CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2849/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. DOMENICO BONARETTI Presidente dott.ssa ALESSANDRA ARCERI Consigliere dott. LORENZO ORSENIGO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 2849/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata a Milano, in Via Giacomo Leopardi n. 31, presso lo studio degli avv.ti Elena
Corielli (PEC: e Marco Monteverde (PEC: Email_1
, che la rappresentano e difendono, come da Email_2
procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 20 (C.F.: ,) e Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliate a Milano, in Corso Venezia n. 40, presso lo studio dell'avv.
Emanuela Ferro (PEC: che le rappresenta e Email_3
difende come da procura in atti.
APPELLATE
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte Eccellentissima
- previa ogni declaratoria e statuizione;
- rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame;
- respinto l'appello incidentale condizionato per le ragioni già esposte nei precedenti scritti in atti e che verranno riprese nella comparsa conclusionale;
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 6953/2023, pubblicata in data 8.9.2023 e notificata in data 18.9.2023,
Nel merito:
- In via preliminare:
- Accertare e/o dichiarare che le domande proposte dalle SIg.re e CP_1 CP_2
sono inammissibili e/o improcedibili per carenza di interesse ad agire e per
[...]
l'effetto respingerle;
- In via subordinata:
- Accertare e/o dichiarare che le SIg.re e non sono titolari CP_1 Controparte_2
del diritto per il riconoscimento del quale hanno agito in giudizio e, per l'effetto, dichiarare che nulla è loro dovuto dall'esponente;
- In via ulteriormente subordinata:
pagina 2 di 20 - Accertare e/o dichiarare che tutte le donazioni dirette effettuate dal SI. CP_3
a favore dell'appellante erano di modico valore ex art. 783 c.c., per l'effetto,
[...]
accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante alle appellate;
- In via di estremo subordine:
- Nella denegata ipotesi in cui la Corte non accogliesse le domande che precedono, accertare e/o dichiarare che solo le donazioni dirette superiori ad € 8.000,00 ciascuna –
e, quindi, quelle a partire da € 8.001,00 in su – possono essere considerate non di modico valore e, quindi, limitare la condanna dell'appellante alla restituzione esclusivamente di queste somme;
- In via istruttoria e in quanto ritenuto necessario e/o opportuno:
- Emettere, ex art. 210 c.p.c., i seguenti ordini di esibizione
a) Alle Appellate e a copia dei movimenti del conto n. Controparte_4
1000/1856 intestato al SI. da gennaio 2011 alla data della morte Controparte_3
22.2.2019;
b) Alle Appellate e a copia dei movimenti del conto n. Controparte_4
66666666 intestato al SI. da gennaio 2011 alla data della morte Controparte_3
22.2.2019;
c) Alle Appellate, a e a : copia dei movimenti Controparte_4 Controparte_4
di ogni altro conto corrente intestato al SI. Controparte_3
d) Alle Appellate, a e a : copia di ogni altro Controparte_4 Controparte_4
conto corrente intestato al SI. da gennaio 2011 alla data della morte Controparte_3
22.2.2019;
e) Alle Appellate, a e a : copia di ogni conto Controparte_4 Controparte_4
deposito titoli intestato al SI. da gennaio 2011 alla data della morte Controparte_3
22.2.2019;
f) Alle Appellate e alla con sede a Funchal (Zona Franca di Madeira): Controparte_5
dichiarazione attestante i titolari effettivi della stessa . CP_5
pagina 3 di 20 - Visto l'art. 213 c.p.c., ordinare alla Banca d'Italia di rilasciare una dichiarazione attestante tutte le posizioni bancarie facenti capo al SI. nel periodo da Controparte_3
gennaio 2011 al 22.2.2019 presso qualsiasi banca e di qualsiasi natura.
- In ogni caso:
- Condannare le appellate/appellanti incidentali al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per e Controparte_1 Controparte_2
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello,
In via principale:
1) dichiarare inammissibile o respingere l'appello avversario e, conseguentemente, confermare la Sentenza impugnata;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello avversario, in riforma della Sentenza impugnata, In via di appello incidentale condizionato, con riferimento alle attribuzioni patrimoniali effettuate dal defunto SI. in favore della SI.ra e indicate in narrativa nella Tabella A, Controparte_3 Pt_1
nella Tabella B, nella Tabella C (prive di causale):
In via principale:
2) accertare e dichiarare l'inesistenza di titolo giustificativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c.;
3) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la SI.ra a restituire alle Pt_1 [...]
ognuna in ragione della metà, la complessiva somma di € 536.630,00, ovvero la Pt_2
diversa somma ritenuta dalla Corte d'Appello, oltre agli interessi dal giorno in cui ha ricevuto ciascun pagamento e fino al saldo;
in subordine: dal giorno della domanda giudiziale e fino al saldo.
In via subordinata:
pagina 4 di 20 4) accertare e dichiarare la nullità delle donazioni non incluse tra le attribuzioni patrimoniali dichiarate nulle al punto I del dispositivo, tutte e ciascuna di esse, effettuate dal defunto in favore della SI.ra ; Pt_1
5) dichiarare tenuta e condannare la SI.ra a restituire alle Pt_1 Parte_2
ognuna in ragione della metà, oltre alla somma di € 397.600,00 (con riferimento alle
Tabelle A, B e C) di cui al punto I del dispositivo della Sentenza, l'ulteriore importo di €
139.030,00, ovvero la diversa somma ritenuta dal Tribunale, oltre agli interessi dal giorno della domanda giudiziale e fino al saldo. In via ulteriormente subordinata:
6) accertare e dichiarare che i predetti pagamenti disposti dal defunto SI. CP_3
in favore della SI.ra sono stati effettuati a titolo di mutuo;
[...] Pt_1
7) per l'effetto, dato atto della mancata restituzione del predetto mutuo, dichiarare tenuta e condannare la SI.ra a restituire alle ciascuna in ragione Pt_1 Parte_2
della metà, la complessiva somma di € 536.630,00, ovvero la diversa somma ritenuta dalla Corte di Appello, oltre agli interessi legali dal giorno della singola erogazione e fino al saldo. In via di estremo subordine:
8) dichiarare tenuta e condannare la SI.ra , ai sensi dell'art. 2041 c.c., a Pt_1
indennizzare le condannandola a corrispondere alle ognuna Parte_2 Parte_2
in ragione della metà, la complessiva somma di € 536.630,00, oltre agli interessi;
ovvero la diversa somma ritenuta equa dal Tribunale.
In via di appello incidentale condizionato, con riferimento alle attribuzioni patrimoniali effettuate dal defunto SI. in favore della SI.ra e indicate in Controparte_3 Pt_1
narrativa nella Tabella D (con causale “regalia”)
9) accertare e dichiarare la nullità delle donazioni non incluse tra le attribuzioni patrimoniali dichiarate nulle al punto I del dispositivo, tutte e ciascuna di esse, effettuate dal defunto in favore della SI.ra non sono di modico valore e, per Pt_1
l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la SI.ra a restituire alle Pt_1 Parte_2
ognuna in ragione della metà, oltre alla somma di € 11.500,00 (con riferimento alla pagina 5 di 20 Tabella D) di cui al punto I del dispositivo della Sentenza, la ulteriore somma di €
17.000,00, ovvero la diversa somma ritenuta dal Tribunale, oltre agli interessi dal giorno della domanda giudiziale e fino al saldo.
In via di appello incidentale condizionato, con riferimento alle attribuzioni patrimoniali effettuate dal defunto SI. in favore della SI.ra e indicate in Controparte_3 Pt_1
narrativa nella Tabella E (asseritamente corrisposte per il pagamento del canone di locazione):
In via principale:
10) accertare e dichiarare l'inesistenza di titolo giustificativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c.;
11) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la SI.ra a restituire alle Pt_1 [...]
ognuna in ragione della metà, la complessiva somma di € 180.000,00, ovvero la Pt_2
diversa somma ritenuta dal Tribunale, oltre agli interessi dal giorno in cui ha ricevuto ciascun pagamento e fino al saldo;
in subordine: dal giorno della domanda giudiziale e fino al saldo.
In via subordinata:
12) qualora la Corte ritenesse che i pagamenti di cui alla Tabella E si riferiscono al pagamento del canone di locazione dell'abitazione della SI.ra (i) Parte_1
accertare e dichiarare che i predetti pagamenti disposti dal defunto SI. Controparte_3
in favore della SI.ra sono stati effettuati a titolo di mutuo;
ovvero (ii) ove mai Pt_1
si ritenesse sussistere una donazione effettuata dal defunto a favore della SI.ra Pt_1
(tramite accollo interno o altrimenti), dichiarare la nullità della predetta donazione diretta per vizio di forma;
13) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la SI.ra a restituire alle Pt_1 [...]
ognuna in ragione della metà, il seguente importo: € 180.000,00, ovvero la Pt_2
diversa somma ritenuta dal Tribunale, oltre agli interessi dal giorno della domanda giudiziale e fino al saldo;
In via di estremo subordine: pagina 6 di 20 14) dichiarare tenuta e condannare la SI.ra , ai sensi dell'art. 2041 c.c., a Pt_1
indennizzare le condannandola a corrispondere alle Eredi ognuna Parte_2 CP_3
in ragione della metà, la complessiva somma di € 180.000,00, oltre agli interessi;
ovvero la diversa somma ritenuta equa dal Tribunale.
In via istruttoria
15) disporre esibizione a carico della SI.ra delle sue Parte_1
dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2012 al 2020, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 94 disp. att. c.p.c.;
16) rigettare le istanze di ammissione dei capitoli di prova testimoniale articolati dalla
SI.ra sub nn. 2), 3), 4), 5), 6), 10), 11), 12), 13), per tutti i motivi esposti negli Pt_1
atti del procedimento di primo grado (All. D);
17) in via subordinata, nel caso di ammissione in tutto o in parte dei capitoli avversari, di essere ammessa a prova contraria sui capitoli ammessi, indicando gli stessi testi indicati dalla SI.ra e sui capitoli nn. 1, 3, 4, 5, 7, 11 e 13, l'Avvocato Tommaso Pt_1
Caciolli, Via Castelfidardo 7, 20121, Milano.
18) rigettare le istanze di ordine di esibizione formulati dalla SI.ra , per tutti i Pt_1
motivi indicati negli atti del procedimento di primo grado (All. D);
19) rigettare la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. formulata dalla SI.ra
, per tutti i motivi indicati negli atti del procedimento di primo grado (All. D); Pt_1
20) ordinare alla SI.ra di esibire le conversazioni Whatsapp tra la stessa e il Pt_1
ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 94 disp. att. c.p.c., nei termini esposti Pt_3
nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, § 35 (All. D).
In via istruttoria e in subordine
21) qualora la SI.ra contesti la veridicità del doc. 18 delle Eredi Pt_1 CP_3
disporre l'espletamento - previa acquisizione di tutte le necessarie informazioni ed espletamento delle indagini, nonché del recupero di tutte le parti di conversazioni mancanti - di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare che: pagina 7 di 20 (i) la conversazione di cui al doc. 34 avv. ha subito manipolazioni e/o cancellazioni;
(ii) gli estratti di conversazione di cui al doc. 18 delle Eredi sono autentici e che CP_3
non vi sono state manipolazioni e/o cancellazioni.
In ogni caso:
22) con il favore delle spese di lite.”
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 6953/2023, pubblicata in data 8.9.2023, con la quale, nell'ambito di una causa introdotta da e nei Controparte_1 Controparte_2
confronti dell'odierna appellante, al fine di sentirla condannare alla restituzione di svariate somme versate in suo favore, a vario titolo, da parte del loro defunto padre
è stato così deciso: Controparte_3
“I – dichiara la nullità delle donazioni dirette di cui agli elenchi nrr. 1, 2, 3, 4 riportati nella parte motiva e per l'effetto:
II – condanna la convenuta alla restituzione alle Parte_1
attrici dell'importo complessivo di Euro 409.100, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo.
III – compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Controparte_1
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, CP_2 Controparte_1
esponendo quanto segue: Parte_1
pagina 8 di 20 - che il padre (deceduto in data 22/2/2019), di cui avevano accettato Controparte_3
l'eredità ad esse devoluta tramite testamento, aveva effettuato, tra il 2011 e il 2018, una serie di pagamenti in favore della convenuta tramite bonifici bancari o assegni per un totale di euro 745.130,00, di cui:
A) Euro 30.500,00, tramite sedici assegni tratti in suo favore tra il 31 gennaio 2011 e il
24 febbraio 2013 dal conto intrattenuto dal de cuius presso Controparte_4
(Tabella A);
B) Euro 171.550,00, tramite trentasei assegni tratti in suo favore tra il 1 ° giugno 2012 e il 21 giugno 2018 dal conto intrattenuto dal de cuius presso Banca Intesa San AO
Private NK (Tabella B);
C) Euro 514.580,00 tramite centonove bonifici effettuati in suo favore tra il 19 marzo
2012 e il 13 dicembre 2018 (Tabella C);
D) Euro 28.500,00 tramite nove bonifici effettuati, come regalia, in suo favore (Tabella
D);
- che tra il padre e la sig.ra non vi erano obbligazioni, né contratti o altri rapporti Pt_1
economici in essere, né vincoli di parentela o affinità.
Le parti attrici deducevano, quindi, che alcuni trasferimenti di denaro erano del tutto privi di causa (quelli di cui alle Tabelle A, B, C), con conseguente ricorrenza di un'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; che gli altri dovevano considerarsi donazioni nulle per difetto di forma (quelli di cui alla Tabella D) e, pertanto, anche in tal caso, doveva trovare applicazione l'art. 2033 c.c.1; che ad analoga conclusione doveva pervenirsi, in subordine, in relazione ai versamenti indicati nelle prime tre tabelle, qualora si fosse ravvisata in essi un'ipotesi di donazione;
che, in ulteriore subordine, ove i pagamenti fossero stati effettuati a titolo di mutuo, la pretesa restitutoria doveva ritenersi fondata in quanto non vi era stata alcuna restituzione degli importi mutuati. 1 Con particolare riferimento all'ipotesi delle donazioni, sostenevano che tutte le singole donazioni avrebbero dovuto essere ricondotte a un unico atto donativo. pagina 9 di 20 Sulla base di tali argomentazioni, le allora attrici chiedevano la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 745.130,00, oltre interessi e spese.
2) Si costituiva in giudizio la SI.ra la quale chiedeva il rigetto delle domande Pt_1
attoree sostenendo che tutti i trasferimenti di denaro avevano natura di atti di liberalità del de cuius, scaturenti dai rapporti di amicizia/affetto filiale e dalla generosità del defunto.
3) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha, innanzitutto, premesso che “i molteplici trasferimenti di denaro allegati e documentati dalle attrici non sono stati minimamente contestati in termini di fatto dalla convenuta, con la conseguenza che nella presente sede deve delibarsi esclusivamente la loro natura giuridica e le conseguenze che ne discendono sempre in termini di diritto”.
Ha, poi, escluso la possibilità di qualificare i trasferimenti oggetto di causa come un'unica operazione, come invece sostenuto, almeno in parte, dalle attrici. Tale ricostruzione è stata ritenuta non percorribile sia per la diversità degli importi e delle modalità di versamento, sia per la presenza o assenza di causali nei singoli bonifici, sia infine per la mancanza di una motivazione fornita in giudizio a sostegno di tale tesi. Lo stesso comportamento processuale delle attrici, che avevano distinto le operazioni in più gruppi nelle tabelle allegate agli atti, è stato considerato incoerente con la pretesa unitarietà. Di conseguenza, i vari trasferimenti di denaro dovevano essere considerati come atti distinti e autonomi.
Nel merito, il giudice di primo grado ha, quindi, qualificato tutte le elargizioni effettuate dal de cuius alla convenuta, nell'arco di sette anni (dal 2011 al 2018), come donazioni rientranti nel genus delle liberalità. La pluralità e continuità dei versamenti evidenziava, infatti, un comportamento volto ad arricchire la convenuta e, contestualmente, a determinare un depauperamento del patrimonio del de cuius.
pagina 10 di 20 A supporto di tale ricostruzione è stato ritenuto rilevante il rapporto personale e protratto nel tempo tra le parti, documentato agli atti (docc. 24-34 fasc. convenuta), da cui è stato agevolmente desunto l'animus donandi.
Al contrario, non è stata ritenuta convincente la tesi delle attrici secondo cui la maggior parte dei trasferimenti – fatta eccezione per quelli inclusi nella tabella D – sarebbe priva di causa e quindi indebita ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Il giudice ha, invero, ritenuto implausibile che un numero così elevato di versamenti, protrattisi per anni, potesse essere avvenuto in assenza di qualsiasi giustificazione o motivazione interna del disponente, a meno di ipotizzare una sua prolungata incapacità naturale – circostanza che, tuttavia, non era mai stata dedotta dalle parti.
Nemmeno la presenza o assenza della causale nei bonifici avrebbe potuto assumere valore determinante, trattandosi di un elemento neutro, che poteva dipendere da molteplici fattori pratici.
Infine, le comunicazioni WhatsApp tra la convenuta e il prodotte in giudizio CP_3
dalle attrici non potevano fornire elementi sufficienti per ritenere che i versamenti fossero stati il frutto di una costrizione. Anche le richieste insistenti di versamenti da parte della convenuta non sono state ritenute incompatibili con la spontaneità delle elargizioni, considerato che il de cuius, non essendo obbligato, avrebbe potuto legittimamente rifiutarsi di procedere ai pagamenti, cosa che non ha fatto, continuando anzi ad effettuarli anche successivamente allo scambio dei messaggi.
All'esito di tali considerazioni, il Tribunale ha, quindi, distinto tra donazioni indirette e donazioni dirette.
Le prime, corrispondenti alle elargizioni di euro 7.500,00 effettuate trimestralmente dal de cuius con causale riferita a un contratto (cfr. versamenti che sono stati poi “enucleati” dalla restante congerie di bonifici mediante la redazione di un'apposita tabella “E” in sede di memoria ex art.183 comma VI c.p.c. delle attrici), sono state ritenute pienamente pagina 11 di 20 valide, pur in assenza di forma, in quanto riconducibili all'istituto giurisprudenziale della donazione indiretta.
A fondamento di tale ricostruzione, il giudice ha valorizzato la regolarità dei versamenti, la causale indicata e il contratto di locazione prodotto in atti dalla convenuta (doc. 35 fasc. convenuta), da cui è emerso con chiarezza che il de cuius aveva effettuato quei pagamenti per spirito di liberalità, sostenendo un'obbligazione gravante sulla convenuta.
Tali operazioni, proprio in quanto attuate attraverso un negozio diverso da quello tipico della donazione, non richiedevano la forma dell'atto pubblico: la loro validità si fonda infatti sul principio, ribadito dalla giurisprudenza (Cass. I, 14197/13 e successive conformi), secondo cui per le donazioni indirette è sufficiente l'osservanza delle forme richieste per l'atto utilizzato.
Per questo motivo, l'importo complessivo di euro 180.000,00 oggetto dei versamenti della tabella E è stato ritenuto correttamente acquisito dalla convenuta, senza possibilità di restituzione in favore delle attrici.
Differenti valutazioni dovevano, invece, essere effettuate per le ulteriori elargizioni qualificate come donazioni dirette.
Per queste, è stata centrale la questione della forma: secondo il Tribunale, nel caso, doveva ritenersi necessaria la forma dell'atto pubblico, salvo che si fosse tratto di donazioni di modico valore, ai sensi dell'art. 783 c.c.
Al riguardo, il giudice di primo grado ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha recentemente chiarito che, ai sensi dell'art. 783 c.c. il carattere modico di una donazione non è ancorato a rigidi criteri ma alla ricorrenza di due parametri da valutarsi con apprezzamento del giudice di merito: “quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante”
(Cass.II, 17.02.2020, n. 3858 ord.; cfr. altresi Cass.I I, 12.06.2001, n. 7913). pagina 12 di 20 Il Tribunale ha, quindi, osservato, in generale, che, nel caso, non emergeva “un quadro preciso e puntuale del patrimonio de cuius, cui parametrare di volta in volta le donazioni de quibus effettuate nel corso dei sette anni”; che, comunque, “avuto riguardo alla qualità della famiglia di provenienza del de cuius (famiglia , delle vicende CP_3
del de cuius stesso di dominio pubblico, applicando le presunzioni di cui agli artt. 2727
e 2729 cod. civ.”, poteva ragionevolmente concludersi che il patrimonio complessivo del donante negli anni di riferimento fosse stato più che ragguardevole.
In questo contesto, le uniche donazioni dirette che potevano rientrare nella categoria del modico valore erano quelle indicate nella tabella D, caratterizzate dalla causale di
“regalia” indicata in bonifico dallo stesso donante e da un valore medio pari ad 3.000,00 euro.
Alla stregua di tale criterio, il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che le donazioni eccedenti tale soglia, non risultando effettuate con atto pubblico, fossero invalide, e, in parziale accoglimento delle domande attoree, ha condannato la convenuta alla restituzione dell'importo di euro 409.100,00 oltre interessi.
4) Contro tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 13.10.2023, ha proposto appello che ha chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1
sulla base di quattro motivi di impugnazione con i quali ha fatto valere:
i) l'errato riconoscimento in capo alle controparti dell'interesse ad agire nei confronti dell'appellante, in quanto non titolari di alcun diritto acquisito jure hereditatis nei suoi confronti;
ii) l'omessa valutazione dei documenti prodotti dalle appellate che avrebbero testimoniato l'insussistenza di un credito nei confronti dell'appellante;
iii) l'errata applicazione dell'art. 783 c.c. ed errata individuazione delle donazioni dirette di modico valore;
iv) l'assenza di motivazione sul punto e violazione dell'art. 132 c.p.c.
pagina 13 di 20 5) Si sono costituite in giudizio le appellate e Controparte_1 [...]
le quali, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto Controparte_2
il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Riproponendo le domande già svolte in primo grado, le sorelle hanno altresì CP_3
proposto appello incidentale “condizionato”, adducendo come motivi:
i) l'errata valutazione della sussistenza di una causa di liberalità nei trasferimenti di denaro effettuati dal de cuius;
ii) la violazione degli artt. 783 c.c. e 116, comma 2, c.p.c. per non avere, il Tribunale, valutato tutte le disposizioni come donazione unica;
iii) in via ulteriormente subordinata: il contratto di mutuo;
iv) in via di estremo subordine: l'arricchimento senza causa della SI.ra ex art. Pt_1
2041 c.c.
Motivi della decisione
6) Il primo e il secondo motivo dell'appello principale, essendo strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Va richiamato che, con il primo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe completamente omesso di considerare un'eccezione preliminare rilevabile anche d'ufficio, da essa tempestivamente sollevata, concernente il difetto di interesse ad agire in capo alle sorelle Queste, infatti, avevano dichiarato di agire in qualità di CP_3
eredi del padre sostenendo di essere subentrate jure hereditatis in un Controparte_3
preteso diritto di credito nei confronti dell'appellante. Peraltro, i documenti prodotti dalle stesse attrici (dichiarazione di successione e verbali di inventario di cui ai docc. 15
e 16) avrebbero dimostrato l'inesistenza di tale credito nell'asse ereditario: da ciò discenderebbe la carenza originaria di interesse ad agire delle attrici e, quindi,
l'inammissibilità e/o improcedibilità della loro domanda. pagina 14 di 20 Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., per non avere il Tribunale tenuto in considerazione i documenti prodotti dalle controparti da cui sarebbe dovuta emergere l'insussistenza del credito vantato. Tali atti – dichiarazione di successione e inventario – avrebbero contenuto affermazioni di valore confessorio circa l'assenza di crediti vantati dal de cuius nei confronti dell'appellante.
6.1) Tali motivi di appello sono del tutto infondati, oltre che inammissibili, in quanto sollevati per la prima volta in primo grado solo in sede di comparsa conclusionale.
È, invero, principio consolidato che, ai sensi dell'art. 459 c.c., l'erede, con l'accettazione dell'eredità, subentri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius.
In tale ambito, il diritto alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è certamente trasmissibile iure hereditatis anche quando il relativo credito non risulti formalmente iscritto nell'attivo ereditario, trattandosi di un diritto comunque facente capo al de cuius in relazione ai rapporti ad esso riferibili ed il cui concreto riconoscimento non potrebbe che conseguire al suo accertamento giudiziale.
Nel caso di specie, è, quindi, evidente che il diritto alla restituzione dell'indebito fatto valere in giudizio non costituisse, al momento dell'apertura della successione, un credito certo, liquido ed esigibile già incluso nell'asse ereditario, bensì una pretesa vantata in relazione alle somme che si assumevano indebitamente percepite dalla convenuta, la cui effettiva esistenza ed il cui ammontare richiedevano necessariamente un accertamento giudiziale, e, ciò, in mancanza di un riconoscimento spontaneo da parte dell'accipiens.
Pertanto, essendo priva di pregio l'allegazione di parte appellante secondo cui detta pretesa non fosse indicata nella dichiarazione di successione né risultasse tra i beni relitti, deve ritenersi pienamente sussistente l'interesse ad agire delle eredi in relazione alla domanda azionata in causa.
Le censure sollevate sul punto dall'appellante sono, dunque, infondate e devono essere integralmente rigettate.
pagina 15 di 20 7) Anche il terzo e il quarto motivo d'appello devono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la valutazione compiuta dal
Tribunale in ordine alla modicità delle donazioni dirette sostenendo che sarebbe stata violata la disciplina dell'art. 783 c.c. e disatteso il principio di cui all'art. 116, comma 2,
c.p.c.
In primo luogo, si assume che il Tribunale non avrebbe valorizzato correttamente il comportamento processuale delle attrici, le quali – sostenendo la tesi dell'unico atto donativo – avrebbero implicitamente riconosciuto che i singoli versamenti, considerati isolatamente, fossero tutti di modico valore, specialmente alla luce dell'elevato tenore di vita e della condizione patrimoniale del de cuius, da esse ben conosciuta.
In secondo luogo, si censura la valutazione contraddittoria effettuata sul patrimonio del donante: pur riconoscendone la straordinaria entità, il Tribunale non ne avrebbe tratto le logiche conseguenze ai fini della valutazione della modicità delle singole attribuzioni.
Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza per assenza di motivazione e violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione al criterio adottato per distinguere le donazioni dirette di modico valore da quelle eccedenti tale soglia. In particolare, si contesta la scelta del Tribunale di assumere come parametro unicamente i bonifici recanti la causale “regalia”, con esclusione di tutte le altre attribuzioni, senza offrire alcuna motivazione coerente. Secondo l'appellante, tale selezione, oltre a risultare arbitraria, contrasterebbe con quanto affermato nella stessa sentenza, dove la presenza o assenza della causale veniva qualificata come elemento neutro e inidoneo a influire sulla qualificazione giuridica delle attribuzioni.
7.1) Anche tali motivi di appello devono ritenersi infondati.
In merito alla contestata violazione degli artt. 783 c.c. e 116, comma 2, c.p.c., deve ritenersi che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la condivisibile valutazione pagina 16 di 20 compiuta ai fini dell'individuazione della soglia di valore cui rapportare il carattere modico delle donazioni di denaro per cui è causa.
Come richiamato dal giudice di primo grado, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione,
l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.” (ex multis, Cass. civ. n. 3858/2020).
Ebbene, il giudice di primo grado ha, quindi, anzitutto chiarito che, nel caso di specie, la documentazione prodotta in giudizio non consente di ricostruire in modo preciso la consistenza patrimoniale del de cuius; che è possibile presumere che questi disponesse in passato di risorse importanti;
che, peraltro, non sono stati dedotti in causa elementi univoci a sostegno di tale circostanza, specie nell'ultimo periodo di vita dello stesso.
In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto di poter individuare la soglia del modico valore delle donazioni nella somma di euro 3.000,00, avendo a tal fine fatto riferimento all'unico dato oggettivo disponibile, ossia la causale di “regalia” apposta dallo stesso donante in alcuni bonifici effettuati in favore dell'appellante.
Il giudice di primo grado ha condivisibilmente valorizzato tale espressione tenendo conto del livello culturale e della consapevolezza del de cuius, escludendo che la scelta terminologica effettuata potesse essere frutto di un uso improprio o inconsapevole del termine utilizzato.
pagina 17 di 20 Va, poi, detto che tale soglia è stata determinata secondo un criterio prudenziale, mediante una media degli importi dei bonifici con detta causale, al netto dei valori massimo e minimo, così da escludere valori estremi non rappresentativi e pervenire ad una stima equilibrata.
Non sussiste, inoltre, alcuna contraddizione nel fatto che il Tribunale, da un lato, abbia attribuito rilievo ai bonifici con la causale “regalia” e, da un altro lato, abbia ritenuto neutra, invece, l'assenza di causale negli altri bonifici.
Tale neutralità, infatti, è stata esplicitamente richiamata dal Tribunale unicamente per escludere la sussistenza di un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., basata sulla mera assenza di causale nei bonifici, e non ha inciso sul criterio di individuazione della modicità. Pertanto, la scelta del Tribunale appare coerente e priva di vizi logici, essendo stata adottata nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, imposta dalla limitata disponibilità di elementi certi.
Ne consegue che la sentenza impugnata non presenta alcun vizio logico o giuridico nella determinazione equitativa della modicità delle donazioni, risultando immune dalle censure sollevate con il terzo e quarto motivo di appello.
8) Per le considerazioni svolte, dovendosi integralmente condividere la valutazione con cui il Tribunale, previa individuazione delle donazioni di modico valore, è pervenuto ad individuare le donazioni da ritenersi nulle per difetto di forma, e, conseguentemente, a determinare l'ammontare delle somme dovute in restituzione dall'odierna appellata, va respinto l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
I motivi di appello incidentale, proposti dalle sorelle in via espressamente CP_3
condizionata all'accoglimento dell'appello principale, devono ritenersi assorbiti in ragione del rigetto di quest'ultimo, venendo meno il presupposto logico per il loro esame.
9) Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va Parte_1
condannata a rimborsare alle parti appellate e Controparte_1 CP_2
pagina 18 di 20 le spese di lite relative al presente grado, come liquidate in Controparte_1
dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa (da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00)2 e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questa sede.
La Corte, inoltre, ritiene di disporre a carico dell'appellante – parte soccombente – la condanna prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c.
La manifesta inconsistenza giuridica e palese infondatezza delle censure svolte in sede di gravame (basti considerare che i primi due motivi sono stati caratterizzati da questioni, oltre che nuove, manifestamente infondate;
che i successivi motivi sono stati incentrati sulla riproposizione di doglianze già esaminate e puntualmente confutate dal giudice di primo grado) consentono, ad avviso della Corte, di fondare la suddetta condanna, in linea con i principi enunciati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. SS.UU. 22405/2018).
Conseguentemente, va condannata a pagare in favore delle Parte_1
parti appellate una somma che appare equo determinare in misura pari alla metà dell'ammontare liquidato a titolo di spese di lite.
Infine, sussistono, per parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 6953/2023, pubblicata in data 8.9.2023, così provvede: 2 “Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum).” (Cass. 26819/2024). pagina 19 di 20 1) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare alle parti appellate, Parte_1
e le spese di lite del Controparte_1 Controparte_2
presente grado di giudizio liquidate in euro 14.239,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore delle Parte_1
parti appellate, di un ulteriore importo, pari alla metà dell'ammontare liquidato a titolo di spese di lite, ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c.;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9/4/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. DOMENICO BONARETTI Presidente dott.ssa ALESSANDRA ARCERI Consigliere dott. LORENZO ORSENIGO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 2849/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata a Milano, in Via Giacomo Leopardi n. 31, presso lo studio degli avv.ti Elena
Corielli (PEC: e Marco Monteverde (PEC: Email_1
, che la rappresentano e difendono, come da Email_2
procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 20 (C.F.: ,) e Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliate a Milano, in Corso Venezia n. 40, presso lo studio dell'avv.
Emanuela Ferro (PEC: che le rappresenta e Email_3
difende come da procura in atti.
APPELLATE
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte Eccellentissima
- previa ogni declaratoria e statuizione;
- rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame;
- respinto l'appello incidentale condizionato per le ragioni già esposte nei precedenti scritti in atti e che verranno riprese nella comparsa conclusionale;
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 6953/2023, pubblicata in data 8.9.2023 e notificata in data 18.9.2023,
Nel merito:
- In via preliminare:
- Accertare e/o dichiarare che le domande proposte dalle SIg.re e CP_1 CP_2
sono inammissibili e/o improcedibili per carenza di interesse ad agire e per
[...]
l'effetto respingerle;
- In via subordinata:
- Accertare e/o dichiarare che le SIg.re e non sono titolari CP_1 Controparte_2
del diritto per il riconoscimento del quale hanno agito in giudizio e, per l'effetto, dichiarare che nulla è loro dovuto dall'esponente;
- In via ulteriormente subordinata:
pagina 2 di 20 - Accertare e/o dichiarare che tutte le donazioni dirette effettuate dal SI. CP_3
a favore dell'appellante erano di modico valore ex art. 783 c.c., per l'effetto,
[...]
accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante alle appellate;
- In via di estremo subordine:
- Nella denegata ipotesi in cui la Corte non accogliesse le domande che precedono, accertare e/o dichiarare che solo le donazioni dirette superiori ad € 8.000,00 ciascuna –
e, quindi, quelle a partire da € 8.001,00 in su – possono essere considerate non di modico valore e, quindi, limitare la condanna dell'appellante alla restituzione esclusivamente di queste somme;
- In via istruttoria e in quanto ritenuto necessario e/o opportuno:
- Emettere, ex art. 210 c.p.c., i seguenti ordini di esibizione
a) Alle Appellate e a copia dei movimenti del conto n. Controparte_4
1000/1856 intestato al SI. da gennaio 2011 alla data della morte Controparte_3
22.2.2019;
b) Alle Appellate e a copia dei movimenti del conto n. Controparte_4
66666666 intestato al SI. da gennaio 2011 alla data della morte Controparte_3
22.2.2019;
c) Alle Appellate, a e a : copia dei movimenti Controparte_4 Controparte_4
di ogni altro conto corrente intestato al SI. Controparte_3
d) Alle Appellate, a e a : copia di ogni altro Controparte_4 Controparte_4
conto corrente intestato al SI. da gennaio 2011 alla data della morte Controparte_3
22.2.2019;
e) Alle Appellate, a e a : copia di ogni conto Controparte_4 Controparte_4
deposito titoli intestato al SI. da gennaio 2011 alla data della morte Controparte_3
22.2.2019;
f) Alle Appellate e alla con sede a Funchal (Zona Franca di Madeira): Controparte_5
dichiarazione attestante i titolari effettivi della stessa . CP_5
pagina 3 di 20 - Visto l'art. 213 c.p.c., ordinare alla Banca d'Italia di rilasciare una dichiarazione attestante tutte le posizioni bancarie facenti capo al SI. nel periodo da Controparte_3
gennaio 2011 al 22.2.2019 presso qualsiasi banca e di qualsiasi natura.
- In ogni caso:
- Condannare le appellate/appellanti incidentali al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per e Controparte_1 Controparte_2
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello,
In via principale:
1) dichiarare inammissibile o respingere l'appello avversario e, conseguentemente, confermare la Sentenza impugnata;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello avversario, in riforma della Sentenza impugnata, In via di appello incidentale condizionato, con riferimento alle attribuzioni patrimoniali effettuate dal defunto SI. in favore della SI.ra e indicate in narrativa nella Tabella A, Controparte_3 Pt_1
nella Tabella B, nella Tabella C (prive di causale):
In via principale:
2) accertare e dichiarare l'inesistenza di titolo giustificativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c.;
3) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la SI.ra a restituire alle Pt_1 [...]
ognuna in ragione della metà, la complessiva somma di € 536.630,00, ovvero la Pt_2
diversa somma ritenuta dalla Corte d'Appello, oltre agli interessi dal giorno in cui ha ricevuto ciascun pagamento e fino al saldo;
in subordine: dal giorno della domanda giudiziale e fino al saldo.
In via subordinata:
pagina 4 di 20 4) accertare e dichiarare la nullità delle donazioni non incluse tra le attribuzioni patrimoniali dichiarate nulle al punto I del dispositivo, tutte e ciascuna di esse, effettuate dal defunto in favore della SI.ra ; Pt_1
5) dichiarare tenuta e condannare la SI.ra a restituire alle Pt_1 Parte_2
ognuna in ragione della metà, oltre alla somma di € 397.600,00 (con riferimento alle
Tabelle A, B e C) di cui al punto I del dispositivo della Sentenza, l'ulteriore importo di €
139.030,00, ovvero la diversa somma ritenuta dal Tribunale, oltre agli interessi dal giorno della domanda giudiziale e fino al saldo. In via ulteriormente subordinata:
6) accertare e dichiarare che i predetti pagamenti disposti dal defunto SI. CP_3
in favore della SI.ra sono stati effettuati a titolo di mutuo;
[...] Pt_1
7) per l'effetto, dato atto della mancata restituzione del predetto mutuo, dichiarare tenuta e condannare la SI.ra a restituire alle ciascuna in ragione Pt_1 Parte_2
della metà, la complessiva somma di € 536.630,00, ovvero la diversa somma ritenuta dalla Corte di Appello, oltre agli interessi legali dal giorno della singola erogazione e fino al saldo. In via di estremo subordine:
8) dichiarare tenuta e condannare la SI.ra , ai sensi dell'art. 2041 c.c., a Pt_1
indennizzare le condannandola a corrispondere alle ognuna Parte_2 Parte_2
in ragione della metà, la complessiva somma di € 536.630,00, oltre agli interessi;
ovvero la diversa somma ritenuta equa dal Tribunale.
In via di appello incidentale condizionato, con riferimento alle attribuzioni patrimoniali effettuate dal defunto SI. in favore della SI.ra e indicate in Controparte_3 Pt_1
narrativa nella Tabella D (con causale “regalia”)
9) accertare e dichiarare la nullità delle donazioni non incluse tra le attribuzioni patrimoniali dichiarate nulle al punto I del dispositivo, tutte e ciascuna di esse, effettuate dal defunto in favore della SI.ra non sono di modico valore e, per Pt_1
l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la SI.ra a restituire alle Pt_1 Parte_2
ognuna in ragione della metà, oltre alla somma di € 11.500,00 (con riferimento alla pagina 5 di 20 Tabella D) di cui al punto I del dispositivo della Sentenza, la ulteriore somma di €
17.000,00, ovvero la diversa somma ritenuta dal Tribunale, oltre agli interessi dal giorno della domanda giudiziale e fino al saldo.
In via di appello incidentale condizionato, con riferimento alle attribuzioni patrimoniali effettuate dal defunto SI. in favore della SI.ra e indicate in Controparte_3 Pt_1
narrativa nella Tabella E (asseritamente corrisposte per il pagamento del canone di locazione):
In via principale:
10) accertare e dichiarare l'inesistenza di titolo giustificativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c.;
11) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la SI.ra a restituire alle Pt_1 [...]
ognuna in ragione della metà, la complessiva somma di € 180.000,00, ovvero la Pt_2
diversa somma ritenuta dal Tribunale, oltre agli interessi dal giorno in cui ha ricevuto ciascun pagamento e fino al saldo;
in subordine: dal giorno della domanda giudiziale e fino al saldo.
In via subordinata:
12) qualora la Corte ritenesse che i pagamenti di cui alla Tabella E si riferiscono al pagamento del canone di locazione dell'abitazione della SI.ra (i) Parte_1
accertare e dichiarare che i predetti pagamenti disposti dal defunto SI. Controparte_3
in favore della SI.ra sono stati effettuati a titolo di mutuo;
ovvero (ii) ove mai Pt_1
si ritenesse sussistere una donazione effettuata dal defunto a favore della SI.ra Pt_1
(tramite accollo interno o altrimenti), dichiarare la nullità della predetta donazione diretta per vizio di forma;
13) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la SI.ra a restituire alle Pt_1 [...]
ognuna in ragione della metà, il seguente importo: € 180.000,00, ovvero la Pt_2
diversa somma ritenuta dal Tribunale, oltre agli interessi dal giorno della domanda giudiziale e fino al saldo;
In via di estremo subordine: pagina 6 di 20 14) dichiarare tenuta e condannare la SI.ra , ai sensi dell'art. 2041 c.c., a Pt_1
indennizzare le condannandola a corrispondere alle Eredi ognuna Parte_2 CP_3
in ragione della metà, la complessiva somma di € 180.000,00, oltre agli interessi;
ovvero la diversa somma ritenuta equa dal Tribunale.
In via istruttoria
15) disporre esibizione a carico della SI.ra delle sue Parte_1
dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2012 al 2020, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 94 disp. att. c.p.c.;
16) rigettare le istanze di ammissione dei capitoli di prova testimoniale articolati dalla
SI.ra sub nn. 2), 3), 4), 5), 6), 10), 11), 12), 13), per tutti i motivi esposti negli Pt_1
atti del procedimento di primo grado (All. D);
17) in via subordinata, nel caso di ammissione in tutto o in parte dei capitoli avversari, di essere ammessa a prova contraria sui capitoli ammessi, indicando gli stessi testi indicati dalla SI.ra e sui capitoli nn. 1, 3, 4, 5, 7, 11 e 13, l'Avvocato Tommaso Pt_1
Caciolli, Via Castelfidardo 7, 20121, Milano.
18) rigettare le istanze di ordine di esibizione formulati dalla SI.ra , per tutti i Pt_1
motivi indicati negli atti del procedimento di primo grado (All. D);
19) rigettare la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. formulata dalla SI.ra
, per tutti i motivi indicati negli atti del procedimento di primo grado (All. D); Pt_1
20) ordinare alla SI.ra di esibire le conversazioni Whatsapp tra la stessa e il Pt_1
ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 94 disp. att. c.p.c., nei termini esposti Pt_3
nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, § 35 (All. D).
In via istruttoria e in subordine
21) qualora la SI.ra contesti la veridicità del doc. 18 delle Eredi Pt_1 CP_3
disporre l'espletamento - previa acquisizione di tutte le necessarie informazioni ed espletamento delle indagini, nonché del recupero di tutte le parti di conversazioni mancanti - di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare che: pagina 7 di 20 (i) la conversazione di cui al doc. 34 avv. ha subito manipolazioni e/o cancellazioni;
(ii) gli estratti di conversazione di cui al doc. 18 delle Eredi sono autentici e che CP_3
non vi sono state manipolazioni e/o cancellazioni.
In ogni caso:
22) con il favore delle spese di lite.”
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 6953/2023, pubblicata in data 8.9.2023, con la quale, nell'ambito di una causa introdotta da e nei Controparte_1 Controparte_2
confronti dell'odierna appellante, al fine di sentirla condannare alla restituzione di svariate somme versate in suo favore, a vario titolo, da parte del loro defunto padre
è stato così deciso: Controparte_3
“I – dichiara la nullità delle donazioni dirette di cui agli elenchi nrr. 1, 2, 3, 4 riportati nella parte motiva e per l'effetto:
II – condanna la convenuta alla restituzione alle Parte_1
attrici dell'importo complessivo di Euro 409.100, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo.
III – compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Controparte_1
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, CP_2 Controparte_1
esponendo quanto segue: Parte_1
pagina 8 di 20 - che il padre (deceduto in data 22/2/2019), di cui avevano accettato Controparte_3
l'eredità ad esse devoluta tramite testamento, aveva effettuato, tra il 2011 e il 2018, una serie di pagamenti in favore della convenuta tramite bonifici bancari o assegni per un totale di euro 745.130,00, di cui:
A) Euro 30.500,00, tramite sedici assegni tratti in suo favore tra il 31 gennaio 2011 e il
24 febbraio 2013 dal conto intrattenuto dal de cuius presso Controparte_4
(Tabella A);
B) Euro 171.550,00, tramite trentasei assegni tratti in suo favore tra il 1 ° giugno 2012 e il 21 giugno 2018 dal conto intrattenuto dal de cuius presso Banca Intesa San AO
Private NK (Tabella B);
C) Euro 514.580,00 tramite centonove bonifici effettuati in suo favore tra il 19 marzo
2012 e il 13 dicembre 2018 (Tabella C);
D) Euro 28.500,00 tramite nove bonifici effettuati, come regalia, in suo favore (Tabella
D);
- che tra il padre e la sig.ra non vi erano obbligazioni, né contratti o altri rapporti Pt_1
economici in essere, né vincoli di parentela o affinità.
Le parti attrici deducevano, quindi, che alcuni trasferimenti di denaro erano del tutto privi di causa (quelli di cui alle Tabelle A, B, C), con conseguente ricorrenza di un'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; che gli altri dovevano considerarsi donazioni nulle per difetto di forma (quelli di cui alla Tabella D) e, pertanto, anche in tal caso, doveva trovare applicazione l'art. 2033 c.c.1; che ad analoga conclusione doveva pervenirsi, in subordine, in relazione ai versamenti indicati nelle prime tre tabelle, qualora si fosse ravvisata in essi un'ipotesi di donazione;
che, in ulteriore subordine, ove i pagamenti fossero stati effettuati a titolo di mutuo, la pretesa restitutoria doveva ritenersi fondata in quanto non vi era stata alcuna restituzione degli importi mutuati. 1 Con particolare riferimento all'ipotesi delle donazioni, sostenevano che tutte le singole donazioni avrebbero dovuto essere ricondotte a un unico atto donativo. pagina 9 di 20 Sulla base di tali argomentazioni, le allora attrici chiedevano la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 745.130,00, oltre interessi e spese.
2) Si costituiva in giudizio la SI.ra la quale chiedeva il rigetto delle domande Pt_1
attoree sostenendo che tutti i trasferimenti di denaro avevano natura di atti di liberalità del de cuius, scaturenti dai rapporti di amicizia/affetto filiale e dalla generosità del defunto.
3) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha, innanzitutto, premesso che “i molteplici trasferimenti di denaro allegati e documentati dalle attrici non sono stati minimamente contestati in termini di fatto dalla convenuta, con la conseguenza che nella presente sede deve delibarsi esclusivamente la loro natura giuridica e le conseguenze che ne discendono sempre in termini di diritto”.
Ha, poi, escluso la possibilità di qualificare i trasferimenti oggetto di causa come un'unica operazione, come invece sostenuto, almeno in parte, dalle attrici. Tale ricostruzione è stata ritenuta non percorribile sia per la diversità degli importi e delle modalità di versamento, sia per la presenza o assenza di causali nei singoli bonifici, sia infine per la mancanza di una motivazione fornita in giudizio a sostegno di tale tesi. Lo stesso comportamento processuale delle attrici, che avevano distinto le operazioni in più gruppi nelle tabelle allegate agli atti, è stato considerato incoerente con la pretesa unitarietà. Di conseguenza, i vari trasferimenti di denaro dovevano essere considerati come atti distinti e autonomi.
Nel merito, il giudice di primo grado ha, quindi, qualificato tutte le elargizioni effettuate dal de cuius alla convenuta, nell'arco di sette anni (dal 2011 al 2018), come donazioni rientranti nel genus delle liberalità. La pluralità e continuità dei versamenti evidenziava, infatti, un comportamento volto ad arricchire la convenuta e, contestualmente, a determinare un depauperamento del patrimonio del de cuius.
pagina 10 di 20 A supporto di tale ricostruzione è stato ritenuto rilevante il rapporto personale e protratto nel tempo tra le parti, documentato agli atti (docc. 24-34 fasc. convenuta), da cui è stato agevolmente desunto l'animus donandi.
Al contrario, non è stata ritenuta convincente la tesi delle attrici secondo cui la maggior parte dei trasferimenti – fatta eccezione per quelli inclusi nella tabella D – sarebbe priva di causa e quindi indebita ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Il giudice ha, invero, ritenuto implausibile che un numero così elevato di versamenti, protrattisi per anni, potesse essere avvenuto in assenza di qualsiasi giustificazione o motivazione interna del disponente, a meno di ipotizzare una sua prolungata incapacità naturale – circostanza che, tuttavia, non era mai stata dedotta dalle parti.
Nemmeno la presenza o assenza della causale nei bonifici avrebbe potuto assumere valore determinante, trattandosi di un elemento neutro, che poteva dipendere da molteplici fattori pratici.
Infine, le comunicazioni WhatsApp tra la convenuta e il prodotte in giudizio CP_3
dalle attrici non potevano fornire elementi sufficienti per ritenere che i versamenti fossero stati il frutto di una costrizione. Anche le richieste insistenti di versamenti da parte della convenuta non sono state ritenute incompatibili con la spontaneità delle elargizioni, considerato che il de cuius, non essendo obbligato, avrebbe potuto legittimamente rifiutarsi di procedere ai pagamenti, cosa che non ha fatto, continuando anzi ad effettuarli anche successivamente allo scambio dei messaggi.
All'esito di tali considerazioni, il Tribunale ha, quindi, distinto tra donazioni indirette e donazioni dirette.
Le prime, corrispondenti alle elargizioni di euro 7.500,00 effettuate trimestralmente dal de cuius con causale riferita a un contratto (cfr. versamenti che sono stati poi “enucleati” dalla restante congerie di bonifici mediante la redazione di un'apposita tabella “E” in sede di memoria ex art.183 comma VI c.p.c. delle attrici), sono state ritenute pienamente pagina 11 di 20 valide, pur in assenza di forma, in quanto riconducibili all'istituto giurisprudenziale della donazione indiretta.
A fondamento di tale ricostruzione, il giudice ha valorizzato la regolarità dei versamenti, la causale indicata e il contratto di locazione prodotto in atti dalla convenuta (doc. 35 fasc. convenuta), da cui è emerso con chiarezza che il de cuius aveva effettuato quei pagamenti per spirito di liberalità, sostenendo un'obbligazione gravante sulla convenuta.
Tali operazioni, proprio in quanto attuate attraverso un negozio diverso da quello tipico della donazione, non richiedevano la forma dell'atto pubblico: la loro validità si fonda infatti sul principio, ribadito dalla giurisprudenza (Cass. I, 14197/13 e successive conformi), secondo cui per le donazioni indirette è sufficiente l'osservanza delle forme richieste per l'atto utilizzato.
Per questo motivo, l'importo complessivo di euro 180.000,00 oggetto dei versamenti della tabella E è stato ritenuto correttamente acquisito dalla convenuta, senza possibilità di restituzione in favore delle attrici.
Differenti valutazioni dovevano, invece, essere effettuate per le ulteriori elargizioni qualificate come donazioni dirette.
Per queste, è stata centrale la questione della forma: secondo il Tribunale, nel caso, doveva ritenersi necessaria la forma dell'atto pubblico, salvo che si fosse tratto di donazioni di modico valore, ai sensi dell'art. 783 c.c.
Al riguardo, il giudice di primo grado ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha recentemente chiarito che, ai sensi dell'art. 783 c.c. il carattere modico di una donazione non è ancorato a rigidi criteri ma alla ricorrenza di due parametri da valutarsi con apprezzamento del giudice di merito: “quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante”
(Cass.II, 17.02.2020, n. 3858 ord.; cfr. altresi Cass.I I, 12.06.2001, n. 7913). pagina 12 di 20 Il Tribunale ha, quindi, osservato, in generale, che, nel caso, non emergeva “un quadro preciso e puntuale del patrimonio de cuius, cui parametrare di volta in volta le donazioni de quibus effettuate nel corso dei sette anni”; che, comunque, “avuto riguardo alla qualità della famiglia di provenienza del de cuius (famiglia , delle vicende CP_3
del de cuius stesso di dominio pubblico, applicando le presunzioni di cui agli artt. 2727
e 2729 cod. civ.”, poteva ragionevolmente concludersi che il patrimonio complessivo del donante negli anni di riferimento fosse stato più che ragguardevole.
In questo contesto, le uniche donazioni dirette che potevano rientrare nella categoria del modico valore erano quelle indicate nella tabella D, caratterizzate dalla causale di
“regalia” indicata in bonifico dallo stesso donante e da un valore medio pari ad 3.000,00 euro.
Alla stregua di tale criterio, il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che le donazioni eccedenti tale soglia, non risultando effettuate con atto pubblico, fossero invalide, e, in parziale accoglimento delle domande attoree, ha condannato la convenuta alla restituzione dell'importo di euro 409.100,00 oltre interessi.
4) Contro tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 13.10.2023, ha proposto appello che ha chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1
sulla base di quattro motivi di impugnazione con i quali ha fatto valere:
i) l'errato riconoscimento in capo alle controparti dell'interesse ad agire nei confronti dell'appellante, in quanto non titolari di alcun diritto acquisito jure hereditatis nei suoi confronti;
ii) l'omessa valutazione dei documenti prodotti dalle appellate che avrebbero testimoniato l'insussistenza di un credito nei confronti dell'appellante;
iii) l'errata applicazione dell'art. 783 c.c. ed errata individuazione delle donazioni dirette di modico valore;
iv) l'assenza di motivazione sul punto e violazione dell'art. 132 c.p.c.
pagina 13 di 20 5) Si sono costituite in giudizio le appellate e Controparte_1 [...]
le quali, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto Controparte_2
il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Riproponendo le domande già svolte in primo grado, le sorelle hanno altresì CP_3
proposto appello incidentale “condizionato”, adducendo come motivi:
i) l'errata valutazione della sussistenza di una causa di liberalità nei trasferimenti di denaro effettuati dal de cuius;
ii) la violazione degli artt. 783 c.c. e 116, comma 2, c.p.c. per non avere, il Tribunale, valutato tutte le disposizioni come donazione unica;
iii) in via ulteriormente subordinata: il contratto di mutuo;
iv) in via di estremo subordine: l'arricchimento senza causa della SI.ra ex art. Pt_1
2041 c.c.
Motivi della decisione
6) Il primo e il secondo motivo dell'appello principale, essendo strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Va richiamato che, con il primo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe completamente omesso di considerare un'eccezione preliminare rilevabile anche d'ufficio, da essa tempestivamente sollevata, concernente il difetto di interesse ad agire in capo alle sorelle Queste, infatti, avevano dichiarato di agire in qualità di CP_3
eredi del padre sostenendo di essere subentrate jure hereditatis in un Controparte_3
preteso diritto di credito nei confronti dell'appellante. Peraltro, i documenti prodotti dalle stesse attrici (dichiarazione di successione e verbali di inventario di cui ai docc. 15
e 16) avrebbero dimostrato l'inesistenza di tale credito nell'asse ereditario: da ciò discenderebbe la carenza originaria di interesse ad agire delle attrici e, quindi,
l'inammissibilità e/o improcedibilità della loro domanda. pagina 14 di 20 Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., per non avere il Tribunale tenuto in considerazione i documenti prodotti dalle controparti da cui sarebbe dovuta emergere l'insussistenza del credito vantato. Tali atti – dichiarazione di successione e inventario – avrebbero contenuto affermazioni di valore confessorio circa l'assenza di crediti vantati dal de cuius nei confronti dell'appellante.
6.1) Tali motivi di appello sono del tutto infondati, oltre che inammissibili, in quanto sollevati per la prima volta in primo grado solo in sede di comparsa conclusionale.
È, invero, principio consolidato che, ai sensi dell'art. 459 c.c., l'erede, con l'accettazione dell'eredità, subentri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius.
In tale ambito, il diritto alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è certamente trasmissibile iure hereditatis anche quando il relativo credito non risulti formalmente iscritto nell'attivo ereditario, trattandosi di un diritto comunque facente capo al de cuius in relazione ai rapporti ad esso riferibili ed il cui concreto riconoscimento non potrebbe che conseguire al suo accertamento giudiziale.
Nel caso di specie, è, quindi, evidente che il diritto alla restituzione dell'indebito fatto valere in giudizio non costituisse, al momento dell'apertura della successione, un credito certo, liquido ed esigibile già incluso nell'asse ereditario, bensì una pretesa vantata in relazione alle somme che si assumevano indebitamente percepite dalla convenuta, la cui effettiva esistenza ed il cui ammontare richiedevano necessariamente un accertamento giudiziale, e, ciò, in mancanza di un riconoscimento spontaneo da parte dell'accipiens.
Pertanto, essendo priva di pregio l'allegazione di parte appellante secondo cui detta pretesa non fosse indicata nella dichiarazione di successione né risultasse tra i beni relitti, deve ritenersi pienamente sussistente l'interesse ad agire delle eredi in relazione alla domanda azionata in causa.
Le censure sollevate sul punto dall'appellante sono, dunque, infondate e devono essere integralmente rigettate.
pagina 15 di 20 7) Anche il terzo e il quarto motivo d'appello devono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la valutazione compiuta dal
Tribunale in ordine alla modicità delle donazioni dirette sostenendo che sarebbe stata violata la disciplina dell'art. 783 c.c. e disatteso il principio di cui all'art. 116, comma 2,
c.p.c.
In primo luogo, si assume che il Tribunale non avrebbe valorizzato correttamente il comportamento processuale delle attrici, le quali – sostenendo la tesi dell'unico atto donativo – avrebbero implicitamente riconosciuto che i singoli versamenti, considerati isolatamente, fossero tutti di modico valore, specialmente alla luce dell'elevato tenore di vita e della condizione patrimoniale del de cuius, da esse ben conosciuta.
In secondo luogo, si censura la valutazione contraddittoria effettuata sul patrimonio del donante: pur riconoscendone la straordinaria entità, il Tribunale non ne avrebbe tratto le logiche conseguenze ai fini della valutazione della modicità delle singole attribuzioni.
Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza per assenza di motivazione e violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione al criterio adottato per distinguere le donazioni dirette di modico valore da quelle eccedenti tale soglia. In particolare, si contesta la scelta del Tribunale di assumere come parametro unicamente i bonifici recanti la causale “regalia”, con esclusione di tutte le altre attribuzioni, senza offrire alcuna motivazione coerente. Secondo l'appellante, tale selezione, oltre a risultare arbitraria, contrasterebbe con quanto affermato nella stessa sentenza, dove la presenza o assenza della causale veniva qualificata come elemento neutro e inidoneo a influire sulla qualificazione giuridica delle attribuzioni.
7.1) Anche tali motivi di appello devono ritenersi infondati.
In merito alla contestata violazione degli artt. 783 c.c. e 116, comma 2, c.p.c., deve ritenersi che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la condivisibile valutazione pagina 16 di 20 compiuta ai fini dell'individuazione della soglia di valore cui rapportare il carattere modico delle donazioni di denaro per cui è causa.
Come richiamato dal giudice di primo grado, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione,
l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.” (ex multis, Cass. civ. n. 3858/2020).
Ebbene, il giudice di primo grado ha, quindi, anzitutto chiarito che, nel caso di specie, la documentazione prodotta in giudizio non consente di ricostruire in modo preciso la consistenza patrimoniale del de cuius; che è possibile presumere che questi disponesse in passato di risorse importanti;
che, peraltro, non sono stati dedotti in causa elementi univoci a sostegno di tale circostanza, specie nell'ultimo periodo di vita dello stesso.
In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto di poter individuare la soglia del modico valore delle donazioni nella somma di euro 3.000,00, avendo a tal fine fatto riferimento all'unico dato oggettivo disponibile, ossia la causale di “regalia” apposta dallo stesso donante in alcuni bonifici effettuati in favore dell'appellante.
Il giudice di primo grado ha condivisibilmente valorizzato tale espressione tenendo conto del livello culturale e della consapevolezza del de cuius, escludendo che la scelta terminologica effettuata potesse essere frutto di un uso improprio o inconsapevole del termine utilizzato.
pagina 17 di 20 Va, poi, detto che tale soglia è stata determinata secondo un criterio prudenziale, mediante una media degli importi dei bonifici con detta causale, al netto dei valori massimo e minimo, così da escludere valori estremi non rappresentativi e pervenire ad una stima equilibrata.
Non sussiste, inoltre, alcuna contraddizione nel fatto che il Tribunale, da un lato, abbia attribuito rilievo ai bonifici con la causale “regalia” e, da un altro lato, abbia ritenuto neutra, invece, l'assenza di causale negli altri bonifici.
Tale neutralità, infatti, è stata esplicitamente richiamata dal Tribunale unicamente per escludere la sussistenza di un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., basata sulla mera assenza di causale nei bonifici, e non ha inciso sul criterio di individuazione della modicità. Pertanto, la scelta del Tribunale appare coerente e priva di vizi logici, essendo stata adottata nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, imposta dalla limitata disponibilità di elementi certi.
Ne consegue che la sentenza impugnata non presenta alcun vizio logico o giuridico nella determinazione equitativa della modicità delle donazioni, risultando immune dalle censure sollevate con il terzo e quarto motivo di appello.
8) Per le considerazioni svolte, dovendosi integralmente condividere la valutazione con cui il Tribunale, previa individuazione delle donazioni di modico valore, è pervenuto ad individuare le donazioni da ritenersi nulle per difetto di forma, e, conseguentemente, a determinare l'ammontare delle somme dovute in restituzione dall'odierna appellata, va respinto l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
I motivi di appello incidentale, proposti dalle sorelle in via espressamente CP_3
condizionata all'accoglimento dell'appello principale, devono ritenersi assorbiti in ragione del rigetto di quest'ultimo, venendo meno il presupposto logico per il loro esame.
9) Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va Parte_1
condannata a rimborsare alle parti appellate e Controparte_1 CP_2
pagina 18 di 20 le spese di lite relative al presente grado, come liquidate in Controparte_1
dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa (da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00)2 e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questa sede.
La Corte, inoltre, ritiene di disporre a carico dell'appellante – parte soccombente – la condanna prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c.
La manifesta inconsistenza giuridica e palese infondatezza delle censure svolte in sede di gravame (basti considerare che i primi due motivi sono stati caratterizzati da questioni, oltre che nuove, manifestamente infondate;
che i successivi motivi sono stati incentrati sulla riproposizione di doglianze già esaminate e puntualmente confutate dal giudice di primo grado) consentono, ad avviso della Corte, di fondare la suddetta condanna, in linea con i principi enunciati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. SS.UU. 22405/2018).
Conseguentemente, va condannata a pagare in favore delle Parte_1
parti appellate una somma che appare equo determinare in misura pari alla metà dell'ammontare liquidato a titolo di spese di lite.
Infine, sussistono, per parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 6953/2023, pubblicata in data 8.9.2023, così provvede: 2 “Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum).” (Cass. 26819/2024). pagina 19 di 20 1) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare alle parti appellate, Parte_1
e le spese di lite del Controparte_1 Controparte_2
presente grado di giudizio liquidate in euro 14.239,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore delle Parte_1
parti appellate, di un ulteriore importo, pari alla metà dell'ammontare liquidato a titolo di spese di lite, ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c.;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9/4/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 20 di 20