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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE 1A CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dr. Disabato Giuseppe Presidente
Dr.ssa Valeria Guaragnella Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la segue
SENTENZA definitiva nella procedura iscritta sotto il n. 6767/2020 R.G., promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1 mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Nanna Valeria, presso il cui studio in
Bari alla via Nicol De Giosa n. 111 è elettivamente domiciliato
- Attore - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._2 virtù di procura alle liti su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. , presso il cui studio in Noicattaro (BA) alla via G. CP_2
Saragat n. 14 è elettivamente domiciliato
- Convenuto - nonché
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- Interveniente ex lege –
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona maggiorenne.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 6.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
Con ordinanza del 06 novembre 2024, su precisazione delle conclusioni formulate dalle parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Bari per sentire accertare e Controparte_1 dichiarare giudizialmente che questi è il padre biologico di esso istante, con conseguente condanna del convenuto al pagamento di un assegno a titolo di mantenimento a far data dall'08.01.2018 e di una somma equitativamente determinata per il ristoro del danno da illecito endofamiliare. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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Esponeva, in particolare, l'attore che:
- egli era nato in data [...] a [...] una relazione della propria genitrice con il Sig. ; Controparte_1
- il Sig. sin dal momento del concepimento si disinteressava del figlio, non CP_1 riconoscendolo e non contribuendo in nessun modo al suo mantenimento ed accudimento;
- a far data dall'anno 2012-2013 il contattava tramite social network l'attore CP_1
e si instaurava un iniziale rapporto tra padre e figlio, successivamente interrotto dal;
CP_1 tutto quanto premesso, si determinava ad adire l'intestato Tribunale al fine di far accertare il rapporto di filiazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.10.2020 si costituiva in giudizio il quale, pur fornendo una diversa ricostruzione degli Controparte_1 accadimenti, non si opponeva alla richiesta di riconoscimento giudiziale della paternità naturale avanzata dalla parte attrice;
evidenziava di non conoscere il percorso di studi intrapreso dalla controparte o se questo fosse o meno impegnato in attività di lavoro sicchè chiedeva di rigettare la richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di contribuzione paterna per il mantenimento del figlio e, in subordine, nel caso in cui l'attore non fosse indipendente, di porre a suo carico, in quanto disoccupato, l'obbligo di corrispondere una somma mensile di €150,00; contestava, in ultimo, la richiesta attorea di danno da illecito endofamiliare assumendo che l'assenza di un legame con il figlio, da egli nel tempo ricercato, era da imputarsi al comportamento della madre e dello stesso attore, sicchè ne chiedeva il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa era istruita a mezzo della documentazione versata in atti, di CTU medica al fine di verificare la compatibilità genetica tra le parti nonché la paternità biologica del rispetto al e di CP_1 Pt_1 prova orale.
A seguito di riassegnazione del procedimento, all'udienza del 6.11.2024, tenutasi a “trattazione scritta”, il Giudice, lette le note scritte con cui le parti precisavano le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e con trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
*****
SULLA DOMANDA DI RICO NOS CIMENTO G IUDIZIALE DE LLA
PATE RNIT Á.
La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
L'art. 269 c.c., nella formulazione sostanzialmente immutata derivante dalla novella di cui al D.lgs. n. 154/2013 in vigore dal 7 febbraio 2014, stabilisce al secondo comma che “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”, e all'ultimo comma che “la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.
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La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare sul punto che nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale della paternità il giudice del merito può legittimamente fondare il proprio convincimento anche sulla base di evidenze istruttorie di carattere puramente indiziario e su elementi dotati dei caratteri della gravità, univocità e concordanza, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre e il preteso padre biologico durante il periodo del concepimento (cfr. ex multis Cass. civ., 02.07.2007, n. 14976, e
Cass. civ., 09.06.2005, n. 12166). Inoltre, le indagini ematologiche ed immunogenetiche disposte a mezzo di consulenza tecnica c.d. percipiente (cfr. Cass. civ., 17.02.2006, n.
3563 e Cass. civ., n. 17.06.1992, n. 7465; sulla differenza tra CTU percipiente e CTU deducente si veda Cass. civ., 13.03.2009, n. 6155), per quanto idonee a fornire elementi di valutazione non solo per escludere ma anche per accertare con elevata probabilità il fatto/rapporto biologico di paternità, sono utilizzabili per confermare gli elementi già acquisiti attraverso il normale sistema probatorio (prove testimoniali e documentali;
cfr.
Cass. civ., 18.05.2004, n. 9412; e Cass. civ., 23.01.1993, n. 791).
Orbene nel caso di specie la domanda di parte attrice risulta ampiamente fondata siccome corredata da imponenti risultanze probatorie.
È infatti incontestato che e abbiano Controparte_1 Persona_1 avuto una relazione, seppur non stabile e non duratura come eccepito dalla parte convenuta. Inoltre, il non contesta di essere il padre di tanto da aver CP_1 Pt_1 rappresentato in corso di causa di aver cercato in passato di instaurare un legame affettivo con il figlio.
A tali elementi deve poi aggiungersi l'esito della disposta CTU per le indagini genetiche, in cui il dott. , dopo aver sottoposto i prelievi di materiale Persona_2 biologico estratti dai soggetti interessati alle prove di laboratorio in conformità delle direttive della International Society of Forensic Haemogenetics ( , ha concluso C.F._3 che “il confronto tra gli assetti dei singoli polimorfismi del padre e del presunto figlio consente di evidenziare una concordanza totale delle caratteristiche genetiche tra quelle analizzate … le analisi effettuate attraverso il test del DNA hanno provato nel nostro specifico caso che il sig. è padre biologico (con una sensibilità Controparte_1 statistica del test maggiore del 99,99%) di perché tutti gli alleli Parte_1 concordano perfettamente tra loro”.
Può quindi ritenersi ampiamente raggiunta la prova che il convenuto è il padre biologico di , con l'ulteriore conseguenza che la presente sentenza dovrà Parte_1 essere annotata in calce all'atto di nascita dell'attore al suo passaggio in giudicato.
SULLA DO MANDA DI CO NTRIBUZIONE PATE RNA AL
MANTENIME NTO DEL FIGLIO .
Venendo alla domanda concernente la fissazione di un assegno perequativo a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio, previsto dall'art. 277 co. 2 cc a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità naturale, si osserva che il
Giudice, ai sensi dell'art. 337-septies c.c. “valutate le circostanze può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno
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periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Da tanto consegue che incombe in capo al genitore che intende esonerarsi dal pagamento del mantenimento fornire la prova che il figlio sia divenuto economicamente autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di una attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile (cfr. Cass. Civ. n. 24424/13; Cass. civ., sez. I, n. 19589/2011).
Nella fattispecie in disamina, rileva il Tribunale che ha da poco compiuto il 25^ Pt_1 anni di età e che lo stesso ha dichiarato di essere studente universitario e, segnatamente, di aver conseguito la laurea triennale in economia e di essersi iscritto al primo anno del corso di laurea magistrale.
Il in relazione alla posizione del figlio non ha, per contro, fornito prova alcuna CP_1 in ordine all'indipendenza economica dell'attore e/o alla sua inattività, aderendo, in sede di memoria di replica, all'avversa richiesta, rendendosi disponibile al versamento della somma di €150,00 mensili.
Ne consegue da tanto la fondatezza della richiesta avanzata da parte attrice.
Venendo alla determinazione del quantum, ritiene il Collegio – alla luce della condizione reddituale documentata dal convenuto (il quale ha prodotto certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante un reddito complessivo percepito nell'anno 2023 pari ad €5.000,00, nell'anno 2022 pari ad €6.350,00 e pari a 0 negli anni, 2019, 2020 e 2021), e dell'assenza di indici relativi alle condizioni reddituali della madre di – Pt_1 congruo quantificare in €180,00 mensili, oltre adeguamento annuale istat, il contributo paterno al mantenimento del figlio.
Tale somma dovrà essere corrisposta a decorrere dalla presente pronuncia, entro il giorno venti di ciascun mese, direttamente in favore della parte attrice.
Deve, per contro, essere respinta la richiesta volta a conseguire il detto contributo a decorrere dall'8.1.2018, ovvero dal raggiungimento della maggiore età da parte di e sino all'attualità, spettando la legittimazione attiva alla richiesta di regresso Pt_1 degli importi sopportati per il mantenimento del figlio alla madre : ed Persona_1 invero, il figlio non può avanzare iure proprio domanda volta ad ottenere la corresponsione del rimborso del mantenimento pregresso per carenza di legittimazione attiva, in quanto titolare della relativa azione è l'altro genitore, nel caso di specie la madre, che ha sostenuto in via esclusiva la relativa spesa ed è, quindi, legittimato ad agire iure proprio per il rimborso di quanto anticipato per conto dell'altro.
SULLA DO MANDA DI RIS ARCIMENTO DEL DANNO
ENDO FAMIL IARE.
L'attore ha proposto, altresì, domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato riconoscimento ed alla conseguente violazione dei doveri genitoriali, per essere cresciuto senza un padre. Ebbene, tale domanda è ormai unanimemente ritenuta proponibile anche nel giudizio teso ad accertare il rapporto di filiazione (Cass. sez. I, sent.
n. 17914/2010).
