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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N.286/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 10 maggio 2023 da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Camponogara (VE), Via Amalfi n. 9/3, C.F. , C.F._1
rappresentata e difesa, dall'avv. Roberta Canal, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_1
- appellante - contro , C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bortoluzzi, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._3
Email_2
dall'Avv. Laura Vascon, C.F. , con domicilio digitale C.F._4
PEC
Email_3
dall'Avv. Franco Toffoletto, C.F. con domicilio C.F._5
digitale PEC
Email_4
e dall'Avv. Raffaele De Luca Tamajo, C.F. , con C.F._6
domicilio digitale PEC
Email_5
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.704/22 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: pubblico impiego
Causa trattata all'udienza del 26 giugno 2025.
Conclusioni per parte appellante: “In via principale di merito: in riforma integrale della sentenza n. 704 del 06.12.2022 del Tribunale di Venezia,
Sezione del Lavoro, Giudice dott.ssa Margherita Bertolaso, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione impugnati prot.
n.54/22 del 4/1/22 e prot.4062/22 del 25/2/22 adottati dal Comandante della Polizia Municipale, per i motivi formali di carenza di competenza in capo al Comandante di avviare la procedura di accertamento, per carenza di delega formale in capo ai sostituti del dirigente nel controllo, per pag. 2/34 contrasto dell'art. 2 D.L. n.172/2021 con le norme europee, ovvero effettuando un interpretazione orientata degli artt. 2,3, 4, 13, 32 della
Costituzione, e per contrasto con la norma di riferimento con riferimento alla seconda sospensione notificata a seguito di infezione e malattia da covid 19 e per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento delle somme tutte dovute alla ricorrente a titolo di stipendio, od altro emolumento da versarsi in forza del contratto di lavoro in essere, inclusi i contributi previdenziali, dal
3/1/2022 sino alla data di effettiva di reintegrazione;
2) In via subordinata di merito: in riforma integrale della sentenza n. 704 del 06.12.2022 del Tribunale di Venezia, Sezione del Lavoro, Giudice dott.ssa Margherita Bertolaso, accertare e dichiarare l'illegittimità delle conseguenze delle sospensioni disposte nei confronti della ricorrente e cioè la mancanza di retribuzione e di qualunque altro emolumento per contrasto con l'art. 36 Cost. e l'art. 7, co. 4, L. 300/70 nonché con l'art. 38 Cost. e, per l'effetto, riconoscere alla signora la concessione Parte_1
dell'assegno alimentare pari alla metà dello stipendio erogato nonché degli assegni famigliari se previsti dal 3.1.2022 alla data effettiva di reintegrazione nel posto di lavoro.
Con vittoria di anticipazioni, onorari e spese di entrambi i gradi del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA...(vedasi pag.20 ricorso)”
Conclusioni per parte appellata : “NEL MERITO, Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: confermare integralmente la Sentenza di Primo
Grado n. 704/2022 del 6.12.2022 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro,
e respingere il ricorso in appello avversario, in quanto infondato in fatto e pag. 3/34 in diritto, assolvendo da ogni domanda formulata nei Controparte_1
suoi confronti, condannando l'Appellante al pagamento delle spese di lite.
IN OGNI CASO, con condanna dell'Appellante al pagamento delle spese di lite.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 10 maggio 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.704/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia con la quale rigettato la domanda dell'odierna appellante tesa alla declaratoria di illegittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta nei suoi confronti con decorrenza 4.1.2022 in attuazione dell' art. 4 ter c 1 lett b) d.l. 44/2021, ossia per violazione dell' obbligo vaccinale “Covid”, reiterata con decorrenza 25.2.2022 dopo una temporanea riammissione in servizio a fronte di presentazione di Green
Pass c.d. rafforzato per contagio seguito il 16.2.2021 da guarigione.
Con memoria depositata il 21 ottobre 2024 si è costituito il CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, disposto un rinvio per ragioni organizzative anche inerenti alla trattazione congiunta a cause aventi la medesima tematica, è stata discussa all'udienza del 26 giugno 2025 e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice veneziano ha ricordato che dal 15.12.2021, per effetto dell'introduzione, ex D.L. 172/2021, dell' art 4 ter del DL 44/2021, l' obbligo vaccinale Covid c.d. selettivo ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, originariamente previsto per il solo personale sanitario, è stato pag. 4/34 esteso anche al personale della polizia locale (co. 1 lett. b art. 4 ter D.L.
44/2021).
Ha anche ricordato che la ricorrente era stata invitata in data 15.12.2021 dal
Comune, suo datore di lavoro, a documentare l'effettuazione della vaccinazione o l'insussistenza dell'obbligo vaccinale di cui al co. 3 art.
4- ter D.L. 44/2021.
In assenza di tale documentazione, accertato il suo inadempimento all'obbligo vaccinale ex co. 3 art.
4-ter D.L. 44/2021 era stata disposta la sospensione dal servizio e dalla retribuzione a far data dal 4.1.2022.
Posto che il giudizio di cognizione piena era stato preceduto da un ricorso ex art.700 c.p.c., il giudice ha anche accertato il permanere dell'interesse alla pronuncia di merito ai fini del pagamento delle retribuzioni perse dal
3/1/2022 sino alla reintegrazione, ovvero, quanto al medesimo periodo, perlomeno di assegno alimentare pari alla metà dello stipendio nonché degli assegni famigliari.
Per quanto interesse ai fini della disamina del gravame, con riguardo alla sospensione dal 25.2.2022, per espressa previsione dell'art. 2 D.L.
172/2021 ha affermato il permanere del suo effetto “a nulla rilevando l'eventuale sopravvenuta infezione da Covid e successiva guarigione”. Ha richiamato in tale senso le circolari richiamate nel provvedimento di sospensione del 25.2.2022.
Con riguardo agli ulteriori motivi a sostegno della domanda il giudice ha dato atto del sopravvenuto comunicato dell' Ufficio Stampa della Corte
Costituzionale, secondo cui la Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale, di pag. 5/34 svolgere l'attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali, né sono state ritenute irragionevoli o sproporzionate le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario;
ugualmente non fondate, infine, le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso;
e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.
Ha poi puntualizzato che nella campagna vaccinale sono utilizzati prodotti non già sperimentali e ad uso di emergenza, bensì regolarmente autorizzati dalla previa raccomandazione dell'EMA, attraverso la CP_2
procedura di autorizzazione condizionata, strumento collaudato, non incidente sui profili di sicurezza del farmaco e “nello specifico poggia su un quadro solido e controllato tale da garantire un elevato livello di protezione dei cittadini ( = a sei mesi efficacia preventiva del 96% quanto ai ricoveri e del 99% quanto ai decessi) tanto da costituire una misura essenziale della strategia dell'Unione in materia di vaccini, e da realizzare, alla luce delle risultanze statistiche, un bilanciamento rischi/benefici assolutamente accettabile ( parr 25 – 30 sentenza);”.
La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 44 del
2021 per il personale di interesse sanitario risponde a una chiara finalità di tutela non solo di questo personale sui luoghi di lavoro ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il principio di solidarietà che anima la Costituzione.
Nel bilanciamento tra il valore dell' autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la pag. 6/34 previsione dell'obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, per il giudice non vi è dunque legittimo spazio in questa fase per la c.d. esitazione vaccinale.
Le disposizioni della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea
(artt. 3, 52), quand' anche applicabili, non sono violate. Quanto alla natura discriminatoria della previsione, “il carattere selettivo della vaccinazione obbligatoria è giustificato non solo dal principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.), ma immanente e consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, relazione che postula la sicurezza delle cure, impedendo che chi deve curare e assistere divenga egli stesso veicolo di contagio e fonte di malattia.”.
La tesi della prevalenza del diritto di autodeterminazione, ha proseguito il primo giudice, non può andare a scapito dell'interesse pubblico alla vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari, poiché la stessa dignità della persona esige la protezione della salute di tutti quale interesse collettivo.
Non era pertinente rispetto al tema della discriminazione il considerando 36 del Regolamento Europeo 953/21 trattandosi di disposizione riguardante lo specifico, diverso, ambito della libera circolazione delle persone durante la pandemia.
Ha richiamato precedenti del Consiglio di Stato e di alcuni TAR nonché di alcuni Tribunali ordinari, compreso quello di appartenenza, a fronte del quale era del tutto minoritario l'orientamento opposto.
Ha ripreso l'orientamento più volte espresso dalla Corte Costituzionale sulla natura bidimensionale del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della pag. 7/34 Costituzione, che riconosce il diritto del singolo e lo pone in relazione al coesistente diritto degli altri e della collettività. (sentenza n. 218/2014), non esaurendosi la tutela costituzionale della salute in situazioni attive di pretesa, ma implicando il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui.
Ha anche richiamato la sentenza n. 5/2018 in tema di limiti della costituzionalità dell'obbligo vaccinale imposto dalla legge (a) se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
b) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
c) se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di un'equa indennità a favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria).
Da ultimo rammenta che con la sentenza n.307 del 1990 la Corte
Costituzionale ha sottolineato come la scelta discrezionale del legislatore di adottare un sistema di raccomandazione o di obbligo del vaccino debba fondarsi sulle condizioni sanitarie ed epidemiologiche accertate dall'autorità preposta e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica.
Riguardo alla scelta legislativa di adottare la misura dell'obbligo vaccinale, si tratta di una valutazione discrezionale che non può essere censurata fondandosi su valutazioni degli organi pubblici competenti alla base della dichiarazione di emergenza sanitaria disposta ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) D. Lgs. 1/2008, prorogata con d.l. 105/2021 al 31.12.2021 mentre, con il d.l. 1/2022, è stata disposta l'estensione dell'obbligo vaccinale fino pag. 8/34 al 15.6.2022, poi prorogata, per determinate categorie di lavoratori, perdurando l'esigenza di tutela della salute della collettività, in via transitoria oltre la formale cessazione dello stato di emergenza, in un complessivo quadro di graduale superamento delle misure di prevenzione, fino al 31.12.2022.
Ha anche ricordato che la Commissione UE, con la direttiva n.
2020/739/UE del 3 giugno 2020, ha modificato l'allegato III della direttiva
2000/54/CE – già modificato dalla direttiva della Commissione
2019/1833/UE del 24 ottobre 2019 – con l'inserimento del virus SARS -
CoV -2 nel gruppo 3 dell'elenco degli agenti biologici, che possono causare malattie infettive nell'uomo, fondando ulteriormente la scelta del legislatore nel senso dell'obbligatorietà del vaccino come misura di prevenzione individuale e collettiva.
Quanto all'efficacia della profilassi vaccinale ha evidenziato che la vaccinazione non elimina la possibilità di contrarre il virus e di diffonderlo,
“ma dalle evidenze scientifiche a disposizione è innegabile che la riduca”, così conservando alla vaccinazione la sua finalità che non implica necessariamente la totale eliminazione della possibilità di contrarre il virus o di sviluppare la malattia.
Infine, ha escluso che spettasse l' assegno alimentare, nella misura della metà dello stipendio, oltre all'assegno unico per carichi di famiglia ex art. 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, trattandosi di misura prevista per la diversa ipotesi di procedimento disciplinare o penale, e destinatari di provvedimento cautelare, laddove la violazione in sé dell' obbligo vaccinale Covid non genera sanzione disciplinare e il D.L. n.44 citato esclude il diritto a qualsiasi compenso o emolumento durante tutto il pag. 9/34 periodo di sospensione. A conforto richiama ulteriormente il già citato comunicato 1.12.2022.
2) L'appello è articolato sulla base di cinque motivi.
a) Con il primo motivo la lavoratrice lamenta l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che la pregressa esposizione al virus Sars-cov2 nel febbraio
2021 non fosse causa di sospensione dell'obbligo vaccinale in base alle circolari applicative del Ministero della Salute da cui si ricaverebbe che la ricorrente non poteva considerarsi inadempiente sino al decorso di un anno dalla guarigione.
b) Con il secondo censura la sentenza per non aver verificato se sussistesse il fondamento giuridico della delibera del 31.01.2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza, poi prorogato e che costituiva fondamento per l'imposizione dell'obbligo vaccinale. Sostiene l'appellante che non potevano dirsi sussistenti i presupposti previsti dall'art. 7, co. 1, lett. c) e art. 24, co. 1, d.lgs. n. 1/2018 (codice della protezione civile).
c) Con il terzo motivo si duole della mancata disapplicazione dell'art. 4 d.l.
n. 44/2021 per conflitto con la disciplina comunitaria di cui al regolamento
UE n. 953/2021, rilevando la sussistenza di una discriminazione tra lavoratori vaccinati e non vaccinati.
d) Con il quarto motivo l'appellante si duole della decisione adottata sulla base della sola documentazione fornita da controparte, senza l'esame dei documenti prodotti col ricorso (docc. 14-15) e senza istruttoria richiesta
“per ottenere maggiore chiarezza sui dati scientifici forniti dalle parti e che avrebbe consentito una migliore verifica dei profili di costituzionalità sollevati da parte ricorrente e poi decisi dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Venezia sulla base del solo comunicato dell'ufficio stampa del pag. 10/34 01.12.2022 della Corte Costituzionale”, la cui sentenza (n.14 del 2023) è stata depositata in data 09.02.2023.
Insiste, quindi, per l'espletamento di consulenza tecnica, in considerazione del fatto che pronuncia della Corte Costituzionale, si è basata esclusivamente sulla documentazione prodotta dagli uffici Governativi,
“senza alcun approfondimento scientifico sulle molteplici contestazioni, che anche la ricorrente nel primo grado ha posto nei propri scritti difensivi in ordine alla completezza dei dati scientifici acquisiti”. Assume anche che, rispetto alla pronuncia n.5 del 2018 mancano, a suo avviso, almeno due dei requisiti richiesti dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 5/2018 per delimitare i confini della costituzionalità dell'obbligo vaccinale (a) se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
b) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili), ala luce dell'espletanda istruttoria, del parere espresso dal “professor e mediante acquisizione dei dati Per_1
dei verbali del CTS.
e) Con il quinto motivo censura la sentenza per non aver sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione alla mancata previsione di un assegno alimentare per i lavoratori sospesi in ragione della mancata vaccinazione.
3) Il collegio reputa infondato il gravame.
4) Al riguardo richiama la propria pronuncia n.545 del 2025, coeva alla presente ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c., di cui vengono mutuati gli pag. 11/34 argomenti a puntuale riscontro dei motivi in questa sede articolati, pure se numerazione parzialmente diversa.
“Il primo motivo d'appello è infondato. 1.1 – L'art. 4, co. 1, d.l. n. 44/2021
– nella versione applicabile ratione temporis alla data di adozione dell'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – prevedeva che “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano” Il successivo comma 2 prevedeva che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”. Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non presentasse un quadro pag. 12/34 clinico ostativo alla vaccinazione nei termini richiesti dal legislatore
(neppure viene allegata tale condizione). Parte appellante si limita a valorizzare la pregressa infezione per sostenere che alla data del
16.09.2021 (allorquando è stato comunicato il provvedimento di sospensione) non avrebbe potuto essere considerata inadempiente all'obbligo vaccinale atteso che non erano ancora decorsi 12 mesi dalla data di guarigione dell'infezione da SarsCov2. 1.2 - Preliminarmente si deve rilevare che il si era posto il problema se fosse Controparte_3
possibile prevedere l'estensione o l'esenzione dall'uso delle certificazioni verdi per i soggetti in possesso di certificazione medica circa l'effettuazione di un test sierologico attestante la presenza di anticorpi neutralizzanti anti Sars-Cov-2 in quantità uguale o superiore ad un valore prestabilito e, sul punto, l' ha fornito Controparte_4
un'esauriente ed argomentata relazione giungendo ad affermare che
“sebbene il rilevamento di anticorpi in un test sierologico possa fornire prove di un'infezione o vaccinazione pregressa e quindi di una possibile protezione, non esiste ad oggi un livello di anticorpi misurato secondo standard internazionali che assicuri una protezione nei confronti dell'infezione da Sars-Cov-2 nelle sue varianti e quanto essa duri;
di conseguenza, al momento attuale non è definibile un livello di anticorpi neutralizzanti che sia in grado di indicare se una persona debba o meno essere vaccinata/possa avere accesso o meno alla certificazione verde
COVID-19” (cfr. relazione ISS del 25.01.2022 liberamente consultabile sul portale istituzionale del www.salute.gov.it). Tanto Controparte_3
premesso, è noto che il abbia raccomandato, per i soggetti con CP_3
pregressa infezione da Sars-Cov2, un'unica somministrazione di vaccino pag. 13/34 nel rispetto della seguente tempistica: a far data da 3 mesi, decorsi dalla data in cui hanno contratto la malattia, e preferibilmente entro i 6 mesi dalla documentata infezione (Circolare Ministero della salute 3/3/2021); preferibilmente entro i 6 mesi dalla data in cui hanno contratto la malattia e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione (Circolare Controparte_3
21/7/2021) Tale tempistica (non oltre 12 mesi dalla guarigione),
[...]
tuttavia, è funzionale ad individuale un arco di tempo in cui la somministrazione della dose vaccinale può avere un effetto utile, ma non indica affatto il termine oltre il quale può ritenersi sussistente l'inadempimento dell'obbligo vaccinale. Sul punto va, piuttosto, valorizzata la circolare 3 marzo 2021 laddove si è affermato che “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-
SARSCoV2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2
(decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”. La circolare, dunque, equipara l'infezione da Covid-19 alla prima dose vaccinale, che deve essere seguita dalla somministrazione della seconda dose a partire dallo scadere dell'intervallo di tre mesi. Prima di tale lasso temporale il vaccino non può essere somministrato, visto che si afferma la necessità del decorso di ameno tre mesi. Conseguentemente, considerando che la prima data utile per la vaccinazione dei soggetti guariti si pone a distanza di tre mesi dall'infezione, la ricorrente doveva considerarsi inadempiente a far data dal giorno successivo ai tre mesi calcolati dalla data della documentata infezione. Non giova, pertanto, a parte ricorrente quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute del 21.07.2021 che si limita ad pag. 14/34 estendere il periodo all'interno del quale può essere somministrata l'unica dose di vaccino ai soggetti con pregressa infezione da Sars-Cov2. La circolare stabilisce che la vaccinazione debba avvenire entro i sei mesi dalla pregressa infezione e comunque non oltre dodici mesi, ma di certo non preclude la possibilità di eseguirla decorsi tre mesi, come già disposto dalla precedente circolare del 3.03.2021. Di qui la necessaria conclusione che la condizione di inadempimento all'obbligo vaccinale si verifica con il decorso di tre mesi dall'infezione, cioè dal momento in cui l'adempimento dello stesso diviene esigibile senza che l'interessato vi provveda. Nello stesso senso si sono espresse anche Corte App. Milano, sez. lav.,
2666/2024; Corte App. Trieste, sez. lav., n. 33/2025 in cui, del tutto condivisibilmente, si rileva che “la circolare n.8284 del 3/3/2021 prevedeva che ai soggetti che avessero contratto l'infezione da Covid il vaccino poteva essere somministrato non prima di tre mesi dall'infezione; e quindi, trascorso questo periodo di non esigibilità, anche per costoro tornava immediatamente operativo - secondo la regola tradizionale secondo cui "quod sine die debetur, statim debetur" - l'obbligo valido per tutti senza limiti temporali (mentre il termine di sei mesi non aveva funzione dilatoria dell'obbligo, ma individuava solo il periodo entro cui era possibile effettuare la vaccinazione in un'unica dose)”. Ad ulteriore conforto di questa interpretazione appare opportuno richiamare anche l'art.
4-quater del d.l. n. 44/2021 che, per quanto sia norma entrata in vigore dopo l'adozione del provvedimento di sospensione che qui viene in rilievo, nel prevedere l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, indica quale ipotesi di differimento legittimo della vaccinazione l'infezione da
Sars-Cov-2 chiarendo che: “L'infezione da SARS-CoV-2 determina il pag. 15/34 differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”. Nel caso di specie, alla data di adozione del provvedimento di sospensione erano ormai decorsi quasi dodici mesi dalla guarigione dalla pregressa infezione
2 – Il secondo motivo d'appello è infondato e, in ogni caso, si fonda su presupposti errati. 2.1 – L'appellante sostiene che sarebbe illegittima la deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 e, per l'effetto, anche le successive norme che hanno imposto prima l'obbligo di green pass e poi l'obbligo vaccinale dovrebbero ritenersi illegittime per mancanza del presupposto giustificativo della deroga a diritti fondamentali quali quello al lavoro e alla retribuzione.
Come anticipato, il motivo poggia su erronei presupposti. Le disposizioni normative che in questa sede vengono in rilievo (in primis l'art. 4 d.l. n.
44/2021) sono state introdotte con decreto legge, poi convertito dalle
Camere, la cui legittimità va valutata in relazione alla Carta costituzionale e non può dipendere da un atto amministrativo quale la deliberazione dello stato di emergenza. Inoltre, per quanto qui possa rilevare, tale deliberazione appare macroscopicamente coerente con le previsioni di legge che la giustificano. L'art. 24, co. 1 d.lgs. n. 1/2018 stabilisce che “Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, […], delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale”. Tali requisiti sono riportati all'art. 7, co. 1, lett. c) del pag. 16/34 d.lgs. n. 1/2018 laddove si fa riferimento a “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24”. Tenuto conto della diffusione su scala mondiale della pandemia da Covd19, della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 (richiamata nel preambolo della deliberazione) e dei tristemente noti pericoli derivanti dalla diffusione del contagio, la pandemia da Covid19 presenta i requisiti dell'evento calamitoso di origine naturale indicati nell'art. 7, co. 1, lett. c).
3 – Anche il terzo motivo d'appello è infondato.
3.1 - Privi di pregio sono i dubbi di asserito contrasto della normativa nazionale con quella comunitaria e, in particolare, con il regolamento UE
953 del 2021. Infatti, tale regolamento, nell'introdurre un certificato verde digitale a tutela della libera circolazione dei cittadini dell'Unione durante la pandemia da COVID 19, si riferisce a una misura diversa da quella decisa dal legislatore statale (che qui viene in rilievo), essendo finalizzata a facilitare la circolazione tra gli Stati superando eventuali misure restrittive transfrontaliere introdotte dalle legislazioni emergenze emergenziali nazionali. D'altro canto, la materia degli obblighi vaccinali non costituisce oggetto della disciplina dell'Unione, sicché rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene un ampio margine di autonomia. Come noto, il diritto europeo può prevalere su quello interno imponendo la disapplicazione solo nell'ambito delle competenze proprie dell'Unione
pag. 17/34 europea in ragione del principio di attribuzione di cui all'articolo 5 del
TUE in virtù del quale “l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri”. A tale riguardo, chiarisce la Corte di Cassazione, che “Ai fini dell'applicabilità dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una norma nazionale, per rientrare nella nozione di "attuazione del diritto dell'unione", ai sensi dell'articolo 51, § 1, della Carta di Nizza, deve avere un collegamento di una certa consistenza con il diritto europeo che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza esercitata da una materia sull'altra, occorrendo verificare se essa risponda allo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere, e se persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto unionale, quand'anche sia in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa unionale che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa” (Cass. n. 23272 del 27/09/2018).
Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea la materia della salute non rientra tra le competenze esclusive né concorrenti dell'Unione Europea. In materia di sanità pubblica l'Unione interviene, nell'ambito delle azioni di sostegno di cui all'articolo 6, unicamente come misure “intese a sostenere, coordinare, completare l'azione degli Stati membri” e sotto il profilo della competenza concorrente disciplinata dall'articolo 5 solamente nei casi in cui l'intervento dell'unione rappresenta un valore aggiunto rispetto all'azione degli Stati membri.
Anche in ragione di tale presupposto in diritto, del tutto trascurato dal pag. 18/34 motivo d'appello, la Corte di Giustizia UE, proprio nel pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Padova (richiamato dall'appellante, in cui il giudice del rinvio ha chiesto se il regolamento
2021/953, in combinato disposto con i principi di proporzionalità e di non discriminazione, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che impone un obbligo vaccinale contro la COVID-19 agli esercenti le professioni sanitarie laddove, da un lato, consente a una categoria di professionisti che ne sono esentati per ragioni mediche di continuare ad esercitare le loro attività rispettando i presidi di sicurezza previsti da tale normativa, senza tuttavia dare ai professionisti che non intendono assumere il vaccino la stessa possibilità, e, dall'altro, essa può parimenti applicarsi ai cittadini di altri Stati membri che esercitano un'attività lavorativa in Italia) ha dichiarato irricevibile la questione ed ha affermato: “per quanto riguarda i principi di proporzionalità e di non discriminazione menzionati dal giudice del rinvio, occorre rilevare che risulta dai considerando da 12 a 14 e dall'articolo 1 del regolamento
2021/953 che, benché detto regolamento intenda attuare tali principi, ciò avviene allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione da parte dei titolari dello stesso diritto istituendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19. 51
Pertanto, tale regolamento non mira segnatamente, in applicazione di detti principi, a definire criteri che consentano di valutare la fondatezza delle misure sanitarie adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di
COVID-19 qualora esse siano tali da limitare la libera circolazione, come l'obbligo vaccinale previsto all'articolo 4 del decreto legge n. 44/2021 di pag. 19/34 cui al procedimento principale, né ad agevolarne o incoraggiarne l'adozione, dato che il considerando 36 del medesimo regolamento precisa che quest'ultimo «non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati»” (Corte Giustizia UE sez. II,
13/07/2023, n.765 in C-765/21).
4 – I motivi quarto, quinto e settimo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati anche alla luce delle recenti pronunce di costituzionalità adottate sulle medesime questioni sollevate nel presente giudizio.
4.1 – Può ritenersi corretta l'affermazione dell'appellante secondo cui la vaccinazione non elimina la possibilità di contrarre il virus e di diffonderlo, ma dalle evidenze scientifiche a disposizione si deve ritenere che la riduca e che riduca, in particolare, i casi di sviluppo della malattia grave. Ciò non esclude il carattere di misura di prevenzione del vaccino: del resto nessun vaccino elimina mai del tutto né la possibilità di contrarre il virus, né la possibilità di sviluppare la malattia e perciò tale condizione non può ragionevolmente ergersi quale presupposto per la legittimità dell'obbligo vaccinale. In questo senso anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 15/2023: “La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il Ministero della salute abbia dichiarato «tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2
e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni pag. 20/34 dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza”.
4.2 - Nella stessa pronuncia la Consulta ha preso posizione anche in merito alla “ragionevolezza” e all'utilità dell'introduzione dell'obbligo vaccinale
(messe qui in discussione dell'appellante al fine di invocare l'illegittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale): “Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati – in tempi particolarmente rapidi – vari vaccini finalizzati a contrastare la diffusione del virus. Una volta che questi sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2
(decreti del Ministro della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. È importante sottolineare sin d'ora che l'obbligo di vaccinazione è stato gradualmente introdotto dal legislatore solo dopo alcuni mesi dall'avvio della campagna vaccinale di cui al citato piano, tenendo conto, evidentemente, della non completa adesione allo stesso nell'ambito delle categorie interessate. Il legislatore ha quindi reputato necessaria l'imposizione dell'obbligo «al fine di tutelare la salute pubblica pag. 21/34 e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza (art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito)” “11.1.– Contrariamente all'assunto del giudice Con rimettente, gli stessi dati esposti nei rapporti dell menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini.” Parimenti, in merito al profilo della conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per chi – per sua libera scelta – si sia sottratto all'obbligo vaccinale, la Corte
Costituzionale nella sentenza n. 15/2023 ha avuto modo di esprimersi
(sempre con riferimento agli esercenti professioni sanitarie): “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pag. 22/34 pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto. Parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da
SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità. Per effetto del d.l. n. 172 del
2021, come convertito, che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repêchage a mansioni disponibili non comportanti un rischio di contagio
(se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla pag. 23/34 carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa. 13.6.– Il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., realizzato dal legislatore nella individuazione dei tempi e dei modi della vaccinazione, risulta perciò esercitato negli artt. 4, comma 7, e 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in modo non irragionevole”. Di qui l'insussistenza di un'ingiustificata disparità di trattamento – prospettata nel quinto motivo d'appello – tra soggetti esentati e soggetti che volontariamente hanno scelto di non vaccinarsi (indipendentemente dalla pregressa infezione atteso che, per le ragioni dall'obbligo di vaccinazione una volta decorso il termine di tre mesi dall'infezione stessa).
4.2.1 - … primo grado nella parte in cui si afferma….
…
4.3 - Nella sentenza n. 14/2023 il giudice delle leggi ha ulteriormente chiarito il rispetto del principio di proporzionalità nell'adozione della misura dell'obbligo vaccinale e del corretto bilanciamento dei diritti coinvolti (qui messo in discussione dall'appellante anche tramite il richiamo alla questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, cui la Consulta dà risposta):
“Verificata, dunque, in coerenza con il dato medicoscientifico che attesta la piena efficacia del vaccino nei sensi sopra esaminati, l'idoneità dell'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto alla finalità di ridurre la circolazione del virus - funzionale al duplice scopo, sopra ricordato, di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la pag. 24/34 collettività -, e quindi la non irragionevolezza del ricorso ad esso, va ora valutato il profilo concernente l'osservanza del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite. Come già affermato da questa Corte, quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, «il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che "richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi" (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n.
272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)» (sentenza n. 20 del 2019). 13.1.-
Sotto tale aspetto, la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia.
E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile
(utilizzata in ámbiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARSCoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile pag. 25/34 rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già
"obsoleto", posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati. 13.2.- Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va, altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta - che non riveste natura sanzionatoria - si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione”.
5 – Da ultimo, va respinto anche il sesto motivo d'appello con cui si prospetta l'incostituzionalità della disciplina emergenziale per non aver previsto la corresponsione dell'assegno alimentare, previsto per le ipotesi di sospensioni nell'ambito di procedimenti disciplinari (ipotesi qui non ricorrenti atteso che la sospensione per l'inadempienza dell'obbligo vaccinale non ha riflessi disciplinari). Non si può parlare di una pag. 26/34 irragionevole disparità di trattamento perché nelle ipotesi di sospensione disciplinare si impone ed è ragionevole una garanzia alimentare tenuto conto che il procedimento disciplinare ben potrebbe concludersi anche con l'archiviazione e la sospensione è comunque indipendente dalla volontà del lavoratore che la subisce.
Nel caso di specie, al contrario, è il volontario inadempimento all'obbligo vaccinale che ha determinato, come effetto previsto dalla legge, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per l'assenza di un requisito essenziale per l'esercizio della professione. Tale argomento trova avvallo anche nella sentenza n. 15/2023 della Consulta: “La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della pag. 27/34 prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”.
5.1 - Tali conclusioni - ha chiarito la Consulta - non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell'assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa (Corte cost. n. 188/2024).
6 – Per le motivazioni esposte, l'appello va respinto, dovendosi comunque dare atto che, medio tempore, l'appellante è stata riammessa in servizio
(doc. 6 appellata) in ragione della scelta legislativa di porre fine all'obbligo vaccinale con decorrenza 1.11.2022. Rimane assorbita la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni nella misura pari alle retribuzioni perdute durante il periodo di sospensione e degli ulteriori danni lamentati, trattandosi di domanda che, all'evidenza, presuppone l'illegittimità della sospensione per inadempimento all'obbligo vaccinale
(qui esclusa).”.
5) Va solo aggiunto ad integrazione di quanto sopra richiamato che il motivo inerente alla carenza istruttoria va disatteso sia perché inammissibile sia perché infondato. Anche per tale aggiuntivo aspetto va richiamato arresto di questa Corte (sentenza n.540 del 2025) ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c.:“3 – Il quinto motivo d'appello è infondato e pag. 28/34 presenta anche profili di inammissibilità. Gli appellanti sostengono la falsità di tutti i dati divulgati dall a conforto Controparte_4
dell'asserita diffusione della pandemia, con la conseguenza che sarebbero falsi, a cascata, i dati del numero più elevato di ricoveri dei non vaccinati negli ospedali e nelle terapie intensive, per poi giungere all'affermazione – invero contraria al dato empirico in ordine al carattere globale e diffusivo dell'emergenza sanitaria a livello globale – che non si sarebbe verificata alcuna pandemia da covid19. In buona sostanza, le modalità di effettuazione dei test antigenici sarebbero state inidonee a fornire una chiara e veritiera rappresentazione del numero dei soggetti positivi al Sars-
Cov2 e l avrebbe erroneamente fatto rientrare Controparte_4
tra i casi confermati di Covid19 anche le mere positività al virus rilevate da test antigenici o molecolari, in assenza di riscontri sulla presenza di sintomi, la cui sussistenza sarebbe necessaria per poter parlare di un caso Contro confermato di Covid19 in base alle più recenti linee guida dell e dell'ECDC. Sulla base di tali presupposti, gli appellanti sostengono che i provvedimenti di sospensione sarebbero illegittimi perché violerebbero il diritto di uguaglianza e di proporzionalità, oltre che i principi espressi dalla Corte costituzionale (il richiamo è alla sentenza n. 5/2018) inerenti alla sostenibilità dell'obbligo vaccinale “selettivo”. 3.1 – Come anticipato, il motivo risulta inammissibile perché in esso si formulano delle doglianze non prospettate nel ricorso introduttivo di primo grado. Solamente nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di discussione (in primo grado) sono stati introdotti questi argomenti (concernenti l'asserita Con falsità dei dati epidemiologici pubblicati dall' ) dando ingresso tardivamente ad un ulteriore motivo di doglianza, rispetto ai contestati pag. 29/34 provvedimenti di sospensione, non prospettato nel ricorso introduttivo. 3.2
– Ad ogni modo, il motivo è anche infondato. Il dato di partenza, Contro ineludibile e ricordato anche da Corte cost. n. 15/2023, è che l' con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-
19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, ha valutato la situazione sanitaria come «pandemia». L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono, quindi, impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino. Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati dei vaccini in tempi particolarmente rapidi. Una volta che questi sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da
SARS-CoV-2 (decreti del Ministro della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. La pandemia, quindi, si è verificata e la vaccinazione è stata indicata come la misura più efficace per limitarne gli effetti nefasti. Come ricordato dalla Consulta “Il fatto che il legislatore abbia operato le proprie scelte sulla base di valutazioni e di dati di natura medico- scientifica, tuttavia, non vale a sottrarre quelle scelte al sindacato di questa Corte, ma comporta che lo stesso dovrà avere ad oggetto l'accertamento della non irragionevolezza e della proporzionalità della disciplina rispetto al dato scientifico posto a disposizione”. L'articolata pag. 30/34 pronuncia prosegue poi affermando: “Contrariamente all'assunto del Con giudice rimettente, gli stessi dati esposti nei rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini […] Come osservato Con dall' , «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS
CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico-scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti). In base a tali considerazioni,
l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un pag. 31/34 potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico”. Sotto altro profilo, come correttamente e condivisibilmente affermato da Corte App. Milano, sez. lav., 10.12.2024, n.
1146 (proprio rigettando il motivo d'appello avanzato dalla stessa difesa degli odierni appellanti in un giudizio omologo), “tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei vaccini, accertata dalle autorità sanitarie Contro nazionali e internazionali (tra cui EMA, …, AIFA e …) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se “il legislatore – utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia mantenuto in un'area di “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita”. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono “essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore “che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti”. La Corte costituzionale ha, infatti, esaminato le evidenze scientifiche sulle quali si è basata la scelta legislativa contestata dagli pag. 32/34 appellanti e le ha valutate tali da giustificare, alla luce del parametro della ragionevolezza, la scelta legislativa indicando, anzi, il dovere, per il legislatore, in un contesto sanitario emergenziale, di basare le proprie scelte sui dati emergenti da fonti ufficiali non essendovi, specie nel momento apicale dell'emergenza, serie alternative. Sul punto giova, altresì richiamare, in quanto pienamente condivisibile e coerente con le argomentazioni sinora svolte, la motivazione espressa da Corte App. Bari,
n. 713/2025 sempre in replica alla stessa doglianza espressa dalla difesa degli odierni appellanti in altro omologo contenzioso: “Le criticità denunciate sembrano suggerire, in sintesi, una sostanziale inaffidabilità dei dati relativi alla diffusione del virus e della malattia Covid-19, anche perché raccolti da soggetti privati e recepiti acriticamente dagli organismi sanitari pubblici senza il preventivo vaglio di un'autorità indipendente;
esse, tuttavia, non individuano, né dimostrano, elementi specifici e puntuali idonei a falsificare tali dati. Tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei vaccini, accertata dalle autorità sanitarie nazionali e internazionali
Contro
Con (tra cui EMA, , AIFA e ) all'esito di Controparte_3
sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza, proporzionalità e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se <>. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono essere pag. 33/34 sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a
“esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore”.
6) Le spese di lite del grado vengono compensate tenuto conto della complessità interpretativa delle questioni di diritto oggetto del primo motivo d'appello.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 34/34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 10 maggio 2023 da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Camponogara (VE), Via Amalfi n. 9/3, C.F. , C.F._1
rappresentata e difesa, dall'avv. Roberta Canal, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_1
- appellante - contro , C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bortoluzzi, C.F.
, con domicilio digitale PEC C.F._3
Email_2
dall'Avv. Laura Vascon, C.F. , con domicilio digitale C.F._4
PEC
Email_3
dall'Avv. Franco Toffoletto, C.F. con domicilio C.F._5
digitale PEC
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e dall'Avv. Raffaele De Luca Tamajo, C.F. , con C.F._6
domicilio digitale PEC
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- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.704/22 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: pubblico impiego
Causa trattata all'udienza del 26 giugno 2025.
Conclusioni per parte appellante: “In via principale di merito: in riforma integrale della sentenza n. 704 del 06.12.2022 del Tribunale di Venezia,
Sezione del Lavoro, Giudice dott.ssa Margherita Bertolaso, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione impugnati prot.
n.54/22 del 4/1/22 e prot.4062/22 del 25/2/22 adottati dal Comandante della Polizia Municipale, per i motivi formali di carenza di competenza in capo al Comandante di avviare la procedura di accertamento, per carenza di delega formale in capo ai sostituti del dirigente nel controllo, per pag. 2/34 contrasto dell'art. 2 D.L. n.172/2021 con le norme europee, ovvero effettuando un interpretazione orientata degli artt. 2,3, 4, 13, 32 della
Costituzione, e per contrasto con la norma di riferimento con riferimento alla seconda sospensione notificata a seguito di infezione e malattia da covid 19 e per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento delle somme tutte dovute alla ricorrente a titolo di stipendio, od altro emolumento da versarsi in forza del contratto di lavoro in essere, inclusi i contributi previdenziali, dal
3/1/2022 sino alla data di effettiva di reintegrazione;
2) In via subordinata di merito: in riforma integrale della sentenza n. 704 del 06.12.2022 del Tribunale di Venezia, Sezione del Lavoro, Giudice dott.ssa Margherita Bertolaso, accertare e dichiarare l'illegittimità delle conseguenze delle sospensioni disposte nei confronti della ricorrente e cioè la mancanza di retribuzione e di qualunque altro emolumento per contrasto con l'art. 36 Cost. e l'art. 7, co. 4, L. 300/70 nonché con l'art. 38 Cost. e, per l'effetto, riconoscere alla signora la concessione Parte_1
dell'assegno alimentare pari alla metà dello stipendio erogato nonché degli assegni famigliari se previsti dal 3.1.2022 alla data effettiva di reintegrazione nel posto di lavoro.
Con vittoria di anticipazioni, onorari e spese di entrambi i gradi del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA...(vedasi pag.20 ricorso)”
Conclusioni per parte appellata : “NEL MERITO, Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: confermare integralmente la Sentenza di Primo
Grado n. 704/2022 del 6.12.2022 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro,
e respingere il ricorso in appello avversario, in quanto infondato in fatto e pag. 3/34 in diritto, assolvendo da ogni domanda formulata nei Controparte_1
suoi confronti, condannando l'Appellante al pagamento delle spese di lite.
IN OGNI CASO, con condanna dell'Appellante al pagamento delle spese di lite.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 10 maggio 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.704/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia con la quale rigettato la domanda dell'odierna appellante tesa alla declaratoria di illegittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta nei suoi confronti con decorrenza 4.1.2022 in attuazione dell' art. 4 ter c 1 lett b) d.l. 44/2021, ossia per violazione dell' obbligo vaccinale “Covid”, reiterata con decorrenza 25.2.2022 dopo una temporanea riammissione in servizio a fronte di presentazione di Green
Pass c.d. rafforzato per contagio seguito il 16.2.2021 da guarigione.
Con memoria depositata il 21 ottobre 2024 si è costituito il CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, disposto un rinvio per ragioni organizzative anche inerenti alla trattazione congiunta a cause aventi la medesima tematica, è stata discussa all'udienza del 26 giugno 2025 e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice veneziano ha ricordato che dal 15.12.2021, per effetto dell'introduzione, ex D.L. 172/2021, dell' art 4 ter del DL 44/2021, l' obbligo vaccinale Covid c.d. selettivo ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, originariamente previsto per il solo personale sanitario, è stato pag. 4/34 esteso anche al personale della polizia locale (co. 1 lett. b art. 4 ter D.L.
44/2021).
Ha anche ricordato che la ricorrente era stata invitata in data 15.12.2021 dal
Comune, suo datore di lavoro, a documentare l'effettuazione della vaccinazione o l'insussistenza dell'obbligo vaccinale di cui al co. 3 art.
4- ter D.L. 44/2021.
In assenza di tale documentazione, accertato il suo inadempimento all'obbligo vaccinale ex co. 3 art.
4-ter D.L. 44/2021 era stata disposta la sospensione dal servizio e dalla retribuzione a far data dal 4.1.2022.
Posto che il giudizio di cognizione piena era stato preceduto da un ricorso ex art.700 c.p.c., il giudice ha anche accertato il permanere dell'interesse alla pronuncia di merito ai fini del pagamento delle retribuzioni perse dal
3/1/2022 sino alla reintegrazione, ovvero, quanto al medesimo periodo, perlomeno di assegno alimentare pari alla metà dello stipendio nonché degli assegni famigliari.
Per quanto interesse ai fini della disamina del gravame, con riguardo alla sospensione dal 25.2.2022, per espressa previsione dell'art. 2 D.L.
172/2021 ha affermato il permanere del suo effetto “a nulla rilevando l'eventuale sopravvenuta infezione da Covid e successiva guarigione”. Ha richiamato in tale senso le circolari richiamate nel provvedimento di sospensione del 25.2.2022.
Con riguardo agli ulteriori motivi a sostegno della domanda il giudice ha dato atto del sopravvenuto comunicato dell' Ufficio Stampa della Corte
Costituzionale, secondo cui la Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale, di pag. 5/34 svolgere l'attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali, né sono state ritenute irragionevoli o sproporzionate le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario;
ugualmente non fondate, infine, le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso;
e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.
Ha poi puntualizzato che nella campagna vaccinale sono utilizzati prodotti non già sperimentali e ad uso di emergenza, bensì regolarmente autorizzati dalla previa raccomandazione dell'EMA, attraverso la CP_2
procedura di autorizzazione condizionata, strumento collaudato, non incidente sui profili di sicurezza del farmaco e “nello specifico poggia su un quadro solido e controllato tale da garantire un elevato livello di protezione dei cittadini ( = a sei mesi efficacia preventiva del 96% quanto ai ricoveri e del 99% quanto ai decessi) tanto da costituire una misura essenziale della strategia dell'Unione in materia di vaccini, e da realizzare, alla luce delle risultanze statistiche, un bilanciamento rischi/benefici assolutamente accettabile ( parr 25 – 30 sentenza);”.
La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 44 del
2021 per il personale di interesse sanitario risponde a una chiara finalità di tutela non solo di questo personale sui luoghi di lavoro ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il principio di solidarietà che anima la Costituzione.
Nel bilanciamento tra il valore dell' autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la pag. 6/34 previsione dell'obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, per il giudice non vi è dunque legittimo spazio in questa fase per la c.d. esitazione vaccinale.
Le disposizioni della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea
(artt. 3, 52), quand' anche applicabili, non sono violate. Quanto alla natura discriminatoria della previsione, “il carattere selettivo della vaccinazione obbligatoria è giustificato non solo dal principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.), ma immanente e consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, relazione che postula la sicurezza delle cure, impedendo che chi deve curare e assistere divenga egli stesso veicolo di contagio e fonte di malattia.”.
La tesi della prevalenza del diritto di autodeterminazione, ha proseguito il primo giudice, non può andare a scapito dell'interesse pubblico alla vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari, poiché la stessa dignità della persona esige la protezione della salute di tutti quale interesse collettivo.
Non era pertinente rispetto al tema della discriminazione il considerando 36 del Regolamento Europeo 953/21 trattandosi di disposizione riguardante lo specifico, diverso, ambito della libera circolazione delle persone durante la pandemia.
Ha richiamato precedenti del Consiglio di Stato e di alcuni TAR nonché di alcuni Tribunali ordinari, compreso quello di appartenenza, a fronte del quale era del tutto minoritario l'orientamento opposto.
Ha ripreso l'orientamento più volte espresso dalla Corte Costituzionale sulla natura bidimensionale del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della pag. 7/34 Costituzione, che riconosce il diritto del singolo e lo pone in relazione al coesistente diritto degli altri e della collettività. (sentenza n. 218/2014), non esaurendosi la tutela costituzionale della salute in situazioni attive di pretesa, ma implicando il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui.
Ha anche richiamato la sentenza n. 5/2018 in tema di limiti della costituzionalità dell'obbligo vaccinale imposto dalla legge (a) se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
b) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
c) se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di un'equa indennità a favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria).
Da ultimo rammenta che con la sentenza n.307 del 1990 la Corte
Costituzionale ha sottolineato come la scelta discrezionale del legislatore di adottare un sistema di raccomandazione o di obbligo del vaccino debba fondarsi sulle condizioni sanitarie ed epidemiologiche accertate dall'autorità preposta e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica.
Riguardo alla scelta legislativa di adottare la misura dell'obbligo vaccinale, si tratta di una valutazione discrezionale che non può essere censurata fondandosi su valutazioni degli organi pubblici competenti alla base della dichiarazione di emergenza sanitaria disposta ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) D. Lgs. 1/2008, prorogata con d.l. 105/2021 al 31.12.2021 mentre, con il d.l. 1/2022, è stata disposta l'estensione dell'obbligo vaccinale fino pag. 8/34 al 15.6.2022, poi prorogata, per determinate categorie di lavoratori, perdurando l'esigenza di tutela della salute della collettività, in via transitoria oltre la formale cessazione dello stato di emergenza, in un complessivo quadro di graduale superamento delle misure di prevenzione, fino al 31.12.2022.
Ha anche ricordato che la Commissione UE, con la direttiva n.
2020/739/UE del 3 giugno 2020, ha modificato l'allegato III della direttiva
2000/54/CE – già modificato dalla direttiva della Commissione
2019/1833/UE del 24 ottobre 2019 – con l'inserimento del virus SARS -
CoV -2 nel gruppo 3 dell'elenco degli agenti biologici, che possono causare malattie infettive nell'uomo, fondando ulteriormente la scelta del legislatore nel senso dell'obbligatorietà del vaccino come misura di prevenzione individuale e collettiva.
Quanto all'efficacia della profilassi vaccinale ha evidenziato che la vaccinazione non elimina la possibilità di contrarre il virus e di diffonderlo,
“ma dalle evidenze scientifiche a disposizione è innegabile che la riduca”, così conservando alla vaccinazione la sua finalità che non implica necessariamente la totale eliminazione della possibilità di contrarre il virus o di sviluppare la malattia.
Infine, ha escluso che spettasse l' assegno alimentare, nella misura della metà dello stipendio, oltre all'assegno unico per carichi di famiglia ex art. 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, trattandosi di misura prevista per la diversa ipotesi di procedimento disciplinare o penale, e destinatari di provvedimento cautelare, laddove la violazione in sé dell' obbligo vaccinale Covid non genera sanzione disciplinare e il D.L. n.44 citato esclude il diritto a qualsiasi compenso o emolumento durante tutto il pag. 9/34 periodo di sospensione. A conforto richiama ulteriormente il già citato comunicato 1.12.2022.
2) L'appello è articolato sulla base di cinque motivi.
a) Con il primo motivo la lavoratrice lamenta l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che la pregressa esposizione al virus Sars-cov2 nel febbraio
2021 non fosse causa di sospensione dell'obbligo vaccinale in base alle circolari applicative del Ministero della Salute da cui si ricaverebbe che la ricorrente non poteva considerarsi inadempiente sino al decorso di un anno dalla guarigione.
b) Con il secondo censura la sentenza per non aver verificato se sussistesse il fondamento giuridico della delibera del 31.01.2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza, poi prorogato e che costituiva fondamento per l'imposizione dell'obbligo vaccinale. Sostiene l'appellante che non potevano dirsi sussistenti i presupposti previsti dall'art. 7, co. 1, lett. c) e art. 24, co. 1, d.lgs. n. 1/2018 (codice della protezione civile).
c) Con il terzo motivo si duole della mancata disapplicazione dell'art. 4 d.l.
n. 44/2021 per conflitto con la disciplina comunitaria di cui al regolamento
UE n. 953/2021, rilevando la sussistenza di una discriminazione tra lavoratori vaccinati e non vaccinati.
d) Con il quarto motivo l'appellante si duole della decisione adottata sulla base della sola documentazione fornita da controparte, senza l'esame dei documenti prodotti col ricorso (docc. 14-15) e senza istruttoria richiesta
“per ottenere maggiore chiarezza sui dati scientifici forniti dalle parti e che avrebbe consentito una migliore verifica dei profili di costituzionalità sollevati da parte ricorrente e poi decisi dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Venezia sulla base del solo comunicato dell'ufficio stampa del pag. 10/34 01.12.2022 della Corte Costituzionale”, la cui sentenza (n.14 del 2023) è stata depositata in data 09.02.2023.
Insiste, quindi, per l'espletamento di consulenza tecnica, in considerazione del fatto che pronuncia della Corte Costituzionale, si è basata esclusivamente sulla documentazione prodotta dagli uffici Governativi,
“senza alcun approfondimento scientifico sulle molteplici contestazioni, che anche la ricorrente nel primo grado ha posto nei propri scritti difensivi in ordine alla completezza dei dati scientifici acquisiti”. Assume anche che, rispetto alla pronuncia n.5 del 2018 mancano, a suo avviso, almeno due dei requisiti richiesti dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 5/2018 per delimitare i confini della costituzionalità dell'obbligo vaccinale (a) se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
b) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili), ala luce dell'espletanda istruttoria, del parere espresso dal “professor e mediante acquisizione dei dati Per_1
dei verbali del CTS.
e) Con il quinto motivo censura la sentenza per non aver sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione alla mancata previsione di un assegno alimentare per i lavoratori sospesi in ragione della mancata vaccinazione.
3) Il collegio reputa infondato il gravame.
4) Al riguardo richiama la propria pronuncia n.545 del 2025, coeva alla presente ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c., di cui vengono mutuati gli pag. 11/34 argomenti a puntuale riscontro dei motivi in questa sede articolati, pure se numerazione parzialmente diversa.
“Il primo motivo d'appello è infondato. 1.1 – L'art. 4, co. 1, d.l. n. 44/2021
– nella versione applicabile ratione temporis alla data di adozione dell'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – prevedeva che “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano” Il successivo comma 2 prevedeva che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”. Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non presentasse un quadro pag. 12/34 clinico ostativo alla vaccinazione nei termini richiesti dal legislatore
(neppure viene allegata tale condizione). Parte appellante si limita a valorizzare la pregressa infezione per sostenere che alla data del
16.09.2021 (allorquando è stato comunicato il provvedimento di sospensione) non avrebbe potuto essere considerata inadempiente all'obbligo vaccinale atteso che non erano ancora decorsi 12 mesi dalla data di guarigione dell'infezione da SarsCov2. 1.2 - Preliminarmente si deve rilevare che il si era posto il problema se fosse Controparte_3
possibile prevedere l'estensione o l'esenzione dall'uso delle certificazioni verdi per i soggetti in possesso di certificazione medica circa l'effettuazione di un test sierologico attestante la presenza di anticorpi neutralizzanti anti Sars-Cov-2 in quantità uguale o superiore ad un valore prestabilito e, sul punto, l' ha fornito Controparte_4
un'esauriente ed argomentata relazione giungendo ad affermare che
“sebbene il rilevamento di anticorpi in un test sierologico possa fornire prove di un'infezione o vaccinazione pregressa e quindi di una possibile protezione, non esiste ad oggi un livello di anticorpi misurato secondo standard internazionali che assicuri una protezione nei confronti dell'infezione da Sars-Cov-2 nelle sue varianti e quanto essa duri;
di conseguenza, al momento attuale non è definibile un livello di anticorpi neutralizzanti che sia in grado di indicare se una persona debba o meno essere vaccinata/possa avere accesso o meno alla certificazione verde
COVID-19” (cfr. relazione ISS del 25.01.2022 liberamente consultabile sul portale istituzionale del www.salute.gov.it). Tanto Controparte_3
premesso, è noto che il abbia raccomandato, per i soggetti con CP_3
pregressa infezione da Sars-Cov2, un'unica somministrazione di vaccino pag. 13/34 nel rispetto della seguente tempistica: a far data da 3 mesi, decorsi dalla data in cui hanno contratto la malattia, e preferibilmente entro i 6 mesi dalla documentata infezione (Circolare Ministero della salute 3/3/2021); preferibilmente entro i 6 mesi dalla data in cui hanno contratto la malattia e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione (Circolare Controparte_3
21/7/2021) Tale tempistica (non oltre 12 mesi dalla guarigione),
[...]
tuttavia, è funzionale ad individuale un arco di tempo in cui la somministrazione della dose vaccinale può avere un effetto utile, ma non indica affatto il termine oltre il quale può ritenersi sussistente l'inadempimento dell'obbligo vaccinale. Sul punto va, piuttosto, valorizzata la circolare 3 marzo 2021 laddove si è affermato che “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-
SARSCoV2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2
(decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”. La circolare, dunque, equipara l'infezione da Covid-19 alla prima dose vaccinale, che deve essere seguita dalla somministrazione della seconda dose a partire dallo scadere dell'intervallo di tre mesi. Prima di tale lasso temporale il vaccino non può essere somministrato, visto che si afferma la necessità del decorso di ameno tre mesi. Conseguentemente, considerando che la prima data utile per la vaccinazione dei soggetti guariti si pone a distanza di tre mesi dall'infezione, la ricorrente doveva considerarsi inadempiente a far data dal giorno successivo ai tre mesi calcolati dalla data della documentata infezione. Non giova, pertanto, a parte ricorrente quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute del 21.07.2021 che si limita ad pag. 14/34 estendere il periodo all'interno del quale può essere somministrata l'unica dose di vaccino ai soggetti con pregressa infezione da Sars-Cov2. La circolare stabilisce che la vaccinazione debba avvenire entro i sei mesi dalla pregressa infezione e comunque non oltre dodici mesi, ma di certo non preclude la possibilità di eseguirla decorsi tre mesi, come già disposto dalla precedente circolare del 3.03.2021. Di qui la necessaria conclusione che la condizione di inadempimento all'obbligo vaccinale si verifica con il decorso di tre mesi dall'infezione, cioè dal momento in cui l'adempimento dello stesso diviene esigibile senza che l'interessato vi provveda. Nello stesso senso si sono espresse anche Corte App. Milano, sez. lav.,
2666/2024; Corte App. Trieste, sez. lav., n. 33/2025 in cui, del tutto condivisibilmente, si rileva che “la circolare n.8284 del 3/3/2021 prevedeva che ai soggetti che avessero contratto l'infezione da Covid il vaccino poteva essere somministrato non prima di tre mesi dall'infezione; e quindi, trascorso questo periodo di non esigibilità, anche per costoro tornava immediatamente operativo - secondo la regola tradizionale secondo cui "quod sine die debetur, statim debetur" - l'obbligo valido per tutti senza limiti temporali (mentre il termine di sei mesi non aveva funzione dilatoria dell'obbligo, ma individuava solo il periodo entro cui era possibile effettuare la vaccinazione in un'unica dose)”. Ad ulteriore conforto di questa interpretazione appare opportuno richiamare anche l'art.
4-quater del d.l. n. 44/2021 che, per quanto sia norma entrata in vigore dopo l'adozione del provvedimento di sospensione che qui viene in rilievo, nel prevedere l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, indica quale ipotesi di differimento legittimo della vaccinazione l'infezione da
Sars-Cov-2 chiarendo che: “L'infezione da SARS-CoV-2 determina il pag. 15/34 differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”. Nel caso di specie, alla data di adozione del provvedimento di sospensione erano ormai decorsi quasi dodici mesi dalla guarigione dalla pregressa infezione
2 – Il secondo motivo d'appello è infondato e, in ogni caso, si fonda su presupposti errati. 2.1 – L'appellante sostiene che sarebbe illegittima la deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 e, per l'effetto, anche le successive norme che hanno imposto prima l'obbligo di green pass e poi l'obbligo vaccinale dovrebbero ritenersi illegittime per mancanza del presupposto giustificativo della deroga a diritti fondamentali quali quello al lavoro e alla retribuzione.
Come anticipato, il motivo poggia su erronei presupposti. Le disposizioni normative che in questa sede vengono in rilievo (in primis l'art. 4 d.l. n.
44/2021) sono state introdotte con decreto legge, poi convertito dalle
Camere, la cui legittimità va valutata in relazione alla Carta costituzionale e non può dipendere da un atto amministrativo quale la deliberazione dello stato di emergenza. Inoltre, per quanto qui possa rilevare, tale deliberazione appare macroscopicamente coerente con le previsioni di legge che la giustificano. L'art. 24, co. 1 d.lgs. n. 1/2018 stabilisce che “Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, […], delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale”. Tali requisiti sono riportati all'art. 7, co. 1, lett. c) del pag. 16/34 d.lgs. n. 1/2018 laddove si fa riferimento a “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24”. Tenuto conto della diffusione su scala mondiale della pandemia da Covd19, della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 (richiamata nel preambolo della deliberazione) e dei tristemente noti pericoli derivanti dalla diffusione del contagio, la pandemia da Covid19 presenta i requisiti dell'evento calamitoso di origine naturale indicati nell'art. 7, co. 1, lett. c).
3 – Anche il terzo motivo d'appello è infondato.
3.1 - Privi di pregio sono i dubbi di asserito contrasto della normativa nazionale con quella comunitaria e, in particolare, con il regolamento UE
953 del 2021. Infatti, tale regolamento, nell'introdurre un certificato verde digitale a tutela della libera circolazione dei cittadini dell'Unione durante la pandemia da COVID 19, si riferisce a una misura diversa da quella decisa dal legislatore statale (che qui viene in rilievo), essendo finalizzata a facilitare la circolazione tra gli Stati superando eventuali misure restrittive transfrontaliere introdotte dalle legislazioni emergenze emergenziali nazionali. D'altro canto, la materia degli obblighi vaccinali non costituisce oggetto della disciplina dell'Unione, sicché rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene un ampio margine di autonomia. Come noto, il diritto europeo può prevalere su quello interno imponendo la disapplicazione solo nell'ambito delle competenze proprie dell'Unione
pag. 17/34 europea in ragione del principio di attribuzione di cui all'articolo 5 del
TUE in virtù del quale “l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri”. A tale riguardo, chiarisce la Corte di Cassazione, che “Ai fini dell'applicabilità dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una norma nazionale, per rientrare nella nozione di "attuazione del diritto dell'unione", ai sensi dell'articolo 51, § 1, della Carta di Nizza, deve avere un collegamento di una certa consistenza con il diritto europeo che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza esercitata da una materia sull'altra, occorrendo verificare se essa risponda allo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere, e se persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto unionale, quand'anche sia in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa unionale che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa” (Cass. n. 23272 del 27/09/2018).
Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea la materia della salute non rientra tra le competenze esclusive né concorrenti dell'Unione Europea. In materia di sanità pubblica l'Unione interviene, nell'ambito delle azioni di sostegno di cui all'articolo 6, unicamente come misure “intese a sostenere, coordinare, completare l'azione degli Stati membri” e sotto il profilo della competenza concorrente disciplinata dall'articolo 5 solamente nei casi in cui l'intervento dell'unione rappresenta un valore aggiunto rispetto all'azione degli Stati membri.
Anche in ragione di tale presupposto in diritto, del tutto trascurato dal pag. 18/34 motivo d'appello, la Corte di Giustizia UE, proprio nel pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Padova (richiamato dall'appellante, in cui il giudice del rinvio ha chiesto se il regolamento
2021/953, in combinato disposto con i principi di proporzionalità e di non discriminazione, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che impone un obbligo vaccinale contro la COVID-19 agli esercenti le professioni sanitarie laddove, da un lato, consente a una categoria di professionisti che ne sono esentati per ragioni mediche di continuare ad esercitare le loro attività rispettando i presidi di sicurezza previsti da tale normativa, senza tuttavia dare ai professionisti che non intendono assumere il vaccino la stessa possibilità, e, dall'altro, essa può parimenti applicarsi ai cittadini di altri Stati membri che esercitano un'attività lavorativa in Italia) ha dichiarato irricevibile la questione ed ha affermato: “per quanto riguarda i principi di proporzionalità e di non discriminazione menzionati dal giudice del rinvio, occorre rilevare che risulta dai considerando da 12 a 14 e dall'articolo 1 del regolamento
2021/953 che, benché detto regolamento intenda attuare tali principi, ciò avviene allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione da parte dei titolari dello stesso diritto istituendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19. 51
Pertanto, tale regolamento non mira segnatamente, in applicazione di detti principi, a definire criteri che consentano di valutare la fondatezza delle misure sanitarie adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di
COVID-19 qualora esse siano tali da limitare la libera circolazione, come l'obbligo vaccinale previsto all'articolo 4 del decreto legge n. 44/2021 di pag. 19/34 cui al procedimento principale, né ad agevolarne o incoraggiarne l'adozione, dato che il considerando 36 del medesimo regolamento precisa che quest'ultimo «non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati»” (Corte Giustizia UE sez. II,
13/07/2023, n.765 in C-765/21).
4 – I motivi quarto, quinto e settimo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati anche alla luce delle recenti pronunce di costituzionalità adottate sulle medesime questioni sollevate nel presente giudizio.
4.1 – Può ritenersi corretta l'affermazione dell'appellante secondo cui la vaccinazione non elimina la possibilità di contrarre il virus e di diffonderlo, ma dalle evidenze scientifiche a disposizione si deve ritenere che la riduca e che riduca, in particolare, i casi di sviluppo della malattia grave. Ciò non esclude il carattere di misura di prevenzione del vaccino: del resto nessun vaccino elimina mai del tutto né la possibilità di contrarre il virus, né la possibilità di sviluppare la malattia e perciò tale condizione non può ragionevolmente ergersi quale presupposto per la legittimità dell'obbligo vaccinale. In questo senso anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 15/2023: “La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il Ministero della salute abbia dichiarato «tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2
e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni pag. 20/34 dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza”.
4.2 - Nella stessa pronuncia la Consulta ha preso posizione anche in merito alla “ragionevolezza” e all'utilità dell'introduzione dell'obbligo vaccinale
(messe qui in discussione dell'appellante al fine di invocare l'illegittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale): “Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati – in tempi particolarmente rapidi – vari vaccini finalizzati a contrastare la diffusione del virus. Una volta che questi sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2
(decreti del Ministro della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. È importante sottolineare sin d'ora che l'obbligo di vaccinazione è stato gradualmente introdotto dal legislatore solo dopo alcuni mesi dall'avvio della campagna vaccinale di cui al citato piano, tenendo conto, evidentemente, della non completa adesione allo stesso nell'ambito delle categorie interessate. Il legislatore ha quindi reputato necessaria l'imposizione dell'obbligo «al fine di tutelare la salute pubblica pag. 21/34 e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza (art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito)” “11.1.– Contrariamente all'assunto del giudice Con rimettente, gli stessi dati esposti nei rapporti dell menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini.” Parimenti, in merito al profilo della conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per chi – per sua libera scelta – si sia sottratto all'obbligo vaccinale, la Corte
Costituzionale nella sentenza n. 15/2023 ha avuto modo di esprimersi
(sempre con riferimento agli esercenti professioni sanitarie): “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pag. 22/34 pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto. Parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da
SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità. Per effetto del d.l. n. 172 del
2021, come convertito, che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repêchage a mansioni disponibili non comportanti un rischio di contagio
(se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla pag. 23/34 carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa. 13.6.– Il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., realizzato dal legislatore nella individuazione dei tempi e dei modi della vaccinazione, risulta perciò esercitato negli artt. 4, comma 7, e 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in modo non irragionevole”. Di qui l'insussistenza di un'ingiustificata disparità di trattamento – prospettata nel quinto motivo d'appello – tra soggetti esentati e soggetti che volontariamente hanno scelto di non vaccinarsi (indipendentemente dalla pregressa infezione atteso che, per le ragioni dall'obbligo di vaccinazione una volta decorso il termine di tre mesi dall'infezione stessa).
4.2.1 - … primo grado nella parte in cui si afferma….
…
4.3 - Nella sentenza n. 14/2023 il giudice delle leggi ha ulteriormente chiarito il rispetto del principio di proporzionalità nell'adozione della misura dell'obbligo vaccinale e del corretto bilanciamento dei diritti coinvolti (qui messo in discussione dall'appellante anche tramite il richiamo alla questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, cui la Consulta dà risposta):
“Verificata, dunque, in coerenza con il dato medicoscientifico che attesta la piena efficacia del vaccino nei sensi sopra esaminati, l'idoneità dell'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto alla finalità di ridurre la circolazione del virus - funzionale al duplice scopo, sopra ricordato, di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la pag. 24/34 collettività -, e quindi la non irragionevolezza del ricorso ad esso, va ora valutato il profilo concernente l'osservanza del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite. Come già affermato da questa Corte, quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, «il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che "richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi" (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n.
272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)» (sentenza n. 20 del 2019). 13.1.-
Sotto tale aspetto, la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia.
E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile
(utilizzata in ámbiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARSCoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile pag. 25/34 rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già
"obsoleto", posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati. 13.2.- Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va, altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta - che non riveste natura sanzionatoria - si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione”.
5 – Da ultimo, va respinto anche il sesto motivo d'appello con cui si prospetta l'incostituzionalità della disciplina emergenziale per non aver previsto la corresponsione dell'assegno alimentare, previsto per le ipotesi di sospensioni nell'ambito di procedimenti disciplinari (ipotesi qui non ricorrenti atteso che la sospensione per l'inadempienza dell'obbligo vaccinale non ha riflessi disciplinari). Non si può parlare di una pag. 26/34 irragionevole disparità di trattamento perché nelle ipotesi di sospensione disciplinare si impone ed è ragionevole una garanzia alimentare tenuto conto che il procedimento disciplinare ben potrebbe concludersi anche con l'archiviazione e la sospensione è comunque indipendente dalla volontà del lavoratore che la subisce.
Nel caso di specie, al contrario, è il volontario inadempimento all'obbligo vaccinale che ha determinato, come effetto previsto dalla legge, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per l'assenza di un requisito essenziale per l'esercizio della professione. Tale argomento trova avvallo anche nella sentenza n. 15/2023 della Consulta: “La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della pag. 27/34 prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”.
5.1 - Tali conclusioni - ha chiarito la Consulta - non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell'assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa (Corte cost. n. 188/2024).
6 – Per le motivazioni esposte, l'appello va respinto, dovendosi comunque dare atto che, medio tempore, l'appellante è stata riammessa in servizio
(doc. 6 appellata) in ragione della scelta legislativa di porre fine all'obbligo vaccinale con decorrenza 1.11.2022. Rimane assorbita la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni nella misura pari alle retribuzioni perdute durante il periodo di sospensione e degli ulteriori danni lamentati, trattandosi di domanda che, all'evidenza, presuppone l'illegittimità della sospensione per inadempimento all'obbligo vaccinale
(qui esclusa).”.
5) Va solo aggiunto ad integrazione di quanto sopra richiamato che il motivo inerente alla carenza istruttoria va disatteso sia perché inammissibile sia perché infondato. Anche per tale aggiuntivo aspetto va richiamato arresto di questa Corte (sentenza n.540 del 2025) ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c.:“3 – Il quinto motivo d'appello è infondato e pag. 28/34 presenta anche profili di inammissibilità. Gli appellanti sostengono la falsità di tutti i dati divulgati dall a conforto Controparte_4
dell'asserita diffusione della pandemia, con la conseguenza che sarebbero falsi, a cascata, i dati del numero più elevato di ricoveri dei non vaccinati negli ospedali e nelle terapie intensive, per poi giungere all'affermazione – invero contraria al dato empirico in ordine al carattere globale e diffusivo dell'emergenza sanitaria a livello globale – che non si sarebbe verificata alcuna pandemia da covid19. In buona sostanza, le modalità di effettuazione dei test antigenici sarebbero state inidonee a fornire una chiara e veritiera rappresentazione del numero dei soggetti positivi al Sars-
Cov2 e l avrebbe erroneamente fatto rientrare Controparte_4
tra i casi confermati di Covid19 anche le mere positività al virus rilevate da test antigenici o molecolari, in assenza di riscontri sulla presenza di sintomi, la cui sussistenza sarebbe necessaria per poter parlare di un caso Contro confermato di Covid19 in base alle più recenti linee guida dell e dell'ECDC. Sulla base di tali presupposti, gli appellanti sostengono che i provvedimenti di sospensione sarebbero illegittimi perché violerebbero il diritto di uguaglianza e di proporzionalità, oltre che i principi espressi dalla Corte costituzionale (il richiamo è alla sentenza n. 5/2018) inerenti alla sostenibilità dell'obbligo vaccinale “selettivo”. 3.1 – Come anticipato, il motivo risulta inammissibile perché in esso si formulano delle doglianze non prospettate nel ricorso introduttivo di primo grado. Solamente nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di discussione (in primo grado) sono stati introdotti questi argomenti (concernenti l'asserita Con falsità dei dati epidemiologici pubblicati dall' ) dando ingresso tardivamente ad un ulteriore motivo di doglianza, rispetto ai contestati pag. 29/34 provvedimenti di sospensione, non prospettato nel ricorso introduttivo. 3.2
– Ad ogni modo, il motivo è anche infondato. Il dato di partenza, Contro ineludibile e ricordato anche da Corte cost. n. 15/2023, è che l' con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-
19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, ha valutato la situazione sanitaria come «pandemia». L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono, quindi, impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino. Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati dei vaccini in tempi particolarmente rapidi. Una volta che questi sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da
SARS-CoV-2 (decreti del Ministro della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. La pandemia, quindi, si è verificata e la vaccinazione è stata indicata come la misura più efficace per limitarne gli effetti nefasti. Come ricordato dalla Consulta “Il fatto che il legislatore abbia operato le proprie scelte sulla base di valutazioni e di dati di natura medico- scientifica, tuttavia, non vale a sottrarre quelle scelte al sindacato di questa Corte, ma comporta che lo stesso dovrà avere ad oggetto l'accertamento della non irragionevolezza e della proporzionalità della disciplina rispetto al dato scientifico posto a disposizione”. L'articolata pag. 30/34 pronuncia prosegue poi affermando: “Contrariamente all'assunto del Con giudice rimettente, gli stessi dati esposti nei rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini […] Come osservato Con dall' , «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS
CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico-scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti). In base a tali considerazioni,
l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un pag. 31/34 potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico”. Sotto altro profilo, come correttamente e condivisibilmente affermato da Corte App. Milano, sez. lav., 10.12.2024, n.
1146 (proprio rigettando il motivo d'appello avanzato dalla stessa difesa degli odierni appellanti in un giudizio omologo), “tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei vaccini, accertata dalle autorità sanitarie Contro nazionali e internazionali (tra cui EMA, …, AIFA e …) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se “il legislatore – utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia mantenuto in un'area di “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita”. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono “essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore “che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti”. La Corte costituzionale ha, infatti, esaminato le evidenze scientifiche sulle quali si è basata la scelta legislativa contestata dagli pag. 32/34 appellanti e le ha valutate tali da giustificare, alla luce del parametro della ragionevolezza, la scelta legislativa indicando, anzi, il dovere, per il legislatore, in un contesto sanitario emergenziale, di basare le proprie scelte sui dati emergenti da fonti ufficiali non essendovi, specie nel momento apicale dell'emergenza, serie alternative. Sul punto giova, altresì richiamare, in quanto pienamente condivisibile e coerente con le argomentazioni sinora svolte, la motivazione espressa da Corte App. Bari,
n. 713/2025 sempre in replica alla stessa doglianza espressa dalla difesa degli odierni appellanti in altro omologo contenzioso: “Le criticità denunciate sembrano suggerire, in sintesi, una sostanziale inaffidabilità dei dati relativi alla diffusione del virus e della malattia Covid-19, anche perché raccolti da soggetti privati e recepiti acriticamente dagli organismi sanitari pubblici senza il preventivo vaglio di un'autorità indipendente;
esse, tuttavia, non individuano, né dimostrano, elementi specifici e puntuali idonei a falsificare tali dati. Tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei vaccini, accertata dalle autorità sanitarie nazionali e internazionali
Contro
Con (tra cui EMA, , AIFA e ) all'esito di Controparte_3
sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza, proporzionalità e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se <>. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono essere pag. 33/34 sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a
“esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore”.
6) Le spese di lite del grado vengono compensate tenuto conto della complessità interpretativa delle questioni di diritto oggetto del primo motivo d'appello.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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