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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/06/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2243/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2243/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANI GIULIANO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CONCA D'ORO, 2/AC 87067 ROSSANO presso il difensore avv.
GIULIANI GIULIANO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISINI SIMONA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. LAZZATI GUIDO ( ) VIA MARCONI, 41 40122 BOLOGNA, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 41 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. PARISINI
SIMONA
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 36/2022 del 17/01/2022.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso Parte_1
pagina 1 di 8 la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 36/2022, pubblicata il 17/01/2022 e non notificata, con la quale il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda da lui proposta contro il per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta Controparte_1
occorsagli in data 24/08/2020.
L'appellante, in particolare, riferiva che quel pomeriggio, alle ore 16.30 circa, percorreva a
, in sella alla propria bicicletta, viale San Martino, viale Michelangelo e infine viale CP_1
Cellini, quando, giunto all'altezza di un attraversamento pedonale, rimanendo sulla propria destra anche per agevolare il passaggio delle autovetture che lo seguivano, cadeva a terra a causa del manto stradale dissestato, con conseguenti lesioni fisiche.
Ravvisando nella fattispecie in questione un'ipotesi di danno causato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., o in subordine una responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., egli conveniva davanti al Giudice di Pace il quale ente custode del tratto di strada ove si Controparte_1
era verificata la caduta, per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace, ritenendo non provata la responsabilità del convenuto, rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Nel presente giudizio, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado, laddove il Giudice di Pace non aveva tenuto conto delle risultanze istruttorie, nonché laddove non aveva correttamente interpretato la disposizione dell'art. 2051 c.c., imputando la caduta alla condotta imprudente del ciclista, invece che all'insidia presente sul manto stradale.
L'appellante concludeva come segue: “in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa;
in via principale: in accoglimento del proposto appello, riformare totalmente la sentenza n. 36/22, pronunciata dal Giudice di Pace di Rimini in data 17 gennaio 2022, depositata in cancelleria in pari data, nella causa iscritta al ruolo n. 733/2021 e per l'effetto: accertare e dichiarare che il sig. ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti ex art. 2051 Parte_1
Cod. Civ. nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in premessa;
conseguentemente condannare il in persona del Sindaco pro – tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attore, della somma di € 4.900,00 o in quella minore o maggiore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, infra la competenza del Giudice adito, vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari da distrarre a favore dello Stato, essendo il Sig.
ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
in via subordinata: qualora Parte_1
l'adito Tribunale, in base alle risultanze probatorie raggiunte, ritenga sussistente la responsabilità della parte convenuta solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., per
pagina 2 di 8 violazione del principio del neminem leader, Voglia condannare il in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni nei confronti del sig. Parte_1
al pagamento in favore dell'attore, della somma di € 4.900,00, o in quella diversa
[...]
minore o maggiore somma che sarà determinata in corso di causa ritenuta di giustizia, infra la competenza del Giudice adito, vittoria di spese competenze, diritti ed onorari da distrarre a favore dello Stato, essendo il Sig. ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1 in estremo subordine: qualora l'adito Tribunale dovesse ritenere sussistente un concorso di colpa nella causazione dell'evento, Voglia condannare il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni nei confronti dell'appellante, tenuto conto del grado di responsabilità che sarà attribuito a ciascuna delle parti in causa, al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, vittoria di spese competenze, diritti ed onorari da distrarre a favore dello Stato, essendo il Sig. ammesso al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato;
in via istruttoria: Si formula espressa richiesta di CTU medico legale, già richiesta in primo grado, tesa all'accertamento e quantificazione delle lesioni subite dall'appellante nell'occorso”.
2. Si costituiva nel presente giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione. In particolare, l'appellato sosteneva che il Giudice di Pace aveva correttamente ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova del nesso causale e che la caduta fosse da ascrivere alla condotta del ciclista, dal momento che le imperfezioni del manto stradale erano pienamente visibili ed evitabili mediante l'adozione di un comportamento attento.
Concludeva come segue: “– rigettare l'appello proposto dal signor e Parte_1
pertanto confermare integralmente la sentenza n. 36/2022 del Giudice di Pace di Rimini. Con conseguente condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio”.
3. Così costituito il contraddittorio, con ordinanza del 05/09/2023 il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e le istanze istruttorie dell'appellante.
All'udienza del 13/11/2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Tanto premesso quanto allo svolgimento del processo, con i due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, la difesa di contesta la errata valutazione delle Pt_1
risultanze istruttorie e la erroneità/contraddittorietà della motivazione da parte del primo
Giudice, il quale ha attribuito la caduta alla condotta colposa dello stesso danneggiato e non al pagina 3 di 8 manto stradale evidentemente dissestato.
Ebbene, dall'istruttoria svolta in primo grado, può ritenersi provato che l'odierno appellante sia caduto mentre transitava in bicicletta sul tratto di strada raffigurato nelle fotografie allegate alla relazione peritale redatta per la compagnia assicurativa Aviva Italia da (all.2 fasc. Parte_2
. Controparte_1
Tanto si ricava dalla testimonianza di che ha dichiarato: “…percorrevo la Testimone_1
strada con il mio cane…posso riferire che vi erano molte sconnessioni del manto stradale e che non erano segnalate…vidi l'attore cadere a terra dalla bicicletta;
era dolorante e gli consigliai di rivolgersi a un medico”.
Nella relazione redatta da sopra menzionata, si legge, tra le altre cose, che: Parte_2
“durante il sopralluogo abbiamo potuto constatare che il manto stradale presenta alcune imperfezioni nell'asfalto non segnalate, che però non si possono ritenere un pericolo evidente in quanto riteniamo che siano minime”.
Una volta accertata l'effettiva verificazione della caduta, l'indagine deve concentrarsi sul nesso causale, posto che la responsabilità ex art. 2051 c.c., invocata da parte appellante, ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del rapporto di causalità con il bene in custodia. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità
e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Deve trattarsi, in altre parole, di un fatto naturale o del terzo connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e secondo regolarità causale, senza che abbia rilievo la diligenza del custode (cfr.
Cass. civ. n. 2660 del 2013, Cass. Civile. n. 19960 del 2023; Cass. Sez. Unite n. 20943 del
2022).
In forza di tale previsione normativa, dunque, il danneggiato è gravato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, dimostrando che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
8229 del 7/4/2010; Cass. civ., n. 5910 del 2011; da ultimo, Cass. civ. n. 7172 del 2022).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di pagina 4 di 8 essere della stessa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema v. Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243).
In tali ipotesi – quale quella in esame – si rinviene la necessità di compiere ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Un siffatto tipo di indagine deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto di riferimento, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. n. 2660/2013 cit.). Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (cfr. Cass. civ. n. 7125 del 2013).
Ferma, dunque, la natura oggettiva (e non presunta) della responsabilità ex art. 2051 c.c., grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza da questi tenuta.
Come chiarito, di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
20943/2022, “Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”.
Dunque, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (cfr.
SS.UU. n. 20943/2022 cit.).
Nel confermare tali principi, la giurisprudenza successiva ha avuto modo, ulteriormente, di precisare, sul piano della struttura della fattispecie, che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza pagina 5 di 8 intermediazione di alcun elemento soggettivo, mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass.
n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile e imprevenibile da parte del custode (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent., 27/04/2023, n.
11152).
La sentenza da ultimo citata ha inoltre osservato che “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione con l'evento di danno non nel senso della
(impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne
l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato”.
Poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la "causalità della res" nei termini sopra descritti
(anche per il principio della cosiddetta "vicinanza della prova"), e non già il custode a doverla escludere.
È pacifico, inoltre, che l'accertamento della dinamica degli eventi e della sussistenza del nesso causale possa essere operato dal giudice sulla base di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.: si esprime in tal senso Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 05/09/2016, n. 17625, affermando che “In tema di responsabilità per cose in custodia, la pericolosità della cosa che ha cagionato danno non è un elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
mentre dal fatto noto che non lo fosse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno”.
