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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
acquisito il parere del P.M. in sede in data 23.4.2024, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2122/2021 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso- cessazione effetti civili del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pannuzzo, giusta procura in atti
- ricorrente - contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], _1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Terranova, giusta procura in atti
- resistente -
e con l'intervento del P.M. in sede -
Conclusioni: le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta per l'udienza del 19/04/20241 ed il Giudice Istruttore si riservava di riferire al Collegio 1 Il così concludeva: “Piaccia al Tribunale adito, reiectis adversis: - affidare la GL minore Parte_1 Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente preso la madre;
- ritenere e dichiarare il diritto del padre: ad incontrare la GL minore, ogniqualvolta rientri in Sicilia, anche tutti i giorni, con il consenso della minore e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della stessa, previo avviso telefonico, per almeno tre ore al giorno ed i fine settimana, anche con pernotto presso il padre;
sette giorni consecutivi durante le vacanze Natalizie, ricomprendenti, ad anni alterni, Natale e Santo Stefano ed il 31 ed il primo dell'anno; tre giorni consecutivi per le festività pasquali ricomprendenti, ad anni alterni, il venerdì ed il sabato antecedenti la Pasqua ed il giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo; - dare atto dell'intervenuto mutamento in pejus delle condizioni condizioni economiche del ricorrente, che si è dovuto trasferire a IO per continuare a lavorare, motivo per cui sostiene oneri economici più gravosi rispetto a quando si trovava in Ragusa;
- dare atto del fatto che la moglie, dotata di spiccata capacità lavorativa, stante anche la giovane età ed i lavori che ha sempre espletato e, ad oggi espleta, anche in nero, ha convissuto e convive nella casa coniugale di proprietà del ricorrente con il sig. , che la mantiene, e per l'effetto rigettare la richiesta di Controparte_2 assegno divorzio avanzata dalla stessa, revocando e ponendo nel nulla l'assegno imposto al ricorrente in favore della pagina 1 di 12 per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/6/2021 e successivamente notificato, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 5/7/2003 a Ragusa, rappresentando che dalla _1 loro unione erano nati i figli (3/1/2004) e (13/12/2009); chiedeva, inoltre, CP Per_1
l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, il loro collocamento presso la madre, un'ampia regolamentazione dei tempi di frequentazione dei figli durante la sua permanenza a
Pozzallo, essendosi egli trasferito a IO (PG) per motivi di lavoro, la conferma dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno) con partecipazione alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% (rispetto al
75% concordato in sede di separazione), la revoca del contributo al mantenimento, pari ad €
200,00 al mese, in favore di dalla data della domanda e l'ammonimento di _1 quest'ultima ad eliminare le condotte “potenzialmente lesive della psiche dei minori” adottate nel corso degli anni e a causa delle quali il rapporto padre/figli aveva subito un grave deterioramento.
Con memoria depositata il 18/01/2022, si costituiva in giudizio _1 aderendo alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la conferma di talune delle condizioni di separazione, siccome all'epoca omologate dal Tribunale, ovvero affidamento condiviso dei figli e loro collocamento presso la madre, assegnataria perciò della casa familiare, ma chiedendo di aumentare ad € 700,00 il contributo mensile del padre al mantenimento dei due figli (€ 350,00 per ciascuno), in considerazione delle loro accresciute esigenze, nonché l'assegno divorzile in favore della stessa nella misura di
€ 500,00 al mese, tenuto conto del suo stato di disoccupazione, persistente dal matrimonio in poi, e della sua non disponibilità reddituale. All'udienza del 20/01/2022, esperito vanamente il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il Presidente del Tribunale confermava le condizioni di cui alla separazione omologata con decreto del 12/12/2014, ad eccezione del diritto di visita del ricorrente che, essendo frattanto divenuto maggiorenne il primogenito , veniva limitato alla GL minorenne CP
, con le seguenti modalità: “un fine settimana al mese previo avviso del ricorrente alla Per_1 resistente, con pernotto”.
moglie sin dalla domanda, avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente ordine di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite ad oggi;
- dare atto del fatto che il figlio ventenne ha cominciato a lavorare e, CP dunque, ha raggiunto l'autosufficienza economica e per l'effetto revocare l'assegno per il mantenimento dello stesso, posto a carico del ricorrente;
- onerare il padre di contribuire al mantenimento della GL minore mediante la Per_1 corresponsione di un assegno mensile di ammontare non superiore ad € 300,00, da corrispondere alla madre entro la fine di ciascun mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie in favore della stessa in ragione del 50%. Con le spese. Salvo ogni altro diritto”. La ZZ così concludeva: “Precisa le conclusioni definitive riportandosi alle conclusioni rassegnate nel “PIACCIA” della memoria di costituzione e risposta, siccome richiamate nella memoria integrativa”. pagina 2 di 12 Con sentenza non definitiva emessa, ex art. 4, co. 12, L. 898/1970, in data 19/07/2023, su richiesta delle parti, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ragusa il 5/7/2023 tra e e la causa veniva Parte_1 _1 rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori domande.
Assunta istruttoria orale all'udienza del 26.1.2024, all'udienza cartolare del 19.4.2024, la causa veniva rimessa in decisione innanzi al Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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1. Essendo già stata pronunciata, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, va subito detto che il figlio primogenito , nelle more CP del giudizio, è divenuto maggiorenne, per cui nulla va disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Quanto al di lui mantenimento, il padre, , ha chiesto la revoca del Parte_1 contributo stabilito a proprio carico nella misura di € 200,00 mensili, deducendo, in sede di precisazione delle conclusioni, che il figlio avrebbe cominciato a lavorare, CP raggiungendo l'indipendenza economica.
La resistente, dal canto suo, non ha contestato, nei propri atti difensivi conclusionali, tale circostanza ed ha insistito nell'aumento ad € 700,00 al mese del contributo al mantenimento dei figli (€ 350,00 ciascuno), in considerazione delle loro accresciute esigenze e del fatto che l'assegno di € 400,00 al mese (€ 200,00 per ciascuno dei figli) era stato concordato nel 2014, allorché i figli avevano, rispettivamente, 10 anni e 5 anni . CP Per_1
ha versato in atti la comunicazione dell'INPS, avente data Parte_1
11/4/2024, che, in risposta all'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente, ha attestato che “alla data odierna non risulta presenza di rapporto di lavoro dipendente a nome del figlio
, l'unico rapporto, alle dipendenze della ditta Prismian Powerlink Srl, si Controparte_3 riferisce al periodo dal 15/01/2024 al 08/02/2024”; in seno alla comparsa conclusionale, il
[...]
ha dedotto che “il contratto di lavoro (per il figlio ) è stato rinnovato e, ad Pt_1 CP oggi, il ragazzo continua a lavorare, sempre per il medesimo datore di lavoro”; di ciò tuttavia non v'è prova certa.
Alla luce di tali circostanze, non può, allo stato, considerarsi provato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio , divenuto maggiorenne in corso del CP giudizio e ad oggi appena ventunenne, del quale, sebbene risulti il lavoro svolto per un mese circa, non appare documentato l'attuale stato di occupazione lavorativa né il reddito percepito.
Ritiene, pertanto, il Collegio congruo confermare il contributo al mantenimento per lo stesso nella misura di € 200,00 mensili, in considerazione, comunque, del documentato breve ingresso nel mondo del lavoro, che appare sintomatico dell'interesse del ragazzo ad inserirsi in modo stabile in tale mondo e a non proseguire il proprio percorso formativo, non avendo, fra l'altro, la madre contestato né provato nulla sul punto. 2. Con riguardo alla GL minorenne , in presenza dell'accordo delle parti al Per_1 riguardo e in difetto di elementi ostativi, che possano far ritenere esistente una qualche ragione pagina 3 di 12 di pregiudizio per la minore, il Tribunale conferma l'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori e il suo collocamento prevalente presso la madre, cui conseguentemente va assegnata la casa familiare (di proprietà esclusiva del ), sita in Pozzallo, via Enrico Parte_1
Giunta n. 7.
Il padre potrà, poi, vedere la GL ogni volta che tornerà a Pozzallo da IO (sua attuale sede lavorativa) e potrà tenerla con sé liberamente, sebbene pur sempre nel rispetto della volontà della minore, che ha compiuto 15 anni.
