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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 13/11/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 850/2022 R.G.;
nella causa pendente tra: con sede a Livorno alla via Grande n. 136 (P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 [...]
nella qualità di fideiussore della Parte_2 [...]
con sede a Livorno alla via Grande n. 136 (P.IVA , ), in Parte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, , nella qualità di Parte_3 fideiussore personale, nato a [...] ( ) il 16/02/1957 ed ivi CodiceFiscale_1 residente a[...], , nato a [...] il [...] Parte_4
( ) ed ivi residente a[...], tutti rappresentati CodiceFiscale_2
e difesi dall'avv. Silvio Capano ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
Trani, alla via Istria n. 7, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in Roma (RM), al Viale Altiero Spinelli n. 30, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti e Luca Faccendi ed elettivamente Pt_3 domiciliata, ai fini e per gli effetti del presente procedimento, in Calcinaia via del
Tiglio n.157 presso e nello studio dell'Avv. Elena Bernardini, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
E con sede legale in Via Cordusio 1, cap 20123 Milano Controparte_2
(MI), iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n.
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 rappresentata e difesa congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli Avv.ti
Daniele Caneva e Christian Busca ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio dei suddetti professionisti, sito in Milano (MI), Via Meravigli n. 14, giusta procura in atti;
INTERVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 45/2022, emesso il 7 gennaio 2022 dal
Tribunale di Livorno, e notificato agli opponenti il 27 gennaio 2022, con il quale si ingiungeva alla alla Parte_1 Controparte_3 nella qualità di fideiussore, al Sig. in proprio quale
[...] Parte_3 fideiussore e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della debitrice, al
Sig. anch'egli nella qualità di fideiussore della debitrice, di pagare in Parte_4 favore della , la somma complessiva di €. 233.838,51 Controparte_1 oltre agli interessi come da domanda e alle spese del procedimento d'ingiunzione, per il mancato pagamento di debito residuo di apertura di credito in conto corrente del 26/11/2018.
Nello specifico, parte opponente ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo e della pretesa creditoria ivi ingiunta rappresentando i seguenti fatti:
- la ha concesso, in data 30/10/2008 alla società Controparte_1
l'apertura di credito in conto corrente n. 281011 garantita da Parte_1 ipoteca ai sensi del T.U.B. regolata alle condizioni pattuite nel contratto del
26.11.2008 stipulato per rogito del Notaio Dott.ssa (Rep. n. 45217; Persona_1
Racc. n. 27287) dell'importo iniziale di € 1.280.000,00;
- tale importo veniva contabilmente addebitato sul conto corrente ipotecario n.
281011 oggetto della procedura monitoria in data 23/12/2008 e contemporaneamente girocontato per € 130.000,00, con valuta 22/12/2008, e per €
850.000,00 con valuta 24/12/2008, sul conto corrente ordinario n. 24028 ed €
400.000,00, con valuta 23/12/2008, su altro conto corrente ordinario in essere tra le parti n. 281446 estinto il successivo 12/01/2009;
2 - attraverso una consulenza tecnico-bancaria, gli opponente hanno accertato che la ha arbitrariamente addebitato sul conto corrente ordinario n. 24028 (dalla CP_1 data di apertura del conto corrente ipotecario fino al 13/11/2017) tutti gli interessi, le commissioni e le spese rivenienti dall'apertura di credito ipotecaria regolata sul conto n. 201011 oggetto della procedura monitoria che venivano a loro volta capitalizzate trimestralmente creando così l'effetto anatocistico in netta violazione dell'art. 1283 c.c. e delle condizioni contrattuali pattuite nel rogito notarile del
26/11/2008;
- Tali addebiti, pari ad € 205.678,44, a seguito della verifica tecnico-contabile eseguita anche sul conto corrente ordinario n. 24028, sono stati espunti da tale conto ed addebitati, come previsto contrattualmente, sul conto corrente ipotecario n.
281011 in seguito al ricalcolo di tale conto;
- tale sistema messo in atto dalla in via del tutto arbitraria, oltre a fornire CP_1 la prova del rapporto d'interdipendenza esistente tra il conto corrente ipotecario n.
281011 ed il conto corrente ordinario n. 24028, ha, da un lato, avuto come conseguenza che il conto corrente n. 24028 fosse ulteriormente aggravato e appesantito contabilmente dall'addebito di interessi, spese e commissioni derivanti da altri rapporti (c/c ipotecario n. 201011), mai autorizzati mediante sottoscrizione dalla , che venivano persino illegittimamente capitalizzati trimestralmente CP_4 per effetto dell'addebito sul con-to corrente ordinario e dall'altro costituisce la prova inconfutabile che la ha illegittimamente applicato al conto corrente ipotecario CP_1
n. 281011 la capitalizzazione trimestrale nonostante la sussistenza di una pattuizione contraria che prevedesse l'applicazione della capitalizzazione semplice;
- la ha, dunque, utilizzato il conto corrente ipotecario per fare in modo che CP_1 il conto corrente ordinario n. 24028 fosse aggravato da una serie di costi aggiuntivi ed ingiustificati che hanno prodotto come risultato da una parte l'aumento artificioso del loro saldo debitore e dall'altra, di conseguenza, l'addebito di interessi notevolmente più elevati ed onerosi rispetto a quelli che la Controparte_5 avrebbe dovuto corrispondere alla
[...] CP_1
- in seguito alla redazione di un apposito elaborato peritale è emerso che non risulta un debito nei confronti della Banca ma, al contrario, un credito della Società opponente nei confronti dell'Istituto di Credito opposto;
- ancor prima che fosse notificato il Decreto Ingiuntivo opposto, la società attrice ha provveduto ad una formale contestazione sia del saldo debitore del conto corrente ipotecario n. 281011 e dei relativi estratti conto che del saldo del conto corrente ordinario n. 24028 e dei relativi estratti conto, evidenziando che la nel corso CP_1
3 di entrambi i rapporti bancari aveva operato in via continuativa e sistematica nello svolgimento dei predetti rapporti bancari addebitando interessi passivi assolutamente non dovuti, illegittimi, frutto di errata contabilizzazione e capitalizzazione caratterizzata anche da variazioni “in pejus” dei tassi, delle spese, delle valute e delle condizioni tutte applicate deliberatamente dalla e mai CP_1 accettate mediante sottoscrizione della;
CP_4
- di conseguenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 117 e
19 del T.U.B., chiedeva alla copia di tutta la documentazione integrale dei due CP_1 conti correnti, ma la non ha mai ottemperato alla richiesta. CP_1
Alla luce di tali fatti, gli opponenti hanno introdotto il presente giudizio di opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:
- Violazione dei principi di buona fede e correttezza;
- Illegittima applicazione dei tassi di interesse debitori;
- illegittimità ed invalidità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti corrente n. 24028 e sulle aperture di credito ed in particolare sul conto corrente ipotecario n. 281011;
- illegittimità/inammissibilità della commissione di massimo scoperto e c.d.f., delle spese trimestrali e degli ulteriori oneri, spese e commissioni di qualsiasi natura non pattuiti;
- illegittimità del sistema di determinazione delle valute.
Alla luce di tali motivi, gli opponenti hanno domandato la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, l'accertamento dei saldi dei due conti correnti interessati e il ricalcolo dei rapporti dare/avere tra le parti.
Si è costituita in giudizio, la , la quale ha contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando il pieno e puntuale adempimento degli obblighi posti a suo carico dalla normativa di settore per cui nessuna colpa professionale può essere ascritta all'istituto di credito, eccependo l'inammissibilità di ogni domanda di ripetizione in quanto i contratti sono ancora aperti ed eccependo la prescrizione delle rimesse intervenute sul conto n. 24028 in epoca precedente al
7/3/2012, in quanto aventi natura solutoria, non essendo detto conto affidato. Alla luce di ciò, ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 30/1/2024 è intervenuta nel presente giudizio la CP_6
in qualità di cessionaria del credito della
[...] Controparte_1 riportandosi a tutte le difese svolte e alla documentazione depositata dalla cedente.
4 La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e la CTU tecnico- contabile.
All'udienza del 15/11/2024, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 Tanto brevemente premesso, va preliminarmente osservato, in punto di onere della prova, che secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda ex multis Cassazione civile sez. III,
17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nel caso in esame la Banca opposta fonda la propria pretesa creditoria sul saldo debitore relativo ad un'apertura di credito concessa alla società Parte_1 sul conto corrente n. 281011 garantito da ipoteca.
[...]
Dal canto loro, gli opponenti contestano l'illegittimità applicazione da parte della di interessi, commissioni e spese sia sul conto corrente suddetto che sul CP_1 conto corrente n. 24028 collegato al primo.
Dall'istruzione della causa, e in particolare dalla CTU tecnico contabile esperita nel corso del presente giudizio, è emersa l'infondatezza della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
5 Ed invero, gli accertamenti compiuti dal CTU, le cui conclusioni meritano di essere condivise in quanto lineari, coerenti ed immuni da vizi logici e da contraddizioni, hanno fatto emergere, in relazione al Contratto di conto corrente ordinario 281011 oggetto del decreto ingiuntivo, i seguenti dati:
- anatocismo: La semplice lettura del dato letterale del contratto consente quindi di concludere che sia intervenuta tra le parti la pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Tali interessi saranno tuttavia addebitati sul conto corrente ordinario (da intendersi il n. 24028) o corrisposti direttamente dalla debitrice. Gli effetti anatocistici della capitalizzazione non si sono quindi manifestati sul conto corrente in esame ma eventualmente sul conto corrente ordinario n. 24028;
- Commissione massimo scoperto: A tale rapporto non risulta mai pattuita, né addebitata, alcuna c.m.s., né alcun altro tipo di commissioni similari;
- Variazione tasso di interesse: Poiché non risultano depositate in atti prove dell'adempimento delle prescrizioni dell'art. 118 TUB per la variazione unilaterale in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche contrattuali, lo scrivente ha provveduto a rideterminare l'ammontare degli interessi con applicazione dei tassi di interesse pattuiti nel contratto. Tale operazione ha consentito di rideterminare complessivamente il monte interessi maturato sullo scoperto regolato sul conto 281011, il cui valore complessivo, a seguito del ricalcolo, è risultato inferiore di euro 18.111,69 rispetto al monte interessi conteggiato dalla banca;
- Usura: in entrambi i periodi le condizioni pattuite non determinassero il superamento dei tassi soglia per la specifica operazione;
- Giorni Valuta: Le pattuizioni sopra indicate riguardano soltanto le valute di addebito di interessi e commissioni trimestrali e di emissione degli assegni. Lo scrivente ha mantenuto le valute nei casi sopra indicati, mentre ha proceduto al loro azzeramento per tutte le operazioni non ricomprese tra le precedenti pattuizioni;
- Ulteriori spese: La voce di spesa “Spese di Liquidazione Periodiche” a partire dal 28 settembre 2010 è stata incrementata ad euro 50,00 trimestrali, senza che tuttavia emerga dagli atti una specifica pattuizione scritta in tal senso o che siano state rispettate dalla banca le formalità previste dall'art. 118 Tub. Per tale motivo lo scrivente nel proprio ricalcolo ha rideterminato tale spesa riportandola alla quantificazione pattizia di euro 40,00 trimestrali.
6 Gli opponenti hanno introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento del reale saldo, non solo del conto corrente oggetto del decreto ingiuntivo opposto, ma anche di altro conto corrente, n. 24028, in quanto strettamente collegato al primo.
Come del resto emerso anche dagli accertamenti compiuti dal CTU, sussiste effettivamente uno stretto collegamento tra le vicende dei due conti correnti interessati. Alla luce di ciò, è stato demandato al consulente di verificare anche per questo secondo conto la legittima o meno applicazione di interessi, commissioni e spese.
Dalle conclusioni a cui è giunto il CTU, è emerso che:
- Anatocismo: lo scrivente ha ritenuto di dover provvedere all'espunzione dell'anatocismo dal conto corrente per il periodo dall'origine del rapporto e fino al termine dell'analisi, in quanto non rispettoso delle norme vigenti in materia;
- Commissione massimo scoperto: agli atti non è presente alcuna evidenza della pattuizione per scritto della commissione di massimo scoperto. Dalla lettura degli estratti conto è possibile desumere che la c.m.s. è stata addebitata trimestralmente a partire dall'apertura del conto corrente e per l'intero periodo in esame, essendo calcolata sull'ammontare massimo dell'utilizzato nel periodo.
Alla luce di quanto appena detto, lo scrivente ha ritenuto, attenendosi alla chiara indicazione del quesito, di dover provvedere alla totale espunzione degli addebiti relativi alle c.m.s. dal conto corrente;
- Variazione tasso d'interesse: Come più volte indicato nel presente elaborato, con riferimento al conto corrente ordinario n. 24028, nonché alle aperture di credito regolate sullo stesso, non risultano presenti in atti nessun tipo di pattuizione scritta ab origine, né alcuna comunicazione di variazione unilaterale delle condizioni economiche, né dimostrazione di alcuna pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. In ossequio a quanto stabilito nel quesito, quindi, con riferimento a tale rapporto, lo scrivente ha provveduto a rideterminare gli interessi attivi e passivi dell'intero periodo analizzato applicando quale tasso sostitutivo il tasso nominale dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali relativo all'anno antecedente alla data di stipulazione del contratto per la prima applicazione e il tasso di interesse minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali relativo all'anno antecedente ad ogni chiusura del trimestre di riferimento;
- Usura: nel periodo analizzato non si riscontra l'applicazione di tassi di interesse superiori ai tassi soglia usurari, se non nel periodo compreso tra il
7 1/1/2017 ed il 30/6/2017: l'ammontare degli interessi addebitati nel periodo è tuttavia trascurabile (inferiore complessivamente all'unità di euro) ed il superamento della soglia deriva dal livello estremamente contenuto dei saldi negativi assunti nel periodo in relazione alle spese fisse addebitate;
- Giorni Valuta: In merito al conto corrente ordinario, lo scrivente non ha rinvenuto pattuizioni scritte relative al computo dei giorni valuta: ha pertanto proceduto all'azzeramento degli stessi, riordinando i movimenti per data contabile e ricalcolando in questo modo i saldi giornalieri ed i numeri debitori e creditori di ogni trimestre;
- Ulteriori spese: Per il conto corrente ordinario non risultano in atti pattuizioni scritte di nessuna delle spese addebitate nel periodo d'analisi.
Alla luce dei suddetti accertamenti, il CTU ha provveduto al ricalcolo del saldo del conto corrente n. 281011, elaborando diverse ipotesi di calcolo, in tutte e quattro le ipotesi il dare avere tra le parti ricalcolato all'esito del presente lavoro fa emergere saldi a credito per l'opponente, variabili tra gli euro 65.698,56 e gli euro 104.259,23.
Tra le diverse ipotesi formulate dal CTU, questo giudice ritiene di aderire e fare propria l'ipotesi indicata al n. 1 (vedi pag. 46 e ss. della relazione), perché ad agire, nel caso di specie, è la attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione CP_1
a decreto ingiuntivo, e perché i due conti correnti vanno analizzati congiuntamente,
e dunque vanno eliminate le competenze del conto corrente n. 281011 dal conto corrente ordinario n. 24028. Alla luce dei ricalcoli effettuati dal CTU nei rapporti dare avere è emerso un saldo a credito in favore del correntista, odierno opponente, pari ad € 104.259,23 (Saldo positivo dare/avere cc 24028 al 4/9/2020 €
511.578,15, Saldo negativo dare/avere cc 281011 al 8/11/2021 meno 407.318,92).
Ciò posto, la Banca opposta non è riuscita a fornire la prova della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, come emerso dall'istruzione della causa.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo deve essere revocato, e in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti, deve essere ricalcolato come sopra il saldo dei due conti correnti interessati.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
• Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 45/2022, emesso il 7 gennaio 2022 dal
Tribunale di Livorno;
• Accerta il saldo a credito in favore del correntista, pari Parte_1 ad € 104.259,23 (di cui Saldo positivo dare/avere cc 24028 al 4/9/2020 €
511.578,15, Saldo negativo dare/avere cc 281011 al 8/11/2021 meno
407.318,92);
• Condanna la convenuta al rimborso in favore degli opponenti delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 9.872,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Silvio Capano, procuratore costituito per gli opponenti, che si è dichiarato antistatario.
Così deciso.
Livorno, 07/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 13/11/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 850/2022 R.G.;
nella causa pendente tra: con sede a Livorno alla via Grande n. 136 (P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 [...]
nella qualità di fideiussore della Parte_2 [...]
con sede a Livorno alla via Grande n. 136 (P.IVA , ), in Parte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, , nella qualità di Parte_3 fideiussore personale, nato a [...] ( ) il 16/02/1957 ed ivi CodiceFiscale_1 residente a[...], , nato a [...] il [...] Parte_4
( ) ed ivi residente a[...], tutti rappresentati CodiceFiscale_2
e difesi dall'avv. Silvio Capano ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
Trani, alla via Istria n. 7, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in Roma (RM), al Viale Altiero Spinelli n. 30, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti e Luca Faccendi ed elettivamente Pt_3 domiciliata, ai fini e per gli effetti del presente procedimento, in Calcinaia via del
Tiglio n.157 presso e nello studio dell'Avv. Elena Bernardini, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
E con sede legale in Via Cordusio 1, cap 20123 Milano Controparte_2
(MI), iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n.
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 rappresentata e difesa congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli Avv.ti
Daniele Caneva e Christian Busca ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio dei suddetti professionisti, sito in Milano (MI), Via Meravigli n. 14, giusta procura in atti;
INTERVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 45/2022, emesso il 7 gennaio 2022 dal
Tribunale di Livorno, e notificato agli opponenti il 27 gennaio 2022, con il quale si ingiungeva alla alla Parte_1 Controparte_3 nella qualità di fideiussore, al Sig. in proprio quale
[...] Parte_3 fideiussore e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della debitrice, al
Sig. anch'egli nella qualità di fideiussore della debitrice, di pagare in Parte_4 favore della , la somma complessiva di €. 233.838,51 Controparte_1 oltre agli interessi come da domanda e alle spese del procedimento d'ingiunzione, per il mancato pagamento di debito residuo di apertura di credito in conto corrente del 26/11/2018.
Nello specifico, parte opponente ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo e della pretesa creditoria ivi ingiunta rappresentando i seguenti fatti:
- la ha concesso, in data 30/10/2008 alla società Controparte_1
l'apertura di credito in conto corrente n. 281011 garantita da Parte_1 ipoteca ai sensi del T.U.B. regolata alle condizioni pattuite nel contratto del
26.11.2008 stipulato per rogito del Notaio Dott.ssa (Rep. n. 45217; Persona_1
Racc. n. 27287) dell'importo iniziale di € 1.280.000,00;
- tale importo veniva contabilmente addebitato sul conto corrente ipotecario n.
281011 oggetto della procedura monitoria in data 23/12/2008 e contemporaneamente girocontato per € 130.000,00, con valuta 22/12/2008, e per €
850.000,00 con valuta 24/12/2008, sul conto corrente ordinario n. 24028 ed €
400.000,00, con valuta 23/12/2008, su altro conto corrente ordinario in essere tra le parti n. 281446 estinto il successivo 12/01/2009;
2 - attraverso una consulenza tecnico-bancaria, gli opponente hanno accertato che la ha arbitrariamente addebitato sul conto corrente ordinario n. 24028 (dalla CP_1 data di apertura del conto corrente ipotecario fino al 13/11/2017) tutti gli interessi, le commissioni e le spese rivenienti dall'apertura di credito ipotecaria regolata sul conto n. 201011 oggetto della procedura monitoria che venivano a loro volta capitalizzate trimestralmente creando così l'effetto anatocistico in netta violazione dell'art. 1283 c.c. e delle condizioni contrattuali pattuite nel rogito notarile del
26/11/2008;
- Tali addebiti, pari ad € 205.678,44, a seguito della verifica tecnico-contabile eseguita anche sul conto corrente ordinario n. 24028, sono stati espunti da tale conto ed addebitati, come previsto contrattualmente, sul conto corrente ipotecario n.
281011 in seguito al ricalcolo di tale conto;
- tale sistema messo in atto dalla in via del tutto arbitraria, oltre a fornire CP_1 la prova del rapporto d'interdipendenza esistente tra il conto corrente ipotecario n.
281011 ed il conto corrente ordinario n. 24028, ha, da un lato, avuto come conseguenza che il conto corrente n. 24028 fosse ulteriormente aggravato e appesantito contabilmente dall'addebito di interessi, spese e commissioni derivanti da altri rapporti (c/c ipotecario n. 201011), mai autorizzati mediante sottoscrizione dalla , che venivano persino illegittimamente capitalizzati trimestralmente CP_4 per effetto dell'addebito sul con-to corrente ordinario e dall'altro costituisce la prova inconfutabile che la ha illegittimamente applicato al conto corrente ipotecario CP_1
n. 281011 la capitalizzazione trimestrale nonostante la sussistenza di una pattuizione contraria che prevedesse l'applicazione della capitalizzazione semplice;
- la ha, dunque, utilizzato il conto corrente ipotecario per fare in modo che CP_1 il conto corrente ordinario n. 24028 fosse aggravato da una serie di costi aggiuntivi ed ingiustificati che hanno prodotto come risultato da una parte l'aumento artificioso del loro saldo debitore e dall'altra, di conseguenza, l'addebito di interessi notevolmente più elevati ed onerosi rispetto a quelli che la Controparte_5 avrebbe dovuto corrispondere alla
[...] CP_1
- in seguito alla redazione di un apposito elaborato peritale è emerso che non risulta un debito nei confronti della Banca ma, al contrario, un credito della Società opponente nei confronti dell'Istituto di Credito opposto;
- ancor prima che fosse notificato il Decreto Ingiuntivo opposto, la società attrice ha provveduto ad una formale contestazione sia del saldo debitore del conto corrente ipotecario n. 281011 e dei relativi estratti conto che del saldo del conto corrente ordinario n. 24028 e dei relativi estratti conto, evidenziando che la nel corso CP_1
3 di entrambi i rapporti bancari aveva operato in via continuativa e sistematica nello svolgimento dei predetti rapporti bancari addebitando interessi passivi assolutamente non dovuti, illegittimi, frutto di errata contabilizzazione e capitalizzazione caratterizzata anche da variazioni “in pejus” dei tassi, delle spese, delle valute e delle condizioni tutte applicate deliberatamente dalla e mai CP_1 accettate mediante sottoscrizione della;
CP_4
- di conseguenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 117 e
19 del T.U.B., chiedeva alla copia di tutta la documentazione integrale dei due CP_1 conti correnti, ma la non ha mai ottemperato alla richiesta. CP_1
Alla luce di tali fatti, gli opponenti hanno introdotto il presente giudizio di opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:
- Violazione dei principi di buona fede e correttezza;
- Illegittima applicazione dei tassi di interesse debitori;
- illegittimità ed invalidità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti corrente n. 24028 e sulle aperture di credito ed in particolare sul conto corrente ipotecario n. 281011;
- illegittimità/inammissibilità della commissione di massimo scoperto e c.d.f., delle spese trimestrali e degli ulteriori oneri, spese e commissioni di qualsiasi natura non pattuiti;
- illegittimità del sistema di determinazione delle valute.
Alla luce di tali motivi, gli opponenti hanno domandato la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, l'accertamento dei saldi dei due conti correnti interessati e il ricalcolo dei rapporti dare/avere tra le parti.
Si è costituita in giudizio, la , la quale ha contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando il pieno e puntuale adempimento degli obblighi posti a suo carico dalla normativa di settore per cui nessuna colpa professionale può essere ascritta all'istituto di credito, eccependo l'inammissibilità di ogni domanda di ripetizione in quanto i contratti sono ancora aperti ed eccependo la prescrizione delle rimesse intervenute sul conto n. 24028 in epoca precedente al
7/3/2012, in quanto aventi natura solutoria, non essendo detto conto affidato. Alla luce di ciò, ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 30/1/2024 è intervenuta nel presente giudizio la CP_6
in qualità di cessionaria del credito della
[...] Controparte_1 riportandosi a tutte le difese svolte e alla documentazione depositata dalla cedente.
4 La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e la CTU tecnico- contabile.
All'udienza del 15/11/2024, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 Tanto brevemente premesso, va preliminarmente osservato, in punto di onere della prova, che secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda ex multis Cassazione civile sez. III,
17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nel caso in esame la Banca opposta fonda la propria pretesa creditoria sul saldo debitore relativo ad un'apertura di credito concessa alla società Parte_1 sul conto corrente n. 281011 garantito da ipoteca.
[...]
Dal canto loro, gli opponenti contestano l'illegittimità applicazione da parte della di interessi, commissioni e spese sia sul conto corrente suddetto che sul CP_1 conto corrente n. 24028 collegato al primo.
Dall'istruzione della causa, e in particolare dalla CTU tecnico contabile esperita nel corso del presente giudizio, è emersa l'infondatezza della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
5 Ed invero, gli accertamenti compiuti dal CTU, le cui conclusioni meritano di essere condivise in quanto lineari, coerenti ed immuni da vizi logici e da contraddizioni, hanno fatto emergere, in relazione al Contratto di conto corrente ordinario 281011 oggetto del decreto ingiuntivo, i seguenti dati:
- anatocismo: La semplice lettura del dato letterale del contratto consente quindi di concludere che sia intervenuta tra le parti la pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Tali interessi saranno tuttavia addebitati sul conto corrente ordinario (da intendersi il n. 24028) o corrisposti direttamente dalla debitrice. Gli effetti anatocistici della capitalizzazione non si sono quindi manifestati sul conto corrente in esame ma eventualmente sul conto corrente ordinario n. 24028;
- Commissione massimo scoperto: A tale rapporto non risulta mai pattuita, né addebitata, alcuna c.m.s., né alcun altro tipo di commissioni similari;
- Variazione tasso di interesse: Poiché non risultano depositate in atti prove dell'adempimento delle prescrizioni dell'art. 118 TUB per la variazione unilaterale in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche contrattuali, lo scrivente ha provveduto a rideterminare l'ammontare degli interessi con applicazione dei tassi di interesse pattuiti nel contratto. Tale operazione ha consentito di rideterminare complessivamente il monte interessi maturato sullo scoperto regolato sul conto 281011, il cui valore complessivo, a seguito del ricalcolo, è risultato inferiore di euro 18.111,69 rispetto al monte interessi conteggiato dalla banca;
- Usura: in entrambi i periodi le condizioni pattuite non determinassero il superamento dei tassi soglia per la specifica operazione;
- Giorni Valuta: Le pattuizioni sopra indicate riguardano soltanto le valute di addebito di interessi e commissioni trimestrali e di emissione degli assegni. Lo scrivente ha mantenuto le valute nei casi sopra indicati, mentre ha proceduto al loro azzeramento per tutte le operazioni non ricomprese tra le precedenti pattuizioni;
- Ulteriori spese: La voce di spesa “Spese di Liquidazione Periodiche” a partire dal 28 settembre 2010 è stata incrementata ad euro 50,00 trimestrali, senza che tuttavia emerga dagli atti una specifica pattuizione scritta in tal senso o che siano state rispettate dalla banca le formalità previste dall'art. 118 Tub. Per tale motivo lo scrivente nel proprio ricalcolo ha rideterminato tale spesa riportandola alla quantificazione pattizia di euro 40,00 trimestrali.
6 Gli opponenti hanno introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento del reale saldo, non solo del conto corrente oggetto del decreto ingiuntivo opposto, ma anche di altro conto corrente, n. 24028, in quanto strettamente collegato al primo.
Come del resto emerso anche dagli accertamenti compiuti dal CTU, sussiste effettivamente uno stretto collegamento tra le vicende dei due conti correnti interessati. Alla luce di ciò, è stato demandato al consulente di verificare anche per questo secondo conto la legittima o meno applicazione di interessi, commissioni e spese.
Dalle conclusioni a cui è giunto il CTU, è emerso che:
- Anatocismo: lo scrivente ha ritenuto di dover provvedere all'espunzione dell'anatocismo dal conto corrente per il periodo dall'origine del rapporto e fino al termine dell'analisi, in quanto non rispettoso delle norme vigenti in materia;
- Commissione massimo scoperto: agli atti non è presente alcuna evidenza della pattuizione per scritto della commissione di massimo scoperto. Dalla lettura degli estratti conto è possibile desumere che la c.m.s. è stata addebitata trimestralmente a partire dall'apertura del conto corrente e per l'intero periodo in esame, essendo calcolata sull'ammontare massimo dell'utilizzato nel periodo.
Alla luce di quanto appena detto, lo scrivente ha ritenuto, attenendosi alla chiara indicazione del quesito, di dover provvedere alla totale espunzione degli addebiti relativi alle c.m.s. dal conto corrente;
- Variazione tasso d'interesse: Come più volte indicato nel presente elaborato, con riferimento al conto corrente ordinario n. 24028, nonché alle aperture di credito regolate sullo stesso, non risultano presenti in atti nessun tipo di pattuizione scritta ab origine, né alcuna comunicazione di variazione unilaterale delle condizioni economiche, né dimostrazione di alcuna pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. In ossequio a quanto stabilito nel quesito, quindi, con riferimento a tale rapporto, lo scrivente ha provveduto a rideterminare gli interessi attivi e passivi dell'intero periodo analizzato applicando quale tasso sostitutivo il tasso nominale dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali relativo all'anno antecedente alla data di stipulazione del contratto per la prima applicazione e il tasso di interesse minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali relativo all'anno antecedente ad ogni chiusura del trimestre di riferimento;
- Usura: nel periodo analizzato non si riscontra l'applicazione di tassi di interesse superiori ai tassi soglia usurari, se non nel periodo compreso tra il
7 1/1/2017 ed il 30/6/2017: l'ammontare degli interessi addebitati nel periodo è tuttavia trascurabile (inferiore complessivamente all'unità di euro) ed il superamento della soglia deriva dal livello estremamente contenuto dei saldi negativi assunti nel periodo in relazione alle spese fisse addebitate;
- Giorni Valuta: In merito al conto corrente ordinario, lo scrivente non ha rinvenuto pattuizioni scritte relative al computo dei giorni valuta: ha pertanto proceduto all'azzeramento degli stessi, riordinando i movimenti per data contabile e ricalcolando in questo modo i saldi giornalieri ed i numeri debitori e creditori di ogni trimestre;
- Ulteriori spese: Per il conto corrente ordinario non risultano in atti pattuizioni scritte di nessuna delle spese addebitate nel periodo d'analisi.
Alla luce dei suddetti accertamenti, il CTU ha provveduto al ricalcolo del saldo del conto corrente n. 281011, elaborando diverse ipotesi di calcolo, in tutte e quattro le ipotesi il dare avere tra le parti ricalcolato all'esito del presente lavoro fa emergere saldi a credito per l'opponente, variabili tra gli euro 65.698,56 e gli euro 104.259,23.
Tra le diverse ipotesi formulate dal CTU, questo giudice ritiene di aderire e fare propria l'ipotesi indicata al n. 1 (vedi pag. 46 e ss. della relazione), perché ad agire, nel caso di specie, è la attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione CP_1
a decreto ingiuntivo, e perché i due conti correnti vanno analizzati congiuntamente,
e dunque vanno eliminate le competenze del conto corrente n. 281011 dal conto corrente ordinario n. 24028. Alla luce dei ricalcoli effettuati dal CTU nei rapporti dare avere è emerso un saldo a credito in favore del correntista, odierno opponente, pari ad € 104.259,23 (Saldo positivo dare/avere cc 24028 al 4/9/2020 €
511.578,15, Saldo negativo dare/avere cc 281011 al 8/11/2021 meno 407.318,92).
Ciò posto, la Banca opposta non è riuscita a fornire la prova della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, come emerso dall'istruzione della causa.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo deve essere revocato, e in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti, deve essere ricalcolato come sopra il saldo dei due conti correnti interessati.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
• Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 45/2022, emesso il 7 gennaio 2022 dal
Tribunale di Livorno;
• Accerta il saldo a credito in favore del correntista, pari Parte_1 ad € 104.259,23 (di cui Saldo positivo dare/avere cc 24028 al 4/9/2020 €
511.578,15, Saldo negativo dare/avere cc 281011 al 8/11/2021 meno
407.318,92);
• Condanna la convenuta al rimborso in favore degli opponenti delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 9.872,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Silvio Capano, procuratore costituito per gli opponenti, che si è dichiarato antistatario.
Così deciso.
Livorno, 07/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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