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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 4 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 48 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2022, proposta da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede in nella Via Pirastu n.2, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Pt_1
Stato di presso i cui uffici, in via Dante n. 23, è pure ex lege domiciliato Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
personalmente e in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della CP
rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Panunzio ed elettivamente domiciliata Controparte_2 presso il suo studio in Via Dodecaneso 3, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione CP_2
APPELLATI
Conclusioni:
Per l'appellante: Voglia la Corte “1) In accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata in epigrafe indicata, respingere l'opposizione siccome infondata e per l'effetto confermare validità ed efficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 459 bis, prot. n. 33965 del 06/08/2019; 2) Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per gli appellati: Voglia la Corte “in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i nostri motivi sovra esposti;
ancora in via preliminare: accertare dichiarare il passaggio in giudicato di un capo della sentenza da ritenersi decisivo ed assorbente di tutta la controversia per i motivi sopra specificati e conseguentemente dichiarare inammissibile l'appello; ancora in via preliminare subordinata: accertare dichiarare il passaggio in giudicato di un capo della sentenza relativo alla mancata impugnazione dell'annullamento dell'ordinanza n. 459 del 6 agosto 2019 per i motivi sopra specificati e conseguentemente dichiarare la carenza di legittimazione passiva della signora CP
n proprio, disponendo la sua estromissione dal giudizio con condanna alle spese legali di controparte da distrarsi
[...] in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
in via principale e nel merito: rigettare le domande tutte formulate
1 dall'appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, con condanna dell'appellante per lite temeraria, confermando interamente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.10.2019 sia personalmente che in qualità di amministratore unico e legale CP rappresentante pro tempore della società aveva proposto opposizione Controparte_2 all'ordinanza ingiunzione n. 459 bis con la quale era stato ad entrambe richiesto il pagamento della somma di
4.303,80 € a titolo di sanzioni amministrative e spese per la seguente violazione: “All'art.
4-bis, primo periodo, comma 2, D. Lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 19 dicembre 2002 n. 297, e successivamente modificato dall'art. 5, lett. a) e b) Legge n. 183/2010: all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, i datori di lavoro privati sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n.
5101, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152. Poiché: Il datore di lavoro non ha consegnato ai lavoratori sotto indicati, all'atto dell'assunzione del 02.01.2017 (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, copia del contratto individuale di lavoro: lo stesso è stato consegnato ai dipendenti in data 17.02.2017..”, riferita a diciassette lavoratori nominativamente indicati nell'ordinanza di seguito alla contestazione.
A fondamento del ricorso gli opponenti avevano dapprima rilevato che l'emissione dell'ordinanza era fondata sul rapporto n. 552/17 del 15.09.2017, che non era stato mai loro allegato e neppure notificato e avevano poi proseguito deducendo la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, proprio in ragione dell'omessa notifica del rapporto 552/17, così come del verbale unico di accertamento e notificazione del
10.05.2017, prot. n. 25261 e 25262 e del verbale di primo accesso ispettivo del 03.02.2017 che avevano preceduto l'ordinanza, che era anche viziata da errore di diritto per non avere individuato correttamente la violazione addebitata e la norma sanzionatoria attraverso cui si sarebbe consumata la presunta illecita fattispecie, richiamando la violazione “dell'art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D. lgs. 181/2000 come modificato dall'art. 6, comma
1, del D. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, e successivamente modificato dall'art. 5, lett. a) e b) legge n. 183/2010, norma priva della sanzione da applicare”.
Richiamato espressamente il dettato degli artt. 4 bis D. lgs. 181/2000, nella sua nuova formulazione e 9 bis, comma 2, del DL n. 510/1996 nel testo vigente, nonché l'art. 1 D. lgs. n. 152/1997, gli opponenti avevano poi dedotto che non si era considerato che il comma 3 dell'art. 9 bis era stato abrogato con D. lg.s. n. 276 del 2003, con la conseguenza che il datore di lavoro intenzionato a procedere all'assunzione di un dipendente era tenuto ad assolvere solo l'obbligo, all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, di dare al servizio territorialmente competente comunicazione dell'assunzione, mediante documentazione avente data certa, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2, del DL n. 510 del 1996 e successive modificazioni ed a fornire ai lavoratori, entro
30 giorni dalla data di assunzione, tutte le informazioni inerenti il rapporto di lavoro ex art. 1 D.l. 152 del 1997,
2 obbligo che poteva essere assolto non solo mediante la consegna del contratto di lavoro scritto o della lettera di assunzione, ma anche con ogni altro documento scritto, come la copia della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2 citato (modello Unilav), senza obbligo alcuno di stipulare un contratto di lavoro avente forma scritta (salvo che tale forma fosse prevista ad substantiam), con l'unico citato obbligo, posto dalla legge, in capo al datore di lavoro, di comunicare agli uffici competenti e di fare successiva consegna al lavoratore, entro 30 giorni, della predetta comunicazione o di comunicazione equivalente.
La violazione contestata, consistita nel non avere consegnato all'atto di instaurazione del rapporto di lavoro copia del contratto di assunzione (o atto equipollente), avevano concluso gli opponenti, non era quindi riconducibile alla fattispecie configurata dalla norma di diritto richiamata (l'art. 4 citato), nella quale non era neppure prevista la sanzione applicata dall'articolo contestato con la conseguenza che, in assenza di altri richiami normativi, non presenti nell'ordinanza impugnata, doveva ritenersi ancora più evidente il vizio di motivazione e la sostanziale assenza di un illecito perché non sanzionato, tanto più che nel caso di specie l'obbligo di cui all'art. 9 bis, comma 2, citato, era stato assolto dalla parte datoriale, che aveva puntualmente inviato tutte le comunicazioni obbligatorie di assunzione agli uffici competenti il 31.12.2016, e che, dopo avere redatto i contratti di assunzione, anche se non necessario, nei successivi trenta giorni previsti dal dettato normativo, ovvero il 17.01.2017, ne aveva fatto consegna ai lavoratori.
Gli opponenti avevano poi eccepito la violazione del termine di contestazione di cui all'art. 14 della legge
689/1981 per non avere l'amministrazione opposta fornito la prova del rispetto del termine perentorio di 90 giorni per la notifica degli estremi della violazione da tale articolo previsto al comma 2, non contenendo l'ordinanza impugnata indicazione della “data di notifica della contestazione della violazione accertata”, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta.
Avevano poi proseguito domandando l'annullamento dell'ordinanza opposta per violazione di legge in ragione della mancata conclusione del procedimento amministrativo nel termine perentorio di 30 giorni dal suo inizio, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, che inizia a decorrere per ciascuna fase dall'esaurimento di quella precedente e la cui violazione determina l'illegittimità e la conseguente annullabilità dell'atto, termine qui non rispettato dato che l'ordinanza ingiunzione non era stata emessa nei 30 giorni successivi agli atti di contestazione e al rapporto obbligatorio previsto dall'art. 17 l. n. 689/1981 del 15.09.2017 non allegato e non notificato.
Difendendosi poi nel merito, gli opponenti avevano contestato che il datore di lavoro avesse consegnato tardivamente i contratti di assunzione come indicato nell'ordinanza, nella quale era sottolineato che la consegna era avvenuta il 17.02.2017, cioè dopo l'avvio della verifica ispettiva del 03.02.2017, solo a voler considerare la circostanza che le lettere di assunzione erano state ultimate il 17 gennaio precedente, perché solo a quella data la società committente l'obbligazione commerciale aveva definitivamente comunicato il numero delle ore complessivo minimo da garantire fino alla cessazione dell'appalto ovvero un dato necessario per la stipulazione dei contratti, dovendosi perciò escludere che la società avesse voluto occultare i rapporti di lavoro, che aveva in precedenza già provveduto a comunicare, come richiesto dalla normativa vigente, agli enti competenti con l'invio della comunicazione obbligatoria delle assunzioni espletate.
3 Inoltre, aveva proseguito le lavoratrici avevano rifiutato di sottoscrivere per accettazione e per presa CP visione le lettere di assunzione definitive del 17 gennaio 2017.