Sotto tale profilo, si osserva che la madre, pur avendo imputato genericamente al padre la responsabilità dell'allontanamento dei figli dallo stesso a causa del mancato adempimento, da parte sua, del dovere di contribuire al loro mantenimento, non ha fornito elementi utili a chiarire il rapporto attuale padre-figli, ovvero eventuali ragioni di pregiudizio correlate alla suddetta frequentazione. Quanto al contributo al mantenimento della GL , non v'è dubbio che, di base, Per_1 spetti alla madre collocataria l'importo rivalutato secondo gli indici ISTAT dell'assegno, che, fissato in € 200,00 al mese a dicembre 2014, a dicembre 2024 ascende, con la rivalutazione, ad
€ 240,69 mensili;
va poi considerato che le esigenze di vita della GL, che all'epoca della separazione aveva cinque anni, mentre oggi ne ha quindici, sono aumentate e che, d'altro canto, il padre , all'udienza presidenziale del 20.1.2022, ha dichiarato di lavorare Parte_1 quale “impiegato” a IO2, percependo una retribuzione di 1.800/1.900,00 Euro al mese3, dovendo sostenere le spese di trasferta per frequentare i figli, nonché le spese per l'abitazione in locazione (pari ad € 310,00 al mese, come da contratto di locazione in atti), mentre la resistente gode della casa familiare di proprietà del coniuge.
In base ad una valutazione complessiva dei suddetti elementi, si ritiene congruo stabilire l'assegno di mantenimento della GL , a carico del padre, nella misura di € 300,00 al Per_1 mese, che del resto rappresenta la misura di contributo proposta dal , per la GL Parte_1
, in sede di precisazione delle conclusioni, misura da considerarsi al netto dell'assegno Per_1 unico universale per la GL a carico (il figlio primogenito ha ormai compiuto 21 anni), spettante per intero alla , data la netta prevalenza dei tempi di permanenza della GL _1 presso la madre e considerata la disparità reddituale tra i genitori.
Il padre, inoltre, è tenuto a partecipare alle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse dei figli, nella misura del 50%.
3. Va infine esaminata la domanda proposta dalla di riconoscimento in suo _1 favore di un assegno divorzile, richiesto nella misura di € 500,00 al mese, domanda alla quale ricorrente si è opposto, chiedendo, anzi, anche la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della ZZ in sede di separazione, nella misura di € 200,00 mensili.
ha negato il diritto della ex coniuge ad un assegno divorzile, in Parte_1 ragione dell'autosufficienza economica della ZZ, la quale avrebbe sempre lavorato in nero quale addetta alle pulizie, anche durante il matrimonio, nonché in considerazione dell'attuale convivenza more uxorio della stessa con tale , all'interno della Parte_2 casa familiare.
3.1 Giova, a questo punto, richiamare il noto arresto delle Sezioni Unite n. 18287/2018, secondo cui l'assegno divorzile ha natura sia assistenziale, che perequativo-compensativa
(Cass. SU 18287; Cass. 8/9/2021 n. 24250, Cass. 9 agosto 2019 n. 21234, Cass. 23/01/2019 n. 1882) per cui, al fine del suo riconoscimento, è necessario l'accertamento in capo al coniuge richiedente dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile può essere disposto alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, della considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi e in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Più dettagliatamente, Cass. n. 36088/2021 ha ampiamente espresso i principi che devono guidare nel giudizio di attribuzione o mendo dell'assegno divorzile, chiarendo che 1) “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”; 2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate"; 3) "la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi". In conformità, questa Corte ha ulteriormente ribadito che "i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi pagina 5 di 12 unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno" (Cass.
32398/2019; nella specie, questa Corte ha cassato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l'assegno di divorzio, aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sul criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare in concreto l'incidenza dei parametri integrati) e che "l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa" (Cass. 4215/2021). In definitiva, ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, è necessario compiere un accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, con una necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”; Va riconosciuta, pertanto, all'assegno divorzile non solo una finalità assistenziale, ma anche l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa nei casi in cui sia fornita la prova – da parte del richiedente (trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato) – che la sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio sia stata causata direttamente dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune.
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che: “anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2018 e dalle successive pronunce di questo giudice di legittimità (cfr. in motivazione, Cass. 21926/2019, nella cui ordinanza questa Corte ha evidenziato come l'assegno di divorzio abbia una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa) può ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno pagina 6 di 12 divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorchè equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari, sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti. Si è dato dunque, nella specie, correttamente rilievo alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, a fronte comunque dell'accertata disparità economica tra gli ex coniugi conseguente allo scioglimento del vincolo e, quanto, alla richiedente l'assegno, della condizione di disoccupazione, con conseguente mancanza di mezzi adeguati a garantirle un'esistenza libera e dignitosa, e della oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro, per le condizioni di età e personali. Invero, a fronte di un'accertata, come nella specie, non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, l'assegno divorzile può anche fondarsi in via esclusiva o prevalente sul criterio assistenziale senza valutare, o anche laddove non si possa valutare compiutamente, il profilo perequativo o compensativo”.
3.2 Ora, venendo al caso di specie, pur emergendo ex actis la disparità delle condizioni reddituali tra i coniugi, la resistente non ha provato di avere rinunciato alle proprie aspettative lavorative e professionali per la formazione del patrimonio comune, sicchè non può riconoscersi alla stessa il diritto ad un assegno divorzile nella sua funzione perequativo- compensativa.
3.3 Con riguardo alla finalità assistenziale dell'assegno in discorso, si tratta di accertare, in capo alla richiedente l'assegno, la mancanza di mezzi adeguati a garantirle un'esistenza libera e dignitosa, nonché l'oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro, per le condizioni di età
e personali.
3.3.1 Nello specifico, la resistente ha depositato documentazione reddituale, da cui risulta che la stessa, nel 2021, ha percepito un reddito complessivo di € 2.400,00, nonché atti sottoscritti nei quali dichiara che, negli anni 2019 e 2020, non ha percepito alcun reddito.
Dall'istruttoria espletata è emerso che in sede di comparizione dei _1 coniugi all'udienza del 20.1.2022, ha dichiarato “non è vero che io percepisca il reddito di cittadinanza” e “ho una relazione con una nuova persona ma non convivo con lui”; in sede di interrogatorio formale all'udienza del 13.1.2023, ha affermato “ho lavorato come addetta alle pulizie all'hotel Continental nel 2018-2019, part-time, solo per 4 ore la mattina, ero ingaggiata, per 6,00 l'ora. Adesso non lavoro più”; sentita liberamente alla medesima udienza, ha aggiunto: “Percepisco l'assegno unico al 100% per i miei figli, pari a complessivi € 335,00, poi diminuiti ad € 229,00 allorchè mio figlio è diventato maggiorenne;
inoltre, ho CP percepito l'indennità di disoccupazione dopo che ho terminato di lavorare all'hotel
Continental. Faccio presente che non percepisco dal alcun contributo per spese Parte_1 straordinarie. Non percepisco il reddito di cittadinanza;
l'ho chiesto, ma non mi è stato concesso;
mi hanno detto all'INPS che il diniego dipende dal fatto che ho lavorato, ingaggiata, negli anni 2018 e 2019; verosimilmente avrei dovuto essere disoccupata da più anni;
non ho altri redditi.” pagina 7 di 12 Occorre rilevare, inoltre, che la resistente, nel proprio atto costituivo, ha dedotto, di avere, subito dopo la separazione, nei riguardi dei figli, dovuto “provvedere autonomamente al loro sostentamento stante l'inconsistente sostegno del coniuge”, producendo, al fine di provare l'inadempimento del ai propri doveri verso i figli, un atto di precetto che, tuttavia, Parte_1 riguarda 19 mensilità non versate di assegno di mantenimento per la ex coniuge, con data
11/07/2018.
Il ricorrente ha depositato, in sede di precisazione delle conclusioni, la già citata comunicazione dell'INPS, pervenutagli in data 11/4/2024, relativa alla situazione di _1
dalla quale risulta che “la stessa ha percepito gli AU su RDC con ripartizione al 100%
[...] da 05/2022 ad 04/2023 e nei mesi 07/08 e 12 2023. Nei mesi 03 e 04/2022 ha percepito AU su
RDC con ripartizione al 50% come pure nei mesi 05/06 e 11 2023 nel 2024 ha percepito AU su
RDC per i mesi 01 e 02/2024 e AUU da marzo 2024 con ripartizione al 100%. Nei modelli
RDC-COM-AU la signora ha dichiarato sotto la propria responsabilità quanto segue “in accordo con l'altro genitore, chiedo che mi sia corrisposto il 100% dell'importo spettante”. Per la percezione dell'AUU non è invece prevista la presentazione di alcuna dichiarazione di responsabilità”. non ha contestato le risultanze della suddetta dichiarazione dell'INPS, _1 limitandosi, sia nella comparsa conclusionale che nella memoria di replica, ad insistere nella richiesta di assegno divorzile nella misura di € 500,00 al mese, ribadendo la propria mancanza di redditi adeguati, il proprio stato di disoccupazione persistente, la necessità dell'aumento del contributo al suo mantenimento da parte del , in ragione delle migliori condizioni Parte_1 economiche di quest'ultimo.
Alla luce dunque delle riferite risultanze documentali, specificamente non contestate dalla , deve dirsi provato che costei abbia percepito il reddito di cittadinanza negli _1 anni 2022 e 2023, nonchè nei primi mesi del 2024 (contrariamente a quanto dalla stessa affermato nel corso del giudizio), oltre che l'intero assegno unico universale per i figli, che la resistente ha dichiarato ammontare ad € 229,00, dal momento in cui il figlio è divenuto CP maggiorenne, mentre prima percepiva, a tale titolo, la somma di € 335,00 al mese.
Non può, rebus sic stantibus, dirsi provato che la sia priva dei mezzi di _1 sussistenza, ma soprattutto, avendo la stessa ammesso di avere lavorato, con regolare ingaggio, presso l'Hotel Continental di Pozzallo negli anni 2018 e 2019, con le mansioni di addetta alle pulizie, e continuando, verosimilmente, a lavorare in nero (atteso che ella ha dedotto, in sede di costituzione, di avere dovuto provvedere al sostentamento economico dei figli, allorché il marito è rimasto inadempiente agli obblighi di mantenimento assunti in sede di separazione), può ritenersi in grado di svolgere un'attività lavorativa che la renda economicamente indipendente, considerata la sua ancora giovane età (oggi 44 anni) e data anche l'età dei figli con la stessa conviventi (21 e 15 anni), non più bisognevoli di accudimento.
Non appaiono allora sussistenti i presupposti per il diritto all'assegno divorzile nella sua funzione assistenziale.
pagina 8 di 12 3.3.2 Peraltro, non può trascurarsi che dall'istruttoria svolta in corso di causa è emersa l'esistenza di una relazione stabile e di convivenza della con un altro uomo, tale _1
. Parte_2
In proposito, la resistente, pur avendo sostenuto, nel proprio atto costitutivo, di non avere una relazione con , tuttavia all'udienza di comparizione innanzi al Parte_2
Presidente del Tribunale in data 20.1.2022, ha ammesso di avere “una relazione con una nuova persona”, negando però di convivere con questa;
analogamente, all'udienza del 13.1.2023, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato: “sto insieme al da circa due anni, ma Pt_2 non viviamo insieme;
lui abita in un'altra città, a Ragusa, c.da San Giacomo, anche perché lavora a Frigintini;
io abito solo con i miei figli”.
Se la stabile relazione con altro uomo emerge dalle stesse dichiarazioni della , _1 in quanto, a suo dire, risalente a gennaio 2021, dalla deposizione del teste Testimone_1 detta relazione è risultata senz'altro esistente ad aprile 2021, allorchè è emersa anche l'esistenza di un rapporto di convivenza tra i due, nell'immobile adibito a casa familiare
(Pozzallo, via Enrico Giunta n. 7).
Ed infatti, il teste escusso all'udienza del 26/01/2024, avendo svolto Testimone_1 attività di investigatore privato nell'interesse del , ha confermato la relazione a sua Parte_1 firma, datata 24.5.2021, versata in atti, dichiarando: “l'attività che l'ha preceduta l'ho svolta nell'arco di un mese circa;
ricordo che inizialmente ho verificato ogni giorno che il Pt_2 usciva dal palazzo dove si trova l'appartamento della alle sei del mattino circa per _1 andare al lavoro con la sua autovettura, un fuoristrada grigio, e lo vedevo rientrare nello stesso palazzo dopo le ore 18.00 circa;
ciò ho potuto vedere per tre o quattro giorni consecutivamente e poi anche nel fine settimana;
in particolare la domenica ho visto che dal palazzo uscivano assieme, a braccetto, il e la ”. Pt_2 _1
Ha aggiunto: “E' capitato che di notte sia ritornato sotto all'angolo precedente la via dove è sita la casa della ZZ ed ho verificato che l'autovettura del si trovava Pt_2 nella stessa posizione dove era stata posteggiata nel pomeriggio prima. L'indomani mattina in cui sono stato sui luoghi, accertavo che la macchina andava via dal luogo in cui era stata parcheggiata il pomeriggio precedente”.
Esaminando la relazione a firma del teste emerge che le osservazioni Tes_1 dell'investigatore privato sono state condotte nell'arco di un mese circa tra aprile e maggio
2021; inoltre visionando i video allegati alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. del , risulta confermato quanto riferito in udienza dal teste. Parte_1
Si può, a questo punto, affermare che, da aprile 2021, la intrattiene una _1 relazione con altro uomo ( ), con il quale ha instaurato un legame affettivo Parte_2 che può definirsi stabile e duraturo, coabitando inoltre con lui nell'immobile adibito a casa familiare.
Ora, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sent. 32198/2021, hanno affermato che “l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla pagina 9 di 12 sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa”, componente nella specie esclusa (v. conforme
Cass. 14256/2022).
Ed anzi, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche” (v. Cass. 3645/2023).
Traendo le conclusioni dalle superiori premesse, deve escludersi il diritto di _1 all'assegno divorzile, in quanto, non dimostrata di esso una funzione compensativa, non
[...] sono provati neppure i presupposti della sua componente assistenziale e, sotto quest'ultimo profilo, è provato che la predetta intrattenga da anni una stabile relazione con altro uomo, con cui è risultata altresì convivente. 3.4 Sulla base delle medesime ragioni, deve accogliersi la domanda4 del Parte_1 volta ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento già stabilito in sede di separazione, in favore della e a carico dello stesso , e ciò a decorrere dalla data del ricorso _1 Parte_1 introduttivo (4.6.2021); invero, anche in tema di assegno di mantenimento, la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che il diritto all'assegno “viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere
l'assegno” (così Cass. 34728/2023).
Deve tuttavia dichiararsi inammissibile la correlata domanda di restituzione delle somme a tale titolo percepite dalla sino ad oggi: trattasi di domanda, soggetta al rito _1 ordinario, che esula dall'oggetto del presente giudizio di divorzio, regolato secondo il rito camerale, senza che possa ammettersi la trattazione congiunta di entrambe le cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., e non anche nelle ipotesi di cui agli artt. 33
e 104 c.p.c., in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti.
In ogni caso, la domanda restitutoria formulata da non appare Parte_1 fondata, ciò conformemente all'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “In
pagina 10 di 12 tema di separazione personale, la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale. (Nel caso di specie, la ripetibilità dell'assegno di mantenimento è stata esclusa dalla Corte, in riforma della sentenza di secondo grado, rispetto ad un importo di euro 350)” (così Cass. 6864/2009); trattasi di principio di diritto senz'altro applicabile nel caso in scrutinio, in cui l'assegno di mantenimento posto a carico del
, in favore della moglie separata, ammonta ad € 200,00 al mese. Parte_1
4. Quanto all'ammonimento di chiesto dal ricorrente, non essendo _1 emersi elementi idonei a provare la condotta ostruzionistica della madre nel rapporto padre- figli, la relativa domanda non può accogliersi;
del resto, in ogni caso, riguarderebbe il futuro dei rapporti tra i genitori e i figli, dei quali uno ha ormai raggiunto la maggiore età e la minore
è in grado di determinarsi con riguardo alla frequentazione con il padre. Per_1
5. Data la natura ed atteso l'esito della controversia, si giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2122/2021 R.G.,
la GL minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, collocandola in Pt_3 Per_1 via prevalente presso la madre, cui assegna la casa familiare sita in Pozzallo, via E. Giunta n. 7.
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la GL , Parte_1 Per_1 ogni qual volta sarà a Pozzallo, nel rispetto della volontà della minore.
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli Parte_1
e versando, entro il giorno cinque di ogni mese, a la somma CP Per_1 _1 complessiva di € 500,00 (€ 200,00 per ed € 300,00 per ), somma da rivalutarsi CP Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT e da considerarsi al netto dell'assegno unico universale per i figli, spettante per intero alla madre oltre al 50% delle spese straordinarie _1 necessarie nell'interesse dei figli.
RIGETTA la domanda di attribuzione di assegno divorzile proposta da _1
, con decorrenza dal 4.6.2021, l'assegno di mantenimento già posto a carico di _4 [...]
ed in favore di in sede di separazione, giusta decreto di Parte_1 _1 omologa del 12/12/2014.
DICHIARA inammissibile la domanda di tesa ad ottenere la restituzione Parte_1 delle somme percepite da a titolo di assegno di mantenimento. _1
RIGETTA ogni altra domanda.
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 23.1.2025
pagina 11 di 12 IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Sandra Levanti
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Da giugno 2019, come riferito nel ricorso introduttivo. 3 Dagli atti risulta che il ha percepito, nell'anno d'imposta 2020, il reddito complessivo di € 28.052,00, nel 2019 Parte_1 il reddito di € 30.657,00 e, nel 2018, il reddito di € 25.560,00. pagina 4 di 12 4 Domanda formulata in sede di precisazione delle conclusioni, una volta completata l'istruttoria (v. udienza del 26.1.2024), ma anticipata già in seno al ricorso introduttivo, in cui, tra l'altro, il ha chiesto di ritenere e dichiarare “che la Parte_1 sig.ra non ha diritto ad alcun assegno di mantenimento per sé stessa, e ciò sin dalla proposizione della _1 domanda”.