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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 213/2021 R.G. avverso la sentenza non definitiva n.
259/2018 e la sentenza definitiva n. 322/2020 rese dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al n. 1636/2012 R.G., avente ad oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo - appalto
T R A
CO ET (c.f. PLTFNC64L25A0802), rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe Di Vito giusta mandato allegato alla citazione in appello -pec: avvgiuseppedivito@cnfpec.it APPELLANTE
E
DI PA EN S.R.L (c.f.-p. I.V.A. 00077720944), con sede in Agnone (Is), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 7/5/2012 dall'avv. Alfonso Tagliamonte -pec: avvalfonso.tagliamonte@pecavvocatiisernia.it APPELLATA
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n.
149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: avv. Di Vito per l'appellante si riporta all'atto di citazione in appello chiedendone l'accoglimento integrale [1. dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 205/12 del 16.5.2012 disponendone la revoca, per avere il LE adempiuto alle proprie obbligazioni pecuniarie;
2. condannare la società
Di SQ EN S.r.l. a risarcire LE CO dei danni subiti per avere promosso una lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., danno da quantificarsi di ufficio;
3. condannare la società Di SQ EN S.r.l. al pagamento delle spese di causa da attribuirsi al difensore antistatario] avv. Tagliamonte per l'appellata
1) rigetto dell'appello proposto con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza non definitiva n. 259/2018 del 29/5/2018 e della sentenza definitiva n. 322/2020 del 19/12/2020, emesse dal Tribunale di Isernia, oltre agli interessi, frutti ed accessori maturati dopo il deposito delle sentenze impugnate;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche del secondo grado di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con citazione notificata il 25/06/2012, CO LE ha proposto dinanzi al
Tribunale di Isernia opposizione al decreto ingiuntivo n. 205/2012 ottenuto nei suoi confronti dalla “Di SQ EN SR” per il pagamento di € 19.975,80 quale saldo del corrispettivo dei lavori edili eseguiti dall'impresa per conto del primo.
L'opponente ha dedotto di avere integralmente corrisposto all'impresa, a mezzo bonifici e versamento di contanti, il compenso di € 26.500,00 oltre Iva al 4% pattuito con scrittura privata del 14/11/2008.
2 L'opposta, costituitasi, ha replicato che il saldo richiesto atteneva ad alcune voci dei lavori già preventivati nel 2008 ma differiti su richiesta dell'opponente, ai quali questi aveva chiesto di aggiungere altre opere, contestando comunque l'asserito pagamento in contanti e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza non definitiva n. 259 del 29/05/2018 (avverso la quale il LE ha proposto riserva di appello ex art. 340 c.p.c.) il tribunale, sulla scorta delle prove testimoniali assunte, ha ritenuto raggiunta la prova dell'esecuzione, da parte dell'impresa opposta, dei lavori all'immobile del LE descritti nella fattura n. 32/2011 allegata a sostegno del ricorso per d.i., per i quali ha reputato provato il prezzo dovuto limitatamente alle voci nn. 8 e 13 (coibentazione del solaio e intonaco interno ed esterno del garage, corrispondenti alle nn. 5 ed 8 del preventivo).
Previa revoca del d.i. opposto, il primo giudice ha pertanto condannato il LE al pagamento del corrispettivo relativo alle voci suddette pari ad € 7.230,00 ed ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento di una ctu ai fini della determinazione ex art. 1657 c.c. del dovuto per le ulteriori opere realizzate dall'impresa Di SQ.
All'esito dell'accertamento tecnico e dei relativi chiarimenti del ctu, con la pronuncia definitiva n. 322 del 19/01/2020, non notificata, il tribunale ha condannato l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore importo di € 6.857,72 oltre interessi dalla domanda (così riconoscendo in totale all'impresa l'importo di € 13.817,72 a fronte di quello di € 19.975,80 di cui al d.i.), ponendo a carico del LE i due terzi delle spese giudiziali e dichiarando compensata fra le parti la quota residua, con analoga ripartizione delle spese di ctu, fermo il vincolo solidale fra gli obbligati.
CO LE ha proposto appello avverso entrambe le decisioni con citazione notificata il 16/06/2021 chiedendone la totale riforma con revoca del d.i. opposto per avere adempiuto alle proprie obbligazioni, condanna della Di SQ EN SR al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese del doppio grado.
L'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con vittoria delle spese anche del presente appello.
3 La Corte si è riservata per la decisione con ordinanza del 22/02/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- Premessa l'inammissibilità della domanda formulata con l'appello per la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 205/2012, già disposta con la sentenza non definitiva n.
259/2018 emessa dal Tribunale di Larino, l'impugnazione, sulla scorta del contenuto complessivo dell'atto introduttivo, è comunque chiaramente intesa ad ottenere la totale riforma delle pronunce di primo grado: la sentenza non definitiva, nella parte in cui ha determinato in € 7.230,00 il prezzo delle opere da versare da esso appellante in riferimento al preventivo, a dire dell'appellante adempiuto interamente, nonché nella parte in cui ha ritenuto il conferimento alla Di SQ EN SR dell'incarico aggiuntivo di cui al riepilogo allegato alla fattura n. 32/2011; la pronuncia definitiva, relativamente alla quantificazione delle somme residue ritenute dovute per quest'ultimo incarico.
2.1-- In ordine alla sentenza non definitiva, l'appello è fondato per quanto di ragione.
Per i lavori di cui al contratto del 14/11/2008 era previsto “l'importo totale dei lavori, già scontati” (comprensivo delle voci di cui ai nn. 5 ed 8 del preventivo dell'8/09/2008) di € 26.500,00 + Iva al 4% = € 27.560,00.
Dalla documentazione in atti risulta il versamento -peraltro non contestato- da parte del
LE all'impresa opposta:
- di € 7.000,00 ed € 10.000,00 per i primi due SAL (v. ricevuta a firma di EN Di
SQ del 23/12/2008)
- di € 9.880,00 per l'ultimo SAL (€ 9.500,00 + relativa Iva al 4%, come da ricevuta di bonifico del 7/09/2009) = € 26,880,00
Il versamento di € 680,00 (pari all'Iva al 4% sui primi due SAL), che l'appellante ha dichiarato di avere effettuato in contanti, contestato dalla controparte e non documentato,
è stato poi oggetto della testimonianza di IA HI, moglie dell'opponente in regime patrimoniale di separazione, la quale ha confermato che successivamente al
4 bonifico il LE versò l'importo suddetto a mani del Di SQ, il quale si era impegnato a rilasciare fattura anche per il pagamento dei primi due SAL, il che tuttavia non era avvenuto (in atti è unicamente la fattura n. 14/2009 per € 9.880,00 riguardante il terzo SAL): la deposizione, anch'essa del tutto ignorata dalla decisione impugnata, risulta sul punto credibile, nel quadro degli descritti elementi istruttori relativi al pagamento della ulteriore maggior parte dell'importo dovuto.
In conclusione, deve ritenersi provato il pagamento, da parte del LE, dell'intero importo di cui al contratto di appalto del 14/11/2008, pari ad € 27.560,00, risultando priva di motivazione la decisione con cui il primo giudice ha ritenuto non adempiuta l'obbligazione relativa alle voci nn. 5 ed 8 del preventivo ed ha condannato l'appellante al pagamento di ulteriori € 7.230,00: la circostanza che, come emerso dalle prove testimoniali di cui si esporrà, l'esecuzione delle relative opere fosse stata differita, non esclude in sé il fatto dell'avvenuto pagamento.
Quanto al ritenuto conferimento dell'incarico suppletivo di cui al riepilogo allegato alla fattura n. 32/2011, la decisione viene censurata dall'appellante per la dedotta erronea valutazione delle risultanze della prova orale espletata in primo grado, in ordine alla quale il tribunale ha ritenuto che i testi escussi avessero coerentemente confermato l'esecuzione da parte dell'impresa Di SQ dei lavori di cui all'elenco riepilogativo allegato alla fattura n. 32/2011; il primo giudice ha invece considerato non convincente la prova contraria offerta dall'opponente tramite il teste LO (indicato dalla moglie del
LE, sentita come testimone anche sul punto, quale esecutore di alcuni dei lavori descritti in fattura), il quale si era limitato a riferire di avere svolto lavori di stuccatura di due pareti del garage.
Secondo l'appellante, i testimoni sentiti su istanza dell'impresa (NO EM,
RA LO e CO HI) sarebbero inattendibili, i primi due quali dipendenti della società opposta all'epoca dei fatti di causa ed il secondo in quanto avente con la stessa rapporti di natura professionale;
in secondo luogo, alcuni dei capitoli di prova sui quali gli stessi avevano riferito erano inammissibili, così come la sottoposizione ai testimoni di documenti da confermare;
in ogni caso, le dichiarazioni rese dagli stessi
5 sarebbero ininfluenti, consistendo in circostanze riportate de relato ex parte; risulterebbero decisive in senso opposto, oltre che maggiormente attendibili, le deposizioni dei testi dell'opponente, che in quanto in contrasto con quelle addotte dalla controparte determinerebbero la carenza della prova a carico della parte creditrice.
Va in primo luogo escluso che nel presente giudizio di impugnazione possano farsi valere ragioni di inammissibilità dei capitoli di prova ammessi ed espletati in primo grado o di nullità relativa della prova, non eccepite in tale sede - v. fra le altre Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 7110 del 12/04/2016: “le nullità concernenti l'ammissione e
l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti, sicché non sono rilevabili d'ufficio dal giudice, ma, ai sensi dell'art.
157, comma 2 c.p.c., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o alla conoscenza delle nullità stesse), nozione che include anche la richiesta di un provvedimento ordinatorio di mero rinvio e la formulazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado, dovendosene escludere, in difetto, la possibilità di farle valere in sede di impugnazione”-.
In ordine all'attendibilità dei testimoni indicati dall'opposta, si osserva che RA
LO, sentito all'ud. del 17/11/2014, ha riferito di avere lavorato per l'impresa Di SQ
EN SR fino al novembre 2013, e che CO HI, il quale ha dichiarato di avere rapporti di lavoro professionale nella sua qualità di ingegnere con la stessa società opposta, era all'epoca dei fatti di causa il direttore dei lavori su incarico del LE;
a loro volta, come rimarcato dall'appellata, i testimoni della parte opponente -a parte
Giuseppe LO, indifferente alle parti in causa- erano la moglie del LE IA
HI e ER Di ME, infermiera presso la struttura di cui il LE era caposervizio.
Si tratta dunque, per gran parte dei testimoni rispettivamente addotti, di soggetti non incapaci a testimoniare, ma le cui dichiarazioni, anche tenendo conto dei rapporti degli stessi a vario titolo intrattenuti con le parti (a ragione dei quali essi hanno avuto la possibilità di conoscere i fatti di causa), devono essere valutate in termini di coerenza
6 rispetto alle domande poste ed alle circostanze riportate, precisione nei riferimenti e rilevanza ai fini della decisione.
La disamina delle risposte rese dai testi indicati dalla parte opposta esclude che gli stessi si siano limitati a riportare quanto appreso dal titolare della Di SQ, e porta a concludere che le relative dichiarazioni siano state giustamente valorizzate dalla sentenza impugnata:
- (cfr. verbale di ud. del 17/11/2014, teste EM): “confermo che i lavori di coibentazione del solaio e l'apposizione dell'intonaco interno ed esterno furono eseguiti, su richiesta del dr. LE CO, nell'anno 2011 da parte dell'impresa Di SQ”;
“ricordo che il dr. LE CO inizialmente dispose che il pavimento del garage dovesse avere una certa pendenza e noi eseguimmo il lavoro così come era stato richiesto;
successivamente dovemmo aggiungere più colla per modificare la pendenza data al pavimento, in quanto il dr. LE decise di modificare la destinazione del locale
e pertanto il pavimento richiedeva una diversa pendenza”; “confermo che in mia presenza il dr. LE non ha mai mosso contestazioni sul lavoro, anzi lo approvava”
- (stessa udienza, teste LO): “ricordo che iniziammo i lavori nel novembre 2008 perchè il cliente aveva urgenza”; “solo nell'anno 2011 il dr. LE chiese di eseguire i lavori di coibentazione del solaio e di apposizione dell'intonaco interno ed esterno”; “ricordo che al centro del cancello di ingresso c'era un pozzetto di circa 30 cm. più alto rispetto al livello della strada. Il dr. LE richiese espressamente di rimetterlo al piano della strada e così provvedemmo;
io personalmente scesi nel pozzetto della fogna a fare i necessari lavori”;
- (verbale di udienza del 28/09/2015, teste CO HI): “confermo tutti i lavori come da preventivo allegato al contratto, compresi i lavori di impermeabilizzazione del solaio/terrazzo e l'esecuzione degli intonaci, fu deciso che questi ultimi due lavori venissero rinviati onde permettere prima l'esecuzione di altri lavori non contrattualizzati nel primo preventivo”.
Di contro, in ordine ai lavori suppletivi di cui alla fattura n. 32/2011, dei testi indicati dall'opponente la Di ME ha dichiarato di non conoscere la circostanza, mentre il teste
7 LO, come rilevato dal tribunale, ha affermato di avere eseguito lavori di “stuccatura” delle pareti del garage -il che, oltre a non corrispondere esattamente alle lavorazioni oggetto di causa, non rileverebbe ai fini della decisione sui lavori di cui alla seconda tranche, dai quali già il primo giudice ha escluso i lavori di coibentazione del solaio e intonaco interno ed esterno del garage-; la teste IA HI, dopo avere affermato che i lavori eseguiti erano unicamente quelli di cui al contratto, ha ammesso di non avere mai esaminato la fattura n. 32/2011 ed il relativo riepilogo dei lavori allegato.
2.2-- L'appello riguardante la sentenza definitiva non merita accoglimento.
E' in primo luogo palesemente priva di fondamento la reiterazione dell'eccezione del
LE di inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal primo giudice, senza richiesta delle parti in tal senso: come già motivato dal tribunale, secondo il pacifico indirizzo della S.C. “in materia di procedimento civile, la consulenza tecnica
d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicchè ove la parte ne faccia richiesta non si tratta di un'istanza istruttoria in senso tecnico ma di una mera sollecitazione rivolta al giudice affinchè questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo” (cfr. fra le altre, oltre al precedente citato dalla sentenza di primo grado, Cass. 2006/n. 4660 e Cass. 2010/n.9461).
Non ha rilievo il fatto che il consulente tecnico d'ufficio non abbia proceduto a verificare l'effettiva esecuzione dei lavori extra contratto da parte dell'impresa Di
SQ, quesito non postogli dal momento che l'esecuzione di tali opere era già stata oggetto di pronuncia con la sentenza non definitiva;
parimenti ininfluente è la ipotizzata esecuzione dei lavori su beni non di esclusiva proprietà dell'appellante, rilevando fra le parti odierne unicamente il conferimento del relativo incarico da parte del committente.
Il ctu ing. Adriano Carmosino, cui era stato affidato l'incarico di accertare, ai sensi dell'art. 1657 c.c., la misura del corrispettivo per i lavori appaltati in discussione,
8 determinazione che in mancanza di prova di specifica pattuizione può effettuarsi in base alle tariffe esistenti ovvero agli usi (Cass. civ. Sez. II, 28/07/2000, n. 9926, cit. dal tribunale), ha escluso la determinabilità dei costi di lavorazione in base alla unilaterale determinazione dell'impresa esecutrice contenuta in fattura ed ha correttamente quantificato i corrispettivi dovuti, in misura minore rispetto a quella richiesta dall'appaltatrice, in base al prezziario delle opere edili della Regione Molise.
Di tanto si era doluta la Di SQ EN SR -non proponente appello incidentale-, che a mezzo del suo consulente aveva sostenuto l'applicabilità dei più elevati prezzi risultanti dal mercato locale, rilievo respinto dal ctu sul presupposto che le lavorazioni in questione non erano da considerare piccole opere di natura privata, in quanto parte aggiuntiva di un intervento globale di maggiore entità.
3.-- In definitiva, accolto l'appello per quanto di ragione, in parziale riforma delle decisioni impugnate il LE va condannato a versare alla Di SQ EN SR unicamente l'importo residuo di € 6.587,72 di cui alla sentenza definitiva, oltre agli interessi dalla domanda (notifica del d.i. del 29/05/2012) al saldo.
La soluzione adottata, che ha comportato l'accoglimento dell'appello nei limiti sopra precisati, giustifica inoltre la parziale riforma della pronuncia sulle spese della sentenza definitiva impugnata, e per l'effetto la condanna di CO LE a rimborsare all'impresa appellata la metà delle spese del doppio grado, con dichiarazione di compensazione fra le parti della residua metà, liquidate rispettivamente in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ed al D.M. n. 174/2022 in ragione del valore della causa, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruzione e decisoria.
Sono poste in via definitiva a carico delle parti in misura del 50% ciascuna, in solido, le spese di ctu disposta in primo grado.
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P. Q. M.
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La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da CO LE, con citazione notificata il 16/06/2021, avverso la sentenza non definitiva n. 259/2018 e la sentenza
9 definitiva n. 322/2020 rese dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica, nei confronti della Di SQ EN SR, in persona del l.r.p.t., così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto, in parziale riforma delle decisioni impugnate, condanna CO LE a versare alla Di SQ EN SR unicamente l'importo di € 6.587,72 oltre Iva di cui alla sentenza n. 322/2020, oltre agli interessi dal 29/05/2012 al saldo;
2) condanna il LE a rimborsare alla società appellata la metà delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per tale quota, per il primo grado, in € 2.418,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% Iva e Cpa come per legge, e per il presente appello in € 2.905,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, da versare all'avv. antistatario Alfonso Tagliamonte, dichiarando compensata fra le parti la quota residua;
pone in via definitiva a carico delle parti in misura del 50% ciascuna, in solido, le spese di ctu disposta in primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 12/12/2024.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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