Ordinanza cautelare 8 febbraio 2024
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00377/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mirko Billone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto in data 29 maggio 2023 della Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione, notificato in data 10 novembre 2023, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno a favore del ricorrente tramite procedura di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RE LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato la Prefettura della Provincia di -OMISSIS- ha disposto nei confronti del cittadino extracomunitario ricorrente il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno tramite procedura di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020) evidenziando in motivazione che a suo carico gravano: A) una sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di -OMISSIS-, divenuta irrevocabile in data 10 novembre 2013, per la commissione del «reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/1990… per detenzione illecita di sostanze stupefacenti» ; B) una sentenza penale di condanna pronunciata dal Tribunale di -OMISSIS- per la commissione del «reato di furto di cui all’art. 624 C.P.» .
2. Di tale provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento con ricorso notificato in data 20 dicembre 2023 e depositato in data 18 gennaio 2024, cui accede un’istanza cautelare, deducendo le seguenti censure:
«I motivo – Difetto di motivazione, arbitrarietà, ed eccesso di potere».
In tale motivo viene dedotto che l’Amministrazione: A) ha desunto la pericolosità sociale del ricorrente solamente da due condanne penali; B) non ha svolto una valutazione in concreto sul tipo di condanna, né sull’entità del fatto, né sulla risalenza nel tempo delle sentenze di condanna; C) non ha effettuato una valutazione sulla condotta complessiva del ricorrente; D) non ha applicato i principi di diritto espressi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2023 sulla natura non automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno delle condanne per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità);
«II motivo - Occorre considerare la modifica normativa intervenuta con decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, conv. legge del 18 dicembre 2020, n. 173, dell’art. 19 del d.lgs. 286/98»
Il ricorrente deduce che né la Prefettura né la Questura hanno preso in considerazione la possibilità di concedere a suo favore un titolo di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. Il Ministero dell’Interno, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. Il Tribunale, con l’ordinanza cautelare n. 57 del 2024, adottata all’esito della camera di consiglio del 7 febbraio 2024, ha respinto l’istanza cautelare.
5. Successivamente nessuna delle parti ha svolto attività difensiva. Quindi all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va innanzitutto disatteso il primo motivo, a mezzo del quale il ricorrente deduce che la Prefettura ha fondato il diniego all’istanza di emersione sulla sola base di due sentenze penali di condanna, una per detenzione di sostanze stupefacenti e una per furto.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2020 non sono ammessi alle procedure di emersione i cittadini stranieri “che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.
In applicazione di tale disposizione, la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del ricorrente dalla Corte d’Appello di -OMISSIS- per la commissione del reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 assume di per sé sola carattere ostativo al positivo esito della procedura di emersione, non potendo rilevare ulteriori elementi di valutazione.
In particolare non giova al ricorrente evocare la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2023, che ha escluso dal novero delle condanne automaticamente ostative al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno quelle irrogate per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, che punisce “chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità”.
Difatti il ricorrente non ha provato di essere stato condannato per un reato in materia di stupefacenti “di lieve entità” , con la conseguenza che deve desumersi che la condanna pronunciata nei suoi confronti non riguarda la fattispecie prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ma una delle altre fattispecie previste dallo stesso art. 73, che non sono oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2023.
Osserva inoltre il Collegio che la giurisprudenza secondo cui, anche nel caso di reati ostativi al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, la competente autorità di pubblica sicurezza «deve operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero» ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 31 gennaio 2024, n. 997, cit.) non si applica al di fuori delle ipotesi della sussistenza di vincoli familiari (che non ricorrono nel caso di specie), ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
In presenza di reati ostativi non occorre quindi un’ulteriore valutazione sulla condotta complessiva del ricorrente, atteso che la legge ha prefissato una «una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza» (in questi termini, T.A.R. Veneto, Sez. III, 13 maggio 2024, n. 996).
3. Va disatteso anche il secondo motivo di ricorso, perché il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di elementi che avrebbero dovuto indurre la Prefettura e la Questura - anziché a chiudere il procedimento di emersione con il qui gravato provvedimento di rigetto - ad aprire un procedimento per valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
4. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
5. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO ID, Presidente
RE De Col, Primo Referendario
RE LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE LA | LO ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.