Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nelle cause riunite iscritte al n. 2386 del 2023
R.G.L. promosse
DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5
Con l'avv. SAFINA PAOLA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. MARINELLI MASSIMILIANO e l'avv. AMARI AUGUSTO resistente
Avente ad oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 31/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta i ricorsi;
condanna la parti ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con separati ricorsi successivamente riuniti i ricorrenti in epigrafe deducevano di essere dipendenti dell'Azienda, con mansioni di “collaboratore professionale – infermiere”, con contratto di lavoro subordinato a tempo
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di avere stipulato con l' prima della sottoscrizione del CP_1
contratto a tempo indeterminato (decorrente dal 1 marzo 2018), una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato;
che la reiterazione dei contratti a tempo determinato doveva ritenersi illegittima e comunque causativa di danni.
Concludevano quindi nei termini seguenti: “dichiarare, in favore di ogni singola ricorrente, la sussistenza di un unico e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dal primo contratto a tempo determinato … fino alla stipula di quello a tempo indeterminato a seguito della stabilizzazione avvenuta nel marzo del 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, d.lgs. 276/2003 e, per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di ogni singola ricorrente, ex artt.
2099 c.c. e 36 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di settore, la somma complessiva di
Euro 7.000,00 ovvero 6.500,00 (rispettivamente RGL n. 2386 e 2392) a titolo di differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né, tuttavia, percepiti, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare, indipendentemente dalla dichiarazione di sussistenza di un unico rapporto di lavoro, in favore di ogni singolo ricorrente, l'anzianità di servizio, - non soggetta ad alcun termine di prescrizione -, a far data dal primo contratto a tempo determinato e le differenze retributive maturate in seguito agli scatti di anzianità derivanti dall'uso indiscriminato, eccessivo ed illegittimo dei contratti a termine sopra citati, che ha ecceduto il limite di anni 3 e per l'effetto a seguire, tutti i benefici retributivi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, fino al riconoscimento degli scatti di anzianità di servizio maturati e le fasce stipendiali di riferimento che sarebbero maturate se i ricorrenti fossero stati coerentemente inquadrati con contratto a tempo indeterminato;
- accertare e dichiarare nei confronti di ogni singola ricorrente, il riconoscimento degli arretrati spettanti per quanto in precedenza evidenziato e legittimamente rivendicato;
- accertare e dichiarare, nei confronti di ogni singola ricorrente, il riconoscimento della ricostruzione di carriera con tutti i benefici economici spettanti degli ultimi 5 anni di servizio svolti presso Codesta Amministrazione;
- condannare l' al il risarcimento Controparte_1 del danno pari ad euro 28.0000, ovvero 19.000,00 (rispettivamente, ricorso rgl n. 2386 e n. 2392) in favore di ogni singolo ricorrente, o nella maggiore o minore somma che l'Illustrissimo giudice adito riterrà opportuna, sia quale ristoro e conseguenza immediata e diretta dell'uso, illecito e distorto (rectius “abuso”), dei contratti a tempo determinato
2 anche danno comunitario, sia quale danno derivante da perdita di chance, considerato, ormai, dalla giurisprudenza di merito, in re ipsa, per l'impossibilità di avvalersi, da parte dei dipendenti pubblici, di occasioni di lavoro più favorevoli aventi ad oggetto proprio contratti di lavoro a tempo indeterminato;
In ogni caso, condannare l'
[...]
per quanto di competenza, alla verifica e Controparte_1 regolarizzazione contributiva della posizione delle ricorrenti.”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che eccepiva la nullità del ricorso, a causa della mancata tempestiva produzione documentale, la intervenuta decadenza ex art 32 legge n. 183/2010, all'art. 32, la prescrizione del credito e comunque la infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 31/03/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre in via preliminare osservare che le parti ricorrenti non reiterano la domanda di risarcimento per non avere potuto riscattare gli anni universitari, che dunque deve intendersi rinunciata;
- rilevato che deve affermarsi la infondatezza della eccezione di nullità sollevata dalla parte resistente;
- rilevato, in particolare, che se è vero che la produzione documentale non è stata fatta contestualmente al deposito del ricorso, ma soltanto dopo l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione, e dunque tardivamente (cfr. Cass.
n. 20026/2022), è altresì vero che tale omissione non determina la nullità del ricorso, ma la inutilizzabilità della produzione, con le eventuali conseguenze in ordine alla prova del diritto affermato;
- rilevato che, per quanto concerne l'eccepita decadenza, occorre evidenziare che, nel caso di specie, le parti ricorrenti non affermano la illegittimità dei contratti a termine, ma la loro abusiva reiterazione, così che detta circostanza rappresenta un mero presupposto di fatto, sul quale non incide in alcun modo la eccepita decadenza (cfr. Cass. n. 20336/2023). L'eccezione, pertanto, sotto tale esclusivo profilo, deve ritenersi infondata;
- rilevato che, nel merito, deve osservarsi che priva di fondamento è la domanda volta all'accertamento “in favore di ogni singola ricorrente, (del)la sussistenza di un unico e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dal primo contratto a tempo determinato”;
- rilevato infatti che, come è noto, “Nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia
3 attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, atteso che la ratio dell' art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 , che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire l'efficienza dell'amministrazione pubblica ed il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica.” (cfr. Cass. n.
42004/2021);
- rilevato che, per quanto concerne la domanda di risarcimento del c.d. “danno comunitario”, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo il quale “nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine”, precisando che “la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle
Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni;
maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni;
contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità” (cfr. Cass. n. 30345/2022, che richiama Cass.
n. 14815/2021 e Cass. nn. 15240 e 35369 del 2021);
- rilevato che, nel caso di specie, emerge dalla produzione documentale della parte
4 resistente (cfr, rispettivamente, docc. 2, 3, 4 e doc 2) che quella operata dalla
è stata una stabilizzazione avente le caratteristiche sopra richiamate. CP_1
In particolare, si evince dalle delibere agli atti che la stabilizzazione è stata determinata proprio dalla esistenza dei contratti a termine reiterati, è avvenuta con l'assunzione nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta affermata abusiva, l'unico requisito posto è stato quello temporale e l'amministrazione si è limitata ad effettuare una ricognizione del personale e a redigere l'elenco (nel quale risultano inserite tutte le parti ricorrenti), senza procedere ad alcuna valutazione di titoli o ad effettuare alcuna valutazione comparativa a fini concorsuali;
- rilevato, dunque, che la domanda di risarcimento del cd danno comunitario non può trovare accoglimento;
- rilevato che del pari infondata deve ritenersi la domanda relativa alla ricostruzione della carriera, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento di differenze stipendiali connesse alla anzianità;
- rilevato, in particolare, che parte resistente ha specificamente dedotto che alle parti ricorrenti è stata applicata la disciplina delle fasce stipendiali prevista dal
CCNL, con riconoscimento – ai fini della progressione – del periodo di lavoro svolto in data antecedente alla stabilizzazione.
Tale affermazione in punto di fatto non è stata neppure genericamente contestata dalle parti ricorrenti.
Pertanto, non può ritenersi provato che la retribuzione o il riconoscimento dell'anzianità di servizio delle ricorrenti siano state, allo stato, pregiudicate dall'esistenza dei pregressi contratti a termine e che detti contratti abbiano determinato un trattamento deteriore rispetto all'omologo personale assunto a tempo indeterminato;
- rilevato, pertanto, che i ricorsi non possono trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 31/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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