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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/06/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RGVG 1647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1647 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza del 17.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.04.1984, rappresentato e difeso dalle avv. Barberi Giuliana, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, via S. Lucia al Parco n.12, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29.06.1987, rappresentata e difesa dall'avv. Melina Consuelo Sangiovanni, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, via Emilio Cuzzocrea trav. Pr. n.5, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 14.06.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 25.06.2015;
-considerato che con decreto del 26.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 24.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 19.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt.
473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-rilevato che con ordinanza del 31.10.2024 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al giorno 11.02.2025 con termine per note di trattazione scritta entro 5 giorni prima dell'udienza;
-rilevato che con ordinanza del 10.03.2025, a scioglimento della riserva automatica assunta in data 07.02.2025 alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c , il Collegio, ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti risultasse contrario all'interesse dei due figli minori ( 11 anni ) e ( 6 anni) nella parte in cui non veniva prevista una Per_1 Per_2
collocazione prevalente degli stessi presso uno dei genitori con diritto di visita dell'altro, portando con sé anche la necessità di prevedere un assegno a carico del coniuge non collocatario dei minori, quale contributo al mantenimento degli stessi ed una compiuta disciplina dell'incasso dell'AUU;
- preso atto del nuovo termine fissato all'uopo sino al 14.05.2025 ore 10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c cui avrebbe dovuto essere allegato il nuovo accordo sottoscritto dalle parti ed in separato file pdf nativo digitale;
- rilevato che in data 22.04.2025 per mezzo del proprio difensore, Parte_2
depositava rinuncia alla separazione e agli atti del giudizio chiedendo l'estinzione del processo, a causa del venir meno delle condizioni per addivenire ad una separazione consensuale;
-considerato che con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025,
pur prendendo atto della rinuncia in atti della controparte, insisteva nella Parte_1
volontà di addivenire ad un accordo consensuale, allo stato però non raggiunto;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile Reggio Calabria il 25.06.2015 b) dal matrimonio sono nati i figli minori (01.11.2013) e Per_1 Per_2
(19.02.2018);
-riscontrato che le condizioni così come formulate dalle parti in ricorso e non modificate in seguito al provvedimento collegiale interlocutorio non siano omologabili e che pertanto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 co. 4 c.p.c., la domanda vada rigettata;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M., il quale ha espresso il parere in data 18.11.2024 nonché nuovamente in data 27/03/2025 sull'ordinanza del 10.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale depositato in data 14.06.2024 da e così Parte_1 Parte_2
provvede:
- rigetta allo stato la domanda di separazione personale tra e Parte_1 [...]
Parte_2
-spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena M. A. Luppino dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1647 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza del 17.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.04.1984, rappresentato e difeso dalle avv. Barberi Giuliana, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, via S. Lucia al Parco n.12, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29.06.1987, rappresentata e difesa dall'avv. Melina Consuelo Sangiovanni, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, via Emilio Cuzzocrea trav. Pr. n.5, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 14.06.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 25.06.2015;
-considerato che con decreto del 26.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 24.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 19.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt.
473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-rilevato che con ordinanza del 31.10.2024 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al giorno 11.02.2025 con termine per note di trattazione scritta entro 5 giorni prima dell'udienza;
-rilevato che con ordinanza del 10.03.2025, a scioglimento della riserva automatica assunta in data 07.02.2025 alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c , il Collegio, ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti risultasse contrario all'interesse dei due figli minori ( 11 anni ) e ( 6 anni) nella parte in cui non veniva prevista una Per_1 Per_2
collocazione prevalente degli stessi presso uno dei genitori con diritto di visita dell'altro, portando con sé anche la necessità di prevedere un assegno a carico del coniuge non collocatario dei minori, quale contributo al mantenimento degli stessi ed una compiuta disciplina dell'incasso dell'AUU;
- preso atto del nuovo termine fissato all'uopo sino al 14.05.2025 ore 10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c cui avrebbe dovuto essere allegato il nuovo accordo sottoscritto dalle parti ed in separato file pdf nativo digitale;
- rilevato che in data 22.04.2025 per mezzo del proprio difensore, Parte_2
depositava rinuncia alla separazione e agli atti del giudizio chiedendo l'estinzione del processo, a causa del venir meno delle condizioni per addivenire ad una separazione consensuale;
-considerato che con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025,
pur prendendo atto della rinuncia in atti della controparte, insisteva nella Parte_1
volontà di addivenire ad un accordo consensuale, allo stato però non raggiunto;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile Reggio Calabria il 25.06.2015 b) dal matrimonio sono nati i figli minori (01.11.2013) e Per_1 Per_2
(19.02.2018);
-riscontrato che le condizioni così come formulate dalle parti in ricorso e non modificate in seguito al provvedimento collegiale interlocutorio non siano omologabili e che pertanto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 co. 4 c.p.c., la domanda vada rigettata;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M., il quale ha espresso il parere in data 18.11.2024 nonché nuovamente in data 27/03/2025 sull'ordinanza del 10.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale depositato in data 14.06.2024 da e così Parte_1 Parte_2
provvede:
- rigetta allo stato la domanda di separazione personale tra e Parte_1 [...]
Parte_2
-spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena M. A. Luppino dott. Giuseppe Campagna