Infine, sotto diverso profilo, avevano dedotto gli opponenti, non si era considerato che la legge n. 689/1981, all'art. 11, aveva attribuito rilievo, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, alla buona fede valorizzando la gravità della violazione,
l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso agente e le sue condizioni economiche, tutte circostanze di cui non aveva tenuto conto l'amministrazione opposta in questo caso, non esplicitando nell'ordinanza i criteri di quantificazione utilizzati, nonostante gli opponenti avessero provato che tutti gli adempimenti sanzionati erano stati svolti tempestivamente, forzando così il dettato normativo ed accertando soltanto l'omessa consegna delle lettere di assunzione, che tale non sarebbe stata, ma sarebbe stata al più tardiva.
E tutto ciò nonostante la buona fede fosse evidente in questo caso visto che gli opponenti non solo avevano fornito tutta la documentazione ritenendo di essere nel giusto, ma si erano anche rivolti ad un consulente per l'adempimento di tutte le formalità previste dalle norme sul collocamento e sulla tenuta dei libri obbligatori.
Gli opponenti avevano perciò concluso per l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 459 bis, emessa dall competente e notificata il 17.09.2019. Parte_1
* Co L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di LI (da qui in poi ) si era costituito in giudizio a mezzo di propri funzionari per resistere alla avversa opposizione, di cui aveva domandato il rigetto, rilevando che nel caso di specie, con l'ordinanza ingiunzione impugnata, era stata contestata al datore di lavoro l'omessa consegna ai lavoratori elencati nel provvedimento (come da elenco specificamente riportato nella pagina 2 della memoria di costituzione), all'atto dell'assunzione (02.01.2017) e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, di copia del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato, che aveva consegnato agli interessati solo il 17 febbraio successivo, così violando le previsioni normative indicate nell'ordinanza. Co Più precisamente, aveva premesso l' , in data 03.02.2017 l'ufficio aveva proceduto ad avviare alcuni accertamenti presso l'unica locale della società opponente, posta all'interno del poligono militare del Salto di
Quirra, dove svolgeva in appalto il servizio di pulizia dal 1.01.2017 domandando, mediante verbale di primo accesso ispettivo, tutta la documentazione ritenuta necessaria come ivi elencata, esaminando altresì la documentazione di lavoro fornita in quel momento e procedendo ad acquisire alcune dichiarazioni testimoniali, in esito ai quali era emerso che a nessuno dei lavoratori assunti era stato consegnato alcun documento relativo all'assunzione e in ragione dei quali l'ispettore aveva quindi contestato, con il verbale unico di accertamento e notificazione, la mancata consegna, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o del contratto individuale di lavoro contenente tutte le indicazioni necessarie ai sensi del D. lgs. n. 152 del 1997 ai lavoratori impiegati nell'appalto, provvedendo a notificare tale verbale al trasgressore e all'obbligato in solido. Co Da tale verbale, aveva proseguito l' erano poi scaturite le ordinanze ingiunzione n. 459 e n. 459 bis, quest'ultima oggetto dell'odierna opposizione, emanate nel rispetto dei termini e nella piena osservanza del procedimento sanzionatorio previsto dalla legge 689 del 1981, e previa puntuale notifica sia del verbale unico
4 di accertamento e notificazione n. 25261 e n. 25262 datati 10.05.2017, ricevuta dagli obbligati in solido in data
25.05.2017, quanto al primo verbale presso la società e quanto al secondo all'indirizzo di come CP attestato dalla relata di notifica prodotta agli atti (doc. 2) sia del verbale di primo accesso ispettivo, effettuata a mani della dipendente , in data 3.02.2017, come attestato dalla relata di notifica allegata al verbale Parte_2 di primo accesso (doc. 7/8), nel quale si era dichiarata “dipendente preposta” e si era anche impegnata “a consegnarlo alla in busta chiusa” (doc. 8), mentre non era stato notificato il Controparte_4 rapporto al capo dell'ufficio, redatto ai sensi dell'art. 17 della legge 689 del 1981, che costituiva un atto interno all'amministrazione, indirizzato al dirigente, e non doveva essere quindi notificato alla parte in quanto non suscettibile di autonoma impugnazione.
L'amministrazione resistente aveva poi fermamente respinto l'accusa di carenza negli atti dei necessari riferimenti normativi e sanzionatori, evidenziando che dall'esame del “verbale unico di accertamento e notificazione” emergeva chiaramente quali fossero stati gli accertamenti svolti, dato che nell'apposita sezione erano riportati tutti gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste dall'ispettore a fondamento delle violazioni contestate e che era stato anche assolto l'obbligo di motivazione, contenendo l'ordinanza ingiunzione precisa indicazione della norma violata, della condotta contestata e specifico riferimento al verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, peraltro regolarmente notificato, di cui erano indicati gli estremi.
E ciò in quanto, conformemente ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, “i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento”, come quello di specie, dovevano ritenersi incontestabilmente legittimi laddove contenessero, come in questo caso, elementi idonei a consentire al privato di opporsi alla sanzione e di esercitare il proprio diritto di difesa, nonché al giudice di effettuare il dovuto controllo giurisdizionale.
Quanto poi alla pretesa nullità per errore di diritto, l'amministrazione resistente aveva rilevato che tale prospettazione non aveva alcun appiglio normativo dal momento che la legge prevedeva chiaramente un obbligo del datore di lavoro di consegna al lavoratore di un documento, a forma libera ma contenente gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, fosse esso una copia del contratto di lavoro, la lettera di assunzione o una copia del modello Unilav, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, imponendo una tempistica vincolante, in modo da garantirgli una piena conoscenza di tutte le informazioni relative al rapporto di lavoro previste dal D. lgs. n. 152/1997.
E siffatta tempistica era stata disattesa dalla società, aveva rilevato l'amministrazione resistente, come confermato nell'immediatezza del primo accesso ispettivo del 3.02.2017 dalla responsabile del personale addetto alle pulizie, la signora , nelle dichiarazioni rese agli ispettori e dagli accertamenti svolti. Parte_2
Quanto alla pretesa violazione dei termini di notifica (90 giorni) previsti dall'art. 14, comma 2, legge n. 689 del
1981, l'amministrazione aveva escluso che tali termini fossero stati elusi, considerando che la loro decorrenza aveva avuto inizio dal momento in cui si erano conclusi gli accertamenti ispettivi, terminati il 23.03.2017 nel caso di specie, come specificato nel preambolo dell'ordinanza opposta, e che la notifica del verbale unico, da effettuarsi nei novanta giorni successivi, e quindi entro il 22.06.2017, era tempestivamente intervenuta il
25.05.2017.
5 Né poteva trovare applicazione in ipotesi quale quella di specie, aveva rilevato l'amministrazione resistente, la legge n. 241 del 1990, come ormai definitivamente sancito dalla Suprema Corte che, già dal 2003, aveva sottolineato la necessità di rispettare i tempi diversi stabiliti dalla legge speciale sui procedimenti sanzionatori, specificamente argomentando anche in tema di ordinanze ingiunzione emesse per violazioni in materia di lavoro, nel senso dell'esclusione dell'applicabilità di termini diversi da quelli previsti dalla legge 689 del 1981 per scandire il procedimento di legge (Cass. n. 9680/2003, ma anche n. 6014/2003, n. 10920/2003 e 9591/2006),
e cioè “novanta giorni per notificare l'illecito dalla conclusione degli accertamenti ispettivi (art. 14), sessanta giorni per il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 16), trenta giorni per inviare gli scritti difensivi (art. 18)”.
Nel merito, aveva poi ribadito la difesa dell'amministrazione resistente, restava il fatto che nessun contratto, nessuna comunicazione di assunzione e nessun documento equipollente era stato consegnato ai lavoratori all'atto dell'assunzione, risultando del tutto ininfluente sia la circostanza che la società avesse avuto conoscenza del monte ore complessivo definitivo solo in data 17.01.2017, dal momento che avrebbe ben potuto integrare gli atti con una seconda comunicazione, ma anche che i lavoratori avessero fatto posticipare la consegna del contratto, rifiutandosi di sottoscriverlo, se si considera che la comunicazione doveva essere consegnata il 2.01.2017, quando aveva avuto inizio l'attività lavorativa, data la funzione di informazione dei lavoratori che, a loro protezione, con la comunicazione in questione, il legislatore si era prefisso di raggiungere, mai assolta prima dell'inizio del rapporto di lavoro dalla società.
La difesa resistente aveva, infine, evidenziato che la sanzione pecuniaria era stata determinata in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 11 della l. n. 689/1981, come precisato nell'ordinanza impugnata, allegando a dimostrazione di ciò la scheda istruttoria redatta ai fini della quantificazione, che dimostrava la conformità dei criteri applicati al dettato normativo, dando atto che si era valorizzata l'assenza di precedenti ispettivi a carico della società e la condotta collaborativa dalla medesima tenuta per la definizione della pratica, che aveva portato all'abbattimento dell'importo sanzionatorio, quantificato in un importo minimo, al di sotto del quale non era possibile scendere.
La causa era stata istruita con produzioni documentali e prove testimoniali.
*
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 3568 del 03.12.2021, aveva accolto l'opposizione ed annullato le ordinanze n. 459 e n. 459 bis emesse dall di LI in data Parte_1 Co 6.08.2019, condannando l' al rimborso delle spese processuali in favore della parte opponente.
Più precisamente il Tribunale aveva premesso di ritenere infondate le eccezioni di parte opponente riguardanti la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per vizi di natura formale.
L'ordinanza ingiunzione, aveva rilevato il primo giudice, non era inficiata da difetto di motivazione dato che, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di motivazione ben poteva essere assolto anche per relationem, ovvero ricavabile attraverso le indicazioni contenute nell'ordinanza ingiunzione, come nel caso di specie in cui, nell'ordinanza adottata, erano indicati la norma violata, la condotta contestata ed il verbale di accertamento di illecito, in modo da consentire agli opponenti l'esercizio del diritto di difesa,
“come peraltro comprovato dalla natura puntuale delle questioni di fatto e di diritto da essi sollevate con il ricorso giudiziale”.
6 Il rapporto al direttore redatto dall'ispettore del lavoro, di cui si era eccepita la mancata notifica, era invece un atto endoprocedimentale, aveva proseguito il primo giudice, privo di rilevanza esterna e funzionale alla redazione dell'ordinanza ingiunzione, come tale non oggetto di notifica al trasgressore.
Il Tribunale aveva invece ritenuto fondata “l'eccezione di tardività per violazione del termine di contestazione previsto dall'art. 14 della legge 689/81”, rilevando che l'amministrazione resistente, nonostante l'espressa eccezione in tal senso formulata dagli opponenti, non aveva provato il rispetto del termine perentorio di 90 giorni per la notifica del verbale unico di accertamento, che “sarebbe intervenuta in data 25.05.2017 ossia ben 110 giorni dopo l'accesso ispettivo del 03.02.2017”, data alla quale “l'amministrazione opposta aveva avuto certamente piena conoscenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito successivamente contestato a e alla CP [...]
dato che era già emersa in quel momento “la mancata consegna del contratto di lavoro ai Controparte_2 dipendenti della stessa società sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi in pari data e della documentazione sui rispettivi rapporti di lavoro contestualmente acquisita”.
Era questa la data, aveva proseguito il Tribunale, dalla quale aveva cominciato a decorrere il termine previsto dall'art. 14 della legge 689 del 1981 per la contestazione della violazione, in applicazione del principio giurisprudenziale invocato dall'amministrazione resistente e condiviso dal Tribunale, secondo cui tale termine per la notificazione degli estremi della violazione “inizia a decorrere non già dal momento della generica ed approssimativa percezione della commissione della violazione da parte della PA, bensì dal momento in cui l'autorità amministrativa competente ha completato le indagini intese a verificare la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e Co soggettivi dell'infrazione”, coincidente nel caso di specie con la data del 3 febbraio 2017 quando l' aveva già acquisito tutti gli elementi per apprezzare compiutamente l'eventuale sussistenza dell'illecito contestato, che si era concretato nella mancata o intempestiva comunicazione di cui all'art. 4 bis, primo periodo, comma 2 del
D. lgs. 181 del 2000, e poteva prescindere da altri accertamenti, escludendo che rilevasse il richiamo fatto dall'amministrazione resistente alla documentazione mancante, asseritamente ricevuta via pec in data
23.03.2017, perché rimasta priva di riscontro probatorio nonostante l'espressa contestazione di parte opponente.
La contestazione dell'illecito al presunto trasgressore, pacificamente avvenuta con notifica del 25.05.2017, era stata perciò ritenuta dal Tribunale tardiva.
Il primo giudice aveva infine rilevato che, nonostante la natura assorbente delle considerazioni svolte,
l'opposizione era comunque fondata anche nel merito, dovendosi ritenere fondata l'eccezione proposta dall'opponente secondo cui era sopraggiunta l'abrogazione, ad opera dell'art. 116, comma 12, della legge 388 del 2000, delle sanzioni amministrative irrogate con l'ordinanza ingiuntiva opposta.
Il chiaro tenore letterale della citata previsione, aveva proseguito il primo giudice, rendeva evidente “che
l'invocata abrogazione delle sanzioni da essa sancita è circoscritta alle sole violazioni formali in materia di collocamento restando escluse, viceversa, quelle concernenti le violazioni di carattere sostanziale” e non poteva neppure “dubitarsi
- in conformità ad un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale..- che ai fini dell'abolizione delle sanzioni relative a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale, il carattere sostanziale delle violazioni, che esclude tale abrogazione, può essere riconosciuto ogni qualvolta venga in rilievo uno specifico profilo di protezione del lavoratore, il quale ha interesse a che dati cognitivi rilevanti ai fini del corretto svolgimento del rapporto (quali l'attivazione e la
7 cessazione del rapporto stesso), vengano comunicati alla pubblica amministrazione e trovino riscontro documentale nel libro paga e matricola”.
Nel caso di specie, tuttavia, aveva aggiunto il Tribunale, era pacifico in causa che tali adempimenti fossero stati compiuti dalla società opponente e che sulla base di tali presupposti la fattispecie contestata integrasse perciò una mera violazione di carattere formale, portando quindi all'accoglimento dell'opposizione proposta da e dalla società, ed all'annullamento conseguente dell'ordinanza ingiunzione n. 459 bis, CP protocollo numero 33965 del 06/08/2019.
Peraltro, aveva aggiunto il Tribunale, poiché l'opposizione era stata proposta anche personalmente da CP
e non solo in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della
[...] CP_2
l'impugnazione doveva intendersi estesa anche all'ordinanza ingiunzione n. 459, prot. n. 33965
[...] Co del 6 agosto 2019 notificatale personalmente e prodotta in atti dall , con conseguente annullamento anche di tale provvedimento.
L' di LI ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1
Ha resistito sia personalmente che in qualità di amministratore unico e legale rappresentante CP della società da lei rappresentata pro tempore. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE Co L' ha impugnato la sentenza formulando i seguenti due motivi di censura:
1. Erronea valutazione del materiale istruttorio. Erroneità della pronuncia in merito alla violazione del termine di contestazione ex art. 14 della L. 689/91.
Il primo giudice aveva erroneamente valutato il materiale istruttorio offerto dall' , concludendo per Parte_1 la tardività della contestazione, senza considerare che i dati ricavabili dai documenti prodotti dimostravano invece il rispetto dei termini nella contestazione dell'illecito e tra questi in particolare il verbale di primo accesso ispettivo del 03.02.2017, redatto quando gli ispettori avevano acquisto solo la dichiarazione della lavoratrice presente e rinviato per l'esibizione della documentazione presso lo studio del consulente del lavoro di fiducia della società ispezionata al 21.03.2017; il verbale di esibizione della documentazione di lavoro presso il consulente in data 21.03.2017, occasione in cui era stata acquista la copia dei contratti di lavoro recanti la sottoscrizione dei lavoratori, che aveva interrotto i termini di conclusione degli accertamenti;
una e-mail del consulente del lavoro, datata 23.03.2017, come specificato nel preambolo dell'ordinanza opposta, che fissava la data da considerare quale dies a quo al fine del computo dei novanta giorni entro cui effettuare la notificazione di illecito amministrativo ed infine il verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 25261 del 10.05.2017.
Pertanto, solo dal 23.03.2017, quando avevano avuto fine gli accertamenti, l'ispettore si era trovato nella condizione di poter procedere a notificare il verbale unico, cosa che aveva fatto entro il 22.06.2017, notificando il verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 25261 e prot. n. 25262 del 10.05.2017, contenente la contestazione dell'illecito, in data 25.05.2017, nel rispetto del termine di 90 giorni, dal momento che l'accertamento della violazione non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi
8 dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione, come ormai definitivamente sancito dalla dominante giurisprudenza anche di legittimità.
E comunque, ha proseguito l'appellante, anche volendo prescindere dalla e-mail del 23.03.2017 e retrodatando di due giorni la data di fine accertamenti, facendola coincidere con il verbale di esibizione del 21.03.2017, la contestazione risultava notificata nei termini, con conseguente erroneità della conclusione cui era in proposito pervenuto il giudice di prime cure.
Era quindi questa la data nella quale, acquisiti ed esaminati i contratti di lavoro, l'ispettorato aveva potuto assumere tutti gli elementi utili per poter correttamente contestare l'illecito, e non certo quella del primo accesso ispettivo individuata dal primo giudice, anche e soprattutto a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa del soggetto ispezionato.
2. Erronea ritenuta abrogazione dell'art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 19 dicembre 2002 n. 297, e successivamente modificato dall'art. 5, lett. a) e
b) Legge n. 183/2010. Co La sentenza era inoltre censurabile, ha rilevato l' , per aver ritenuto abrogato l'art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, rilevando che la disposizione era ancora vigente e che non poteva in questo caso trovare applicazione l'abrogazione delle sanzioni connesse agli illeciti contestati ad opera dell'art. 116, comma
12, L. n. 388/2000, riferita a “tutte le sanzioni amministrative relative...a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale”, tra le quali non rientrava la violazione contestata, che aveva evidente carattere sostanziale.
La Suprema Corte, infatti, con pronunce n. 65 del 8/01/2007 e n. 3857 del 2008 aveva chiarito che “in tema di sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, si connotano come violazioni di carattere meramente formale, ai sensi dell'art. 116, comma 12, della legge n. 388 del 2000, comportante
l'abolizione delle sanzioni amministrative, quelle che non determinano una lesione alla sostanza del bene giuridico tutelato, quali le comunicazioni di assunzioni errate o incomplete che non incidono, di fatto, sull'essenziale funzione di controllo e monitoraggio, che caratterizza la materia del collocamento;
di carattere sostanziale, e dunque, non colpite dall'abolitio, devono ritenersi, di contro, tutte le violazioni relative, come nella specie, all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro, in quanto realmente incidenti sulla suddetta finalità”, indicando quindi espressamente come di carattere sostanziale la condotta consistente nella omessa consegna della dichiarazione di assunzione all'atto dell'assunzione, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 1 e 2, D.L. 510/1996 conv. in legge n. 698/1996 e da ultimo, con sentenza n. 2033/2014, aveva anche rilevato che “le violazioni di norme sul collocamento di carattere formale, quali comunicazioni errate o incomplete per cui, ex art. 116, c. 12, L 388/00, sono abolite le sanzioni amministrative, non sono quelle di omessa o tardiva comunicazione del rapporto di lavoro, che hanno natura sostanziale e non meramente formale”.
Il giudice di primo grado aveva, quindi, erroneamente valutato che “tali adempimenti siano stati tutti compiuti dalla società ricorrente e che, sulla base di tali presupposti, la fattispecie contestata integri una mera violazione di carattere formale” ed aveva, comunque, erroneamente ritenuto, sulla base di tale erroneo presupposto, di accogliere le avverse pretese nel merito, benchè l'esame dei documenti prodotti (contratti di lavoro e verbali ispettivi), ma anche l'istruttoria orale, avessero confermato la ricostruzione contenuta nell'ordinanza impugnata.
9 Non solo, infatti, nei singoli contratti era indicata una data di ben tredici giorni successiva alla data inizio dei rapporti del 02.01.2017, ma la consegna del contratto ai lavoratori era avvenuta il 15.02.2017, come pressoché confermato da tutti i lavoratori sentiti in veste di testi, che avevano riconosciuto la propria firma nei documenti di causa esibiti.
Le deposizioni acquisite avevano in sostanza confermato e rafforzato quanto già dichiarato agli Ispettori (in tal senso in particolare la teste e sulla stessa linea le deposizioni di , di Parte_2 Testimone_1 Tes_2
e di non scalfite dalla contraria testimonianza del teste di parte opponente,
[...] Testimone_3
). Testimone_4
Da ciò la legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta e l'erroneità conseguente della sentenza anche nella parte in cui aveva condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
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L'appello è ammissibile e fondato.
Va peraltro premesso che la prima udienza, fissata per il 24 maggio 2023, in merito alla quale con decreto presidenziale del 23.12.2022, inserito nel fascicolo telematico in data 24.04.2023, era stata disposta la trattazione cartolare, si è svolta nel rispetto dei termini previsti dall'art. 127 ter c.p.c. in quel momento vigente e dal quale era disciplinata, con deposito di note di trattazione scritta nel termine di scadenza come stabilito dal legislatore, che ha previsto la sostituzione dell'udienza, anche se precedentemente fissata, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, da stabilirsi con preavviso alle parti di almeno quindici giorni (il provvedimento che dispone la trattazione scritta deve essere infatti comunicato alle parti con anticipo di almeno quindici giorni prima della scadenza del termine fissato e di ciò ha evidentemente tenuto conto il decreto presidenziale), ovvero nel termine già previsto e comunque in quello di cinque giorni precedenti l'udienza fissato nel citato decreto presidenziale, come avvenuto nel caso di specie in cui l'appellante ha depositato note di trattazione in data 19.05.2023 e può dirsi comparso.
In ogni caso, anche dal mancato deposito delle note nei termini previsti, che equivarrebbe a mancata comparizione in udienza, non potrebbe conseguire, come richiesto dall'appellato, la immediata dichiarazione di estinzione del giudizio dal momento che l'art. 127 ter citato prevede, al quarto comma, che “se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza” e che solo nel caso in cui nessuna delle parti depositi le note nel nuovo termine o compaia all'udienza, il giudice debba ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo. Ed in questo caso, dopo l'udienza del 24 maggio 2023, posta la tardiva costituzione di parte appellata (deposito telematico del 22 maggio 2023), il collegio ha comunque rinviato all'udienza del 13.11.2024, che si è tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella quale le due parti hanno depositato note in data 13.09.2024 e 12.10.2024 e possono ritenersi quindi comparse.
Va, quindi, disattesa la prospettazione di estinzione del giudizio in tal senso mossa dagli appellati con le note di trattazione scritta depositate il 23 maggio 2023.
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10 Devono essere altresì disattese le eccezioni preliminari formulate da che ha resistito, CP difendendosi sia personalmente che in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società eccependo “il passaggio in giudicato di un capo della sentenza da ritenersi Controparte_2 decisivo ed assorbente di tutta la controversia”, da cui conseguirebbe l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rilevando che l'atto di gravame non conteneva alcuna specifica censura rispetto all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 459 del 06.08.2019, come ricavabile dalle conclusioni rassegnate nel ricorso in appello, riferite alla sola ordinanza ingiunzione n. 459 bis, così prestando acquiescenza a tale annullamento ed al contenuto della stessa ordinanza.
Posto quindi che le due ordinanze avevano identico contenuto ed erano scaturite dalla stessa violazione e dallo stesso verbale unico di accertamento e notificazione, ha proseguito dalla suddetta acquiescenza CP discendeva l'inammissibilità dell'appello in quanto le due ordinanze erano state emesse illegittimamente per la stessa identica violazione, con la conseguenza che la mancata impugnazione dell'annullamento di una delle due aveva reso il suo contenuto, e cioè la violazione contestata, definitivamente illegittima.
L'appellata ha poi, sempre preliminarmente, eccepito la “carenza di legittimazione passiva della sig.ra CP
in quanto, non avendo controparte appellato il capo della sentenza che aveva ritenuto estesa
[...]
l'impugnazione anche all'ordinanza ingiunzione n. 459 a lei notificata personalmente, aveva prestato acquiescenza all'annullamento della stessa e di conseguenza, nell'ipotesi di non accoglimento della precedente eccezione di inammissibilità dell'appello, doveva comunque essere estromessa dal giudizio con condanna alle spese di controparte.
Il collegio ritiene, infatti, le due eccezioni sopra riportate non fondate. Co E' non solo pacifico, ma anche documentato in atti, che nel caso di specie l' abbia adottato due provvedimenti, recanti il medesimo contenuto, e cioè esattamente uguali, cui aveva attribuito i numeri 459 e
459 bis, con entrambi i quali aveva comunque ordinato “alla sig.ra ed alla società CP [...]
, come sopra generalizzati, di pagare la somma di euro 4.250,00 quale sanzione Controparte_5 amministrativa per le violazioni accertate”, specificando “l'obbligato in solido è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa qualora il responsabile principale non vi provveda”, obbligato in solido di che CP all'epoca ricopriva la carica di amministratore unico della società, individuato dall'amministrazione nella società stessa, come specificato nel testo delle ordinanze adottate (pag. 2).
Si tratta di ordinanze del tutto uguali, evidentemente emesse a fini di notifica come dimostra la circostanza che l'ordinanza 459 sia stata notificata a al suo indirizzo e che l'ordinanza a 459 bis, anch'essa CP rivolta sia a he alla società (così nell'ordine di pagamento), sia stata notificata alla società, nella qualità CP di obbligata in solido, con raccomandata indirizzata alla società, ma presso nella sua qualità CP di amministratore unico, al medesimo indirizzo di via Ettore Manni 1 a l quale era stata notificata anche CP_2 Co l'ordinanza n. 459 (doc.ti 5 e 6 agli atti di ).
Ed è significativo che, come si evince dalla lettura del ricorso in opposizione proposto davanti al Tribunale da personalmente, oltre che nella sua qualità di amministratori unico e legale rappresentante pro CP tempore della società rappresentata, avesse impugnato solo l'ordinanza ingiunzione n. 459 bis, unica CP della quale aveva in quel contesto domandato l'annullamento e che fosse stato il primo giudice, benché
11 nessuna richiesta fosse stata formulata da in tal senso, a ritenere implicitamente esteso l'atto di CP opposizione anche all'ordinanza ingiunzione n. 459 in questione, notificata personalmente all'interessata ed a procedere all'annullamento della stessa, sul rilievo che l'opposizione fosse stata proposta da non solo CP in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società, ma anche personalmente.
Il difetto di menzione dell'ordinanza n. 459 nelle conclusioni dell'atto di appello appare, quindi, frutto di una mera dimenticanza e di errore materiale - e non certo della volontà di prestare acquiescenza all'annullamento dell'ordinanza n. 459, peraltro operata dal primo giudice di sua iniziativa, senza richiesta alcuna degli opponenti in tal senso ed al contenuto della stessa, analogo a quello dell'omologa ordinanza n. 459 bis, che è stato comunque di fatto censurato, e specificamente, con i motivi di appello - determinato dalla circostanza che la stessa controparte, nel giudizio di primo grado, non aveva impugnato l'ordinanza ingiunzione in questione, la cui esistenza si ribadisce, avendo il medesimo contenuto, era dovuta a soli fini di operare una distinta notifica a quello che era stato ritenuto il responsabile principale rispetto al responsabile in solido.
Attesa quindi la totale identità di contenuto delle due ordinanze e posto che il primo giudice aveva adottato la pronuncia riferendosi ad entrambe, benché l'ordinanza n. 459 non fosse stata specificamente censurata da rilevando che la stessa si era costituita personalmente e implicitamente aveva inteso estendere i motivi CP di opposizione ad entrambi provvedimenti, analogo ragionamento può essere svolto con riferimento ai motivi di impugnazione, potendosi evincere dal tenore del ricorso in appello proposto dall'amministrazione e delle censure formulate, che l'appellante abbia inteso domandare la conferma di entrambe le ordinanze, che recano il medesimo contenuto e sono riferite alla medesima condotta e alla medesima sanzione.
Deve, perciò, escludersi che la sentenza sia passata in giudicato nella parte in cui ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 459 e la conseguente inammissibilità dell'appello.
Né potrebbe comunque dirsi che sussista il rilevato difetto di legittimazione passiva di se si CP considera che le due ordinanze sono esattamente uguali e si differenziano solo per il procedimento notificatorio, ma contengono un ordine di pagamento, ingiunto in solido sia a personalmente, CP in quanto legale rappresentante e amministratore unico della società che alla società da lei rappresentata, individuata quale obbligata solidale.
I due provvedimenti sono, quindi, entrambi rivolti anche a n proprio, che sarebbe comunque Controparte_6 tenuta, anche nell'ipotesi di accoglimento dell'appello solo con riferimento all'ordinanza n. 459 bis, ad effettuare il pagamento nella medesima ingiunto proprio in forza dell'ordinanza non annullata.
E solo siffatta interpretazione, ovvero ritenere la legittimazione passiva nel giudizio di può CP ritenersi congruente con la scelta, operata da nel giudizio di opposizione davanti al Tribunale, di CP costituirsi personalmente nel giudizio di primo grado, benché nel ricorso avesse fatto testualmente riferimento alla sola ordinanza ingiunzione n. 459 bis, che non si spiegherebbe laddove avesse realmente inteso a impugnare soltanto l'ordinanza ingiunzione n. 459 bis nel giudizio di primo grado e non invece implicitamente, come ritenuto dal primo giudice e senza contestazione da parte sua, anche l'omologa ordinanza n. 459, benchè non espressamente citata nel ricorso in opposizione, come nel ricorso in appello, evidentemente per mera dimenticanza ed errore materiale, correttamente ritenuta estesa dal primo giudice ai due provvedimenti ed in ragione del tenore delle difese svolte nell'ambito di quel giudizio da che CP
12 avevano attinto entrambi i provvedimenti, distinti solo per la notifica effettuata, come accaduto anche con il ricorso in appello.
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Ciò premesso, passando ad esaminare il primo motivo di appello, il collegio ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sia stato rispettato nel caso di specie il termine previsto per la contestazione dall'art. 14 della legge 689 del 1981, rubricato “contestazione e notificazione”, che recita “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa (1). Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento (2). Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione (3). Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. ((Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.)) (4). Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione (5). L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto (6)”.
Si tratta di previsione normativa interpretata, con giurisprudenza ormai consolidata, nel senso che in tema di sanzioni amministrative, anche in materia di previdenza e lavoro, qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, la PA è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, che decorre dall'accertamento dell'illecito, da intendersi però come inerente al completo rilevamento di fatti e circostanze integranti illecito amministrativo, oggetto quindi della successiva contestazione di cui al citato articolo 14 da notificarsi nei termini previsti.
L'art. 14 l. n. 689/1918 non comporta, quindi, secondo l'interpretazione invalsa nella Suprema Corte,
“l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alle peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione..”, e di conseguenza “il dies a quo per il computo del termine di novanta giorni per la notificazione del verbale di contestazione”, entro il quale può cioè utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, decorre dall'accertamento della violazione, da intendersi come comprensivo anche nel tempo necessario alla valutazione degli atti e dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e quindi della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie ovvero un momento non coincidente con la generica ed approssimativa percezione del fatto e l'acquisizione di documentazione ad esso relativa, dovendosi anche considerare il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari,
13 elaborando i dati ottenuti al fine di individuare gli elementi costitutivi delle violazioni contestate (in tema
Cass. n. 865/1999, n. 8456/2006, n. 14678/2018, n. 27903/2019 e da ultimo anche n. 20977/2024).
E l'amministrazione appellante nel caso di specie, fin dal giudizio di primo grado, ha prodotto diversi documenti idonei ad attestare il rispetto dei termini nella contestazione dell'illecito nel senso sopra ipotizzato.
Va, infatti, evidenziato che alla data del 3 febbraio 2017 ritenuta dirimente dal primo giudice, ovvero in occasione della redazione del verbale di primo accesso ispettivo, come reso evidente dal tenore letterale dello stesso (doc. 7 in atti), l'amministrazione, che aveva riscontrato la presenza sul posto della responsabile del personale, la signora , aveva dato atto di aver acquisito dai lavoratori dichiarazioni a campione e di Parte_2 avere telefonicamente conferito con , che si era qualificato come referente regionale aziendale, Testimone_4 nonché di avere acquisito la copia del quadro riepilogativo del personale della ditta appaltatrice del servizio di pulizie operante nel distaccamento per il mese di gennaio 2017, predisposto dalla Sezione Logistica del medesimo distaccamento (foglio 2 del doc. 12 denominato “verbale interlocutorio n. 097/041 del 3.02.2017” Co agli atti dell' del primo grado).
Era stata al contempo richiesta, al fine di verificare la regolarità del personale iscritto nel libro unico del lavoro operante nella provincia di per il mese di gennaio 2017, la documentazione ritenuta necessaria, come Pt_1 elencata nel verbale (libro unico del lavoro, copia delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro comprese quelle consegnate ai lavoratori, elenchi riepilogativi mensili, prospetti paga sottoscritti e/o documentazione attestante la corresponsione della retribuzione ai dipendenti, contratti di lavoro stipulati con la effettiva data di consegna, modelli Dm 10 ed F24 di gennaio 2017 per il personale occupato nel servizio di pulizia presso il poligono interforze di Capo San Lorenzo, nonché il contratto di lavoro con (doc. 7 e 12 citati). Testimone_4
A prescindere quindi, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori trovati sul posto, ed in particolare dalla responsabile , che avevano riferito di non avere ricevuto alcuna comunicazione in merito alla loro Parte_2 assunzione, benché avessero iniziato a svolgere il servizio già in data 2 gennaio 2017, e dall'acquisizione della citata copia del quadro riepilogativo del personale operante, gli ispettori in quel momento non si trovavano in possesso degli elementi necessari per ritenere integrata da parte della società la violazione poi contestata ed avevano perciò, prudentemente ed a garanzia della società, ritenuto di dover completare gli accertamenti acquisendo tutta la documentazione necessaria a supportare quanto riferito dai lavoratori, ottenendo copia della documentazione richiesta con tale verbale di primo accesso ispettivo, come documentato in atti, solo in Co data 21 marzo 2017 (foglio 1 del doc. 12 prodotto nel giudizio di primo grado dall' , denominato “verbale interlocutorio n. 097-1 del 21 marzo 2017”), quando nella sua qualità di referente per la Testimone_4
Sardegna della società, aveva esibito al verbalizzante, l'Isp. la documentazione richiesta con Parte_3 il verbale di primo accesso ispettivo del 03.02.2017, tra cui in particolare la copia degli modelli Unilav “trasmessi in data 31.12.2016 per assunzioni del 01.01.2017” e i “contratti di lavoro sottoscritti in data 17.02.2017” da alcuni dipendenti e anche quelli non sottoscritti, con riserva di richiedere “ulteriore documentazione nel corso degli accertamenti in materia di lavoro tuttora in atto, non ancora conclusi”.
E se è vero che l'amministrazione appellante non ha mai prodotto la mail del consulente del lavoro del
23.03.2017 indicata specificamente nel verbale unico di accertamento e notificazione, dove è però anche
14 richiamato specificamente il verbale di consegna del 21.03.2017 sopra citato (foglio 1 del doc. 12), è anche vero che l'amministrazione tale verbale ha tempestivamente prodotto già al momento della costituzione nel giudizio di opposizione davanti al Tribunale al fine di comprovare le proprie deduzioni anche in punto di tempestività della contestazione mossa e che il primo giudice non ne ha tenuto conto, non perché
l'amministrazione non vi avesse fatto cenno, se si considera che lo aveva tempestivamente prodotto, ma perché ha riferito al 3.02.2017, ovvero ad epoca anteriore al marzo 2017, la piena conoscenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contestato da parte dell'amministrazione e non aveva avuto perciò necessità di esaminare tale atto, giustamente invocato nel giudizio di appello in esito alla decisione adottata e ai fini della formulazione dello specifico motivo di censura, senza che ciò integri nuova eccezione.
Tanto più che, contrariamente a quanto dedotto dagli appellati, di tale verbale interlocutorio vi era anche menzione nel verbale unico di accertamento e notificazione e che lo stesso risulta firmato da , Testimone_4 all'epoca responsabile dei servizi della società, che era evidentemente consapevole dell'esistenza del verbale di primo accesso ispettivo del 03.02.2017, benchè ne sia contestata la notificazione al trasgressore, nel quale è infatti attestata una puntuale informativa telefonica a lui rivolta quale responsabile d'area.
E depone in tal senso, peraltro, anche il riferimento alla richiesta contenuta nel verbale di primo accesso ispettivo n. 097/041 del 3.02.2017 contenuto nel verbale interlocutorio a sua firma in data 21 marzo 2017, allegato agli atti come documento 12.
A tale verbale del 21.03.2017, con il quale si era completata l'acquisizione della complessiva documentazione richiesta il 3.02.2017, tra cui in particolare le comunicazioni di assunzione effettuate ai competenti uffici e i contratti di lavoro, in linea con i principi giurisprudenziali sopra riportati - secondo cui non basta la generica ed approssimativa percezione del fatto e l'acquisizione di documentazione ad esso relativa per ritenere accertata la violazione e far decorrere il termine di 90 giorni invocato - deve quindi farsi riferimento per poter Co affermare che l' avesse acquisito conoscenza della effettività della violazione contestata, fino a quel momento solo ipotizzata sulla base di quanto dichiarato da , per la quale non bastavano certamente Parte_2 le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e le risultanze del quadro riepilogativo acquisito in occasione del primo accesso ispettivo, quando gli elementi riferiti dal personale trovato sul posto non erano ancora supportati con documentazione dirimente sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo e richiedevano quindi un compiuto approfondimento, poi potuto ponderatamente effettuare, anche a garanzia del trasgressore, dopo l'acquisizione della documentazione necessaria da . Testimone_4
Al più a tale data, e non certo al 3.02.2017, il quadro poteva dirsi completo e tale da giustificare l'irrogazione della sanzione poi applicata con le contestate ordinanze ingiunzione, ma previa notifica del verbale unico di accertamento e notificazione redatto in data 10.05.2017 e notificato alla società e a dato questo CP pacifico, il 25 maggio 2017 ovvero entro novanta giorni a decorrere dall'effettivo accertamento del fatto e della relativa violazione, databile non certo al primo accesso ispettivo ma al 21.03.2017.
In conclusione, perciò, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la contestazione dell'illecito al presunto trasgressore, pacificamente avvenuta mediante notifica del verbale unico in data 25.05.2017, deve essere considerata tempestiva e il primo motivo di appello conseguentemente fondato.
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15 Coglie nel segno anche, a parere del collegio, il secondo motivo di appello.
Con le ordinanze ingiunzione n. 459 e 459 bis è stata contestata la violazione dell'art. “4 bis, primo periodo, comma 2, D. Lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 19 dicembre 2002 n. 297, e successivamente modificato dall'art. 5, lett. a) e b) Legge n. 183/2010”, in quanto “all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, i datori di lavoro privati sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 5101, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152”, obbligo che “si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio
1997 n. 152”, come secondo l'ITL non avvenuto nel caso di specie dato che il datore di lavoro non aveva
“consegnato ai lavoratori sotto indicati, all'atto dell'assunzione del 02.01.2017 (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, copia del contratto individuale di lavoro: lo stesso è stato consegnato ai dipendenti in data 17.02.2017” (va peraltro precisato che, contrariamente a quanto dedotto da le contestazioni contenute nelle due ordinanze ingiunzione sono evidentemente riferite ai diciassette CP Co lavoratori specificamente indicati, con elenco numerato, a pag. 2 dei doc. ti 5 e 6 di e che l'elencazione di un numero più ridotto di lavoratori contenuta in fondo a pag. 2 delle due ordinanze ingiunzione, dopo il
“ ”, e proseguita all'inizio della pag. 3, è stata effettuata, come precisato nelle ordinanze stesse, CP_7
a mero “titolo esemplificativo”).
Secondo l'appellato si tratterebbe di norma non solo priva della sanzione da applicare, per effetto delle modifiche introdotte successivamente ed anche dalla legge n. 183 del 2010, ma di fatto non suscettibile di Co applicazione nel senso invocato dall' in quanto, con il D. lgs. n. 276 del 2003, sarebbe stato abrogato il comma 3 dell'art. 9 bis, del DL n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge 108 del 1996 e non potrebbe perciò trovare più applicazione l'obbligo di consegna al lavoratore, all'atto dell'assunzione, di una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso, ma piuttosto la previsione dell'art. 1 del DL 152 del 1997, secondo cui ha lavoratore, entro 30 giorni dalla data di assunzione, deve necessariamente ricevere tutte le informazioni inerenti il rapporto di lavoro, mediante consegna o di copia del contratto di lavoro scritto o di copia della lettera di assunzione o di copia di ogni altro documento scritto, compresa la copia della comunicazione di cui al comma 2 del citato art. 9 bis, il cosiddetto modello Unilav.
In realtà l'art. 4 bis, primo periodo, comma 2, del D. Lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 19 dicembre 2002 n. 297, e successivamente modificato dall'art. 5, lett. a) e b) Legge n. 183/2010, era all'epoca della contestazione, nel marzo 2017, e lo è tutt'ora, vigente e prevedeva che “all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio delle attività di lavoro, i datori di lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 152”, nonché che “l'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima
16 dell'inizio dell'attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152..”.
Si tratta di normativa sopravvenuta rispetto a quella invocata dall'appellante (il D. Lgs. 152 del 1997, art. 1), richiamata espressamente dal legislatore nell'art. 4 bis in questione, che l'aveva ben presente ed ha infatti ritenuto che con l'esatta applicazione da parte del datore di lavoro degli obblighi contemplati dall'art. 4 bis in questione, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ma prima dell'inizio dell'attività, fossero adempiuti anche quelli contemplati dal decreto legislativo n. 152 del 1997, con la conseguenza che il datore di lavoro, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ma prima dell'inizio dell'attività di lavoro, non solo è tenuto a comunicare ai servizi competenti, mediante documentazione avente data certa, l'instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 2 del citato articolo 9 bis, ma anche a fornire immediatamente al lavoratore tutte le informazioni a sua tutela in merito al rapporto di lavoro, o attraverso la consegna della citata comunicazione, o di comunicazione equipollente, qual è anche il contratto di lavoro o la lettera di assunzione.
E l'obbligo contemplato in tale previsione, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, era pure Co sanzionato, come peraltro testualmente riportato dall' nel verbale unico di accertamento e notificazione, alla pagina 3, dove erano indicate le specifiche violazioni rilevate, precisando che “la violazione degli obblighi di cui al citato art.
4-bis, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato” (doc. 2 a pag. 3), che è poi la sanzione esattamente la sanzione applicata (v. O.I. n. 459 e 459 bis), ottenuta moltiplicando per diciassette lavoratori la sanzione minima prevista (250 euro per 17=4.250,00 euro).
L'articolo 19, comma 2, del D. lgs. n. 276 del 2003, nella versione vigente ed applicabile all'epoca dei fatti (poi modificato nel 2022 con D. lgs. n. 104), prevedeva infatti che “la violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 € per ogni lavoratore interessato”.
La violazione quindi non solo risulta correttamente contestata e non affetta da errore di diritto, ma risulta pure accertata in capo a e alla società da lei rappresentata nel caso di specie dal momento che è CP pacifico, oltre che confermato da quasi tutti i lavoratori sentiti nel corso del giudizio, che il rapporto abbia concretamente avuto inizio il 2 gennaio 2017, mentre alla predisposizione dei contratti si sia giunti soltanto il Co 17 gennaio successivo (doc. 13 agli atti di , che attesta che i contratti sono stati redatti il 17.01.2017, ma che solo alcuni sono stati sottoscritti dai lavoratori il 17.02.2017, mentre altri sono rimasti privi di sottoscrizione).
Si tratta di fatti confermati dalla responsabile del personale , che ha ribadito in giudizio quanto Parte_2 aveva già riferito agli ispettori al momento del primo accesso ispettivo del 3.02.2017, e cioè che i diciassette Co lavoratori indicati dall in quello che aveva identificato in udienza come documento 5 (l'ordinanza n. 459), avevano preso servizio, lavorando come addetti alle pulizie per la società dal 2 gennaio Controparte_2
2017, mentre la consegna del contratto agli stessi era avvenuta successivamente all'assunzione, come aveva potuto personalmente constatare avendo più volte sollecitato il capo area, referente per la Regione Sardegna della società, il signor affinché provvedesse alla consegna del contratto ai dipendenti, Testimone_4
17 avvenuta forse circa un mese dopo la loro assunzione, confermando anche il contenuto delle dichiarazioni rese a suo tempo agli ispettori, così come il contratto di lavoro esibitole dal primo giudice, di cui ha riconosciuto come propria la sottoscrizione e la data, ma anche dalle lavoratrici , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 che, pur non ricordando una data precisa di consegna del contratto di lavoro, hanno precisato di
[...] averlo ricevuto qualche tempo dopo l'inizio del rapporto di lavoro, riferendo che alcuni colleghi lo avevano firmato ed altri no e riconoscendo la propria firma nonché la data sul contratto di assunzione a loro nome esibito nel corso dell'udienza (analogo riconoscimento ha fatto la teste ). Testimone_5
Ed una conferma in tal senso è stata anche offerta dal responsabile , che ha riferito che solo Testimone_4 dopo avere ricevuto i dati relativi ai lavoratori da assumere dalla azienda uscente la società facente capo a i aveva indicati nelle lettere-contratto di assunzione che poi lui aveva portato, per la sottoscrizione, ai CP dipendenti elencatigli, che si erano però rifiutati più volte di firmarle, per circa un mese e mezzo, nel corso del quale i lavoratori avevano comunque “sempre lavorato anche perché il servizio, nella fattispecie le pulizie presso una caserma militare dell'aeronautica, non si poteva interrompere”.
E se è vero, perché accertato in causa, che le lavoratrici ed i lavoratori avevano in parte rifiutato di firmare i contratti, la circostanza diviene irrilevante se si considera che è anche vero che, al momento dell'inizio dell'attività lavorativa, i contratti non erano stati evidentemente predisposti, in assenza di dati completi, come riconosciuto nel ricorso in opposizione (punto 4 a pag. 9 dove è riportato “le lettere di assunzione sono state ultimate il 17/01/2017, in quanto solo in quella data veniva inviata tramite pec alla società committente l'obbligazione commerciale n. 3 del 04/01/2017 con oggetto un'integrazione della precedente per numero totale di ore 1875”) e come riconosciuto anche da nella sua testimonianza, seppure con una differente motivazione, ma Testimone_4 anche che la società non aveva ritenuto di dover consegnare ai lavoratori alcuna documentazione equipollente, come la legge autorizzava a fare, ovvero in particolare il modello Unilav, inviato già dal 31/12/2016 alla competente autorità amministrativa, che ben avrebbe potuto fungere da equipollente della lettera di assunzione o del contratto di lavoro, ai sensi del citato art. 4 bis.
