TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 08/10/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 395 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._2
dall'avv. Gaetano Romanelli, presso il cui studio, in Sassano (Sa) alla Via Croce s.n., sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
e
Controparte_1
(già ) (C.F.
[...] Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. Gabriella Cioffi, presso il cui studio, in Omignano Scalo alla
Via Nazionale n. 108, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA nonché (C.F. ), e per essa la mandataria Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_3
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tommaso Ruccia, presso il cui studio, in Bari alla Via Ostuni n. 6, è elettivamente domiciliata
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 573/2019 reso dal Tribunale di
Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 573/2019 reso dal
[...]
Tribunale di Lagonegro in data 19.12.2019, e notificato in data 22.01.2020, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in solido della somma di euro 19.010,41 oltre interessi e spese, in favore della Controparte_1
Per a titolo di restituzione delle
[...] CP_2 CP_2
somme concesse a mutuo in favore del Sig. , con garanzia personale Parte_2
della Sig.ra Parte_1
A sostegno dell'opposizione, i predetti opponenti eccepivano che il contratto di mutuo non poteva rappresentare valido titolo esecutivo, in quanto trattandosi di mutuo condizionato, la mutuataria non aveva mai conseguito l'immeditata e libera disponibilità della somma;
nonché l'eccessiva onerosità degli interessi, poiché superiori al tasso soglia vigente.
Pertanto, gli stessi opponenti concludevano chiedendo all'adito Tribunale, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, la revoca dello stesso. Il tutto con vittoria si spese di lite da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.07.2020, si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_6 contestando le avverse eccezioni, poiché
[...]
infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, la banca opposta deduceva di aver richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per la somma di euro 19.010,41 in virtù di quanto dovuto a titolo di mutuo chirografario n. 020/114554, nonché per saldo debitore conto corrente n. 9/20/112929, acceso presso la propria filiale, oltre interessi al tasso legale dal momento dell'inadempimento sino al soddisfo, e che, pertanto, le doglianze esposte dagli opponenti in citazioni risultavano del tutto destituite di fondamento, oltre che generiche.
Pertanto, la predetta banca opposta concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di rigettare l'opposizione e per l'effetto di confermare il decreto ingiuntivo n. 573/2019 reso dal
Tribunale di Lagonegro. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito dell'udienza cartolare del 14.09.2020, il Giudice, ritenuti sussistenti i requisiti di cui all'art. 648 c.p.c., concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rilevato che la controversia verteva in materia di contratti bancari, assegnava alle parti termine di 15 giorni per l'introduzione del tentativo obbligatorio di mediazione, rinviando all'udienza del 22.02.2021 per la verifica.
Depositato, in data 21.02.2021, il verbale di mediazione con esito negativo, all'esito dell'udienza cartolare del 22.02.2021, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del'11.05.2022 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note conclusive sino a 15 giorni prima.
Nelle more, con atto di costituzione e intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio la quale mandataria di la quale CP_7 Controparte_4
premesso di essere cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza, ivi incluse le posizioni facenti capo alla cedente Controparte_1
e Coop. Per azioni, giusta operazione
[...] CP_1 Controparte_1
di cartolarizzazione ai sensi nonché 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 del
Parlamento europeo e Consiglio del 27 aprile 2016, come da allegato avviso in G.U. n. 140 del 28.11.2020, si riportava agli atti e alle produzioni documentali depositati dalla cedente e facendo proprie, altresì, le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze dalla stessa già formulate, e ne chiedeva l'estromissione limitatamente alla posizione di credito, eccependo, infine, la propria carenza di legittimazione passiva in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte imputabili all'originaria titolare del credito.
Dopo una serie di rinvii per discussione per esigenze di ruolo e mutata la persona fisica del giudicante, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da verbale di udienza del 7 ottobre 2025.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di improcedibilità proposta per la prima volta dalla parte opponente all'udienza del 7 ottobre 2025, considerato che come già enunciato le parti sono state mandate in mediazione e risulta in atti il verbale negativo della stessa (depositato da parte opposta in data 1.2.2021).
Tanto premesso, e passando al merito, va osservato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (in tal senso sent. Cass. n. 7020/2019; sent. Cass. n. 1410/1992; sent. Cass. n. 10280/1990; sent. Cass. n. 5185/1989; sent. Cass. n. 361/1988; sent. Cass. n. 9078/1987).
Inoltre, sempre in tema di onere della prova, deve rilevarsi che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (in tal senso sent. Cass. civ. Sez. unite n. 13533/2001). Presupposto comune per ognuna delle tre azioni, di adempimento, risolutoria e risarcitoria, è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole,
l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Orbene, in applicazione dei suesposti principi di diritto, l'opposizione non è suscettibile di accoglimento.
Invero, parte opposta ha fornito compiuta prova del proprio titolo, mediante il deposito del contratto di mutuo (all. n. 1 in fascicolo parte opposta) sottoscritto dal Sig.
nonché del contratto di fideiussione con limitazione di importo (all. Parte_2
n. 6 in fascicolo parte opposta) sottoscritto dalla Sig.ra che deve Parte_1
considerarsi, tra l'altro, pacificamente sussistente anche in considerazione della circostanza della non contestazione da parte degli opponenti, che hanno anche loro dedotto di aver sottoscritto il mutuo e la garanzia personale.
Dall'altro lato, gli opponenti, invece, si sono limitati ad una serie di eccezioni generiche, destituite di qualsivoglia fondamento per le ragioni che seguono.
Invero, come già rilevato in sede di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, non risulta, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, che il contratto di mutuo stipulato tra le parti contenesse delle pattuizioni volte a derogare alla traditio della somma mutuata. Sul punto è chiaro l'art. 1 del contratto di mutuo depositato in atti che prevede il rilascio di relativa quietanza con la sottoscrizione (all. n. 1 in fascicolo parte opponente).
Va, inoltre, chiarito che l'eccezione è del tutto inconferente perché richiama pronunce relative alla validità del mutuo condizionato quale titolo esecutivo e non relative alla validità dello stesso per ottenere un'ingiunzione di pagamento.
Infine, va ulteriormente chiarito che le Sezioni Unite hanno recentemente stabilito che:
“il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione
– univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 06 marzo 2025,
n. 5968 – Pres. D'Ascola, Rel. De Stefano).
Altrettanto generica deve ritenersi anche la seconda eccezione sollevata dagli opponenti circa l'asserita usurarietà dei tassi di interesse pattuiti.
Invero, gli opponenti sul punto si sono limitati a tale affermazione, senza peraltro neppure allegare il concreto superamento del tasso soglia vigente per operazioni similari al momento della sottoscrizione del mutuo (tasso che gli opponenti non hanno neppure provato ad indicare), così come è mancata l'indicazione dei trimestri in cui sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia vigenti.
Pertanto, in conseguenza delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata in quanto del tutto dilatoria.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
L'intervento della cessionaria del credito (non contestato dagli opponenti) non determina estromissione della cedente stante il mancato accordo di tutte le parti.
Per tale ragione le spese vengono liquidate a favore di entrambe le parti e a carico dell'opponente soccombente, tenuto conto delle fasi espletate.
Le stesse vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
573/2019, reso dal Tribunale di Lagonegro;
• Condanna i Sigg.ri e in solido al Parte_2 Parte_1
pagamento delle spese di lite, in favore della Controparte_1 CP_1
. in
[...] Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., nella misura pari ad euro 1.696,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti, ed in favore della quale mandataria di CP_7 CP_4
nella misura pari ad euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre 15%
[...]
rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 395 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._2
dall'avv. Gaetano Romanelli, presso il cui studio, in Sassano (Sa) alla Via Croce s.n., sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
e
Controparte_1
(già ) (C.F.
[...] Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. Gabriella Cioffi, presso il cui studio, in Omignano Scalo alla
Via Nazionale n. 108, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA nonché (C.F. ), e per essa la mandataria Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_3
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tommaso Ruccia, presso il cui studio, in Bari alla Via Ostuni n. 6, è elettivamente domiciliata
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 573/2019 reso dal Tribunale di
Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 573/2019 reso dal
[...]
Tribunale di Lagonegro in data 19.12.2019, e notificato in data 22.01.2020, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in solido della somma di euro 19.010,41 oltre interessi e spese, in favore della Controparte_1
Per a titolo di restituzione delle
[...] CP_2 CP_2
somme concesse a mutuo in favore del Sig. , con garanzia personale Parte_2
della Sig.ra Parte_1
A sostegno dell'opposizione, i predetti opponenti eccepivano che il contratto di mutuo non poteva rappresentare valido titolo esecutivo, in quanto trattandosi di mutuo condizionato, la mutuataria non aveva mai conseguito l'immeditata e libera disponibilità della somma;
nonché l'eccessiva onerosità degli interessi, poiché superiori al tasso soglia vigente.
Pertanto, gli stessi opponenti concludevano chiedendo all'adito Tribunale, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, la revoca dello stesso. Il tutto con vittoria si spese di lite da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.07.2020, si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_6 contestando le avverse eccezioni, poiché
[...]
infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, la banca opposta deduceva di aver richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per la somma di euro 19.010,41 in virtù di quanto dovuto a titolo di mutuo chirografario n. 020/114554, nonché per saldo debitore conto corrente n. 9/20/112929, acceso presso la propria filiale, oltre interessi al tasso legale dal momento dell'inadempimento sino al soddisfo, e che, pertanto, le doglianze esposte dagli opponenti in citazioni risultavano del tutto destituite di fondamento, oltre che generiche.
Pertanto, la predetta banca opposta concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di rigettare l'opposizione e per l'effetto di confermare il decreto ingiuntivo n. 573/2019 reso dal
Tribunale di Lagonegro. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito dell'udienza cartolare del 14.09.2020, il Giudice, ritenuti sussistenti i requisiti di cui all'art. 648 c.p.c., concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rilevato che la controversia verteva in materia di contratti bancari, assegnava alle parti termine di 15 giorni per l'introduzione del tentativo obbligatorio di mediazione, rinviando all'udienza del 22.02.2021 per la verifica.
Depositato, in data 21.02.2021, il verbale di mediazione con esito negativo, all'esito dell'udienza cartolare del 22.02.2021, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del'11.05.2022 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note conclusive sino a 15 giorni prima.
Nelle more, con atto di costituzione e intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio la quale mandataria di la quale CP_7 Controparte_4
premesso di essere cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza, ivi incluse le posizioni facenti capo alla cedente Controparte_1
e Coop. Per azioni, giusta operazione
[...] CP_1 Controparte_1
di cartolarizzazione ai sensi nonché 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 del
Parlamento europeo e Consiglio del 27 aprile 2016, come da allegato avviso in G.U. n. 140 del 28.11.2020, si riportava agli atti e alle produzioni documentali depositati dalla cedente e facendo proprie, altresì, le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze dalla stessa già formulate, e ne chiedeva l'estromissione limitatamente alla posizione di credito, eccependo, infine, la propria carenza di legittimazione passiva in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte imputabili all'originaria titolare del credito.
Dopo una serie di rinvii per discussione per esigenze di ruolo e mutata la persona fisica del giudicante, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da verbale di udienza del 7 ottobre 2025.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di improcedibilità proposta per la prima volta dalla parte opponente all'udienza del 7 ottobre 2025, considerato che come già enunciato le parti sono state mandate in mediazione e risulta in atti il verbale negativo della stessa (depositato da parte opposta in data 1.2.2021).
Tanto premesso, e passando al merito, va osservato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (in tal senso sent. Cass. n. 7020/2019; sent. Cass. n. 1410/1992; sent. Cass. n. 10280/1990; sent. Cass. n. 5185/1989; sent. Cass. n. 361/1988; sent. Cass. n. 9078/1987).
Inoltre, sempre in tema di onere della prova, deve rilevarsi che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (in tal senso sent. Cass. civ. Sez. unite n. 13533/2001). Presupposto comune per ognuna delle tre azioni, di adempimento, risolutoria e risarcitoria, è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole,
l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Orbene, in applicazione dei suesposti principi di diritto, l'opposizione non è suscettibile di accoglimento.
Invero, parte opposta ha fornito compiuta prova del proprio titolo, mediante il deposito del contratto di mutuo (all. n. 1 in fascicolo parte opposta) sottoscritto dal Sig.
nonché del contratto di fideiussione con limitazione di importo (all. Parte_2
n. 6 in fascicolo parte opposta) sottoscritto dalla Sig.ra che deve Parte_1
considerarsi, tra l'altro, pacificamente sussistente anche in considerazione della circostanza della non contestazione da parte degli opponenti, che hanno anche loro dedotto di aver sottoscritto il mutuo e la garanzia personale.
Dall'altro lato, gli opponenti, invece, si sono limitati ad una serie di eccezioni generiche, destituite di qualsivoglia fondamento per le ragioni che seguono.
Invero, come già rilevato in sede di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, non risulta, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, che il contratto di mutuo stipulato tra le parti contenesse delle pattuizioni volte a derogare alla traditio della somma mutuata. Sul punto è chiaro l'art. 1 del contratto di mutuo depositato in atti che prevede il rilascio di relativa quietanza con la sottoscrizione (all. n. 1 in fascicolo parte opponente).
Va, inoltre, chiarito che l'eccezione è del tutto inconferente perché richiama pronunce relative alla validità del mutuo condizionato quale titolo esecutivo e non relative alla validità dello stesso per ottenere un'ingiunzione di pagamento.
Infine, va ulteriormente chiarito che le Sezioni Unite hanno recentemente stabilito che:
“il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione
– univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 06 marzo 2025,
n. 5968 – Pres. D'Ascola, Rel. De Stefano).
Altrettanto generica deve ritenersi anche la seconda eccezione sollevata dagli opponenti circa l'asserita usurarietà dei tassi di interesse pattuiti.
Invero, gli opponenti sul punto si sono limitati a tale affermazione, senza peraltro neppure allegare il concreto superamento del tasso soglia vigente per operazioni similari al momento della sottoscrizione del mutuo (tasso che gli opponenti non hanno neppure provato ad indicare), così come è mancata l'indicazione dei trimestri in cui sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia vigenti.
Pertanto, in conseguenza delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata in quanto del tutto dilatoria.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
L'intervento della cessionaria del credito (non contestato dagli opponenti) non determina estromissione della cedente stante il mancato accordo di tutte le parti.
Per tale ragione le spese vengono liquidate a favore di entrambe le parti e a carico dell'opponente soccombente, tenuto conto delle fasi espletate.
Le stesse vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
573/2019, reso dal Tribunale di Lagonegro;
• Condanna i Sigg.ri e in solido al Parte_2 Parte_1
pagamento delle spese di lite, in favore della Controparte_1 CP_1
. in
[...] Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., nella misura pari ad euro 1.696,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti, ed in favore della quale mandataria di CP_7 CP_4
nella misura pari ad euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre 15%
[...]
rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 8 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco