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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10213 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE - IMPRESE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vittorio LO Presidente
dott.ssa Maria Pia De Lorenzo Giudice rel./est.
dott. Luigi D'Alessandro Giudice
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35586 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto Procedimento europeo controversie di modesta entità, decisa ai sensi del
Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
TRA
, numero di identificazione con sede Parte_1 NumeroDi_1
in Lisbona (1350-100) in Rua Correia Teles, 28 A, rappresentata dall'amministratore delegato con mail CP_1 Email_1
ATTRICE
E
(C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa (C.F. Controparte_3
), corrente in Roma alla Via delle Canapiglie n. 130 ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Padova n. 4 presso lo studio degli avv.ti
UR LL (C.F. – Pec: C.F._2
– Peo: ) e IE Email_2 Email_3
Cicero (C.F. – Pec: – Peo: C.F._3 Email_4
) Email_3 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. In data 05.09.2024 la nella qualità di licenziataria Parte_1
delle opere del Sig. promuoveva, avanti il Tribunale Ordinario di CP_1
Roma, procedimento europeo per le controversie di modesta entità; la domanda veniva proposta nel luglio 2024 presso il Tribunale civile di Roma, in ragione del luogo di residenza del convenuto.
2. Nello specifico, la società attrice dichiarava, mediante allegato al proprio modulo di domanda, di svolgere attività di vendita di immagini di pregio – realizzate e modificate dall'amministratore – mediante il proprio sito, CP_1
www.sumfinity.com, come “stampe d'arte” in edizione limitata, concesse in licenza a società a condizioni esclusive. Dette fotografie – sempre a dire di parte ricorrente
– sono rinomate per la loro creatività e maestria tecnica, tanto da aver ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, come documentato su https://sumfinity.com/awards-and-publications/ e sono vendute altresì come Stampe
d'Arte in edizione limitata.
3. Mediante il modulo di domanda, parte attrice asseriva che una delle proprie immagini – “Vilnius Skyline Lituania”, pubblicata in data 2.05.2018 sul proprio sito, fosse stata utilizzata senza autorizzazione dell'attore sul sito della convenuta, www.amti.it (all. C3 parte attrice).
4. In data 12.09.2019, dopo essere venuto a conoscenza dell'utilizzo illegittimo dell'immagine per mezzo dei servizi di RightsPilot UG, società tedesca,
[...]
allora titolare delle immagini, provvedeva, asseritamente, ad inviare CP_4
diffida formale al convenuto, recante anche un prospetto dei costi correlati anche alla durata del danno a lui arrecato, senza ottenere riscontro.
5. In data 16.10 dello stesso anno, asseritamente, provvedeva dunque a notificare un avviso di messa in mora.
6. In data 30.05.2020, provvedeva al trasferimento dei diritti CP_1
economici per le proprie immagini alla società attrice, nonché di tutte le controversie irrisolte delle quali fossero ad oggetto in quel momento.
7. Le modalità d'acquisto sul sito prevedono la possibilità di vendita delle immagini a sole imprese, mediante licenze d'acquisto variabili a seconda del settore industriale di riferimento. Il valore della licenza dipende dal periodo di noleggio, ed è facilmente deducibile in quanto pubblicata sul sito indicato in precedenza.
8. L'attore disponeva che, dato l'utilizzo a partire dal 30.03.2019 al 3.10.2019, il canone di licenza sarebbe ammontato a € 1.615,00. Richiedeva inoltre un risarcimento del danno causato dalla mancata indicazione del copyright, all'epoca, in capo a che ne avrebbe impedito la riconducibilità al CP_1 proprietario, pari, forfettariamente, al valore della foto utilizzata, per un totale di €
3.230,00, maggiorato di interessi a partire dalla data di prima pubblicazione sul sito della convenuta. Depositava, inoltre, le prove della pubblicazione illegittima dell'immagine in oggetto in data 22.09.2019, nonché esempi dei propri accordi contrattuali relativi ai diritti fotografici.
9. Richiedeva dunque il pagamento del servizio di utilizzo delle proprie immagini, agito impropriamente senza autorizzazione, e il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 2006/116/CE sulla protezione del diritto d'autore, l'art. 5 della Convenzione di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie ed Artistiche, nonché il Regolamento (CE) n. 861/2007 per le controversie transnazionali di modesta entità.
10. Il ricorso introduttivo veniva notificato all' (di Controparte_2
seguito, brevemente, con raccomandata n. 69673226900 -1 ricevuta in CP_5
data 03.02.2025 (doc. 01 e 02 di parte convenuta).
11. provvedeva a costituirsi in giudizio in data 3.03.2025, deducendo, in via CP_5
preliminare, che il diritto al risarcimento del danno, esercitato in funzione dell'asserita violazione del copyright, risulterebbe prescritto per il decorso del termine quinquennale, trattandosi, nel caso di specie, di un illecito aquiliano.
12. Premetteva, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte (cfr. pag. 4), l' non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione interlocutoria CP_2
o, preventiva rispetto al presente giudizio.
13. A seguito della comparsa del convenuto, parte attrice procedeva inoltre a depositare un'ulteriore nota di trattazione successiva, in risposta a quanto dichiarato da
CP_5
*** 14. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, per il quale non vi è
obbligatorietà di rappresentanza legale per il ricorrente, si svolge in forma scritta e riguarda esclusivamente questioni che abbiano carattere transfrontaliero, al di sotto di euro 5.000,00 ed esclude la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri (acta iure imperii), oltre che regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari.
15. Considerando il limite imposto per valore della controversia, per l'Italia è competente il Giudice di pace oppure, nei casi di competenza esclusiva per materia previsti dalla legislazione italiana, come nel caso di specie, il Tribunale ordinario civile o la Corte di appello in funzione di giudice in unico grado.
16. Una volta ricevuto il modulo di domanda, l'organo giurisdizionale procede ad un'udienza tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione disponibili ovvero all'acquisizione di ulteriori elementi o prove tramite le parti, se lo ritiene necessario o su richiesta di una delle parti. L'organo giurisdizionale può altresì rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia manifestamente superflua per l'equa trattazione del procedimento. Il rigetto, che non può essere impugnato in via autonoma, è motivato per iscritto.
17. Tutte le sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello
Stato membro di esecuzione.
18. In primo luogo, parte convenuta negava la veridicità di quanto allegato dall'attrice in relazione agli asseriti giorni di utilizzo delle immagini oggetto di contestazione.
In particolare, dichiarava l'insussistenza di prove riguardanti le date specifiche menzionate nel modulo di domanda, e contemporaneamente che il periodo di tempo menzionato fosse incoerente con lo scopo eventualmente perseguito, considerando che, se utilizzata, l'immagine avrebbe riguardato la pubblicizzazione di un evento – il WMTS 2019 – svoltosi a Vilnius (Lituania) dal 4 al 9 agosto 2019, e conclusosi molto prima rispetto al periodo contestato, che si protraeva fino ad ottobre 2019.
Allo stesso tempo, invocava la prescrizione del diritto al risarcimento poiché, collocando il dies a quo di asserito inizio dell'utilizzo dell'immagine sul sito al
03.05.2019, al momento della proposizione della domanda giudiziale europea, sarebbero passati più di cinque anni. 19. Nella nota di trattazione depositata successivamente alla comparsa di risposta da parte attrice, questa eccepiva tuttavia che il calcolo dei tempi di prescrizione con riguardo al diritto d'autore non debbano essere considerati, secondo leggi italiane ed europee non meglio specificate, a partire dalla data di pubblicazione ed utilizzo non autorizzato delle immagini coperte da copyright, bensì dal momento in cui l'avente diritto ne fosse venuto a conoscenza. Nel caso di specie, il 12.09.2019.
20. L'assunto di parte attrice non è corretto.
21. Come sostenuto dal convenuto, il tempo di prescrizione per l'illecito in oggetto, di tipo extracontrattuale al quale è applicabile l'art. 2043 c.c., è di 5 anni ai sensi dell'art. 2947 c.c., “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”. Il dies a quo a partire dal quale la prescrizione effettivamente viene calcolata, in combinato disposto con l'art. 2935 c.c., è il “giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, che non coincide l'epoca in cui la parte ne ha avuto conoscenza ma da quando il danno si è prodotto. Ai fini del decorso della prescrizione rileva cioè la sola possibilità legale di esercizio del diritto e non invece quella di fatto, perciò tale decorrenza non comincia dove il diritto risulti soggetto a condizione sospensiva (v. art. 1353) o a termine iniziale, mentre è irrilevante l 'eventuale impedimento di mero fatto, come l'ipotesi in cui il titolare del suddetto diritto non sia a conoscenza della sua qualifica o dell'identità del suo debitore. Più in particolare l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso della prescrizione per l'azione di annullamento del licenziamento illegittimo, la dedotta impossibilità per il lavoratore di acquisire la documentazione a tal fine necessaria, se non all'esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti). (Cassazione civile, Sez.
Lavoro, sentenza n. 22072 del 11 settembre 2018)
22. La domanda attorea deve essere pertanto rigettata. 23. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- respinge il ricorso;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate in complessivi euro 852,00 per competenza professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26/06/2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Pia De Lorenzo Dott. Vittorio
LO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE - IMPRESE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vittorio LO Presidente
dott.ssa Maria Pia De Lorenzo Giudice rel./est.
dott. Luigi D'Alessandro Giudice
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35586 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto Procedimento europeo controversie di modesta entità, decisa ai sensi del
Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
TRA
, numero di identificazione con sede Parte_1 NumeroDi_1
in Lisbona (1350-100) in Rua Correia Teles, 28 A, rappresentata dall'amministratore delegato con mail CP_1 Email_1
ATTRICE
E
(C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa (C.F. Controparte_3
), corrente in Roma alla Via delle Canapiglie n. 130 ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Padova n. 4 presso lo studio degli avv.ti
UR LL (C.F. – Pec: C.F._2
– Peo: ) e IE Email_2 Email_3
Cicero (C.F. – Pec: – Peo: C.F._3 Email_4
) Email_3 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. In data 05.09.2024 la nella qualità di licenziataria Parte_1
delle opere del Sig. promuoveva, avanti il Tribunale Ordinario di CP_1
Roma, procedimento europeo per le controversie di modesta entità; la domanda veniva proposta nel luglio 2024 presso il Tribunale civile di Roma, in ragione del luogo di residenza del convenuto.
2. Nello specifico, la società attrice dichiarava, mediante allegato al proprio modulo di domanda, di svolgere attività di vendita di immagini di pregio – realizzate e modificate dall'amministratore – mediante il proprio sito, CP_1
www.sumfinity.com, come “stampe d'arte” in edizione limitata, concesse in licenza a società a condizioni esclusive. Dette fotografie – sempre a dire di parte ricorrente
– sono rinomate per la loro creatività e maestria tecnica, tanto da aver ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, come documentato su https://sumfinity.com/awards-and-publications/ e sono vendute altresì come Stampe
d'Arte in edizione limitata.
3. Mediante il modulo di domanda, parte attrice asseriva che una delle proprie immagini – “Vilnius Skyline Lituania”, pubblicata in data 2.05.2018 sul proprio sito, fosse stata utilizzata senza autorizzazione dell'attore sul sito della convenuta, www.amti.it (all. C3 parte attrice).
4. In data 12.09.2019, dopo essere venuto a conoscenza dell'utilizzo illegittimo dell'immagine per mezzo dei servizi di RightsPilot UG, società tedesca,
[...]
allora titolare delle immagini, provvedeva, asseritamente, ad inviare CP_4
diffida formale al convenuto, recante anche un prospetto dei costi correlati anche alla durata del danno a lui arrecato, senza ottenere riscontro.
5. In data 16.10 dello stesso anno, asseritamente, provvedeva dunque a notificare un avviso di messa in mora.
6. In data 30.05.2020, provvedeva al trasferimento dei diritti CP_1
economici per le proprie immagini alla società attrice, nonché di tutte le controversie irrisolte delle quali fossero ad oggetto in quel momento.
7. Le modalità d'acquisto sul sito prevedono la possibilità di vendita delle immagini a sole imprese, mediante licenze d'acquisto variabili a seconda del settore industriale di riferimento. Il valore della licenza dipende dal periodo di noleggio, ed è facilmente deducibile in quanto pubblicata sul sito indicato in precedenza.
8. L'attore disponeva che, dato l'utilizzo a partire dal 30.03.2019 al 3.10.2019, il canone di licenza sarebbe ammontato a € 1.615,00. Richiedeva inoltre un risarcimento del danno causato dalla mancata indicazione del copyright, all'epoca, in capo a che ne avrebbe impedito la riconducibilità al CP_1 proprietario, pari, forfettariamente, al valore della foto utilizzata, per un totale di €
3.230,00, maggiorato di interessi a partire dalla data di prima pubblicazione sul sito della convenuta. Depositava, inoltre, le prove della pubblicazione illegittima dell'immagine in oggetto in data 22.09.2019, nonché esempi dei propri accordi contrattuali relativi ai diritti fotografici.
9. Richiedeva dunque il pagamento del servizio di utilizzo delle proprie immagini, agito impropriamente senza autorizzazione, e il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 2006/116/CE sulla protezione del diritto d'autore, l'art. 5 della Convenzione di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie ed Artistiche, nonché il Regolamento (CE) n. 861/2007 per le controversie transnazionali di modesta entità.
10. Il ricorso introduttivo veniva notificato all' (di Controparte_2
seguito, brevemente, con raccomandata n. 69673226900 -1 ricevuta in CP_5
data 03.02.2025 (doc. 01 e 02 di parte convenuta).
11. provvedeva a costituirsi in giudizio in data 3.03.2025, deducendo, in via CP_5
preliminare, che il diritto al risarcimento del danno, esercitato in funzione dell'asserita violazione del copyright, risulterebbe prescritto per il decorso del termine quinquennale, trattandosi, nel caso di specie, di un illecito aquiliano.
12. Premetteva, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte (cfr. pag. 4), l' non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione interlocutoria CP_2
o, preventiva rispetto al presente giudizio.
13. A seguito della comparsa del convenuto, parte attrice procedeva inoltre a depositare un'ulteriore nota di trattazione successiva, in risposta a quanto dichiarato da
CP_5
*** 14. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, per il quale non vi è
obbligatorietà di rappresentanza legale per il ricorrente, si svolge in forma scritta e riguarda esclusivamente questioni che abbiano carattere transfrontaliero, al di sotto di euro 5.000,00 ed esclude la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri (acta iure imperii), oltre che regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari.
15. Considerando il limite imposto per valore della controversia, per l'Italia è competente il Giudice di pace oppure, nei casi di competenza esclusiva per materia previsti dalla legislazione italiana, come nel caso di specie, il Tribunale ordinario civile o la Corte di appello in funzione di giudice in unico grado.
16. Una volta ricevuto il modulo di domanda, l'organo giurisdizionale procede ad un'udienza tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione disponibili ovvero all'acquisizione di ulteriori elementi o prove tramite le parti, se lo ritiene necessario o su richiesta di una delle parti. L'organo giurisdizionale può altresì rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia manifestamente superflua per l'equa trattazione del procedimento. Il rigetto, che non può essere impugnato in via autonoma, è motivato per iscritto.
17. Tutte le sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello
Stato membro di esecuzione.
18. In primo luogo, parte convenuta negava la veridicità di quanto allegato dall'attrice in relazione agli asseriti giorni di utilizzo delle immagini oggetto di contestazione.
In particolare, dichiarava l'insussistenza di prove riguardanti le date specifiche menzionate nel modulo di domanda, e contemporaneamente che il periodo di tempo menzionato fosse incoerente con lo scopo eventualmente perseguito, considerando che, se utilizzata, l'immagine avrebbe riguardato la pubblicizzazione di un evento – il WMTS 2019 – svoltosi a Vilnius (Lituania) dal 4 al 9 agosto 2019, e conclusosi molto prima rispetto al periodo contestato, che si protraeva fino ad ottobre 2019.
Allo stesso tempo, invocava la prescrizione del diritto al risarcimento poiché, collocando il dies a quo di asserito inizio dell'utilizzo dell'immagine sul sito al
03.05.2019, al momento della proposizione della domanda giudiziale europea, sarebbero passati più di cinque anni. 19. Nella nota di trattazione depositata successivamente alla comparsa di risposta da parte attrice, questa eccepiva tuttavia che il calcolo dei tempi di prescrizione con riguardo al diritto d'autore non debbano essere considerati, secondo leggi italiane ed europee non meglio specificate, a partire dalla data di pubblicazione ed utilizzo non autorizzato delle immagini coperte da copyright, bensì dal momento in cui l'avente diritto ne fosse venuto a conoscenza. Nel caso di specie, il 12.09.2019.
20. L'assunto di parte attrice non è corretto.
21. Come sostenuto dal convenuto, il tempo di prescrizione per l'illecito in oggetto, di tipo extracontrattuale al quale è applicabile l'art. 2043 c.c., è di 5 anni ai sensi dell'art. 2947 c.c., “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”. Il dies a quo a partire dal quale la prescrizione effettivamente viene calcolata, in combinato disposto con l'art. 2935 c.c., è il “giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, che non coincide l'epoca in cui la parte ne ha avuto conoscenza ma da quando il danno si è prodotto. Ai fini del decorso della prescrizione rileva cioè la sola possibilità legale di esercizio del diritto e non invece quella di fatto, perciò tale decorrenza non comincia dove il diritto risulti soggetto a condizione sospensiva (v. art. 1353) o a termine iniziale, mentre è irrilevante l 'eventuale impedimento di mero fatto, come l'ipotesi in cui il titolare del suddetto diritto non sia a conoscenza della sua qualifica o dell'identità del suo debitore. Più in particolare l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso della prescrizione per l'azione di annullamento del licenziamento illegittimo, la dedotta impossibilità per il lavoratore di acquisire la documentazione a tal fine necessaria, se non all'esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti). (Cassazione civile, Sez.
Lavoro, sentenza n. 22072 del 11 settembre 2018)
22. La domanda attorea deve essere pertanto rigettata. 23. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- respinge il ricorso;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate in complessivi euro 852,00 per competenza professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26/06/2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Pia De Lorenzo Dott. Vittorio
LO