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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 3.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2441/2024 R.G. (a cui è stata riunita la causa n. 2494/2024 R.G.) vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. RT MO Parte_1
APPELLANTE NELLA CAUSA N. 2441/24 E APPELLATO NELLA CAUSA N. 2494/2024
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria A. Tuminelli e Mariateresa Nasso, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio in Roma Repertorio n. 37875 Per_1
Raccolta n.7313, e con questi elettivamente domiciliata in Roma, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, alla Via C. Beccaria, 29
APPELLATO CONTUMACE NELLA CAUSA N. 2441/2024 E APPELLANTE NELLA CAUSA N. 2494/2024
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro,
n. 227/2024 pubblicata il 12.3.2024
1 Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso innanzi al Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
rappresentava che: - all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, gli era stato riconosciuto il requisito sanitario per fruire dell'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 L. n.
222/1984, con decorrenza dall'11 giugno 2020; - malgrado la notifica del decreto di omologa del
5.10.2022 alle competenti sedi dell , perfezionata il 13.10.2022, e il possesso degli altri requisiti CP_1
richiesti dalla legge, l' non aveva provveduto al pagamento dei ratei del beneficio. Aggiungeva CP_1
che aveva diritto a percepire un assegno ordinario mensile di euro 363,47 e che lo stesso, in assenza di redditi, doveva essere integrato al minimo. Chiedeva, quindi, di “accertare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno ordinario di invalidità dal luglio 2020, per un importo mensile pari ad € 363,47, oltre maggiorazione al minimo prevista per legge;
voglia quindi condannare l' al pagamento dei CP_1
ratei arretrati e non riscossi al mese di settembre 2023 pari ad € 22.637,83= o quella diversa
(maggiore/minore) somma che verrà accertata in corso di giudizio, con rivalutazione monetaria/interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità all'effettivo saldo;
voglia quindi condannare l' al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio per averne CP_1
dato così ingiustificato motivo, maggiorati ex lege per la predisposizione PCT mediante ipertesto, oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità della domanda di condanna proposta CP_1
dal ricorrente, diretta ad ottenere il pagamento della prestazione oggetto di omologa, per carenza di apposita domanda amministrativa. Deduceva, poi, l'assenza degli ulteriori requisiti prescritti ex lege.
Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “In via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità del proposto ricorso per carenza di domanda amministrativa;
2) Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza del proposto ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con la prevista statuizione di legge”.
All'esito del giudizio il Tribunale, con la sentenza n. 227/2024 del 12.3.2024, disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda, così decideva: «- accerta il diritto del ricorrente a percepire l'assegno ordinario di invalidità dal luglio 2020, per un importo mensile pari ad
€ 363,47, oltre maggiorazione al minimo prevista per legge;
- condanna l' al pagamento dei ratei CP_1
2 maturati e non riscossi al mese di settembre 2023 pari ad € 22.637,83 con interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità all'effettivo saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti».
Avverso tale decisione proponeva appello , con ricorso in data 3.9.2024 iscritto Parte_1
al n. 2441/2024 R.G., limitatamente alla statuizione in ordine alle spese per i motivi così sinteticamente indicati: A) “erronea ricostruzione dei fatti - errata motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite”; B) “violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.
Chiedeva, quindi, di “condannare l' al pagamento delle spese di I° Grado … in non meno CP_1 di € 4.559,00#, oltre spese generali ed accessori di legge tutti come per legge, o diversa somma che sulle stesse tabelle sarà ritenuto equo liquidare di giustizia in considerazione dell'attività svolta;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario anche del presente grado del giudizio… da distrarsi ancora in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Non si costituiva in giudizio l' , del quale quindi deve essere dichiarata la contumacia nel CP_1
procedimento n. 2441/2024 R.G.
Avverso la medesima sentenza proponeva appello, con ricorso del 9.9.2024 (iscritto al n.
2494/2024 R.G.), anche l' per un unico, articolato motivo così rubricato: “errata applicazione della CP_1 normativa vigente in materia di calcolo della prestazione”. Lamentava l'appellante che il aveva Pt_1
raggiunto il requisito contributivo utile alla concessione dell'assegno ordinario, con la decorrenza indicata dal Tribunale, unicamente nella gestione commercianti (IOCOM) e che l'importo mensile dell'assegno, fissato alla data della decorrenza, risultava pari ad euro 343,60, non già ad euro 363,47; inoltre, contrariamente a quanto indicato in sentenza, l'assegno per cui è causa non era integrabile al trattamento minimo poiché il sistema di calcolo con cui era stato liquidato, di tipo contributivo puro, ne escludeva l'attribuzione (inizio contribuzione 1.7.2000) ai sensi dell'art. 1, co. 16 L. 335/1995. Pertanto,
l'importo spettante a titolo di arretrati alla data di settembre 2023 era pari ad euro 17.656,57 in luogo di euro 22.637,83. Ribadiva l'assenza della domanda amministrativa, già eccepita in primo grado.
In definitiva, l' chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza CP_1 appellata, di riformare detta decisione e “rideterminare l'importo dell'assegno ordinario di invalidità dal luglio 2020 in € 343,60 e l'importo delle somme dovute per ratei maturati e non riscossi al mese di settembre 2023 pari nell'importo di € 17.656,57”, con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva per resistere all'istanza di sospensione richiesta dalla controparte, Parte_1
che veniva respinta dalla Corte con provvedimento del 29.10.2024.
Si costituiva altresì il in relazione al giudizio di merito e, preso atto della minima Pt_1 differenza delle somme dovute come conteggiate dall' (differenza “emendabile in via CP_1
3 amministrativa”), deduceva di aver diritto all'integrazione al minimo in quanto, secondo l'estratto contributivo “aggiornato” (in relazione al quale aveva avanzato domanda di ricostituzione per motivi contributivi in data 7.2.2025), aveva “accreditati n. 52 contributi nel periodo antecedente al 31/12/1995, di cui 36 nel 1987 e n. 16 nel 1988”, sicché non trovava applicazione l'art. 1, comma 16, L. 335/1995.
Pertanto, previa riunione del giudizio iscritto al n. 2494/2024 R.G. a quello iscritto al n.
2441/2024 R.G., chiedeva di “rigettare l'appello dell' relativamente al trattamento minimo CP_1 spettante”, con vittoria di spese e compensi professionali anche per la fase di inibitoria, oltre spese generali, CPA ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'odierna udienza del 3 giugno 2025 il giudizio n. 2494/2024 R.G. è stato riunito a quello recante n. 2441/2024 R.G.; quindi, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa
è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Per ragioni di ordine logico e di chiarezza espositiva deve essere esaminato dapprima l'appello dell' , che si fonda su un unico, articolato motivo di appello. CP_1
2.1. Innanzi tutto giova evidenziare che l' , pur avendo reiterato, alla fine dell'unico motivo CP_1 di gravame, l'eccezione relativa alla “carenza assoluta della domanda amministrativa fin dall'origine”
(così si legge alla pagina 6 del ricorso in appello) non si è in alcun modo confrontato con la decisione assunta dal Tribunale sul punto.
E invero, il primo giudice ha richiamato l'art. 445-bis, comma 5, c.p.c. (“in assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”) e ha evidenziato come la norma citata prevede che l , subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti CP_1
dalla normativa vigente, debba provvedere al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa. Il primo giudice ha, altresì, rilevato che se è onere dell'interessato fornire la documentazione eventualmente necessaria per la verifica dei requisiti socio-sanitari, non è necessario, al fine di ottenere la prestazione richiesta, presentare una ulteriore e autonoma domanda amministrativa,
“con la conseguenza che la preliminare eccezione di improcedibilità dell'odierno ricorso non può accogliersi”.
4 Nel presente grado, come detto, l' non si è confrontato con la puntuale motivazione del CP_1 primo giudice, limitandosi a ribadire l'assenza della domanda amministrativa;
il che contrasta con il pacifico principio di diritto secondo cui la necessaria specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, dirette ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (vedi ex multis
Sez. 1 - , Sentenza n. 18932 del 27/09/2016).
Ne segue l'inammissibilità dell'appello in parte qua.
Solo ad abundantiam, e per completezza, giova evidenziare che l' non ha mai contestato CP_1
che, prima di presentare domanda ex art. 445-bis c.p.c., in data 11 giugno 2020 ha Parte_1 avanzato all' domanda amministrativa ai fini dell'ottenimento della pensione di inabilità o, in CP_1 subordine, dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 e 2 L. 222/84. Del resto, tale domanda
è presente agli atti. Risulta altresì per tabulas che il ha notificato all'Istituto il decreto di omologa Pt_1
del Tribunale di Cassino del 5.10.2022 a mezzo pec ricevuta il 13.10.2022.
Ebbene, avuto riguardo alla normativa in materia, come puntualmente disciplinata dall'art. 445- bis c.p.c., è evidente che non vi è alcun obbligo per il privato, che abbia promosso un ricorso per l'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione richiesta e abbia notificato all' il decreto di omologa del Tribunale attestante dette condizioni, di presentare una CP_1
ulteriore domanda amministrativa (tesa al pagamento della prestazione) rispetto a quella originaria, già avanzata quale condizione di procedibilità dell' CP_2
CP_ 2.2. L' nel grado non ha contestato l'an del diritto all'assegno ordinario;
pertanto,
l'accertamento del diritto di a percepire tale prestazione a far data dall'1.7.2020 è ormai Parte_1
definitivo.
L' ha, invece, censurato la sentenza impugnata laddove ha fissato l'importo mensile CP_1 dell'assegno alla data della decorrenza (luglio 2020) in euro 363,47, ammontando lo stesso, invece, secondo i conteggi dell' , ad euro 343,60. Ha precisato in proposito che il requisito contributivo CP_1 utile alla concessione dell'assegno ordinario, con la decorrenza indicata in sentenza, è stato raggiunto dal unicamente con riferimento alla gestione commercianti;
ha poi aggiunto che, tenuto conto degli Pt_1
indici di perequazione applicati anno per anno, l'importo dell'assegno ordinario nel 2020 era pari a euro
343,60, nel 2021 ad euro 350,13, nel 2022 ad euro 356,78, nel 2023 a euro 385,68.
5 Pur fermandosi correttamente la pronuncia di primo grado al settembre 2023, nei limiti della domanda, l' ha indicato anche l'importo dovuto nel 2024, pari a euro 406,50 al mese. CP_1
La lettura della comparsa di costituzione nel giudizio iscritto al n. 2494/2024 R.G. induce innanzi tutto a ritenere che non abbia specificamente contestato la quantificazione degli importi Parte_1 indicati dall' nel presente grado. Infatti, pur dando atto che l' avrebbe dovuto contestare i CP_1 CP_1
conteggi nel giudizio di primo grado, onde evitare di correggere eventuali errori nel grado, il ha Pt_1
CP_ dato atto che “da un esame con i calcoli operati dall' depositati in questa sede per la prima volta, emerge una lievissima differenza -emendabile in via amministrativa senza necessità di incardinare
l'appello- che porta a un importo di poco inferiore”. In altri termini, il pare sostanzialmente Pt_1 aderire alla quantificazione dell' , non contestata specificamente, come peraltro confermato dalle CP_1 conclusioni rassegnate, ove si chiede il rigetto dell'appello solo “relativamente al trattamento minimo”.
In ogni caso, giova evidenziare che, nella specie, la mancata contestazione da parte dell' CP_1
del quantum della prestazione nel giudizio di primo grado non rende tale dato definitivamente acquisito.
E invero, costituisce ius receptum che nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina.
Orbene, nel caso di specie l'esame dell'estratto contributivo (da cui emerge il versamento di contributi a più gestioni previdenziali) rende evidente che solo con riferimento alla gestione commercianti il , avuto riguardo alla data della domanda e alla decorrenza del diritto stabilita dal Pt_1
Tribunale, ha raggiunto il requisito contributivo richiesto ex lege (e in particolare 260 contributi settimanali di cui 156 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda).
Ciò posto, dall'esame dei conteggi depositati dal nel giudizio di primo grado si evince Pt_1 che gli stessi hanno considerato, erroneamente, una prestazione “con decorrenza 1° giugno 2023” (mentre il diritto per cui è causa spetta a far data dal 1° luglio 2020); inoltre, ai fini della contribuzione rilevante ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno ordinario, non hanno tenuto conto dell'anno 2019
(precedente la domanda amministrativa) ed hanno, invece, considerato l'anno 2022 (successivo alla domanda stessa e al riconoscimento del diritto).
Appare, dunque, evidente l'erroneità di tali calcoli sotto il profilo giuridico, avuto riguardo al
“montante contributivo” rilevante nella specie, in considerazione della pacifica decorrenza del diritto.
6 Si tratta di errore che questo Collegio ben può rilevare, dovendosi aggiungere che l'esame dei calcoli prodotti dall' nell'atto di gravame, al fine di quantificare l'importo dell'assegno ordinario CP_1
alla data del luglio 2020 rivela come gli stessi siano corretti ed immuni da vizi.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata laddove ha fissato l'importo mensile dell'assegno ordinario alla data del luglio 2020 in euro 363,47, anziché in euro 343,60.
2.3. L' ha contestato la decisione del Tribunale anche laddove ha riconosciuto il diritto CP_1 all'integrazione al trattamento minimo, rilevato che “il sistema di calcolo con cui è stato liquidato”
l'assegno ordinario, “di tipo contributivo puro, ne esclude l'attribuzione (inizio contribuzione
01.07.2000)”.
Il gravame è fondato.
Come noto, l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. 222/1984 è regolata dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, i quali, in particolare, prevedono:
“L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni” (comma 3); “L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione” (comma 4).
Nella specie, l'assegno ordinario è stato liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, posto che all'epoca della domanda amministrativa, secondo le risultanze dell'estratto contributivo prodotto dallo stesso nel corso del giudizio di primo grado, i contributi versati riguardavano solo Pt_1
periodi successivi al 31.12.1995.
Pertanto, il diritto all'integrazione di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 222/84 non spetta, ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge n. 335/95, a mente del quale “alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo”.
In proposito giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è
7 pacifico che l'assegno ordinario di invalidità ha natura di trattamento pensionistico (cfr. sul punto Sez.
L, Ordinanza n. 24751 del 2023, che richiama anche i precedenti di Cass. nn. 5544 e 8239 del 2010, 9808 del 2012 e 8634 del 2014). Ne segue che l'assegno ordinario d'invalidità (che, al compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia, purché sussistano i relativi requisiti di assicurazione e contribuzione), è attratto nell'orbita applicativa dell'art.1, comma 16
l. n. 335/95 nel suo riferimento alle “pensioni”. Il che trova conferma nell'art. 1, comma 14 l. n. 335/95 che iscrive l'assegno di invalidità al regime contributivo proprio delle pensioni: è evidente, dunque, la volontà del legislatore di estendere a tale assegno l'intero regime contributivo delle pensioni di vecchiaia di cui all'art.1, comma 19 l. n. 335/95.
non ha contestato la circostanza che l'art. 1, comma 16, L. 335/1995 impedisce Parte_1
l'integrazione al minimo dell'assegno ordinario calcolato con il metodo contributivo, ma ha dedotto che,
“dall'estratto contributivo aggiornato”, depositato per la prima volta nel grado, risultano accreditati n.
52 contributi nel periodo antecedente al 31/12/1995, di cui 36 nel 1987 e n. 16 nel 1988. È proprio sulla scorta di tali contributi, riscattati successivamente al giudizio di primo grado - così come confermato nel corso dell'odierna discussione orale -, che il assume di aver diritto alla integrazione al Pt_1
trattamento minimo, per la quale ha aggiunto di aver promosso autonoma istanza di ricostituzione in data
7.2.2025.
Rileva il Collegio che la deduzione concernente la sussistenza di contributi antecedenti al
31.12.1995 è un fatto nuovo, mai allegato nel giudizio di primo grado e che non risulta né dall'estratto contributivo in quella sede depositato né dai conteggi prodotti, secondo cui, invece, i contributi cominciavano dall'1.7.2000. E anzi, come risultante dagli atti e ribadito dal procuratore del in Pt_1
sede di discussione, al momento della proposizione dell'originario ricorso, tali contributi non erano stati riscattati.
Si tratta, quindi, di un fatto - sopravvenuto nelle more del giudizio - cui non può darsi ingresso nel grado: si finirebbero, altrimenti, per introdurre indagini non offerte al contraddittorio delle parti nel giudizio innanzi al Tribunale, dovendosi evidenziare che l'eventuale sussistenza di contributi in epoca antecedente al 31.12.1995 inciderebbe non solo sull'integrazione al minimo ma anche sul criterio di calcolo dell'assegno ordinario.
Deve, dunque, rilevarsi l'inammissibilità della precisata allegazione, posto che, pacificamente, il divieto di “nova” sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché
l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe, inammissibilmente il giudizio d'appello da
8 mera “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (Sez. 3, Ordinanza n. 9211 del 22/03/2022).
In definitiva, l'integrazione al minimo non è riconoscibile nella presente sede. Le questioni nuove prospettate nel grado potranno essere, invece, avanzate in sede amministrativa ai fini della riliquidazione dell'assegno ordinario in godimento (cosa che, peraltro, risulta aver già fatto). Parte_1
2.4. Da ultimo, con riferimento agli arretrati in concreto dovuti, rileva il Collegio che sebbene l' , nelle conclusioni del ricorso in appello, abbia chiesto rideterminarsi l'importo spettante al CP_1 settembre 2023 in euro 17.656,57, dall'esame dell'atto di gravame (cfr. pagine 5 e 6), alla luce del quale vanno lette e interpretate le conclusioni rassegnate, risulta evidente che l'importo di euro 17.656,57 è la somma di quanto dovuto, a titolo di assegno ordinario, per l'anno 2020 (da luglio a dicembre, oltre i ratei di tredicesima: euro 2.233,69), all'anno 2021 (13 mensilità: euro 4.551,69), all'anno 2022 (13 mensilità: euro 4.638,14), all'anno 2023 (13 mensilità: euro 5.013,84) e, in parte, all'anno 2024 (tre mensilità: euro
1.219,50).
Ne segue che le conclusioni dell' contengono un evidente errore materiale, in quanto CP_1
indicano come dovuti al settembre 2023 somme che, invece, sono riferite anche al periodo successivo
(ovvero al periodo compreso tra l'ottobre 2023 e il marzo 2024), estraneo al presente giudizio.
Ebbene, il Collegio, chiamato necessariamente a pronunciarsi nei limiti dell'originaria domanda
(ferma al settembre 2013, e comprensiva anche dei nove ratei della tredicesima del 2013), deve quantificare l'importo dovuto dall'ente in euro 15.183,90 (corrispondente alla somma di: euro 2.233,69 per il 2020; euro 4.551,69 per il 2021; euro 4.638,14 per il 2022; euro 3.760,38 da gennaio a settembre
2023, compresi i ratei di tredicesima maturati).
3. L'appello proposto da - limitato alla statuizione del Tribunale in ordine alla Parte_1
regolamentazione delle spese, interamente compensate - è parzialmente fondato e può essere accolto nei termini di seguito precisati.
Il Tribunale ha compensato le spese «in ragione di quanto rilevato con riferimento alla corretta instaurazione dell'iter procedimentale volto alla verifica degli ulteriori requisiti necessari alla liquidazione della prestazione accertata in sede di ATPO»,: ha, in particolare, ritenuto che, non avendo provveduto alla presentazione del Modello AP70, il termine di 120 giorni concesso ex Parte_1 lege all' per il pagamento fosse rimasto sospeso sino alla data della pronuncia giudiziale, sicché CP_1
l'omesso pagamento della prestazione non poteva costituire un inadempimento imputabile all'
[...]
. CP_3
9 Avverso tale decisione ha proposto appello il , evidenziando che il Mod. AP70 è il modulo Pt_1
utilizzato per la liquidazione della invalidità civile, e non dell'assegno ordinario di invalidità ex L.
222/1984, e nella specie non sussistevano ragioni per compensare le spese ex art. 92, comma 2, c.p.c.
La doglianza è fondata.
Come noto, il modello AP70 è un modulo, reso disponibile dall' , che gli interessati hanno CP_1
l'onere di compilare e spedire all' per comunicare i dati socio-economici per la concessione ed CP_1 erogazione di prestazioni di invalidità civile (quali l'assegno o la pensione ex L. 118/1971, l'indennità di accompagnamento, ecc.), non già per ottenere prestazioni quali l'assegno ordinario di invalidità ex L.
222/1984. D'altro canto, con riferimento a tale ultimo beneficio, l' , una volta ricevuto il decreto di CP_1
omologa attestante la sussistenza delle condizioni sanitarie per la sua concessione (riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto interessato, in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo), deve solo verificare la sussistenza dei contributi richiesti ex lege: si tratta di un accertamento in relazione al quale non è necessaria la collaborazione dell'interessato, trattandosi di dati di cui l' ha già la disponibilità. CP_1
Ciò posto, appare evidente che, una volta ricevuta la notifica del decreto di omologa relativo alle condizioni sanitarie di , l'Istituto aveva 120 giorni per effettuare le verifiche relative al Parte_1
requisito contributivo e procedere al pagamento: il termine predetto non era sospeso in quanto non vi era alcun adempimento ulteriore a carico del privato.
Né, in senso contrario, depone la circostanza che il non aveva trasmesso i dati reddituali Pt_1
rilevanti ai fini della eventuale integrazione al minimo: non deve, infatti, sfuggire che la sussistenza di redditi tali da giustificare l'erogazione della “maggiorazione” non è un presupposto del diritto all'assegno ordinario.
Infatti, la S.C. ha costantemente chiarito che “i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della prestazione in esame sono il requisito sanitario e quello contributivo-assicurativo, laddove il requisito reddituale opera solo ai fini dell'integrazione al trattamento minimo” (cfr. ex ceteris Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 19249 del 2018); e solo in relazione a detta integrazione (e non già al fine di ottenere l'assegno ordinario) il comma 5 dell'art. 1 della L. 222/1984 stabilisce che gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
In definitiva, nella specie, l' era tenuto, entro 120 giorni dalla notifica del decreto di CP_1 omologa, a procedere all'erogazione dell'assegno ex L. 222/1984. L'instaurazione del giudizio è, dunque, ascrivibile alla condotta omissiva dell'ente.
10 Tanto chiarito, effettivamente non sussistevano, nel caso considerato, ragioni integranti i requisiti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese di lite, dovendosi evidenziare che la richiesta della maggiorazione al minimo non ha costituito autonomo capo di domanda, sicché non è neanche configurabile un'ipotesi di reciproca soccombenza.
Le spese del primo grado seguono, dunque, la soccombenza dell' e vengono determinate, CP_1
considerato lo scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000.00) e la tipologia di causa (in materia previdenziale), nella misura indicata in dispositivo (pari a euro 2.600,00: euro 600,00 per la fase di studio;
euro 550,00 per la fase introduttiva;
euro 1.450,00 per la fase decisionale), avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e dovendosi evidenziare che non è dovuto il compenso per la fase istruttoria
A tale ultimo proposito non sfugge al Collegio l'ampia portata dell'art. 4, quinto comma, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, laddove definisce la “fase istruttoria”. Non deve, tuttavia, trascurarsi che la medesima norma, dopo aver descritto le attività ascrivibili alla fase, chiarisce che la stessa “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Ebbene, nella specie, una fase istruttoria in quanto tale, in concreto, non vi è stata. Ritiene, infatti, il Collegio che le istanze contenute nell'originario ricorso non giustificano la liquidazione del compenso in parola. Esse, infatti, non rivestono rilievo autonomo rispetto al ricorso introduttivo e, pertanto, ricadono, ai fini del compenso, nella “fase introduttiva del giudizio”. In proposito giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Sez. L, Ordinanza n. 2081 del 2024; Sez. 5, Ordinanza
n. 19028 del 2023). Nella specie, non sono state avanzate richieste istruttorie al di fuori degli atti introduttivi, non è stato espletato alcun atto istruttorio né, tanto meno, è stata fissata un'udienza a tali fini.
4. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese del grado seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, delle CP_1
attività in concreto espletate (tra cui non rientra la fase istruttoria) e dei parametri vigenti, in esse comprese le spese per la fase inibitoria.
11
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sugli appelli riuniti, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che l'importo mensile dell'assegno ordinario ex
L. 222/1984 spettante a era pari, alla data della decorrenza (1.7.2020), a euro 343,60 e Parte_1 condanna l' a pagare a , in relazione ai ratei di assegno ordinario maturati sino al CP_1 Parte_1 mese di settembre 2023, l'importo di euro 15.183,90 (in luogo della maggior somma riconosciuta dal
Tribunale), oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo;
- condanna l' a rifondere a le spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto CP_1 Parte_1
al primo grado in euro 2.600,00 e quanto al secondo grado in euro 2.500,00, oltre – per entrambi i gradi
– rimborso spese forfetarie al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
RT MO, antistatario.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 3.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2441/2024 R.G. (a cui è stata riunita la causa n. 2494/2024 R.G.) vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. RT MO Parte_1
APPELLANTE NELLA CAUSA N. 2441/24 E APPELLATO NELLA CAUSA N. 2494/2024
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria A. Tuminelli e Mariateresa Nasso, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio in Roma Repertorio n. 37875 Per_1
Raccolta n.7313, e con questi elettivamente domiciliata in Roma, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, alla Via C. Beccaria, 29
APPELLATO CONTUMACE NELLA CAUSA N. 2441/2024 E APPELLANTE NELLA CAUSA N. 2494/2024
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro,
n. 227/2024 pubblicata il 12.3.2024
1 Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso innanzi al Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
rappresentava che: - all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, gli era stato riconosciuto il requisito sanitario per fruire dell'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 L. n.
222/1984, con decorrenza dall'11 giugno 2020; - malgrado la notifica del decreto di omologa del
5.10.2022 alle competenti sedi dell , perfezionata il 13.10.2022, e il possesso degli altri requisiti CP_1
richiesti dalla legge, l' non aveva provveduto al pagamento dei ratei del beneficio. Aggiungeva CP_1
che aveva diritto a percepire un assegno ordinario mensile di euro 363,47 e che lo stesso, in assenza di redditi, doveva essere integrato al minimo. Chiedeva, quindi, di “accertare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno ordinario di invalidità dal luglio 2020, per un importo mensile pari ad € 363,47, oltre maggiorazione al minimo prevista per legge;
voglia quindi condannare l' al pagamento dei CP_1
ratei arretrati e non riscossi al mese di settembre 2023 pari ad € 22.637,83= o quella diversa
(maggiore/minore) somma che verrà accertata in corso di giudizio, con rivalutazione monetaria/interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità all'effettivo saldo;
voglia quindi condannare l' al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio per averne CP_1
dato così ingiustificato motivo, maggiorati ex lege per la predisposizione PCT mediante ipertesto, oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità della domanda di condanna proposta CP_1
dal ricorrente, diretta ad ottenere il pagamento della prestazione oggetto di omologa, per carenza di apposita domanda amministrativa. Deduceva, poi, l'assenza degli ulteriori requisiti prescritti ex lege.
Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “In via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità del proposto ricorso per carenza di domanda amministrativa;
2) Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza del proposto ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con la prevista statuizione di legge”.
All'esito del giudizio il Tribunale, con la sentenza n. 227/2024 del 12.3.2024, disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda, così decideva: «- accerta il diritto del ricorrente a percepire l'assegno ordinario di invalidità dal luglio 2020, per un importo mensile pari ad
€ 363,47, oltre maggiorazione al minimo prevista per legge;
- condanna l' al pagamento dei ratei CP_1
2 maturati e non riscossi al mese di settembre 2023 pari ad € 22.637,83 con interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità all'effettivo saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti».
Avverso tale decisione proponeva appello , con ricorso in data 3.9.2024 iscritto Parte_1
al n. 2441/2024 R.G., limitatamente alla statuizione in ordine alle spese per i motivi così sinteticamente indicati: A) “erronea ricostruzione dei fatti - errata motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite”; B) “violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.
Chiedeva, quindi, di “condannare l' al pagamento delle spese di I° Grado … in non meno CP_1 di € 4.559,00#, oltre spese generali ed accessori di legge tutti come per legge, o diversa somma che sulle stesse tabelle sarà ritenuto equo liquidare di giustizia in considerazione dell'attività svolta;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario anche del presente grado del giudizio… da distrarsi ancora in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Non si costituiva in giudizio l' , del quale quindi deve essere dichiarata la contumacia nel CP_1
procedimento n. 2441/2024 R.G.
Avverso la medesima sentenza proponeva appello, con ricorso del 9.9.2024 (iscritto al n.
2494/2024 R.G.), anche l' per un unico, articolato motivo così rubricato: “errata applicazione della CP_1 normativa vigente in materia di calcolo della prestazione”. Lamentava l'appellante che il aveva Pt_1
raggiunto il requisito contributivo utile alla concessione dell'assegno ordinario, con la decorrenza indicata dal Tribunale, unicamente nella gestione commercianti (IOCOM) e che l'importo mensile dell'assegno, fissato alla data della decorrenza, risultava pari ad euro 343,60, non già ad euro 363,47; inoltre, contrariamente a quanto indicato in sentenza, l'assegno per cui è causa non era integrabile al trattamento minimo poiché il sistema di calcolo con cui era stato liquidato, di tipo contributivo puro, ne escludeva l'attribuzione (inizio contribuzione 1.7.2000) ai sensi dell'art. 1, co. 16 L. 335/1995. Pertanto,
l'importo spettante a titolo di arretrati alla data di settembre 2023 era pari ad euro 17.656,57 in luogo di euro 22.637,83. Ribadiva l'assenza della domanda amministrativa, già eccepita in primo grado.
In definitiva, l' chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza CP_1 appellata, di riformare detta decisione e “rideterminare l'importo dell'assegno ordinario di invalidità dal luglio 2020 in € 343,60 e l'importo delle somme dovute per ratei maturati e non riscossi al mese di settembre 2023 pari nell'importo di € 17.656,57”, con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva per resistere all'istanza di sospensione richiesta dalla controparte, Parte_1
che veniva respinta dalla Corte con provvedimento del 29.10.2024.
Si costituiva altresì il in relazione al giudizio di merito e, preso atto della minima Pt_1 differenza delle somme dovute come conteggiate dall' (differenza “emendabile in via CP_1
3 amministrativa”), deduceva di aver diritto all'integrazione al minimo in quanto, secondo l'estratto contributivo “aggiornato” (in relazione al quale aveva avanzato domanda di ricostituzione per motivi contributivi in data 7.2.2025), aveva “accreditati n. 52 contributi nel periodo antecedente al 31/12/1995, di cui 36 nel 1987 e n. 16 nel 1988”, sicché non trovava applicazione l'art. 1, comma 16, L. 335/1995.
Pertanto, previa riunione del giudizio iscritto al n. 2494/2024 R.G. a quello iscritto al n.
2441/2024 R.G., chiedeva di “rigettare l'appello dell' relativamente al trattamento minimo CP_1 spettante”, con vittoria di spese e compensi professionali anche per la fase di inibitoria, oltre spese generali, CPA ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'odierna udienza del 3 giugno 2025 il giudizio n. 2494/2024 R.G. è stato riunito a quello recante n. 2441/2024 R.G.; quindi, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa
è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Per ragioni di ordine logico e di chiarezza espositiva deve essere esaminato dapprima l'appello dell' , che si fonda su un unico, articolato motivo di appello. CP_1
2.1. Innanzi tutto giova evidenziare che l' , pur avendo reiterato, alla fine dell'unico motivo CP_1 di gravame, l'eccezione relativa alla “carenza assoluta della domanda amministrativa fin dall'origine”
(così si legge alla pagina 6 del ricorso in appello) non si è in alcun modo confrontato con la decisione assunta dal Tribunale sul punto.
E invero, il primo giudice ha richiamato l'art. 445-bis, comma 5, c.p.c. (“in assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”) e ha evidenziato come la norma citata prevede che l , subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti CP_1
dalla normativa vigente, debba provvedere al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa. Il primo giudice ha, altresì, rilevato che se è onere dell'interessato fornire la documentazione eventualmente necessaria per la verifica dei requisiti socio-sanitari, non è necessario, al fine di ottenere la prestazione richiesta, presentare una ulteriore e autonoma domanda amministrativa,
“con la conseguenza che la preliminare eccezione di improcedibilità dell'odierno ricorso non può accogliersi”.
4 Nel presente grado, come detto, l' non si è confrontato con la puntuale motivazione del CP_1 primo giudice, limitandosi a ribadire l'assenza della domanda amministrativa;
il che contrasta con il pacifico principio di diritto secondo cui la necessaria specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, dirette ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (vedi ex multis
Sez. 1 - , Sentenza n. 18932 del 27/09/2016).
Ne segue l'inammissibilità dell'appello in parte qua.
Solo ad abundantiam, e per completezza, giova evidenziare che l' non ha mai contestato CP_1
che, prima di presentare domanda ex art. 445-bis c.p.c., in data 11 giugno 2020 ha Parte_1 avanzato all' domanda amministrativa ai fini dell'ottenimento della pensione di inabilità o, in CP_1 subordine, dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 e 2 L. 222/84. Del resto, tale domanda
è presente agli atti. Risulta altresì per tabulas che il ha notificato all'Istituto il decreto di omologa Pt_1
del Tribunale di Cassino del 5.10.2022 a mezzo pec ricevuta il 13.10.2022.
Ebbene, avuto riguardo alla normativa in materia, come puntualmente disciplinata dall'art. 445- bis c.p.c., è evidente che non vi è alcun obbligo per il privato, che abbia promosso un ricorso per l'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione richiesta e abbia notificato all' il decreto di omologa del Tribunale attestante dette condizioni, di presentare una CP_1
ulteriore domanda amministrativa (tesa al pagamento della prestazione) rispetto a quella originaria, già avanzata quale condizione di procedibilità dell' CP_2
CP_ 2.2. L' nel grado non ha contestato l'an del diritto all'assegno ordinario;
pertanto,
l'accertamento del diritto di a percepire tale prestazione a far data dall'1.7.2020 è ormai Parte_1
definitivo.
L' ha, invece, censurato la sentenza impugnata laddove ha fissato l'importo mensile CP_1 dell'assegno alla data della decorrenza (luglio 2020) in euro 363,47, ammontando lo stesso, invece, secondo i conteggi dell' , ad euro 343,60. Ha precisato in proposito che il requisito contributivo CP_1 utile alla concessione dell'assegno ordinario, con la decorrenza indicata in sentenza, è stato raggiunto dal unicamente con riferimento alla gestione commercianti;
ha poi aggiunto che, tenuto conto degli Pt_1
indici di perequazione applicati anno per anno, l'importo dell'assegno ordinario nel 2020 era pari a euro
343,60, nel 2021 ad euro 350,13, nel 2022 ad euro 356,78, nel 2023 a euro 385,68.
5 Pur fermandosi correttamente la pronuncia di primo grado al settembre 2023, nei limiti della domanda, l' ha indicato anche l'importo dovuto nel 2024, pari a euro 406,50 al mese. CP_1
La lettura della comparsa di costituzione nel giudizio iscritto al n. 2494/2024 R.G. induce innanzi tutto a ritenere che non abbia specificamente contestato la quantificazione degli importi Parte_1 indicati dall' nel presente grado. Infatti, pur dando atto che l' avrebbe dovuto contestare i CP_1 CP_1
conteggi nel giudizio di primo grado, onde evitare di correggere eventuali errori nel grado, il ha Pt_1
CP_ dato atto che “da un esame con i calcoli operati dall' depositati in questa sede per la prima volta, emerge una lievissima differenza -emendabile in via amministrativa senza necessità di incardinare
l'appello- che porta a un importo di poco inferiore”. In altri termini, il pare sostanzialmente Pt_1 aderire alla quantificazione dell' , non contestata specificamente, come peraltro confermato dalle CP_1 conclusioni rassegnate, ove si chiede il rigetto dell'appello solo “relativamente al trattamento minimo”.
In ogni caso, giova evidenziare che, nella specie, la mancata contestazione da parte dell' CP_1
del quantum della prestazione nel giudizio di primo grado non rende tale dato definitivamente acquisito.
E invero, costituisce ius receptum che nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina.
Orbene, nel caso di specie l'esame dell'estratto contributivo (da cui emerge il versamento di contributi a più gestioni previdenziali) rende evidente che solo con riferimento alla gestione commercianti il , avuto riguardo alla data della domanda e alla decorrenza del diritto stabilita dal Pt_1
Tribunale, ha raggiunto il requisito contributivo richiesto ex lege (e in particolare 260 contributi settimanali di cui 156 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda).
Ciò posto, dall'esame dei conteggi depositati dal nel giudizio di primo grado si evince Pt_1 che gli stessi hanno considerato, erroneamente, una prestazione “con decorrenza 1° giugno 2023” (mentre il diritto per cui è causa spetta a far data dal 1° luglio 2020); inoltre, ai fini della contribuzione rilevante ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno ordinario, non hanno tenuto conto dell'anno 2019
(precedente la domanda amministrativa) ed hanno, invece, considerato l'anno 2022 (successivo alla domanda stessa e al riconoscimento del diritto).
Appare, dunque, evidente l'erroneità di tali calcoli sotto il profilo giuridico, avuto riguardo al
“montante contributivo” rilevante nella specie, in considerazione della pacifica decorrenza del diritto.
6 Si tratta di errore che questo Collegio ben può rilevare, dovendosi aggiungere che l'esame dei calcoli prodotti dall' nell'atto di gravame, al fine di quantificare l'importo dell'assegno ordinario CP_1
alla data del luglio 2020 rivela come gli stessi siano corretti ed immuni da vizi.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata laddove ha fissato l'importo mensile dell'assegno ordinario alla data del luglio 2020 in euro 363,47, anziché in euro 343,60.
2.3. L' ha contestato la decisione del Tribunale anche laddove ha riconosciuto il diritto CP_1 all'integrazione al trattamento minimo, rilevato che “il sistema di calcolo con cui è stato liquidato”
l'assegno ordinario, “di tipo contributivo puro, ne esclude l'attribuzione (inizio contribuzione
01.07.2000)”.
Il gravame è fondato.
Come noto, l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. 222/1984 è regolata dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, i quali, in particolare, prevedono:
“L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni” (comma 3); “L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione” (comma 4).
Nella specie, l'assegno ordinario è stato liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, posto che all'epoca della domanda amministrativa, secondo le risultanze dell'estratto contributivo prodotto dallo stesso nel corso del giudizio di primo grado, i contributi versati riguardavano solo Pt_1
periodi successivi al 31.12.1995.
Pertanto, il diritto all'integrazione di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 222/84 non spetta, ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge n. 335/95, a mente del quale “alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo”.
In proposito giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è
7 pacifico che l'assegno ordinario di invalidità ha natura di trattamento pensionistico (cfr. sul punto Sez.
L, Ordinanza n. 24751 del 2023, che richiama anche i precedenti di Cass. nn. 5544 e 8239 del 2010, 9808 del 2012 e 8634 del 2014). Ne segue che l'assegno ordinario d'invalidità (che, al compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia, purché sussistano i relativi requisiti di assicurazione e contribuzione), è attratto nell'orbita applicativa dell'art.1, comma 16
l. n. 335/95 nel suo riferimento alle “pensioni”. Il che trova conferma nell'art. 1, comma 14 l. n. 335/95 che iscrive l'assegno di invalidità al regime contributivo proprio delle pensioni: è evidente, dunque, la volontà del legislatore di estendere a tale assegno l'intero regime contributivo delle pensioni di vecchiaia di cui all'art.1, comma 19 l. n. 335/95.
non ha contestato la circostanza che l'art. 1, comma 16, L. 335/1995 impedisce Parte_1
l'integrazione al minimo dell'assegno ordinario calcolato con il metodo contributivo, ma ha dedotto che,
“dall'estratto contributivo aggiornato”, depositato per la prima volta nel grado, risultano accreditati n.
52 contributi nel periodo antecedente al 31/12/1995, di cui 36 nel 1987 e n. 16 nel 1988. È proprio sulla scorta di tali contributi, riscattati successivamente al giudizio di primo grado - così come confermato nel corso dell'odierna discussione orale -, che il assume di aver diritto alla integrazione al Pt_1
trattamento minimo, per la quale ha aggiunto di aver promosso autonoma istanza di ricostituzione in data
7.2.2025.
Rileva il Collegio che la deduzione concernente la sussistenza di contributi antecedenti al
31.12.1995 è un fatto nuovo, mai allegato nel giudizio di primo grado e che non risulta né dall'estratto contributivo in quella sede depositato né dai conteggi prodotti, secondo cui, invece, i contributi cominciavano dall'1.7.2000. E anzi, come risultante dagli atti e ribadito dal procuratore del in Pt_1
sede di discussione, al momento della proposizione dell'originario ricorso, tali contributi non erano stati riscattati.
Si tratta, quindi, di un fatto - sopravvenuto nelle more del giudizio - cui non può darsi ingresso nel grado: si finirebbero, altrimenti, per introdurre indagini non offerte al contraddittorio delle parti nel giudizio innanzi al Tribunale, dovendosi evidenziare che l'eventuale sussistenza di contributi in epoca antecedente al 31.12.1995 inciderebbe non solo sull'integrazione al minimo ma anche sul criterio di calcolo dell'assegno ordinario.
Deve, dunque, rilevarsi l'inammissibilità della precisata allegazione, posto che, pacificamente, il divieto di “nova” sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché
l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe, inammissibilmente il giudizio d'appello da
8 mera “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (Sez. 3, Ordinanza n. 9211 del 22/03/2022).
In definitiva, l'integrazione al minimo non è riconoscibile nella presente sede. Le questioni nuove prospettate nel grado potranno essere, invece, avanzate in sede amministrativa ai fini della riliquidazione dell'assegno ordinario in godimento (cosa che, peraltro, risulta aver già fatto). Parte_1
2.4. Da ultimo, con riferimento agli arretrati in concreto dovuti, rileva il Collegio che sebbene l' , nelle conclusioni del ricorso in appello, abbia chiesto rideterminarsi l'importo spettante al CP_1 settembre 2023 in euro 17.656,57, dall'esame dell'atto di gravame (cfr. pagine 5 e 6), alla luce del quale vanno lette e interpretate le conclusioni rassegnate, risulta evidente che l'importo di euro 17.656,57 è la somma di quanto dovuto, a titolo di assegno ordinario, per l'anno 2020 (da luglio a dicembre, oltre i ratei di tredicesima: euro 2.233,69), all'anno 2021 (13 mensilità: euro 4.551,69), all'anno 2022 (13 mensilità: euro 4.638,14), all'anno 2023 (13 mensilità: euro 5.013,84) e, in parte, all'anno 2024 (tre mensilità: euro
1.219,50).
Ne segue che le conclusioni dell' contengono un evidente errore materiale, in quanto CP_1
indicano come dovuti al settembre 2023 somme che, invece, sono riferite anche al periodo successivo
(ovvero al periodo compreso tra l'ottobre 2023 e il marzo 2024), estraneo al presente giudizio.
Ebbene, il Collegio, chiamato necessariamente a pronunciarsi nei limiti dell'originaria domanda
(ferma al settembre 2013, e comprensiva anche dei nove ratei della tredicesima del 2013), deve quantificare l'importo dovuto dall'ente in euro 15.183,90 (corrispondente alla somma di: euro 2.233,69 per il 2020; euro 4.551,69 per il 2021; euro 4.638,14 per il 2022; euro 3.760,38 da gennaio a settembre
2023, compresi i ratei di tredicesima maturati).
3. L'appello proposto da - limitato alla statuizione del Tribunale in ordine alla Parte_1
regolamentazione delle spese, interamente compensate - è parzialmente fondato e può essere accolto nei termini di seguito precisati.
Il Tribunale ha compensato le spese «in ragione di quanto rilevato con riferimento alla corretta instaurazione dell'iter procedimentale volto alla verifica degli ulteriori requisiti necessari alla liquidazione della prestazione accertata in sede di ATPO»,: ha, in particolare, ritenuto che, non avendo provveduto alla presentazione del Modello AP70, il termine di 120 giorni concesso ex Parte_1 lege all' per il pagamento fosse rimasto sospeso sino alla data della pronuncia giudiziale, sicché CP_1
l'omesso pagamento della prestazione non poteva costituire un inadempimento imputabile all'
[...]
. CP_3
9 Avverso tale decisione ha proposto appello il , evidenziando che il Mod. AP70 è il modulo Pt_1
utilizzato per la liquidazione della invalidità civile, e non dell'assegno ordinario di invalidità ex L.
222/1984, e nella specie non sussistevano ragioni per compensare le spese ex art. 92, comma 2, c.p.c.
La doglianza è fondata.
Come noto, il modello AP70 è un modulo, reso disponibile dall' , che gli interessati hanno CP_1
l'onere di compilare e spedire all' per comunicare i dati socio-economici per la concessione ed CP_1 erogazione di prestazioni di invalidità civile (quali l'assegno o la pensione ex L. 118/1971, l'indennità di accompagnamento, ecc.), non già per ottenere prestazioni quali l'assegno ordinario di invalidità ex L.
222/1984. D'altro canto, con riferimento a tale ultimo beneficio, l' , una volta ricevuto il decreto di CP_1
omologa attestante la sussistenza delle condizioni sanitarie per la sua concessione (riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto interessato, in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo), deve solo verificare la sussistenza dei contributi richiesti ex lege: si tratta di un accertamento in relazione al quale non è necessaria la collaborazione dell'interessato, trattandosi di dati di cui l' ha già la disponibilità. CP_1
Ciò posto, appare evidente che, una volta ricevuta la notifica del decreto di omologa relativo alle condizioni sanitarie di , l'Istituto aveva 120 giorni per effettuare le verifiche relative al Parte_1
requisito contributivo e procedere al pagamento: il termine predetto non era sospeso in quanto non vi era alcun adempimento ulteriore a carico del privato.
Né, in senso contrario, depone la circostanza che il non aveva trasmesso i dati reddituali Pt_1
rilevanti ai fini della eventuale integrazione al minimo: non deve, infatti, sfuggire che la sussistenza di redditi tali da giustificare l'erogazione della “maggiorazione” non è un presupposto del diritto all'assegno ordinario.
Infatti, la S.C. ha costantemente chiarito che “i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della prestazione in esame sono il requisito sanitario e quello contributivo-assicurativo, laddove il requisito reddituale opera solo ai fini dell'integrazione al trattamento minimo” (cfr. ex ceteris Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 19249 del 2018); e solo in relazione a detta integrazione (e non già al fine di ottenere l'assegno ordinario) il comma 5 dell'art. 1 della L. 222/1984 stabilisce che gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
In definitiva, nella specie, l' era tenuto, entro 120 giorni dalla notifica del decreto di CP_1 omologa, a procedere all'erogazione dell'assegno ex L. 222/1984. L'instaurazione del giudizio è, dunque, ascrivibile alla condotta omissiva dell'ente.
10 Tanto chiarito, effettivamente non sussistevano, nel caso considerato, ragioni integranti i requisiti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese di lite, dovendosi evidenziare che la richiesta della maggiorazione al minimo non ha costituito autonomo capo di domanda, sicché non è neanche configurabile un'ipotesi di reciproca soccombenza.
Le spese del primo grado seguono, dunque, la soccombenza dell' e vengono determinate, CP_1
considerato lo scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000.00) e la tipologia di causa (in materia previdenziale), nella misura indicata in dispositivo (pari a euro 2.600,00: euro 600,00 per la fase di studio;
euro 550,00 per la fase introduttiva;
euro 1.450,00 per la fase decisionale), avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e dovendosi evidenziare che non è dovuto il compenso per la fase istruttoria
A tale ultimo proposito non sfugge al Collegio l'ampia portata dell'art. 4, quinto comma, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, laddove definisce la “fase istruttoria”. Non deve, tuttavia, trascurarsi che la medesima norma, dopo aver descritto le attività ascrivibili alla fase, chiarisce che la stessa “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Ebbene, nella specie, una fase istruttoria in quanto tale, in concreto, non vi è stata. Ritiene, infatti, il Collegio che le istanze contenute nell'originario ricorso non giustificano la liquidazione del compenso in parola. Esse, infatti, non rivestono rilievo autonomo rispetto al ricorso introduttivo e, pertanto, ricadono, ai fini del compenso, nella “fase introduttiva del giudizio”. In proposito giova evidenziare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità, la fase della trattazione ovvero dell'istruttoria “deve essere distinta da quella introduttiva e/o decisionale, sicché deve consistere o in una specifica udienza oppure nella formulazione di istanze ulteriori da quelle già contenute negli atti introduttivi e/o nella produzione di documenti diversi. Pure va ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria” (cfr., tra le tante, Sez. L, Ordinanza n. 2081 del 2024; Sez. 5, Ordinanza
n. 19028 del 2023). Nella specie, non sono state avanzate richieste istruttorie al di fuori degli atti introduttivi, non è stato espletato alcun atto istruttorio né, tanto meno, è stata fissata un'udienza a tali fini.
4. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese del grado seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, delle CP_1
attività in concreto espletate (tra cui non rientra la fase istruttoria) e dei parametri vigenti, in esse comprese le spese per la fase inibitoria.
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P.Q.M.
La Corte, pronunciando sugli appelli riuniti, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che l'importo mensile dell'assegno ordinario ex
L. 222/1984 spettante a era pari, alla data della decorrenza (1.7.2020), a euro 343,60 e Parte_1 condanna l' a pagare a , in relazione ai ratei di assegno ordinario maturati sino al CP_1 Parte_1 mese di settembre 2023, l'importo di euro 15.183,90 (in luogo della maggior somma riconosciuta dal
Tribunale), oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo;
- condanna l' a rifondere a le spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto CP_1 Parte_1
al primo grado in euro 2.600,00 e quanto al secondo grado in euro 2.500,00, oltre – per entrambi i gradi
– rimborso spese forfetarie al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
RT MO, antistatario.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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