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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 4025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4025 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6496/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa MA Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6496 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito dell'udienza telematica del 15.04.2025.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
), , tutte rappresentate e difese dall'avv. C.F._4 Parte_5
OS MA IO, come da procure in atti.
ATTRICI
E
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Piani Grandi 25, C.F. , nata a [...] C.F._5 CP_2
pagina 1 di 11 IT (SA) il 01.05.1968, residente in [...], alla contrada Bagni 5, C.F.
, rappresentati e difesi dall'avv. Pasqualina Benedetto (c.f. C.F._6
, pec: , in forza di procura C.F._7 Email_1
rilasciata su foglio separato.
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO
Azione di petizione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione, notificato con racc.te nn. 787775490363 e 787775490364, entrambe del 3/9/2020, le attrici Parte_1 Pt_1 Parte_6
e convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Parte_4 Parte_5
tribunale, per l'udienza del 20/1/2021, e quale titolare CP_1 CP_2
dell'Hotel Village Terme. Assumevano le attrici che: - per effetto della successione testamentaria della vedova detta deceduta il 26 marzo Persona_1 Parte_2
1984, le figlie e CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
ereditavano la comproprietà dell'immobile sito in Colliano (SA) alla contrada Piani
Grandi n. 23/25; - successivamente, in data 1° maggio 2001, moriva la signora CP_5
e la sua eredità si devolveva in favore del coniuge e
[...] Controparte_7
della figlia;
- in data 9/12/2008 decedeva la signora e la Parte_7 CP_6
sua eredità veniva devoluta al coniuge , ed ai figli Controparte_8 Parte_1
e ; - in data 22 giugno 2016 la signora Controparte_9 Parte_2 [...]
moriva ab intestato lasciando a sé superstiti la sorella e i suoi CP_3 CP_4
pagina 2 di 11 nipoti ex soribus e, precisamente, i tre figli di ossia CP_6 Controparte_9
e nonché i due germani (figli di Parte_1 Parte_2 CP_10
e e la figlia di cioè ;
[...] CP_11 CP_12 CP_5 Parte_7
- per effetto di tale successione i sigg. e Parte_1 Parte_2
ereditavano pro quota, nella misura di 11/144 ciascuno, Controparte_9
l'appartamento sito in Colliano (SA) alla contrada Piani Grandi della consistenza catastale di vani 9, riportato nel Catasto Fabbricati del citato Comune con i seguenti dati: foglio31, mappale 259, Contrada Piani Grandi n.23/25, piano S1-t-1, categoria A\3, classe 2, sup. cat. Mq 215, rendita Euro 696,22 occupato dalla signora CP_3
sino al momento della sua morte;
- in data 28/5/2019, moriva ab intestato il signor
, e la sua quota del predetto immobile veniva divisa in parti uguali tra i Controparte_8
germani e i quali pertanto Controparte_9 Parte_1 Parte_2
raggiungevano una quota complessiva pari a 30/288 ciascuno;
- il 9/9/2019 decedeva al quale succedevano ab intestato la moglie per una Controparte_9 Parte_3
quota di 10/288, e le figlie e ciascuna per una Parte_4 Parte_5
quota ereditaria dell'immobile in discorso, pari a 10/288; - sino alla data della sua dipartita, avvenuta nel 2016, la signora occupava l'intero immobile in CP_3
comodato gratuito con il consenso dei sigg. ri , Parte_1 Parte_2
e , i quali, a loro volta, abitualmente frequentavano Controparte_9 Controparte_8
ed utilizzavano in vario modo l'immobile depositandovi, con il consenso degli altri eredi, oggetti personali, tra cui mobili, arredi ed altre suppellettili di loro esclusiva proprietà; - all'apertura della successione della sig.ra deceduta il CP_3
22/6/2016, i sigg. ri e Parte_1 Parte_2 Controparte_9
venivano a conoscenza del fatto che il signor e la sua Controparte_8 CP_1
pagina 3 di 11 coniuge signora titolare dell'Hotel Village Terme, avevano CP_2
rispettivamente stabilito, presso l'appartamento innanzi descritto, la residenza e la sede legale dell'impresa, senza alcuna autorizzazione e/o consenso degli eredi dell'immobile, ai quali veniva (sempre ad opera dei convenuti) finanche negato ed impedito l'accesso all'immobile; - il sig. e la sig.ra in proprio e nella qualità di CP_1 CP_2
titolare dell'Hotel Village Terme - con racc.te aa. rr. del 30.5.2018 e del 23.1.2018 - venivano compulsati dai sigg. ri Parte_1 Parte_2 [...]
