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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 8583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8583 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8761/ 2024 promossa da rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
LO FIEGO MA , EL NO
Ricorrenti contro
, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti A. LUCIANI e P.I. D'ANDREA
Resistente
Oggetto: Riliquidazione pensione
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 4.3.2024 e regolarmente notificato, gli avvocati e Parte_1
premesso di avere ottenuto l'accoglimento della domanda di pensione, Parte_2
l'una con decorrenza 1.2.2019, l'altro con decorrenza 1.2.2021, evidenziavano che era stato commesso un errore da parte della , per avere applicato la CP_1 rivalutazione dei redditi pensionabili entro il limite del cd. tetto a partire dal 1983 e non , come prescriveva la legge 576/80, dall'entrata in vigore della stessa (1980) , in base agli indici ed ai coefficienti del periodo 1979/80.
Gli stessi illustravano la normativa applicabile e richiamavano giurisprudenza, quindi concludevano nel modo che segue: “I. Nel merito: a. accertare e dichiarare, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. 30/9/1982, statuendone, incidenter tantum,
1 l'illegittimità, che i redditi pensionabili degli avvocati Parte_1 Parte_2
per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità,
[...] vanno rivalutati a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo 1981/1982
e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità;
b. condannare la , a riliquidare il Controparte_1 trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità riconosciuto agli avvocati:
− partire dal 01/02/2019; Parte_1
− a partire dal 01/02/2021; Parte_2 nella misura mensile di:
− 4.466,57 fino alla data del 31/12/2024; Parte_1
− €5.010,40 fino alla data del 31/12/2024; Parte_2
e a pagare la differenza per ratei di pensione maturati e non pagati per gli avvocati:
− partire dal 01/02/2019al 31/12/2024 nella misura di €.13.596,98; Parte_1
− a partire dal 01/02/2021 al 31/12//2024 nella misura di Parte_2
€.25.938,56;
o, in entrambi i casi, nella misura diversa che dovesse risultare dall'istruttoria della causa, oltre gli ulteriori ratei fino al momento dell'effettivo pagamento, oltre gli interessi”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava l'interpretazione della normativa adottata dalle parti ricorrenti, eccepiva l'infondatezza della domanda e l'insussistenza del diritto alla rideterminazione della pensione, evidenziava l'inderogabilità del principio di correlazione e parallelismo tra rivalutazione dei redditi professionali e delle pensioni e dei contributi;
in subordine, eccepiva l'infondatezza della domanda di parte ricorrente per intervenuta prescrizione di parte dei contributi corrispondenti alla rideterminazione in aumento della pensione;
richiamava giurisprudenza della Cassazione ed evidenziava che la pensione deve essere calcolata e corrisposta sulla base dei soli redditi per i quali è stata effettivamente corrisposta la contribuzione da parte del professionista;
lamentava che la maggiore contribuzione non era stata però versata dai ricorrenti;
proponeva domanda riconvenzionale e concludeva nel modo che segue: “- rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge;
- in subordine, accogliere la domanda riconvenzionale e conseguentemente:
2 -- accertare e dichiarare la sussistenza di un debito contributivo in capo all'Avv. Pt_1 correlato alla richiesta rivalutazione dei redditi professionali “pensionabili” dal 1992 in avanti;
-- accertare e dichiarare la sussistenza di un debito contributivo in capo all'Avv. Parte_2 correlato alla richiesta rivalutazione dei redditi professionali “pensionabili” dal 2013 in avanti;
-- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del tale debito contributivo per quanto concerne i contributi relativi ai redditi prodotti nel periodo fino all'anno 2012 incluso;
- accertare e dichiarare l'inefficacia, ai fini previdenziali, delle annualità di iscrizione dell'Avv. 2001 e 2002, nelle quali si è verificata l'omissione contributiva e Pt_1
l'intervenuta prescrizione insanabile del debito contributivo;
- accertare e dichiarare l'inefficacia, ai fini previdenziali, delle annualità di iscrizione dell'Avv. 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019, nelle quali si è verificata Parte_2
l'omissione contributiva pari a €23.093,68;
-- accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio pensionistico deliberato in favore dell'Avv. dalla;
Parte_2 CP_1
-- accertare e dichiarare il potere-dovere della di ricalcolare la pensione CP_1 dovuta ai ricorrenti in ragione dell'inefficacia, ai fini previdenziali, dei redditi conseguiti nelle annualità sopra indicate, in ragione a) del debito contributivo emerso prescritto per le annualità 2001 e 2002 per l'Avv. non più sanabile;
b) del debito contributivo per le Pt_1 annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019 dell'Avv. fino al saldo Parte_2 comprensivo di interessi e sanzioni;
-- condannare in forma generica il ricorrente Avv. alla restituzione di tutti i ratei di Parte_2 pensione che gli sono stati liquidati dal 2021 in avanti, oltre interessi sino al soddisfo;
-- condannare in forma generica la ricorrente Avv. alla restituzione della parte non Pt_1 dovuta dei ratei di pensione già ottenuti, oltre interessi sino al soddisfo;
-- condannare il ricorrente Avv. al pagamento dei contributi dovuti e non versati e Parte_2 ancora non prescritti (relativi alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019), pari a
€23.093,68, oltre interessi e con salvezza, per la Cassa, di adottare gli atti di accertamento delle sanzioni previste dall'ordinamento previdenziale di categoria”.
Differita l'udienza a seguito di istanza ex art.418 CPC, disposta trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e
3 dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda principale è fondata.
L'art. 2 l. 576/80 detta la disciplina per il conseguimento della pensione di vecchiaia degli avvocati, che è commisurata alla media dei dieci redditi professionali più elevati dichiarati ai fini IRPEF (primo comma), con la previsione di limiti minimi, parametrati al contributo minimo soggettivo dovuto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione
(terzo comma), e massimi, in base all'entità della media reddituale (quinto comma).
L'ammontare del contributo soggettivo obbligatorio a carico degli iscritti è calcolato in base al reddito professionale netto dichiarato nell'anno solare (art. 10, primo comma, l. 576/80).
Dal tenore di tali disposizioni si desume innanzi tutto, come già ampiamente motivato in giurisprudenza, che l'ammontare della pensione non è influenzato dalla misura della contribuzione versata, risultando irrilevante, anche ai fini di cui si dirà, il rapporto tra questa e la pensione.
L'art. 15 l. 576/80 prevede che “le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'art. 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'art. 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 16. A tal fine il consiglio di amministrazione della redige ed aggiorna entro il 31 maggio di CP_1 ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Ai fini della rivalutazione si considera il 100 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione. La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della . CP_1
Il nuovo testo dell'art. 16 della L. n. 576 del 1980 - modificato dalla L. 11 febbraio 1992, n.
141, art.
8 - così dispone: “Gli importi delle pensioni erogate dalla sono aumentati, CP_1 in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della comunicata al Ministero della giustizia ed al Ministero del CP_1
4 lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data della delibera. Nella stessa misura percentuale, e con la stessa decorrenza, sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'art. 2, i limiti di reddito di cui all'art. 10, comma 1, e il contributo minimo di cui all'art. 10, comma 2, arrotondando i relativi importi a L. 100.000 più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed a L. 10.000 più vicine per il contributo”.
L'art. 26 l. 576/80 dispone che “Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;
così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data. Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'art. 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319”.
Infine, l'art. 27 l. 576/80 dispone che “Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'art. 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'art. 15 (art. 16 come sostituito dalla
L. 2 maggio 1983, n. 175, art. 2), con la stessa decorrenza e nella stessa misura determinata a norma della presente legge. La prima tabella di cui all'art. 15, comma 2, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l'ISTAT non ha calcolato l'indice di cui all'art. 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso. Le entità dei redditi di cui all'art. 2, comma 5, art. 4, comma 2 e art. 10, commi 1 e 2, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge. Per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”.
In tale assetto normativo si è inserito il DM del 30.9.82, emanato sulla base della richiesta presentata dalla ai sensi dell'art. 16 l. 576/80, secondo cui “a decorrere dal 1° CP_1 gennaio 1983 gli importi delle pensioni erogate dalla CP_1 Parte_3
a favore degli avvocati e procuratori sono aumentate in misura pari al 18,7%
[...] del loro ammontare. Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma e dell'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della stessa legge”.
5 Come chiarito dalla Cassazione (v. sent. N. 16585/2023), la regola dettata dall'articolo 27 comma quattro della legge numero 576 del 1980, secondo cui, per la prima rivalutazione delle pensioni si doveva fare riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della stessa legge, dettava un criterio generale valido anche per le pensioni maturate dopo il 1982, così come affermato anche dalle sezioni unite ( v. Cassazione sent.
N. 7281 del 2004), e tale criterio di rivalutazione valeva tanto per i redditi quanto per le pensioni;
a ciò consegue che i redditi del 1980 dovevano essere rivalutati con riferimento all'indice dell'anno precedente (1979/1980), pari al 21,10 %, contrariamente a quanto sostenuto dalla la quale fa riferimento ad un indice più basso;
la S.C. ha infatti CP_1 enunciato il principio secondo cui “in tema di pensioni a carico della di previdenza CP_1 ed assistenza a favore degli avvocati procuratori, il sistema di adeguamento introdotto dalla legge 20 settembre 1980 numero 576 articolo 16- che prevede aumenti annuali da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo della variazione dell'indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e da corrispondersi con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso- , comporta che i titolari del diritto a pensione, maturato nell'anno di emissione del decreto interministeriale, possono fruire dell'adeguamento iv determinato, pur essendo l'epoca di riferimento considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione anteriore al momento di maturazione del diritto”.
La Suprema Corte ha anche chiarito che tale principio, applicato ad una fattispecie precedente all'entrata in vigore della legge 141 del 92, di modifica della legge numero 576 del 1980, articolo 16, è stato ripreso anche con riferimento al nuovo testo dell'articolo 16 - il quale peraltro differisce dal precedente testo solo nella parte in cui sostituisce al decreto ministeriale la delibera del consiglio di amministrazione della cassa quale provvedimento contenente le variazioni degli importi delle pensioni-.
In base a tale ricostruzione, l'indice ISTAT da prendere come riferimento per la prima applicazione del citato art.16, anche per le pensioni maturate dopo il 1982, deve essere quello risultante dalla svalutazione intercorsa tra il 1980 ed il 1979 pari al 21,10 %, sul presupposto che la disposizione contenuta nel citato art.27 IV comma L.576 – “per la prima applicazione dell'art.16 si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge” – abbia una portata generale e non di diritto transitorio, traendo tale conclusione dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione – in particolare dalla sentenza Cass. S.U. 16 aprile 2004 n.7281 e dalla successiva 23 aprile
6 2010 n.9698 - laddove ha statuito che una simile interpretazione evita “un vuoto di attualizzazione relativo alla quantificazione del reddito pensionabile”. (V. Cass. ordinanza
12 giugno 2023 n.16585, che richiama Cass. S.U. 16 aprile 2004 n.7281 e Cass. 23 aprile
2010 n.9698 in tema di rivalutazione delle pensioni a carico della cassa).
In conclusione, può affermarsi che il criterio di rivalutazione di cui all'art.27 IV comma
L.576/1980 è un criterio generale, valido tanto per i redditi quanto per le pensioni maturate dopo il 1982, con conseguente applicabilità dell'indice ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 ed il 1980 e pari al 21,1% , con la conseguente non correttezza del differente criterio adottato dalla che di fatto ha determinato quel CP_1 vuoto di attualizzazione della misura dei redditi, che la Corte di Cassazione ha ritenuto incompatibile col sistema delineato dalla normativa di settore.
La ratio della disposizione così interpretata risiede nella conservazione del valore effettivo dei redditi prodotti e assunti a base di calcolo della pensione.
Alla luce delle esposte considerazioni, il DM del 30.9.1982, ponendosi in contrasto con la legge, va disapplicato in parte qua.
Ne consegue che deve accogliersi la domanda dei ricorrenti, i quali chiedono che venga riconosciuto l'obbligo della resistente di rivalutare i redditi pensionabili a partire dal 1980 e non dal 1983, come sostenuto dalla CP_1
Con riferimento alla domanda riconvenzionale, devono richiamarsi consolidati principi della S.C., secondo la quale ,nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo tanto della pensione di vecchiaia quanto nella pensione di anzianità, in quanto nessuna norma prevede che venga "annullata" l'annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto;
da ciò consegue che la pensione del professionista debba essere commisurata alla contribuzione "effettiva", non rilevando il principio di automatismo delle prestazioni valido nel lavoro dipendente, tant'è che il termine "effettivo" è estraneo al concetto di "misura" e, conseguentemente, esso non deve essere inteso quale sinonimo di
"integrale” (Così, Cass. n. 30421 del 2019).
Come già osservato, d'altronde, in numerosi precedenti riguardanti casi simili (anche in atti), l'omissione contributiva lamentata dalla è stata determinata dall'errata CP_1 interpretazione che la stessa ha fatto in ordine alla decorrenza del termine per la rivalutazione dei redditi pensionabili, errore che non può essere oggi fatto ricadere sugli
7 interessati, arrivando a dichiarare l'inefficacia dei relativi anni per non potere la CP_1 richiedere il pagamento stante l'intervenuta prescrizione.
La sanzione dell'inefficacia non può derivare se non da un accertato inadempimento dell'iscritto alla non potendo operare ex post. Laddove, quindi, non si sia verificata CP_1 ab origine (come nella specie) una omissione totale o parziale, non può la CP_1 pretendere che l'annualità (ai tempi ritenuta adempiuta in modo regolare) venga annullata.
Deve escludersi, quindi, nel caso di specie, che un inadempimento dell'obbligo contributivo possa imputarsi ai professionisti, con la conseguenza che tutte le pretese originariamente svolte dalla in riconvenzionale devono essere rigettate, compresa CP_1 quella diretta al pagamento dei contributi asseritamente omessi nei limiti prescrizionali.
Ne consegue ancora che l'avvenuta maturazione del diritto a pensione dei ricorrenti debba ritenersi non più controvertibile.
Pertanto la domanda riconvenzionale deve essere rigettata e la cassa condannata a riliquidare il trattamento di pensione richiesto e a corrispondere le differenze maturate sui ratei arretrati.
Ai fini della quantificazione della somma dovuta, possono utilizzarsi i conteggi elaborati dalle parti ricorrenti, che non sono stati oggetto di specifiche censure da parte della resistente.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando: accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna parte resistente alla riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e anzianità, riconosciuto a dal Parte_1
1^.2.2019, a dal 1^.2.2021, nella misura mensile di: E.4.466,57 Parte_2 fino alla data del 31.12.2024 per E.5.010,40 fino alla data del 31.12.2024 Parte_1 per condanna parte resistente a versare i ratei nella misura di Parte_2 legge e a versare la differenza per ratei di pensione maturati e non pagati fino al
31.12.2024 , nella misura di E.13.596,98 in favore di nella misura di Parte_1
E.25.938,56 in favore di oltre interessi come per legge;
Parte_2 rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, in favore dei ricorrenti, nella misura di E.7.000,00, oltre C.U., 15%, IVA e CAP come per legge.
8 Roma 22.7.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
9
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8761/ 2024 promossa da rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
LO FIEGO MA , EL NO
Ricorrenti contro
, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti A. LUCIANI e P.I. D'ANDREA
Resistente
Oggetto: Riliquidazione pensione
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 4.3.2024 e regolarmente notificato, gli avvocati e Parte_1
premesso di avere ottenuto l'accoglimento della domanda di pensione, Parte_2
l'una con decorrenza 1.2.2019, l'altro con decorrenza 1.2.2021, evidenziavano che era stato commesso un errore da parte della , per avere applicato la CP_1 rivalutazione dei redditi pensionabili entro il limite del cd. tetto a partire dal 1983 e non , come prescriveva la legge 576/80, dall'entrata in vigore della stessa (1980) , in base agli indici ed ai coefficienti del periodo 1979/80.
Gli stessi illustravano la normativa applicabile e richiamavano giurisprudenza, quindi concludevano nel modo che segue: “I. Nel merito: a. accertare e dichiarare, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. 30/9/1982, statuendone, incidenter tantum,
1 l'illegittimità, che i redditi pensionabili degli avvocati Parte_1 Parte_2
per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità,
[...] vanno rivalutati a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo 1981/1982
e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità;
b. condannare la , a riliquidare il Controparte_1 trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità riconosciuto agli avvocati:
− partire dal 01/02/2019; Parte_1
− a partire dal 01/02/2021; Parte_2 nella misura mensile di:
− 4.466,57 fino alla data del 31/12/2024; Parte_1
− €5.010,40 fino alla data del 31/12/2024; Parte_2
e a pagare la differenza per ratei di pensione maturati e non pagati per gli avvocati:
− partire dal 01/02/2019al 31/12/2024 nella misura di €.13.596,98; Parte_1
− a partire dal 01/02/2021 al 31/12//2024 nella misura di Parte_2
€.25.938,56;
o, in entrambi i casi, nella misura diversa che dovesse risultare dall'istruttoria della causa, oltre gli ulteriori ratei fino al momento dell'effettivo pagamento, oltre gli interessi”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava l'interpretazione della normativa adottata dalle parti ricorrenti, eccepiva l'infondatezza della domanda e l'insussistenza del diritto alla rideterminazione della pensione, evidenziava l'inderogabilità del principio di correlazione e parallelismo tra rivalutazione dei redditi professionali e delle pensioni e dei contributi;
in subordine, eccepiva l'infondatezza della domanda di parte ricorrente per intervenuta prescrizione di parte dei contributi corrispondenti alla rideterminazione in aumento della pensione;
richiamava giurisprudenza della Cassazione ed evidenziava che la pensione deve essere calcolata e corrisposta sulla base dei soli redditi per i quali è stata effettivamente corrisposta la contribuzione da parte del professionista;
lamentava che la maggiore contribuzione non era stata però versata dai ricorrenti;
proponeva domanda riconvenzionale e concludeva nel modo che segue: “- rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza di legge;
- in subordine, accogliere la domanda riconvenzionale e conseguentemente:
2 -- accertare e dichiarare la sussistenza di un debito contributivo in capo all'Avv. Pt_1 correlato alla richiesta rivalutazione dei redditi professionali “pensionabili” dal 1992 in avanti;
-- accertare e dichiarare la sussistenza di un debito contributivo in capo all'Avv. Parte_2 correlato alla richiesta rivalutazione dei redditi professionali “pensionabili” dal 2013 in avanti;
-- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del tale debito contributivo per quanto concerne i contributi relativi ai redditi prodotti nel periodo fino all'anno 2012 incluso;
- accertare e dichiarare l'inefficacia, ai fini previdenziali, delle annualità di iscrizione dell'Avv. 2001 e 2002, nelle quali si è verificata l'omissione contributiva e Pt_1
l'intervenuta prescrizione insanabile del debito contributivo;
- accertare e dichiarare l'inefficacia, ai fini previdenziali, delle annualità di iscrizione dell'Avv. 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019, nelle quali si è verificata Parte_2
l'omissione contributiva pari a €23.093,68;
-- accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio pensionistico deliberato in favore dell'Avv. dalla;
Parte_2 CP_1
-- accertare e dichiarare il potere-dovere della di ricalcolare la pensione CP_1 dovuta ai ricorrenti in ragione dell'inefficacia, ai fini previdenziali, dei redditi conseguiti nelle annualità sopra indicate, in ragione a) del debito contributivo emerso prescritto per le annualità 2001 e 2002 per l'Avv. non più sanabile;
b) del debito contributivo per le Pt_1 annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019 dell'Avv. fino al saldo Parte_2 comprensivo di interessi e sanzioni;
-- condannare in forma generica il ricorrente Avv. alla restituzione di tutti i ratei di Parte_2 pensione che gli sono stati liquidati dal 2021 in avanti, oltre interessi sino al soddisfo;
-- condannare in forma generica la ricorrente Avv. alla restituzione della parte non Pt_1 dovuta dei ratei di pensione già ottenuti, oltre interessi sino al soddisfo;
-- condannare il ricorrente Avv. al pagamento dei contributi dovuti e non versati e Parte_2 ancora non prescritti (relativi alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019), pari a
€23.093,68, oltre interessi e con salvezza, per la Cassa, di adottare gli atti di accertamento delle sanzioni previste dall'ordinamento previdenziale di categoria”.
Differita l'udienza a seguito di istanza ex art.418 CPC, disposta trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e
3 dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda principale è fondata.
L'art. 2 l. 576/80 detta la disciplina per il conseguimento della pensione di vecchiaia degli avvocati, che è commisurata alla media dei dieci redditi professionali più elevati dichiarati ai fini IRPEF (primo comma), con la previsione di limiti minimi, parametrati al contributo minimo soggettivo dovuto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione
(terzo comma), e massimi, in base all'entità della media reddituale (quinto comma).
L'ammontare del contributo soggettivo obbligatorio a carico degli iscritti è calcolato in base al reddito professionale netto dichiarato nell'anno solare (art. 10, primo comma, l. 576/80).
Dal tenore di tali disposizioni si desume innanzi tutto, come già ampiamente motivato in giurisprudenza, che l'ammontare della pensione non è influenzato dalla misura della contribuzione versata, risultando irrilevante, anche ai fini di cui si dirà, il rapporto tra questa e la pensione.
L'art. 15 l. 576/80 prevede che “le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'art. 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'art. 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 16. A tal fine il consiglio di amministrazione della redige ed aggiorna entro il 31 maggio di CP_1 ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Ai fini della rivalutazione si considera il 100 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione. La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della . CP_1
Il nuovo testo dell'art. 16 della L. n. 576 del 1980 - modificato dalla L. 11 febbraio 1992, n.
141, art.
8 - così dispone: “Gli importi delle pensioni erogate dalla sono aumentati, CP_1 in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della comunicata al Ministero della giustizia ed al Ministero del CP_1
4 lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data della delibera. Nella stessa misura percentuale, e con la stessa decorrenza, sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'art. 2, i limiti di reddito di cui all'art. 10, comma 1, e il contributo minimo di cui all'art. 10, comma 2, arrotondando i relativi importi a L. 100.000 più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed a L. 10.000 più vicine per il contributo”.
L'art. 26 l. 576/80 dispone che “Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;
così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data. Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'art. 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319”.
Infine, l'art. 27 l. 576/80 dispone che “Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'art. 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'art. 15 (art. 16 come sostituito dalla
L. 2 maggio 1983, n. 175, art. 2), con la stessa decorrenza e nella stessa misura determinata a norma della presente legge. La prima tabella di cui all'art. 15, comma 2, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in cui l'ISTAT non ha calcolato l'indice di cui all'art. 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso. Le entità dei redditi di cui all'art. 2, comma 5, art. 4, comma 2 e art. 10, commi 1 e 2, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge. Per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”.
In tale assetto normativo si è inserito il DM del 30.9.82, emanato sulla base della richiesta presentata dalla ai sensi dell'art. 16 l. 576/80, secondo cui “a decorrere dal 1° CP_1 gennaio 1983 gli importi delle pensioni erogate dalla CP_1 Parte_3
a favore degli avvocati e procuratori sono aumentate in misura pari al 18,7%
[...] del loro ammontare. Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma e dell'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della stessa legge”.
5 Come chiarito dalla Cassazione (v. sent. N. 16585/2023), la regola dettata dall'articolo 27 comma quattro della legge numero 576 del 1980, secondo cui, per la prima rivalutazione delle pensioni si doveva fare riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della stessa legge, dettava un criterio generale valido anche per le pensioni maturate dopo il 1982, così come affermato anche dalle sezioni unite ( v. Cassazione sent.
N. 7281 del 2004), e tale criterio di rivalutazione valeva tanto per i redditi quanto per le pensioni;
a ciò consegue che i redditi del 1980 dovevano essere rivalutati con riferimento all'indice dell'anno precedente (1979/1980), pari al 21,10 %, contrariamente a quanto sostenuto dalla la quale fa riferimento ad un indice più basso;
la S.C. ha infatti CP_1 enunciato il principio secondo cui “in tema di pensioni a carico della di previdenza CP_1 ed assistenza a favore degli avvocati procuratori, il sistema di adeguamento introdotto dalla legge 20 settembre 1980 numero 576 articolo 16- che prevede aumenti annuali da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo della variazione dell'indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e da corrispondersi con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso- , comporta che i titolari del diritto a pensione, maturato nell'anno di emissione del decreto interministeriale, possono fruire dell'adeguamento iv determinato, pur essendo l'epoca di riferimento considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione anteriore al momento di maturazione del diritto”.
La Suprema Corte ha anche chiarito che tale principio, applicato ad una fattispecie precedente all'entrata in vigore della legge 141 del 92, di modifica della legge numero 576 del 1980, articolo 16, è stato ripreso anche con riferimento al nuovo testo dell'articolo 16 - il quale peraltro differisce dal precedente testo solo nella parte in cui sostituisce al decreto ministeriale la delibera del consiglio di amministrazione della cassa quale provvedimento contenente le variazioni degli importi delle pensioni-.
In base a tale ricostruzione, l'indice ISTAT da prendere come riferimento per la prima applicazione del citato art.16, anche per le pensioni maturate dopo il 1982, deve essere quello risultante dalla svalutazione intercorsa tra il 1980 ed il 1979 pari al 21,10 %, sul presupposto che la disposizione contenuta nel citato art.27 IV comma L.576 – “per la prima applicazione dell'art.16 si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge” – abbia una portata generale e non di diritto transitorio, traendo tale conclusione dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione – in particolare dalla sentenza Cass. S.U. 16 aprile 2004 n.7281 e dalla successiva 23 aprile
6 2010 n.9698 - laddove ha statuito che una simile interpretazione evita “un vuoto di attualizzazione relativo alla quantificazione del reddito pensionabile”. (V. Cass. ordinanza
12 giugno 2023 n.16585, che richiama Cass. S.U. 16 aprile 2004 n.7281 e Cass. 23 aprile
2010 n.9698 in tema di rivalutazione delle pensioni a carico della cassa).
In conclusione, può affermarsi che il criterio di rivalutazione di cui all'art.27 IV comma
L.576/1980 è un criterio generale, valido tanto per i redditi quanto per le pensioni maturate dopo il 1982, con conseguente applicabilità dell'indice ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 ed il 1980 e pari al 21,1% , con la conseguente non correttezza del differente criterio adottato dalla che di fatto ha determinato quel CP_1 vuoto di attualizzazione della misura dei redditi, che la Corte di Cassazione ha ritenuto incompatibile col sistema delineato dalla normativa di settore.
La ratio della disposizione così interpretata risiede nella conservazione del valore effettivo dei redditi prodotti e assunti a base di calcolo della pensione.
Alla luce delle esposte considerazioni, il DM del 30.9.1982, ponendosi in contrasto con la legge, va disapplicato in parte qua.
Ne consegue che deve accogliersi la domanda dei ricorrenti, i quali chiedono che venga riconosciuto l'obbligo della resistente di rivalutare i redditi pensionabili a partire dal 1980 e non dal 1983, come sostenuto dalla CP_1
Con riferimento alla domanda riconvenzionale, devono richiamarsi consolidati principi della S.C., secondo la quale ,nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo tanto della pensione di vecchiaia quanto nella pensione di anzianità, in quanto nessuna norma prevede che venga "annullata" l'annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto;
da ciò consegue che la pensione del professionista debba essere commisurata alla contribuzione "effettiva", non rilevando il principio di automatismo delle prestazioni valido nel lavoro dipendente, tant'è che il termine "effettivo" è estraneo al concetto di "misura" e, conseguentemente, esso non deve essere inteso quale sinonimo di
"integrale” (Così, Cass. n. 30421 del 2019).
Come già osservato, d'altronde, in numerosi precedenti riguardanti casi simili (anche in atti), l'omissione contributiva lamentata dalla è stata determinata dall'errata CP_1 interpretazione che la stessa ha fatto in ordine alla decorrenza del termine per la rivalutazione dei redditi pensionabili, errore che non può essere oggi fatto ricadere sugli
7 interessati, arrivando a dichiarare l'inefficacia dei relativi anni per non potere la CP_1 richiedere il pagamento stante l'intervenuta prescrizione.
La sanzione dell'inefficacia non può derivare se non da un accertato inadempimento dell'iscritto alla non potendo operare ex post. Laddove, quindi, non si sia verificata CP_1 ab origine (come nella specie) una omissione totale o parziale, non può la CP_1 pretendere che l'annualità (ai tempi ritenuta adempiuta in modo regolare) venga annullata.
Deve escludersi, quindi, nel caso di specie, che un inadempimento dell'obbligo contributivo possa imputarsi ai professionisti, con la conseguenza che tutte le pretese originariamente svolte dalla in riconvenzionale devono essere rigettate, compresa CP_1 quella diretta al pagamento dei contributi asseritamente omessi nei limiti prescrizionali.
Ne consegue ancora che l'avvenuta maturazione del diritto a pensione dei ricorrenti debba ritenersi non più controvertibile.
Pertanto la domanda riconvenzionale deve essere rigettata e la cassa condannata a riliquidare il trattamento di pensione richiesto e a corrispondere le differenze maturate sui ratei arretrati.
Ai fini della quantificazione della somma dovuta, possono utilizzarsi i conteggi elaborati dalle parti ricorrenti, che non sono stati oggetto di specifiche censure da parte della resistente.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando: accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna parte resistente alla riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e anzianità, riconosciuto a dal Parte_1
1^.2.2019, a dal 1^.2.2021, nella misura mensile di: E.4.466,57 Parte_2 fino alla data del 31.12.2024 per E.5.010,40 fino alla data del 31.12.2024 Parte_1 per condanna parte resistente a versare i ratei nella misura di Parte_2 legge e a versare la differenza per ratei di pensione maturati e non pagati fino al
31.12.2024 , nella misura di E.13.596,98 in favore di nella misura di Parte_1
E.25.938,56 in favore di oltre interessi come per legge;
Parte_2 rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, in favore dei ricorrenti, nella misura di E.7.000,00, oltre C.U., 15%, IVA e CAP come per legge.
8 Roma 22.7.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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