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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 765/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 765/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. GRANATO Parte_2 C.F._2
FRANCESCO ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensor in Catanzaro, Via D. Mottola di Amato n. 12
PARTI ATTRICI contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore e l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1 geom. . rappresentato e difeso dall'avv. PERETTI CHRISTIAN ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso lo studio del difensore in Omegna, via Lungo Lago Gramsci 7
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito, preliminarmente:
1. sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo;
in via gradata:
pagina 1 di 9
1. dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 3.7.2024 dal Geom.
dichiaratamente nella qualità di Amministratore p.t. della Comunione di Controparte_2 CP_1 a ragione dell'inesistenza del mandante e/o nullità della procura alle liti per i suesposti motivi;
[...]
2. dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 3.7.2024 dal Geom.
dichiaratamente nella qualità di Amministratore p.t. della Comunione di Controparte_2 CP_1 per i suesposti motivi;
[...]
3. dichiarare che la non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata Parte_3 per l'importo dichiarato di € 114,37 a titolo di interessi e della somma di € 200,00 a titolo di tassazione del provvedimento e, per l'effetto, rideterminare l'importo del precetto opposto tenendo conto delle suesposte eccezioni;
in ogni caso:
4. condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dell' opponente ex art. 93 c.p.c..
Per parte convenuta:
“In via istruttoria:
- Previa reiterazione dell'istanza di ammissione di prova per testi delle circostanze di cui alla narrativa della comparsa costitutiva del 10.09.24, da intendersi qui integralmente trascritte precedute dal rituale “vero che” e depurate se del caso di elementi ritenuti valutativi dal Giudice, con i testi ivi indicati.
- Previa espressa riserva di riproporre tutte indistintamente le su esposte istanze istruttorie, ove anche solo parzialmente non accolte, in sede di appello.
- Previa espressa dichiarazione di non accettare il contraddittorio in ordine a domande nuove o modificate eventualmente formulate dalle controparti.
Nel merito:
In via principale: Respingere integralmente l'opposizione a precetto presentata dalle dr.sse
[...]
e poiché infondata. Dichiarando legittimo e lecito il diritto della Comunione Parte_4 Parte_1
a di poter agire in via esecutiva verso le attrici opponenti in forza delle pretese e Controparte_1 ragioni creditorie di cui al decreto ingiuntivo N. 472/24 D.I. – N. 704/24 R.G., emesso dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Verbania, Giudice dr. Filippo Bertozzi, in data 20.06.24. Respingere ogni ulteriore domanda o pretesa avanzata dalle attrici opponenti in quanto infondata ed illegittima.
In via subordinata: Accolte le difese ed eccezioni della Comunione esponente, dichiarare tenute e condannare le parti attrici opponenti al pagamento di quella somma, maggiore o minore, risultante in corso di causa, nel caso depurata delle voci non dovute, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo.
Con favore di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione ex artt. 615 e 617, c.1., c.p.c. avverso al precetto notificato in data 3.7.2024 in forza del decreto ingiuntivo n. 742/2024 emesso dal Giudice di Pace di Verbania. In particolare hanno esposto:
- che è titolare della nuda proprietà della quota indivisa, pari a 10/1000, delle porzioni Parte_1
di terreno riportate nel catasto terreni del Comune di Pella, Località Roncallo al Lago, al foglio 4 mappale n. 545 e n. 546, mentre è usufruttuaria dei medesimi suddetti beni per le Parte_2
medesime proporzioni;
- che nell'atto di precetto era stato indicato quale parte intimante un ente inesistente, al quale si era preteso di attribuire personalità giuridica ovvero la qualità di ente di gestione al pari di un condominio, in quanto la comunione costituisce un istituto giuridico e non già un soggetto giuridico;
- che il soggetto non poteva ritenersi correttamente indicato con la mera denominazione “Comunione
Roncallo al lago”, denominazione mai attribuita da alcun atto costitutivo ovvero regolamento e che il numero di partiva iva indicato nell'atto opposto era errato, come confermato da verifica effettuata presso il sito dell'Agenzia delle Entrate;
- che la nomina del Geom. come amministratore e legale rappresentante della Controparte_2
comunione era inefficace e non attribuiva alla stessa un potere di rappresentanza processuale della
“Comunione di Roncallo al Lago”;
- che, in difetto di specifica attribuzione contenuta nella delega dei partecipanti alla comunione,
l'amministratore non poteva esercitare alcun potere, neanche di rappresentanza processuale, a differenza di quanto invece previsto dall'art. 1131 c.c. in tema di condominio;
- che nel verbale del 29.7.2023 non era stata attribuita al geom. alcuna delega in suo favore e CP_2 neanche il potere di rappresentanza processuale, sicché quest'ultima non avrebbe potuto, a sua volta, conferire alcuna procura alle liti all'Avv. Christian Peretti al fine di agire in monitorio nei confronti delle odierne opponenti e per precettare somme;
- che, quindi, la procura alle liti del 7.6.2024 era nulla e/o inesistente in quanto conferita da soggetto privo della rappresentanza sostanziale e processuale della Comunione con conseguente invalidità ed illegittimità dell'atto di precetto;
pagina 3 di 9 - che l'atto di precetto opposto risultava indeterminato per la mancata specificazione dei criteri di calcolo degli interessi;
- che non era precettabile la somma indicata da parte intimante quale costo di “tassazione del provvedimento”, indicata in euro 200,00, trattandosi di credito afferente a rimborso in relazione al quale l'obbligo del pagamento sorge direttamente dalla legge di registro e rispetto al quale, pertanto, il decreto ingiuntivo non costituisce titolo esecutivo.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la Comunione Roncallo al Lago chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare, ha esposto:
- che nell'atto di compravendita a rogito Notaio repertorio n. 15188, del 15 Persona_1
dicembre 1962, era allegato il regolamento della lottizzazione Comunione e che, Controparte_1
successivamente, attraverso la stipula della scrittura privata del 4 ottobre 1964, a rogito Notaio
repertorio n. 20199, era stato approvato il regolamento della Comunione;
Persona_1
- che la era munita di regolare codice fiscale, come si evinceva dal certificato di Controparte_1 variazione del medesimo, rilasciato il 30.07.21 dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di
Borgomanero;
- che per un mero errore materiale era stato indicato quale codice fiscale il numero in P.IVA_2
luogo del corretto identificativo , come emergeva dalla certificazione di attribuzione del P.IVA_3
codice fiscale della Comunione rilasciato dall'Ufficio Territoriale di Borgomanero (NO), in data
30.07.21, con annotazione del soggetto rappresentante, ovvero Controparte_2
- che la Comunione era dotata di un proprio regolamento che disciplinava il proprio Controparte_1
funzionamento e che nella compravendita del 15 dicembre 1962 era accluso quale allegato A) un documento contenente “patti e condizioni riguardanti la lottizzazione in Comune di Controparte_1
Pella”;
- che con scrittura privata datata 4 ottobre 1964, a rogito Notaio repertorio n. Persona_1
20199, era stato approvato il regolamento della Comunione, mediante il quale i proprietari di terreni ubicati in Pella, regione , avevano regolamentato la comunione dei servizi delle parti comuni;
CP_1
- che, in particolare, l'art. 16 disponeva che la società era amministrata da un Consiglio composto da 3
a 5 membri eletti dall'assemblea e che tale modalità era stata utilizzata dalla Controparte_1
nei primi decenni di esistenza;
[...]
pagina 4 di 9 - che con il trascorrere del tempo i partecipanti alla Comunione avevano poi deciso di avvalersi del potere contenuto nell'art. 25, ossia di nominare un unico amministratore;
- che, a seguito della nomina ad amministratore, discendevano in capo al soggetto designato i poteri di cui agli artt. 21, 22 e 24 del Regolamento adottato, sicché era infondata l'avversaria tesi per cui l'amministratore sarebbe stato privo di poteri, in assenza di una specifica ed espressa determinazione dei medesimi;
- che e avevano sempre preso parte, direttamente o delegando terzi, alle Parte_1 Parte_2
assemblee, partecipando alle votazioni ed esprimendo il loro voto favorevole o negativo sui punti in discussione, senza aver mai ritenuto di impugnare qualsivoglia deliberazione assunta dall'assemblea;
- che sussistevano, quindi, una serie di condotte univoche da cui si evince un pacifico riconoscimento, da parte delle stesse, dell'esistenza della Comunione, con i diritti e doveri conseguenti;
- che le odierne opponenti, essendo proprietarie di un immobile facente parte della Comunione
, avevano il diritto di godere di tutte le parti comuni (strade, spiaggia, sottoservizi di Controparte_1 acqua e fognatura, ecc.), ma nel contempo avevano l'obbligo di partecipare alle spese dei predetti, come previsto dall'art. 2 del regolamento della Comunione del 4 ottobre 1964;
- che la somma di € 114,37, indicata come interessi, era stata determinata sulla somma capitale ingiunta di € 4.550,00, a far tempo dalla data di scadenza della rata dovuta per l'anno 2023 ossia entro il
30.09.23;
- che la doglianza avanzata circa l'erroneo inserimento della voce di spesa relativa al costo di tassazione del provvedimento era priva di pregio, in quanto era una voce di spesa conseguente all'emissione dell'ingiunzione da porsi a carico della parte soccombente e tenuta al pagamento.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 20.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c. in data 28.5.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esplicate.
La presente opposizione concerne l'emissione del decreto ingiuntivo n.742/2024 avverso
[...]
e in favore della ”. Sulla base della Pt_1 Parte_2 Parte_3
pagina 5 di 9 documentazione prodotta dalla parte opposta, risulta che quest'ultima trae origine da una lottizzazione di terreni siti nel Comune di Pella (doc. 10 e 11 parte opposta).
In termini generali, giova premettere che fra gli strumenti negoziali di pianificazione territoriale e di edilizia privata, si collocano le convenzioni urbanistiche, rispettivamente, di piano ed edilizie o di lottizzazione vere e proprie (già previste e regolate dall'art. 28 legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come introdotto con legge 6 agosto 1967, n. 765), le quali ultime mirano a disciplinare gli obblighi e i comportamenti cui sono tenuti i privati lottizzatori di un determinato comparto per ottenere il rilascio del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o denuncia di inizio attività nei casi di cui all'art. 22 comma 3 T.U. in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/1993) a particolari condizioni. Esse prevedono generalmente l'impegno dei lottizzanti a realizzare gli interventi previsti e, in proporzione al volume e alla superficie edificabile, le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria espressamente descritte in base ai progetti di piano, quando il non preveda già di realizzarle per conto CP_3
proprio.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “la stipulazione con il di una convenzione CP_3
di lottizzazione implica che i proprietari dei terreni interessati alla urbanizzazione pongano in essere un negozio (interno) di costituzione di un consorzio urbanistico volontario con assunzione delle obbligazioni a fini organizzativi e con costituzione degli effetti reali necessari per conferire al territorio l'assetto giuridico conforme al progetto approvato dalla amministrazione” (Cass. n.
9941/2010).
In tali organismi, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ravvisato delle figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, dal momento che all'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo fa riscontro l'assunzione da parte dei consorziati di una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, con riferimento sia alla gestione delle cose e dei servizi consortili che alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr. Cass., sez. 1,14 maggio 2012, n. 7427; Cass., sez. 1,28 aprile 2010, n.
10220; Cass., sez. 1,22 dicembre 2005, n. 28492).
Tali figure di consorzio edilizio o di urbanizzazione, quale aggregazione di diritto privato di persone fisiche o giuridiche proprietarie dei terreni del comparto diretta "alla sistemazione o al miglior
pagina 6 di 9 godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere o servizi " cfr. Cass., 21 marzo 2003, n. 4125), non presentano nel nostro sistema positivo una specifica regolamentazione.
Al riguardo, parte della giurisprudenza ha ritenuto applicabile “la disciplina della comunione dettata dal codice civile, ivi compreso l'art. 1101, comma 2, con la conseguenza che, in difetto di espressa deroga convenzionale, giusta la regola da tale norma imposta, le spese per la lottizzazione (quali quelle afferenti, fra l'altro, al progetto, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria) ed i pesi alla medesima inerenti (quali la cessione al delle opere di urbanizzazione e la destinazione di CP_3
talune aree, con vincolo permanente, a vantaggio dell'intera lottizzazione o di singoli lotti) si ripartiscono e si distribuiscono in proporzione alle quote dei partecipanti" (Cass. n. 9941/2010).
Mentre secondo un diverso e maggioritario orientamento giurisprudenziale “il problema della normativa ad essi applicabile va, peraltro, risolto alla luce della considerazione che, accanto all'innegabile connotato associativo, essi si caratterizzano anche per un forte profilo di realità - in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di "obligationes propter rem" con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria -, sicché, insoddisfacenti risultando tanto le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio, è d'uopo rivolgere l'attenzione, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, soltanto ove questo nulla disponga al riguardo, passare all'individuazione della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia” (cfr.,
Cass. civ., sez. 1,21.03.2003, n. 4125; Cass., n. 7427/2012, cit.; Cass., n. 10220/2010, cit.; Cass. civ., sez. 1,9.02.2007, n. 2877; Cass., n. 28492/2005, cit.; Cass. civ., sez. 2,6.05.2005, n. 9401).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, non può escludersi una soggettività giuridica in capo alla
”, che, nonostante la denominazione di comunione, deve essere Controparte_4
qualificata più propriamente come un ente con natura di consorzio urbanistico volontario. Tale
pagina 7 di 9 conclusione è, altresì, corroborata dall'attribuzione del codice fiscale n. risultante anche P.IVA_3 dal sito dell'Agenzia delle Entrate (doc. 9 e 17).
Come emerge dalla documentazione prodotta (doc. 10-11), sussiste una comunione con riferimento ai mappali n. 545, 546 e 547 del foglio 4, la quale, tuttavia, non esaurisce i rapporti giuridici ascrivibili al soggetto giuridico sorto a seguito della lottizzazione di terreni nel Comune di Pella, i cui lotti appartengono in proprietà esclusiva ai singoli.
Sono, pertanto, infondate le deduzioni delle attrici in merito all'inesistenza giuridica della parte opposta a favore della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo.
Parimenti, non sussiste un difetto di rappresentanza processuale e sostanziale in capo al Geom. CP_2
, nominata amministratrice nell'assemblea del 29.07.23 (doc. 4),
[...]
Come illustrato, la disciplina applicabile deve essere determinata, in via principale, sulla base di quanto convenzionalmente stabilito dalle parti. Nella specie, l'uso delle parti e dei servizi comuni sono stati regolamentati in forza di regolamento trascritto e pertanto opponibile, altresì, ai successivi acquirenti di beni ricompresi nella lottizzazione (doc. 11).
In merito all'amministrazione, l'art. 16 dispone che “la società è amministrata da un Consiglio composto da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea che ne determina di volta in volta il numero”, mentre l'art. 25 prevede la facoltà di nominare un amministratore, che è stata esercitata dall'assemblea (cfr.
“l'assemblea ordinaria potrà deliberare che la comunione venga amministrata da un amministratore unico”).
Nel verbale del 29.7.2023 è stato, infatti, deliberata all'unanimità la conferma della nomina del geom.
, a cui competono i poteri indicati nell'art. 21 del regolamento, ovvero di ordinaria e CP_2 straordinaria amministrazione. L'art. 25 prevede che all'amministratore unico spettino anche “i poteri predetti”, ovvero quelli elencati negli articoli precedenti, e quindi, altresì, quello di rappresentanza legale dell'ente di cui all'art. 22.
L'amministratore ha, quindi, agito nel rispetto dei poteri attribuiti, conferendo mandato a un CP_2 legale al fine d'agire giudizialmente per il recupero delle spese insolute.
Non si ravvisano, inoltre, profili d'indeterminatezza del credito precettato, avendo il creditore precisato già nell'atto di precetto la somma indicata nel decreto ingiuntivo di euro 4.550,00 e la quota d'interessi maturata a far tempo dalla data di scadenza della rata dovuta per l'anno 2023.
pagina 8 di 9 Infine, è dovuta anche la somma di euro 200,00 indicata nell'atto di precetto come tassazione del provvedimento. Essa corrisponde all'imposta di registro di cui il creditore, che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo esecutivo soggetto a registrazione, può pretendere il rimborso in sede di precetto.
Difatti, le spese di registrazione dell'atto giudiziario rivestono carattere di accessorietà rispetto alla statuizione sulle spese processuali, in omaggio al principio della soccombenza, in forza del quale il soggetto soccombente è onerato a sopportare anche le somme accessorie previste dalla legge, che possono essere anche autoliquidate col precetto in quanto rientranti tra le somme conseguenti alla sentenza, senza che sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo. Con il precetto può, quindi, essere legittimamente intimato il pagamento dell'importo portato dal titolo di condanna, le spese accessorie e necessarie al titolo quali le spese di registrazione e le spese legali del precetto (cfr. sul punto Cass. 1241072016). Tali voci riguardano attività normalmente connesse alla predisposizione del precetto o comunque abitualmente comprese nell'intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto in suo favore in esso statuito.
Alla luce delle considerazioni esposte l'opposizione deve, quindi, essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, e devono essere Parte_1 Parte_2
condannate alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta che vengono liquidate, sulla base dei parametri ministeriali (medi per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, in euro 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna le opponenti a rifondere in favore dell'opposta le spese di lite che si liquidano in euro
3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso,
I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 26.6.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 765/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. GRANATO Parte_2 C.F._2
FRANCESCO ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensor in Catanzaro, Via D. Mottola di Amato n. 12
PARTI ATTRICI contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore e l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1 geom. . rappresentato e difeso dall'avv. PERETTI CHRISTIAN ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso lo studio del difensore in Omegna, via Lungo Lago Gramsci 7
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito, preliminarmente:
1. sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo;
in via gradata:
pagina 1 di 9
1. dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 3.7.2024 dal Geom.
dichiaratamente nella qualità di Amministratore p.t. della Comunione di Controparte_2 CP_1 a ragione dell'inesistenza del mandante e/o nullità della procura alle liti per i suesposti motivi;
[...]
2. dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 3.7.2024 dal Geom.
dichiaratamente nella qualità di Amministratore p.t. della Comunione di Controparte_2 CP_1 per i suesposti motivi;
[...]
3. dichiarare che la non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata Parte_3 per l'importo dichiarato di € 114,37 a titolo di interessi e della somma di € 200,00 a titolo di tassazione del provvedimento e, per l'effetto, rideterminare l'importo del precetto opposto tenendo conto delle suesposte eccezioni;
in ogni caso:
4. condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dell' opponente ex art. 93 c.p.c..
Per parte convenuta:
“In via istruttoria:
- Previa reiterazione dell'istanza di ammissione di prova per testi delle circostanze di cui alla narrativa della comparsa costitutiva del 10.09.24, da intendersi qui integralmente trascritte precedute dal rituale “vero che” e depurate se del caso di elementi ritenuti valutativi dal Giudice, con i testi ivi indicati.
- Previa espressa riserva di riproporre tutte indistintamente le su esposte istanze istruttorie, ove anche solo parzialmente non accolte, in sede di appello.
- Previa espressa dichiarazione di non accettare il contraddittorio in ordine a domande nuove o modificate eventualmente formulate dalle controparti.
Nel merito:
In via principale: Respingere integralmente l'opposizione a precetto presentata dalle dr.sse
[...]
e poiché infondata. Dichiarando legittimo e lecito il diritto della Comunione Parte_4 Parte_1
a di poter agire in via esecutiva verso le attrici opponenti in forza delle pretese e Controparte_1 ragioni creditorie di cui al decreto ingiuntivo N. 472/24 D.I. – N. 704/24 R.G., emesso dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Verbania, Giudice dr. Filippo Bertozzi, in data 20.06.24. Respingere ogni ulteriore domanda o pretesa avanzata dalle attrici opponenti in quanto infondata ed illegittima.
In via subordinata: Accolte le difese ed eccezioni della Comunione esponente, dichiarare tenute e condannare le parti attrici opponenti al pagamento di quella somma, maggiore o minore, risultante in corso di causa, nel caso depurata delle voci non dovute, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo.
Con favore di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione ex artt. 615 e 617, c.1., c.p.c. avverso al precetto notificato in data 3.7.2024 in forza del decreto ingiuntivo n. 742/2024 emesso dal Giudice di Pace di Verbania. In particolare hanno esposto:
- che è titolare della nuda proprietà della quota indivisa, pari a 10/1000, delle porzioni Parte_1
di terreno riportate nel catasto terreni del Comune di Pella, Località Roncallo al Lago, al foglio 4 mappale n. 545 e n. 546, mentre è usufruttuaria dei medesimi suddetti beni per le Parte_2
medesime proporzioni;
- che nell'atto di precetto era stato indicato quale parte intimante un ente inesistente, al quale si era preteso di attribuire personalità giuridica ovvero la qualità di ente di gestione al pari di un condominio, in quanto la comunione costituisce un istituto giuridico e non già un soggetto giuridico;
- che il soggetto non poteva ritenersi correttamente indicato con la mera denominazione “Comunione
Roncallo al lago”, denominazione mai attribuita da alcun atto costitutivo ovvero regolamento e che il numero di partiva iva indicato nell'atto opposto era errato, come confermato da verifica effettuata presso il sito dell'Agenzia delle Entrate;
- che la nomina del Geom. come amministratore e legale rappresentante della Controparte_2
comunione era inefficace e non attribuiva alla stessa un potere di rappresentanza processuale della
“Comunione di Roncallo al Lago”;
- che, in difetto di specifica attribuzione contenuta nella delega dei partecipanti alla comunione,
l'amministratore non poteva esercitare alcun potere, neanche di rappresentanza processuale, a differenza di quanto invece previsto dall'art. 1131 c.c. in tema di condominio;
- che nel verbale del 29.7.2023 non era stata attribuita al geom. alcuna delega in suo favore e CP_2 neanche il potere di rappresentanza processuale, sicché quest'ultima non avrebbe potuto, a sua volta, conferire alcuna procura alle liti all'Avv. Christian Peretti al fine di agire in monitorio nei confronti delle odierne opponenti e per precettare somme;
- che, quindi, la procura alle liti del 7.6.2024 era nulla e/o inesistente in quanto conferita da soggetto privo della rappresentanza sostanziale e processuale della Comunione con conseguente invalidità ed illegittimità dell'atto di precetto;
pagina 3 di 9 - che l'atto di precetto opposto risultava indeterminato per la mancata specificazione dei criteri di calcolo degli interessi;
- che non era precettabile la somma indicata da parte intimante quale costo di “tassazione del provvedimento”, indicata in euro 200,00, trattandosi di credito afferente a rimborso in relazione al quale l'obbligo del pagamento sorge direttamente dalla legge di registro e rispetto al quale, pertanto, il decreto ingiuntivo non costituisce titolo esecutivo.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la Comunione Roncallo al Lago chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare, ha esposto:
- che nell'atto di compravendita a rogito Notaio repertorio n. 15188, del 15 Persona_1
dicembre 1962, era allegato il regolamento della lottizzazione Comunione e che, Controparte_1
successivamente, attraverso la stipula della scrittura privata del 4 ottobre 1964, a rogito Notaio
repertorio n. 20199, era stato approvato il regolamento della Comunione;
Persona_1
- che la era munita di regolare codice fiscale, come si evinceva dal certificato di Controparte_1 variazione del medesimo, rilasciato il 30.07.21 dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di
Borgomanero;
- che per un mero errore materiale era stato indicato quale codice fiscale il numero in P.IVA_2
luogo del corretto identificativo , come emergeva dalla certificazione di attribuzione del P.IVA_3
codice fiscale della Comunione rilasciato dall'Ufficio Territoriale di Borgomanero (NO), in data
30.07.21, con annotazione del soggetto rappresentante, ovvero Controparte_2
- che la Comunione era dotata di un proprio regolamento che disciplinava il proprio Controparte_1
funzionamento e che nella compravendita del 15 dicembre 1962 era accluso quale allegato A) un documento contenente “patti e condizioni riguardanti la lottizzazione in Comune di Controparte_1
Pella”;
- che con scrittura privata datata 4 ottobre 1964, a rogito Notaio repertorio n. Persona_1
20199, era stato approvato il regolamento della Comunione, mediante il quale i proprietari di terreni ubicati in Pella, regione , avevano regolamentato la comunione dei servizi delle parti comuni;
CP_1
- che, in particolare, l'art. 16 disponeva che la società era amministrata da un Consiglio composto da 3
a 5 membri eletti dall'assemblea e che tale modalità era stata utilizzata dalla Controparte_1
nei primi decenni di esistenza;
[...]
pagina 4 di 9 - che con il trascorrere del tempo i partecipanti alla Comunione avevano poi deciso di avvalersi del potere contenuto nell'art. 25, ossia di nominare un unico amministratore;
- che, a seguito della nomina ad amministratore, discendevano in capo al soggetto designato i poteri di cui agli artt. 21, 22 e 24 del Regolamento adottato, sicché era infondata l'avversaria tesi per cui l'amministratore sarebbe stato privo di poteri, in assenza di una specifica ed espressa determinazione dei medesimi;
- che e avevano sempre preso parte, direttamente o delegando terzi, alle Parte_1 Parte_2
assemblee, partecipando alle votazioni ed esprimendo il loro voto favorevole o negativo sui punti in discussione, senza aver mai ritenuto di impugnare qualsivoglia deliberazione assunta dall'assemblea;
- che sussistevano, quindi, una serie di condotte univoche da cui si evince un pacifico riconoscimento, da parte delle stesse, dell'esistenza della Comunione, con i diritti e doveri conseguenti;
- che le odierne opponenti, essendo proprietarie di un immobile facente parte della Comunione
, avevano il diritto di godere di tutte le parti comuni (strade, spiaggia, sottoservizi di Controparte_1 acqua e fognatura, ecc.), ma nel contempo avevano l'obbligo di partecipare alle spese dei predetti, come previsto dall'art. 2 del regolamento della Comunione del 4 ottobre 1964;
- che la somma di € 114,37, indicata come interessi, era stata determinata sulla somma capitale ingiunta di € 4.550,00, a far tempo dalla data di scadenza della rata dovuta per l'anno 2023 ossia entro il
30.09.23;
- che la doglianza avanzata circa l'erroneo inserimento della voce di spesa relativa al costo di tassazione del provvedimento era priva di pregio, in quanto era una voce di spesa conseguente all'emissione dell'ingiunzione da porsi a carico della parte soccombente e tenuta al pagamento.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 20.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c. in data 28.5.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esplicate.
La presente opposizione concerne l'emissione del decreto ingiuntivo n.742/2024 avverso
[...]
e in favore della ”. Sulla base della Pt_1 Parte_2 Parte_3
pagina 5 di 9 documentazione prodotta dalla parte opposta, risulta che quest'ultima trae origine da una lottizzazione di terreni siti nel Comune di Pella (doc. 10 e 11 parte opposta).
In termini generali, giova premettere che fra gli strumenti negoziali di pianificazione territoriale e di edilizia privata, si collocano le convenzioni urbanistiche, rispettivamente, di piano ed edilizie o di lottizzazione vere e proprie (già previste e regolate dall'art. 28 legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come introdotto con legge 6 agosto 1967, n. 765), le quali ultime mirano a disciplinare gli obblighi e i comportamenti cui sono tenuti i privati lottizzatori di un determinato comparto per ottenere il rilascio del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o denuncia di inizio attività nei casi di cui all'art. 22 comma 3 T.U. in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/1993) a particolari condizioni. Esse prevedono generalmente l'impegno dei lottizzanti a realizzare gli interventi previsti e, in proporzione al volume e alla superficie edificabile, le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria espressamente descritte in base ai progetti di piano, quando il non preveda già di realizzarle per conto CP_3
proprio.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “la stipulazione con il di una convenzione CP_3
di lottizzazione implica che i proprietari dei terreni interessati alla urbanizzazione pongano in essere un negozio (interno) di costituzione di un consorzio urbanistico volontario con assunzione delle obbligazioni a fini organizzativi e con costituzione degli effetti reali necessari per conferire al territorio l'assetto giuridico conforme al progetto approvato dalla amministrazione” (Cass. n.
9941/2010).
In tali organismi, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ravvisato delle figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, dal momento che all'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo fa riscontro l'assunzione da parte dei consorziati di una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, con riferimento sia alla gestione delle cose e dei servizi consortili che alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr. Cass., sez. 1,14 maggio 2012, n. 7427; Cass., sez. 1,28 aprile 2010, n.
10220; Cass., sez. 1,22 dicembre 2005, n. 28492).
Tali figure di consorzio edilizio o di urbanizzazione, quale aggregazione di diritto privato di persone fisiche o giuridiche proprietarie dei terreni del comparto diretta "alla sistemazione o al miglior
pagina 6 di 9 godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere o servizi " cfr. Cass., 21 marzo 2003, n. 4125), non presentano nel nostro sistema positivo una specifica regolamentazione.
Al riguardo, parte della giurisprudenza ha ritenuto applicabile “la disciplina della comunione dettata dal codice civile, ivi compreso l'art. 1101, comma 2, con la conseguenza che, in difetto di espressa deroga convenzionale, giusta la regola da tale norma imposta, le spese per la lottizzazione (quali quelle afferenti, fra l'altro, al progetto, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria) ed i pesi alla medesima inerenti (quali la cessione al delle opere di urbanizzazione e la destinazione di CP_3
talune aree, con vincolo permanente, a vantaggio dell'intera lottizzazione o di singoli lotti) si ripartiscono e si distribuiscono in proporzione alle quote dei partecipanti" (Cass. n. 9941/2010).
Mentre secondo un diverso e maggioritario orientamento giurisprudenziale “il problema della normativa ad essi applicabile va, peraltro, risolto alla luce della considerazione che, accanto all'innegabile connotato associativo, essi si caratterizzano anche per un forte profilo di realità - in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di "obligationes propter rem" con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria -, sicché, insoddisfacenti risultando tanto le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio, è d'uopo rivolgere l'attenzione, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, soltanto ove questo nulla disponga al riguardo, passare all'individuazione della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia” (cfr.,
Cass. civ., sez. 1,21.03.2003, n. 4125; Cass., n. 7427/2012, cit.; Cass., n. 10220/2010, cit.; Cass. civ., sez. 1,9.02.2007, n. 2877; Cass., n. 28492/2005, cit.; Cass. civ., sez. 2,6.05.2005, n. 9401).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, non può escludersi una soggettività giuridica in capo alla
”, che, nonostante la denominazione di comunione, deve essere Controparte_4
qualificata più propriamente come un ente con natura di consorzio urbanistico volontario. Tale
pagina 7 di 9 conclusione è, altresì, corroborata dall'attribuzione del codice fiscale n. risultante anche P.IVA_3 dal sito dell'Agenzia delle Entrate (doc. 9 e 17).
Come emerge dalla documentazione prodotta (doc. 10-11), sussiste una comunione con riferimento ai mappali n. 545, 546 e 547 del foglio 4, la quale, tuttavia, non esaurisce i rapporti giuridici ascrivibili al soggetto giuridico sorto a seguito della lottizzazione di terreni nel Comune di Pella, i cui lotti appartengono in proprietà esclusiva ai singoli.
Sono, pertanto, infondate le deduzioni delle attrici in merito all'inesistenza giuridica della parte opposta a favore della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo.
Parimenti, non sussiste un difetto di rappresentanza processuale e sostanziale in capo al Geom. CP_2
, nominata amministratrice nell'assemblea del 29.07.23 (doc. 4),
[...]
Come illustrato, la disciplina applicabile deve essere determinata, in via principale, sulla base di quanto convenzionalmente stabilito dalle parti. Nella specie, l'uso delle parti e dei servizi comuni sono stati regolamentati in forza di regolamento trascritto e pertanto opponibile, altresì, ai successivi acquirenti di beni ricompresi nella lottizzazione (doc. 11).
In merito all'amministrazione, l'art. 16 dispone che “la società è amministrata da un Consiglio composto da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea che ne determina di volta in volta il numero”, mentre l'art. 25 prevede la facoltà di nominare un amministratore, che è stata esercitata dall'assemblea (cfr.
“l'assemblea ordinaria potrà deliberare che la comunione venga amministrata da un amministratore unico”).
Nel verbale del 29.7.2023 è stato, infatti, deliberata all'unanimità la conferma della nomina del geom.
, a cui competono i poteri indicati nell'art. 21 del regolamento, ovvero di ordinaria e CP_2 straordinaria amministrazione. L'art. 25 prevede che all'amministratore unico spettino anche “i poteri predetti”, ovvero quelli elencati negli articoli precedenti, e quindi, altresì, quello di rappresentanza legale dell'ente di cui all'art. 22.
L'amministratore ha, quindi, agito nel rispetto dei poteri attribuiti, conferendo mandato a un CP_2 legale al fine d'agire giudizialmente per il recupero delle spese insolute.
Non si ravvisano, inoltre, profili d'indeterminatezza del credito precettato, avendo il creditore precisato già nell'atto di precetto la somma indicata nel decreto ingiuntivo di euro 4.550,00 e la quota d'interessi maturata a far tempo dalla data di scadenza della rata dovuta per l'anno 2023.
pagina 8 di 9 Infine, è dovuta anche la somma di euro 200,00 indicata nell'atto di precetto come tassazione del provvedimento. Essa corrisponde all'imposta di registro di cui il creditore, che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo esecutivo soggetto a registrazione, può pretendere il rimborso in sede di precetto.
Difatti, le spese di registrazione dell'atto giudiziario rivestono carattere di accessorietà rispetto alla statuizione sulle spese processuali, in omaggio al principio della soccombenza, in forza del quale il soggetto soccombente è onerato a sopportare anche le somme accessorie previste dalla legge, che possono essere anche autoliquidate col precetto in quanto rientranti tra le somme conseguenti alla sentenza, senza che sia necessaria un'espressa statuizione al riguardo. Con il precetto può, quindi, essere legittimamente intimato il pagamento dell'importo portato dal titolo di condanna, le spese accessorie e necessarie al titolo quali le spese di registrazione e le spese legali del precetto (cfr. sul punto Cass. 1241072016). Tali voci riguardano attività normalmente connesse alla predisposizione del precetto o comunque abitualmente comprese nell'intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto in suo favore in esso statuito.
Alla luce delle considerazioni esposte l'opposizione deve, quindi, essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, e devono essere Parte_1 Parte_2
condannate alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta che vengono liquidate, sulla base dei parametri ministeriali (medi per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, in euro 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna le opponenti a rifondere in favore dell'opposta le spese di lite che si liquidano in euro
3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso,
I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 26.6.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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