E ciò tanto più che il rifiuto opposto dalle lavoratrici poteva essere ben superato attraverso la consegna del contratto di lavoro a mezzo raccomandata o con altre forme appunto equipollenti, considerando il pregnante significato che l'adempimento in questione, per come contemplato dal legislatore, riveste, trattandosi di adempimento previsto proprio a tutela e garanzia dell'interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro, che costituisce un interesse protetto diverso da quello connesso alla disciplina del collocamento, volto ad assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nel mercato del lavoro (su tali principi Cass. n.
7991/2008 e n. 20727/2015, ma anche n. 23053/2017 che, riferendosi all'art. 4 bis citato ha anche chiarito come l'obbligo in questione debba ritenersi violato, ed in senso sostanziale, non solo dall'omessa consegna di una dichiarazione di assunzione contenente i dati prescritti dalla legge, ma anche dalla sua ritardata consegna in linea con il proprio precedente 18714 del 2004).
Le ordinanze ingiunzione censurate risultano anche sotto tale profilo corrette, così come l'amministrazione la producendo la relativa scheda istruttoria, ha anche dato prova di avere fatto corretta applicazione delle previsioni in materia di sanzioni, segnatamente dell'art. 11 l. 689/1981, tenendo conto, nella forbice tra il limite
18 minimo (250 euro) e massimo (1500,00 euro) previsto dal citato art. 19, comma 2, non solo delle omissioni nell'adempimento (+2 nella scheda istruttoria), ma della voce “successiva regolarizzazione”, togliendo un punto nonché dell'assenza di precedenti (-0,5) e della condotta collaborativa del trasgressore (-0,5), togliendo per tali voci un altro punto complessivo, per un totale di zero, applicando perciò la sanzione minima prevista, a norma Co di legge moltiplicata per i lavoratori coinvolti (17), oltre la quale non era possibile scendere (doc. 4 di in atti).
In ragione di tali considerazioni, che mostrano chiaramente come nel caso di specie sia stata integrata una violazione sostanziale, sanzionata a tutela di importanti interessi del lavoratore, non può peraltro neppure condividersi la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha fatto applicazione dell'art. 116, comma 12, della legge 388 del 2000, che ha abrogato le sanzioni amministrative per le violazioni formali materia di collocamento, mantenendole invece per le violazioni sostanziali, che ricorrono ogni qualvolta venga in rilievo uno specifico profilo di protezione del lavoratore, che ha interesse a essere informato e a che “dati cognitivi rilevanti ai fini del corretto svolgimento del rapporto (quali l'attivazione e la cessazione del rapporto stesso) vengano comunicati alla pubblica amministrazione e trovino riscontro documentale nel libro paga e matricola” (Cass. n.
3857/2008 sopra citata).
Il primo giudice ha, infatti, ritenuto – erroneamente a parere del collegio - che la violazione da parte della società fosse una violazione meramente formale, essendo pacifico che avesse compiuto tutti gli adempimenti in merito all'attivazione del rapporto, comunicando i dati cognitivi rilevanti alla pubblica amministrazione e riportandoli nel libro pago paga e matricola.
Si tratta, al contrario di violazione di carattere sostanziale, come già da tempo chiarito dalla Suprema Corte con diverse pronunce, con le quali proprio in materia di rapporto di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, ha ristretto le violazioni di carattere formale a quelle che non determinano una lesione sostanziale del bene giuridico tutelato, ricomprendendo tra queste le comunicazioni di assunzione errate o incomplete che non incidono, di fatto, sull'essenziale funzione di controllo e monitoraggio che caratterizza la materia del collocamento, ascrivendo invece natura sostanziale a tutte le violazioni riferite all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro anche al lavoratore, in quanto idonee ad incidere sulla pregante finalità di tutela del lavoratore perseguita con le norme violate nel caso di specie dal legislatore.
E proprio in un caso in cui era stata contestata la violazione sia dell'art. 4 bis, comma 2 del D. lgs. n. 181 del
2000 che dell'art. 9 bis, comma 2, del Dl 510/1996, conv. in l. n. 608/1996, con le successive modifiche, in ragione della mancata consegna ai lavoratori della dichiarazione di assunzione prima della inizio dell'attività
e della mancata comunicazione al servizio competente dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati, la Suprema Corte aveva sottolineato che le disposizioni in questione presuppongono la comunicazione dell'effettivo rapporto di lavoro instaurato, quali condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di tutelare, il primo, l'interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro ed il secondo a garantire il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell'ambito del mercato del lavoro, in coerenza con i principi di effettività che permeano il diritto del lavoro e che non possono subire
19 deroghe neppure in relazione agli adempimenti di carattere amministrativo, di fatto supportando la tesi dell'amministrazione resistente secondo cui nel caso di specie sarebbe integrata una violazione di natura sostanziale, perciò esclusa dall'abrogazione di cui alla l. 388/2000, art. 116, c. 12 (Cass. n. 20184 il 2022, che richiama i precedenti di legittimità n. 20727 del 2015 e n. 14960 del 2009).
Già dal 2007 comunque la Suprema Corte è andata sottolineando, con orientamento che può dirsi ormai consolidato, che possono dirsi formali, ai fini dell'abolizione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 116, comma 12, citato, solo quelle violazioni che non determinano una lesione alla sostanza del bene giuridico tutelato, quali le comunicazioni incomplete o errate che non incidono sulla tutela della funzione di controllo che caratterizza la materia del collocamento o dell'assunzione, mentre rivestono natura sostanziale, esclusa dall'ambito applicativo della abolitio, tutte le violazioni riferite all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione nel rapporto di lavoro, in quanto incidenti sulla finalità perseguita dal legislatore anche a tutela del lavoratore (Cass. n. 17421/2007).
Di conseguenza, il carattere sostanziale delle violazioni, che esclude la citata abolizione, può predicarsi ogni qualvolta venga in rilievo uno specifico profilo di protezione del lavoratore che ha interesse a che dati cognitivi rilevanti ai fini del corretto svolgimento del rapporto, tra i quali è compresa l'attivazione del rapporto stesso, siano comunicati alla pubblica amministrazione e riscontrati nei libri paga e matricola, tra i quali la Suprema ha ricompreso, ritenendone il carattere sostanziale, anche la violazione consistita nell'omessa consegna al lavoratore, al momento dell'assunzione, di una dichiarazione quale quella relativa all'assunzione, come prevista e disciplinata un tempo dall'art. 9 bis, comma 3, della legge 608 del 1996 ed attualmente dall'art. 4 bis, comma 2, oggi contestato, cui era ed è sotteso lo stesso profilo di protezione del lavoratore (Cass. n. 3857/2008
e n. 27902/2019).
In conclusione, sulla scorta delle sopra riportate considerazioni l'appello, di cui deve escludersi la natura temeraria, deve essere accolto e la sentenza impugnata va dunque totalmente riformata, rigettando il ricorso in opposizione proposto da personalmente ed in qualità di legale rappresentante della società CP Co
avverso le ordinanze ingiunzione n. 459 e n. 459 bis emesse dall di Controparte_2 Parte_1
in data 6 agosto 2019, che vanno quindi confermate.
[...]
Quanto alle spese dei due gradi del giudizio, ritiene il collegio che ricorrano i presupposti processuali per disporne la compensazione integrale tra le parti, in ragione della natura controversa e della complessità delle questioni in fatto e in diritto poste, oltre che del complessivo andamento della lite.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando: accoglie l'appello proposto dall di LI nei confronti di Parte_1
personalmente e in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della CP società avverso la sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n. 3568 del 3.12.2021 e, Controparte_8 in riforma della stessa, rigetta il ricorso proposto da personalmente e anche nella predetta CP qualità avverso le ordinanze ingiunzione n. 459 e 459 bis dell di Parte_1 Parte_1
in data 06.08.2019.
[...]
Dichiara compensate per intero tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
20 Cagliari, 18 settembre 2025 La Presidente
Maria Luisa Scarpa
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