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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/07/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Giuseppe Campagna -Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. est. dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa civile iscritta al n. 1244 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 28.05.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
PORTO SALVO (RC) il 31/01/1976), rappresentata e difesa dall'avv.
PALUMBO GIOVANNI, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in MELITO DI PORTO SALVO (RC), VIA VIA NAZIONALE 110, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] - RC il 18/11/1977), rappresentato
[...]
e difeso dall'avv. SGRÒ GIUSEPPE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in BAGALADI (RC), VIA PAOLO
MANTICA 2, ha eletto domicilio;
-resistente-
1 nonchè
(cod. fisc.: nata a Parte_2 CodiceFiscale_3
REGGIO CALABRIA (RC) il 26/09/2014), rappresentata e difesa dal curatore speciale, avv. FICARA GIOVANNA, giusto provvedimento di nomina del
12.03.2024 dell'intestato Tribunale, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, VIA LARGO MORISANI n. 9, è domiciliata;
e
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-intervenienti-
* * * * *
Conclusioni delle parti
All'udienza del 28.05.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa venisse decisa in relazione alla pronuncia di separazione personale, insistendo nelle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'Ufficio del P.M., il quale apponeva il visto in data 26.05.2023.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso cumulativo depositato in data 17.04.2023, Pt_1
chiedeva a questo Tribunale di volere pronunciare la separazione
[...] personale proponendo, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in San Lorenzo (RC) il 30.06.2014 con
[...]
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di San Lorenzo (RC), assumendo che:
-in data 30.06.2014 aveva contratto matrimonio civile in San Lorenzo (RC) con il resistente;
-dall'unione coniugale era nata una figlia: (26.09.2014), minorenne;
Pt_2
2 -la casa coniugale, sita in San Lorenzo (RC), era di proprietà del marito;
-dall'anno 2021 il rapporto coniugale si era irrimediabilmente deteriorato;
-in data 06.08.2022, dopo aver lasciato la casa coniugale, ella aveva sporto denuncia contro il marito per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia, perpetrati nei suoi confronti in presenza della figlia minore (il marito aveva vessato e minacciato ripetutamente la moglie, imponendole, in alcune circostanze, di non uscire di casa e di rispettare le scelte del marito);
-nel settembre dello stesso anno, la ricorrente, tramite raccomandata, aveva manifestato la volontà al marito di voler procedere con la separazione attraverso la procedura di negoziazione assistita, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro positivo da parte del marito;
-ella aveva deciso di trasferirsi in Germania per reperire un'attività lavorativa e per allontanarsi dalla grave situazione familiare venutasi a creare ma, dopo circa un mese, aveva fatto rientro in Italia per poter stare vicino alla figlia Pt_2
-da quel momento aveva iniziato ad espletare attività lavorativa come bracciante agricola in San Lorenzo (RC) con una retribuzione mensile di circa 600,00 euro ed aveva reperito un'immobile in locazione in San Fantino di San Lorenzo (RC) al fine di poter costruire una nuova vita con la propria figlia;
-al marito, dopo la denuncia sporta, era stato sospeso il Reddito di Cittadinanza con provvedimento del GIP di Reggio Calabria ed era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, successivamente aggravata con la misura degli arresti domiciliari per inosservanza della prima, tuttavia, non rispettando neanche quest'ultima, era stato sottoposto a giudizio direttissimo, ove gli era stata confermata la misura degli arresti domiciliari.
Sulla scorta di tali premesse, non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che:
a) venisse dichiarata la separazione personale con addebito al marito nonché lo
3 scioglimento del matrimonio civile, ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di San Lorenzo (RC) di trascrivere l'emananda sentenza;
b) fosse disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso di sé; c) fosse assegnata la casa coniugale al proprietario Per_1 dell'immobile; d) fosse regolamentato il diritto di visita del padre;
d) fosse disposto l'obbligo, a carico del di corrispondere un assegno di Per_1
mantenimento per la figlia minore;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Non formulava, infine, richieste istruttorie.
Con istanza depositata in data 04.05.2023, parte ricorrente chiedeva l'emissione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c. esponendo che la figlia minore, collocata presso il padre, aveva maturato numerose assenze dalla scuola oltre che note di demerito per mancato svolgimento dei compiti e, inoltre, non stava più frequentando il catechismo. Chiedeva, pertanto, la collocazione della minore presso di sé. Formulava, infine, richieste istruttorie.
Con decreto di fissazione udienza del 06.05.2023, il Giudice delegato richiedeva informazioni, ai sensi dell'art. 473bis.42 c.p.c., al Pubblico Ministero in sede, all' e all' circa l'esistenza di eventuali Controparte_2 Controparte_3
procedimenti nei confronti di Controparte_1 relativi agli abusi e alle violenze allegate (in ordine ai reati di cui agli artt. 81,
572 , 387 bis c.p.) definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale;
onerava, altresì, i Servizi Sociali territorialmente competenti a depositare una relazione in ordine alle condizioni di vita della minore.
A seguito del deposito in data 10.05.2023 di quanto richiesto dal Giudice delegato, emergeva, tra l'altro, un procedimento penale a carico dello
, in fase dibattimentale, per i reati di cui all'art. 572 c.1 e c.2 c.p.c., CP_1 artt. 387 bis – 81 c. 2 c.p.c. in cui risultava parte offesa la moglie, Pt_1
[...]
4 In data 26.05.2023, il SST competente rendeva noto al Tribunale che il nucleo familiare era stato già preso in carico per indagine socio-ambientale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (proc. n.
1554/2022). Confermava, inoltre, la forte conflittualità esistente tra la coppia che si riverberava negativamente sulla figlia minore. In merito alle assenze da scuola della stessa, lo aveva riferito agli operatori che esse erano dovute CP_1
a problematiche di salute della bambina. Il SST, confrontandosi con l'Istituto scolastico della minore, confermava le numerose assenze della stessa da scuola che avevano compromesso il suo rendimento scolastico. Proponeva, infine, un sostegno psicologico e genitoriale per la madre e un approfondimento psicologico con valutazione delle competenze genitoriali per il padre.
Nella medesima data, veniva tramessa a questo Ufficio la relazione della
Neuropsichiatria Infantile, la quale dava atto che la minore si trovava bene con il padre e la nonna paterna e, per ciò che concerneva la scuola, non era entusiasta di andarci e le sue assenze erano dovute a malattia. Infine, non si rilevavano problematiche di natura neuropsichiatrica.
Con decreto del 26.05.2025, il giudice delegato, in accoglimento della richiesta ex art. 473bis.15 c.p.c., disponeva, inaudita altera parte, la collocazione urgente della minore presso la madre, demandando alla Cancelleria l'acquisizione di eventuali provvedimenti adottati dalla Procura per i Minorenni di Reggio
Calabria ovvero dal Tribunale di Reggio Calabria ove non coperti dal segreto istruttorio.
Notificato ritualmente il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva , il quale, pur Controparte_1
aderendo alla richiesta di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, contestava i fatti per come enunciati dalla moglie, evidenziando in particolare che:
5 -egli non aveva mai usato violenza nei confronti della moglie e aveva rinunciato al beneficio del giudizio abbreviato in quanto estraneo ai fatti contestatigli;
-pur aderendo alla regolamentazione di visita per come proposta dalla ricorrente, dal momento in cui la aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferita Pt_1 in Germania, era stato lui a provvedere ai bisogni e alle necessità della figlia;
-sebbene gli fosse stata applicata la misura degli arresti domiciliari, ben avrebbe potuto trascorrere del tempo con la figlia e prendersene cura;
-le assenze della bambina dalla scuola erano imputabili a problematiche di salute puntualmente giustificate attraverso certificati medici.
Chiedeva, pertanto, che: a) venissero dichiarati la separazione personale nonché lo scioglimento del matrimonio civile, ordinando al competente Ufficiale di
Stato Civile di San Lorenzo (RC) di trascrivere l'emananda sentenza;
b) fosse disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso di sé; c) gli fosse assegnata la casa coniugale di sua proprietà; d) fosse regolamentato il diritto di visita della madre;
d) fosse rigettata la richiesta di addebito della separazione;
e) fosse disposto l'obbligo, a carico della madre, di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia minore;
con vittoria di spese, diritti ed onorari. Non formulava, infine, richieste istruttorie.
In data 06.05.2023, all'udienza di convalida, modifica o revoca del provvedimento emesso inaudita alterna parte, compariva solo la ricorrente, la quale veniva sentita dal Giudice delegato;
parte resistente era assente in quanto agli arresti domiciliari. Il procuratore di parte ricorrente chiedeva la conferma del provvedimento, mentre il procuratore di parte resistente ne chiedeva la revoca e si riportava alla memoria depositata in atti;
a questo punto, il Giudice, con ordinanza emessa in data 08.06.2023, confermava il provvedimento di collocazione della minore presso la madre, disponeva la trasmissione del verbale alla locale Procura della Repubblica per eventuali provvedimenti di competenza
6 in ordine alle dichiarazioni rese dalla in udienza e fissava l'udienza per Pt_1
il merito della controversia.
In data 05.07.2023, il SST competente depositava una relazione nella quale dava atto che la situazione era più distesa da quando la figlia era stata collocata dalla madre, frequentando il padre a giorni alterni. Riferiva, altresì, che la Pt_1
aveva reperito una nuova attività lavorativa come lavapiatti presso un ristorante a Melito di Porto Salvo (RC), il che le permetteva di avere una condizione economica più florida;
inoltre, per la figlia, poteva contare, durante la sua assenza lavorativa, sul sostegno della propria sorella e della propria madre. Per ciò che concerneva l'andamento scolastico della minore, riferiva che la stessa frequentava regolarmente la scuola ed era stata promossa alla classe successiva con un giudizio complessivo intermedio. La minore, inoltre, appariva serena e riferiva agli operatori di trovarsi bene a casa con la madre, verso la quale manifestava gesti affettuosi in presenza degli operatori. Per quanto riguardava il padre, lo stesso, durante i colloqui con gli operatori, riferiva di sentirsi molto legato a e di sentire la sua mancanza, e si preoccupava se la bambina Pt_2 non rispondesse subito alle sue chiamate. Manifestava , infine, la volontà di voler collaborare con la moglie al fine di una migliore gestione della minore.
All'udienza dell'11.07.2023, si procedeva all'audizione dei coniugi separatamente;
fallito, dunque, il tentativo di conciliazione, con ordinanza resa in data 10.08.2023, il Giudice delegato disponeva quanto segue: “1) autorizza i coniugi e a vivere Parte_1 Controparte_1
separati; 2) dispone il regime dell'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre;
3) faculta lo , fatto salvo ogni CP_1
ulteriore accordo intercorrente tra le parti, ad incontrare e tenere con sé la figlia minore a pomeriggi settimanali alternati dalle ore 16.00 alle ore 21.00, oltre che a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 16.00 alla domenica alle ore 19.00 , tenendo conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici della figlia
7 (individuabili secondo il piano genitoriale depositato) e nel rispetto dei provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria derivanti dai procedimenti penali a carico dello . Salvo diverso accordo tra le parti, la minore CP_1
potrà trascorrere le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni con l'uno o
l'altro genitore. La minore trascorrerà, altresì, 15 giorni con il padre nel periodo estivo da dividere tra il mese di luglio e di agosto, da concordare con la madre ed in assenza di accordo da intendersi come la seconda settimana di luglio e la seconda di agosto;
4) ordina allo di corrispondere alla CP_1
Sig.ra un assegno provvisorio mensile complessivo di euro 200,00. Pt_1
Tale importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposto entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della . Pone a Pt_1 carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di
Reggio Calabria;
5) onera le parti di depositare –entro il 30 dicembre 2023- le ultime tre dichiarazioni dei redditi, ove non già in atti, visure ipo-catastali, certificati storici del PRA, nonché, relativamente agli ultimi tre anni, estratti conti corrente / libretti di risparmio, anche cointestati, con il dettaglio delle relative movimentazioni;
in assenza di dichiarazione dei redditi modelli Isee degli ultimi tre anni, oltre a titoli ed investimenti, anche cointestati ed anche in prodotti assicurativi, carte postepay ed altre prepagate, con il dettaglio delle relative movimentazioni, partecipazioni e cariche societarie, relativi bilanci societari e dichiarazioni dei redditi societarie, locazioni, finanziamenti, mutui, ecc., attestazione di disoccupazione, percezione di pensioni di invalidità, pensioni di accompagno, estratti conto inps, attestazione percezione reddito di cittadinanza (decorrenza e quantum), ed in caso di disoccupazione certificazione di inoccupazione , con espressa riserva di conferire incarico alla
Guardia di Finanza in caso di documentazione omessa o incompleta;
6) dispone
8 il seguente calendario del processo, salvo ulteriori e diverse esigenze istruttorie
o urgenze determinate dalla tutela degli interessi della minore:
-udienza del 30 gennaio 2024 ore 10.00 per l'audizione degli ascendi paterni e materni della minore, con notifica del provvedimento a cura del ricorrente entro
30 giorni prima dell'udienza;
-udienza del 14 maggio 2024 ore 12.00 per la decisione della causa di separazione (valutando successivamente la data di prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio) ex art. 473 bis 28 c.p.c. con termine : entro 14 marzo 2024 per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
entro il 15 aprile 2024 per le comparse conclusionali;
entro il 30 aprile 2024 per il deposito di memorie di replica;
7) onera il Servizio Sociale di Melito di
Porto Salvo al monitoraggio del nucleo familiare con termine per il deposito di relazione entro il 30 dicembre 2023; 8) manda alla Procura della Repubblica-
Sede- interveniente- per eventuali memorie e per il parere”.
