Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 20/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3954/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3954/2024
promosso da:
, C.F. , n. a MACERATA (MC) il Parte_1 C.F._1 13/03/1964; rappresentato e difeso dall'avv. PIERSIMONI PIERO, elett.te dom.to in PIAZZALE ALFONSO LAMARMORA 121/A 62028 SARNANO, presso il difensore;
e
, C.F. , n. a ARGENTINA il 07/02/1976 Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'avv. BROGLIA VANDA, elett.te dom.to in VIA A. DE GASPERI
46/A CORRIDONIA, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario sentita la relazione del Presidente all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 12.02.2025 tenuta nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.; considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale e non contrastante con l'interesse dei figli maggiorenni;
rilevato che i coniugi in fase di comparizione innanzi al Presidente hanno confermato la istanza di cui al ricorso;
898/70, come modificato dalla L. 6.5.15 (comparizione innanzi al Presidente in data 23.07.2019); dato atto della indicazione specifica in ricorso delle condizioni della separazione quanto ai rapporti economici;
visto l'art. 4, co. 13, L. 898/70, come modificato dall'art. 8 L. 74/87 visto l'art. 473-bis.51, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
PRENDE ATTO
A TUTTI GLI EFFETTI GLI ACCORDI INTERVENTI TRA
, C.F. , n. a MACERATA (MC) il Parte_1 C.F._1
13/03/1964;
E
, C.F. , n. a ARGENTINA il 07/02/1976 Controparte_1 C.F._2
alle seguenti condizioni, di cui il collegio prende atto:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e nel rispetto degli obblighi di legge.
2) La casa coniugale, sita in Sant'Angelo in Pontano (MC) Via Verdi, n. 8 interno 6, di proprietà di entrambi i coniugi resterà assegnata alla Sig.ra che la Controparte_1 continuerà ad abitare insieme ai figli e . Persona_1 Per_2
3) Il Sig. provvederà al mantenimento della figlia versando Parte_1 Per_2 alla moglie, entro il girono 15 di ogni mese, la somma di Euro 250,00 mensili, assegno rivalutabile secondo gli indici ISTAT e contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario riguardanti la figlia, quali ad esempio le spese mediche, ludiche e quelle relative all'istruzione.
5) Il Sig. provvederà al mantenimento del figlio maggiorenne , Parte_1 Per_1 esclusivamente nei periodi in cui egli non risulti titolare di rapporto di lavoro, versando alla moglie l'assegno di Euro 220,00 mensili, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario riguardanti il figlio sempre nei suddetti periodi;
si precisa che al momento il figlio Per_1 svolge attività lavorativa con contratto a tempo determinato.
6) Entrambi i figli, oramai maggiorenni, continueranno ad avere residenza privilegiata presso la madre e ad avere i più ampi diritti di visita e di permanenza nei periodi estivi e nelle festività con il padre, compatibilmente con gli impegni e gli interessi degli stessi.
7) Le parti si danno reciprocamente atto che alla data del presente ricorso hanno già provveduto a regolare in modo definitivo ogni altra questione economica e personale tra loro in essere diversa da quelle espressamente richiamate nei punti precedenti. 8) I coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi tipo di mantenimento personale reciproco
(assegno divorzile ex art. 5 comma 6 L. 798/70), essendo entrambi economicamente autosufficienti, e ad ogni altro reciproco diritto diverso da quelli indicati nelle presenti condizioni, di non aver più null'altro a pretendere a qualsiasi titolo o ragione l'uno dall'altra e si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida anche per l'espatrio.
8) Le spese e competenze relative al presente procedimento saranno corrisposte in parti uguali da entrambi i coniugi.”
DICHIARA CESSATI ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. f, e art. 4, co. 13, L. 898/70 e successive modifiche, gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 03/07/1999 in Sant'Angelo In Pontano (Mc) trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di Sant'Angelo In Pontano, agli atti di matrimonio di quel Comune nell'anno 1999
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo In Pontano di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 03/07/1999 trascritto all'anno 1999
Macerata, 13/02/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà