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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4621 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8011/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8011/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.7846/2024)
TRA
n. a FRIGNANO (CE) il 05/11/1939, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. FUMO NICOLA e dall'avv. CATALANO DAVIDE
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/06/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
1 procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 7846/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “cerebrovasculopatia cronica con declino cognitivo, in soggetto affetto da diabete mellito tipo II con nefropatia secondaria, da cardiopatia ipertensiva in II classe YH , da esiti di artroprotesi d'anca sinistra e da artrosi polidistrettuale, da esiti di termoablazione per gozzo multinodulare [cod. 1103, cod. 9309, cod.
6442, cod. 7223, cod. 7010]”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “Apparato
Osteoarticolare e Muscolare: Dolore evocabile alla digitopressione delle
2 apofisi spinose del rachide cervicale e lombare, maggiormente a carico del tratto C5-C6 e L3-L4, ove si apprezza scoliosi sinistro-convessa, con
Lasègue positivo sn > dx. Limitazione escursoria in flesso-estensione di circa 1/3 , con appoggio monolaterale per cautela. Anca destra dolente alla intrarotazione ai gradi moderati. Deambulazione autonoma, passaggi posturali eseguiti ed eseguibili in autonomia, con appoggio monolaterale.
Ginocchia limitate alla flesso-estensione ai gradi estremi. Limitazione abduttoria ai gradi estremi dell'arto superiore sn>dx come da sofferenza tendinea cronica su osteoartrosi. Romberg negativo, prova indice naso eseguita correttamente. Organi di Senso: Ode con apparente minima difficoltà la voce parlata a normale distanza di conversazione Sistema
Nervoso/Psiche: Eloquio povero di contenuti, rallentato ma coerente con l'età; buono l'orientamento spaziale in rapporto ai soggetti di pari età, solo discreto quello temporale, per la presenza di qualche lacuna mnesica che recupera in autonomia dopo breve latenza temporale, su un quadro di rallentamento ideo-motorio di grado moderato, su vasculopatia cronica.
Non evidenti alterazioni comportamentali, con discreta partecipazione al colloquio. Umore tendenzialmente deflesso, ma ben controllato”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“la ricorrente sottoposta a visita è un soggetto di anni 84, collaborante ed in dicrete condizioni generali rispetto all'età. Buono l'orientamento nello spazio, solo discreto nel tempo, per la presenza di qualche lacuna mnesica nella memoria breve, che recupera in autonomia dopo breve latenza.
Lieve deflessione senile del tono dell'umore, discretamente controllato, con eloquio povero di contenuti, rallentato ma coerente con l'età, su un quadro generale di rallentamento ideo-motorio di grado moderato secondario ad una condizione di cerebrovasculopatia cronica, in assenza di evidenti alterazioni comportamentali, con discreta partecipazione al colloquio. E' affetta da patologie ad andamento cronico , in terapia farmacologica ed in discreto equilibrio clinico;
patisce di cardiopatia
3 ipertensiva, classificabile sulla base degli esami eseguiti, dell'equilibrio emodinamico e della sintomatologia in II° classe YH;
di diabete tipo II, in terapia con ipoglicemizzanti orali , con nefropatia secondaria in follow up periodico;
di cerebrovasculopatia cronica, determinante, da quanto rilevato ed obiettivato, un iniziale declino cognitivo di grado lieve- moderato, in rapporto ai soggetti di pari età. Da un punto di vista osteoarticolare, presenta una condizione di poliartrosi , con maggiore impegno a carico del rachide dorso - lombare, sede di discoratrosi ed esiti consolidati di crollo porotico vertebrale di D12, con limitazione flesso- estensoria rachidea;
e delle anche per la coxartrosi che ha determinato necessità di protesizzazione dell'anca sinistra circa 3 anni or sono e limitazione intrarotatoria della destra dai gradi moderati. Deambulazione e passaggi posturali sono risultati autonomi, con necessità di appoggio monolaterale cautelativo e con andatura rallentata. E' infine affetta da esiti di termoablazione praticata diversi anni or sono, per gozzo multinodulare, in attuale compenso funzionale. Riferita incontinenza urinaria da urgenza. […] Oggetto del ricorso è il diritto o meno della ricorrente alla indennità di accompagnamento. Nel complesso di quanto valutato nel corso dell'esame espletato, del colloquio sostenuto, nonché della documentazione allegata al ricorso e della evolutività eventualmente documentata delle patologie patite, NON si sono rilevate condizioni cliniche tali da richiedere una assistenza continua, nei termini voluti dalla legge, ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento, giungendo a conclusione di soggetto da considerarsi “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100 %”, in accordo col giudizio espresso in occasione della visita medico-legale . CP_1
In sede di risposta alle osservazioni, il C.T.U. ha evidenziato:
“Relativamente alla patologia osteoartrosica , la stessa è stata nel dettaglio valutata alle pagg. 7 e 9 dell'elaborato, con espressa precisazione delle limitazioni sulla autonomia della ricorrente a seguito dell'espletato esame obiettivo, nonché della limitazione nella funzione
4 deambulatoria , possibile con appoggio monolaterale;
quadro clinico sostanzialmente congruente tanto con la valutazione specialistica ortopedica allegata in documentazione, quanto con le indagini strumentali praticate ed allegate, nonché con la terapia medica prescritta unitamente alla assenza di prescrizione di qualsivoglia presidio deambulatorio, improbabile per un soggetto dalla deambulazione “pressochè assente” come riportato nelle osservazioni del legale;
osservazioni derivanti verosimilmente da una erronea convinzione di avvenute “complicazioni da esiti di artroprotesi”, come da lui riportato, ma mai documentate e/o obiettivate da specialisti di branca , ancor meno da indagini strumentali [
“protesi d'anca con elementi in buona posizione” alla rx bacino e femori del 04.05.2024 praticata c/o Pineta Grande Hospital ] , allo stesso modo in cui non si ritrova alcuna visita urologica e/oesame funzionale praticato,
o ancora alcuna prescrizione di presidi ad assorbenza, che attesti l'incontinenza urinaria menzionata nel certificato geriatrico cui fa riferimento il legale nelle sue osservazioni, motivo per il quale la stessa incontinenza viene naturalmente intesa come “riferita”, allo stesso modo in cui verosimilmente viene intesa dalla collega geriatra, non facendo ella stessa alcun riferimento, nella certificazione rilasciata, ad esami e/o visite e/o piani terapeutici pregressi attestanti la stessa.
Proprio relativamente alla certificazione geriatrica ripresa dal legale va chiarito che nel “corpo” della certificazione stessa non sono riportati gli eventuali test somministrati nel corso della visita, pertanto nemmeno riportati nel “corpo” dell'elaborato peritale;
la stessa certificazione appare compatibile con un sunto anamnestico delle patologie patite, anche relativamente alla malattia di HE , in assenza di esame obiettivo praticato dalla collega, o di esami strumentali praticati ai fini diagnostici per la stessa malattia, orientando quelli allegati [ TC encefalo del
14.06.2023] verso un quadro di cerebrovasculopatia con decadimento cognitivo senile, coerentemente anche con quanto obiettivato e certificato dallo specialista neurologo fino a 5 (cinque) giorni antecedenti la valutazione geriatrica, anche in relazione ai precedenti follow up
5 neurologici praticati [ ambulatorio u.v.a. dr. 25.11.2024 ], Persona_1 tantomeno potendosi ritenere diagnostico per demenza di HE il
MMSE per i noti limiti dello stesso [ potendo, come è noto, essere influenzato dalla collaborazione del soggetto esaminato;
non essendo specifico per la diagnosi differenziale tra i diversi tipi di demenza;
potendo essere influenzato dalla scolarità, dalla età, dalla cultura del soggetto esaminato]. Relativamente alla cardiopatia ipertensiva, fatta premessa che la collocazione in una classe funzionale YH a fronte di un'altra è dipendente tanto da una prova oggettiva di malattia cardiaca , quanto da una riferita limitazione nella attività fisica e che pertanto è possibile, in diverse valutazioni, una oscillazione lieve a cavallo tra una classe e l'altra si precisa comunque che si sono valutate due certificazioni cardiologiche:
l'una del 13.03.2024 comprensiva di esame ECG, di ecocardiografia , di ecodoppler dei tronchi sovraortici, e di ecodoppler di arti inferiori che unitamente alla valutazione obiettiva portava a diagnosi di “cardiopatia ipertensiva in I (prima) classe YH”; l'altra del 20.09.2024 comprensiva di solo esame ECG, che portava a diagnosi di “cardiopatia ipertensiva in
II-III classe YH”. In assenza di documentati e/o riferiti e /o obiettivati eventi acuti intercorsi tra l'una e l'altra valutazione, e a fronte dell'esame obiettivo espletato in corso di visita e riportato in elaborato, si è giunti a valutazione conclusiva di cardiopatia ipertensiva valutata in II (seconda ) classe YH Infine relativamente alla nefropatia, chiarito anzitutto che la presenza di cisti renali non comporta automaticamente danno renale, che anzi le stesse vengono spesso diagnosticate casualmente durante esami strumentali praticati per diversi motivi e che decorrono nella maggior parte dei casi in maniera asintomatica , la stessa non viene omessa nell'elaborato ( pur non essendo in trattamento farmacologico e/o dialitico incidendo in questo caso sull'oggetto del ricorso) ma considerata nella patologia diabetica e suo relativo codice tabellare , essendo complicanza della stessa. Tanto chiarito , precisando infine che i sintomi clinici secondari alla condizione di decadimento cognitivo senile, compatibile con l'età anagrafica della ricorrente, sono stati riportati alle pagg.6, 7 e 9 con
6 precisazione anche dei limiti nell'orientamento spazio/temporale derivanti dalle lacune mnesiche[ diversamente da quanto sinteticamente riportato nelle osservazioni del legale] , dopo aver riesaminato la documentazione allegata e l'esame obiettivo redatto sia in relazione ad essa , che a quanto rilevato a visita e alle limitazioni funzionali riscontrate rispetto all'età, si conferma il giudizio espresso, ossia di soggetto da ritenersi “ Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%, non rilevando condizioni cliniche tali da richiedere, nei termini voluti dalla legge, assistenza continua ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento, oggetto del ricorso”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non
7 evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...]
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 19/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8011/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.7846/2024)
TRA
n. a FRIGNANO (CE) il 05/11/1939, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. SAGLIOCCO BIAGIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. FUMO NICOLA e dall'avv. CATALANO DAVIDE
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/06/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
1 procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 7846/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “cerebrovasculopatia cronica con declino cognitivo, in soggetto affetto da diabete mellito tipo II con nefropatia secondaria, da cardiopatia ipertensiva in II classe YH , da esiti di artroprotesi d'anca sinistra e da artrosi polidistrettuale, da esiti di termoablazione per gozzo multinodulare [cod. 1103, cod. 9309, cod.
6442, cod. 7223, cod. 7010]”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “Apparato
Osteoarticolare e Muscolare: Dolore evocabile alla digitopressione delle
2 apofisi spinose del rachide cervicale e lombare, maggiormente a carico del tratto C5-C6 e L3-L4, ove si apprezza scoliosi sinistro-convessa, con
Lasègue positivo sn > dx. Limitazione escursoria in flesso-estensione di circa 1/3 , con appoggio monolaterale per cautela. Anca destra dolente alla intrarotazione ai gradi moderati. Deambulazione autonoma, passaggi posturali eseguiti ed eseguibili in autonomia, con appoggio monolaterale.
Ginocchia limitate alla flesso-estensione ai gradi estremi. Limitazione abduttoria ai gradi estremi dell'arto superiore sn>dx come da sofferenza tendinea cronica su osteoartrosi. Romberg negativo, prova indice naso eseguita correttamente. Organi di Senso: Ode con apparente minima difficoltà la voce parlata a normale distanza di conversazione Sistema
Nervoso/Psiche: Eloquio povero di contenuti, rallentato ma coerente con l'età; buono l'orientamento spaziale in rapporto ai soggetti di pari età, solo discreto quello temporale, per la presenza di qualche lacuna mnesica che recupera in autonomia dopo breve latenza temporale, su un quadro di rallentamento ideo-motorio di grado moderato, su vasculopatia cronica.
