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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 30/10/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. OB ON – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 326 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1
n.q. di ex amministratore ed ex legale rappresentante della CP_1 elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. Agatino Cariola che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Laura Cannizzaro per procura allegata all'atto di citazione in appello
A P P E L L A N T E
E
[...]
Parte_2
[...]
In persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ET,
Via Libertà n. 174, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege
A P P E L L A T I
1 [...]
dell'estorsione e dell'usura Controparte_2 Parte_3
A P P E L L A T I – CONTUMACI
OGGETTO: Appello a sentenza del Tribunale di ET
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da rispettive note sostitutive ex art. 127ter c.p.c. dell'udienza del 24 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20 aprile 2018, Parte_1 qualificatosi “già titolare di , conveniva gli Enti odierni appellati CP_1 dinanzi al Tribunale di ET.
Esponeva che la società da lui rappresentata era stata beneficiaria di contributo disposto con decreto commissariale n. 1646/2002 a titolo di sostegno delle attività imprenditoriale vittime di estorsione. Il beneficio era stato però revocato con decreto n.
5-E-10/9/2014 del 15 settembre 2014 del
Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura (di seguito, per brevità, solo Commissario).
Esponeva altresì di avere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio che, con sentenza 28 marzo 2018, n. 3468, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Ribadite le argomentazioni in fatto e diritto per sostenere l'illegittimità della revoca, concludeva perché il Tribunale adito, previa disapplicazione del decreto del settembre 2014, dichiarasse il diritto di a ritenere la somma CP_1 ottenuta con il decreto 20 novembre 2002, n. 1646 e comunque che egli nulla doveva restituire a titolo personale al Commissario o alla CP_2
Si costituivano in giudizio il ed il Commissario succitato, Parte_2 chiedendo il rigetto delle domande attrici. Gli altri due Enti convenuti restavano contumaci.
Con sentenza n. 249/2022 del 31 marzo 2022 il Tribunale adito rigettava le domande attrici e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti.
Il soccombente propone appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma ed insistendo per l'accoglimento delle domande originarie.
2 Si sono qui costituiti il ed il Commissario chiedendo il Parte_2 rigetto del gravame. Sempre contumaci gli altri due Enti convenuti.
Sulle conclusioni delle parti di cui alle note sostitutive di udienza depositate ex art. 127ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione il 24 aprile 2025.
Il Tribunale, delineate in diritto le caratteristiche dell'indennità di cui alla L. n.
44 del 1999, istitutiva del fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ha osservato come, visto l'art. 16 L. 44/99 cit., la revoca del beneficio sia connessa non ad un ripensamento dell'Amministrazione in autotutela, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ma unicamente in base ad una verifica della perdurante sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del beneficio.
All'esito di un'analitica ricostruzione, sulla base della documentazione in atti, della vicenda oggetto di causa, il primo giudice ha ritenuto che la revoca dell'elargizione trovasse legittimazione nell'archiviazione del procedimento penale intrapreso nei confronti del soggetto denunciato dall'attore e che, anzi, la revoca in questione dovesse ritenersi atto dovuto sulla base del combinato disposto degli artt. 16 co. 1 lett. b) L. n. 44 del 1999 e 7, co. 3 e 4 L. n. 302 del
1990, essendo stata riscontrata la carenza dei presupposti per l'elargizione e dunque essendo venuto meno il titolo costitutivo per l'assunzione dell'obbligazione. Peraltro, lo stesso decreto del 2002 faceva espressamente salva la possibilità di revoca dell'elargizione nei casi previsti dall'art. 16 L. n. 44 del 1999, con ciò dovendosi escludere rilievo alla problematica della buona fede e dell'affidamento del beneficiario, reso edotto della possibilità anzidetta.
Il Tribunale ha ritenuto indubitabile che l'accesso al beneficio è condizionato all'accertamento giurisdizionale del reato e dei suoi autori, nella specie mancato, vista anzi l'archiviazione del procedimento penale avviato a seguito della denuncia del . Parte_1
Privo di fondamento, poi, ogni riferimento alla prescrizione del diritto dell'Amministrazione alla restituzione, dal momento che tale diritto era sorto proprio con la revoca del beneficio, una volta verificata l'illegittimità della pregressa erogazione.