In data 10.08.2023, l' , alla luce del processo penale pendente Controparte_4
nei confronti dello per i reati di maltrattamenti in famiglia e di CP_1 violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa commessi a danno della moglie e in presenza della figlia minore, formulava richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale dello stesso e affidamento esclusivo della minore alla madre, risultando quest'ultima disposta ed adeguata all'adempimento dell'ufficio genitoriale. Veniva, pertanto, aperto un subprocedimento (R.G. n.
1244/2023 Sub. 1) e veniva fissata apposita udienza nella quale venivano sentiti il PM e le parti.
Con decreto emesso in data 12.03.2024, il Giudice delegato, rilevato che “lo
ha trattenuto per lungo periodo i documenti di identità della CP_1 minore e che si è opposto alla frequentazione del centro dopo scuola gestito dalle suore dall'uscita di scuola sino alle ore 16.00, privando di fatto la bambina della possibilità di essere seguita nei compiti a casa e della frequentazione con
9 i suoi coetanei;
(…) preso atto del procedimento penale per maltrattamenti(p.o.
e ) al quale è stato sottoposto e Parte_1 Parte_2 condannato in primo grado lo;
rilevato che le condotte realizzate CP_1
dallo interferiscono, di fatto, con lo svolgimento delle attività CP_1 quotidiane della minore e che, nonostante la difficile situazione umana e giudiziaria, egli mantiene un rapporto di affetto reciproco con la figlia, per come emerge da tutte le relazioni dei servizi sociali in atti;
(…) ritenuta indispensabile la nomina di curatore speciale che si costituisca nel giudizio di merito al fine di rappresentare processualmente la minore
[...]
”, in via provvisoria, a parziale modifica dell'ordinanza del Parte_2
10.08.2023, disponeva la limitazione della responsabilità genitoriale di e il co-affidamento della minore al Servizio Controparte_1
Sociale territorialmente competente, nominando, in favore della minore, l'avv.
Giovanna Ficara quale curatrice speciale.
Nel giudizio di merito, in data 21.09.2023 e in data 24.01.2024, il SST competente riferiva il continuo controllo del padre nei confronti della figlia, la quale riceveva numerose e continue chiamate da parte dello stesso, il che le causava uno stato di preoccupazione che aveva costretto la a denunciare Pt_1
l'accaduto con conseguente sequestro del telefono allo . CP_1
Quest'ultimo riferiva agli operatori di sentirsi più rilassato da quando non poteva più utilizzare il telefono perché riconosceva di avere esagerato con le chiamate alla figlia, la quale appariva più serena da quando non riceveva più le pressioni del padre.
All'udienza del 30.01.2024 si procedeva all'audizione della nonna paterna.
In data 08.03.2024 veniva trasmessa la relazione da parte della Neuropsichiatria
Infantile, la quale dava atto di una situazione complessivamente migliorata rispetto al passato.
10 In data 26.04.2024, si costituiva la curatrice speciale, avv. Giovanna Ficara, la quale rappresentava che la minore appariva in difficoltà nel parlare del proprio rapporto con il padre, non sentendosi libera nel farlo perché temeva il controllo dello stesso;
parlava, invece, con grande affetto e apertamente della madre, che
- a parere del curatore – era una madre attenta e premurosa nei confronti della figlia. Dava atto, altresì, che il SST competente aveva attivato un servizio educativo in favore della minore anche per supportarla nello svolgimento dei compiti a casa. Infine, la curatrice rappresentava che nei fine settimana in cui la minore era presso il padre, non frequentava né la scuola né il catechismo e, per ciò che concerneva l'aspetto economico, il padre non contribuiva in alcun modo al mantenimento di sopportato interamente dalla . Chiedeva, Pt_2 Pt_1 pertanto, che: a) fosse disposta una valutazione delle competenze genitoriali in capo ad entrambi i genitori;
b) fosse disposto un percorso psicologico in favore del padre;
c) fosse attribuito l'AUU interamente alla madre.
In data 03.05.2024, il SST competente riferiva che era stato avviato il supporto psicologico in favore della minore , di cui veniva allegata relazione. Pt_2
Sebbene la situazione fosse più stabile rispetto ai mesi pregressi anche in termini di collaborazione tra i genitori, risultava spesso necessario l'intervento degli operatori per suggerire strategie di problem solving come, per esempio, facilitare la consegna dei documenti di identità della bambina da parte del padre alla madre. Confermava, inoltre, quanto riferito dalla curatrice speciale in merito alle difficoltà nello svolgimento dei compiti al doposcuola e, poiché il padre non era favorevole a che la bambina trascorresse il pomeriggio con i parenti materni in assenza della madre, si era proceduto all'attivazione di un servizio educativo al fine di supportare nello svolgimento dei compiti, sostegno di cui Pt_2 entrambi i genitori riconoscevano l'importanza. Rappresentava, altresì, che lo era consapevole di esagerare nell'esprimere affetto nei confronti CP_1
della figlia e, pertanto, il SST proponeva un sostegno alla genitorialità in favore
11 dello stesso soprattutto nell'ottica del recupero del proprio ruolo genitoriale. Per ciò che concerneva l'aspetto scolastico, veniva allegata una relazione pervenuta dall'Istituto scolastico, nella quale si dava atto della regolare frequenza dell'alunna e del positivo rendimento della stessa.
Con deposito del 09.05.2024 parte ricorrente produceva la sentenza di condanna n. 3213/2023 depositata il 29.11.2023 a carico dello , dichiarato CP_1
colpevole dei reati allo stesso ascritti e condannato alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione.
All'udienza del 14.05.2024 non si procedeva all'audizione di in Tes_1 quanto assente per problemi di salute ma il procuratore di parte ricorrente dava atto che la stessa era stata già sentita nel procedimento penale e le sue dichiarazioni erano già state depositate nel presente fascicolo. Il Giudice, a questo punto, rinviava la causa per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Con memoria depositata in data 17.05.2024, la curatrice speciale segnalava, ancora una volta, l'inadempienza dello rispetto al contributo di CP_1 mantenimento in favore della minore, trattenendo anche la metà dell'AUU.
Ribadiva, inoltre, che la minore, quando il sabato si trovava dal padre, non frequentava il corso di preparazione alla prima comunione. Chiedeva, quindi, che fosse regolamentato il diritto di visita del padre nei seguenti termini: due pomeriggi a settimana (nei giorni in cui la minore non frequenta lo spazio educativo), dalle ore 13:00 o, comunque, dall'uscita di scuola, sino alle ore 21:00
e, a fine settimana alternati, dal sabato, dopo il catechismo, sino alle ore 21:00 della domenica. Si riportava, nel resto, alle conclusioni già rassegnate.
Con memoria depositata in data 10.10.2024, la curatrice speciale dava atto che lo non era più agli arresti domiciliari per come disposto dal CP_1
Tribunale con conversione della pena in lavori di pubblica utilità. A seguito di ciò, lo controllava ripetutamente gli spostamenti della figlia CP_1
12 minore, aspettandola all'ingresso di scuola per verificare chi fosse ad accompagnarla e pretendendo di prendere lui la bambina alla fine delle lezioni.
Tali atteggiamenti avevano creato in uno stato di pressione psicologica Pt_2
e la stessa era tornata ad avere poca voglia di frequentare la scuola ed i corsi di danza. Riferiva, altresì, che si trovava in difficoltà anche a rispondere Pt_2
alle chiamate del padre per timore di doverlo aggiornare di continuo sui propri spostamenti. Per tale motivo chiedeva, con urgenza, di disporre un percorso psicologico in favore dello anche per migliorare il rapporto con CP_1
la figlia.
In data 22.10.2024, venivano trasmessi da parte dell' Controparte_5
documentazione attestante la condanna dello in primo grado CP_1
(sentenza n. 3213/2023 del Tribunale di Reggio Calabria) nonché il provvedimento della Corte D'Appello di Reggio Calabria (sentenza n.
1798/2024 del 04.07.2024) con cui era stata parzialmente riformata la sentenza di primo grado in condanna alla pena concordata di anni tre di reclusione sostituita dal lavoro di pubblica utilità presso la “Cooperativa Nova Kalavria” in Reggio Calabria per la durata complessiva di 148 settimane. Tale sentenza era passata in giudicato in data 20.07.2024.
In data 15.11.2024, il SST competente rappresentava di aver inserito la minore all'interno del programma “P.I.P.P.I” per una durata di 18 mesi al fine di accrescere il suo sviluppo in un'ottica di sostegno con una rete multidimensionale che potesse accompagnare ed arricchire le potenzialità di attraverso una progettualità educativa condivisa. Riferiva, altresì, di Pt_2 aver avviato, oltre al servizio di educativa territoriale, anche il servizio di educativa domiciliare. Entrambi i genitori avevano accolto con entusiasmo l'adesione a tale programma. Infine, in merito ai rapporti genitoriali, segnalava che lo si era presentato presso l'Istituto scolastico della minore CP_1
per prendere la figlia ma l'Istituto, avendo ricevuto comunicazione del divieto
13 di consegnare al padre, aveva avvisato la madre che era giunta sul luogo Pt_2
impaurita dal comportamento tenuto dal marito, ritenendo opportuno denunciare l'accaduto. Lo , sentito dagli operatori, riferiva di svolgere lavori CP_1
di pubblica utilità per tre volte alla settimana presso il Comune di Palizzi e, in merito all'episodio avvenuto a scuola, riferiva di avere avuto solo il desiderio di prendere la bambina a scuola e di avere, a sua volta, sporto querela nei confronti della moglie in riferimento alla denuncia effettuata dalla stessa.
Con istanza del 21.11.2024, parte resistente chiedeva di poter essere autorizzato a prendere la figlia a scuola nei giorni in cui esercitava il diritto di visita e di poter essere autorizzato ad accompagnare la figlia a scuola il giorno seguente al pernotto presso di sé.
Il Giudice, con decreto emesso nella medesima giornata, “ritenuto di non potere dare seguito, allo stato, alle richieste del padre della minore, stante l'attuale acredine manifestata alla madre della stessa, p.o. di reati per i quali egli è stato già condannato;
rilevato che occorra che egli si sottoponga ad un percorso di sostegno\recupero alla genitorialità; osservato che in ordine alle modalità degli incontri padre- figlia ed eventuali modifiche debbano relazionare sia i servizi sociali che il curatore speciale;
tenuto conto della opportunità di attivazione dell'educativa domiciliare anche presso l'abitazione paterna;
considerato il tempo prevalente che la minore trascorre con la made, risulta indispensabile che la stessa- riceva il 100% dell'AUU emesso a favore Parte_1 della minore ”, rigettava la richiesta avanzata dallo ON
, onerava il curatore speciale e il SST competente di relazionare CP_1 in merito agli incontri padre-figlia e ad eventuali modifiche degli stessi, disponeva l'attivazione dell'educativa domiciliare presso l'abitazione paterna ed attribuiva, infine, l'AUU interamente alla madre.
Con memoria di precisazione delle conclusioni depositata in data 28.11.2024, parte resistente, riportandosi alle conclusioni già rassegate nei propri scritti
14 difensivi, aderiva al collocamento della minore presso la madre e chiedeva di regolamentare il diritto di visita come segue: martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, sabato e domenica tutto il giorno con pernottamento e rientro presso la casa materna il lunedì mattina. Reiterava, infine, la richiesta, già formulata, di poter accompagnare la figlia a scuola un giorno alla settimana.
Con comparsa conclusionale depositata in data 27.12.2024, parte ricorrente dava atto di non ricevere alcun contributo da parte dello per il CP_1 mantenimento della figlia minore, compreso l'AUU di cui lo stesso continuava a trattenere la metà. Riferiva, inoltre, di aver reperito nuova attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato nel settore della ristorazione
(scadenza 31.12.2025) percependo uno stipendio ammontante all'incirca a
600,00 euro al mese, di sostenere un canone di locazione per la propria abitazione ove viveva con la figlia pari ad euro 100,00 mensili e di aver ricevuto
“in omaggio” un'automobile. Si riportava, quindi, alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi chiedendo la conferma della regolamentazione del diritto di visita per come disposto con ordinanza del 10.08.2023.
In data 08.01.2025, il SST competente rappresentava al Tribunale di non disporre di un servizio di educativa domiciliare e di avere inserito la minore, come precedentemente segnalato, nel programma “ . Riferiva, inoltre, CP_6 che, a causa dell'atteggiamento assillante dello manifestatosi CP_1
attraverso le telefonate effettuate alla figlia, gli operatori, unitamente ai genitori, avevano stabilito di prevedere una chiamata al giorno, preferibilmente dalle ore
20:00 alle ore 20:30. Veniva rilevato, altresì, come la minore, sentita dagli operatori, era desiderosa di trascorrere più tempo con il padre. Si dava atto, inoltre, che gli operatori avevano proposto allo l'avvio di un CP_1 percorso di sostegno alla genitorialità per il quale lo stesso si era mostrato disponibile e collaborativo. Per la , invece, gli operatori avevano Pt_1
proposto l'avvio di un percorso di sostegno psicologico al fine di consentirle il
15 superamento delle proprie paure ed un maggiore sviluppo della propria autodeterminazione, percorso al quale la si mostrava ben disposta ad Pt_1 aderire. Il SST proponeva, infine, di valutare le competenze genitoriali di entrambi in modo da poter programmare, eventualmente, un percorso di sostegno alla genitorialità anche per la . Pt_1
Con memoria depositata in data 08.01.2025, la curatrice confermava quanto relazionato dal SST competente.
In data 13.01.2025 subentrava il nuovo Giudice delegato, dott.ssa Luppino, e la causa veniva differita ad altra udienza.
In data 24.01.2025, la curatrice riferiva che durante le festività natalizie lo aveva ripreso a controllare costantemente la figlia volendo CP_1 conoscere tutti i suoi spostamenti e continuava ad insistere di volerla prendere all'uscita di scuola nonostante il provvedimento del Tribunale. dal Pt_2
canto suo, impaurita degli atteggiamenti del padre, chiedeva alla madre di chiudere a chiave la porta d'ingresso della loro abitazione e si rifiutava di svolgere l'incontro di educativa domiciliare – tramite il programma “ CP_6
- presso l'abitazione paterna che, per tale motivo, veniva effettuato solo presso l'abitazione della madre. Quest'ultima, inoltre, nei momenti in cui Pt_2 aveva dimostrato timore per gli atteggiamenti del padre, sapeva come rassicurarla.
Con relazione depositata in data 24.01.2025, il SST competente confermava quanto riferito dalla curatrice. Successivamente, con relazione del 07.05.2025, si dava atto del proficuo percorso seguito dallo , mostratosi sempre CP_1 puntale e collaborativo agli incontri. Per quanto riguardava la , la stessa Pt_1
riferiva agli operatori di avere sporto ulteriore denuncia nei confronti del marito per averla minacciata (“Non passa assai che fai la fine di tuo fratello”, ndr deceduto), a seguito della quale lo stesso era apparso più tranquillo. Pt_2
inoltre, aveva ripreso gli incontri di educativa domiciliare presso il padre senza
16 mostrare un atteggiamento ostativo. La stessa, altresì, aveva iniziato a seguire un percorso di sostegno psicologico. Il SST, infine, riteneva complessivamente positivo il percorso effettuato da tutti i componenti del nucleo familiare.
All'udienza del 28.05.2025, parte ricorrente riferiva la necessità di modificare la residenza della minore, risultante ancora presso il padre, il quale non prestava il proprio consenso;
la curatrice rappresentava la necessità di disporre l'affido esclusivo della minore alla madre. Tutti i procuratori, quindi, nel riportarsi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, chiedevano che la causa venisse decisa in relazione alla pronuncia di separazione personale;
Il Giudice,
a questo punto, riservava la causa al Collegio per la decisione in relazione alla domanda di separazione personale.
1. Separazione personale
La domanda di separazione personale proposta da entrambe le parti appare fondata e merita senz'altro accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle risultanze processuali, non pare possa seriamente dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inconfutabile, infatti, che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è ormai irreversibile così da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, la dichiarazione di separazione personale, richiesta peraltro da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
17
2. Addebito della separazione
Quanto alla domanda di addebito formulata dall'odierna ricorrente, reputa il
Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile allo la CP_1 responsabilità della rottura del vincolo coniugale, appalesandosi la condotta posta in essere dall'uomo, ad un'attenta e complessiva valutazione della vicenda sottoposta al suo esame, quale emerge dalle risultanze processuali, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Vale la pena rammentare, in premessa, seguendo il costante insegnamento della
Suprema Corte sul punto, che in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (fra le altre, Cass. n.7817/1997, Cass. n.12130/2001;
Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass. n.14042/2008; Cass.
n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).
In buona sostanza, la pronuncia di addebito postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che, a questo, sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima;
più in particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Come è noto, in tema di addebitabilità della separazione personale e con specifico riferimento alle violenze inflitte da un coniuge all'altro, esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da
18 fondare non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore delle stesse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del
24/10/2022; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018; v. già Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11844 del
19/05/2006).
Ed infatti, le violenze fisiche e/o psicologiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole -quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse- non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti lesivi della pari dignità della persona, i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e restando, altresì, irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (tra le altre, Cass. 3925/2018; Cass. 7388/2017; Cass. 433/2016;
Cass. 817/2011).
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, reputa il Collegio che dalle risultanze processuali emerga in modo inconfutabile la circostanza che la donna sia stata vittima, costantemente, progressivamente ed ingiustificatamente, del comportamento violento, minaccioso, vessatorio e prevaricatorio tenuto dal marito, condannato in primo grado alla pena di anni tre
19 e mesi tre di reclusione per il delitto p. e p. dall'art. 572 co. 1 e 2 c.p. (aggravato dall'essere commesso in presenza della figlia minore) e per il delitto di cui agli artt. 81 co. 2, 387-bis c.p..
E invero, il Tribunale Penale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 3213/2023 depositata in data 29.11.2023 e allegata in atti, ha accertato che i rapporti familiari erano “caratterizzati da reiterate ingiurie e aggressioni nei confronti di , unitamente a comportamenti marcatamente “controllanti” portati Pt_1 avanti nel corso della convivenza e anche successivamente” (cfr. pag. 8 della sentenza). Lo – si legge in sentenza – “con la propria condotta CP_1 ha inflitto gravi vessazioni e sofferenze morali alla persona offesa , imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante a partire dal giorno – l'otto giugno
2021 – in cui la stessa minacciò per la prima volta di abbandonare l'abitazione familiare e, quindi, di sottrarsi al controllo esercitato dall'imputato, fino a costringerla dapprima a disattivare l'applicazione Whatsapp per sfuggire alle continue chiamate del compagno e, infine, ad abbandonare definitivamente la
Calabria” (cfr. pag. 9 della sentenza).
In sede penale la ha esposto dettagliatamente il clima della tumultuosa Pt_1
convivenza e i plurimi episodi di violenza fisica e morale perpetrati ai propri danni dal marito negli anni di matrimonio anche in presenza della figlia minore la quale, sentita a sommarie informazioni, ha confermato di avere Pt_2
assistito ad alcuni dei predetti episodi.
Tali condotte dello Scaramozzino, secondo il Tribunale Penale, sono state connotate da continuità e stabilità “tale da creare una condizione di vita tormentata per la vittima”.
La pena in questione, successivamente, è stata parzialmente riformata in appello
(giusta sentenza n. 1798/2024 depositata in data 04.07.2024) in condanna alla pena concordata di anni tre di reclusione sostituita dal lavoro di pubblica utilità presso la “Cooperativa Nova Kalavria” in Reggio Calabria per la durata
20 complessiva di 148 settimane. Tale sentenza è passata in giudicato in data
20.07.2024.
Ebbene, sulla base degli eloquenti elementi sopra esposti e di tutta la documentazione versata in atti, che corroborano la specifica allegazione della ricorrente, può ritenersi provata la condotta violenta tenuta dal marito nei confronti della moglie non bilanciabile con altre condotte, in considerazione della estrema gravità in sé delle condotte lesive dell'integrità fisica del coniuge.
Ed infatti, tali gravissime quanto deplorevoli condotte lesive, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessario e doveroso per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere eventualmente giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo (come, per esempio, aver contraddetto il coniuge [“io ho avuto questi scatti di rabbia perché la per ogni mia idea mi ha sempre contraddetto e a me non stava bene” Pt_1
cfr. verbale di udienza dell'11.07.2023]) e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, il quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere.
Ed allora, ritiene il Collegio che la separazione non può che essere addebitata allo , atteso che la sua condotta cosciente e volontaria si appalesa CP_1 in tutta evidenza apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato e di padre.
3. Responsabilità genitoriale e provvedimenti in favore della prole minorenne
a) Responsabilità genitoriale
21 Il Tribunale ritiene di dover confermare, allo stato, la misura della limitazione della responsabilità genitoriale dello disposta con decreto del CP_1
12.03.2024 nel procedimento n. 1244/2023 sub. 1 su richiesta della locale
Procura della Repubblica, per i motivi di seguito esposti.
Occorre innanzitutto rilevare come le ragioni poste alla base della decisione del
Tribunale di adozione della misura predetta per la tutela della minore si fondavano sul comportamento dello , il quale, già all'epoca CP_1 rinviato a giudizio per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie
(aggravato dall'essere stato commesso in presenza della figlia minore Pt_2
e poi condannato, aveva, in più occasioni, realizzato condotte oppositive in merito allo svolgimento delle attività quotidiane della figlia minore come, per esempio, l'essersi opposto a che la bambina frequentasse il doposcuola gestito dalle suore per lo svolgimento dei compiti, non averle fatto frequentare con regolarità la scuola con conseguentemente insufficiente rendimento scolastico e, inoltre, non averle fatto frequentare il corso di catechismo per la Prima
Comunione.
Tali dinamiche pregiudizievoli si erano, in un primo momento, parzialmente sanate attraverso il collocamento della minore presso la madre - disposto in via d'urgenza dal Tribunale in data 26.05.2023, a seguito di ricorso ex art. 473bis.15
c.p.c. da parte della - e, successivamente grazie agli interventi messi in Pt_1
atto dalla curatrice speciale e dagli operatori del SST che, a vario titolo, hanno monitorato e sostenuto il nucleo familiare.
Tuttavia, nel corso del giudizio, lo non ha dato pienamente prova CP_1 di resipiscenza, continuando a mettere in atto comportamenti, in diverse occasioni, che hanno pregiudicato la minore nel suo regolare svolgimento di attività quotidiane scolastiche ed extrascolastiche, oltre ad essere stata destinataria di uno stress emotivo continuo. Va aggiunto, poi, che lo si è reso completamente inadempiente rispetto ai propri obblighi CP_1
22 economici riguardo alla minore, nonostante fosse stato in tal senso obbligato dal
Tribunale.
Ed invero, per tutto il corso del giudizio, il SST competente rendeva noto a queta
A.G. il continuo controllo del padre nei confronti della figlia, la quale riceveva numerose e continue chiamate da parte dello stesso, tanto da sentirsi la stessa assillata e preoccupata al punto tale da costringere la , in un'occasione, Pt_1
a denunciare l'accaduto con conseguente sequestro del telefono allo
; circostanza, questa, confermata dallo stesso il CP_1 CP_1
quale, dicendosi “rilassato” a seguito del sequestro, riconosceva di aver esagerato ma, ciononostante, reiterava le continue pressioni nei confronti della figlia.
Dalle relazioni del SST si evince, inoltre, che, sebbene la situazione si fosse via via sempre più stabilizzata rispetto ai mesi pregressi anche in termini di collaborazione tra i genitori, è stato spesso necessario l'intervento degli operatori per suggerire strategie di problem solving a seguito di alcuni episodi come, per esempio, facilitare la consegna alla madre dei documenti di identità della bambina da parte del padre.
La curatrice speciale, inoltre, ha riferito che, interfacciandosi in diverse occasioni con la minore, aveva avuto modo di appurare la preoccupazione di quest'ultima nel parlare del padre per timore di subire il controllo da parte dello stesso, aggiungendo che, nei fine settimana in cui la minore era presso il padre, non frequentava né la scuola né il catechismo e, per ciò che concerne Pt_2
l'aspetto economico, lo non contribuiva in alcun modo al CP_1 mantenimento di sopportato interamente dalla . Pt_2 Pt_1
Tutte queste dinamiche, dettagliatamente descritte dalla curatrice speciale e dagli operatori del SST, sono perdurate per tutto il corso del giudizio e, dunque, sebbene dal monitoraggio effettuato si evinca un forte legame tra il padre e la figlia contrassegnato da profondo affetto tra i due, risulta ancora esistente una
23 incapacità dello di svolgere diligentemente i propri compiti di CP_1
padre.