Appare opportuno qui ricordare che presupposto della responsabilità aquiliana scaturente dalla violazione dei doveri inerenti al rapporto di filiazione non è il
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riconoscimento della paternità o la proposizione della relativa domanda, bensì la nascita del figlio. Ed invero, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147, 148, 315 bis e
316 bis c.c) sussiste per il solo fatto di averli generati, atteso che la sentenza dichiarativa della paternità produce gli effetti del riconoscimento, incluso quello del mantenimento, retroattivamente;
sicchè nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da un solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere integralmente al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ed essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (cfr. Cass. Civ., 10 aprile 2012, n. 5652; Cass. Civ., 17 dicembre 2007,
n. 26575; Cass. n. 2328/2006).
Notoriamente, la qualifica di violazione dei doveri genitoriali verso la prole è suscettibile di inquadramento nell'illecito endofamiliare ex art. 2043 c.c. e, in particolare, nell'illecito civile permanente laddove la condotta del genitore si concretizzi nell'assenza per un periodo significativo dalla vita dei figli, in quanto tale contegno continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione (cfr. Cass. n. 11097/2020). Infatti, la permanenza si protrae fino al momento della cessazione del comportamento di disinteresse mediante l'attivazione del genitore con una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali (cfr. Cass. n. 9930/2023). Le conseguenze dell'illecito cd. “endofamiliare” da mancato riconoscimento, ormai ampiamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza (v. Cass. n. 5652 del 2012 cit.), si articolano nel danno derivante da violazione dell'obbligo di mantenimento, connesso alla perdita di chances conseguenti, ad esempio, al mancato conseguimento della posizione sociale confacente a quella del padre biologico, ed in quello derivante dalla violazione degli altri doveri genitoriali, in particolare il diritto a ricevere cura, educazione, protezione, da entrambi i genitori. Difatti, la Corte ha specificato che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.
È la stessa privazione della figura genitoriale paterna, quale punto di riferimento fondamentale soprattutto nella fase della crescita, ad integrare “un fatto generatore di responsabilità aquiliana”, la cui prova, secondo la S.C., può essere offerta “sulla base anche di soli elementi presuntivi”, considerando “la particolare tipologia di danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione” (Cass. sent. n. 16657/2014).
Inoltre, vale la pena evidenziare che il presupposto del c.d. danno endofamiliare va individuato nella consapevolezza del concepimento che non s'identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica ma si compone di una serie di indizi univoci, generati innanzitutto dalla consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (cfr. Cass. Civ., 22 novembre 2013, n. 26205).
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Ebbene, nel caso in esame si può pacificamente ritenere che il abbia CP_1 acquisito la consapevolezza del rapporto di filiazione sin dalla nascita di essendo Pt_1 venuto a conoscenza – seppur le concrete circostanze fattuali riferite dalle parti divergono sul punto – della circostanza per cui la a seguito della loro breve relazione, era Pt_1 in stato di gravidanza. Tali aspetti costituiscono il profilo psicologico della colpa del e, dunque, consentono la piena configurabilità dell'illecito civile che costituisce CP_1 la pretesa risarcitoria di cui è causa. Né si può ritenere, come sostenuto dalla parte convenuta, l'assenza di una sua responsabilità per avere egli incontrato delle forti resistenze, nel tentativo di instaurare un rapporto con da parte della e Pt_1 Pt_1 dello stesso figlio: le circostanze allegate dalla parte convenuta ed emerse all'esito dell'istruttoria orale fanno emergere, in realtà, una difficoltà – tipica delle ipotesi di lontananza di un genitore – nell'instaurare un rapporto con all'epoca di pochi Pt_1 anni, il quale non aveva mai vissuto una quotidianità con il . CP_1
Anche l'asserito ostracismo – neppure compiutamente dimostrato – della madre a consentire l'instaurazione di un legame padre-figlio non può rappresentare nella specie un'esimente, non essendovi prova che il convenuto abbia inteso riconoscere il figlio e si sia attivato fattivamente, anche mediante ricorso alle competenti autorità in caso di opposizione della madre, per la creazione di siffatto legame.
Neppure i tentativi posti in essere dal di incontrare e occuparsi del figlio possono CP_1 comportare il rigetto della domanda in disamina: come confermato dallo stesso , CP_1 si è trattato di una frequentazione sporadica, risalente ai primi anni di vita di (2003 Pt_1
e 2011-2013), alla quale non è seguita l'instaurazione o il mantenimento di un rapporto padre-figlio.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa hanno confermato una discontinua e limitata presenza del padre nella vita del figlio, da farsi risalire ai primi anni di vita di
(sino al 2003) e nel periodo intercorrente tra il 2011 ed il 2013. Pt_1
Ricorrono, pertanto, nella fattispecie in esame tutti gli elementi costitutivi del danno endofamiliare.
Come detto, il ha avuto consapevolezza della propria paternità sin dal periodo CP_1 della gestazione del figlio (2000) eppure non si è mai attivato per il riconoscimento né ha mai provveduto in maniera regolare e costante alle esigenze materiali ed affettive di ed, inoltre, non ha mai partecipato in maniera assidua al suo percorso di crescita Pt_1 ed alla sua educazione.
