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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.539 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'08.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] il [...]) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Costantino, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via
Dei Bianchi n. 3, ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: CP_1
, nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Paolo Malavenda, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Reggio Campi II Tronco,
Diramazione Giunta, n. 21, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato il 03.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 07.12.2009;
-considerato che con decreto del 15.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 08.04.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3
c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 07.12.2009 dal quale sono nati due figli: Per_1
(07.04.2015) e (21.07.2018), entrambi minorenni;
b) con decreto n. 245/23 Per_2
depositato l'01.12.2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del
Tribunale il 14.11.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 14.11.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55; -ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti risulta rispondente all'interesse dei minori nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 17.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 03.03.2025 da e così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 07.12.2009 tra e il cui atto Parte_1 CP_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, n. 724, anno 2009, alle seguenti condizioni:
“1. I figli e sono affidati ad entrambi i coniugi in regime di affido Per_1 Per_2
condiviso, con stabile collocazione presso la madre nella casa coniugale. Il padre avrà con sé i figli il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore
19,00 e a week-end alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 19,00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo tra le parti.
A Natale e trascorreranno con il padre con il criterio Per_1 Per_2
dell'alternanza la Vigilia di Natale o il giorno di Natale dalle ore 10,00 alle ore
20,30 e la vigilia o il giorno di Capodanno con gli stessi orari. Il padre inoltre avrà con sé i figli il 26 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 19,30 quando trascorreranno con il padre il Capodanno o il giorno dell'Epifania dalle ore 10,00 alle ore 19,30 quando li avrà con sé il giorno di Natale, salvo diversi accordi tra i coniugi. Il padre avrà, inoltre, con sé i figli dal 28 Dicembre alle ore 11,00 sino alle ore 19,00 del 30
Dicembre e dal 3 Gennaio alle ore 11.00 sino alle ore 19,00 del 5 Gennaio tutti comprensivi di pernottamento, salvo diverso accordo tra i coniugi.
A Pasqua i figli rimarranno con il padre il giorno di Pasqua o Pasquetta alternativamente dalle ore 10,00 alle ore 19,30, salvo diversi accordi tra i coniugi. I bambini trascorreranno le altre festività dell'anno (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno,
1 Novembre e 8 Dicembre) con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra i coniugi.
In estate e trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi Per_1 Per_2
nel mese di luglio e sette giorni consecutivi nel mese di agosto, periodo da concertarsi con la madre entro la fine del mese di giugno.
2. La casa coniugale sita a Reggio Calabria in Via Collina degli Angeli n.16/A, di esclusiva proprietà della SI.ra rimane assegnata alla stessa con tutti gli Pt_1
arredi ivi esistenti, che continuerà ad abitarvi con i figli.
3. Il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma CP_1 Pt_1
di euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, al seguente IBAN:
[...]. Il SI. contribuirà inoltre nella misura del CP_1
50% alle spese straordinarie dei figli, da individuarsi secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria. Ciascuno dei coniugi percepirà il 50% dell'assegno unico per i figli.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
5. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di documento equipollente.”;
-il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.539 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'08.04.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] il [...]) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Costantino, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via
Dei Bianchi n. 3, ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: CP_1
, nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Paolo Malavenda, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Reggio Campi II Tronco,
Diramazione Giunta, n. 21, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato il 03.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 07.12.2009;
-considerato che con decreto del 15.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 08.04.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3
c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 07.12.2009 dal quale sono nati due figli: Per_1
(07.04.2015) e (21.07.2018), entrambi minorenni;
b) con decreto n. 245/23 Per_2
depositato l'01.12.2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del
Tribunale il 14.11.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 14.11.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55; -ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti risulta rispondente all'interesse dei minori nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 17.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 03.03.2025 da e così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 07.12.2009 tra e il cui atto Parte_1 CP_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, n. 724, anno 2009, alle seguenti condizioni:
“1. I figli e sono affidati ad entrambi i coniugi in regime di affido Per_1 Per_2
condiviso, con stabile collocazione presso la madre nella casa coniugale. Il padre avrà con sé i figli il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore
19,00 e a week-end alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 19,00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo tra le parti.
A Natale e trascorreranno con il padre con il criterio Per_1 Per_2
dell'alternanza la Vigilia di Natale o il giorno di Natale dalle ore 10,00 alle ore
20,30 e la vigilia o il giorno di Capodanno con gli stessi orari. Il padre inoltre avrà con sé i figli il 26 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 19,30 quando trascorreranno con il padre il Capodanno o il giorno dell'Epifania dalle ore 10,00 alle ore 19,30 quando li avrà con sé il giorno di Natale, salvo diversi accordi tra i coniugi. Il padre avrà, inoltre, con sé i figli dal 28 Dicembre alle ore 11,00 sino alle ore 19,00 del 30
Dicembre e dal 3 Gennaio alle ore 11.00 sino alle ore 19,00 del 5 Gennaio tutti comprensivi di pernottamento, salvo diverso accordo tra i coniugi.
A Pasqua i figli rimarranno con il padre il giorno di Pasqua o Pasquetta alternativamente dalle ore 10,00 alle ore 19,30, salvo diversi accordi tra i coniugi. I bambini trascorreranno le altre festività dell'anno (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno,
1 Novembre e 8 Dicembre) con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra i coniugi.
In estate e trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi Per_1 Per_2
nel mese di luglio e sette giorni consecutivi nel mese di agosto, periodo da concertarsi con la madre entro la fine del mese di giugno.
2. La casa coniugale sita a Reggio Calabria in Via Collina degli Angeli n.16/A, di esclusiva proprietà della SI.ra rimane assegnata alla stessa con tutti gli Pt_1
arredi ivi esistenti, che continuerà ad abitarvi con i figli.
3. Il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma CP_1 Pt_1
di euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, al seguente IBAN:
[...]. Il SI. contribuirà inoltre nella misura del CP_1
50% alle spese straordinarie dei figli, da individuarsi secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria. Ciascuno dei coniugi percepirà il 50% dell'assegno unico per i figli.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
5. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di documento equipollente.”;
-il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna