corte osserva che la stessa banca cedente ha espressamente riconosciuto la avvenuta cessione in sede di comparsa di costituzione in appello: “In primo luogo la con la Controparte_2
CP_ presente costituzione, conferma l'avvenuta cessione in favore di
riconoscendone, pertanto, la successione a titolo particolare nei rapporti
oggetto della procedura monitoria” (pag. 8). Tale dichiarazione costituisce <
decisivo>> (cfr. Cass. n. 10200/2021), a conferma della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.
*** Il settimo motivo in punto spese va respinto stante la soccombenza degli appellanti anche in questo grado.
***
L'appello va dunque rigettato con conseguente conferma, sebbene con motivazione in parte diversa, della sentenza impugnata.
In considerazione della integrale soccombenza e Controparte_1
vanno condannati al pagamento delle spese del grado TE
che la Corte liquida come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi del
DM 55/2014 come modificato dal D.M. 3772018, (tranne per la fase di trattazione alla quale si applicano i valori minimi), tenuto conto del parametro del valore della causa (scaglione da € 520.001,00 a €
1.000.000,00).
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da e Controparte_1 TE
avverso la sentenza n. 1578/2021 del Tribunale di Bergamo pubblicata il
25.08.2020;
- condanna e in solido, al pagamento Controparte_1 TE
nei confronti di e delle Controparte_2 Controparte_3
spese di entrambi del presente grado del giudizio che liquida, per ciascuno degli appellati, in € 5.706,00 per la fase di studio, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase istruttoria, € 9.487,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Vittoria Gabriele