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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/07/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, riunito in camera di consi- glio in persona dei signori magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale - Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari conten- ziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1273, avente per og- getto modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone, alla C.F._1
via Vittorio Veneto, n. 124/N, presso lo studio dell'avv. Patrizia
Covelli (cod. fisc. , pec: C.F._2 [...]
), che lo rappresenta e di- Email_1 fende in virtù di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
1 E
nata a [...] il [...], cod. fisc. TDSM- CP_1
, elettivamente domiciliata in Crotone, al Corso C.F._3
Mazzini, n.93, presso lo studio dell'avv. Salvatore Andrea Falcone
(cod. fisc. , pec: , che la rap- C.F._4 Email_2 presenta e difende per procura in calce alla comparsa di costitu- zione;
– resistente–
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
I. Con ricorso depositato il 17.9.2023 , premesso: Parte_1
• Che con sentenza n. 46/2001 del Tribunale di Crotone del
18.12.2001, depositata il 19.12.2001, era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto, in data 18.06.1987, con CP_1
• Che era stato previsto che egli versasse la somma di €
1.400,00 complessivamente a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie, allora minorenni;
• Che, successivamente, essendogli egli risposato ed avendo avuto un altro figlio, e avendo saputo che la ex moglie aveva trovato un'occupazione, chiedeva al Tribunale di Crotone la revisione delle condizioni di divorzio;
• Che tra i coniugi interveniva un accordo, a definizione del procedimento, secondo il quale egli rimaneva obbligato a cor- rispondere in favore dell'ex moglie l'assegno mensile di €
300,00;
• Che, tuttavia, successivamente le sue condizioni economiche erano peggiorate, in quanto il figlio più piccolo era cresciuto
2 ed egli aiutava anche i figli più grandi;
che, dal canto suo, la aveva continuato a lavorare senza comunicare tale CP_1 situazione all'ex marito e godeva anche dei benefici di ausilio al reddito;
• Che, pertanto, sussistevano le condizioni per la revoca dell'assegno di divorzio;
ciò premesso, chiedeva a questo Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare l'assegno di mantenimento per la;
CP_1
2) Che, accertata l'occupazione lavorativa della , il Tribu- CP_1 nale disponesse la restituzione al dell'assegno di- Parte_1
vorzile, ingiustamente percepito, a decorrere quanto meno dal deposito del ricorso, chiedendo inoltre di comminare a carico della resistente, accertata la continuità dello svolgimento di at- tività lavorativa dal 2012 ad oggi, e taciuta dalla stessa, in via equitativa, la corresponsione di una somma di danaro a favore del ricorrente;
3) Con vittoria di spese.
II. si costituiva con propria comparsa, deducendo: CP_1
che la sua situazione lavorativa era già stata considerata nell'ambito del procedimento conclusosi nel 2012 di revisione del- le condizioni di divorzio dinanzi al Tribunale di Crotone, nel qua- le le parti erano giunte ad un accordo sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento, tenuto conto altresì che ella aveva cessato di lavorare già dal 2010; che ella poi aveva percepito il reddito di cittadinanza fino al dicembre 2023, poi cessato;
che e lla aveva dovuto prendere un appartamento in locazione, mentre prima l'ex marito corrispondeva il pagamento del canone della vecchia abitazione ed aveva una malattia che le comportava esbor- si continui per accedere alle cure;
che era invalida al 75%, come da
3 verbale della Commissione medica INPS e che pertanto non avreb- be comunque potuto lavorare;
tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
III. All'udienza del 19.12.2023 erano sentite le parti;
all'esito, era ammessa la chiesta prova per testi.
IV. Svolta l'istruttoria orale e documentale, all'udienza del
6.5.2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
V. La presente domanda è volta, in sostanza, ad ottenere da parte del ricorrente la modifica delle condizioni di divorzio;
il ricorrente chiede che sia modificata la previsione, concordata dagli ex coniugi nel 2012, in sede di altro precedente procedimento instaurato dal per la modifica delle condizioni di divorzio, secondo la Parte_1
quale egli versa l'assegno di mantenimento in favore dell'ex moglie di € 300,00 mensili, sostenendo che le sue condizioni economiche sono peggiorate e che egli sostiene ulteriori spese, eccependo inol- tre che la svolge attività lavorativa e percepisce sostegni CP_1 per il reddito.
Dal canto suo, la dichiara di non poter lavorare, in quanto CP_1
invalida al 75%, di aver lavorato fino al 2010 e che tale circostanza era stata già valutata dalle parti in sede di accordo sulla revisione delle condizioni nel 2012.
Innanzitutto è opportuno ricordare che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate al momento della loro emissione.
Infatti la legge attribuisce al procedimento di revisione delle con- dizioni di divorzio disciplinato ex art. 473.bis.29 c.p.c., applicabile
4 al presente procedimento, l'accertamento della esistenza dei “giu- stificati motivi” che autorizzano la modificazione delle condizioni del divorzio, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi del- la situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati. Trattasi di procedimento con natu- ra non di revisio prioris instantiae e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di merito, bensì di novum iudicium, in quanto finalizzato ad adeguare la rego- lamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situa- zione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni (patrimoniali e personali), determinan- done uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giu- dice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verifica- tosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un rie- quilibrio delle rispettive posizioni (C.App. Roma, n. 600/2003).
Al fine di valutare la domanda di eliminazione dell'assegno formu- lata dal ricorrente, è stata svolta la prova orale ed acquisita docu- mentazione patrimoniale di entrambe le parti.
Dall'escussione testimoniale non è emersa la prova che la CP_1 svolga attività lavorativa, come sostenuto dal . Parte_1
I testi sentiti hanno corroborato le dichiarazioni delle parti, nel senso che i testi della hanno dichiarato che la stessa non CP_1
svolge attività lavorativa, mentre quelli del hanno so- Parte_1
stenuto il contrario.
Non è possibile, pertanto, dichiarare i testi che seguono attendibili,
5 tenuto conto del contrasto nel contenuto delle loro dichiarazioni e dell'impossibilità di ritenere l'uno più attendibile dell'altro. Deve rilevarsi comunque che si tratta nel complesso di dichiarazioni ge- neriche e per nulla circostanziate.
Il figlio delle parti, ha dichiarato di aver sa- Testimone_1 puto dalle sue sorelle che la madre lavora in nero, come assistente alla poltrona alle dipendenze dell'TO , da cir- Per_1
ca 2 anni, o forse di più, precisando tuttavia di non aver mai visto la madre lavorare e che egli è stato fuori Crotone per circa 10 anni.
Ha dichiarato di ricordare che quando egli aveva 18/20 anni (il te- ste è nato nel 1987) la madre aveva lavorato presso il dott. Pt_2
[...]
Il teste , marito di una delle figlie delle parti, ha di- Testimone_2 chiarato di aver saputo che la suocera lavora dal CP_1
suocero , ma di non aver mai visto la suocera lavorare Parte_1
né di averne mai parlato con la moglie.
La UO (compagna del figlio CP_2 Testimone_1
ha dichiarato di sapere che la suocera lavora presso l'TO , in quanto suo fratello era anda- Per_1 Per_2
to un anno prima per delle cure e l'aveva vista.
La teste amica della , ha dichiarato che la si- Tes_3 CP_1 gnora non lavora presso l'TO e che invece la Per_1
stessa ha lavorato presso il dentista ma ha smesso di la- CP_3
vorare più di dieci anni prima. Ha dichiarato che probabilmente le voci che corrono sul fatto che la lavori presso il CP_1 Per_1
derivano dal fatto che ella aveva inviato un curriculum. Ha inoltre dichiarato che circa un anno e mezzo prima, mentre era sottoposta a cure odontoiatriche dal dott. ( che è il titolare dello Per_3
studio dove lavora anche l'TO ), aveva assisti- Per_1 to all'arrivo del , il quale era entrato gridando, in quan- Parte_1
6 to pensava che la moglie lavorasse lì. Ha dichiarato che in quel momento il non era presente in studio. Per_1
La teste , amica della , ha dichiarato che Testimone_4 CP_1
non è vero che la lavora presso il Vasapolllo, ma che an- CP_1
dava da lui presso lo studio una volta alla settimana a fare pulizie in quanto economicamente non ce la faceva;
quando lui aveva biso- gno la chiamava per le pulizie. Ha dichiarato di aver prestato dei soldi alla , probabilmente nel 2023, anche se non era sicura CP_1 della data, e che la aveva portato un curriculum da CP_1 Per_4
.
[...]
, fratello di ha dichiarato che si era Testimone_5 CP_2
recato dall'TO per sottoporsi a cure odontoia- Per_1
triche per circa 7 - 8 mesi e che era stato consigliato dalla . CP_1
Ha dichiarato che la era presente nello studio quando egli CP_1
andava per le cure, di non averla vista con il camice ma che ella si era occupata delle pratiche, del pagamento. Ha dichiarato di aver avuto contatti con lei, di aver preso gli appuntamenti con lei, più o meno una volta al mese.
Si tratta, pertanto, con tutta evidenza, di dichiarazioni generiche che non consentono al Tribunale di compiere una valutazione in un senso o nell'altro.
Le dichiarazioni dei testi e , invece, devono Per_3 Per_1
ritenersi attendibili in quanto gli stessi, evidentemente, sono i di- retti interessati dall'eventuale svolgimento di un'attività lavorativa da parte della . CP_1
Il dentista e titolare dello studio nel quale collabora Per_3
l'TO , ha dichiarato di conoscere la , in Per_1 CP_1
quanto la stessa aveva portato una paziente allo studio un anno e mezzo prima, e che gliel'aveva presentata il suo tecnico, . Per_1
Il aveva chiesto se la poteva lavorare da lui, pe- Per_1 CP_1
7 rò egli aveva aperto lo studio da pochi giorni e quindi non sapeva ancora se poteva assumere;
poi non l'ha assunta neanche dopo per- ché non aveva tanti pazienti. Ha inoltre dichiarato espressamente che “non è possibile che la abbia lavorato per il , CP_1 Per_1
di certo non nel mio studio perché il non può mettere le Per_1 mani e io non l'ho assunta”. Ha anche escluso che la abbia CP_1
fatto le pulizie nello studio, precisando di recarsi in studio mezza giornata.
Il teste ha dichiarato che non è vero che la lavo- Per_1 CP_1
Pa
per lui, in quanto egli non può assumere, essendo un odontotec- nico, lo studio è del dott. ed egli lavora presso di lui. Per_3
Ha specificato che il era andato da lui solo per fare una ripa- CP_2
razione e si era recato da lui circa 3, 4 volte, nelle quali la CP_1 era presente in studio ma solo per fargli compagnia. Ha confermato che le aveva fatto fare qualche volta lavori di pulizia, e che due o tre volte al mese, per tale motivo le dava qualche regalia.
Ha anche precisato che quando il era venuto in studio e Parte_1
urlava contro la moglie, egli era arrivato dopo che lui era già en- trato e aveva capito che contestava alla moglie di lavorare lì, ma in realtà quel giorno la signora aveva accompagnato una paziente,
, e aveva lasciato un curriculum al dott. Persona_5 Per_3 per chiedere di essere assunta, ma poi non fu assunta (ha aggiunto
“probabilmente anche perché il sig. aveva gridato nello Parte_1
studio in quel giorno”).
Ha negato che la prendesse appuntamenti per lo studio o CP_1
ricevesse pagamenti ed ha precisato che la continua a fre- CP_1 quentare lo studio per fargli compagnia, perché i due sono amici.
Deve, pertanto, rilevarsi che non è stata raggiunta la prova che la lavori o abbia lavorato per l'TO , con CP_1 Per_1 il quale sussiste un rapporto di amicizia.
8 Al fine di valutare se sussistono le condizioni per revocare la pre- visione della corresponsione di un assegno di mantenimento in fa- vore della ed a carico del devono, pertanto, es- CP_1 Parte_1
sere considerate le condizioni economiche delle parti.
Il produce redditi da lavoro dipendente per circa € Parte_1
40.000,00 annui ed ha numerosi debiti, per i quali ha aderito alla definizione agevolata con Agenzia delle Entrate, oltre che un mu- tuo, ed ha dichiarato di aiutare i figli più grandi nelle loro esigen- ze e di occuparsi del figlio più piccolo, ancora minorenne. Risulta, peraltro, dalla documentazione esibita dallo stesso , che Parte_1 sua moglie lavora e percepisce redditi, potendo così contribuire al- le esigenze della famiglia e del figlio della coppia.
Dal canto suo, la non produce redditi ed è invalida al 75%, CP_1 non potendo lavorare a causa di una patologia della quale è affetta.
Sulla base degli elementi su indicati, il Tribunale non può procede- re alla revoca dell'assegno di mantenimento che il versa Parte_1 in favore della , ma la sua entità può essere ridotta, doven- CP_1
dosi ritenere che la domanda di eliminazione dell'assegno di man- tenimento contenga anche quella di riduzione della sua entità.
Del resto, come ribadito dalla S.C. (Cass., 20.1.2020, n. 1119), in tema di revisione dell'assegno divorzile, il mutamento sopravvenu- to delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accer- tato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giuri- sprudenziali attuali. Ne consegue che consentire l'accesso al rime- dio della revisione attribuendo alla formula dei “giustificati moti- vi” un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei moti- vi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa
9 interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regula iuris, non già creativa della stessa.
Deve anche rilevarsi che, valutata la sussistenza dei presupposti del mutamento delle condizioni delle parti, potrà applicarsi il c.d.
“diritto vivente”, costituito dalle applicazioni giurisprudenziali.
Ebbene, con la sentenza 10.5.2017, n. 11504 la Corte di Cassazione ha fatto proprio un orientamento già enunciato da diverse Corti merito, secondo il quale “il riconoscimento dell'assegno divorzile, nella fase del giudizio in punto an debeatur, prescinde dal parame- tro di riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimo- nio;
estinguendosi il rapporto matrimoniale per effetto della sen- tenza di status divorzile, sia sul piano personale, sia su quello eco- nomico-patrimoniale, una tale garanzia per il coniuge economica- mente più debole collide radicalmente con la natura stessa dell'isti- tuto e con i suoi effetti giuridici, incarnando una illegittima ultrat- tività del vincolo matrimoniale in mera prospettiva economico - patrimoniale;
diversamente, l'assegno di divorzio che può essere riconosciuto all'ex coniuge, come persona singola e non già come ancora parte di un rapporto matrimoniale estinto, di natura emi- nentemente assistenziale, è informato soltanto al criterio dell'ina- deguatezza dei mezzi ed alla coincidente condizione soggettiva dell'impossibilità a procurarseli per ragioni obiettive in rispetto del canone di autoresponsabilità dei singoli, da intendersi in mera prospettiva di indipendenza od autosufficienza economica a con- durre una esistenza libera e dignitosa, secondo il canone di resi- duale solidarietà postconiugale esigibile in virtù della pregressa vita comune, a tenore degli artt. 2 e 23 Cost.; sia la prima fase di
10 giudizio, in punto an debeatur, che la seconda in punto quantum, ispirato ugualmente al parametro dell'aiuto esigibile in prospettiva del raggiungimento dell'indipendenza od autosufficienza personale del già coniuge svantaggiato e tenuto conto degli altri criteri indi- cati nell'art. 5 legge sul divorzio (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazio- ne del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione), presuppone la puntuale e pertinente allegazione, non- ché l'assolvimento del relativo onere probatorio di tutti tali ele- menti, ed in primo luogo di non possedere mezzi adeguati e di non essere in grado di procurarseli, da parte del coniuge che propone la domanda”.
Successivamente, con sentenza emessa a Sezioni unite n. 18287 dell'11.7.2018, la Corte di Cassazione ha stabilito ancora che “ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche intro- dotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divor- zio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misu- ra compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione com- parativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Tenuto conto della situazione complessiva delle parti, il Tribunale stima opportuno pertanto ridurre ad € 200,00 mensili l'assegno che
11 il deve versare in favore della , con decorrenza Parte_1 CP_1
dalla data della presente decisione.
VI. La domanda del ricorrente di accertamento della situazione la- vorativa della resistente e di condanna al pagamento di somme di denaro, a titolo risarcitorio, in suo favore, dev'essere conseguen- temente rigettata.
VII. Considerata la peculiarità della fattispecie, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda del ricorrente, ri- corrono i presupposti per disporre la compensazione integrale del- le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, de- finitivamente pronunciando sulla domanda proposte da Parte_4
nato a [...] il [...], cod. fisc.
[...]
, contro nata a [...] il C.F._1 CP_1
13.5.1970, cod. fisc. (R.G. n. 1273/2023), ogni C.F._5
diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione di- sattesa, così provvede:
1. In parzialmente accoglimento della domanda formulata da
[...]
di modifica delle condizioni di divorzio vigenti Parte_1
tra le parti, dispone la riduzione dell'assegno di mantenimento che il deve versare alla da € 300,00 mensili Parte_1 CP_1
a € 400,00 mensili, con decorrenza dal deposito della presente sentenza;
2. Conferma per il resto le condizioni di divorzio vigenti tra le parti;
3. Rigetta tutte le altre domande;
12 4. compensa interamente le spese del procedimento .
