Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella all'esito dell'udienza di discussione del 19/02/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9471/2024 R.G. vertente tra con il patrocinio dell'avv. RICCARDI Parte_1 C.F._1
VINCENZO;
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. MOSCARIELLO CARMEN , CP_1
RESISTENTE nonchè
, in Controparte_2
liquidazione in persona del liquidatore pro tempore, con sede legale in Curti (CE) alla via Fosse
Ardeatine n. 1, con il patrocinio degliavv. , E Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.4.2024 il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato per il delle province di e dal 12.04.1995 fino alla data di Controparte_2 CP_2 CP_2
risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il 01.03.2012, e di non aver mai percepito il trattamento di fine servizio e/o il trattamento di fine rapporto dal C.U.B né dall' ; di aver inoltrato all' CP_1 CP_1
richiesta di liquidazione del TFS maturato nel corso del rapporto lavorativo svolto alle dipendenze del di e , ma che la richiesta veniva Controparte_2 CP_2 CP_2 respinta dall' sulla scorta del fatto che il datore di lavoro non aveva effettuato il versamenti CP_6
Tanto premesso, lo stesso concludeva chiedendo all'adito Tribunale di :
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la quota di TFS/TFR con decorrenza dal 12.04.1995 fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il 01.03.2012, e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione della quantità e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di fatto e di diritto indicate attraverso il presente ricorso;
2) accertare e dichiarare l'avvenuta omissione contributiva previdenziale perpetrata dal
[...]
con tutte le conseguenze di legge;
Controparte_2
3) condannare l in persona del rappresentante Controparte_7
legale pro tempore (C. F. ) al pagamento in favore del Sig. della P.IVA_1 Parte_1 suddetta quota, pari ad € 47.513,38 come riportato nel CUD anno 2013, parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva il , che chiedeva dichiararsi il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, atteso che le somme richieste a titolo di TFS dovevano essere corrisposte dall' ed essendo il consorzio un ente pubblico. CP_1
Si costituiva, altresì, tardivamente in data 7.11.2024 (per l'udienza del 13.11.2024) l' , il CP_1
quale eccepiva la prescrizione del credito e chiedeva il rigetto del ricorso anche in forza dell'omesso versamento da parte dell'ente consortile della contribuzione dovuta.
Fissata udienza per la discussione all'esito della stessa la causa è stata decisa con dispositivo versato in atti dopo la camera di consiglio .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente il giudicante ritiene di aderire all'orientamento espresso da questo stesso Ufficio ( tra le tante Giudice Urzini n. 4177/23 del 20.2.203 ; Giudice Armato sent. 7.1.2024; nonché dal
Tribunale di Napoli Nord (Giudice Paladino 8.2.2023) in relazione a medesime fattispecie condividendo le argomentazioni espresse nelle richiamate decisioni.
È pacifica ed incontestata la durata del rapporto di lavoro tra le parti e l'omessa corresponsione del trattamento di fine servizio. Oggetto di contestazione, invece, è innanzitutto la legittimazione passiva in ordine all'erogazione del TFS. Il resistente, infatti, sottolineando la natura CP_2 pubblica dell'ente, ritiene sussistente il difetto di legittimazione passiva per l'erogazione delle relative somme. Con riferimento alla natura del resistente, si condivide la ricostruzione CP_2
ermeneutica compiuta dalla giurisprudenza di merito che accede alla tesi della natura pubblicistica del , con argomentazioni che in tale sede si richiamano (cfr. ex multis trib. Nola sent. CP_2 n.1689/2018; trib. sent. 535172017; trib. sent. 1819/2016; sent. n. 2943/2016; Corte CP_2 CP_2
di Appello di Napoli est. V. Totaro).
Militano in favore del riconoscimento della natura giuridica pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa sia disposizioni dello statuto.
Occorre, a questo punto, procedere alla ricostruzione normativa sul punto. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .” Tale disposizione, pur menzionando i consorzi ed i CP_8
Comuni, non fa distinzione tra gli stessi e non disciplina la loro natura. Non rientrando nell'ambito di operatività della disposizione gli enti pubblici economici, è compito dell'interprete individuare la natura giuridica del per stabilire se esso sia ente pubblico economico ovvero non CP_2
economico. In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra questi ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti i due istituti sulla base di un approccio sostanzialistico, che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riguardo agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016; Cass. n.
4062/2011; Cass. n. 15661/2006). In via generale, l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, ossia di un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011). Ebbene mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente. La genesi del
è legale. Esso è stato costituito ai sensi del d.l. 23.5.2008, conv. in Controparte_2
l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di e CP_2
di e alla loro contestuale riunione in un unico consorzio la cui amministrazione è affidata ad CP_2 un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri tra cui occorre rammentare quella n. 3686 del 01.07.2008, che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento. Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . Ebbene tale ordinanza contiene una serie di disposizioni che CP_2 lasciano propendere per il carattere pubblicistico del . L'art.8 dell'ordinanza in questione CP_2 stabilisce, tra le altre cose, che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il
[...]
sia applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in materia di Controparte_2
mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente a 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente”.
Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal , considerato l'oggetto dell'attività, è di Controparte_2
interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., ovvero: efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In relazione al criterio dell'economicità, occorre precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul mercato altri servizi o attività in regime di concorrenza con altre imprese CP_2
private. Inoltre, le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività. Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo posto che l'art. 2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico”. Rilevante, altresì, è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso. Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico del CP_2
resistente. Chiarita la natura di ente pubblico del , deve evidenziarsi la Controparte_2
carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFS. Nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, infatti, dette somme devono essere corrisposte dall' . Sul punto, il Tar Trento con sentenza n. 114-2021, infatti, ha stabilito che CP_1
“L'unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente Ente previdenziale”. L'eccezione di prescrizione spiegata dall' è stata tardivamente sollevata e quindi non può CP_1
essere esaminata non trattandosi di prestazione previdenziale pere cui opera la rilevabilità ex officio.
Quanto, poi, all' estinzione dell'obbligo contributivo per decorso del termine di prescrizione quinquennale, invocata dall'Istituto al fine di escludere la applicazione dell'art. 2116 cod. civ., deve precisarsi che il Giudice di legittimità (cfr. Cass. 27427 cit.) ha affermato che anche la limitazione dell'automatismo al solo caso di contributi non prescritti deve essere espressamente stabilita dal legislatore, come nel caso dell'art. 40 della legge 153/1969, e che, per il caso che qui ne occupa, CP_ neppure ricorre la ipotesi di prescrizione dei contributi affermata dall'
A mente del comma 10 bis dell'art. 3 della legge n. 335/1995, infatti, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni CP_1
pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019, non si applicano fino al 31 dicembre 2024. ( in tal senso vedi Corte di Appello Napoli 3.6.2024)
Tanto premesso, risultano prive di pregio le eccezioni poste a base dell' del diniego di CP_1 liquidazione del TFS, sul presupposto dell'asserita vigenza nel caso di specie del principio di corrispondenza ed equivalenza tra contribuzione e prestazione. Ed invero, costituisce ius receptum della giurisprudenza di legittimità che il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del
1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche l'eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi ( cfr. Cass. n. 27427 dell'1.12.2020; Cass. n. 11329 del 30.5.2005).
Ne consegue che, sebbene il TFS sia regolato da leggi speciali, in assenza di specifica esclusione da parte del legislatore del principio generale di automaticità, questo debba comunque, trovare applicazione. Orbene, nel caso de quo il ricorrente ha chiesto di dichiararsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento del TFS per l'intera durata del rapporto di lavoro secondo la disciplina di cui al DPR 1032/1973, per i dipendenti assunti antecedentemente all'1.1.2001, con condanna dell' CP_1
al pagamento di detto importo.
Pertanto, deve accogliersi la domanda e condannarsi l' al pagamento del suddetto TFS. CP_6
Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi elaborati da parte ricorrente, coerenti con il dato normativo e privi di vizi logici e ontologici, nonché non specificatamente contestati, l' CP_1
deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della somma indicata in dispositivo oltre accessori come per legge.
Considerando la complessità e la novità delle questioni trattate, le spese di lite si compensano per la metà, mentre per la residua frazione esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo lo scaglione di valore indeterminabile e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria, nel rapporto tra il ricorrente e l' . Sussistono, invece, gravi ed eccezionali ragioni CP_1
per compensare integralmente le spese di lite tra i ricorrenti e il . Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
CP_ accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 47.513,38 , per la causale indicata in parte motiva, oltre interessi legali dalla maturazione del credito.
Rigetta il ricorso nei confronti del , in Controparte_2
liquidazione.
Compensa per la metà le spese di lite tra ricorrente e e condanna lo stesso al pagamento CP_1 CP_1
delle spese di lite per la restante metà che liquida in euro 1800,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione .
Compensa per intero le spese di lite tra il e il ricorrente. CP_2
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito dei motivi .
Napoli,19/02/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella