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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 728 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa da
(CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF (CF
[...] C.F._2 Parte_3
) nella qualità di eredi di (CF C.F._3 Parte_4
) con il patrocinio dall'Avv Riccardo Bistolfi, C.F._4
Parti attrici contro
(CF ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._5 dell'avv. Antonino Crea, parte convenuta che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTRICE
Contrariis rejectis, previa ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentati già offerti, riservata comunque ogni opportuna deduzione, produzione ovvero istanza nei termini ex art. 171 tec c.p.c., voglia l'Ill.mo designato
Giudice del Tribunale di Lecco: in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che, le disposizioni di pagamento dul conto corrente numero 001/67/66377 riepilogate nella tabella che segue:
conto corrente Fideuram numero 7166377 Parte_5
Data Dare Avere Descrizione Controparte_ 22/02/2018 40.000,00 Bonifico su c/c intestato a Controparte_ 10/04/2018 3.400,00 Bonifico su c/c intestato a Controparte_ 02/07/2018 6.000,00 Assegno nr. 873 a favore di Controparte_
12/07/20218 50.000,00 Bonifico su c/c intestato a Controparte_
13/07/2018 50.000,00 Bonifico su c/c intestato a
14/02/2019 50.000,00 Bonifico a favore rimborsi Controparte_1 titoli a garanzia
08/03/2019 3.000,00 Bonifico sul c/c 165450 intestato a
[...]
CP_1
14/03/2019 10.000,00 Bonifico sul intestato a C.F._6 [...]
CP_1
29/04/2019 50.000,00 Bonifico a favore rimborso Controparte_1 titoli a garanzia
07/05/2019 50.000,00 Bonifico sul c/c 165450 intestato a
[...]
CP_1
08/05/2019 2.000,00 Bonifico a favore di Parte_6
14/06/2019 10.000,00 Bonifico su c/c intestato a Controparte_1
[...]
26/06/2019 10.000,00 Bonifico su c/c intestato a Controparte_1
[...]
11/10/2019 37.000,00 Bonifico su c/c intestato a Controparte_1
[...]
Sono state eseguite da , codice fiscale , in violazione delle Controparte_1 C.F._5 prescrizioni contenute nel mandato conferito da in data 12 maggio 2016 [rogito del dott Parte_4
Notaio n Bergamo (Repertorio numero 9.964 e Raccolta numero 38560)] perché eseguite Persona_1 non a tutela dei suoi interessi patrimoniali e, per l'effetto, dichiarare tenuta a condannare la stessa
, nata a [...] il giorno 28 febbraio 1961, residente in [...], codice fiscale , alla restituzione della somma di euro C.F._5
371.400,00 (trecentosettantunmilaequattrocentovirgola zero centesimi, ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata ad esito dell'istruttoria da parte dell'Ill.mo Tribunale adito, oltre interessi legali moratori ex art. 1284, comma quarto, cod. civ. e rivalutazione monetaria, dal giorno della messa in mora
sino al soddisfo;
sempre in via principale e sempre nel merito, accertare e dichiarare che, le disposizioni sul conto corrente numero 001/67/66377 con l'emissione di assegni bancari meglio riepilogati nella tabella che segue:
conto corrente Fideuram numero 7166377 Parte_7
Data Dare Avere Descrizione
02/05/2019 1.000,00 Assegno nr.878 a favore di Persona_2
02/07/2019 1.000,00 Assegno nr 877 a favore di Tedoldi S.r.l.
05/09/2019 1.000,00 Assegno nr. 876 a favore di Tedoldi S.r.l.
01/10/2019 1.000,00 Assegno nr 875 a favore di Tedoldi S.r.l.
04/11/2019 1.000,00 Assegno nr 874 a favore di Tedoldi S.r.l.
31/12/2019 1.000,00 Assegno nr 880 a favore di Tedoldi S.r.l.