Venendo, ora, alla quantificazione del danno c.d. endofamiliare, si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di affermare che essa possa avvenire in via equitativa, attraverso il rinvio alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, pur specificando che tale parametro tabellare deve essere considerato solo come punto di riferimento, dal momento che in caso di abbandono genitoriale la perdita non può ritenersi totale e definitiva come nel caso del decesso. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “Ai fini del risarcimento del danno endofamiliare, è indispensabile, oltre al raggiungimento della prova della responsabilità in capo al genitore che ha omesso il riconoscimento del figlio, l'indicazione delle conseguenze prodottesi nella sfera giuridica
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di quest'ultimo. Più esattamente, accertata la sussistenza di un danno non patrimoniale,
è indispensabile una individuazione precisa delle esatte conseguenze sofferte dal figlio
(sul piano del danno morale, sulla sfera dinamico-relazionale, ecc.), anche tenendo conto del fatto che siffatta individuazione ha delle ripercussioni nella determinazione del quantum risarcitorio. In tal senso, la necessità di garantire uniformità e certezza trova conforto nelle riformate tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il
Tribunale di Milano per il danno da perdita del rapporto familiare. Nella quantificazione del danno non patrimoniale occorre, tuttavia, utilizzare il sistema tabellare tenendo conto delle circostanze del caso ed evitando di sfociare in pericolosi automatismi nella riduzione del risarcimento” (cfr. Cass. n. 28551/2023).
Tanto premesso deve ancora condividersi la posizione della giurisprudenza di merito in ordine all'inapplicabilità al caso di specie delle più recenti tabelle milanesi del 2022, atteso che il sistema a punto e le variabili di liquidazione introdotti mal si attagliano alla fattispecie oggetto di causa.
Orbene, partendo dall'importo base di €168.500,00 riconosciuto dalle tabelle del
Tribunale di Milano, edizione 2021, in favore del figlio per la perdita (decesso) del genitore, considerate applicabili alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che possa essere liquidata in favore di parte attrice la somma di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento dell'illecito endofamiliare evidenziandosi sul punto:
1. che il ha CP_1 svolto due tentativi, nel corso del tempo, per creare un legame affettivo con il figlio, provvedendo, in particolare, tra il 2011 e il 2013 ad occuparsi in maniera fattiva della sua crescita (è emerso che lo accompagnava e prelevava dalla scuola di calcio, che pranzavano o cenavano assieme, che lo ha inserito nella sua famiglia di origine);
2. che gli ultimi incontri padre-figlio risalgono al 2013; 3. che in detto periodo, vedeva Pt_1 quale figura di riferimento il compago della madre che chiamava 'papà';
4. che alcuna specifica conseguenza – anche in relazione a quali ulteriori e differenti percorsi di studio avrebbe potuto intraprendere – derivante dall'assenza della figura paterna è stata nella specie allegata dalla parte attrice.
In definitiva l'importo sopra indicato deve ritenersi congruo alla luce delle circostanze concrete del caso in disamina, tenendo altresì conto delle condizioni reddituali delle parti e del presumibile supporto economico che avrebbe potuto garantire il padre;
su tale importo devono riconoscersi gli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.
SULLE SPESE PRO CESSUALI.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta.
Tali spese vengono liquidate, come in dispositivo, secondo il d.m. n. 147/2022, facendo applicazione dei parametri medi con riduzione del 40% dello scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, in ragione dell'attività in concreto svolto e della non complessità delle questioni emerse.
Tali spese devono essere corrisposte in favore dello Stato in ragione dell'ammissione di parte attrice al beneficio del gratuito patrocinio.
Le spese di ctu devono porsi definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6767/2020 R.G., introdotto con domanda proposta da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del P.M., ogni Parte_1 Controparte_1 diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che , nato a [...] il [...], è il padre biologico Controparte_1 di nato a [...] l'[...] da nata a [...] il Parte_1 Persona_1
10.11.1967;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di;
Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di versare al figlio Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 20 di ciascun mese a decorrere dalla presente pronuncia, la
[...] somma di €180,00 a titolo di contribuzione al mantenimento dello stesso, oltre adeguamenti ISTAT annuali;
- accoglie la domanda di risarcimento del danno di natura endofamiliare formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 in favore dell'attore della somma di €15.000,00 oltre interessi Parte_1 legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, che si liquidano in €4.569,60 per compensi professionali, oltre RFS al 15%, cpa e IVA come per legge, oltre contributo unificato e marche, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
- pone gli oneri peritali, come già liquidati con separato decreto in atti, definitivamente a carico del convenuto.
Manda alla Cancelleria ed all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari per gli adempimenti di rispettiva competenza;
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 18 marzo 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
DR.SSA TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
DR. GIUSEPPE DISABATO
8
SEZIONE 1A CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dr. Disabato Giuseppe Presidente
Dr.ssa Valeria Guaragnella Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la segue
SENTENZA definitiva nella procedura iscritta sotto il n. 6767/2020 R.G., promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1 mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Nanna Valeria, presso il cui studio in
Bari alla via Nicol De Giosa n. 111 è elettivamente domiciliato
- Attore - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._2 virtù di procura alle liti su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. , presso il cui studio in Noicattaro (BA) alla via G. CP_2
Saragat n. 14 è elettivamente domiciliato
- Convenuto - nonché
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- Interveniente ex lege –
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona maggiorenne.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 6.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
Con ordinanza del 06 novembre 2024, su precisazione delle conclusioni formulate dalle parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Bari per sentire accertare e Controparte_1 dichiarare giudizialmente che questi è il padre biologico di esso istante, con conseguente condanna del convenuto al pagamento di un assegno a titolo di mantenimento a far data dall'08.01.2018 e di una somma equitativamente determinata per il ristoro del danno da illecito endofamiliare. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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Esponeva, in particolare, l'attore che:
- egli era nato in data [...] a [...] una relazione della propria genitrice con il Sig. ; Controparte_1
- il Sig. sin dal momento del concepimento si disinteressava del figlio, non CP_1 riconoscendolo e non contribuendo in nessun modo al suo mantenimento ed accudimento;
- a far data dall'anno 2012-2013 il contattava tramite social network l'attore CP_1
e si instaurava un iniziale rapporto tra padre e figlio, successivamente interrotto dal;
CP_1 tutto quanto premesso, si determinava ad adire l'intestato Tribunale al fine di far accertare il rapporto di filiazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.10.2020 si costituiva in giudizio il quale, pur fornendo una diversa ricostruzione degli Controparte_1 accadimenti, non si opponeva alla richiesta di riconoscimento giudiziale della paternità naturale avanzata dalla parte attrice;
evidenziava di non conoscere il percorso di studi intrapreso dalla controparte o se questo fosse o meno impegnato in attività di lavoro sicchè chiedeva di rigettare la richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di contribuzione paterna per il mantenimento del figlio e, in subordine, nel caso in cui l'attore non fosse indipendente, di porre a suo carico, in quanto disoccupato, l'obbligo di corrispondere una somma mensile di €150,00; contestava, in ultimo, la richiesta attorea di danno da illecito endofamiliare assumendo che l'assenza di un legame con il figlio, da egli nel tempo ricercato, era da imputarsi al comportamento della madre e dello stesso attore, sicchè ne chiedeva il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa era istruita a mezzo della documentazione versata in atti, di CTU medica al fine di verificare la compatibilità genetica tra le parti nonché la paternità biologica del rispetto al e di CP_1 Pt_1 prova orale.
A seguito di riassegnazione del procedimento, all'udienza del 6.11.2024, tenutasi a “trattazione scritta”, il Giudice, lette le note scritte con cui le parti precisavano le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e con trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
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SULLA DOMANDA DI RICO NOS CIMENTO G IUDIZIALE DE LLA
PATE RNIT Á.
La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
L'art. 269 c.c., nella formulazione sostanzialmente immutata derivante dalla novella di cui al D.lgs. n. 154/2013 in vigore dal 7 febbraio 2014, stabilisce al secondo comma che “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”, e all'ultimo comma che “la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.
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La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare sul punto che nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale della paternità il giudice del merito può legittimamente fondare il proprio convincimento anche sulla base di evidenze istruttorie di carattere puramente indiziario e su elementi dotati dei caratteri della gravità, univocità e concordanza, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre e il preteso padre biologico durante il periodo del concepimento (cfr. ex multis Cass. civ., 02.07.2007, n. 14976, e
Cass. civ., 09.06.2005, n. 12166). Inoltre, le indagini ematologiche ed immunogenetiche disposte a mezzo di consulenza tecnica c.d. percipiente (cfr. Cass. civ., 17.02.2006, n.
3563 e Cass. civ., n. 17.06.1992, n. 7465; sulla differenza tra CTU percipiente e CTU deducente si veda Cass. civ., 13.03.2009, n. 6155), per quanto idonee a fornire elementi di valutazione non solo per escludere ma anche per accertare con elevata probabilità il fatto/rapporto biologico di paternità, sono utilizzabili per confermare gli elementi già acquisiti attraverso il normale sistema probatorio (prove testimoniali e documentali;
cfr.
Cass. civ., 18.05.2004, n. 9412; e Cass. civ., 23.01.1993, n. 791).
Orbene nel caso di specie la domanda di parte attrice risulta ampiamente fondata siccome corredata da imponenti risultanze probatorie.
È infatti incontestato che e abbiano Controparte_1 Persona_1 avuto una relazione, seppur non stabile e non duratura come eccepito dalla parte convenuta. Inoltre, il non contesta di essere il padre di tanto da aver CP_1 Pt_1 rappresentato in corso di causa di aver cercato in passato di instaurare un legame affettivo con il figlio.
A tali elementi deve poi aggiungersi l'esito della disposta CTU per le indagini genetiche, in cui il dott. , dopo aver sottoposto i prelievi di materiale Persona_2 biologico estratti dai soggetti interessati alle prove di laboratorio in conformità delle direttive della International Society of Forensic Haemogenetics ( , ha concluso C.F._3 che “il confronto tra gli assetti dei singoli polimorfismi del padre e del presunto figlio consente di evidenziare una concordanza totale delle caratteristiche genetiche tra quelle analizzate … le analisi effettuate attraverso il test del DNA hanno provato nel nostro specifico caso che il sig. è padre biologico (con una sensibilità Controparte_1 statistica del test maggiore del 99,99%) di perché tutti gli alleli Parte_1 concordano perfettamente tra loro”.
Può quindi ritenersi ampiamente raggiunta la prova che il convenuto è il padre biologico di , con l'ulteriore conseguenza che la presente sentenza dovrà Parte_1 essere annotata in calce all'atto di nascita dell'attore al suo passaggio in giudicato.
SULLA DO MANDA DI CO NTRIBUZIONE PATE RNA AL
MANTENIME NTO DEL FIGLIO .
Venendo alla domanda concernente la fissazione di un assegno perequativo a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio, previsto dall'art. 277 co. 2 cc a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità naturale, si osserva che il
Giudice, ai sensi dell'art. 337-septies c.c. “valutate le circostanze può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno
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periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Da tanto consegue che incombe in capo al genitore che intende esonerarsi dal pagamento del mantenimento fornire la prova che il figlio sia divenuto economicamente autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di una attività lavorativa sia a quest'ultimo imputabile (cfr. Cass. Civ. n. 24424/13; Cass. civ., sez. I, n. 19589/2011).
Nella fattispecie in disamina, rileva il Tribunale che ha da poco compiuto il 25^ Pt_1 anni di età e che lo stesso ha dichiarato di essere studente universitario e, segnatamente, di aver conseguito la laurea triennale in economia e di essersi iscritto al primo anno del corso di laurea magistrale.
Il in relazione alla posizione del figlio non ha, per contro, fornito prova alcuna CP_1 in ordine all'indipendenza economica dell'attore e/o alla sua inattività, aderendo, in sede di memoria di replica, all'avversa richiesta, rendendosi disponibile al versamento della somma di €150,00 mensili.
Ne consegue da tanto la fondatezza della richiesta avanzata da parte attrice.
Venendo alla determinazione del quantum, ritiene il Collegio – alla luce della condizione reddituale documentata dal convenuto (il quale ha prodotto certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante un reddito complessivo percepito nell'anno 2023 pari ad €5.000,00, nell'anno 2022 pari ad €6.350,00 e pari a 0 negli anni, 2019, 2020 e 2021), e dell'assenza di indici relativi alle condizioni reddituali della madre di – Pt_1 congruo quantificare in €180,00 mensili, oltre adeguamento annuale istat, il contributo paterno al mantenimento del figlio.
Tale somma dovrà essere corrisposta a decorrere dalla presente pronuncia, entro il giorno venti di ciascun mese, direttamente in favore della parte attrice.
Deve, per contro, essere respinta la richiesta volta a conseguire il detto contributo a decorrere dall'8.1.2018, ovvero dal raggiungimento della maggiore età da parte di e sino all'attualità, spettando la legittimazione attiva alla richiesta di regresso Pt_1 degli importi sopportati per il mantenimento del figlio alla madre : ed Persona_1 invero, il figlio non può avanzare iure proprio domanda volta ad ottenere la corresponsione del rimborso del mantenimento pregresso per carenza di legittimazione attiva, in quanto titolare della relativa azione è l'altro genitore, nel caso di specie la madre, che ha sostenuto in via esclusiva la relativa spesa ed è, quindi, legittimato ad agire iure proprio per il rimborso di quanto anticipato per conto dell'altro.
SULLA DO MANDA DI RIS ARCIMENTO DEL DANNO
ENDO FAMIL IARE.
L'attore ha proposto, altresì, domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato riconoscimento ed alla conseguente violazione dei doveri genitoriali, per essere cresciuto senza un padre. Ebbene, tale domanda è ormai unanimemente ritenuta proponibile anche nel giudizio teso ad accertare il rapporto di filiazione (Cass. sez. I, sent.
n. 17914/2010).
Appare opportuno qui ricordare che presupposto della responsabilità aquiliana scaturente dalla violazione dei doveri inerenti al rapporto di filiazione non è il
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riconoscimento della paternità o la proposizione della relativa domanda, bensì la nascita del figlio. Ed invero, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147, 148, 315 bis e
316 bis c.c) sussiste per il solo fatto di averli generati, atteso che la sentenza dichiarativa della paternità produce gli effetti del riconoscimento, incluso quello del mantenimento, retroattivamente;
sicchè nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da un solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere integralmente al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ed essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (cfr. Cass. Civ., 10 aprile 2012, n. 5652; Cass. Civ., 17 dicembre 2007,
n. 26575; Cass. n. 2328/2006).
Notoriamente, la qualifica di violazione dei doveri genitoriali verso la prole è suscettibile di inquadramento nell'illecito endofamiliare ex art. 2043 c.c. e, in particolare, nell'illecito civile permanente laddove la condotta del genitore si concretizzi nell'assenza per un periodo significativo dalla vita dei figli, in quanto tale contegno continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione (cfr. Cass. n. 11097/2020). Infatti, la permanenza si protrae fino al momento della cessazione del comportamento di disinteresse mediante l'attivazione del genitore con una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali (cfr. Cass. n. 9930/2023). Le conseguenze dell'illecito cd. “endofamiliare” da mancato riconoscimento, ormai ampiamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza (v. Cass. n. 5652 del 2012 cit.), si articolano nel danno derivante da violazione dell'obbligo di mantenimento, connesso alla perdita di chances conseguenti, ad esempio, al mancato conseguimento della posizione sociale confacente a quella del padre biologico, ed in quello derivante dalla violazione degli altri doveri genitoriali, in particolare il diritto a ricevere cura, educazione, protezione, da entrambi i genitori. Difatti, la Corte ha specificato che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.
È la stessa privazione della figura genitoriale paterna, quale punto di riferimento fondamentale soprattutto nella fase della crescita, ad integrare “un fatto generatore di responsabilità aquiliana”, la cui prova, secondo la S.C., può essere offerta “sulla base anche di soli elementi presuntivi”, considerando “la particolare tipologia di danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione” (Cass. sent. n. 16657/2014).
Inoltre, vale la pena evidenziare che il presupposto del c.d. danno endofamiliare va individuato nella consapevolezza del concepimento che non s'identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica ma si compone di una serie di indizi univoci, generati innanzitutto dalla consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (cfr. Cass. Civ., 22 novembre 2013, n. 26205).
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Ebbene, nel caso in esame si può pacificamente ritenere che il abbia CP_1 acquisito la consapevolezza del rapporto di filiazione sin dalla nascita di essendo Pt_1 venuto a conoscenza – seppur le concrete circostanze fattuali riferite dalle parti divergono sul punto – della circostanza per cui la a seguito della loro breve relazione, era Pt_1 in stato di gravidanza. Tali aspetti costituiscono il profilo psicologico della colpa del e, dunque, consentono la piena configurabilità dell'illecito civile che costituisce CP_1 la pretesa risarcitoria di cui è causa. Né si può ritenere, come sostenuto dalla parte convenuta, l'assenza di una sua responsabilità per avere egli incontrato delle forti resistenze, nel tentativo di instaurare un rapporto con da parte della e Pt_1 Pt_1 dello stesso figlio: le circostanze allegate dalla parte convenuta ed emerse all'esito dell'istruttoria orale fanno emergere, in realtà, una difficoltà – tipica delle ipotesi di lontananza di un genitore – nell'instaurare un rapporto con all'epoca di pochi Pt_1 anni, il quale non aveva mai vissuto una quotidianità con il . CP_1
Anche l'asserito ostracismo – neppure compiutamente dimostrato – della madre a consentire l'instaurazione di un legame padre-figlio non può rappresentare nella specie un'esimente, non essendovi prova che il convenuto abbia inteso riconoscere il figlio e si sia attivato fattivamente, anche mediante ricorso alle competenti autorità in caso di opposizione della madre, per la creazione di siffatto legame.
Neppure i tentativi posti in essere dal di incontrare e occuparsi del figlio possono CP_1 comportare il rigetto della domanda in disamina: come confermato dallo stesso , CP_1 si è trattato di una frequentazione sporadica, risalente ai primi anni di vita di (2003 Pt_1
e 2011-2013), alla quale non è seguita l'instaurazione o il mantenimento di un rapporto padre-figlio.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa hanno confermato una discontinua e limitata presenza del padre nella vita del figlio, da farsi risalire ai primi anni di vita di
(sino al 2003) e nel periodo intercorrente tra il 2011 ed il 2013. Pt_1
Ricorrono, pertanto, nella fattispecie in esame tutti gli elementi costitutivi del danno endofamiliare.
Come detto, il ha avuto consapevolezza della propria paternità sin dal periodo CP_1 della gestazione del figlio (2000) eppure non si è mai attivato per il riconoscimento né ha mai provveduto in maniera regolare e costante alle esigenze materiali ed affettive di ed, inoltre, non ha mai partecipato in maniera assidua al suo percorso di crescita Pt_1 ed alla sua educazione.
Venendo, ora, alla quantificazione del danno c.d. endofamiliare, si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di affermare che essa possa avvenire in via equitativa, attraverso il rinvio alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, pur specificando che tale parametro tabellare deve essere considerato solo come punto di riferimento, dal momento che in caso di abbandono genitoriale la perdita non può ritenersi totale e definitiva come nel caso del decesso. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “Ai fini del risarcimento del danno endofamiliare, è indispensabile, oltre al raggiungimento della prova della responsabilità in capo al genitore che ha omesso il riconoscimento del figlio, l'indicazione delle conseguenze prodottesi nella sfera giuridica
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di quest'ultimo. Più esattamente, accertata la sussistenza di un danno non patrimoniale,
è indispensabile una individuazione precisa delle esatte conseguenze sofferte dal figlio
(sul piano del danno morale, sulla sfera dinamico-relazionale, ecc.), anche tenendo conto del fatto che siffatta individuazione ha delle ripercussioni nella determinazione del quantum risarcitorio. In tal senso, la necessità di garantire uniformità e certezza trova conforto nelle riformate tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il
Tribunale di Milano per il danno da perdita del rapporto familiare. Nella quantificazione del danno non patrimoniale occorre, tuttavia, utilizzare il sistema tabellare tenendo conto delle circostanze del caso ed evitando di sfociare in pericolosi automatismi nella riduzione del risarcimento” (cfr. Cass. n. 28551/2023).
Tanto premesso deve ancora condividersi la posizione della giurisprudenza di merito in ordine all'inapplicabilità al caso di specie delle più recenti tabelle milanesi del 2022, atteso che il sistema a punto e le variabili di liquidazione introdotti mal si attagliano alla fattispecie oggetto di causa.
Orbene, partendo dall'importo base di €168.500,00 riconosciuto dalle tabelle del
Tribunale di Milano, edizione 2021, in favore del figlio per la perdita (decesso) del genitore, considerate applicabili alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che possa essere liquidata in favore di parte attrice la somma di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento dell'illecito endofamiliare evidenziandosi sul punto:
1. che il ha CP_1 svolto due tentativi, nel corso del tempo, per creare un legame affettivo con il figlio, provvedendo, in particolare, tra il 2011 e il 2013 ad occuparsi in maniera fattiva della sua crescita (è emerso che lo accompagnava e prelevava dalla scuola di calcio, che pranzavano o cenavano assieme, che lo ha inserito nella sua famiglia di origine);
2. che gli ultimi incontri padre-figlio risalgono al 2013; 3. che in detto periodo, vedeva Pt_1 quale figura di riferimento il compago della madre che chiamava 'papà';
4. che alcuna specifica conseguenza – anche in relazione a quali ulteriori e differenti percorsi di studio avrebbe potuto intraprendere – derivante dall'assenza della figura paterna è stata nella specie allegata dalla parte attrice.
In definitiva l'importo sopra indicato deve ritenersi congruo alla luce delle circostanze concrete del caso in disamina, tenendo altresì conto delle condizioni reddituali delle parti e del presumibile supporto economico che avrebbe potuto garantire il padre;
su tale importo devono riconoscersi gli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.
SULLE SPESE PRO CESSUALI.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta.
Tali spese vengono liquidate, come in dispositivo, secondo il d.m. n. 147/2022, facendo applicazione dei parametri medi con riduzione del 40% dello scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, in ragione dell'attività in concreto svolto e della non complessità delle questioni emerse.
Tali spese devono essere corrisposte in favore dello Stato in ragione dell'ammissione di parte attrice al beneficio del gratuito patrocinio.
Le spese di ctu devono porsi definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6767/2020 R.G., introdotto con domanda proposta da
[...]
nei confronti di , con l'intervento del P.M., ogni Parte_1 Controparte_1 diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che , nato a [...] il [...], è il padre biologico Controparte_1 di nato a [...] l'[...] da nata a [...] il Parte_1 Persona_1
10.11.1967;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di;
Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di versare al figlio Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 20 di ciascun mese a decorrere dalla presente pronuncia, la
[...] somma di €180,00 a titolo di contribuzione al mantenimento dello stesso, oltre adeguamenti ISTAT annuali;
- accoglie la domanda di risarcimento del danno di natura endofamiliare formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 in favore dell'attore della somma di €15.000,00 oltre interessi Parte_1 legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, che si liquidano in €4.569,60 per compensi professionali, oltre RFS al 15%, cpa e IVA come per legge, oltre contributo unificato e marche, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
- pone gli oneri peritali, come già liquidati con separato decreto in atti, definitivamente a carico del convenuto.
Manda alla Cancelleria ed all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari per gli adempimenti di rispettiva competenza;
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 18 marzo 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
DR.SSA TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
DR. GIUSEPPE DISABATO
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