Di qui l'infondatezza della domanda volta a dichiarare il diritto della (o, CP_1 più esattamente, dei suoi successori) a ritenere la somma a suo tempo erogata.
3 Non fondata, ad avviso del Tribunale, neppure la domanda di accertamento negativo dell'obbligazione restitutoria in capo, personalmente, allo stesso
. Parte_1
In contrario a quanto ritenuto dall'attore, premesso che la era stata CP_1 cancellata dal registro delle imprese in data 14 maggio 2009, il Tribunale ha ricordato i principi sanciti da Cass. S.U. n. 6070 del 2013 sul fenomeno successorio che si verifica allorché una società si estingua in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese, per poi osservare che, nel caso di specie, attore aveva “mancato di allegare e provare, come in suo onere ex art.
2697 c.c. – che non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo – gli elementi costitutivi della domanda di accertamento spiegata, al punto che neppure è dato comprendere, tra l'altro, se questi, ex legale rappresentante e liquidatore della CP_1 abbia altresì rivestito la qualifica di socio della medesima società”.
La domanda aveva perciò una formulazione generica che ne imponeva il rigetto.
*********
, ricordate le vicende processuali, con il primo motivo di Parte_1 appello lamenta la violazione degli artt. 1 e 3 L. n. 44/99 nonché degli artt.
2462, 2495 e 2697 cod. civ. nonché la contraddittorietà della motivazione e vizi istruttori.
Ribadisce che “soggetto beneficiario del contributo è stato sempre e CP_1 di avere agito solo quale amministratore pro tempore della società, la cui cessazione non determinava per ciò solo che egli potesse considerarsi destinatario della pretesa restitutoria asseritamente vantata dall'Amministrazione. L'indennizzo della L. n. 44 del 1999 era attribuito agli imprenditori danneggiati da attività estorsive e se tali imprenditori erano società commerciali solo esse potevano beneficiare del relativo diritto e non i loro soci o amministratori.
Ciò premesso, sostiene l'appellante che non poteva essere fatto carico a colui che aveva denunciato l'estorsione il fatto che l'ordinamento aveva impiegato più di dieci anni (dal 2001, epoca della denuncia e della richiesta di indennizzo, al
2012, anno di archiviazione del procedimento conseguente alla denuncia stessa) prima di addivenire alla definizione della vicenda penale, visti i principi di solidarietà civile e sociale di cui all'art. 2 Cost., e considerato anche l'obbligo degli imprenditori di denunciare le estorsioni patite, a pena dell'esclusione
4 dalla partecipazione a gare d'appalto e considerata altresì la condizione di elargizione posta dall'art. 4 L. 44/1999 di non avere l'imprenditore ceduto alle richieste estorsive. La aveva utilizzato il contributo per saldare le CP_1 proprie obbligazioni verso dipendenti, enti previdenziali, istituti bancari e fornitori, dopo di che aveva cessato l'attività nel 2008, per essere poi cancellata dal registro delle imprese nel 2009, senza che mai l'Amministrazione avesse svolto una qualche attività a tutela del proprio preteso credito restitutorio.
Non era perciò sostenibile una responsabilità personale del , né era Parte_1 applicabile il principio sancito da Cass. S.U. n. 6070/2013 richiamata dal
Tribunale e riguardante una società di capitali. Nella specie, la pretesa obbligazione era sorta solo dopo la cancellazione della dal registro delle CP_1 imprese e dunque, secondo l'appellante, il principio giuridico di cui all'anzidetta pronuncia sarebbe qui inapplicabile.
Del resto, sostiene ancora il , egli non aveva l'obbligo di provare la Parte_1 qualità di “non socio”, incombendo l'onere della prova circa tale qualità sulla controparte. Sul punto, il Tribunale era incorso nella violazione dell'art. 2697 cod. civ. Peraltro, il primo giudice aveva anche omesso di considerare che, in ogni caso, la responsabilità del socio andrebbe riconosciuta solo nel limite di quanto da lui riscosso in sede di liquidazione, nella specie pari ad € 2.157,40, come da documentazione allegata, e ciò in ossequio all'art. 2495 cod. civ..
L'appellante presenta domanda subordinata in tal senso.
Con il secondo motivo, denuncia violazione dell'art. 16 co. 1 L: n. Parte_4
44 del 1999, dal momento che né in seno a tale previsione né in altre parti della legge è previsto che il procedimento penale a carico del denunciato debba concludersi con una sentenza di condanna, ed, anzi, la concessione del beneficio prescinde dall'accertamento del reato nella competente sede, trattandosi di disciplina attinente al solo ambito amministrativo.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sui dedotti vizi procedurali che avrebbero inficiato il provvedimento di revoca, soprattutto con riferimento alla propria mancata partecipazione al procedimento amministrativo, in violazione delle regole di correttezza e di quelle previste dalla legge n. 241 del 1990.
Con il quarto motivo, analogo al precedente, l'appellante lamenta la mancata pronuncia della sentenza impugnata sulle carenze motivazionali del provvedimento di revoca, che non dà conto dell'interesse pubblico attuale e concreto che con esso si dovrebbe tutelare, omissione, quest'ultima,
5 comportante nuovamente una violazione del dovere di correttezza da parte dell'Amministrazione.
Con il quinto motivo, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza sul punto della prescrizione del preteso credito degli Enti convenuti ed appellati, dal momento che il dies a quo del termine prescrizionale andava individuato, al più tardi, nel 19 ottobre 2003, data in cui egli aveva inviato all'Amministrazione la relazione sull'utilizzo delle somme ricevute in forza del decreto n. 1646. Non poteva incidere sulla decorrenza il tempo occorso per giungere all'archiviazione del procedimento penale perché non potevano ricadere sul cittadino lentezze ed errori dell'Amministrazione.
Con il sesto motivo, l'appellante si duole della disciplina delle spese, poste a suo carico, nonostante, considerate le peculiarità della vicenda, come già evidenziate coi motivi precedenti, ne fosse doverosa la compensazione.
********
Va richiamata l'attenzione sull'oggetto delle due domande presentate da con l'atto di citazione introduttivo della lite. Parte_1
Con la prima, si chiedeva al Tribunale di dichiarare “il diritto di a CP_1 ritenere la somma ottenuta con il decreto 20 novembre 2002, n. 1646”.
Con la seconda si chiedeva di dichiarare, in ogni caso, che “niente il sig.
a titolo personale deve al Commissario del Parte_1 Parte_2
Governo”.
Pur originate dalla stessa vicenda sostanziale, le domande hanno ciascuna un diverso oggetto ed una diversa portata soggettiva.
La prima è una domanda di accertamento del diritto della nei CP_1 confronti dell'Amministrazione di ottenere l'indennizzo della L. n. 44 del 1999 e quindi di trattenere la somma già erogata in provvisionale.
La seconda è una domanda di accertamento negativo dell'indebito, ossia di accertamento dell'inesistenza del diritto dell'Amministrazione di ripetere da
, personalmente e quindi in proprio, le somme a suo Parte_1 tempo corrisposte alla e nell'ipotesi in cui quest'ultima non avesse CP_1 diritto alla loro percezione o ritenzione.
Le domande non sono state modificate o precisate nel prosieguo del giudizio.
Nonostante il Tribunale avesse assegnato i relativi termini all'udienza del 10 ottobre 2018, l'attore (e lo stesso i convenuti costituiti, precisazione che ha una sua rilevanza, come si noterà oltre) non depositarono alcuna delle memorie previste dall'art. 183 co. 6 c.p.c., e la causa già alla successiva udienza del 30
6 gennaio 2019 venne rinviata per la precisazione delle conclusioni (salvo poi slittare di circa due anni).
Nel rinviare all'excursus della vicenda amministrativa condotto nella sentenza di primo grado (pagg. 4 – 5), si ritiene opportuno porre in risalto alcuni aspetti essenziali da correlare con le domande sopra ricordate.
Il 5 marzo 2001, , nella qualità di legale rappresentante Parte_1 P della presentò domanda di accesso al Fondo di per CP_1 CP_2 vittime delle richieste estorsive ai sensi della L. n. 44 del 1999 (doc. 1 prod. attore).
Il decreto n. 1646 del 20 novembre 2002 del Commissario elargiva la somma di
€ 155.453,53 a titolo di provvisionale, pari al 70%, sul danno ristorabile, a
“ , come sopra generalizzato”, senza quindi menzionare la Parte_1 sua qualità di legale rappresentante della Tuttavia, l'intrinseca CP_1 assurdità dell'attribuzione di un beneficio ad un soggetto giuridico diverso dal richiedente ed il fatto che, nelle premesse del decreto, si desse comunque atto che la domanda era stata presentato dal nella suddetta qualità Parte_1 inducono ad individuare nella fra l'altro persona giuridica, l'unico CP_1 beneficiario dell'elargizione di cui al decreto.
Quindi, la prima delle due ricordate domande individua esattamente la stessa come soggetto titolare del diritto, controverso, di ottenere e CP_1 trattenere la somma elargita con l'anzidetto decreto, del quale si chiede l'accertamento. Ma, come pacifico, la era stata cancellata dal registro CP_1 delle imprese in data 14 maggio 2009, e si è perciò estinta.
Deve perciò applicarsi il principio di diritto già ricordato dal Tribunale (pag. 7 sentenza di primo grado) enunciato da Cass. S.U. 12 marzo 2013 n. 6070 e che ha trovato numerose conferme nella giurisprudenza successiva, secondo cui
“qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere
7 pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Cass. 16 ottobre 2020 n. 22432 (v. anche Cass. 1° luglio 2025 n. 17734, Cass.
1° febbraio 2025 n. 2411, Cass. 29 aprile 2024 n. 11411, Cass. 28 febbraio
2024 n. 5237 Cass. Sez. Trib. 30 luglio 2020 n. 16362, Cass. Sez. Trib. 6 febbraio 2020 n. 2807, Cass. 22 giugno 2017 n. 15474).
Si nota, incidentalmente, che, contrariamente alla tesi dell'appellante, il principio è applicabile alla fattispecie anche se il credito dell'Amministrazione è insorto successivamente all'estinzione della società, perché la successione si verifica nel rapporto giuridico, nella specie quello instaurato dalla con CP_1
l'Amministrazione con la presentazione della domanda di indennizzo, e quindi anche nella consequenziale situazione di debito/credito che si determina allorché il detto rapporto si esaurisce.
Ma, allora, per poter far valere il diritto della estinta società alla CP_1 percezione dell'indennizzo controverso, avrebbe dovuto Parte_1 allegare e provare la propria qualità di socio della stessa società e di esserne perciò successore ed avente causa. Viceversa, come rilevato dallo stesso
Tribunale esaminando la seconda delle sopra ricordate domande, l'attore, qualificatosi solo ex amministratore ed ex legale rappresentante della CP_1
non aveva affatto precisato se avesse “rivestito la qualifica di socio della
[...] medesima società” (pag. 7 sentenza di primo grado).
Nella evidentemente affine materia della successione ereditaria, la giurisprudenza afferma che
“colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'articolo 2697 del Cc, del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)”
Cass. 11 agosto 2021 n. 22730 (conf. Cass. 18 aprile 2024 n. 10519).
L'allegazione e la prova della qualità di socio e, quindi, successore di CP_1 in capo a sono mancate del tutto. Neppure nel
[...] Parte_1
8 motivo sub e) dell'atto di citazione di primo grado, in cui si soffermava brevemente sulla vicenda estintiva della , l'attore affermava di esserne CP_1 stato socio, limitandosi invece a sostenere di avere sempre agito come amministratore della società, e di non essere perciò tenuto, in proprio, a restituire le somme eventualmente indebite percepite dalla stessa. Pertanto, il non aveva allegato le dette qualità e, in ogni caso, non aveva Parte_1 dichiarato di agire quale socio e successore della , ma solo come ex CP_1 amministratore ed ex legale rappresentante della società, qualità del tutto insignificanti in quanto cessate (ex) e cessate proprio a causa dell'estinzione della società cui si riferivano.
Pertanto, la prima delle due sopra ricordate domande è inammissibile per essere lo stesso carente di legittimazione ad agire. Parte_1
Va ricordato che la carenza di legittimazione, attiva o passiva, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 17 febbraio 2023 n.
5147, Cass. 26 luglio 2019 n. 20283, Cass. 27 marzo 2017 n. 7776, Cass. 17 gennaio 2017 n. 943, Cass. 20 ottobre 2015 n. 21176. Cass. Sez. Lav. 8 agosto
2012 n. 14243, con cui la S.C. aveva cassato senza rinvio la sentenza di appello che non aveva rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta).
Inoltre, è questione di puro diritto emergente direttamente dalla formulazione degli atti processuali (l'atto di citazione, nella specie) – non, invece, di fatto ovvero mista di fatto e di diritto la cui omessa indicazione potrebbe privare le parti del potere di allegazione e di prova – per cui non è necessario provocare su di essa il contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101 co. 2 c.p.c. (v.
Cass. 10 gennaio 2025 n. 663, Cass. 9 gennaio 2024 n. 822, Cass. 3 settembre
2021 n. 23883, Cass. 5 maggio 2021 n. 11724, Cass. 19 luglio 2018 n. 19251,
Cass. 18 giugno 2018 n. 16049, Cass. 5 dicembre 2017 n. 29098, Cass. 16 febbraio 2016 n. 2984, Cass. 21 ottobre 2015 n. 21453, , Cass. S.U. 30 settembre 2009 n. 20935).
Unico limite al rilievo d'ufficio è la formazione del giudicato interno (Cass. Sez.
Trib. 24 dicembre 2020 n. 29505, Cass. 20 aprile 2020 n. 7941, Cass. 6 dicembre 2018 n. 31574, Cass. 31 gennaio 2018 n. 2342, Cass. 20 ottobre
2015 n. 21176).
D'altro canto, il giudicato interno si forma solo ove la specifica questione sia stata discussa dalle parti e quindi esaminata dal giudice (Cass. 12 maggio
2021 n. 12568, Cass. 11 maggio 2021 n. 12432). E' stato in particolare
9 affermato che “La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio. (Cass. 20 aprile 2020 n. 7941; v. anche Cass. Sez. Trib. 3 dicembre 2024 n. 30952).
Nella specie, nel primo grado di giudizio nessuno, né il Tribunale d'ufficio, né le parti avevano sollevato la questione della legittimazione attiva dell'attore con riferimento alla domanda concernente l'asserito diritto della di CP_1 trattenere la somma a suo tempo elargita con il decreto commissariale n. 1646 del 20 novembre 2002.
Non ha poi alcun rilievo che la qualità di socio sia stata dedotta dal Parte_1 proprio e soltanto con l'atto di appello, con la contestuale domanda subordinata di statuire “che la responsabilità del sig. sia limitata a Parte_1 quanto dallo stesso riscosso in qualità di socio di in base al bilancio CP_1 finale di liquidazione, ai sensi dell'art. 2495 cc.” (pag. 44), perché si tratta di fatto nuovo, la cui deduzione in appello è inammissibile ex art. 345 c.p.c..
**********
Sostanzialmente per le stesse ragioni, anche se attraverso un diverso passaggio logico – giuridico, è invece fondata la seconda delle domande presentate dall'originario attore e deve perciò accogliersi il primo motivo di appello, laddove osserva che l'Amministrazione ha – erroneamente ed infondatamente – rivolto contro di lui le proprie pretese restitutorie come se l'accipiens della somma indebitamente erogata fosse stato lui e non la . CP_1
Con il decreto n. 5E del 10 settembre 2014, il Commissario disponeva la revoca, ai sensi dell'art. 16 co. 1 lett. b) L. n. 44 del 1999, del decreto n. 1646 del 2002 per la somma di € 155.453,53 “concessa in favore del sig. Parte_1
sopra generalizzato”, con contestuale non accoglimento dell'istanza
[...] presentata nel 2001 per mancanza delle condizioni di cui all'art. 3 commi 1 e 2 della stessa legge.