Ed allora, alla luce della descrizione delle dinamiche familiari e preso atto della situazione di fatto esistente, il Collegio ritiene di confermare la limitazione della responsabilità genitoriale dello nei confronti della figlia minore, CP_1
rammentando che tale soluzione – non definitiva, in quanto revocabile in ogni tempo - non ha contenuto sanzionatorio quanto piuttosto protettivo del miglior interesse della minore, rappresentando un mezzo idoneo a consentire l'assistenza all'intero nucleo familiare di soggetti esperti che possa fungere da strumento utile di riflessione e superamento della crisi.
b) Regime di affidamento e collocazione della figlia minore Pt_2
Il Tribunale, in virtù dei poteri esercitabili d'ufficio per la tutela della prole minorenne, ritiene di dover stabilire che la minore debba essere affidata Pt_2
alla madre secondo il modello dell'affidamento super esclusivo, per i motivi di seguito esposti.
Giova preliminarmente rammentare che la novella introdotta dal d.lgs n. 154 del
2013, portando a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, ha definitivamente cristallizzato la centralità degli interessi del minore, i quali tendono a prevalere su ogni altro interesse contrario al suo sviluppo coerente e completo. Tra i diversi diritti riconosciuti al minore, vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse, ("best interest" secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre
1989, ratificata con l. 176 del 1991 e dalla giurisprudenza della Corte EDU). Da qui deriva la scelta del legislatore di privilegiare l'affidamento condiviso dei figli minori e, tuttavia, siffatta prospettiva può essere derogata sulla base dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole.
24 E infatti, in linea generale, ben può il Giudice del merito privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore: l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. cass.civ.13217 17.5.2021, Cass., n. 28244/19).
Tanto chiarito, è opportuno sottolineare che una siffatta indagine, nel caso di specie, non può che condurre all'esclusione dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, dovendosi, invece, preferire che la minore Pt_2
sia affidata in via super esclusiva alla madre.
All'uopo occorre sottolineare che siffatta decisione non ha contenuto sanzionatorio quanto piuttosto protettivo dei soggetti più fragili del nucleo familiare, in accordo a quanto di recente sostenuto dalla Corte di Cassazione affermando che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore”(Cassazione civile sez. I - 09/02/2023, n. 4056 ).
Occorre evidenziare, a tal proposito, che le risultanze processuali hanno messo in luce una serie reiterata di comportamenti censurabili dello nei CP_1 confronti della moglie e dei quali anche la minore è stata spettatrice, Pt_2
comportamenti che hanno portato alla pronuncia di una sentenza di condanna da
25 parte del Tribunale Penale di Reggio Calabria, parzialmente confermata in grado d'appello e divenuta cosa giudicata.
Va aggiunto, altresì, che il co-affido della minore al SST disposto nel subprocedimento in data 12.03.2024, non ha sortito alcun effetto nello
, il quale non si è adoperato per dimostrare di essere, nonostante CP_1
le gravi contestazioni ascrittegli, un padre capace di svolgere diligentemente i compiti di accudimento e di educazione nei confronti della propria figlia anche alla luce delle dinamiche riferite dalla curatrice e dagli operatori del SST come dettagliatamente sopra descritte e cioè: comportamenti oppositivi riguardo ad alcune attività svolte dalla minore (mancato accompagnamento della minore al catechismo e a scuola nei giorni in cui la stessa si trovava presso il padre,
l'impossibilità per di svolgere i compiti presso i parenti materni), la Pt_2
mancata consegna dei documenti della minore alla madre, il controllo e i comportamenti assillanti nei confronti della figlia. A ciò si aggiunga che lo non ha mai adempiuto ai propri obblighi economici nei confronti CP_1
della figlia, giustificando tale omissione con l'assenza di disponibilità economica dovuta, in un primo momento, per essere in regime di detenzione domiciliare e, successivamente, ometteva di allegare una valida giustificazione né, tantomeno, ha dato prova di una sua attivazione nella ricerca di un lavoro, così, disinteressandosi delle necessità e delle esigenze della figlia per le quali ha provveduto e continua a provvedere unicamente la madre con non poche difficoltà.
Ed allora, alla luce della descrizione delle dinamiche familiari sopra effettiata e preso atto della situazione di fatto esistente, la soluzione di una gestione congiunta delle esigenze di ordinaria e straordinaria amministrazione della minore non appare confacente alla situazione di allarme e instabilità venutasi a creare, risultando opportuno - in deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso ex art. 337 ter c.c. - affidare la figlia minore della coppia, alla Pt_2
26 madre secondo il modello dell'affidamento super esclusivo, cioè un affidamento del minore alla madre con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa
– dimostratasi genitore presente, capace e attento ai bisogni di come Pt_2
emerge anche dalle relazioni del SST e della curatrice speciale - anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti la figlia, quali la salute, l'educazione,
l'istruzione e la residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 quater, comma III, c.c., con collocazione della minore medesima pressa la madre.
Non si ravvisano ostacoli, poi, in merito alla richiesta di cambio di residenza della minore presso quella della madre, cui il padre si è ingiustificatamente opposto.
c) Regolamentazione del diritto di visita del padre
Per ciò che concerne il diritto di visita del padre, alla luce dei desiderata della minore, reputa il Collegio di regolamentarlo come segue, salvo diverso accordo tra le parti:
-durante la settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nelle Pt_2 giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola (nel periodo non scolastico dalle ore 11:30) sino alle ore 20:30 nonché, a weekend alternati, dal sabato dopo il catechismo sino alle ore 21:30 della domenica;
-per il periodo festivo, la minore potrà trascorrere le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. La minore trascorrerà, altresì, 15 giorni con il padre nel periodo estivo da dividere tra il mese di luglio e di agosto, da concordare con la madre e, in assenza di accordo, da intendersi come la seconda settimana di luglio e la seconda di agosto.
Il Collegio non ritiene, invece, accoglibile la richiesta del padre di essere autorizzato a portare una volta alla settimana la figlia a scuola in quanto lo stesso si è mostrato affatto diligente in passato nel far frequentare la scuola alla minore quando la stessa era collocata presso di sé e, attualmente, nella giornata di sabato,
27 quando la minore si trova presso il padre, sono state registrate numerose assenze sia dalla scuola sia dal catechismo come riferito e documentato dal SST e dalla curatrice. La richiesta, pertanto, va allo stato rigettata.
d) Contributo al mantenimento della figlia minore da parte del genitore non collocatario
Soffermandosi sulle questioni di carattere economico ed, in particolare, sull'obbligo del padre – genitore non collocatario - di contribuzione al mantenimento della figlia minore occorre tenere conto prioritariamente Pt_2
dei bisogni e delle crescenti e mutevoli esigenze di varia natura di quest'ultima connesse alla sua età (essendo quasi undicenne) bilanciate con le condizioni economiche di entrambi i genitori. A tal proposito, lo nei propri CP_1 scritti difensivi riferisce di non percepire alcun reddito senza, tuttavia, allegare alcuna documentazione e non adempiendo a quanto disposto con ordinanza del
10.08.2023 in merito al deposito di documentazione attestante la propria situazione economica e patrimoniale. La , invece, da quanto riferito Pt_1
dalla stessa e dalla documentazione versata in atti, risulta essere una lavoratrice precaria nel settore della ristorazione essendo stata assunta a tempo determinato e potendo contare attualmente su una retribuzione pari ad euro 600,00 mensili con la quale deve far fronte, tra le altre cose, anche al pagamento del canone di locazione della propria abitazione in cui vive con la figlia minore.
Ebbene, stante l'impossibilità di appurare la reale situazione reddituale e patrimoniale dello e considerate le condizioni economiche poco CP_1
floride della , il Collegio ritiene che l'assegno per il contributo al Pt_1 mantenimento della minore tenuto conto della sua età, vada Pt_2
congruamente quantificato nella misura di € 250,00 mensili, oltre spese straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale, da ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.
28 A parere del Collegio, altresì, va disposta la percezione da parte della madre,
dell'Assegno Unico Universale nella misura del 100% quale Parte_1 genitore collocatario, a decorrere dal deposito del ricorso.
4. Assegnazione casa coniugale
Per ciò che concerne la casa coniugale, di proprietà dello , nessuna CP_1
assegnazione va disposta in quanto la , genitore collocatario della Pt_1
minore, ha espressamente rinunciato alla stessa avendo reperito altra abitazione in locazione e, pertanto, va dichiarato il non luogo a provvedere sul punto dovendosi regolamentare la fruizione dell'immobile secondo le regole proprietarie.
5. Monitoraggio a cura del SST competente e della curatrice speciale
Alla luce della situazione in atto esistente e tenuto conto che ancora permane una dinamica familiare precaria che necessita di un intervento esterno che possa dirimere le problematiche non ancora completamente risolte, il Collegio ritiene necessario che il SST competente e la curatrice speciale, i quali hanno rappresentato un valido supporto nella gestione dell'intero nucleo familiare e nel sopperire alle carenze genitoriali che non si sono del tutto azzerate, continuino a monitorare l'intero nucleo familiare con la prosecuzione degli interventi già avviati.
In particolare, si demanda al SST il compito di:
1. Proseguire il monitoraggio del nucleo familiare;
2. Proseguire con il servizio di educativa domiciliare – attualmente attivo tramite il programma “ - presso le rispettive abitazioni della madre e del CP_6
padre;
3. Proseguire con il percorso di sostegno alla genitorialità per lo;
CP_1
4. Attivare, qualora non ancora effettuato, un percorso di sostegno alla genitorialità per la;
Pt_1
29 5. Proseguire con il percorso di sostegno psicologico in favore della minore, della madre e del padre.
Si demanda alla curatrice speciale il compito di:
-coadiuvare la madre nelle decisioni di maggior interesse per la minore attinenti a: scelte scolastiche o di studio, scelte di svago o relative ad attività extra scolastiche, scelte relative alla sua salute (in particolare: visite mediche, controlli specialistici o eventuali interventi chirurgici che si rendano necessari per la salute dello stesso dietro prescrizione dei medici) e alla cura personale;
-attivare tutti gli interventi ritenuti opportuni nell'interesse della minore finalizzati a ristabilire sane dinamiche familiari.
A tal proposito, occorre richiamare i genitori alla piena collaborazione e al rispetto delle funzioni e del ruolo del curatore speciale e degli operatori del SST competente allo scopo di garantire la massima tutela possibile dei diritti e degli interessi della figlia minore Pt_2
Il SST competente e il curatore speciale dovranno, altresì, relazionare a questa
Autorità Giudiziaria con cadenza trimestrale, salvo segnalare ogni comportamento nocivo per la minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, nonché eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale o, al contrario, la possibilità di revocare la limitazione della responsabilità genitoriale del padre disposta con il presente provvedimento.
Rilevato, infine, che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
30 La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da , con Parte_1
ricorso depositato il 17.04.2023, nei confronti di
[...]
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, Controparte_1 così provvede:
-dichiara la separazione personale tra E Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Lorenzo (RC) atto n. 1, Parte I, Ufficio 1, anno 2014;
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata dalla ricorrente, che la responsabilità della separazione è da ascrivere al resistente
[...]
; Controparte_1
-conferma la limitazione della responsabilità genitoriale di
[...]
nei confronti della figlia minore Controparte_1 Pt_2
-dispone l'affido super-esclusivo della figlia minore alla madre con Pt_2 collocazione presso la stessa e l'autorizza a richiedere il cambio di residenza presso di sé della figlia minore;
-dispone la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità meglio specificate in parte motiva;
-pone a carico dello l'obbligo di corrispondere in favore della CP_1
un assegno mensile pari ad € 250,00 a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento della figlia minore importo rivalutabile ogni fine anno Pt_2 sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre
31 spese straordinarie, come da Protocollo adottato da questo Tribunale, da ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
-dispone che l'AUU vada corrisposto alla madre nella Parte_1
misura del 100% con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo;
-dichiara il non luogo a provvedere in merito all'assegnazione della casa coniugale;
-demanda al SST competente e alla curatrice speciale, avv. Ficara Giovanna, i compiti meglio specificati in parte motiva, con onere di relazionare a questa
Autorità giudiziaria con cadenza trimestrale;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Lorenzo (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza al
Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari dell'ASP di Reggio Calabria per quanto di competenza.
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena M. A. Luppino dott. Giuseppe Campagna
32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Giuseppe Campagna -Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. est. dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa civile iscritta al n. 1244 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 28.05.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
PORTO SALVO (RC) il 31/01/1976), rappresentata e difesa dall'avv.
PALUMBO GIOVANNI, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in MELITO DI PORTO SALVO (RC), VIA VIA NAZIONALE 110, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] - RC il 18/11/1977), rappresentato
[...]
e difeso dall'avv. SGRÒ GIUSEPPE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in BAGALADI (RC), VIA PAOLO
MANTICA 2, ha eletto domicilio;
-resistente-
1 nonchè
(cod. fisc.: nata a Parte_2 CodiceFiscale_3
REGGIO CALABRIA (RC) il 26/09/2014), rappresentata e difesa dal curatore speciale, avv. FICARA GIOVANNA, giusto provvedimento di nomina del
12.03.2024 dell'intestato Tribunale, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, VIA LARGO MORISANI n. 9, è domiciliata;
e
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-intervenienti-
* * * * *
Conclusioni delle parti
All'udienza del 28.05.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa venisse decisa in relazione alla pronuncia di separazione personale, insistendo nelle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'Ufficio del P.M., il quale apponeva il visto in data 26.05.2023.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso cumulativo depositato in data 17.04.2023, Pt_1
chiedeva a questo Tribunale di volere pronunciare la separazione
[...] personale proponendo, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in San Lorenzo (RC) il 30.06.2014 con
[...]
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di San Lorenzo (RC), assumendo che:
-in data 30.06.2014 aveva contratto matrimonio civile in San Lorenzo (RC) con il resistente;
-dall'unione coniugale era nata una figlia: (26.09.2014), minorenne;
Pt_2
2 -la casa coniugale, sita in San Lorenzo (RC), era di proprietà del marito;
-dall'anno 2021 il rapporto coniugale si era irrimediabilmente deteriorato;
-in data 06.08.2022, dopo aver lasciato la casa coniugale, ella aveva sporto denuncia contro il marito per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia, perpetrati nei suoi confronti in presenza della figlia minore (il marito aveva vessato e minacciato ripetutamente la moglie, imponendole, in alcune circostanze, di non uscire di casa e di rispettare le scelte del marito);
-nel settembre dello stesso anno, la ricorrente, tramite raccomandata, aveva manifestato la volontà al marito di voler procedere con la separazione attraverso la procedura di negoziazione assistita, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro positivo da parte del marito;
-ella aveva deciso di trasferirsi in Germania per reperire un'attività lavorativa e per allontanarsi dalla grave situazione familiare venutasi a creare ma, dopo circa un mese, aveva fatto rientro in Italia per poter stare vicino alla figlia Pt_2
-da quel momento aveva iniziato ad espletare attività lavorativa come bracciante agricola in San Lorenzo (RC) con una retribuzione mensile di circa 600,00 euro ed aveva reperito un'immobile in locazione in San Fantino di San Lorenzo (RC) al fine di poter costruire una nuova vita con la propria figlia;
-al marito, dopo la denuncia sporta, era stato sospeso il Reddito di Cittadinanza con provvedimento del GIP di Reggio Calabria ed era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, successivamente aggravata con la misura degli arresti domiciliari per inosservanza della prima, tuttavia, non rispettando neanche quest'ultima, era stato sottoposto a giudizio direttissimo, ove gli era stata confermata la misura degli arresti domiciliari.
Sulla scorta di tali premesse, non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che:
a) venisse dichiarata la separazione personale con addebito al marito nonché lo
3 scioglimento del matrimonio civile, ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di San Lorenzo (RC) di trascrivere l'emananda sentenza;
b) fosse disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso di sé; c) fosse assegnata la casa coniugale al proprietario Per_1 dell'immobile; d) fosse regolamentato il diritto di visita del padre;
d) fosse disposto l'obbligo, a carico del di corrispondere un assegno di Per_1
mantenimento per la figlia minore;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Non formulava, infine, richieste istruttorie.
Con istanza depositata in data 04.05.2023, parte ricorrente chiedeva l'emissione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c. esponendo che la figlia minore, collocata presso il padre, aveva maturato numerose assenze dalla scuola oltre che note di demerito per mancato svolgimento dei compiti e, inoltre, non stava più frequentando il catechismo. Chiedeva, pertanto, la collocazione della minore presso di sé. Formulava, infine, richieste istruttorie.
Con decreto di fissazione udienza del 06.05.2023, il Giudice delegato richiedeva informazioni, ai sensi dell'art. 473bis.42 c.p.c., al Pubblico Ministero in sede, all' e all' circa l'esistenza di eventuali Controparte_2 Controparte_3
procedimenti nei confronti di Controparte_1 relativi agli abusi e alle violenze allegate (in ordine ai reati di cui agli artt. 81,
572 , 387 bis c.p.) definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale;
onerava, altresì, i Servizi Sociali territorialmente competenti a depositare una relazione in ordine alle condizioni di vita della minore.
A seguito del deposito in data 10.05.2023 di quanto richiesto dal Giudice delegato, emergeva, tra l'altro, un procedimento penale a carico dello
, in fase dibattimentale, per i reati di cui all'art. 572 c.1 e c.2 c.p.c., CP_1 artt. 387 bis – 81 c. 2 c.p.c. in cui risultava parte offesa la moglie, Pt_1
[...]
4 In data 26.05.2023, il SST competente rendeva noto al Tribunale che il nucleo familiare era stato già preso in carico per indagine socio-ambientale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (proc. n.
1554/2022). Confermava, inoltre, la forte conflittualità esistente tra la coppia che si riverberava negativamente sulla figlia minore. In merito alle assenze da scuola della stessa, lo aveva riferito agli operatori che esse erano dovute CP_1
a problematiche di salute della bambina. Il SST, confrontandosi con l'Istituto scolastico della minore, confermava le numerose assenze della stessa da scuola che avevano compromesso il suo rendimento scolastico. Proponeva, infine, un sostegno psicologico e genitoriale per la madre e un approfondimento psicologico con valutazione delle competenze genitoriali per il padre.
Nella medesima data, veniva tramessa a questo Ufficio la relazione della
Neuropsichiatria Infantile, la quale dava atto che la minore si trovava bene con il padre e la nonna paterna e, per ciò che concerneva la scuola, non era entusiasta di andarci e le sue assenze erano dovute a malattia. Infine, non si rilevavano problematiche di natura neuropsichiatrica.
Con decreto del 26.05.2025, il giudice delegato, in accoglimento della richiesta ex art. 473bis.15 c.p.c., disponeva, inaudita altera parte, la collocazione urgente della minore presso la madre, demandando alla Cancelleria l'acquisizione di eventuali provvedimenti adottati dalla Procura per i Minorenni di Reggio
Calabria ovvero dal Tribunale di Reggio Calabria ove non coperti dal segreto istruttorio.
Notificato ritualmente il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva , il quale, pur Controparte_1
aderendo alla richiesta di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, contestava i fatti per come enunciati dalla moglie, evidenziando in particolare che:
5 -egli non aveva mai usato violenza nei confronti della moglie e aveva rinunciato al beneficio del giudizio abbreviato in quanto estraneo ai fatti contestatigli;
-pur aderendo alla regolamentazione di visita per come proposta dalla ricorrente, dal momento in cui la aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferita Pt_1 in Germania, era stato lui a provvedere ai bisogni e alle necessità della figlia;
-sebbene gli fosse stata applicata la misura degli arresti domiciliari, ben avrebbe potuto trascorrere del tempo con la figlia e prendersene cura;
-le assenze della bambina dalla scuola erano imputabili a problematiche di salute puntualmente giustificate attraverso certificati medici.
Chiedeva, pertanto, che: a) venissero dichiarati la separazione personale nonché lo scioglimento del matrimonio civile, ordinando al competente Ufficiale di
Stato Civile di San Lorenzo (RC) di trascrivere l'emananda sentenza;
b) fosse disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso di sé; c) gli fosse assegnata la casa coniugale di sua proprietà; d) fosse regolamentato il diritto di visita della madre;
d) fosse rigettata la richiesta di addebito della separazione;
e) fosse disposto l'obbligo, a carico della madre, di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia minore;
con vittoria di spese, diritti ed onorari. Non formulava, infine, richieste istruttorie.
In data 06.05.2023, all'udienza di convalida, modifica o revoca del provvedimento emesso inaudita alterna parte, compariva solo la ricorrente, la quale veniva sentita dal Giudice delegato;
parte resistente era assente in quanto agli arresti domiciliari. Il procuratore di parte ricorrente chiedeva la conferma del provvedimento, mentre il procuratore di parte resistente ne chiedeva la revoca e si riportava alla memoria depositata in atti;
a questo punto, il Giudice, con ordinanza emessa in data 08.06.2023, confermava il provvedimento di collocazione della minore presso la madre, disponeva la trasmissione del verbale alla locale Procura della Repubblica per eventuali provvedimenti di competenza
6 in ordine alle dichiarazioni rese dalla in udienza e fissava l'udienza per Pt_1
il merito della controversia.
In data 05.07.2023, il SST competente depositava una relazione nella quale dava atto che la situazione era più distesa da quando la figlia era stata collocata dalla madre, frequentando il padre a giorni alterni. Riferiva, altresì, che la Pt_1
aveva reperito una nuova attività lavorativa come lavapiatti presso un ristorante a Melito di Porto Salvo (RC), il che le permetteva di avere una condizione economica più florida;
inoltre, per la figlia, poteva contare, durante la sua assenza lavorativa, sul sostegno della propria sorella e della propria madre. Per ciò che concerneva l'andamento scolastico della minore, riferiva che la stessa frequentava regolarmente la scuola ed era stata promossa alla classe successiva con un giudizio complessivo intermedio. La minore, inoltre, appariva serena e riferiva agli operatori di trovarsi bene a casa con la madre, verso la quale manifestava gesti affettuosi in presenza degli operatori. Per quanto riguardava il padre, lo stesso, durante i colloqui con gli operatori, riferiva di sentirsi molto legato a e di sentire la sua mancanza, e si preoccupava se la bambina Pt_2 non rispondesse subito alle sue chiamate. Manifestava , infine, la volontà di voler collaborare con la moglie al fine di una migliore gestione della minore.
All'udienza dell'11.07.2023, si procedeva all'audizione dei coniugi separatamente;
fallito, dunque, il tentativo di conciliazione, con ordinanza resa in data 10.08.2023, il Giudice delegato disponeva quanto segue: “1) autorizza i coniugi e a vivere Parte_1 Controparte_1
separati; 2) dispone il regime dell'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre;
3) faculta lo , fatto salvo ogni CP_1
ulteriore accordo intercorrente tra le parti, ad incontrare e tenere con sé la figlia minore a pomeriggi settimanali alternati dalle ore 16.00 alle ore 21.00, oltre che a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 16.00 alla domenica alle ore 19.00 , tenendo conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici della figlia
7 (individuabili secondo il piano genitoriale depositato) e nel rispetto dei provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria derivanti dai procedimenti penali a carico dello . Salvo diverso accordo tra le parti, la minore CP_1
potrà trascorrere le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni con l'uno o
l'altro genitore. La minore trascorrerà, altresì, 15 giorni con il padre nel periodo estivo da dividere tra il mese di luglio e di agosto, da concordare con la madre ed in assenza di accordo da intendersi come la seconda settimana di luglio e la seconda di agosto;
4) ordina allo di corrispondere alla CP_1
Sig.ra un assegno provvisorio mensile complessivo di euro 200,00. Pt_1
Tale importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposto entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della . Pone a Pt_1 carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di
Reggio Calabria;
5) onera le parti di depositare –entro il 30 dicembre 2023- le ultime tre dichiarazioni dei redditi, ove non già in atti, visure ipo-catastali, certificati storici del PRA, nonché, relativamente agli ultimi tre anni, estratti conti corrente / libretti di risparmio, anche cointestati, con il dettaglio delle relative movimentazioni;
in assenza di dichiarazione dei redditi modelli Isee degli ultimi tre anni, oltre a titoli ed investimenti, anche cointestati ed anche in prodotti assicurativi, carte postepay ed altre prepagate, con il dettaglio delle relative movimentazioni, partecipazioni e cariche societarie, relativi bilanci societari e dichiarazioni dei redditi societarie, locazioni, finanziamenti, mutui, ecc., attestazione di disoccupazione, percezione di pensioni di invalidità, pensioni di accompagno, estratti conto inps, attestazione percezione reddito di cittadinanza (decorrenza e quantum), ed in caso di disoccupazione certificazione di inoccupazione , con espressa riserva di conferire incarico alla
Guardia di Finanza in caso di documentazione omessa o incompleta;
6) dispone
8 il seguente calendario del processo, salvo ulteriori e diverse esigenze istruttorie
o urgenze determinate dalla tutela degli interessi della minore:
-udienza del 30 gennaio 2024 ore 10.00 per l'audizione degli ascendi paterni e materni della minore, con notifica del provvedimento a cura del ricorrente entro
30 giorni prima dell'udienza;
-udienza del 14 maggio 2024 ore 12.00 per la decisione della causa di separazione (valutando successivamente la data di prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio) ex art. 473 bis 28 c.p.c. con termine : entro 14 marzo 2024 per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
entro il 15 aprile 2024 per le comparse conclusionali;
entro il 30 aprile 2024 per il deposito di memorie di replica;
7) onera il Servizio Sociale di Melito di
Porto Salvo al monitoraggio del nucleo familiare con termine per il deposito di relazione entro il 30 dicembre 2023; 8) manda alla Procura della Repubblica-
Sede- interveniente- per eventuali memorie e per il parere”.
In data 10.08.2023, l' , alla luce del processo penale pendente Controparte_4
nei confronti dello per i reati di maltrattamenti in famiglia e di CP_1 violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa commessi a danno della moglie e in presenza della figlia minore, formulava richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale dello stesso e affidamento esclusivo della minore alla madre, risultando quest'ultima disposta ed adeguata all'adempimento dell'ufficio genitoriale. Veniva, pertanto, aperto un subprocedimento (R.G. n.
1244/2023 Sub. 1) e veniva fissata apposita udienza nella quale venivano sentiti il PM e le parti.
Con decreto emesso in data 12.03.2024, il Giudice delegato, rilevato che “lo
ha trattenuto per lungo periodo i documenti di identità della CP_1 minore e che si è opposto alla frequentazione del centro dopo scuola gestito dalle suore dall'uscita di scuola sino alle ore 16.00, privando di fatto la bambina della possibilità di essere seguita nei compiti a casa e della frequentazione con
9 i suoi coetanei;
(…) preso atto del procedimento penale per maltrattamenti(p.o.
e ) al quale è stato sottoposto e Parte_1 Parte_2 condannato in primo grado lo;
rilevato che le condotte realizzate CP_1
dallo interferiscono, di fatto, con lo svolgimento delle attività CP_1 quotidiane della minore e che, nonostante la difficile situazione umana e giudiziaria, egli mantiene un rapporto di affetto reciproco con la figlia, per come emerge da tutte le relazioni dei servizi sociali in atti;
(…) ritenuta indispensabile la nomina di curatore speciale che si costituisca nel giudizio di merito al fine di rappresentare processualmente la minore
[...]
”, in via provvisoria, a parziale modifica dell'ordinanza del Parte_2
10.08.2023, disponeva la limitazione della responsabilità genitoriale di e il co-affidamento della minore al Servizio Controparte_1
Sociale territorialmente competente, nominando, in favore della minore, l'avv.
Giovanna Ficara quale curatrice speciale.
Nel giudizio di merito, in data 21.09.2023 e in data 24.01.2024, il SST competente riferiva il continuo controllo del padre nei confronti della figlia, la quale riceveva numerose e continue chiamate da parte dello stesso, il che le causava uno stato di preoccupazione che aveva costretto la a denunciare Pt_1
l'accaduto con conseguente sequestro del telefono allo . CP_1
Quest'ultimo riferiva agli operatori di sentirsi più rilassato da quando non poteva più utilizzare il telefono perché riconosceva di avere esagerato con le chiamate alla figlia, la quale appariva più serena da quando non riceveva più le pressioni del padre.
All'udienza del 30.01.2024 si procedeva all'audizione della nonna paterna.
In data 08.03.2024 veniva trasmessa la relazione da parte della Neuropsichiatria
Infantile, la quale dava atto di una situazione complessivamente migliorata rispetto al passato.
10 In data 26.04.2024, si costituiva la curatrice speciale, avv. Giovanna Ficara, la quale rappresentava che la minore appariva in difficoltà nel parlare del proprio rapporto con il padre, non sentendosi libera nel farlo perché temeva il controllo dello stesso;
parlava, invece, con grande affetto e apertamente della madre, che
- a parere del curatore – era una madre attenta e premurosa nei confronti della figlia. Dava atto, altresì, che il SST competente aveva attivato un servizio educativo in favore della minore anche per supportarla nello svolgimento dei compiti a casa. Infine, la curatrice rappresentava che nei fine settimana in cui la minore era presso il padre, non frequentava né la scuola né il catechismo e, per ciò che concerneva l'aspetto economico, il padre non contribuiva in alcun modo al mantenimento di sopportato interamente dalla . Chiedeva, Pt_2 Pt_1 pertanto, che: a) fosse disposta una valutazione delle competenze genitoriali in capo ad entrambi i genitori;
b) fosse disposto un percorso psicologico in favore del padre;
c) fosse attribuito l'AUU interamente alla madre.
In data 03.05.2024, il SST competente riferiva che era stato avviato il supporto psicologico in favore della minore , di cui veniva allegata relazione. Pt_2
Sebbene la situazione fosse più stabile rispetto ai mesi pregressi anche in termini di collaborazione tra i genitori, risultava spesso necessario l'intervento degli operatori per suggerire strategie di problem solving come, per esempio, facilitare la consegna dei documenti di identità della bambina da parte del padre alla madre. Confermava, inoltre, quanto riferito dalla curatrice speciale in merito alle difficoltà nello svolgimento dei compiti al doposcuola e, poiché il padre non era favorevole a che la bambina trascorresse il pomeriggio con i parenti materni in assenza della madre, si era proceduto all'attivazione di un servizio educativo al fine di supportare nello svolgimento dei compiti, sostegno di cui Pt_2 entrambi i genitori riconoscevano l'importanza. Rappresentava, altresì, che lo era consapevole di esagerare nell'esprimere affetto nei confronti CP_1
della figlia e, pertanto, il SST proponeva un sostegno alla genitorialità in favore
11 dello stesso soprattutto nell'ottica del recupero del proprio ruolo genitoriale. Per ciò che concerneva l'aspetto scolastico, veniva allegata una relazione pervenuta dall'Istituto scolastico, nella quale si dava atto della regolare frequenza dell'alunna e del positivo rendimento della stessa.
Con deposito del 09.05.2024 parte ricorrente produceva la sentenza di condanna n. 3213/2023 depositata il 29.11.2023 a carico dello , dichiarato CP_1
colpevole dei reati allo stesso ascritti e condannato alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione.
All'udienza del 14.05.2024 non si procedeva all'audizione di in Tes_1 quanto assente per problemi di salute ma il procuratore di parte ricorrente dava atto che la stessa era stata già sentita nel procedimento penale e le sue dichiarazioni erano già state depositate nel presente fascicolo. Il Giudice, a questo punto, rinviava la causa per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Con memoria depositata in data 17.05.2024, la curatrice speciale segnalava, ancora una volta, l'inadempienza dello rispetto al contributo di CP_1 mantenimento in favore della minore, trattenendo anche la metà dell'AUU.
Ribadiva, inoltre, che la minore, quando il sabato si trovava dal padre, non frequentava il corso di preparazione alla prima comunione. Chiedeva, quindi, che fosse regolamentato il diritto di visita del padre nei seguenti termini: due pomeriggi a settimana (nei giorni in cui la minore non frequenta lo spazio educativo), dalle ore 13:00 o, comunque, dall'uscita di scuola, sino alle ore 21:00
e, a fine settimana alternati, dal sabato, dopo il catechismo, sino alle ore 21:00 della domenica. Si riportava, nel resto, alle conclusioni già rassegnate.
Con memoria depositata in data 10.10.2024, la curatrice speciale dava atto che lo non era più agli arresti domiciliari per come disposto dal CP_1
Tribunale con conversione della pena in lavori di pubblica utilità. A seguito di ciò, lo controllava ripetutamente gli spostamenti della figlia CP_1
12 minore, aspettandola all'ingresso di scuola per verificare chi fosse ad accompagnarla e pretendendo di prendere lui la bambina alla fine delle lezioni.
Tali atteggiamenti avevano creato in uno stato di pressione psicologica Pt_2
e la stessa era tornata ad avere poca voglia di frequentare la scuola ed i corsi di danza. Riferiva, altresì, che si trovava in difficoltà anche a rispondere Pt_2
alle chiamate del padre per timore di doverlo aggiornare di continuo sui propri spostamenti. Per tale motivo chiedeva, con urgenza, di disporre un percorso psicologico in favore dello anche per migliorare il rapporto con CP_1
la figlia.
In data 22.10.2024, venivano trasmessi da parte dell' Controparte_5
documentazione attestante la condanna dello in primo grado CP_1
(sentenza n. 3213/2023 del Tribunale di Reggio Calabria) nonché il provvedimento della Corte D'Appello di Reggio Calabria (sentenza n.
1798/2024 del 04.07.2024) con cui era stata parzialmente riformata la sentenza di primo grado in condanna alla pena concordata di anni tre di reclusione sostituita dal lavoro di pubblica utilità presso la “Cooperativa Nova Kalavria” in Reggio Calabria per la durata complessiva di 148 settimane. Tale sentenza era passata in giudicato in data 20.07.2024.
In data 15.11.2024, il SST competente rappresentava di aver inserito la minore all'interno del programma “P.I.P.P.I” per una durata di 18 mesi al fine di accrescere il suo sviluppo in un'ottica di sostegno con una rete multidimensionale che potesse accompagnare ed arricchire le potenzialità di attraverso una progettualità educativa condivisa. Riferiva, altresì, di Pt_2 aver avviato, oltre al servizio di educativa territoriale, anche il servizio di educativa domiciliare. Entrambi i genitori avevano accolto con entusiasmo l'adesione a tale programma. Infine, in merito ai rapporti genitoriali, segnalava che lo si era presentato presso l'Istituto scolastico della minore CP_1
per prendere la figlia ma l'Istituto, avendo ricevuto comunicazione del divieto
13 di consegnare al padre, aveva avvisato la madre che era giunta sul luogo Pt_2
impaurita dal comportamento tenuto dal marito, ritenendo opportuno denunciare l'accaduto. Lo , sentito dagli operatori, riferiva di svolgere lavori CP_1
di pubblica utilità per tre volte alla settimana presso il Comune di Palizzi e, in merito all'episodio avvenuto a scuola, riferiva di avere avuto solo il desiderio di prendere la bambina a scuola e di avere, a sua volta, sporto querela nei confronti della moglie in riferimento alla denuncia effettuata dalla stessa.
Con istanza del 21.11.2024, parte resistente chiedeva di poter essere autorizzato a prendere la figlia a scuola nei giorni in cui esercitava il diritto di visita e di poter essere autorizzato ad accompagnare la figlia a scuola il giorno seguente al pernotto presso di sé.
Il Giudice, con decreto emesso nella medesima giornata, “ritenuto di non potere dare seguito, allo stato, alle richieste del padre della minore, stante l'attuale acredine manifestata alla madre della stessa, p.o. di reati per i quali egli è stato già condannato;
rilevato che occorra che egli si sottoponga ad un percorso di sostegno\recupero alla genitorialità; osservato che in ordine alle modalità degli incontri padre- figlia ed eventuali modifiche debbano relazionare sia i servizi sociali che il curatore speciale;
tenuto conto della opportunità di attivazione dell'educativa domiciliare anche presso l'abitazione paterna;
considerato il tempo prevalente che la minore trascorre con la made, risulta indispensabile che la stessa- riceva il 100% dell'AUU emesso a favore Parte_1 della minore ”, rigettava la richiesta avanzata dallo ON
, onerava il curatore speciale e il SST competente di relazionare CP_1 in merito agli incontri padre-figlia e ad eventuali modifiche degli stessi, disponeva l'attivazione dell'educativa domiciliare presso l'abitazione paterna ed attribuiva, infine, l'AUU interamente alla madre.
Con memoria di precisazione delle conclusioni depositata in data 28.11.2024, parte resistente, riportandosi alle conclusioni già rassegate nei propri scritti
14 difensivi, aderiva al collocamento della minore presso la madre e chiedeva di regolamentare il diritto di visita come segue: martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, sabato e domenica tutto il giorno con pernottamento e rientro presso la casa materna il lunedì mattina. Reiterava, infine, la richiesta, già formulata, di poter accompagnare la figlia a scuola un giorno alla settimana.
Con comparsa conclusionale depositata in data 27.12.2024, parte ricorrente dava atto di non ricevere alcun contributo da parte dello per il CP_1 mantenimento della figlia minore, compreso l'AUU di cui lo stesso continuava a trattenere la metà. Riferiva, inoltre, di aver reperito nuova attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato nel settore della ristorazione
(scadenza 31.12.2025) percependo uno stipendio ammontante all'incirca a
600,00 euro al mese, di sostenere un canone di locazione per la propria abitazione ove viveva con la figlia pari ad euro 100,00 mensili e di aver ricevuto
“in omaggio” un'automobile. Si riportava, quindi, alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi chiedendo la conferma della regolamentazione del diritto di visita per come disposto con ordinanza del 10.08.2023.
In data 08.01.2025, il SST competente rappresentava al Tribunale di non disporre di un servizio di educativa domiciliare e di avere inserito la minore, come precedentemente segnalato, nel programma “ . Riferiva, inoltre, CP_6 che, a causa dell'atteggiamento assillante dello manifestatosi CP_1
attraverso le telefonate effettuate alla figlia, gli operatori, unitamente ai genitori, avevano stabilito di prevedere una chiamata al giorno, preferibilmente dalle ore
20:00 alle ore 20:30. Veniva rilevato, altresì, come la minore, sentita dagli operatori, era desiderosa di trascorrere più tempo con il padre. Si dava atto, inoltre, che gli operatori avevano proposto allo l'avvio di un CP_1 percorso di sostegno alla genitorialità per il quale lo stesso si era mostrato disponibile e collaborativo. Per la , invece, gli operatori avevano Pt_1
proposto l'avvio di un percorso di sostegno psicologico al fine di consentirle il
15 superamento delle proprie paure ed un maggiore sviluppo della propria autodeterminazione, percorso al quale la si mostrava ben disposta ad Pt_1 aderire. Il SST proponeva, infine, di valutare le competenze genitoriali di entrambi in modo da poter programmare, eventualmente, un percorso di sostegno alla genitorialità anche per la . Pt_1
Con memoria depositata in data 08.01.2025, la curatrice confermava quanto relazionato dal SST competente.
In data 13.01.2025 subentrava il nuovo Giudice delegato, dott.ssa Luppino, e la causa veniva differita ad altra udienza.
In data 24.01.2025, la curatrice riferiva che durante le festività natalizie lo aveva ripreso a controllare costantemente la figlia volendo CP_1 conoscere tutti i suoi spostamenti e continuava ad insistere di volerla prendere all'uscita di scuola nonostante il provvedimento del Tribunale. dal Pt_2
canto suo, impaurita degli atteggiamenti del padre, chiedeva alla madre di chiudere a chiave la porta d'ingresso della loro abitazione e si rifiutava di svolgere l'incontro di educativa domiciliare – tramite il programma “ CP_6
- presso l'abitazione paterna che, per tale motivo, veniva effettuato solo presso l'abitazione della madre. Quest'ultima, inoltre, nei momenti in cui Pt_2 aveva dimostrato timore per gli atteggiamenti del padre, sapeva come rassicurarla.
Con relazione depositata in data 24.01.2025, il SST competente confermava quanto riferito dalla curatrice. Successivamente, con relazione del 07.05.2025, si dava atto del proficuo percorso seguito dallo , mostratosi sempre CP_1 puntale e collaborativo agli incontri. Per quanto riguardava la , la stessa Pt_1
riferiva agli operatori di avere sporto ulteriore denuncia nei confronti del marito per averla minacciata (“Non passa assai che fai la fine di tuo fratello”, ndr deceduto), a seguito della quale lo stesso era apparso più tranquillo. Pt_2
inoltre, aveva ripreso gli incontri di educativa domiciliare presso il padre senza
16 mostrare un atteggiamento ostativo. La stessa, altresì, aveva iniziato a seguire un percorso di sostegno psicologico. Il SST, infine, riteneva complessivamente positivo il percorso effettuato da tutti i componenti del nucleo familiare.
All'udienza del 28.05.2025, parte ricorrente riferiva la necessità di modificare la residenza della minore, risultante ancora presso il padre, il quale non prestava il proprio consenso;
la curatrice rappresentava la necessità di disporre l'affido esclusivo della minore alla madre. Tutti i procuratori, quindi, nel riportarsi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, chiedevano che la causa venisse decisa in relazione alla pronuncia di separazione personale;
Il Giudice,
a questo punto, riservava la causa al Collegio per la decisione in relazione alla domanda di separazione personale.
1. Separazione personale
La domanda di separazione personale proposta da entrambe le parti appare fondata e merita senz'altro accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle risultanze processuali, non pare possa seriamente dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inconfutabile, infatti, che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è ormai irreversibile così da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, la dichiarazione di separazione personale, richiesta peraltro da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
17
2. Addebito della separazione
Quanto alla domanda di addebito formulata dall'odierna ricorrente, reputa il
Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile allo la CP_1 responsabilità della rottura del vincolo coniugale, appalesandosi la condotta posta in essere dall'uomo, ad un'attenta e complessiva valutazione della vicenda sottoposta al suo esame, quale emerge dalle risultanze processuali, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Vale la pena rammentare, in premessa, seguendo il costante insegnamento della
Suprema Corte sul punto, che in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (fra le altre, Cass. n.7817/1997, Cass. n.12130/2001;
Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass. n.14042/2008; Cass.
n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).
In buona sostanza, la pronuncia di addebito postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che, a questo, sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima;
più in particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Come è noto, in tema di addebitabilità della separazione personale e con specifico riferimento alle violenze inflitte da un coniuge all'altro, esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da
18 fondare non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore delle stesse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del
24/10/2022; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018; v. già Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11844 del
19/05/2006).
Ed infatti, le violenze fisiche e/o psicologiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole -quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse- non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti lesivi della pari dignità della persona, i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e restando, altresì, irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (tra le altre, Cass. 3925/2018; Cass. 7388/2017; Cass. 433/2016;
Cass. 817/2011).
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, reputa il Collegio che dalle risultanze processuali emerga in modo inconfutabile la circostanza che la donna sia stata vittima, costantemente, progressivamente ed ingiustificatamente, del comportamento violento, minaccioso, vessatorio e prevaricatorio tenuto dal marito, condannato in primo grado alla pena di anni tre
19 e mesi tre di reclusione per il delitto p. e p. dall'art. 572 co. 1 e 2 c.p. (aggravato dall'essere commesso in presenza della figlia minore) e per il delitto di cui agli artt. 81 co. 2, 387-bis c.p..
E invero, il Tribunale Penale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 3213/2023 depositata in data 29.11.2023 e allegata in atti, ha accertato che i rapporti familiari erano “caratterizzati da reiterate ingiurie e aggressioni nei confronti di , unitamente a comportamenti marcatamente “controllanti” portati Pt_1 avanti nel corso della convivenza e anche successivamente” (cfr. pag. 8 della sentenza). Lo – si legge in sentenza – “con la propria condotta CP_1 ha inflitto gravi vessazioni e sofferenze morali alla persona offesa , imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante a partire dal giorno – l'otto giugno
2021 – in cui la stessa minacciò per la prima volta di abbandonare l'abitazione familiare e, quindi, di sottrarsi al controllo esercitato dall'imputato, fino a costringerla dapprima a disattivare l'applicazione Whatsapp per sfuggire alle continue chiamate del compagno e, infine, ad abbandonare definitivamente la
Calabria” (cfr. pag. 9 della sentenza).
In sede penale la ha esposto dettagliatamente il clima della tumultuosa Pt_1
convivenza e i plurimi episodi di violenza fisica e morale perpetrati ai propri danni dal marito negli anni di matrimonio anche in presenza della figlia minore la quale, sentita a sommarie informazioni, ha confermato di avere Pt_2
assistito ad alcuni dei predetti episodi.
Tali condotte dello Scaramozzino, secondo il Tribunale Penale, sono state connotate da continuità e stabilità “tale da creare una condizione di vita tormentata per la vittima”.
La pena in questione, successivamente, è stata parzialmente riformata in appello
(giusta sentenza n. 1798/2024 depositata in data 04.07.2024) in condanna alla pena concordata di anni tre di reclusione sostituita dal lavoro di pubblica utilità presso la “Cooperativa Nova Kalavria” in Reggio Calabria per la durata
20 complessiva di 148 settimane. Tale sentenza è passata in giudicato in data
20.07.2024.
Ebbene, sulla base degli eloquenti elementi sopra esposti e di tutta la documentazione versata in atti, che corroborano la specifica allegazione della ricorrente, può ritenersi provata la condotta violenta tenuta dal marito nei confronti della moglie non bilanciabile con altre condotte, in considerazione della estrema gravità in sé delle condotte lesive dell'integrità fisica del coniuge.
Ed infatti, tali gravissime quanto deplorevoli condotte lesive, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessario e doveroso per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere eventualmente giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo (come, per esempio, aver contraddetto il coniuge [“io ho avuto questi scatti di rabbia perché la per ogni mia idea mi ha sempre contraddetto e a me non stava bene” Pt_1
cfr. verbale di udienza dell'11.07.2023]) e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, il quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere.
Ed allora, ritiene il Collegio che la separazione non può che essere addebitata allo , atteso che la sua condotta cosciente e volontaria si appalesa CP_1 in tutta evidenza apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato e di padre.
3. Responsabilità genitoriale e provvedimenti in favore della prole minorenne
a) Responsabilità genitoriale
21 Il Tribunale ritiene di dover confermare, allo stato, la misura della limitazione della responsabilità genitoriale dello disposta con decreto del CP_1
12.03.2024 nel procedimento n. 1244/2023 sub. 1 su richiesta della locale
Procura della Repubblica, per i motivi di seguito esposti.
Occorre innanzitutto rilevare come le ragioni poste alla base della decisione del
Tribunale di adozione della misura predetta per la tutela della minore si fondavano sul comportamento dello , il quale, già all'epoca CP_1 rinviato a giudizio per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie
(aggravato dall'essere stato commesso in presenza della figlia minore Pt_2
e poi condannato, aveva, in più occasioni, realizzato condotte oppositive in merito allo svolgimento delle attività quotidiane della figlia minore come, per esempio, l'essersi opposto a che la bambina frequentasse il doposcuola gestito dalle suore per lo svolgimento dei compiti, non averle fatto frequentare con regolarità la scuola con conseguentemente insufficiente rendimento scolastico e, inoltre, non averle fatto frequentare il corso di catechismo per la Prima
Comunione.
Tali dinamiche pregiudizievoli si erano, in un primo momento, parzialmente sanate attraverso il collocamento della minore presso la madre - disposto in via d'urgenza dal Tribunale in data 26.05.2023, a seguito di ricorso ex art. 473bis.15
c.p.c. da parte della - e, successivamente grazie agli interventi messi in Pt_1
atto dalla curatrice speciale e dagli operatori del SST che, a vario titolo, hanno monitorato e sostenuto il nucleo familiare.
Tuttavia, nel corso del giudizio, lo non ha dato pienamente prova CP_1 di resipiscenza, continuando a mettere in atto comportamenti, in diverse occasioni, che hanno pregiudicato la minore nel suo regolare svolgimento di attività quotidiane scolastiche ed extrascolastiche, oltre ad essere stata destinataria di uno stress emotivo continuo. Va aggiunto, poi, che lo si è reso completamente inadempiente rispetto ai propri obblighi CP_1
22 economici riguardo alla minore, nonostante fosse stato in tal senso obbligato dal
Tribunale.
Ed invero, per tutto il corso del giudizio, il SST competente rendeva noto a queta
A.G. il continuo controllo del padre nei confronti della figlia, la quale riceveva numerose e continue chiamate da parte dello stesso, tanto da sentirsi la stessa assillata e preoccupata al punto tale da costringere la , in un'occasione, Pt_1
a denunciare l'accaduto con conseguente sequestro del telefono allo
; circostanza, questa, confermata dallo stesso il CP_1 CP_1
quale, dicendosi “rilassato” a seguito del sequestro, riconosceva di aver esagerato ma, ciononostante, reiterava le continue pressioni nei confronti della figlia.
Dalle relazioni del SST si evince, inoltre, che, sebbene la situazione si fosse via via sempre più stabilizzata rispetto ai mesi pregressi anche in termini di collaborazione tra i genitori, è stato spesso necessario l'intervento degli operatori per suggerire strategie di problem solving a seguito di alcuni episodi come, per esempio, facilitare la consegna alla madre dei documenti di identità della bambina da parte del padre.
La curatrice speciale, inoltre, ha riferito che, interfacciandosi in diverse occasioni con la minore, aveva avuto modo di appurare la preoccupazione di quest'ultima nel parlare del padre per timore di subire il controllo da parte dello stesso, aggiungendo che, nei fine settimana in cui la minore era presso il padre, non frequentava né la scuola né il catechismo e, per ciò che concerne Pt_2
l'aspetto economico, lo non contribuiva in alcun modo al CP_1 mantenimento di sopportato interamente dalla . Pt_2 Pt_1
Tutte queste dinamiche, dettagliatamente descritte dalla curatrice speciale e dagli operatori del SST, sono perdurate per tutto il corso del giudizio e, dunque, sebbene dal monitoraggio effettuato si evinca un forte legame tra il padre e la figlia contrassegnato da profondo affetto tra i due, risulta ancora esistente una
23 incapacità dello di svolgere diligentemente i propri compiti di CP_1
padre.
Ed allora, alla luce della descrizione delle dinamiche familiari e preso atto della situazione di fatto esistente, il Collegio ritiene di confermare la limitazione della responsabilità genitoriale dello nei confronti della figlia minore, CP_1
rammentando che tale soluzione – non definitiva, in quanto revocabile in ogni tempo - non ha contenuto sanzionatorio quanto piuttosto protettivo del miglior interesse della minore, rappresentando un mezzo idoneo a consentire l'assistenza all'intero nucleo familiare di soggetti esperti che possa fungere da strumento utile di riflessione e superamento della crisi.
b) Regime di affidamento e collocazione della figlia minore Pt_2
Il Tribunale, in virtù dei poteri esercitabili d'ufficio per la tutela della prole minorenne, ritiene di dover stabilire che la minore debba essere affidata Pt_2
alla madre secondo il modello dell'affidamento super esclusivo, per i motivi di seguito esposti.
Giova preliminarmente rammentare che la novella introdotta dal d.lgs n. 154 del
2013, portando a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, ha definitivamente cristallizzato la centralità degli interessi del minore, i quali tendono a prevalere su ogni altro interesse contrario al suo sviluppo coerente e completo. Tra i diversi diritti riconosciuti al minore, vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, tale che esso deve trovare una tutela tanto maggiore quanto questo corrisponda al suo miglior interesse, ("best interest" secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre
1989, ratificata con l. 176 del 1991 e dalla giurisprudenza della Corte EDU). Da qui deriva la scelta del legislatore di privilegiare l'affidamento condiviso dei figli minori e, tuttavia, siffatta prospettiva può essere derogata sulla base dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole.
24 E infatti, in linea generale, ben può il Giudice del merito privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore: l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. cass.civ.13217 17.5.2021, Cass., n. 28244/19).
Tanto chiarito, è opportuno sottolineare che una siffatta indagine, nel caso di specie, non può che condurre all'esclusione dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, dovendosi, invece, preferire che la minore Pt_2
sia affidata in via super esclusiva alla madre.
All'uopo occorre sottolineare che siffatta decisione non ha contenuto sanzionatorio quanto piuttosto protettivo dei soggetti più fragili del nucleo familiare, in accordo a quanto di recente sostenuto dalla Corte di Cassazione affermando che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore”(Cassazione civile sez. I - 09/02/2023, n. 4056 ).
Occorre evidenziare, a tal proposito, che le risultanze processuali hanno messo in luce una serie reiterata di comportamenti censurabili dello nei CP_1 confronti della moglie e dei quali anche la minore è stata spettatrice, Pt_2
comportamenti che hanno portato alla pronuncia di una sentenza di condanna da
25 parte del Tribunale Penale di Reggio Calabria, parzialmente confermata in grado d'appello e divenuta cosa giudicata.
Va aggiunto, altresì, che il co-affido della minore al SST disposto nel subprocedimento in data 12.03.2024, non ha sortito alcun effetto nello
, il quale non si è adoperato per dimostrare di essere, nonostante CP_1
le gravi contestazioni ascrittegli, un padre capace di svolgere diligentemente i compiti di accudimento e di educazione nei confronti della propria figlia anche alla luce delle dinamiche riferite dalla curatrice e dagli operatori del SST come dettagliatamente sopra descritte e cioè: comportamenti oppositivi riguardo ad alcune attività svolte dalla minore (mancato accompagnamento della minore al catechismo e a scuola nei giorni in cui la stessa si trovava presso il padre,
l'impossibilità per di svolgere i compiti presso i parenti materni), la Pt_2
mancata consegna dei documenti della minore alla madre, il controllo e i comportamenti assillanti nei confronti della figlia. A ciò si aggiunga che lo non ha mai adempiuto ai propri obblighi economici nei confronti CP_1
della figlia, giustificando tale omissione con l'assenza di disponibilità economica dovuta, in un primo momento, per essere in regime di detenzione domiciliare e, successivamente, ometteva di allegare una valida giustificazione né, tantomeno, ha dato prova di una sua attivazione nella ricerca di un lavoro, così, disinteressandosi delle necessità e delle esigenze della figlia per le quali ha provveduto e continua a provvedere unicamente la madre con non poche difficoltà.
Ed allora, alla luce della descrizione delle dinamiche familiari sopra effettiata e preso atto della situazione di fatto esistente, la soluzione di una gestione congiunta delle esigenze di ordinaria e straordinaria amministrazione della minore non appare confacente alla situazione di allarme e instabilità venutasi a creare, risultando opportuno - in deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso ex art. 337 ter c.c. - affidare la figlia minore della coppia, alla Pt_2
26 madre secondo il modello dell'affidamento super esclusivo, cioè un affidamento del minore alla madre con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa
– dimostratasi genitore presente, capace e attento ai bisogni di come Pt_2
emerge anche dalle relazioni del SST e della curatrice speciale - anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti la figlia, quali la salute, l'educazione,
l'istruzione e la residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337 quater, comma III, c.c., con collocazione della minore medesima pressa la madre.
Non si ravvisano ostacoli, poi, in merito alla richiesta di cambio di residenza della minore presso quella della madre, cui il padre si è ingiustificatamente opposto.
c) Regolamentazione del diritto di visita del padre
Per ciò che concerne il diritto di visita del padre, alla luce dei desiderata della minore, reputa il Collegio di regolamentarlo come segue, salvo diverso accordo tra le parti:
-durante la settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nelle Pt_2 giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola (nel periodo non scolastico dalle ore 11:30) sino alle ore 20:30 nonché, a weekend alternati, dal sabato dopo il catechismo sino alle ore 21:30 della domenica;
-per il periodo festivo, la minore potrà trascorrere le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. La minore trascorrerà, altresì, 15 giorni con il padre nel periodo estivo da dividere tra il mese di luglio e di agosto, da concordare con la madre e, in assenza di accordo, da intendersi come la seconda settimana di luglio e la seconda di agosto.
Il Collegio non ritiene, invece, accoglibile la richiesta del padre di essere autorizzato a portare una volta alla settimana la figlia a scuola in quanto lo stesso si è mostrato affatto diligente in passato nel far frequentare la scuola alla minore quando la stessa era collocata presso di sé e, attualmente, nella giornata di sabato,
27 quando la minore si trova presso il padre, sono state registrate numerose assenze sia dalla scuola sia dal catechismo come riferito e documentato dal SST e dalla curatrice. La richiesta, pertanto, va allo stato rigettata.
d) Contributo al mantenimento della figlia minore da parte del genitore non collocatario
Soffermandosi sulle questioni di carattere economico ed, in particolare, sull'obbligo del padre – genitore non collocatario - di contribuzione al mantenimento della figlia minore occorre tenere conto prioritariamente Pt_2
dei bisogni e delle crescenti e mutevoli esigenze di varia natura di quest'ultima connesse alla sua età (essendo quasi undicenne) bilanciate con le condizioni economiche di entrambi i genitori. A tal proposito, lo nei propri CP_1 scritti difensivi riferisce di non percepire alcun reddito senza, tuttavia, allegare alcuna documentazione e non adempiendo a quanto disposto con ordinanza del
10.08.2023 in merito al deposito di documentazione attestante la propria situazione economica e patrimoniale. La , invece, da quanto riferito Pt_1
dalla stessa e dalla documentazione versata in atti, risulta essere una lavoratrice precaria nel settore della ristorazione essendo stata assunta a tempo determinato e potendo contare attualmente su una retribuzione pari ad euro 600,00 mensili con la quale deve far fronte, tra le altre cose, anche al pagamento del canone di locazione della propria abitazione in cui vive con la figlia minore.
Ebbene, stante l'impossibilità di appurare la reale situazione reddituale e patrimoniale dello e considerate le condizioni economiche poco CP_1
floride della , il Collegio ritiene che l'assegno per il contributo al Pt_1 mantenimento della minore tenuto conto della sua età, vada Pt_2
congruamente quantificato nella misura di € 250,00 mensili, oltre spese straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale, da ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.
28 A parere del Collegio, altresì, va disposta la percezione da parte della madre,
dell'Assegno Unico Universale nella misura del 100% quale Parte_1 genitore collocatario, a decorrere dal deposito del ricorso.
4. Assegnazione casa coniugale
Per ciò che concerne la casa coniugale, di proprietà dello , nessuna CP_1
assegnazione va disposta in quanto la , genitore collocatario della Pt_1
minore, ha espressamente rinunciato alla stessa avendo reperito altra abitazione in locazione e, pertanto, va dichiarato il non luogo a provvedere sul punto dovendosi regolamentare la fruizione dell'immobile secondo le regole proprietarie.
5. Monitoraggio a cura del SST competente e della curatrice speciale
Alla luce della situazione in atto esistente e tenuto conto che ancora permane una dinamica familiare precaria che necessita di un intervento esterno che possa dirimere le problematiche non ancora completamente risolte, il Collegio ritiene necessario che il SST competente e la curatrice speciale, i quali hanno rappresentato un valido supporto nella gestione dell'intero nucleo familiare e nel sopperire alle carenze genitoriali che non si sono del tutto azzerate, continuino a monitorare l'intero nucleo familiare con la prosecuzione degli interventi già avviati.
In particolare, si demanda al SST il compito di:
1. Proseguire il monitoraggio del nucleo familiare;
2. Proseguire con il servizio di educativa domiciliare – attualmente attivo tramite il programma “ - presso le rispettive abitazioni della madre e del CP_6
padre;
3. Proseguire con il percorso di sostegno alla genitorialità per lo;
CP_1
4. Attivare, qualora non ancora effettuato, un percorso di sostegno alla genitorialità per la;
Pt_1
29 5. Proseguire con il percorso di sostegno psicologico in favore della minore, della madre e del padre.
Si demanda alla curatrice speciale il compito di:
-coadiuvare la madre nelle decisioni di maggior interesse per la minore attinenti a: scelte scolastiche o di studio, scelte di svago o relative ad attività extra scolastiche, scelte relative alla sua salute (in particolare: visite mediche, controlli specialistici o eventuali interventi chirurgici che si rendano necessari per la salute dello stesso dietro prescrizione dei medici) e alla cura personale;
-attivare tutti gli interventi ritenuti opportuni nell'interesse della minore finalizzati a ristabilire sane dinamiche familiari.
A tal proposito, occorre richiamare i genitori alla piena collaborazione e al rispetto delle funzioni e del ruolo del curatore speciale e degli operatori del SST competente allo scopo di garantire la massima tutela possibile dei diritti e degli interessi della figlia minore Pt_2
Il SST competente e il curatore speciale dovranno, altresì, relazionare a questa
Autorità Giudiziaria con cadenza trimestrale, salvo segnalare ogni comportamento nocivo per la minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, nonché eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale o, al contrario, la possibilità di revocare la limitazione della responsabilità genitoriale del padre disposta con il presente provvedimento.
Rilevato, infine, che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
30 La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da , con Parte_1
ricorso depositato il 17.04.2023, nei confronti di
[...]
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, Controparte_1 così provvede:
-dichiara la separazione personale tra E Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Lorenzo (RC) atto n. 1, Parte I, Ufficio 1, anno 2014;
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata dalla ricorrente, che la responsabilità della separazione è da ascrivere al resistente
[...]
; Controparte_1
-conferma la limitazione della responsabilità genitoriale di
[...]
nei confronti della figlia minore Controparte_1 Pt_2
-dispone l'affido super-esclusivo della figlia minore alla madre con Pt_2 collocazione presso la stessa e l'autorizza a richiedere il cambio di residenza presso di sé della figlia minore;
-dispone la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità meglio specificate in parte motiva;
-pone a carico dello l'obbligo di corrispondere in favore della CP_1
un assegno mensile pari ad € 250,00 a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento della figlia minore importo rivalutabile ogni fine anno Pt_2 sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre
31 spese straordinarie, come da Protocollo adottato da questo Tribunale, da ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
-dispone che l'AUU vada corrisposto alla madre nella Parte_1
misura del 100% con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo;
-dichiara il non luogo a provvedere in merito all'assegnazione della casa coniugale;
-demanda al SST competente e alla curatrice speciale, avv. Ficara Giovanna, i compiti meglio specificati in parte motiva, con onere di relazionare a questa
Autorità giudiziaria con cadenza trimestrale;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Lorenzo (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza al
Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari dell'ASP di Reggio Calabria per quanto di competenza.
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena M. A. Luppino dott. Giuseppe Campagna
32