Non evidenti alterazioni comportamentali, con discreta partecipazione al colloquio. Umore tendenzialmente deflesso, ma ben controllato”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“la ricorrente sottoposta a visita è un soggetto di anni 84, collaborante ed in dicrete condizioni generali rispetto all'età. Buono l'orientamento nello spazio, solo discreto nel tempo, per la presenza di qualche lacuna mnesica nella memoria breve, che recupera in autonomia dopo breve latenza.
Lieve deflessione senile del tono dell'umore, discretamente controllato, con eloquio povero di contenuti, rallentato ma coerente con l'età, su un quadro generale di rallentamento ideo-motorio di grado moderato secondario ad una condizione di cerebrovasculopatia cronica, in assenza di evidenti alterazioni comportamentali, con discreta partecipazione al colloquio. E' affetta da patologie ad andamento cronico , in terapia farmacologica ed in discreto equilibrio clinico;
patisce di cardiopatia
3 ipertensiva, classificabile sulla base degli esami eseguiti, dell'equilibrio emodinamico e della sintomatologia in II° classe YH;
di diabete tipo II, in terapia con ipoglicemizzanti orali , con nefropatia secondaria in follow up periodico;
di cerebrovasculopatia cronica, determinante, da quanto rilevato ed obiettivato, un iniziale declino cognitivo di grado lieve- moderato, in rapporto ai soggetti di pari età. Da un punto di vista osteoarticolare, presenta una condizione di poliartrosi , con maggiore impegno a carico del rachide dorso - lombare, sede di discoratrosi ed esiti consolidati di crollo porotico vertebrale di D12, con limitazione flesso- estensoria rachidea;
e delle anche per la coxartrosi che ha determinato necessità di protesizzazione dell'anca sinistra circa 3 anni or sono e limitazione intrarotatoria della destra dai gradi moderati. Deambulazione e passaggi posturali sono risultati autonomi, con necessità di appoggio monolaterale cautelativo e con andatura rallentata. E' infine affetta da esiti di termoablazione praticata diversi anni or sono, per gozzo multinodulare, in attuale compenso funzionale. Riferita incontinenza urinaria da urgenza. […] Oggetto del ricorso è il diritto o meno della ricorrente alla indennità di accompagnamento. Nel complesso di quanto valutato nel corso dell'esame espletato, del colloquio sostenuto, nonché della documentazione allegata al ricorso e della evolutività eventualmente documentata delle patologie patite, NON si sono rilevate condizioni cliniche tali da richiedere una assistenza continua, nei termini voluti dalla legge, ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento, giungendo a conclusione di soggetto da considerarsi “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100 %”, in accordo col giudizio espresso in occasione della visita medico-legale . CP_1
In sede di risposta alle osservazioni, il C.T.U. ha evidenziato:
“Relativamente alla patologia osteoartrosica , la stessa è stata nel dettaglio valutata alle pagg. 7 e 9 dell'elaborato, con espressa precisazione delle limitazioni sulla autonomia della ricorrente a seguito dell'espletato esame obiettivo, nonché della limitazione nella funzione
4 deambulatoria , possibile con appoggio monolaterale;
quadro clinico sostanzialmente congruente tanto con la valutazione specialistica ortopedica allegata in documentazione, quanto con le indagini strumentali praticate ed allegate, nonché con la terapia medica prescritta unitamente alla assenza di prescrizione di qualsivoglia presidio deambulatorio, improbabile per un soggetto dalla deambulazione “pressochè assente” come riportato nelle osservazioni del legale;
osservazioni derivanti verosimilmente da una erronea convinzione di avvenute “complicazioni da esiti di artroprotesi”, come da lui riportato, ma mai documentate e/o obiettivate da specialisti di branca , ancor meno da indagini strumentali [
“protesi d'anca con elementi in buona posizione” alla rx bacino e femori del 04.05.2024 praticata c/o Pineta Grande Hospital ] , allo stesso modo in cui non si ritrova alcuna visita urologica e/oesame funzionale praticato,
o ancora alcuna prescrizione di presidi ad assorbenza, che attesti l'incontinenza urinaria menzionata nel certificato geriatrico cui fa riferimento il legale nelle sue osservazioni, motivo per il quale la stessa incontinenza viene naturalmente intesa come “riferita”, allo stesso modo in cui verosimilmente viene intesa dalla collega geriatra, non facendo ella stessa alcun riferimento, nella certificazione rilasciata, ad esami e/o visite e/o piani terapeutici pregressi attestanti la stessa.