Sulla scorta di tale decreto, la Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici) s.p.a. con missiva del 6 ottobre 2014 invitava il ad Parte_1 effettuare il pagamento della somma di cui al revocato decreto n. 1646, definito nella stessa lettera come “concessivo di un'elargizione… in favore della S.V.”
10 Né il decreto di revoca né l'intimazione di pagamento fanno riferimento alla ed al fatto che la stessa era stata la reale beneficiaria dell'elargizione. CP_1
Nessuna menzione, tanto meno, viene fatta dell'estinzione della e della CP_1 qualità di socio del quale elemento fondante, attraverso il fenomeno Parte_1 successorio di cui alle sopra menzionate pronunce della Cassazione, la pretesa restitutoria avanzata nei suoi confronti del . Parte_1
Soprattutto, di tale qualità del non fa menzione alcuna neppure la Parte_1 comparsa di costituzione in primo grado del e del Parte_2
Commissario, che – come sopra accennato – non hanno neppure depositato comparsa ex art. 183 c.p.c. potenzialmente idonea ad introdurre in giudizio la circostanza. A fronte della domanda subordinata di dichiarare l'inesistenza del diritto dell'Amministrazione di recuperare dal il proprio credito Parte_1 verso la , l'Amministrazione stessa non ha mai allegato che la pretesa CP_1 restitutoria verso l'ex amministratore, in proprio e come persona fisica, si giustificava sul fenomeno successorio conseguente all'estinzione della società ed alla qualità di socio e, appunto, successore del (e salva, poi, la Parte_1 limitazione di responsabilità di cui all'art. 2495 cod. civ., che però attiene ad un momento successivo). Fra l'altro – a prescindere dalla pubblicità del registro delle imprese – l'Amministrazione era ben consapevole sin dall'instaurazione del giudizio dinanzi al T.A.R., dell'estinzione della , circostanza allegata e CP_1 documentata dall'attore ed è perciò ancora più manifesta l'inosservanza da parte dell'Amministrazione stessa dell'onere di allegazione in discussione.
La domanda subordinata deve essere accolta perché, si ripete,
l'Amministrazione non ha allegato e provato l'elemento costitutivo del proprio diritto di ripetere dal le somme indebitamente pagate a . Parte_1 CP_1
L'effettiva sussistenza dell'indebito – che qui si dà per presupposta – non esonerava l'Amministrazione dall'onere di provare il diritto di ripeterlo da un soggetto diverso dall'originario percettore, ossia dal suo successore, anche qui in coerenza con il costante orientamento in materia di successione ereditaria, secondo il quale spetta al creditore l'onere di allegare e provare la qualità di erede del debitore per poter pretendere da lui la soddisfazione del proprio credito vantato nei confronti del de cuius (Cass. 12 gennaio 2024 n. 1330,
Cass. 23 novembre 2018 n. 30456).
Consegue l'accoglimento dell'appello, nei termini sopra precisati.
Restano con ciò assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
11 L'inammissibilità della domanda principale comporta la soccombenza reciproca delle parti ed induce alla compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In riforma della sentenza n. 249/2022 del 31 marzo 2022 del Tribunale di
ET
D I C H I A R A
L'inammissibilità della domanda presentata da con l'atto Parte_1 introduttivo della lite per la dichiarazione del diritto della a CP_1 percepire e trattenere le somme alla stessa erogate per effetto del decreto n.
1646 del 20 novembre 2002 del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura
D I C H I A R A
Che le Amministrazioni appellate non hanno diritto di ripetere da
[...]
le somme erogate alla per effetto del decreto indicato Parte_1 CP_1 nel capo che precede
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio
ET, camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il Presidente est.
OB ON
12