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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 01/12/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.399/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. ON Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. OM Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.399/2023
Tra
e , rappresentati e difesi, congiuntamente e Parte_1 Parte_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Strinati Emiliano e Clericò Francesca ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Terni, Via Leonardo da Vinci n.2, come da procura in calce all'atto di appello Appellanti
e
quale cessionaria di Controparte_1 Controparte_2
– e per essa la mandataria in persona del legale
[...] CP_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC , come da procura in Email_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata nonché nei confronti
(di seguito breviter Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro-tempore – quale cedente di CP [...]
–, rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Sordi ed elettivamente domiciliata Controparte_5 presso il suo studio sito in Castiglione del Lago (PG), Via Cesare Pavese n.36, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.348/2023. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, accogliere per i motivi tutti dedotti, il proposto appello
e per l'effetto, riformare la sentenza appellata e quindi accogliere le domande di cui all'atto di citazione del primo grado e pertanto dichiarare la nullità o comunque annullare, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.598/2019 del 5/7/2019 (R.G. n.1624/2019) emesso dal Tribunale di Terni.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia:
In via principale e nel merito, accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avverso gravame e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.348/2023 del Tribunale di Terni, con il rigetto di tutte le richieste avversarie, in quanto infondate ed inammissibili per le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito, nella denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza n.348/2023 del Tribunale di Terni e di condanna risarcitoria/restitutoria dell'appellata, o di pronunce che attribuiscano all'appellata passività di ogni natura e specie, accertare e dichiarare carente Controparte_1 di legittimazione passiva in merito a dette pronunce e quindi indenne rispetto ad esse, quale soggetto subentrato a nei limiti delle attività connesse al rapporto ceduto. Controparte_6
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Per : CP
“In limine litis, per le ragioni espresse in narrativa, rigettare l'istanza di sospensione di provvisoria esecutività della sentenza impugnata formulata dagli appellanti;
In via principale:
Rigettare l'appello proposto da e avverso la sentenza n.348/2023 Parte_2 Parte_1 emessa inter-partes dal Tribunale di Terni in persona del Giudice Dott.ssa Marzia Di Bari, in data
26/05/2023, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 29/5/2023, nel giudizio con RG
n.2001/2019, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
Confermare integralmente la sentenza impugnata e con essa il decreto ingiuntivo opposto n.598/2019 del 4/7/2019, emesso dal Giudice del Tribunale di Terni, Dott. Alberto Caprioli, in seno alla procedura monitoria con R.G. n.1624/2019 e comunicato a mezzo PEC all'istante il 5/7/2019;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”. Con ordinanza del 17/1/2024 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e con provvedimento datato 22/8/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e avevano proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.598/2019, richiesto ed ottenuto da , CP asserendo di essere loro creditrice per l'importo pari ad euro 83.758,50 a titolo di esposizione debitoria residua del mutuo fondiario stipulato il 10/9/2012, a rogito notaio rep. Persona_1
n.186541 racc. n.38184.
Essi opponenti -odierni appellanti, a fondamento della propria domanda, adducevano in sostanza che il contratto di mutuo non si era perfezionato in quanto essi mutuatari non erano mai entrati in possesso della disponibilità giuridica della somma poiché il contratto era simulato o, comunque, era stato utilizzato quale negozio indiretto per raggiungere l'obiettivo, in termini di causa concreta, di trasformare in privilegiato un pregresso debito chirografario: ed invero, l'analisi del conto corrente evidenziava che le somme mutuate erano state subito utilizzate in termini di reimpiego contabile per azzerare il passivo del conto. Essi opponenti eccepivano pertanto, in via principale, la nullità e/o l'annullabilità del mutuo poiché carente della causa e non meritevole di tutela stante il motivo illecito dell'operazione, rappresentato dalla costituzione di ipoteca per debiti preesistenti e non scaduti;
in via subordinata, eccepivano anche la nullità della clausola, avente ad oggetto gli interessi di mora, per superamento del tasso soglia attualmente vigente per i mutui a tasso variabile, con conseguente diritto alla ripetizione dell'importo pari ad euro 19.039,72. Essi appellanti evidenziavano quindi di aver concluso in I grado chiedendo – previa sospensione della provvisoria esecuzione ex art.649 cpc
– revocarsi integralmente il decreto opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il e la davano poi atto che in quella sede si era costituita , in qualità Pt_1 Parte_2 CP di cedente del credito controverso, chiedendo rigettarsi l'opposizione e confermarsi il D.I. opposto, con vittoria delle spese processuali. La stessa – riferivano, ancora, gli odierni appellanti – aveva dedotto che: le somme mutuate erano state messe nella disponibilità giuridica dei mutuatari, come da quietanza depositata sin dal ricorso monitorio, i quali avevano liberamente deciso di destinare le somme mutuate all'estinzione dello scoperto di conto corrente;
il contratto di mutuo aveva la forma e la sostanza del mutuo fondiario ex art.38 TUB;
la censura circa l'usurarietà era generica;
non sussistevano comunque i requisiti per la compensazione invocata da controparte. Gli odierni appellanti davano infine atto che era intervenuta in giudizio ex art.111 CP_1 cpc, deducendo di essere parte cessionaria del credito controverso e riportandosi alle tesi e alle domande della parte cedente, con richiesta di accertare la propria carenza di legittimazione rispetto alle pretese degli opponenti di natura patrimoniale ossia alle azioni ripetitorie, restitutorie e/o risarcitorie.
Il Tribunale – respinta l'istanza ex art.649 cpc ed acquisiti i documenti prodotti – aveva così statuito:
“Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna gli opponenti in solido al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in euro 6.000,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
Compensa le spese processuali nei rapporti tra gli opponenti e l'intervenuta.”.
Orbene, con l'unico motivo di appello il e la censuravano la sentenza di I grado Pt_1 Parte_2 per aver ritenuto rispettato il requisito della realità del contratto per cui è causa sul rilievo per cui ai fini del rispetto del carattere reale del mutuo è sufficiente che il mutuatario consegua la disponibilità giuridica della somma, nonché per averne escluso la nullità affermando che la destinazione della somma mutuata per estinguere una passività pregressa, con la costituzione di una garanzia in favore dell'istituto di credito, non è di per sé censurabile e tesa a soddisfare un interesse non meritevole di tutela. Sostenevano, al contrario, che, se il Giudice di prime cure avesse tenuto conto dell'esistenza di indizi probatori anche di carattere presuntivo – quali: la disponibilità meramente virtuale della somma mutuata;
il fatto notorio per cui una NC, solitamente, non concede mutui ovvero più generalmente nuovi finanziamenti a clienti già morosi;
il rientro/azzeramento del conto corrente esposto era avvenuto con il ricavato del mutuo – sarebbe dovuto giungere alla conclusione per cui essi appellanti non erano mai effettivamente entrati nella disponibilità della somma mutuata, erogata al solo scopo di sostituire una precedente esposizione debitoria non assistita da privilegio con una - rectius il mutuo fondiario- assistita da privilegio ipotecario. Deducevano pertanto che: lo scopo reale perseguito, vale a dire la trasformazione di un credito chirografario in ipotecario, non è tutelabile, implicando l'utilizzo di una forma contrattuale tipica (il mutuo fondiario) per perseguire un obiettivo illecito;
la NC, in ogni caso, non aveva sufficientemente provato gli elementi costitutivi del mutuo fondiario. Concludevano quindi come sopra.
– dopo aver ribadito la propria carenza di legittimazione passiva - in quanto CP_1 subentrata, in virtù di cessione di crediti pro-soluto ex L. n.130/1999, nel solo lato attivo del rapporto oggetto di cessione - rispetto ad eventuali pretese ed alle correlate responsabilità di natura patrimoniale derivanti da azioni ripetitorie, restitutorie e/o risarcitorie, ovvero altre potenziali passività, rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori alla data della cessione, di cui dovrà e potrà rispondere in via esclusiva il titolare pro tempore del rapporto dedotto, vale a dire la cedente – ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando anzitutto che il tenore CP letterale del contratto non dà adito ad alcun dubbio in merito alla conseguita disponibilità giuridica della somma da parte degli odierni appellanti ed al rispetto del requisito della realità del contratto di mutuo. Ha poi contestato la doglianza riguardante la destinazione della somma per estinguere una passività pregressa dei mutuatari, evidenziando che tale finalità non è di per sé illegittima atteso che il ricorso al credito ben può costituire strumento di ristrutturazione del debito. Concludeva pertanto come sopra. Contr
, in sostanza, si associava nel merito alle su esposte deduzioni della , chiedendo il CP rigetto dell'appello in esame.
La Corte ritiene che l'appello sia integralmente infondato.
Si osserva anzitutto che, affinché sia soddisfatto il requisito della realità del contratto di mutuo, la traditio non postula imprescindibilmente la materiale apprensione fisica del denaro da parte del mutuatario, risultando, per converso, sufficiente che quest'ultimo ne consegua la disponibilità giuridica ed effettiva, ciò che avviene ogniqualvolta il denaro esce dalla sfera patrimoniale del mutuante ed entra nella piena ed esclusiva sfera di controllo e disposizione del mutuatario, anche tramite accreditamento su conto corrente di cui si dirà nel prosieguo. In ordine a tale principio la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. III, ord. n.9229 del 22/3/2022, la quale ha affermato che “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla NC su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.”. In tal senso si veda, tra le più recenti, anche Cass. civ., Sez. III, ord. n.5654 del
23/2/2023 laddove si è puntualizzato che “…La sentenza impugnata, nel ritenere sussistente la prova dell'erogazione delle somme oggetto di mutuo, ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte – cui il Collegio intende dare continuità – secondo cui ‹‹la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo›› (Cass., Sez. III, 27/8/2015, n.17194; Cass., Sez.
I, 13/8/1999, n.8634) …” [cfr. pag. n.4].
Né il tenore letterale del contratto (cfr. doc. n.
1-fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in opposizione a D.I. di ) – laddove all'art.1 si legge che “La CP NC … concede a titolo di mutuo fondiario … alla parte mutuataria che accetta … la somma di euro 60.000,00, all'interesse, alle condizioni e con le modalità riportate da questo contratto.
L'importo del mutuo … viene erogato dalla Banca alla parte mutuataria, la quale con la sottoscrizione del presente atto ne dà piena e liberatoria quietanza. Tale somma viene trattenuta dalla NC e sarà resa disponibile soltanto dopo la verifica: a) del perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria …; b) dalla consegna alla NC della polizza di assicurazione contro i danni da incendio, caduta di fulmine, scoppio dei beni immobili compresi nella garanzia ipotecaria…” – dà adito ad alcun dubbio in merito alla conseguita disponibilità giuridica della somma da parte degli odierni appellanti – peraltro documentalmente provata così come risulta dalla quietanza di pagamento (cfr. doc. n.5 di cui al sopradetto fascicolo monitorio) – e al rispetto del requisito della realità del contratto di mutuo.
Né, infine, coglie nel segno la collegata deduzione svolta dal e dalla concernente Pt_1 Parte_2 la pretesa nullità del mutuo per cui è causa, essendo stata la somma mutuata utilizzata per estinguere una passività pregressa (con anche la costituzione di una garanzia in favore della NC), poiché tale finalità non è di per sé censurabile e tesa a soddisfare un interesse non meritevole di tutela atteso che il ricorso al credito ben può costituire uno strumento di ristrutturazione del debito. Anche in ordine a tale principio si è espressa la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.23149 del 25/7/2022) specificando che “Il cosiddetto 'mutuo solutorio', stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo – in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale 'pactum de non petendo' in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la 'datio rei' giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.” (in senso conforme anche Cass. civ., Sez. III, ord. n.37654 del 30/11/2021).
Non sussistono poi ragioni per ritenere inapplicabili tali principi in materia di mutuo fondiario, non essendovi del resto nemmeno specifiche allegazioni sul punto.
Per tutto quanto detto, pertanto, l'appello dovrà essere rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata;
assorbite tutte le altre questioni inerenti al merito.
Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.399/2023
R.G., così dispone: - Rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- Condanna gli stessi alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1
e da nel presente grado di giudizio che Controparte_2 si liquidano rispettivamente in euro 6.500,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP
e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. OM Paini Dott. ON Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. ON Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. OM Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.399/2023
Tra
e , rappresentati e difesi, congiuntamente e Parte_1 Parte_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Strinati Emiliano e Clericò Francesca ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Terni, Via Leonardo da Vinci n.2, come da procura in calce all'atto di appello Appellanti
e
quale cessionaria di Controparte_1 Controparte_2
– e per essa la mandataria in persona del legale
[...] CP_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC , come da procura in Email_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata nonché nei confronti
(di seguito breviter Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro-tempore – quale cedente di CP [...]
–, rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Sordi ed elettivamente domiciliata Controparte_5 presso il suo studio sito in Castiglione del Lago (PG), Via Cesare Pavese n.36, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.348/2023. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, accogliere per i motivi tutti dedotti, il proposto appello
e per l'effetto, riformare la sentenza appellata e quindi accogliere le domande di cui all'atto di citazione del primo grado e pertanto dichiarare la nullità o comunque annullare, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.598/2019 del 5/7/2019 (R.G. n.1624/2019) emesso dal Tribunale di Terni.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia:
In via principale e nel merito, accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avverso gravame e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.348/2023 del Tribunale di Terni, con il rigetto di tutte le richieste avversarie, in quanto infondate ed inammissibili per le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito, nella denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza n.348/2023 del Tribunale di Terni e di condanna risarcitoria/restitutoria dell'appellata, o di pronunce che attribuiscano all'appellata passività di ogni natura e specie, accertare e dichiarare carente Controparte_1 di legittimazione passiva in merito a dette pronunce e quindi indenne rispetto ad esse, quale soggetto subentrato a nei limiti delle attività connesse al rapporto ceduto. Controparte_6
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Per : CP
“In limine litis, per le ragioni espresse in narrativa, rigettare l'istanza di sospensione di provvisoria esecutività della sentenza impugnata formulata dagli appellanti;
In via principale:
Rigettare l'appello proposto da e avverso la sentenza n.348/2023 Parte_2 Parte_1 emessa inter-partes dal Tribunale di Terni in persona del Giudice Dott.ssa Marzia Di Bari, in data
26/05/2023, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 29/5/2023, nel giudizio con RG
n.2001/2019, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
Confermare integralmente la sentenza impugnata e con essa il decreto ingiuntivo opposto n.598/2019 del 4/7/2019, emesso dal Giudice del Tribunale di Terni, Dott. Alberto Caprioli, in seno alla procedura monitoria con R.G. n.1624/2019 e comunicato a mezzo PEC all'istante il 5/7/2019;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”. Con ordinanza del 17/1/2024 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e con provvedimento datato 22/8/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e avevano proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.598/2019, richiesto ed ottenuto da , CP asserendo di essere loro creditrice per l'importo pari ad euro 83.758,50 a titolo di esposizione debitoria residua del mutuo fondiario stipulato il 10/9/2012, a rogito notaio rep. Persona_1
n.186541 racc. n.38184.
Essi opponenti -odierni appellanti, a fondamento della propria domanda, adducevano in sostanza che il contratto di mutuo non si era perfezionato in quanto essi mutuatari non erano mai entrati in possesso della disponibilità giuridica della somma poiché il contratto era simulato o, comunque, era stato utilizzato quale negozio indiretto per raggiungere l'obiettivo, in termini di causa concreta, di trasformare in privilegiato un pregresso debito chirografario: ed invero, l'analisi del conto corrente evidenziava che le somme mutuate erano state subito utilizzate in termini di reimpiego contabile per azzerare il passivo del conto. Essi opponenti eccepivano pertanto, in via principale, la nullità e/o l'annullabilità del mutuo poiché carente della causa e non meritevole di tutela stante il motivo illecito dell'operazione, rappresentato dalla costituzione di ipoteca per debiti preesistenti e non scaduti;
in via subordinata, eccepivano anche la nullità della clausola, avente ad oggetto gli interessi di mora, per superamento del tasso soglia attualmente vigente per i mutui a tasso variabile, con conseguente diritto alla ripetizione dell'importo pari ad euro 19.039,72. Essi appellanti evidenziavano quindi di aver concluso in I grado chiedendo – previa sospensione della provvisoria esecuzione ex art.649 cpc
– revocarsi integralmente il decreto opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il e la davano poi atto che in quella sede si era costituita , in qualità Pt_1 Parte_2 CP di cedente del credito controverso, chiedendo rigettarsi l'opposizione e confermarsi il D.I. opposto, con vittoria delle spese processuali. La stessa – riferivano, ancora, gli odierni appellanti – aveva dedotto che: le somme mutuate erano state messe nella disponibilità giuridica dei mutuatari, come da quietanza depositata sin dal ricorso monitorio, i quali avevano liberamente deciso di destinare le somme mutuate all'estinzione dello scoperto di conto corrente;
il contratto di mutuo aveva la forma e la sostanza del mutuo fondiario ex art.38 TUB;
la censura circa l'usurarietà era generica;
non sussistevano comunque i requisiti per la compensazione invocata da controparte. Gli odierni appellanti davano infine atto che era intervenuta in giudizio ex art.111 CP_1 cpc, deducendo di essere parte cessionaria del credito controverso e riportandosi alle tesi e alle domande della parte cedente, con richiesta di accertare la propria carenza di legittimazione rispetto alle pretese degli opponenti di natura patrimoniale ossia alle azioni ripetitorie, restitutorie e/o risarcitorie.
Il Tribunale – respinta l'istanza ex art.649 cpc ed acquisiti i documenti prodotti – aveva così statuito:
“Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna gli opponenti in solido al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in euro 6.000,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
Compensa le spese processuali nei rapporti tra gli opponenti e l'intervenuta.”.
Orbene, con l'unico motivo di appello il e la censuravano la sentenza di I grado Pt_1 Parte_2 per aver ritenuto rispettato il requisito della realità del contratto per cui è causa sul rilievo per cui ai fini del rispetto del carattere reale del mutuo è sufficiente che il mutuatario consegua la disponibilità giuridica della somma, nonché per averne escluso la nullità affermando che la destinazione della somma mutuata per estinguere una passività pregressa, con la costituzione di una garanzia in favore dell'istituto di credito, non è di per sé censurabile e tesa a soddisfare un interesse non meritevole di tutela. Sostenevano, al contrario, che, se il Giudice di prime cure avesse tenuto conto dell'esistenza di indizi probatori anche di carattere presuntivo – quali: la disponibilità meramente virtuale della somma mutuata;
il fatto notorio per cui una NC, solitamente, non concede mutui ovvero più generalmente nuovi finanziamenti a clienti già morosi;
il rientro/azzeramento del conto corrente esposto era avvenuto con il ricavato del mutuo – sarebbe dovuto giungere alla conclusione per cui essi appellanti non erano mai effettivamente entrati nella disponibilità della somma mutuata, erogata al solo scopo di sostituire una precedente esposizione debitoria non assistita da privilegio con una - rectius il mutuo fondiario- assistita da privilegio ipotecario. Deducevano pertanto che: lo scopo reale perseguito, vale a dire la trasformazione di un credito chirografario in ipotecario, non è tutelabile, implicando l'utilizzo di una forma contrattuale tipica (il mutuo fondiario) per perseguire un obiettivo illecito;
la NC, in ogni caso, non aveva sufficientemente provato gli elementi costitutivi del mutuo fondiario. Concludevano quindi come sopra.
– dopo aver ribadito la propria carenza di legittimazione passiva - in quanto CP_1 subentrata, in virtù di cessione di crediti pro-soluto ex L. n.130/1999, nel solo lato attivo del rapporto oggetto di cessione - rispetto ad eventuali pretese ed alle correlate responsabilità di natura patrimoniale derivanti da azioni ripetitorie, restitutorie e/o risarcitorie, ovvero altre potenziali passività, rivenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori alla data della cessione, di cui dovrà e potrà rispondere in via esclusiva il titolare pro tempore del rapporto dedotto, vale a dire la cedente – ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando anzitutto che il tenore CP letterale del contratto non dà adito ad alcun dubbio in merito alla conseguita disponibilità giuridica della somma da parte degli odierni appellanti ed al rispetto del requisito della realità del contratto di mutuo. Ha poi contestato la doglianza riguardante la destinazione della somma per estinguere una passività pregressa dei mutuatari, evidenziando che tale finalità non è di per sé illegittima atteso che il ricorso al credito ben può costituire strumento di ristrutturazione del debito. Concludeva pertanto come sopra. Contr
, in sostanza, si associava nel merito alle su esposte deduzioni della , chiedendo il CP rigetto dell'appello in esame.
La Corte ritiene che l'appello sia integralmente infondato.
Si osserva anzitutto che, affinché sia soddisfatto il requisito della realità del contratto di mutuo, la traditio non postula imprescindibilmente la materiale apprensione fisica del denaro da parte del mutuatario, risultando, per converso, sufficiente che quest'ultimo ne consegua la disponibilità giuridica ed effettiva, ciò che avviene ogniqualvolta il denaro esce dalla sfera patrimoniale del mutuante ed entra nella piena ed esclusiva sfera di controllo e disposizione del mutuatario, anche tramite accreditamento su conto corrente di cui si dirà nel prosieguo. In ordine a tale principio la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. III, ord. n.9229 del 22/3/2022, la quale ha affermato che “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla NC su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.”. In tal senso si veda, tra le più recenti, anche Cass. civ., Sez. III, ord. n.5654 del
23/2/2023 laddove si è puntualizzato che “…La sentenza impugnata, nel ritenere sussistente la prova dell'erogazione delle somme oggetto di mutuo, ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte – cui il Collegio intende dare continuità – secondo cui ‹‹la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo›› (Cass., Sez. III, 27/8/2015, n.17194; Cass., Sez.
I, 13/8/1999, n.8634) …” [cfr. pag. n.4].
Né il tenore letterale del contratto (cfr. doc. n.
1-fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in opposizione a D.I. di ) – laddove all'art.1 si legge che “La CP NC … concede a titolo di mutuo fondiario … alla parte mutuataria che accetta … la somma di euro 60.000,00, all'interesse, alle condizioni e con le modalità riportate da questo contratto.
L'importo del mutuo … viene erogato dalla Banca alla parte mutuataria, la quale con la sottoscrizione del presente atto ne dà piena e liberatoria quietanza. Tale somma viene trattenuta dalla NC e sarà resa disponibile soltanto dopo la verifica: a) del perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria …; b) dalla consegna alla NC della polizza di assicurazione contro i danni da incendio, caduta di fulmine, scoppio dei beni immobili compresi nella garanzia ipotecaria…” – dà adito ad alcun dubbio in merito alla conseguita disponibilità giuridica della somma da parte degli odierni appellanti – peraltro documentalmente provata così come risulta dalla quietanza di pagamento (cfr. doc. n.5 di cui al sopradetto fascicolo monitorio) – e al rispetto del requisito della realità del contratto di mutuo.
Né, infine, coglie nel segno la collegata deduzione svolta dal e dalla concernente Pt_1 Parte_2 la pretesa nullità del mutuo per cui è causa, essendo stata la somma mutuata utilizzata per estinguere una passività pregressa (con anche la costituzione di una garanzia in favore della NC), poiché tale finalità non è di per sé censurabile e tesa a soddisfare un interesse non meritevole di tutela atteso che il ricorso al credito ben può costituire uno strumento di ristrutturazione del debito. Anche in ordine a tale principio si è espressa la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.23149 del 25/7/2022) specificando che “Il cosiddetto 'mutuo solutorio', stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo – in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale 'pactum de non petendo' in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la 'datio rei' giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.” (in senso conforme anche Cass. civ., Sez. III, ord. n.37654 del 30/11/2021).
Non sussistono poi ragioni per ritenere inapplicabili tali principi in materia di mutuo fondiario, non essendovi del resto nemmeno specifiche allegazioni sul punto.
Per tutto quanto detto, pertanto, l'appello dovrà essere rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata;
assorbite tutte le altre questioni inerenti al merito.
Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.399/2023
R.G., così dispone: - Rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- Condanna gli stessi alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1
e da nel presente grado di giudizio che Controparte_2 si liquidano rispettivamente in euro 6.500,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP
e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27/11/2025.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. OM Paini Dott. ON Salcerini