a liberare immediatamente l'immobile innanzi descritto, ma CP_9 Controparte_8
senza esito;
- le parti attrici, in quanto comproprietarie di un bene ereditario, sono legittimate ad esperire l'azione disciplinata dall'art. 533 c.c. al fine di ottenere, previo riconoscimento della qualità di eredi, la restituzione del predetto immobile dai signori e in proprio e quale titolare dell'impresa Hotel Village, CP_1 CP_2
in quanto occupanti, senza alcun titolo, dell'immobile sito in Colliano (SA) alla contrada
Piani Grandi n. 23/25; - il procedimento di mediazione, si concludeva con esito negativo a causa della mancata presentazione dei convenuti all'incontro fissato presso l'organismo di Mediazione Concilia Consumatori per il giorno del 15/1/2019; - il comportamento tenuto dagli occupanti risultava manifestamente illegittimo, e creava un ingiusto e grave pregiudizio patrimoniale. Concludevano le attrici chiedendo al
Tribunale adito di: - accertare e dichiarare la loro qualità di eredi con condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile sito in Colliano (SA) alla contrada Piani Grandi n.
23/25; - accertare e dichiarare la loro titolarità del diritto di proprietà dell'immobile sito in Colliano (SA) alla contrada Piani Grandi n. 23/25 con condanna dei convenuti al rilascio ed alla restituzione del sopra descritto immobile in favore degli attori;
- ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari pagina 4 di 11 di Salerno con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; - in ogni caso, condannare i convenuti, nelle rispettive qualità, in solido o in via alternativa, secondo il rispettivo grado di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni relativi all'abusiva occupazione, da quantificarsi nella complessiva somma di euro 79.747,80 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria - con decorrenza dal gennaio 2002 sino all'effettivo rilascio - da suddividersi tra le attrici secondo le rispettive quote ereditarie, o a quella somma maggiore o minore che l'iil.mo giudice adito vorrà liquidare nell'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dall'art. 1226 cc. anche a mezzo di CTU. Vinte le spese di giudizio.
Con comparsa depositata il 26.01.2021 si costituivano entrambi i convenuti, i quali contestavano il dedotto avverso adducendo la non veridicità dei fatti posti a fondamento della domanda introduttiva. - In particolare, i convenuti assumevano che fossero le attrici ad occupare in modo esclusivo e sine titulo una porzione dell'appartamento.
Assumeva, inoltre, il convenuto di aver fissato la propria residenza CP_1
nell'immobile de quo al fine di prestare assistenza alla zia sig.ra in CP_3
ragione della sua inabilità e dietro espresso consenso della stessa. Deduceva invece la sig.ra di aver preso, successivamente alla morte della sig.ra CP_2 CP_3
la residenza alla Contrada Bagni n.
5. Concludevano i convenuti per la declaratoria di improcedibilità ed improponibilità della domanda per violazione del contraddittorio in quanto domanda di scioglimento di comunione erroneamente qualificata azione ex art. 533 cc. e nel merito per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio - alla prima udienza del 26/1/2021, sostituita con le note scritte d'udienza, il giudice concedeva i termini di rito ex art. 183 co. VI cpc;
- con ordinanza del 18/1/2022, il giudice ammetteva le istanze istruttorie articolate dalle attrici, in pagina 5 di 11 particolare l'interrogatorio formale di entrambi i convenuti e la prova per testi;
- alle udienze del 20/6/2022 e del 4/4/2023 venivano sentiti, in sede di interrogatorio formale, rispettivamente i convenuti e - all'udienza del CP_1 CP_2
24/10/2023 veniva escusso il teste e, all'esito della riservata assunta a Testimone_1
detta udienza, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
- all'udienza del 15/4/2025 l'avv. Benedetto per i convenuti e l'avv. IO per le attrici depositavano le rispettive note scritte di precisazione delle conclusioni ed il giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 9153 del 7 aprile 2025, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che il recupero, da parte dell'erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c., la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull'allegazione della qualità di erede con la finalità di conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete, ma non quelli che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari (in tal senso, Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 2024, n.
26951; Cass. civ., sez. II, 4 aprile 2024, n. 8942). Questa azione consente, peraltro, di chiedere sia la quota dell'asse ereditario, sia il suo valore, potendo così assumere tanto natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria (Cass. civ., sez. VI-2, 24 settembre 2020, n. 20024), quanto di condanna al rilascio dei beni ereditari posseduti dal pagina 6 di 11 convenuto a titolo di erede (Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 1980, n. 461). In sostanza, la petitio hereditatis, la cui legittimazione spetta dal lato attivo e passivo soltanto, rispettivamente, a colui che adduce la sua qualità di erede e a colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (nei sensi suddetti, tra le tante, Cass. civ., sez. II, 1° aprile 2008, n. 8440; Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2004, n. 13785; Cass. civ., sez. II, 15 marzo 2004, n. 5252; Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2001, n. 10557), si fonda pur sempre sull'allegazione di uno status, l'universum jus ereditario, ed ha per oggetto beni che vengono riguardati come elementi costitutivi dello universum jus o quota parte di esso (Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1979, n. 2211), presupponendo, perciò, l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte, differenziandosi così dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum. Da ciò consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede (anche mediante atto notorio o certificazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile, cfr.
Cass. civ., sez. II, 15 marzo 2004, n. 5252; Cass. civ., sez. un., 22 marzo 1969, n. 921) ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2021, n. 7871; Cass. civ., sez. II, 16 gennaio
2009, n. 1074; Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2004, n. 13785; Cass. civ., sez. II, 15 marzo
2004, n. 5252; Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass. civ., sez. II, 19 aprile
1979, n. 2211), se contestato. Né vale a immutare la qualificazione dell'azione in azione di rivendicazione il fatto che il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, come preteso dal ricorrente, sia in quanto, ai fini della configurabilità di detta azione, è pagina 7 di 11 sufficiente che sia contestato anche uno solo dei suoi necessari presupposti, ossia la qualità di erede dell'attore o la sussistenza di diritti che a lui spettano jure hereditario (Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1979, n. 2211), sia in quanto la mancata contestazione della qualità di erede non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria (Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2009, n. 1074). Da ciò consegue che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione di rivendicazione, in quanto tale situazione non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità, fermo restando l'onere – nei limiti relativi alla difesa della controparte – dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione (Cass. civ., sez. II, 18 luglio 2012, n. 14732;
Cass. civ., 20 ottobre 1984, n. 5304).
Proprio in considerazione della natura recuperatoria dell'azione di petizione ereditaria e della sua differenza rispetto all'azione di rivendicazione, l'appartenenza del bene all'asse relitto, ove contestata, non è soggetta al rigoroso onere della c.d. probatio diabolica, come per la rivendicazione, e non impone, dunque, di dimostrare i vari trasferimenti della proprietà, in capo al de cuius, sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire, essendo sufficiente, all'uopo, dimostrare l'inclusione del bene nell'asse relitto, anche attraverso prove presuntive, come la dichiarazione di successione e le intestazioni catastali.
Tanto premesso, al fine di fornire un utile inquadramento giuridico dell'istituto di cui alla azione ed alla domanda sottoposta all'esame del tribunale, si osserva brevemente quanto segue. pagina 8 di 11 Non vi è contestazione (ed è peraltro presente dichiarazione di successione agli atti di causa) che le parti attrici siano eredi e proprietarie pro quota dell'immobile oggetto della domanda, sito in Colliano (SA), alla C. da Piani Grandi n. 23.
Le parti convenute, non rivestendo la qualità di eredi (il risulta essere CP_1
figlio di una delle eredi comproprietarie, sig. ra sono state evocate in CP_4
giudizio al fine di ottenere il rilascio dell'immobile da esse asseritamente occupato sine titulo, nonché la condanna al pagamento del corrispettivo economico per il godimento del cespite.
In adesione all'insegnamento della richiamata pronuncia di recente emessa dagli di Piazza Cavour si dovrebbe ritenere sussistente la legittimazione attiva delle Parte_8
attrici, la prova della appartenenza alla comunione ereditaria dell'immobile e – in aggiunta – la perfetta integrità del contraddittorio (sul punto: “L'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi;
con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall'altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l'estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14182 del 27 giugno 2011).
Per procedere nell'esame della controversia risulta utile avvalersi, ancora, delle statuizioni in materia del giudice nomofilattico: “La petizione di eredità ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è preordinata, sia pagina 9 di 11 oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiché, ove tale contestazione manchi, vengono meno le ragioni di specificità dell'azione di petizione rispetto alla comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso "petitum" (Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. 22915 del 8 ottobre 2013).
Le attrici hanno chiesto nell'ordine:
1. Accertarsi la propria qualità di eredi 2. Ordinarsi ai convenuti il rilascio dell'immobile in proprio favore 3. Condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni per l'indebita occupazione.
In ordine al primo punto della domanda, e cioè sull'accertamento della qualità di eredi in capo alle attrici.
Le parti convenute non hanno mosso alcuna contestazione al riguardo, né nella presente sede giudiziale, né in precedenza, essendosi limitate a contestare alle attrici l'essere comproprietarie pro quota e non per l'intero: il fondamento dell'azione di petizione ereditaria appare, pertanto, venire meno.
Volendo, in ogni caso, esaminare il fondamento, in fatto, della richiesta di rilascio si rileva che l'asserito avverso possesso dell'immobile non risulta provato.
Le parti attrici desumono il possesso da circostanze quali i certificati anagrafici e una visura secondo la quale la società di cui sarebbe titolare la abbia sede CP_2
presso l'immobile in comunione ereditaria.
I certificati anagrafici di residenza non sono e non costituiscono prova sufficiente a documentare una circostanza di fatto come il possesso e l'utilizzo (ad excludendum) del bene: in ogni caso, la società di cui sarebbe titolare la risulta essere cessata a CP_2
far data dall'anno 2009, e risultava avere come sede via Piani Grandi, senza ulteriore specificazione di numero civico. La stessa a far data dal 2016, risulta CP_2
residente altrove. pagina 10 di 11 Con riguardo al convenuto dai certificati prodotti risulterebbe la CP_1
residenza in C. da Piani Grandi n. 25, tuttavia non è stata fornita alcuna prova in merito ad un possesso esclusivo, in tutto o in parte, dell'immobile.
L'unico teste escusso, addotto dalle parti attrici, e coniuge di Parte_2
non ha utilmente confermato le circostanze addotte in atto di citazione, affermando, peraltro, che altri comproprietari avessero le chiavi dell'immobile.
Da tali considerazioni discende il rigetto, anche, della ultima e conseguenziale domanda di risarcimento dei danni da pretesa indebita occupazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta le domande come avanzate e proposte dalle parti attrici.
2. Condanna le attrici, in solido fra di esse, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, se dovuti, con attribuzione all'avv. Pasqualina Benedetto per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 9 ottobre 2025.
Il giudice dott. sa MA Stefania Picece
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa MA Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6496 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito dell'udienza telematica del 15.04.2025.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
), , tutte rappresentate e difese dall'avv. C.F._4 Parte_5
OS MA IO, come da procure in atti.
ATTRICI
E
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Piani Grandi 25, C.F. , nata a [...] C.F._5 CP_2
pagina 1 di 11 IT (SA) il 01.05.1968, residente in [...], alla contrada Bagni 5, C.F.
, rappresentati e difesi dall'avv. Pasqualina Benedetto (c.f. C.F._6
, pec: , in forza di procura C.F._7 Email_1
rilasciata su foglio separato.
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO
Azione di petizione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione, notificato con racc.te nn. 787775490363 e 787775490364, entrambe del 3/9/2020, le attrici Parte_1 Pt_1 Parte_6
e convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Parte_4 Parte_5
tribunale, per l'udienza del 20/1/2021, e quale titolare CP_1 CP_2
dell'Hotel Village Terme. Assumevano le attrici che: - per effetto della successione testamentaria della vedova detta deceduta il 26 marzo Persona_1 Parte_2
1984, le figlie e CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
ereditavano la comproprietà dell'immobile sito in Colliano (SA) alla contrada Piani
Grandi n. 23/25; - successivamente, in data 1° maggio 2001, moriva la signora CP_5
e la sua eredità si devolveva in favore del coniuge e
[...] Controparte_7
della figlia;
- in data 9/12/2008 decedeva la signora e la Parte_7 CP_6
sua eredità veniva devoluta al coniuge , ed ai figli Controparte_8 Parte_1
e ; - in data 22 giugno 2016 la signora Controparte_9 Parte_2 [...]
moriva ab intestato lasciando a sé superstiti la sorella e i suoi CP_3 CP_4
pagina 2 di 11 nipoti ex soribus e, precisamente, i tre figli di ossia CP_6 Controparte_9
e nonché i due germani (figli di Parte_1 Parte_2 CP_10
e e la figlia di cioè ;
[...] CP_11 CP_12 CP_5 Parte_7
- per effetto di tale successione i sigg. e Parte_1 Parte_2
ereditavano pro quota, nella misura di 11/144 ciascuno, Controparte_9
l'appartamento sito in Colliano (SA) alla contrada Piani Grandi della consistenza catastale di vani 9, riportato nel Catasto Fabbricati del citato Comune con i seguenti dati: foglio31, mappale 259, Contrada Piani Grandi n.23/25, piano S1-t-1, categoria A\3, classe 2, sup. cat. Mq 215, rendita Euro 696,22 occupato dalla signora CP_3
sino al momento della sua morte;
- in data 28/5/2019, moriva ab intestato il signor
, e la sua quota del predetto immobile veniva divisa in parti uguali tra i Controparte_8
germani e i quali pertanto Controparte_9 Parte_1 Parte_2
raggiungevano una quota complessiva pari a 30/288 ciascuno;
- il 9/9/2019 decedeva al quale succedevano ab intestato la moglie per una Controparte_9 Parte_3
quota di 10/288, e le figlie e ciascuna per una Parte_4 Parte_5
quota ereditaria dell'immobile in discorso, pari a 10/288; - sino alla data della sua dipartita, avvenuta nel 2016, la signora occupava l'intero immobile in CP_3
comodato gratuito con il consenso dei sigg. ri , Parte_1 Parte_2
e , i quali, a loro volta, abitualmente frequentavano Controparte_9 Controparte_8
ed utilizzavano in vario modo l'immobile depositandovi, con il consenso degli altri eredi, oggetti personali, tra cui mobili, arredi ed altre suppellettili di loro esclusiva proprietà; - all'apertura della successione della sig.ra deceduta il CP_3
22/6/2016, i sigg. ri e Parte_1 Parte_2 Controparte_9
venivano a conoscenza del fatto che il signor e la sua Controparte_8 CP_1
pagina 3 di 11 coniuge signora titolare dell'Hotel Village Terme, avevano CP_2
rispettivamente stabilito, presso l'appartamento innanzi descritto, la residenza e la sede legale dell'impresa, senza alcuna autorizzazione e/o consenso degli eredi dell'immobile, ai quali veniva (sempre ad opera dei convenuti) finanche negato ed impedito l'accesso all'immobile; - il sig. e la sig.ra in proprio e nella qualità di CP_1 CP_2
titolare dell'Hotel Village Terme - con racc.te aa. rr. del 30.5.2018 e del 23.1.2018 - venivano compulsati dai sigg. ri Parte_1 Parte_2 [...]
a liberare immediatamente l'immobile innanzi descritto, ma CP_9 Controparte_8
senza esito;
- le parti attrici, in quanto comproprietarie di un bene ereditario, sono legittimate ad esperire l'azione disciplinata dall'art. 533 c.c. al fine di ottenere, previo riconoscimento della qualità di eredi, la restituzione del predetto immobile dai signori e in proprio e quale titolare dell'impresa Hotel Village, CP_1 CP_2
in quanto occupanti, senza alcun titolo, dell'immobile sito in Colliano (SA) alla contrada
Piani Grandi n. 23/25; - il procedimento di mediazione, si concludeva con esito negativo a causa della mancata presentazione dei convenuti all'incontro fissato presso l'organismo di Mediazione Concilia Consumatori per il giorno del 15/1/2019; - il comportamento tenuto dagli occupanti risultava manifestamente illegittimo, e creava un ingiusto e grave pregiudizio patrimoniale. Concludevano le attrici chiedendo al
Tribunale adito di: - accertare e dichiarare la loro qualità di eredi con condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile sito in Colliano (SA) alla contrada Piani Grandi n.
23/25; - accertare e dichiarare la loro titolarità del diritto di proprietà dell'immobile sito in Colliano (SA) alla contrada Piani Grandi n. 23/25 con condanna dei convenuti al rilascio ed alla restituzione del sopra descritto immobile in favore degli attori;
- ordinare la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari pagina 4 di 11 di Salerno con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; - in ogni caso, condannare i convenuti, nelle rispettive qualità, in solido o in via alternativa, secondo il rispettivo grado di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni relativi all'abusiva occupazione, da quantificarsi nella complessiva somma di euro 79.747,80 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria - con decorrenza dal gennaio 2002 sino all'effettivo rilascio - da suddividersi tra le attrici secondo le rispettive quote ereditarie, o a quella somma maggiore o minore che l'iil.mo giudice adito vorrà liquidare nell'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dall'art. 1226 cc. anche a mezzo di CTU. Vinte le spese di giudizio.
Con comparsa depositata il 26.01.2021 si costituivano entrambi i convenuti, i quali contestavano il dedotto avverso adducendo la non veridicità dei fatti posti a fondamento della domanda introduttiva. - In particolare, i convenuti assumevano che fossero le attrici ad occupare in modo esclusivo e sine titulo una porzione dell'appartamento.
Assumeva, inoltre, il convenuto di aver fissato la propria residenza CP_1
nell'immobile de quo al fine di prestare assistenza alla zia sig.ra in CP_3
ragione della sua inabilità e dietro espresso consenso della stessa. Deduceva invece la sig.ra di aver preso, successivamente alla morte della sig.ra CP_2 CP_3
la residenza alla Contrada Bagni n.
5. Concludevano i convenuti per la declaratoria di improcedibilità ed improponibilità della domanda per violazione del contraddittorio in quanto domanda di scioglimento di comunione erroneamente qualificata azione ex art. 533 cc. e nel merito per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio - alla prima udienza del 26/1/2021, sostituita con le note scritte d'udienza, il giudice concedeva i termini di rito ex art. 183 co. VI cpc;
- con ordinanza del 18/1/2022, il giudice ammetteva le istanze istruttorie articolate dalle attrici, in pagina 5 di 11 particolare l'interrogatorio formale di entrambi i convenuti e la prova per testi;
- alle udienze del 20/6/2022 e del 4/4/2023 venivano sentiti, in sede di interrogatorio formale, rispettivamente i convenuti e - all'udienza del CP_1 CP_2
24/10/2023 veniva escusso il teste e, all'esito della riservata assunta a Testimone_1
detta udienza, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
- all'udienza del 15/4/2025 l'avv. Benedetto per i convenuti e l'avv. IO per le attrici depositavano le rispettive note scritte di precisazione delle conclusioni ed il giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 9153 del 7 aprile 2025, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che il recupero, da parte dell'erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c., la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull'allegazione della qualità di erede con la finalità di conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete, ma non quelli che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari (in tal senso, Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 2024, n.
26951; Cass. civ., sez. II, 4 aprile 2024, n. 8942). Questa azione consente, peraltro, di chiedere sia la quota dell'asse ereditario, sia il suo valore, potendo così assumere tanto natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria (Cass. civ., sez. VI-2, 24 settembre 2020, n. 20024), quanto di condanna al rilascio dei beni ereditari posseduti dal pagina 6 di 11 convenuto a titolo di erede (Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 1980, n. 461). In sostanza, la petitio hereditatis, la cui legittimazione spetta dal lato attivo e passivo soltanto, rispettivamente, a colui che adduce la sua qualità di erede e a colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (nei sensi suddetti, tra le tante, Cass. civ., sez. II, 1° aprile 2008, n. 8440; Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2004, n. 13785; Cass. civ., sez. II, 15 marzo 2004, n. 5252; Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2001, n. 10557), si fonda pur sempre sull'allegazione di uno status, l'universum jus ereditario, ed ha per oggetto beni che vengono riguardati come elementi costitutivi dello universum jus o quota parte di esso (Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1979, n. 2211), presupponendo, perciò, l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte, differenziandosi così dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum. Da ciò consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede (anche mediante atto notorio o certificazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile, cfr.
Cass. civ., sez. II, 15 marzo 2004, n. 5252; Cass. civ., sez. un., 22 marzo 1969, n. 921) ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario (Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2021, n. 7871; Cass. civ., sez. II, 16 gennaio
2009, n. 1074; Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2004, n. 13785; Cass. civ., sez. II, 15 marzo
2004, n. 5252; Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass. civ., sez. II, 19 aprile
1979, n. 2211), se contestato. Né vale a immutare la qualificazione dell'azione in azione di rivendicazione il fatto che il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, come preteso dal ricorrente, sia in quanto, ai fini della configurabilità di detta azione, è pagina 7 di 11 sufficiente che sia contestato anche uno solo dei suoi necessari presupposti, ossia la qualità di erede dell'attore o la sussistenza di diritti che a lui spettano jure hereditario (Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1979, n. 2211), sia in quanto la mancata contestazione della qualità di erede non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria (Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2009, n. 1074). Da ciò consegue che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, l'azione di petizione ereditaria non si trasforma in azione di rivendicazione, in quanto tale situazione non fa venire meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità, fermo restando l'onere – nei limiti relativi alla difesa della controparte – dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione (Cass. civ., sez. II, 18 luglio 2012, n. 14732;
Cass. civ., 20 ottobre 1984, n. 5304).
Proprio in considerazione della natura recuperatoria dell'azione di petizione ereditaria e della sua differenza rispetto all'azione di rivendicazione, l'appartenenza del bene all'asse relitto, ove contestata, non è soggetta al rigoroso onere della c.d. probatio diabolica, come per la rivendicazione, e non impone, dunque, di dimostrare i vari trasferimenti della proprietà, in capo al de cuius, sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire, essendo sufficiente, all'uopo, dimostrare l'inclusione del bene nell'asse relitto, anche attraverso prove presuntive, come la dichiarazione di successione e le intestazioni catastali.