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione ci- vile del Tribunale, in data 24 luglio 2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA ANGIULI
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, riunito in camera di consi- glio in persona dei signori magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale - Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari conten- ziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1273, avente per og- getto modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone, alla C.F._1
via Vittorio Veneto, n. 124/N, presso lo studio dell'avv. Patrizia
Covelli (cod. fisc. , pec: C.F._2 [...]
), che lo rappresenta e di- Email_1 fende in virtù di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
1 E
nata a [...] il [...], cod. fisc. TDSM- CP_1
, elettivamente domiciliata in Crotone, al Corso C.F._3
Mazzini, n.93, presso lo studio dell'avv. Salvatore Andrea Falcone
(cod. fisc. , pec: , che la rap- C.F._4 Email_2 presenta e difende per procura in calce alla comparsa di costitu- zione;
– resistente–
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
I. Con ricorso depositato il 17.9.2023 , premesso: Parte_1
• Che con sentenza n. 46/2001 del Tribunale di Crotone del
18.12.2001, depositata il 19.12.2001, era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto, in data 18.06.1987, con CP_1
• Che era stato previsto che egli versasse la somma di €
1.400,00 complessivamente a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie, allora minorenni;
• Che, successivamente, essendogli egli risposato ed avendo avuto un altro figlio, e avendo saputo che la ex moglie aveva trovato un'occupazione, chiedeva al Tribunale di Crotone la revisione delle condizioni di divorzio;
• Che tra i coniugi interveniva un accordo, a definizione del procedimento, secondo il quale egli rimaneva obbligato a cor- rispondere in favore dell'ex moglie l'assegno mensile di €
300,00;
• Che, tuttavia, successivamente le sue condizioni economiche erano peggiorate, in quanto il figlio più piccolo era cresciuto
2 ed egli aiutava anche i figli più grandi;
che, dal canto suo, la aveva continuato a lavorare senza comunicare tale CP_1 situazione all'ex marito e godeva anche dei benefici di ausilio al reddito;
• Che, pertanto, sussistevano le condizioni per la revoca dell'assegno di divorzio;
ciò premesso, chiedeva a questo Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare l'assegno di mantenimento per la;
CP_1
2) Che, accertata l'occupazione lavorativa della , il Tribu- CP_1 nale disponesse la restituzione al dell'assegno di- Parte_1
vorzile, ingiustamente percepito, a decorrere quanto meno dal deposito del ricorso, chiedendo inoltre di comminare a carico della resistente, accertata la continuità dello svolgimento di at- tività lavorativa dal 2012 ad oggi, e taciuta dalla stessa, in via equitativa, la corresponsione di una somma di danaro a favore del ricorrente;
3) Con vittoria di spese.
II. si costituiva con propria comparsa, deducendo: CP_1
che la sua situazione lavorativa era già stata considerata nell'ambito del procedimento conclusosi nel 2012 di revisione del- le condizioni di divorzio dinanzi al Tribunale di Crotone, nel qua- le le parti erano giunte ad un accordo sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento, tenuto conto altresì che ella aveva cessato di lavorare già dal 2010; che ella poi aveva percepito il reddito di cittadinanza fino al dicembre 2023, poi cessato;
che e lla aveva dovuto prendere un appartamento in locazione, mentre prima l'ex marito corrispondeva il pagamento del canone della vecchia abitazione ed aveva una malattia che le comportava esbor- si continui per accedere alle cure;
che era invalida al 75%, come da
3 verbale della Commissione medica INPS e che pertanto non avreb- be comunque potuto lavorare;
tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
III. All'udienza del 19.12.2023 erano sentite le parti;
all'esito, era ammessa la chiesta prova per testi.
IV. Svolta l'istruttoria orale e documentale, all'udienza del
6.5.2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
V. La presente domanda è volta, in sostanza, ad ottenere da parte del ricorrente la modifica delle condizioni di divorzio;
il ricorrente chiede che sia modificata la previsione, concordata dagli ex coniugi nel 2012, in sede di altro precedente procedimento instaurato dal per la modifica delle condizioni di divorzio, secondo la Parte_1
quale egli versa l'assegno di mantenimento in favore dell'ex moglie di € 300,00 mensili, sostenendo che le sue condizioni economiche sono peggiorate e che egli sostiene ulteriori spese, eccependo inol- tre che la svolge attività lavorativa e percepisce sostegni CP_1 per il reddito.
Dal canto suo, la dichiara di non poter lavorare, in quanto CP_1
invalida al 75%, di aver lavorato fino al 2010 e che tale circostanza era stata già valutata dalle parti in sede di accordo sulla revisione delle condizioni nel 2012.
Innanzitutto è opportuno ricordare che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate al momento della loro emissione.
Infatti la legge attribuisce al procedimento di revisione delle con- dizioni di divorzio disciplinato ex art. 473.bis.29 c.p.c., applicabile
4 al presente procedimento, l'accertamento della esistenza dei “giu- stificati motivi” che autorizzano la modificazione delle condizioni del divorzio, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi del- la situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati. Trattasi di procedimento con natu- ra non di revisio prioris instantiae e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di merito, bensì di novum iudicium, in quanto finalizzato ad adeguare la rego- lamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situa- zione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni (patrimoniali e personali), determinan- done uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giu- dice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verifica- tosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un rie- quilibrio delle rispettive posizioni (C.App. Roma, n. 600/2003).
Al fine di valutare la domanda di eliminazione dell'assegno formu- lata dal ricorrente, è stata svolta la prova orale ed acquisita docu- mentazione patrimoniale di entrambe le parti.
Dall'escussione testimoniale non è emersa la prova che la CP_1 svolga attività lavorativa, come sostenuto dal . Parte_1
I testi sentiti hanno corroborato le dichiarazioni delle parti, nel senso che i testi della hanno dichiarato che la stessa non CP_1
svolge attività lavorativa, mentre quelli del hanno so- Parte_1
stenuto il contrario.
Non è possibile, pertanto, dichiarare i testi che seguono attendibili,
5 tenuto conto del contrasto nel contenuto delle loro dichiarazioni e dell'impossibilità di ritenere l'uno più attendibile dell'altro. Deve rilevarsi comunque che si tratta nel complesso di dichiarazioni ge- neriche e per nulla circostanziate.
Il figlio delle parti, ha dichiarato di aver sa- Testimone_1 puto dalle sue sorelle che la madre lavora in nero, come assistente alla poltrona alle dipendenze dell'TO , da cir- Per_1
ca 2 anni, o forse di più, precisando tuttavia di non aver mai visto la madre lavorare e che egli è stato fuori Crotone per circa 10 anni.
Ha dichiarato di ricordare che quando egli aveva 18/20 anni (il te- ste è nato nel 1987) la madre aveva lavorato presso il dott. Pt_2
[...]
Il teste , marito di una delle figlie delle parti, ha di- Testimone_2 chiarato di aver saputo che la suocera lavora dal CP_1
suocero , ma di non aver mai visto la suocera lavorare Parte_1
né di averne mai parlato con la moglie.
La UO (compagna del figlio CP_2 Testimone_1
ha dichiarato di sapere che la suocera lavora presso l'TO , in quanto suo fratello era anda- Per_1 Per_2
to un anno prima per delle cure e l'aveva vista.
La teste amica della , ha dichiarato che la si- Tes_3 CP_1 gnora non lavora presso l'TO e che invece la Per_1
stessa ha lavorato presso il dentista ma ha smesso di la- CP_3
vorare più di dieci anni prima. Ha dichiarato che probabilmente le voci che corrono sul fatto che la lavori presso il CP_1 Per_1
derivano dal fatto che ella aveva inviato un curriculum. Ha inoltre dichiarato che circa un anno e mezzo prima, mentre era sottoposta a cure odontoiatriche dal dott. ( che è il titolare dello Per_3
studio dove lavora anche l'TO ), aveva assisti- Per_1 to all'arrivo del , il quale era entrato gridando, in quan- Parte_1
6 to pensava che la moglie lavorasse lì. Ha dichiarato che in quel momento il non era presente in studio. Per_1
La teste , amica della , ha dichiarato che Testimone_4 CP_1
non è vero che la lavora presso il Vasapolllo, ma che an- CP_1
dava da lui presso lo studio una volta alla settimana a fare pulizie in quanto economicamente non ce la faceva;
quando lui aveva biso- gno la chiamava per le pulizie. Ha dichiarato di aver prestato dei soldi alla , probabilmente nel 2023, anche se non era sicura CP_1 della data, e che la aveva portato un curriculum da CP_1 Per_4
.
[...]
, fratello di ha dichiarato che si era Testimone_5 CP_2
recato dall'TO per sottoporsi a cure odontoia- Per_1
triche per circa 7 - 8 mesi e che era stato consigliato dalla . CP_1
Ha dichiarato che la era presente nello studio quando egli CP_1
andava per le cure, di non averla vista con il camice ma che ella si era occupata delle pratiche, del pagamento. Ha dichiarato di aver avuto contatti con lei, di aver preso gli appuntamenti con lei, più o meno una volta al mese.
Si tratta, pertanto, con tutta evidenza, di dichiarazioni generiche che non consentono al Tribunale di compiere una valutazione in un senso o nell'altro.
Le dichiarazioni dei testi e , invece, devono Per_3 Per_1
ritenersi attendibili in quanto gli stessi, evidentemente, sono i di- retti interessati dall'eventuale svolgimento di un'attività lavorativa da parte della . CP_1
Il dentista e titolare dello studio nel quale collabora Per_3
l'TO , ha dichiarato di conoscere la , in Per_1 CP_1
quanto la stessa aveva portato una paziente allo studio un anno e mezzo prima, e che gliel'aveva presentata il suo tecnico, . Per_1
Il aveva chiesto se la poteva lavorare da lui, pe- Per_1 CP_1
7 rò egli aveva aperto lo studio da pochi giorni e quindi non sapeva ancora se poteva assumere;
poi non l'ha assunta neanche dopo per- ché non aveva tanti pazienti. Ha inoltre dichiarato espressamente che “non è possibile che la abbia lavorato per il , CP_1 Per_1
di certo non nel mio studio perché il non può mettere le Per_1 mani e io non l'ho assunta”. Ha anche escluso che la abbia CP_1
fatto le pulizie nello studio, precisando di recarsi in studio mezza giornata.
Il teste ha dichiarato che non è vero che la lavo- Per_1 CP_1
Pa
per lui, in quanto egli non può assumere, essendo un odontotec- nico, lo studio è del dott. ed egli lavora presso di lui. Per_3
Ha specificato che il era andato da lui solo per fare una ripa- CP_2
razione e si era recato da lui circa 3, 4 volte, nelle quali la CP_1 era presente in studio ma solo per fargli compagnia. Ha confermato che le aveva fatto fare qualche volta lavori di pulizia, e che due o tre volte al mese, per tale motivo le dava qualche regalia.
Ha anche precisato che quando il era venuto in studio e Parte_1
urlava contro la moglie, egli era arrivato dopo che lui era già en- trato e aveva capito che contestava alla moglie di lavorare lì, ma in realtà quel giorno la signora aveva accompagnato una paziente,
, e aveva lasciato un curriculum al dott. Persona_5 Per_3 per chiedere di essere assunta, ma poi non fu assunta (ha aggiunto
“probabilmente anche perché il sig. aveva gridato nello Parte_1
studio in quel giorno”).
Ha negato che la prendesse appuntamenti per lo studio o CP_1
ricevesse pagamenti ed ha precisato che la continua a fre- CP_1 quentare lo studio per fargli compagnia, perché i due sono amici.
Deve, pertanto, rilevarsi che non è stata raggiunta la prova che la lavori o abbia lavorato per l'TO , con CP_1 Per_1 il quale sussiste un rapporto di amicizia.
8 Al fine di valutare se sussistono le condizioni per revocare la pre- visione della corresponsione di un assegno di mantenimento in fa- vore della ed a carico del devono, pertanto, es- CP_1 Parte_1
sere considerate le condizioni economiche delle parti.
Il produce redditi da lavoro dipendente per circa € Parte_1
40.000,00 annui ed ha numerosi debiti, per i quali ha aderito alla definizione agevolata con Agenzia delle Entrate, oltre che un mu- tuo, ed ha dichiarato di aiutare i figli più grandi nelle loro esigen- ze e di occuparsi del figlio più piccolo, ancora minorenne. Risulta, peraltro, dalla documentazione esibita dallo stesso , che Parte_1 sua moglie lavora e percepisce redditi, potendo così contribuire al- le esigenze della famiglia e del figlio della coppia.
Dal canto suo, la non produce redditi ed è invalida al 75%, CP_1 non potendo lavorare a causa di una patologia della quale è affetta.
Sulla base degli elementi su indicati, il Tribunale non può procede- re alla revoca dell'assegno di mantenimento che il versa Parte_1 in favore della , ma la sua entità può essere ridotta, doven- CP_1
dosi ritenere che la domanda di eliminazione dell'assegno di man- tenimento contenga anche quella di riduzione della sua entità.
Del resto, come ribadito dalla S.C. (Cass., 20.1.2020, n. 1119), in tema di revisione dell'assegno divorzile, il mutamento sopravvenu- to delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accer- tato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giuri- sprudenziali attuali. Ne consegue che consentire l'accesso al rime- dio della revisione attribuendo alla formula dei “giustificati moti- vi” un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei moti- vi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa
9 interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regula iuris, non già creativa della stessa.
Deve anche rilevarsi che, valutata la sussistenza dei presupposti del mutamento delle condizioni delle parti, potrà applicarsi il c.d.
“diritto vivente”, costituito dalle applicazioni giurisprudenziali.
Ebbene, con la sentenza 10.5.2017, n. 11504 la Corte di Cassazione ha fatto proprio un orientamento già enunciato da diverse Corti merito, secondo il quale “il riconoscimento dell'assegno divorzile, nella fase del giudizio in punto an debeatur, prescinde dal parame- tro di riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimo- nio;
estinguendosi il rapporto matrimoniale per effetto della sen- tenza di status divorzile, sia sul piano personale, sia su quello eco- nomico-patrimoniale, una tale garanzia per il coniuge economica- mente più debole collide radicalmente con la natura stessa dell'isti- tuto e con i suoi effetti giuridici, incarnando una illegittima ultrat- tività del vincolo matrimoniale in mera prospettiva economico - patrimoniale;
diversamente, l'assegno di divorzio che può essere riconosciuto all'ex coniuge, come persona singola e non già come ancora parte di un rapporto matrimoniale estinto, di natura emi- nentemente assistenziale, è informato soltanto al criterio dell'ina- deguatezza dei mezzi ed alla coincidente condizione soggettiva dell'impossibilità a procurarseli per ragioni obiettive in rispetto del canone di autoresponsabilità dei singoli, da intendersi in mera prospettiva di indipendenza od autosufficienza economica a con- durre una esistenza libera e dignitosa, secondo il canone di resi- duale solidarietà postconiugale esigibile in virtù della pregressa vita comune, a tenore degli artt. 2 e 23 Cost.; sia la prima fase di
10 giudizio, in punto an debeatur, che la seconda in punto quantum, ispirato ugualmente al parametro dell'aiuto esigibile in prospettiva del raggiungimento dell'indipendenza od autosufficienza personale del già coniuge svantaggiato e tenuto conto degli altri criteri indi- cati nell'art. 5 legge sul divorzio (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazio- ne del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione), presuppone la puntuale e pertinente allegazione, non- ché l'assolvimento del relativo onere probatorio di tutti tali ele- menti, ed in primo luogo di non possedere mezzi adeguati e di non essere in grado di procurarseli, da parte del coniuge che propone la domanda”.
Successivamente, con sentenza emessa a Sezioni unite n. 18287 dell'11.7.2018, la Corte di Cassazione ha stabilito ancora che “ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche intro- dotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divor- zio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misu- ra compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione com- parativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Tenuto conto della situazione complessiva delle parti, il Tribunale stima opportuno pertanto ridurre ad € 200,00 mensili l'assegno che
11 il deve versare in favore della , con decorrenza Parte_1 CP_1
dalla data della presente decisione.
VI. La domanda del ricorrente di accertamento della situazione la- vorativa della resistente e di condanna al pagamento di somme di denaro, a titolo risarcitorio, in suo favore, dev'essere conseguen- temente rigettata.
VII. Considerata la peculiarità della fattispecie, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda del ricorrente, ri- corrono i presupposti per disporre la compensazione integrale del- le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, de- finitivamente pronunciando sulla domanda proposte da Parte_4
nato a [...] il [...], cod. fisc.
[...]
, contro nata a [...] il C.F._1 CP_1
13.5.1970, cod. fisc. (R.G. n. 1273/2023), ogni C.F._5
diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione di- sattesa, così provvede:
1. In parzialmente accoglimento della domanda formulata da
[...]
di modifica delle condizioni di divorzio vigenti Parte_1
tra le parti, dispone la riduzione dell'assegno di mantenimento che il deve versare alla da € 300,00 mensili Parte_1 CP_1
a € 400,00 mensili, con decorrenza dal deposito della presente sentenza;
2. Conferma per il resto le condizioni di divorzio vigenti tra le parti;
3. Rigetta tutte le altre domande;
12 4. compensa interamente le spese del procedimento .
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione ci- vile del Tribunale, in data 24 luglio 2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA ANGIULI
13