Sono state eseguite da , codice fiscale , in violazione delle Controparte_1 C.F._5 prescrizioni contenute nel mandato conferito da in data 12 maggio 2016 [rogito del dott Parte_4
Notaio n Bergamo (Repertorio numero 9.964 e Raccolta numero 38560)] perché eseguite Persona_1
2 non a tutela dei suoi interessi patrimoniali e, per l'effetto, dichiarare tenuta a condannare la stessa
, nata a [...] il giorno 28 febbraio 1961, residente in [...], codice fiscale , alla restituzione della somma di euro C.F._5
6.000,00 /sei mila euro zero centesimi), ovvero in quella maggior o minor che verrà accertata ad esito dell'istruttoria da parte dell'Ill.mo Tribunale adito, oltre interessi legali moratori ex art. 1284, comma quarto, cod.civ. e rivalutazione monetaria, dal giorno della messa in mora sino al soddisfo;
in ogni caso con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorato dal rimborso forfettario e dagli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
CONVENUTA
IN VIA PREGIUDIZIALE;
stante quanto sopra esposto in fatto e in diritto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alle Sigg.re ed e/o la nullità dell'azione promossa Parte_1 Parte_8
e, per l'effetto, rigettare le domande formulate e ordinare la cancellazione della causa dal ruolo.
IN VIA PRINCIPALE:
Per le causali di cui in narrativa, respingere le domande formulate dalle Sigg.re ed Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_8
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso
formulate, ridurre il quantum addebitato a parte convenuta nella misura ad esito dell'espletanda istruttoria;
IN VIA ISTRUTTORIA;
Con ogni più ampia riserva di articolare dedurre e produrre nei limiti di quanto previsto dall'art. 171 ter
c.p.c.
IN OGNI CASO:
Con integrale rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara
antistatario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) OGGETTO DELLA CONTROVERSIA. La causa verte sulla domanda restitutoria, originariamente azionata delle sig.re e Parte_1 [...]
in qualità di rappresentanti del padre, sig. Parte_8 Persona_3
sulla base della procura generale a loro conferita, e successivamente proseguita dalle sig.re e Parte_1 Parte_8 Parte_2
nella qualità di eredi del padre nel frattempo defunto, nei confronti
[...]
dell'altra figlia e sorella, Sig.ra avente ad oggetto quanto da Controparte_1
quest'ultima asseritamente distratto a proprio favore, per l'ammontare di euro
377.400,00, avvalendosi della procura generale conferitale dal padre.
3 a) Difese delle attrici. A sostegno delle proprie domande, le attrici allegano che la convenuta, servendosi della procura, ha dapprima acceso nuovi rapporti di conto corrente bancario e conti amministrazione titoli, cointestandoli con il padre;
poi vi ha trasferito buona parte delle somme prelevate dai conti correnti e dai conti amministrazione titoli intestati solamente al padre o cointestati tra padre e madre;
infine, con particolare riferimento al conto corrente aperto presso Fideuram – Intesa
Sanpaolo Private Banking S.p.A., numero 001/67/166377, ha impartito negli anni disposizioni di pagamento a favore di conti correnti personali per complessivi euro
371.400,00, nonché ha emesso assegni a favore di oreficerie ed antiquari nel proprio esclusivo interesse.
Di conseguenza, prima come procuratrice generali del padre, poi come sue eredi, hanno lamentato la violazione da parte della sorella convenuta degli obblighi su di lei derivanti dal mandato conferitole dal genitore, in ragione del fatto di non aver adeguatamente fornito giustificazione delle operazioni denunciate ed anzi di aver agito ai danni del mandante ed a proprio esclusivo favore.
b) Difese della convenuta. Le pretese attoree sono state inizialmente contestate dalla convenuta sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva.
Nel merito, la sig.ra ha affermato di aver agito sempre nel Controparte_1
rispetto del mandato compiendo operazioni di svariata natura, tutte finanziate con i fondi personali propri e del padre. In particolare, ha sostenuto che ogni trasferimento
è stato effettuato in base a specifici accordi con il mandante, debitamente rendicontato di tutto quanto concernente la gestione dei propri fondi, immobili ed investimenti. Comunque, la procura dispensava la convenuta dall'onere di qualsivoglia rendicontazione, fondandosi sul rapporto famigliare e fiduciario esistente tra padre e figlia.
Con specifico riguardo al conto corrente di cui si discute, ha asserito che i fondi ivi depositati provengono personalmente da e Parte_4 CP_1
, più precisamente, dai conti BTL e MPS n. 7571.95. In particolare, i tre
[...]
bonifici, del valore di euro 50.000,00 ciascuno, rispettivamente effettuati in data 12
4 luglio 2018, 13 luglio 2018 e 14 febbraio 2019, dal conto cointestato al conto personale della convenuta, costituiscono il rimborso di alcuni titoli personali che la
Sig.ra possedeva in DEUTSCHE BANK, del valore di Euro Controparte_1
454.479,13, che erano stati in precedenza venduti nel tentativo di sanare alcune ingenti posizioni debitorie delle società del gruppo.
Infine, a conferma della correttezza del proprio operato, nota come il mandante non abbia mai contestato alcun movimento effettuato dalla figlia CP_1
in oltre sette anni di mandato della stessa, né tantomeno le abbia revocato la
[...]
procura.
c) Esiti dell'istruttoria. Sulle operazioni contestate sono stati ammessi l'interrogatorio formale del sig. e l'audizione Parte_4
testimoniale a prova contraria della sig.ra come Parte_2
richiesto da parte attrice.
L'interrogatorio formale del sig. non ha avuto Parte_4
luogo in quanto lo stesso, pur regolarmente convocato, non è comparso all'udienza prefissata. In quell'occasione, il legale della sig.ra Controparte_1
ha riferito che la cliente ha contattato le badanti del padre (in
[...]
particolare ) che le hanno risposto che “non sta in piedi, non Testimone_1
parla e non è in grado di uscire”. Di conseguenza, la convenuta si è recata dal padre ma non le è stato consentito di vederlo. In ragione di ciò, avendo gravi sospetti circa la capacità di intendere e di volere del padre, ha chiesto la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della nomina di una amministrazione di sostegno, insistendo in subordine per l'audizione del sig. Parte_4
Sul punto questo Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione in assenza del rapporto di pregiudizialità ed ha richiamato la disciplina dettata dal codice per l'ipotesi di mancata comparizione dell'interrogando.
La teste divenuta solo successivamente parte Parte_2
del giudizio in qualità di erede, ha dichiarato che il padre “…. Ha sempre tenuto a distribuire fra tutte le sue figlie i suoi averi e dunque se avesse fatto
5 una donazione a , l'avrebbe fatta anche alle altre figlie ma ciò non è CP_1
avvenuto”. In relazione alle operazioni di cui alla tabella a pag. 10 della citazione ha affermato che gli assegni “non sono stati emessi nell'interesse di mio padre in quanto risulta beneficiaria una gioielleria e non mi risulta che mio padre abbia comprato alcunché”. In particolare, circa l'operazione effettuata in data 11.10.2019, del valore di euro 37.000,00, ha deposto che “… si tratta del giorno in cui è morta mia madre ed eravamo tutti presso il suo capezzale. Mia SO si è allontanata per prendere vestiti di mia CP_1
madre e ritengo in quel frangente abbia effettuato l'operazione”.
2) FONDATEZZA DELLE DOMANDE ATTOREE. La pretesa delle attrici deve essere accolta in ragione e nei limiti delle seguenti motivazioni.
a) Legittimazione delle attrici. Innanzitutto, non sussiste alcun vizio di legittimazione attiva, sia con riferimento all'instaurazione della causa, sia alla sua prosecuzione. Infatti, con riguardo al primo aspetto, è già stato constatato da questo Giudice, nel provvedimento adottato ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., che l'iniziativa delle originarie attrici era compresa nella procura generale che prevede espressamente il potere di “esperire qualunque azione…per fatti illeciti”. Per quanto riguarda il secondo, la conclusione è la medesima perché all'apertura dell'Amministrazione di sostegno, con provvedimento del 20.5.2024, dunque successivo alla fissazione dei termini ex art. 189 c.p.c., è seguita la morte del sig. in data Parte_4
10.8.2024 e l'apertura della successione testamentaria a cui le quattro figlie sono chiamate in parti eguali. Di conseguenza, la causa è stata legittimamente proseguita da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di eredi, come del resto riconosciuto dalla difesa della
[...]
convenuta nella memoria di replica.
b) Applicazione della disciplina del mandato. La vicenda oggetto di causa deve essere regolata secondo la disciplina del mandato con rappresentanza, di cui ricorrono indubbiamente gli estremi, pur in presenza
6 della sola procura generale alla convenuta, come sostenuto dalle attrici e non contestato, anzi riconosciuto, da controparte. Del resto, la Corte di Cassazione
(ad es. Cass. 18660/2013) ha chiarito che “il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato…”.
Da tale assunto deriva, sempre secondo la sentenza prima citata,
l'“obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto dell'attività compiuta [n.d.r. nell'interesse del mandante secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1710 c.c.] e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico”.
L'eventuale disposizione negoziale della dispensa preventiva dal rendiconto, prevista nel caso di specie, non opera nel caso di dolo o colpa grave del mandatario, come espressamente eccettuato dall'art. 1713 c.c., e comunque non lo esonera “dalla responsabilità per inadempimento, poiché la dispensa incide solo sulla concreta possibilità, per il mandante, di far valere, sul piano probatorio, le pretese nascenti dal contratto di mandato, costituendo il rendiconto la principale fonte di prova” (Cass. 26943/2008).
Di conseguenza, prescindendo dall'obbligo di rendicontazione e dalla conseguente inversione dell'onere probatorio, la decisone della presente controversia, riguardante l'asserita distrazione della mandataria a proprio favore di somme del mandante, implica l'accertamento, sulla base delle prove fornite dalle attrici, dell'effettiva provenienza dei fondi sul conto cointestato, nonché della causa delle operazioni denunciate al fine di verificarne la conformità all'interesse del mandante e di conseguenza l'eventuale inadempimento della mandataria.
7 c) Provenienza dei fondi sul conto corrente. Sin dall'atto di citazione, le attrici hanno esposto le movimentazioni del conto corrente aperto presso
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., numero 001/67/166377, di cui hanno depositato gli estratti conto. Tale resoconto non è stato specificamente contestato dalla controparte, nonostante che, per quanto riguarda le entrate, abbia affermato che “i fondi depositati sull'“incriminato” conto corrente Fideuram provengono personalmente da e e, Parte_4 Controparte_1
più precisamente, dai conti BTL e MPS n. 7571.95”.
In realtà, dalla consultazione degli estratti conto, si può constatare che l'origine dell'attivo è più varia, come riassunto nella comparsa conclusionale delle attrici: i bonifici dai conti correnti cointestati a padre e figlia sono solo iniziali ed ammontano a 400 mila euro, oltre a quello di 80 mila euro, di cui però è documentata l'origine della provvista dal conto corrente della
Immobiliare Brugarolo srl a titolo di restituzione del finanziamento soci a vi è poi un bonifico dal conto corrente intestato Parte_4
esclusivamente a di euro 140 mila;
risultano fondi Parte_4
provenienti da conti esclusivamente intestati alla convenuta per euro 70 mila;
si aggiungono bonifici dai conti intestati ad entrambi i genitori per euro 250 mila;
infine sono stati depositati assegni circolari per euro 470 mila, corrispondenti al prezzo della vendita di un immobile di proprietà esclusiva del sig. Parte_4
Con specifico riferimento alle somme provenienti dai conti correnti cointestati al padre e alla convenuta, né quest'ultima, né le attrici ne hanno dimostrato l'effettiva spettanza all'una o all'altro, salvo quanto specificato dalle attrici riguardo al bonifico di 80 mila euro e non contestato dalla convenuta, con conseguente attribuibilità al 50% dei primi due bonifici per euro 400 mila complessivi (cioè 200 mila ciascuno). Tuttavia, tali somme sono state immediatamente impiegate per l'acquisto di fondi mobiliari, della
8 cui successiva smobilizzazione e riversamento sul conto come liquidità non c'è traccia alcuna.
Di conseguenza, le somme nel tempo disponibili sul conto oggetto di causa per eventuali prelievi e bonifici sono riconducibili alla convenuta nei limiti di euro 70 mila.
d) Mancata giustificazione delle operazioni denunciate. Le attrici hanno altresì documentato, tramite il deposito degli estratti conto, una serie di operazioni compiute dalla convenuta direttamente a proprio favore, cioè bonifici sul suo conto di titolarità esclusiva o assegno a lei intestato, nonché altre di cui è affermata l'estraneità all'interesse del mandante.
Riguardo alle prime, la mandataria non ha fornito specifica dimostrazione delle ragioni che avrebbero legittimato le attribuzioni a sé stessa. Le sole allegazioni specificamente mirate a dare giustificazione a queste operazioni hanno riguardato tre bonifici, del valore di euro 50.000,00 ciascuno, rispettivamente effettuati in data 12 luglio 2018, 13 luglio 2018 e 14 febbraio 2019, che costituirebbero il parziale rimborso di alcuni titoli personali venduti per sanare ingenti posizioni debitorie del gruppo. Tuttavia, della vendita di tali titoli e del pagamento delle passività non è stata data prova alcuna. Inoltre, tale spiegazione, perlomeno con riguardo al bonifico del 14 febbraio 2019, non sembra coerente con l'accredito del giorno precedente della stessa cifra da un conto corrente della convenuta.
Riguardo alle seconde, ed in particolare alla estraneità al mandante di spese presso gioielliere ed antiquario, non ha allegato alcunché di specifico.
Del resto, non è sufficiente a fondare la legittimità delle operazioni contestate la generica affermazione che ogni trasferimento è stato effettuato con il consenso del mandante e debitamente a lui rendicontato, in assenza di qualsiasi riscontro documentale o perlomeno testimoniale.
A tale fine non è utile nemmeno la diserzione dell'interrogatorio formale da parte del sig. Infatti, alla mancata Parte_4
9 presentazione all'udienza, che potrebbe consentire al Giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ai sensi dell'art. 232 c.p.c., nel caso di specie non è possibile attribuire alcuna rilevanza, considerate le condizioni in cui lo stesso con elevata probabilità verteva, come dimostrato dalle dichiarazioni in udienza della stessa difesa della convenuta, che ne ha sostenuto l'incapacità di intendere e volere, dall'apertura dell'amministrazione di sostegno dopo breve tempo e subito dopo dalla sua morte.
Di conseguenza, alla stregua della documentazione prodotta e dell'assenza di contestazioni specifiche di controparte, questo Giudice ritiene che le attrici abbiano assolto all'onere della prova su di loro gravante, dimostrando il compimento da parte della convenuta delle operazioni elencate nelle proprie conclusioni in violazione degli obblighi del mandato, con appropriazione o comunque distrazione delle relative somme, senza necessità di valorizzare la deposizione come teste di , di cui è Parte_2
contestata l'efficacia in quanto poi divenuta parte del giudizio.
e) Quantificazione della somma da restituire. All'accertamento dell'inadempimento della mandataria, nei termini fin qui illustrati, consegue l'accoglimento della domanda restitutoria formulata dalle attrici.
Tuttavia, il totale delle operazioni contestate, pari ad euro 377.400,00, deve essere decurtato della somma di euro 70 mila, pari alla liquidità che nel tempo è stata disponibile sul conto, proveniente dalla stessa mandataria, che dunque era senza dubbio legittimata a disporne.
La cifra così determinata non deve essere diminuita della parte corrispondente alla quota di eredità della convenuta. Infatti, la Suprema corte
(ad es. Cass. ord. 27417/2017, sulla scia delle SU n. 24657/2007), occupandosi della diversa questione dell'esclusione del litisconsorzio necessario di tutti gli eredi in caso di azione per il pagamento di crediti ereditari, ha chiarito che “… i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di
10 divisione”. Ciò significa che , e Parte_1 Parte_2
sono legittimate a pretendere l'integrale ammontare della Parte_3
somma da restituire, a prescindere dalla quota astrattamente spettante a che del resto non ha sollevato alcuna eccezione di Controparte_1
compensazione in ragione di ciò, salvo il riequilibrio delle posizioni di ciascuna erede nell'apposita sede.
Sull'importo di euro 307.400,00 sono dovuti gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4° c.c., come richiesto dalle attrici, il cui dies a quo deve essere individuato per espressa previsione di legge nel giorno della proposizione della domanda giudiziale, che nel caso di specie è il 20 marzo 2023 come da notificazione via PEC alla convenuta contenente l'atto di citazione. Inoltre, trattandosi della restituzione di somme di denaro, non deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria.
3) REGOLAZIONE DELLE SPESE DI LITE. La soccombenza della resistente giustifica la condanna alle spese, quantificate come da dispositivo sulla base dello scaglione corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto alle attrici sulla base di valori medi per le prime due fasi, di valori inferiori al medio per quanto riguarda la fase istruttoria e quella decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella qualità di eredi di contro
[...] Parte_4
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1
assorbita, condanna alla restituzione a Controparte_1 Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3
della somma complessiva di euro 307.400, oltre interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dal 20.3.2023 al saldo;
11 condanna
rifondere a , Controparte_1 Parte_1
e le spese di lite, Parte_2 Parte_3
quantificate complessivamente in euro 16.000,00, oltre il 15% per spese forfettarie,
IVA e CPA, per compensi ed euro 1.241,00 per spese vive. manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Lecco, 5.01.2025
Il Giudice Dario Colasanti
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