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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5693 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2288/2020 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 13.11.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 2288/2020
R.G., vertente tra:
Parte_1
Parte_2
e , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
[.
.
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Fabio Acampora che a seguito del prece- dente provvedimento della Corte, chiede l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con riguardo a ogni rapporto oggetto della sentenza impugnata.
E' presente, per parte appellata costituita, l'Avvocato Goffredo De Maio che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Carlo De Maio e chiede l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con riguardo a ogni rapporto oggetto della sentenza impugnata.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Acampora chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensa- zione delle spese e ordine della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
L'Avv.to De Maio chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazio- ne delle spese e ordine della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale la Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentena ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistra- ti: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2288/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2909/2019 resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 24.12.2019 nel procedimento n. 6227/2016 - vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Fabio Acampora, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Napoli, Via Crispi, n. 74; appellante
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Av- Parte_2 C.F._2 vocati Carlo De Maio e LE TE, elettivamente domiciliato presso i loro do- micili digitali: e Email_1 [...]
Email_2 appellati nonché
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), nonché (C.F. ) e C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ); Controparte_1 C.F._6 appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Parte_1
2
Annunziata con la quale il Giudice di prime cure ha così statuito: “a) dichiara ex art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di dei trasferimenti indicati Parte_2 nell'atto di citazione, e in particolare: 1. Atto di compravendita per notar del Per_1
18.06.2014 Repertorio n. 30764, raccolta n. 18076 con cui ha Parte_1 ceduto al fratello la piena proprietà del locale commerciale si- Parte_3 to in Vico Equense al Corso Umberto I, interno 6, posto al piano terra della consisten- za catastale di metri quadrati ventisette, avente accesso dal civico 20 di detta via;
con- finante a nord con cassa scala, a est con proprietà a sud con porticato Per_2 prospiciente Corso Umberto a ovest con negozio int. 5; riportato nel catasto fabbricati del Comune di Vico Equense in ditta alla parte venditrice, ciascuna per i propri diritti, foglio 30 p.lla 115 sub 6, Corso Umberto I, z.c. 3, cat c/1, cl.7, cons. mq. 27, R.C.
1.706,79; 2. Atto di compravendita per notar del 24.09.2014, repertorio n. Per_1
31117, raccolta n. 18296 con cui la sig.ra ha ceduto alla ma- Parte_1 dre la nuda proprietà dell'appartamento in Vico Equense alla via Parte_4
Santa Maria A Cavallo n. 1, posto al piano terra con annessa cantina al piano semin- terrato per complessivi sei vani catastali, avente accesso dalla porta a destra per chi accede dall'androne comune;
confinante a nord con cortile comune, a est con cassa scale, a sud con Via Avigliano e a ovest con via Santa Maria a Cavallo;
riportato nel catasto fabbricati del Comune di Vico Equense in ditta alla parte venditrice per la nu- da proprietà, foglio 5 p.lla 152 sub 101, Via Santa Maria a Cavallo n. 1, piano T-S1,
z.c. 2, cat. A/4, cl.6, vani, 6, R.C. euro 542,28; 3. Atto di donazione per notar Per_1 dell' 08.03.2015, repertorio n. 31849, raccolta n. 18783, con cui la sig.ra Parte_1
ha donato ai figli ed i 2/3 in nuda
[...] Controparte_1 Parte_5 proprietà e trasferito fiduciariamente 1/3 in nuda proprietà dell'appartamento in Vico
Equense facente parte del fabbricato alla Via Avigliano n. 11, posto al primo piano e costituito da cinque vani e mezzo catastali, avente accesso dalla prima porta a destra per chi sale le scale;
confinante a nord con cortile comune a diversa quota, a est con pianerottolo a cassa scale, a sud con via Avigliano e a ovest via Santa Maria a Caval- lo;
riportato nel catasto fabbricato del Comune di Vico Equense in ditta alla parte do- nante per la piena proprietà, foglio 5 p.lla 152 sub 102, Via Avigliano piano 1, z.c.2, cat. A/4, cl 6, vani 5,5, R.C. euro 497,09; b) ordina al competente Conservatore dei
RR.II. di annotare la presente sentenza, con esonero da responsabilità; c) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte attorea, liquidan- dole complessivamente nella misura di € 5.500,00, di cui € 500,00 per spese ed €
5.000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa se dovute;
d) pone in via definitiva le spese di ctu a esclusivo carico del convenuti in soli- do”.
Si è costituito solo , ma non le altre parti citate e cioè Parte_2 Parte_3
, e .
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_1
3
Va doverosamente aggiunto che in primo grado vi è stata citazione per integrazione del contraddittorio di , non indicato tuttavia in sentenza e non citato in Persona_3 appello.
Nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio si legge: “in data
18.03.2015, ha donato la nuda proprietà dell'ultimo apparta- Parte_1 mento di cui era proprietaria ai figli ed , trasfe- Controparte_1 Parte_5 rendo, fiduciariamente agli stessi, anche l'ultimo terzo in nuda proprietà, con l'obbligo di cedere lo stesso al figlio allorquando quest'ultimo diventerà Persona_3 maggiorenne”.
Ebbene, fermo e dirimente quanto appena detto in termini di partecipazione al giudizio, in ogni caso il predetto non può che essere avvantaggiato a seguito della cessazione della materia del contendere.
Infatti, le parti, nel prosieguo del giudizio, per quanto appresso si dirà, hanno eviden- ziato la cessazione della materia del contendere, che è considerazione necessariamente preliminare ad ogni altra, anche in rito.
Ed invero, sempre per doverosa completezza, va detto che le parti non sono comparse alle udienze del 10.7.2025 e del 6.11.2025, ma in prossimità dell'udienza del
10.7.2025, l'appellante, in data 2.7.2025, ha prodotto nota con la quale, oltre ad allega- re transazione intervenuta tra le parti, ha evidenziato che le stesse, “avendo definito ogni rispettivo avere con intervenuta soddisfazione delle stesse, e senza che nulla di al- tro vi sia a corrispondere, intendono ottenere declaratoria di estinzione del giudizio con ordine al conservatore di cancellazione della summenzionata trascrizione della domanda giudiziale”, e ha chiesto procedere “a dichiarare l'estinzione del giudizio con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presso la conserva- toria dei registri immobiliari di Napoli 2 trascritta in data 16.01.2017 al REG GEN.
2097 e REG.PART.1739”.
Pertanto, alla successiva udienza del 6.11.2025, tenuto conto della reale volontà mani- festata, nonché dell'attività comunque posta in essere, sostanzialmente sostitutiva della presenza in udienza e dunque ostativa a integrare la fattispecie dell'art. 309 cpc, è stata disposta la comparizione dei procuratori.
E all'odierna udienza le parti hanno chiarito che è cessata la materia del contendere.
Si è ad esempio sostenuto che la cessazione della materia del contendere non solo im- pedisce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti al- la naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta anche di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione (Cass. civ. Sez.
Unite, 11/12/2003, n. 18956; cfr. anche Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2023, n. 4951; cfr. anche Cass. civ., III, 1.6.2004, n. 10478, secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale cir-
4
costanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia es- so ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, es- sendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giu- dizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridi- ca delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la ne- cessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassa- zione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nella specie, come accennato, è stato prodotto atto di transazione tra tutte le parti, co- stituite e contumaci e all'odierna udienza, come detto, le parti hanno concordemente al- legato la cessazione della materia del contendere.
E queste circostanze si reputano sufficienti a sorreggere una pronuncia di dichiarazione in tal senso, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è so- pravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio
2003, n. 8822).
Per ciò che concerne, in particolare, l'impugnazione, va detto che: “la cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla de- cisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, ri- muova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. n. 1614/1994, Cass. n. 3075/1997).
Venendo, quindi, meno l'interesse delle parti, viene anche meno il dovere di pronuncia- re sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarati- va della cessazione della materia del contendere (v. Cass. SS.UU. n. 6226/1997).
Tale declaratoria, poi, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giu- dizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensa- zione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (v. Cass. n. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (v. sul punto Cass. n. 2937/1999)” (Corte d'Appello Roma Sez.
5
lavoro, Sent., 01/07/2022; cfr. anche Corte d'Appello Napoli Sez. lavoro Sent.,
26/04/2022; cfr. anche Cass. civ., I, 04/06/1999, n. 5476; Cass. civ., Sez. L, 16/03/2000,
n. 3096; Cass. civ., I, 18/10/2018, n. 26299; Cass. civ., V, 14.7.2021, n. 20001).
Nella specie, il tenore delle richieste giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi giudizio.
Infine, vale richiamare il principio, di ordine generale, a tenore del quale, nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente or- dinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinun- zia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c.. (Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 03/04/2024, n. 8759).
Peraltro, entrambe le parti costituite hanno chiesto l'emissione di una statuizione in tal senso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello promosso appello avverso la senten- za n. sentenza n. 2909/2019 resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 24.12.2019 nel procedimento n. 6227/2016, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla presente con- troversia;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio;
• ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, Ser- vizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2, in data 16.1.2017 (presentazione n.
2), al n. 2097 Registro generale ed al n. 1739 Registro particolare.
Così deciso, in Napoli, in data 13.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 13.11.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 2288/2020
R.G., vertente tra:
Parte_1
Parte_2
e , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
[.
.
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Fabio Acampora che a seguito del prece- dente provvedimento della Corte, chiede l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con riguardo a ogni rapporto oggetto della sentenza impugnata.
E' presente, per parte appellata costituita, l'Avvocato Goffredo De Maio che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Carlo De Maio e chiede l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con riguardo a ogni rapporto oggetto della sentenza impugnata.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Acampora chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensa- zione delle spese e ordine della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
L'Avv.to De Maio chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazio- ne delle spese e ordine della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale la Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentena ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistra- ti: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2288/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2909/2019 resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 24.12.2019 nel procedimento n. 6227/2016 - vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Fabio Acampora, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Napoli, Via Crispi, n. 74; appellante
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Av- Parte_2 C.F._2 vocati Carlo De Maio e LE TE, elettivamente domiciliato presso i loro do- micili digitali: e Email_1 [...]
Email_2 appellati nonché
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), nonché (C.F. ) e C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ); Controparte_1 C.F._6 appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Parte_1
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Annunziata con la quale il Giudice di prime cure ha così statuito: “a) dichiara ex art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti di dei trasferimenti indicati Parte_2 nell'atto di citazione, e in particolare: 1. Atto di compravendita per notar del Per_1
18.06.2014 Repertorio n. 30764, raccolta n. 18076 con cui ha Parte_1 ceduto al fratello la piena proprietà del locale commerciale si- Parte_3 to in Vico Equense al Corso Umberto I, interno 6, posto al piano terra della consisten- za catastale di metri quadrati ventisette, avente accesso dal civico 20 di detta via;
con- finante a nord con cassa scala, a est con proprietà a sud con porticato Per_2 prospiciente Corso Umberto a ovest con negozio int. 5; riportato nel catasto fabbricati del Comune di Vico Equense in ditta alla parte venditrice, ciascuna per i propri diritti, foglio 30 p.lla 115 sub 6, Corso Umberto I, z.c. 3, cat c/1, cl.7, cons. mq. 27, R.C.
1.706,79; 2. Atto di compravendita per notar del 24.09.2014, repertorio n. Per_1
31117, raccolta n. 18296 con cui la sig.ra ha ceduto alla ma- Parte_1 dre la nuda proprietà dell'appartamento in Vico Equense alla via Parte_4
Santa Maria A Cavallo n. 1, posto al piano terra con annessa cantina al piano semin- terrato per complessivi sei vani catastali, avente accesso dalla porta a destra per chi accede dall'androne comune;
confinante a nord con cortile comune, a est con cassa scale, a sud con Via Avigliano e a ovest con via Santa Maria a Cavallo;
riportato nel catasto fabbricati del Comune di Vico Equense in ditta alla parte venditrice per la nu- da proprietà, foglio 5 p.lla 152 sub 101, Via Santa Maria a Cavallo n. 1, piano T-S1,
z.c. 2, cat. A/4, cl.6, vani, 6, R.C. euro 542,28; 3. Atto di donazione per notar Per_1 dell' 08.03.2015, repertorio n. 31849, raccolta n. 18783, con cui la sig.ra Parte_1
ha donato ai figli ed i 2/3 in nuda
[...] Controparte_1 Parte_5 proprietà e trasferito fiduciariamente 1/3 in nuda proprietà dell'appartamento in Vico
Equense facente parte del fabbricato alla Via Avigliano n. 11, posto al primo piano e costituito da cinque vani e mezzo catastali, avente accesso dalla prima porta a destra per chi sale le scale;
confinante a nord con cortile comune a diversa quota, a est con pianerottolo a cassa scale, a sud con via Avigliano e a ovest via Santa Maria a Caval- lo;
riportato nel catasto fabbricato del Comune di Vico Equense in ditta alla parte do- nante per la piena proprietà, foglio 5 p.lla 152 sub 102, Via Avigliano piano 1, z.c.2, cat. A/4, cl 6, vani 5,5, R.C. euro 497,09; b) ordina al competente Conservatore dei
RR.II. di annotare la presente sentenza, con esonero da responsabilità; c) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte attorea, liquidan- dole complessivamente nella misura di € 5.500,00, di cui € 500,00 per spese ed €
5.000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa se dovute;
d) pone in via definitiva le spese di ctu a esclusivo carico del convenuti in soli- do”.
Si è costituito solo , ma non le altre parti citate e cioè Parte_2 Parte_3
, e .
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_1
3
Va doverosamente aggiunto che in primo grado vi è stata citazione per integrazione del contraddittorio di , non indicato tuttavia in sentenza e non citato in Persona_3 appello.
Nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio si legge: “in data
18.03.2015, ha donato la nuda proprietà dell'ultimo apparta- Parte_1 mento di cui era proprietaria ai figli ed , trasfe- Controparte_1 Parte_5 rendo, fiduciariamente agli stessi, anche l'ultimo terzo in nuda proprietà, con l'obbligo di cedere lo stesso al figlio allorquando quest'ultimo diventerà Persona_3 maggiorenne”.
Ebbene, fermo e dirimente quanto appena detto in termini di partecipazione al giudizio, in ogni caso il predetto non può che essere avvantaggiato a seguito della cessazione della materia del contendere.
Infatti, le parti, nel prosieguo del giudizio, per quanto appresso si dirà, hanno eviden- ziato la cessazione della materia del contendere, che è considerazione necessariamente preliminare ad ogni altra, anche in rito.
Ed invero, sempre per doverosa completezza, va detto che le parti non sono comparse alle udienze del 10.7.2025 e del 6.11.2025, ma in prossimità dell'udienza del
10.7.2025, l'appellante, in data 2.7.2025, ha prodotto nota con la quale, oltre ad allega- re transazione intervenuta tra le parti, ha evidenziato che le stesse, “avendo definito ogni rispettivo avere con intervenuta soddisfazione delle stesse, e senza che nulla di al- tro vi sia a corrispondere, intendono ottenere declaratoria di estinzione del giudizio con ordine al conservatore di cancellazione della summenzionata trascrizione della domanda giudiziale”, e ha chiesto procedere “a dichiarare l'estinzione del giudizio con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presso la conserva- toria dei registri immobiliari di Napoli 2 trascritta in data 16.01.2017 al REG GEN.
2097 e REG.PART.1739”.
Pertanto, alla successiva udienza del 6.11.2025, tenuto conto della reale volontà mani- festata, nonché dell'attività comunque posta in essere, sostanzialmente sostitutiva della presenza in udienza e dunque ostativa a integrare la fattispecie dell'art. 309 cpc, è stata disposta la comparizione dei procuratori.
E all'odierna udienza le parti hanno chiarito che è cessata la materia del contendere.
Si è ad esempio sostenuto che la cessazione della materia del contendere non solo im- pedisce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti al- la naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta anche di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione (Cass. civ. Sez.
Unite, 11/12/2003, n. 18956; cfr. anche Cass. civ. Sez. III Ord., 16/02/2023, n. 4951; cfr. anche Cass. civ., III, 1.6.2004, n. 10478, secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale cir-
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costanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia es- so ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, es- sendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giu- dizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridi- ca delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la ne- cessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassa- zione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nella specie, come accennato, è stato prodotto atto di transazione tra tutte le parti, co- stituite e contumaci e all'odierna udienza, come detto, le parti hanno concordemente al- legato la cessazione della materia del contendere.
E queste circostanze si reputano sufficienti a sorreggere una pronuncia di dichiarazione in tal senso, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è so- pravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio
2003, n. 8822).
Per ciò che concerne, in particolare, l'impugnazione, va detto che: “la cessazione della materia del contendere - che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla de- cisione - non si traduce nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, ri- muova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. n. 1614/1994, Cass. n. 3075/1997).
Venendo, quindi, meno l'interesse delle parti, viene anche meno il dovere di pronuncia- re sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarati- va della cessazione della materia del contendere (v. Cass. SS.UU. n. 6226/1997).
Tale declaratoria, poi, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giu- dizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensa- zione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (v. Cass. n. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (v. sul punto Cass. n. 2937/1999)” (Corte d'Appello Roma Sez.
5
lavoro, Sent., 01/07/2022; cfr. anche Corte d'Appello Napoli Sez. lavoro Sent.,
26/04/2022; cfr. anche Cass. civ., I, 04/06/1999, n. 5476; Cass. civ., Sez. L, 16/03/2000,
n. 3096; Cass. civ., I, 18/10/2018, n. 26299; Cass. civ., V, 14.7.2021, n. 20001).
Nella specie, il tenore delle richieste giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi giudizio.
Infine, vale richiamare il principio, di ordine generale, a tenore del quale, nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente or- dinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinun- zia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c.. (Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 03/04/2024, n. 8759).
Peraltro, entrambe le parti costituite hanno chiesto l'emissione di una statuizione in tal senso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello promosso appello avverso la senten- za n. sentenza n. 2909/2019 resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 24.12.2019 nel procedimento n. 6227/2016, così provvede:
• dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla presente con- troversia;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio;
• ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, Ser- vizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2, in data 16.1.2017 (presentazione n.
2), al n. 2097 Registro generale ed al n. 1739 Registro particolare.
Così deciso, in Napoli, in data 13.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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