5. Nel caso di specie, l'istruttoria documentale e orale svolta in primo grado non ha consentito di accertare che la caduta sia derivata causalmente dalla cosa in custodia, con conseguente esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Dalle fotografie allegate dalla difesa del e non disconosciute dall'attore, Controparte_1
emerge, nel lato destro tratto di strada in questione, dove l'appellante ha dichiarato di essere pagina 6 di 8 caduto, la presenza di un tombino rotondo con alcune spaccature dell'asfalto e avvallamenti poco profondi.
Simili condizioni della carreggiata non sono certo anomale o imprevedibili, essendo il manto stradale e gli elementi posti su di esso per loro natura soggetti ad una continua sollecitazione, con conseguenti frequenti fenomeni di usura, quali piccole rotture e leggeri avvallamenti. Da quanto sopra consegue che gli utenti sono tenuti all'adozione di comportamenti ordinariamente cauti (cfr. Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 23584/13), non potendo esigere di transitare su un manto stradale perfettamente regolare.
Nel caso in esame, dunque, deve ritenersi che tali lievi sconnessioni del manto stradale avrebbero potuto essere non solo avvistate dall'appellante, essendosi il sinistro verificato nel pieno pomeriggio di una giornata estiva, ma anche oltrepassate dalle ruote della bicicletta con un comportamento ordinariamente cauto e attento da parte del conducente.
In conclusione, pertanto, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, con conseguente esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c.
6. La mancata prova di un valido nesso di condizionamento tra la cosa e la caduta è di ostacolo anche all'invocata pronuncia di una responsabilità fondata sulla previsione di cui all'art. 2043
c.c. e non sugli obblighi del custode.
Per tale prospettazione sarebbe poi necessario il riscontro da parte dell'attore, odierno appellante, dell'esistenza di un idoneo elemento soggettivo colposo in capo al convenuto e di ciò manca ogni adeguata allegazione.
Dalle argomentazioni svolte consegue l'integrale rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
Visto il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante a rifondere all'appellato le spese processuali, che si liquidano in €
pagina 7 di 8 1.700,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, iva e c.p.a. di legge;
3. dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Rimini, 3 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2243/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANI GIULIANO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CONCA D'ORO, 2/AC 87067 ROSSANO presso il difensore avv.
GIULIANI GIULIANO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISINI SIMONA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. LAZZATI GUIDO ( ) VIA MARCONI, 41 40122 BOLOGNA, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 41 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. PARISINI
SIMONA
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 36/2022 del 17/01/2022.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso Parte_1
pagina 1 di 8 la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 36/2022, pubblicata il 17/01/2022 e non notificata, con la quale il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda da lui proposta contro il per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta Controparte_1
occorsagli in data 24/08/2020.
L'appellante, in particolare, riferiva che quel pomeriggio, alle ore 16.30 circa, percorreva a
, in sella alla propria bicicletta, viale San Martino, viale Michelangelo e infine viale CP_1
Cellini, quando, giunto all'altezza di un attraversamento pedonale, rimanendo sulla propria destra anche per agevolare il passaggio delle autovetture che lo seguivano, cadeva a terra a causa del manto stradale dissestato, con conseguenti lesioni fisiche.
Ravvisando nella fattispecie in questione un'ipotesi di danno causato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., o in subordine una responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., egli conveniva davanti al Giudice di Pace il quale ente custode del tratto di strada ove si Controparte_1
era verificata la caduta, per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace, ritenendo non provata la responsabilità del convenuto, rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Nel presente giudizio, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado, laddove il Giudice di Pace non aveva tenuto conto delle risultanze istruttorie, nonché laddove non aveva correttamente interpretato la disposizione dell'art. 2051 c.c., imputando la caduta alla condotta imprudente del ciclista, invece che all'insidia presente sul manto stradale.
L'appellante concludeva come segue: “in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa;
in via principale: in accoglimento del proposto appello, riformare totalmente la sentenza n. 36/22, pronunciata dal Giudice di Pace di Rimini in data 17 gennaio 2022, depositata in cancelleria in pari data, nella causa iscritta al ruolo n. 733/2021 e per l'effetto: accertare e dichiarare che il sig. ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti ex art. 2051 Parte_1
Cod. Civ. nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in premessa;
conseguentemente condannare il in persona del Sindaco pro – tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attore, della somma di € 4.900,00 o in quella minore o maggiore somma che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia, infra la competenza del Giudice adito, vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari da distrarre a favore dello Stato, essendo il Sig.
ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
in via subordinata: qualora Parte_1
l'adito Tribunale, in base alle risultanze probatorie raggiunte, ritenga sussistente la responsabilità della parte convenuta solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., per
pagina 2 di 8 violazione del principio del neminem leader, Voglia condannare il in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni nei confronti del sig. Parte_1
al pagamento in favore dell'attore, della somma di € 4.900,00, o in quella diversa
[...]
minore o maggiore somma che sarà determinata in corso di causa ritenuta di giustizia, infra la competenza del Giudice adito, vittoria di spese competenze, diritti ed onorari da distrarre a favore dello Stato, essendo il Sig. ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1 in estremo subordine: qualora l'adito Tribunale dovesse ritenere sussistente un concorso di colpa nella causazione dell'evento, Voglia condannare il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni nei confronti dell'appellante, tenuto conto del grado di responsabilità che sarà attribuito a ciascuna delle parti in causa, al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, vittoria di spese competenze, diritti ed onorari da distrarre a favore dello Stato, essendo il Sig. ammesso al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato;
in via istruttoria: Si formula espressa richiesta di CTU medico legale, già richiesta in primo grado, tesa all'accertamento e quantificazione delle lesioni subite dall'appellante nell'occorso”.
2. Si costituiva nel presente giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione. In particolare, l'appellato sosteneva che il Giudice di Pace aveva correttamente ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova del nesso causale e che la caduta fosse da ascrivere alla condotta del ciclista, dal momento che le imperfezioni del manto stradale erano pienamente visibili ed evitabili mediante l'adozione di un comportamento attento.
Concludeva come segue: “– rigettare l'appello proposto dal signor e Parte_1
pertanto confermare integralmente la sentenza n. 36/2022 del Giudice di Pace di Rimini. Con conseguente condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio”.
3. Così costituito il contraddittorio, con ordinanza del 05/09/2023 il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e le istanze istruttorie dell'appellante.
All'udienza del 13/11/2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Tanto premesso quanto allo svolgimento del processo, con i due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, la difesa di contesta la errata valutazione delle Pt_1
risultanze istruttorie e la erroneità/contraddittorietà della motivazione da parte del primo
Giudice, il quale ha attribuito la caduta alla condotta colposa dello stesso danneggiato e non al pagina 3 di 8 manto stradale evidentemente dissestato.
Ebbene, dall'istruttoria svolta in primo grado, può ritenersi provato che l'odierno appellante sia caduto mentre transitava in bicicletta sul tratto di strada raffigurato nelle fotografie allegate alla relazione peritale redatta per la compagnia assicurativa Aviva Italia da (all.2 fasc. Parte_2
. Controparte_1
Tanto si ricava dalla testimonianza di che ha dichiarato: “…percorrevo la Testimone_1
strada con il mio cane…posso riferire che vi erano molte sconnessioni del manto stradale e che non erano segnalate…vidi l'attore cadere a terra dalla bicicletta;
era dolorante e gli consigliai di rivolgersi a un medico”.
Nella relazione redatta da sopra menzionata, si legge, tra le altre cose, che: Parte_2
“durante il sopralluogo abbiamo potuto constatare che il manto stradale presenta alcune imperfezioni nell'asfalto non segnalate, che però non si possono ritenere un pericolo evidente in quanto riteniamo che siano minime”.
Una volta accertata l'effettiva verificazione della caduta, l'indagine deve concentrarsi sul nesso causale, posto che la responsabilità ex art. 2051 c.c., invocata da parte appellante, ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del rapporto di causalità con il bene in custodia. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità
e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Deve trattarsi, in altre parole, di un fatto naturale o del terzo connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e secondo regolarità causale, senza che abbia rilievo la diligenza del custode (cfr.
Cass. civ. n. 2660 del 2013, Cass. Civile. n. 19960 del 2023; Cass. Sez. Unite n. 20943 del
2022).
In forza di tale previsione normativa, dunque, il danneggiato è gravato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, dimostrando che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
8229 del 7/4/2010; Cass. civ., n. 5910 del 2011; da ultimo, Cass. civ. n. 7172 del 2022).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di pagina 4 di 8 essere della stessa si unisca l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema v. Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243).
In tali ipotesi – quale quella in esame – si rinviene la necessità di compiere ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Un siffatto tipo di indagine deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto di riferimento, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. n. 2660/2013 cit.). Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (cfr. Cass. civ. n. 7125 del 2013).
Ferma, dunque, la natura oggettiva (e non presunta) della responsabilità ex art. 2051 c.c., grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza da questi tenuta.
Come chiarito, di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
20943/2022, “Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”.
Dunque, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (cfr.
SS.UU. n. 20943/2022 cit.).
Nel confermare tali principi, la giurisprudenza successiva ha avuto modo, ulteriormente, di precisare, sul piano della struttura della fattispecie, che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza pagina 5 di 8 intermediazione di alcun elemento soggettivo, mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass.
n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile e imprevenibile da parte del custode (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent., 27/04/2023, n.
11152).
La sentenza da ultimo citata ha inoltre osservato che “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione con l'evento di danno non nel senso della
(impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne
l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato”.
Poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la "causalità della res" nei termini sopra descritti
(anche per il principio della cosiddetta "vicinanza della prova"), e non già il custode a doverla escludere.
È pacifico, inoltre, che l'accertamento della dinamica degli eventi e della sussistenza del nesso causale possa essere operato dal giudice sulla base di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.: si esprime in tal senso Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 05/09/2016, n. 17625, affermando che “In tema di responsabilità per cose in custodia, la pericolosità della cosa che ha cagionato danno non è un elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
mentre dal fatto noto che non lo fosse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno”.
5. Nel caso di specie, l'istruttoria documentale e orale svolta in primo grado non ha consentito di accertare che la caduta sia derivata causalmente dalla cosa in custodia, con conseguente esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Dalle fotografie allegate dalla difesa del e non disconosciute dall'attore, Controparte_1
emerge, nel lato destro tratto di strada in questione, dove l'appellante ha dichiarato di essere pagina 6 di 8 caduto, la presenza di un tombino rotondo con alcune spaccature dell'asfalto e avvallamenti poco profondi.
Simili condizioni della carreggiata non sono certo anomale o imprevedibili, essendo il manto stradale e gli elementi posti su di esso per loro natura soggetti ad una continua sollecitazione, con conseguenti frequenti fenomeni di usura, quali piccole rotture e leggeri avvallamenti. Da quanto sopra consegue che gli utenti sono tenuti all'adozione di comportamenti ordinariamente cauti (cfr. Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 23584/13), non potendo esigere di transitare su un manto stradale perfettamente regolare.
Nel caso in esame, dunque, deve ritenersi che tali lievi sconnessioni del manto stradale avrebbero potuto essere non solo avvistate dall'appellante, essendosi il sinistro verificato nel pieno pomeriggio di una giornata estiva, ma anche oltrepassate dalle ruote della bicicletta con un comportamento ordinariamente cauto e attento da parte del conducente.
In conclusione, pertanto, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, con conseguente esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c.
6. La mancata prova di un valido nesso di condizionamento tra la cosa e la caduta è di ostacolo anche all'invocata pronuncia di una responsabilità fondata sulla previsione di cui all'art. 2043
c.c. e non sugli obblighi del custode.
Per tale prospettazione sarebbe poi necessario il riscontro da parte dell'attore, odierno appellante, dell'esistenza di un idoneo elemento soggettivo colposo in capo al convenuto e di ciò manca ogni adeguata allegazione.
Dalle argomentazioni svolte consegue l'integrale rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
Visto il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante a rifondere all'appellato le spese processuali, che si liquidano in €
pagina 7 di 8 1.700,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, iva e c.p.a. di legge;
3. dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Rimini, 3 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
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