Proprio relativamente alla certificazione geriatrica ripresa dal legale va chiarito che nel “corpo” della certificazione stessa non sono riportati gli eventuali test somministrati nel corso della visita, pertanto nemmeno riportati nel “corpo” dell'elaborato peritale;
la stessa certificazione appare compatibile con un sunto anamnestico delle patologie patite, anche relativamente alla malattia di HE , in assenza di esame obiettivo praticato dalla collega, o di esami strumentali praticati ai fini diagnostici per la stessa malattia, orientando quelli allegati [ TC encefalo del
14.06.2023] verso un quadro di cerebrovasculopatia con decadimento cognitivo senile, coerentemente anche con quanto obiettivato e certificato dallo specialista neurologo fino a 5 (cinque) giorni antecedenti la valutazione geriatrica, anche in relazione ai precedenti follow up
5 neurologici praticati [ ambulatorio u.v.a. dr. 25.11.2024 ], Persona_1 tantomeno potendosi ritenere diagnostico per demenza di HE il
MMSE per i noti limiti dello stesso [ potendo, come è noto, essere influenzato dalla collaborazione del soggetto esaminato;
non essendo specifico per la diagnosi differenziale tra i diversi tipi di demenza;
potendo essere influenzato dalla scolarità, dalla età, dalla cultura del soggetto esaminato]. Relativamente alla cardiopatia ipertensiva, fatta premessa che la collocazione in una classe funzionale YH a fronte di un'altra è dipendente tanto da una prova oggettiva di malattia cardiaca , quanto da una riferita limitazione nella attività fisica e che pertanto è possibile, in diverse valutazioni, una oscillazione lieve a cavallo tra una classe e l'altra si precisa comunque che si sono valutate due certificazioni cardiologiche:
l'una del 13.03.2024 comprensiva di esame ECG, di ecocardiografia , di ecodoppler dei tronchi sovraortici, e di ecodoppler di arti inferiori che unitamente alla valutazione obiettiva portava a diagnosi di “cardiopatia ipertensiva in I (prima) classe YH”; l'altra del 20.09.2024 comprensiva di solo esame ECG, che portava a diagnosi di “cardiopatia ipertensiva in
II-III classe YH”. In assenza di documentati e/o riferiti e /o obiettivati eventi acuti intercorsi tra l'una e l'altra valutazione, e a fronte dell'esame obiettivo espletato in corso di visita e riportato in elaborato, si è giunti a valutazione conclusiva di cardiopatia ipertensiva valutata in II (seconda ) classe YH Infine relativamente alla nefropatia, chiarito anzitutto che la presenza di cisti renali non comporta automaticamente danno renale, che anzi le stesse vengono spesso diagnosticate casualmente durante esami strumentali praticati per diversi motivi e che decorrono nella maggior parte dei casi in maniera asintomatica , la stessa non viene omessa nell'elaborato ( pur non essendo in trattamento farmacologico e/o dialitico incidendo in questo caso sull'oggetto del ricorso) ma considerata nella patologia diabetica e suo relativo codice tabellare , essendo complicanza della stessa. Tanto chiarito , precisando infine che i sintomi clinici secondari alla condizione di decadimento cognitivo senile, compatibile con l'età anagrafica della ricorrente, sono stati riportati alle pagg.6, 7 e 9 con
6 precisazione anche dei limiti nell'orientamento spazio/temporale derivanti dalle lacune mnesiche[ diversamente da quanto sinteticamente riportato nelle osservazioni del legale] , dopo aver riesaminato la documentazione allegata e l'esame obiettivo redatto sia in relazione ad essa , che a quanto rilevato a visita e alle limitazioni funzionali riscontrate rispetto all'età, si conferma il giudizio espresso, ossia di soggetto da ritenersi “ Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%, non rilevando condizioni cliniche tali da richiedere, nei termini voluti dalla legge, assistenza continua ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento, oggetto del ricorso”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non
7 evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata sia al ricorso per A.T.P. sia a quello in opposizione.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che
[...]
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 19/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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