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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3600/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. CARRUBA MARIA Parte_1
CHIARA);
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. CONGEDO Controparte_1
TO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 724/2021 dei 04-22/02/2021, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito riportate integralmente:
“1) dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 2/09/2002, regolarmente iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo n. 294, P. II – S.A – Vol.2294, tra e Parte_1 [...]
; CP_1
2) dichiarare che verserà direttamente ai figli e la CP_1 Per_1 Persona_2 somma mensile di euro 150/00, a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
3) disporre che nulla è dovuto al figli;
Parte_2
4) dichiarare che nulla è dovuto tra le parti che rinunciano a qualsivoglia tipo di alimento e/o forma di contribuzione al mantenimento”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 02/09/2002, da , nata a Parte_1
PALERMO, in data 15/07/1972 e da , nato a [...], in Controparte_1 data 20/12/1969, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.294, parte II, serie A, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
11/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3600/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. CARRUBA MARIA Parte_1
CHIARA);
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. CONGEDO Controparte_1
TO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 724/2021 dei 04-22/02/2021, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito riportate integralmente:
“1) dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 2/09/2002, regolarmente iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo n. 294, P. II – S.A – Vol.2294, tra e Parte_1 [...]
; CP_1
2) dichiarare che verserà direttamente ai figli e la CP_1 Per_1 Persona_2 somma mensile di euro 150/00, a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
3) disporre che nulla è dovuto al figli;
Parte_2
4) dichiarare che nulla è dovuto tra le parti che rinunciano a qualsivoglia tipo di alimento e/o forma di contribuzione al mantenimento”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 02/09/2002, da , nata a Parte_1
PALERMO, in data 15/07/1972 e da , nato a [...], in Controparte_1 data 20/12/1969, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.294, parte II, serie A, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
11/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata
D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.