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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. IA IS SC PRESIDENTE
dott. AN Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 8 ottobre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 244 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Selargius, presso lo studio dell'avv. Tonina Parte_1
Serra, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 4 agosto 2023, ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cagliari n. 245/23 del 21 febbraio 2023, con la quale, in adesione alle conclusioni rassegnate dal CTU, il primo giudice aveva accertato che la “lombalgia cronica con irradiazione di tipo sciatalgico prevalente a destra” da cui egli era risultato affetto non era di natura professionale.
Nella presente fase, l'appellante ha, quindi, domandato che, in riforma della sentenza impugnata,
la Corte accertasse la natura professionale della patologia denunciata.
L' si è costituito in giudizio e ha resistito, domandando il rigetto dell'appello proposto e la CP_2
conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza depositata il 14 luglio 2025, questa Corte, “vista la sentenza impugnata, visti i
motivi di appello, considerata la genericità delle allegazioni formulate dall'attuale appellante
nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio in ordine alle modalità di svolgimento delle
attività di lavoro, considerata la prova testimoniale dedotta nel medesimo atto mediante mero
richiamo alle dette allegazioni,” ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“rinuncia all'appello proposto e compensazione integrale tra le parti delle spese di lite relative
al presente grado di giudizio”.
Con note di trattazione scritta depositate il 29 settembre 2025 e il 2 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta formulata dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Aderendo alla proposta conciliativa formulata dalla Corte, ha rinunciato Parte_1
all'impugnazione proposta.
Alla predetta rinuncia consegue la cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio di appello, infatti, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, principale o incidentale, equivale a rinuncia all'azione e, pertanto, fa venir meno, con efficacia immediata, il potere-dovere del giudice di pronunciare (così Cass. n. 821/2022).
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione,
l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma
2 dell'art. 306 c.p.c. (cfr. Cass., ord. 5250/2018), la quale prevede che il rinunciante debba rimborsare le spese alla controparte, salvo che tra le parti sia intervenuto un differente accordo.
Nella fattispecie, aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Collegio, le parti si sono accordate per la compensazione integrale delle spese di lite relative a questa fase di appello.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
dichiara cessata tra le parti, in questa fase di appello, la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative alla presente fase del giudizio.
Cagliari, 9 ottobre 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. AN Coinu…………………………………………dott. IA IS SC
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. IA IS SC PRESIDENTE
dott. AN Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 8 ottobre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 244 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Selargius, presso lo studio dell'avv. Tonina Parte_1
Serra, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 4 agosto 2023, ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cagliari n. 245/23 del 21 febbraio 2023, con la quale, in adesione alle conclusioni rassegnate dal CTU, il primo giudice aveva accertato che la “lombalgia cronica con irradiazione di tipo sciatalgico prevalente a destra” da cui egli era risultato affetto non era di natura professionale.
Nella presente fase, l'appellante ha, quindi, domandato che, in riforma della sentenza impugnata,
la Corte accertasse la natura professionale della patologia denunciata.
L' si è costituito in giudizio e ha resistito, domandando il rigetto dell'appello proposto e la CP_2
conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza depositata il 14 luglio 2025, questa Corte, “vista la sentenza impugnata, visti i
motivi di appello, considerata la genericità delle allegazioni formulate dall'attuale appellante
nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio in ordine alle modalità di svolgimento delle
attività di lavoro, considerata la prova testimoniale dedotta nel medesimo atto mediante mero
richiamo alle dette allegazioni,” ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“rinuncia all'appello proposto e compensazione integrale tra le parti delle spese di lite relative
al presente grado di giudizio”.
Con note di trattazione scritta depositate il 29 settembre 2025 e il 2 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta formulata dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Aderendo alla proposta conciliativa formulata dalla Corte, ha rinunciato Parte_1
all'impugnazione proposta.
Alla predetta rinuncia consegue la cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio di appello, infatti, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, principale o incidentale, equivale a rinuncia all'azione e, pertanto, fa venir meno, con efficacia immediata, il potere-dovere del giudice di pronunciare (così Cass. n. 821/2022).
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione,
l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma
2 dell'art. 306 c.p.c. (cfr. Cass., ord. 5250/2018), la quale prevede che il rinunciante debba rimborsare le spese alla controparte, salvo che tra le parti sia intervenuto un differente accordo.
Nella fattispecie, aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Collegio, le parti si sono accordate per la compensazione integrale delle spese di lite relative a questa fase di appello.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
dichiara cessata tra le parti, in questa fase di appello, la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative alla presente fase del giudizio.
Cagliari, 9 ottobre 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. AN Coinu…………………………………………dott. IA IS SC
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