TAR Venezia, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 377
TAR
Ordinanza cautelare 8 febbraio 2024
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Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione, arbitrarietà, ed eccesso di potere

    La condanna per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 è di per sé ostativa alla procedura di emersione. Il ricorrente non ha provato che la condanna riguardasse la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990. Inoltre, il bilanciamento tra interessi pubblici e privati non si applica in assenza di vincoli familiari.

  • Rigettato
    Mancata considerazione della modifica normativa e della possibilità di protezione speciale

    Il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di elementi che avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione ad aprire un procedimento per la valutazione della protezione speciale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 377
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 377
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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