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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/07/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1713/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1713/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giordano Parte_1
Gagliardini;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Giordano Gagliardini.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Il sig. continuerà a vivere presso l'immobile sito ad CO (AN) Via Parte_1
Montesicuro, 54 ove lo stesso si è già trasferito;
3) I coniugi hanno di comune accordo risolto le questioni relative ai beni mobili, gli elettrodomestici e in generale gli arredi che sono già stati equamente suddivisi, ancorché lasciati nell'abitazione ove la ricorrente, IG. ra , continuerà a vivere;
Parte_2
4) I figli , e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3 con collocamento principale presso la madre nell'abitazione sita ad CO (AN), Frazione
Gallignano, 77;
5) In ordine alla gestione dei figli ci si richiama integralmente al progetto di accordi genitoriali sottoscritto dai coniugi il 13.03.2025 (ALL. 8);
- 1 - 6) Il sig. dichiara di rinunciare all'Assegno Unico e/o ad ogni altro Parte_1 beneficio/riconoscimento economico di sorta, presente o futuro, proveniente da Enti statali
o parastatali, ecc. che di conseguenza verrà fruito, in maniera esclusiva, dalla sig. Parte_2
;
[...]
7) Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento in favore dei figli nella Parte_1 misura di Euro 300,00 (Euro 100,00 cadauno), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat di rivalutazione monetaria, da versarsi sul c/c in testato alla IG. ra Parte_2
, tramite bonifico bancario, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, fintanto che i
[...] minori non saranno economicamente autosufficienti;
8) Le spese straordinarie relative ai figli , e saranno poste a carico Per_1 Per_2 Per_3 dei due genitori in misura pari al 50% ciascuno (in relazione a tali spese straordinarie ci si richiama integralmente al Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto in data 10.07.2024 – All.
19);
9) Entrambi i coniugi rinunciano a pretendere un qualsiasi assegno di mantenimento anche
a titolo di concorso, in quanto dichiaratisi entrambi economicamente autosufficienti;
10) I coniugi esprimono il loro reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, salvo apposita autorizzazione in caso di espatrio dei minori
e , con uno dei genitori.” Per_2 Per_3
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati ad CO il 27/07/2003, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 15.07.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
- 2 - Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei tre figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei due figli minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte)
- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di CO, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio ad CO il 27/07/2003, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di CO al n. 162, parte 2, serie A dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in CO, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
- 3 - Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1713/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giordano Parte_1
Gagliardini;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Giordano Gagliardini.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Il sig. continuerà a vivere presso l'immobile sito ad CO (AN) Via Parte_1
Montesicuro, 54 ove lo stesso si è già trasferito;
3) I coniugi hanno di comune accordo risolto le questioni relative ai beni mobili, gli elettrodomestici e in generale gli arredi che sono già stati equamente suddivisi, ancorché lasciati nell'abitazione ove la ricorrente, IG. ra , continuerà a vivere;
Parte_2
4) I figli , e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3 con collocamento principale presso la madre nell'abitazione sita ad CO (AN), Frazione
Gallignano, 77;
5) In ordine alla gestione dei figli ci si richiama integralmente al progetto di accordi genitoriali sottoscritto dai coniugi il 13.03.2025 (ALL. 8);
- 1 - 6) Il sig. dichiara di rinunciare all'Assegno Unico e/o ad ogni altro Parte_1 beneficio/riconoscimento economico di sorta, presente o futuro, proveniente da Enti statali
o parastatali, ecc. che di conseguenza verrà fruito, in maniera esclusiva, dalla sig. Parte_2
;
[...]
7) Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento in favore dei figli nella Parte_1 misura di Euro 300,00 (Euro 100,00 cadauno), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat di rivalutazione monetaria, da versarsi sul c/c in testato alla IG. ra Parte_2
, tramite bonifico bancario, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, fintanto che i
[...] minori non saranno economicamente autosufficienti;
8) Le spese straordinarie relative ai figli , e saranno poste a carico Per_1 Per_2 Per_3 dei due genitori in misura pari al 50% ciascuno (in relazione a tali spese straordinarie ci si richiama integralmente al Protocollo per la disciplina e regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto in data 10.07.2024 – All.
19);
9) Entrambi i coniugi rinunciano a pretendere un qualsiasi assegno di mantenimento anche
a titolo di concorso, in quanto dichiaratisi entrambi economicamente autosufficienti;
10) I coniugi esprimono il loro reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, salvo apposita autorizzazione in caso di espatrio dei minori
e , con uno dei genitori.” Per_2 Per_3
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati ad CO il 27/07/2003, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 15.07.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
- 2 - Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei tre figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei due figli minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte)
- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di CO, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio ad CO il 27/07/2003, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di CO al n. 162, parte 2, serie A dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in CO, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
- 3 - Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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