Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/06/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. SENT CONT. 2025 n. 9805/21 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA n. CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. REP.
Il Tribunale civile e penale di Verona
Sezione III civile
Il G.U. dott. Maurizio MARTORO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3422/21 emesso il dal Tribunale di Verona in data 11 novembre 2021 per un'importo di € 17.557,43 iva compresa, oltre interessi moratori e spese;
nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione notificato ritualmente.
DA: in persona DE legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 [...]
con sede a TO DE GA (Bs) in via C. Battisti n. 37, Parte_2
p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Corso DE Foro di Brescia;
P.IVA_1 opponente
CONTRO
: , in Controparte_1 persona DE legale rappresentante pro tempore, con sede a OV DE GA (Vr) in via
Brolo n. 22, p.i. , elettivamente domiciliata presso lo studio DEl'avv. Simona P.IVA_2
Micheli DE Foro di Mantova, che la rappresenta e difende;
opposta
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
PER L' OPPONENTE:
1) dichiarare nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, poiché, infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente, dichiararsi non dovuta la somma ingiunta nei confronti DEla società Parte_1
1) condanna DEla società opposta al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio.
PER L'OPPOSTA:
1) in via preliminare e pregiudiziale, chiedeva di rigettarsi la domanda di inammissibilità DE decreto ingiuntivo formulata da in quanto infondata in fatto ed Parte_3 in diritto;
2) in via principale, chiedeva di confermarsi in toto il decreto ingiuntivo telematico n.
3422/2021, per l'effetto, chiedeva di respingersi integralmente tutte le domande formulate da in atto di citazione in opposizione a decreto Parte_3 ingiuntivo, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto condannarsi l'attrice opponente a corrispondere alla convenuta opposta la somma ingiunta di € 17.557,43, oltre interessi moratori ex art. 4 e 5 DE D.Lgs. 09/10/02 n. 231 dal dovuto al saldo, oltre alle spese legali liquidate in decreto
3) con vittoria di spese e compensi, anche DE procedimento monitorio.
^^^^^^
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente, la
[...] conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
, per la revoca DE decreto ingiuntivo n. 3422/21, emesso dal Tribunale di
[...]
Verona, per il credito vantato dall'odierna opposta pari ad euro 17.557,43 nei confronti DEla
pagina 2 di 10 predetta società, derivante dal mancato pagamento DEla fattura n. 12/2019 per € 17.557,43 emessa dall'opposta.
L'opposta, costituendosi ritualmente, contestava integralmente la richiesta DEl'opponente chiedendo la conferma DE decreto ingiuntivo opposto, per il mancato pagamento DEle merce lasciata in conto vendita alla società opponente e mai pagata o restituta.
Veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti e veniva assunta la prova orale.
Precisate, infine, le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva assegnata in decisione ex art. 281 cod. proc. civ., come richiesto congiuntamente dai procuratori DEle parti, venivano concessi i termini massimi di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per la presentazione di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Alle udienze DE 28 settembre 2023 e DE 6 maggio 2024, veniva assunta la prova orale con l'escussione dei seguenti testi:
commercialista, veniva sentito sui capitoli 1-4-9-10-14-18-27-29-30 DEla Testimone_1 memoria istruttoria ex art 183 VI comma c.p.c. di parte opposta e sui capitoli 48-52-62 DEla memoria di replica.
Cap.1) preciso che sono il commercialista DEla ma non ricordo da che anno. Controparte_1
Confermo la circostanza in quanto sono miei clienti e registro la loro contabilità. Dal 2014
l' ha svolto attività presso il negozio di Peschiera DE GA mentre prima avevano CP_1
pagina 3 di 10 un negozio ubicato a Cavalcasselle ( Verona). Io ero il commercialista DEla già da CP_1 prima DE 2014; cap. 4) Questa circostanza mi è stata riferita dalla sig.ra Controparte_1 cap. 9) la data esatta non la ricordo ma ricordo che a Giugno 2019 avevo fatto una pratica di chiusura DEl'attività di quel negozio di Chiudeva l'unità locale ma non la Controparte_1 società; adr) non posso sapere se abbia preso possesso dei beni all'interno DE negozio Parte_1 perché io non sono andato a vedere;
cap.10) tale circostanza mi è stata riferita dalla sig.ra Io non ho visto il file e CP_1 nemmeno ero presente;
cap.14) preciso che io ho sempre ricevuto dalla sig.ra l'inventario annuale DEla CP_1 [...]
relativo al magazzino con le scorte. Per quanto riguarda la cassa DE negozio CP_1 posso solo dire di avere visto in alcune occasioni in cui mi sono recato in negozio, la sig.ra in cassa;
CP_1 cap.18) io posso solo dire che l'inventario dei beni DE magazzino me lo ha sempre dato la sig.ra perché se ne occupava personalmente;
CP_1 cap.27) la fattura è di mia conoscenza perché l'ho registrata. Altro non so;
cap.29) non ero presente e non so nulla. Tale circostanza mi è stata riferita dalla sig.ra
CP_1 cap.30) si è vero, si incontravano nel mio studio sia per definire il pagamento DEla merce in conto vendita a saldo sia per altre questioni. Io ricordo che le parti si erano salutate dicendo che mancava reciprocamente DEla documentazione e quindi che non poteva essere definito alcun accordo relativo al pagamento DEla merce in conto vendita.
Sentito sul cap 48 DEla memoria ex art 183 cpc n.3 di parte opposta così rispondeva. Non posso saperlo. cap.52) io ho visto le fatture contabili per l'importo di euro 7.500,00; cap.62) si è vero all'incontro si è parlato altresì DEle modalità di fatturazione DE saldo DEla merce consegnata a;
Parte_3
pagina 4 di 10 Veniva sentito il teste a prova contraria sui capitoli ammessi DEla memoria istruttoria di parte opponente ex art 183 VI comma cpc n.
2. Si è vero, c'è stato l'incontro e si è parlato anche di questo;
cap.4) nulla so;
cap.7) non posso saperlo. In ogni caso io non vedo eventuali incassi perché la contabilità di
è una contabilità semplificata e pertanto non si vedono gli incassi;
CP_1 cap.13) l'incontro DE 16 .12.2019 si è tenuto nel mio studio di Pozzolengo Brescia, ma per discutere oltre che DEle pendenze retributive DEla sig.ra anche di altro. L'incontro CP_1 nel negozio San Benedetto - Peschiera c'è stato ma era Giugno 2019. cap.14) nell'incontro presso il mio studio tenutosi il 16.12.2019 il sig. ha chiesto alla Pt_2 sig.ra copia DEle bollette pagate. Non ricordo se sono state consegnate;
CP_1
, commessa presso il negozio di Bussolengo e moglie DE legale Persona_1 Parte_3 rappresentante DEla regime di separazione dei beni. Parte_3
Sentita sui capitoli ammessi DEla memoria istruttoria di parte opponente così rispondeva: cap.2) si è vero;
cap.4 Ricordo che era stata consegnata una chiavetta a mio marito. Non ricordo il contenuto DEla chiavetta.
Viene rammostrato il doc 14 di parte opponente. La teste dichiara che l'elenco DE doc 14 corrisponde alla merce DE file.
Cap.7) si è vero è stato eseguito il saldo. Era Agosto 2019 ma non ricordo dove è stato pagato il saldo;
Cap.11) si è vero;
cap12) si è vero. è mia figlia;
Controparte_2 cap.13) si è vero. Avevamo parlato solo DEla dipendente CP_1 cap.14) si è vero;
adr) abbiamo parlato solo DEle bollette e DEla retribuzione DEla e non DEla merce. CP_1
pagina 5 di 10 Veniva sentita la teste a prova contraria sui capitoli 9-14-17-18-29-30 DEla memoria istruttoria n.2 di parte opposta così rispondeva: cap.9) il 16 Giugno 2019 abbiamo iniziato la gestione DE negozio.
I beni che io e mio marito avevamo scelto in precedenza sono stati messi in conto vendita. I beni che a noi interessavano erano quelli elencati nel doc 14 che mi è stato rammostrato.
Adr) Io e mio marito abbiamo fatto scatoloni DEla merce che non ci interessava. Quando sono state scelte le cose eravamo io e mio marito e la sig.ra CP_1
Adr) la merce è stata scelta il 16 Giugno 2019.
Cap.14) la sig.ra era commessa e quindi usava la cassa e faceva la chiusura alla CP_1 sera. Secondo me non segnava gli incassi nel registro corrispettivi. Non so nulla circa il magazzino di;
CP_1 cap.17) a novembre 2019 la sig.ra ha preso due settimane di ferie. Ci aveva CP_1 consigliato una stagista che era sua amica che ha affiancato per poco tempo la sig.ra
La sig.ra veniva affiancata anche da me, da mio marito e da mia figlia;
CP_1 Pt_4 cap.18) no non è vero. In mia presenza mai;
cap.29) assolutamente no. Io non ho fatto nessuna richiesta. E' stata a casa dal lavoro per sua volontà. Io non ho licenziato nessuno;
cap.30) no non è vero, ci siamo incontrati per definire quanto doveva essere ancora corrisposto alla sig.ra per la fine DE suo rapporto lavorativo. CP_1
commessa in un negozio di abbigliamento, veniva sentita sui capitoli 14- Parte_5
16-17-18 DEla memoria istruttoria n. 2 depositata da parte opposta così rispondeva: cap.14) la sig.ra utilizzava la cassa ed io lo so perché sono stata stagista nel CP_1 novembre e nel dicembre 2019 di . Affiancavo la sig.ra La sig.ra Parte_3 CP_1 si occupava altresì DEla tenuta DE magazzino di segnando le vendite. Mi CP_1 CP_1 riferisco però alla merce che si trovava dentro il negozio dove io facevo la stagista. Il negozio era quello di San Benedetto di Lugana. All'interno DE negozio, nel sotterraneo c'era un pagina 6 di 10 magazzino di merce, merce che quando non era all'interno DE negozio si andava a prendere nel magazzino.
Adr) io non so dire che merce fosse di e che merce fosse di . Parte_3 CP_3
Cap.16) non lo ricordo. Se vendevo qualcosa, chiedevo alla sig.ra se era un articolo CP_1 di o di;
Parte_3 CP_1 cap.17) si è vero;
adr) i primi due tre giorni sono stata affiancata dalla moglie DE sig. ma per la Pt_2 maggior parte DE mio stage sono stata affiancata dalla sig.ra CP_1
Adr) quando ho cominciato la mia attività per poco tempo è mancata la sig.ra ma poi CP_1 io sono stata affiancata da lei. La sig.ra E' mancata due tre giorni all'inizio DEla mia CP_1 attività e un paio di giorni alla fine. Non ricordo con precisione quando ho terminato la mia attività di stagista.
Cap.18) si è vero. Si era occupata DEl'inventario DEla merce di proprietà di . CP_1
Dell'inventario mi sono occupata anch'io chiedendo alla sig.ra se gli articoli erano CP_1 suoi e se potevo inserirli nell'inventario. adr) la sig.ra conosceva mia nonna. CP_1
pensionata prima gestiva un negozio di abbigliamento, nonché, Parte_6 proprietaria DEl'immobile ove la società opponente esercita la sua attività, veniva sentita sui capitoli 1 e 9 DEla memoria istruttoria di parte opposta.
Cap.1) si è vero. So questa circostanza perché i muri dei locali sono miei. Quando CP_1
è subentrata a me nella gestione DE negozio, ha portato avanti la vendita DEla merce che vendevo io (abbigliamento e abbigliamento intimo) e ha aggiunto altra merce relativa all'attività che già svolgevano. adr) dopo che ho lasciato il negozio sono stata cliente DE negozio stesso e quindi sapevo che merce vendevano.
pagina 7 di 10 Adr) è subentrata nella mia attività a Febbraio mi sembra fosse il 2014. Nel CP_1
Giugno 2019 ho fatto il contratto nuovo con Net in Time in veste di proprietaria dei muri, contratto che decorreva dal 16 Giugno 2019.
Adr) io in quegli anni sono stata cliente DE negozio e sapevo che merce vendevano.
Adr) In quel periodo frequentavo il negozio a volte due tre vote alla settimana oppure se non mi serviva nulla non andavo.
Cap.9) non lo so.
, residente a [...](Vr) fraz. Cavalcaselle, cliente di Controparte_4
, veniva sentita sul cap.1 DEla memoria n. 2 di parte opposta. Io frequentavo il
CP_1 negozio come cliente. Quando avevo bisogno di merce mi recavo presso . Preciso
CP_1 che io conoscevo la sig.ra fin da quando aveva il negozio a Cavalcasselle. Quando la
CP_1 sig.ra ha chiuso il negozio a Cavalcasselle sono andata ad acquistare presso il
CP_1 negozio di San Benedetto di Lugana. La fascia temporale la identifico con la chiusura DE negozio di Cavalcasselle.
Non so dire con precisione la data DEla chiusura DEle attività di . CP_1
Adr) conosco la sig.ra da quando aveva il negozio a Cavalcasselle e mi ha sempre CP_1 servito come cliente. Questo è il rapporto che ci lega.
Il contratto estimatorio, di cui agli artt. 1556 e 1558 cod. civ., può avere forma orale o scritta, noto nella pratica commerciale anche con la denominazione di "pagamento a merce rivenduta", "conto deposito" o "in sospeso", è quel negozio bilaterale mediante il quale una parte (c.d. tradens) affida all'altra (accipiens) una o più cose mobili, affinché questa possa venderle a terzi e corrisponderne il prezzo, salva la facoltà di restituirle entro un certo termine ove non sia riuscita ad esitarle. L'impiego di questo contratto è largamente diffuso nella commercializzazione di tutti quei beni che sono soggetti al gravoso rischio economico DEl'invenduto: in particolare si fa riferimento a tutta quella merce che subisce una rapida obsolescenza commerciale (articoli di moda) o impone l'immobilizzazione di un cospicuo capitale per essere acquistata a causa DE suo elevato valore economico (oggetti di oreficeria e preziosi) ovvero importa un eccesso di offerta dovuta alla difficoltà di una esatta previsione DEla effettiva domanda DE mercato (rapporti tra editore e libraio o edicolante). La facoltà di pagina 8 di 10 resa DEl'accipiens, che rappresenta il fattore caratterizzante tale fattispecie contrattuale, consente la permanenza DE suddetto rischio in capo al produttore il quale, attraverso tale contratto, si procura una valida rete di smercio dei suoi prodotti senza incorrere negli oneri che deriverebbero dal contratto di lavoro subordinato o da quello di agenzia e dall'eventuale perimento fortuito DEle stesse merci. La facoltà DEl'accipiens di restituire la merce, entro un termine stabilito, in alternativa all'obbligo di pagamento DE prezzo, costituisce elemento essenziale DE contratto estimatorio e deve espressamente essere prevista nel testo DE contratto (Cass. 4000/1991).
La società opposta ha dimostrato di aver lasciato DEla merce, in conto vendita, alla società opponente al momento DE subentro, come si evince dal doc. 12 di parte opposta, merce che si trovava all'interno DE negozio, motivo per cui non sono presenti in atti i DDT di consegna, tale merce non è stata restituita, ciò si evince, in quanto non sono stati prodotti
DDT di consegna e neppure pagata. Ancora, la teste ha confermato che vi era Parte_5 un doppio magazzino, uno che faceva riferimento ad e l'altro a e di CP_1 Parte_3 volta in volta a seconda DEla proprietà DEla merce venduta, si fatturava all'una o all'altra.
Di contro la società opponente con i documenti in atti e con la prova orale non è riuscita a fornire alcun supporto probatorio alla propria opposizione, anzi con il pagamento DEle due fatture per complessivi € 7.500,00, ha confermato la presenza di merce di proprietà DEla nel magazzino aziendale. CP_1
Alla luce di quanto su esposto, la società opposta ha dimostrato la fondatezza DEla sua pretesa creditoria, da ciò, l'opposizione deve essere respinta con l'integrale conferma DE decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore DEla società opposta come in dispositivo;
pagina 9 di 10
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe e, per l'effetto, condanna la in persona DE legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla rifusione DEle spese di lite in favore DEla società opposta, liquidate in € 5.100,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 17 giugno 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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