Tanto premesso, al fine di fornire un utile inquadramento giuridico dell'istituto di cui alla azione ed alla domanda sottoposta all'esame del tribunale, si osserva brevemente quanto segue. pagina 8 di 11 Non vi è contestazione (ed è peraltro presente dichiarazione di successione agli atti di causa) che le parti attrici siano eredi e proprietarie pro quota dell'immobile oggetto della domanda, sito in Colliano (SA), alla C. da Piani Grandi n. 23.
Le parti convenute, non rivestendo la qualità di eredi (il risulta essere CP_1
figlio di una delle eredi comproprietarie, sig. ra sono state evocate in CP_4
giudizio al fine di ottenere il rilascio dell'immobile da esse asseritamente occupato sine titulo, nonché la condanna al pagamento del corrispettivo economico per il godimento del cespite.
In adesione all'insegnamento della richiamata pronuncia di recente emessa dagli di Piazza Cavour si dovrebbe ritenere sussistente la legittimazione attiva delle Parte_8
attrici, la prova della appartenenza alla comunione ereditaria dell'immobile e – in aggiunta – la perfetta integrità del contraddittorio (sul punto: “L'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi;
con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall'altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l'estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14182 del 27 giugno 2011).
Per procedere nell'esame della controversia risulta utile avvalersi, ancora, delle statuizioni in materia del giudice nomofilattico: “La petizione di eredità ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è preordinata, sia pagina 9 di 11 oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiché, ove tale contestazione manchi, vengono meno le ragioni di specificità dell'azione di petizione rispetto alla comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso "petitum" (Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. 22915 del 8 ottobre 2013).
Le attrici hanno chiesto nell'ordine:
1. Accertarsi la propria qualità di eredi 2. Ordinarsi ai convenuti il rilascio dell'immobile in proprio favore 3. Condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni per l'indebita occupazione.
In ordine al primo punto della domanda, e cioè sull'accertamento della qualità di eredi in capo alle attrici.
Le parti convenute non hanno mosso alcuna contestazione al riguardo, né nella presente sede giudiziale, né in precedenza, essendosi limitate a contestare alle attrici l'essere comproprietarie pro quota e non per l'intero: il fondamento dell'azione di petizione ereditaria appare, pertanto, venire meno.
Volendo, in ogni caso, esaminare il fondamento, in fatto, della richiesta di rilascio si rileva che l'asserito avverso possesso dell'immobile non risulta provato.
Le parti attrici desumono il possesso da circostanze quali i certificati anagrafici e una visura secondo la quale la società di cui sarebbe titolare la abbia sede CP_2
presso l'immobile in comunione ereditaria.
I certificati anagrafici di residenza non sono e non costituiscono prova sufficiente a documentare una circostanza di fatto come il possesso e l'utilizzo (ad excludendum) del bene: in ogni caso, la società di cui sarebbe titolare la risulta essere cessata a CP_2
far data dall'anno 2009, e risultava avere come sede via Piani Grandi, senza ulteriore specificazione di numero civico. La stessa a far data dal 2016, risulta CP_2
residente altrove. pagina 10 di 11 Con riguardo al convenuto dai certificati prodotti risulterebbe la CP_1
residenza in C. da Piani Grandi n. 25, tuttavia non è stata fornita alcuna prova in merito ad un possesso esclusivo, in tutto o in parte, dell'immobile.
L'unico teste escusso, addotto dalle parti attrici, e coniuge di Parte_2
non ha utilmente confermato le circostanze addotte in atto di citazione, affermando, peraltro, che altri comproprietari avessero le chiavi dell'immobile.
Da tali considerazioni discende il rigetto, anche, della ultima e conseguenziale domanda di risarcimento dei danni da pretesa indebita occupazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta le domande come avanzate e proposte dalle parti attrici.
2. Condanna le attrici, in solido fra di esse, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, se dovuti, con attribuzione all'avv. Pasqualina Benedetto per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 9 ottobre 2025.
Il giudice dott. sa MA Stefania Picece
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