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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/04/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2637/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dr.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
Dr. Antonio Corte Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 3.10.2023 avverso la sentenza n. 6723/2023 emessa dal Tribunale di
Milano il 4.8.2023 e pubblicata il 9.8.2023,
da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, come da procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv.
EUGENIA FRANCESCA PARISI (C.F. ), con studio in Milano, Via C.F._4
Sangiorgio n. 2, presso cui sono elettivamente domiciliati
-APPELLANTI-
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'Avv. RAFFAELE MERLINI (C.F. , con studio in Milano, C.F._5
Corso di Porta Vittoria n. 7, presso cui è elettivamente domiciliato
[...]
(C.F. ) Parte_4 C.F._6
(C.F. ) Parte_5 C.F._7
(C.F. ) Parte_6 C.F._8
-ATTORI IN PRIMO GRADO NON COSTITUITI-
OGGETTO: appello avverso sentenza in materia di “Condominio” pagina 1 di 16 CONCLUSIONI:
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in accoglimento delle domande degli appellanti, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, per i motivi, anche assorbenti, dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 6723/2023 rep. n.
7234/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XIII^ Civile, Giudice Onorario dott.ssa
Folci, nell'ambito del giudizio N.R.G. 22592/2021, depositata in cancelleria in data 9 agosto
2023, non notificata, già esperito vanamente l'obbligatorio tentativo di mediazione per entrambe le delibere in primo grado (docc. 18 - 21), accogliere le seguenti le seguenti domande: nel merito, per tutte le cause ed i motivi esposti ed accertati in narrativa, dichiarare la nullità
e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inesistenza delle videoassemblee del 4 febbraio 2021 e del 22 febbraio 2021 del Controparte_1
sito in Milano e delle relative delibere, nonché dei provvedimenti
[...] dell'amministratore di convocazione e di modalità di svolgimento di dette assemblee.
In via istruttoria, si richiedono le esibizioni ed acquisizioni ex art. 210 c.p.c., in particolar modo, riguardo alla registrazione delle assemblee del 4 e del 22 febbraio 2021, ai sensi dell'art.
22, comma 6, d.lgs. n. 101/2018 e all'esibizione dell'originale del verbale della videoassemblea del 4.2.2021 contenuto nell'apposito registro previsto dalla legge e dal regolamento. Quanto alle circostanze dedotte al punto 4, pag. 6, della memoria 183 sesto comma n 1, sul voto determinante per la nomina dell'amministratore del delegato sig. Persona_1 nell'ambito della videoassemblea 22 febbraio 2021, pur ritenendo la circostanza documentalmente largamente provata, si reiterano le istanze istruttorie già dedotte che, per comodità, si riportano, ovvero: l'interrogatorio formale o, in subordine, libero dei condòmini deleganti , e del legale rappresentante di Parte_7 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
Technor sas sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che conosco personalmente il sig. Per_1
?”; 2) “Vero che ho delegato personalmente il sig. a
[...] Persona_1 rappresentarmi all'assemblea del 4.2.21 e del 22.2.21 del Controparte_1
” Si indicano le residenze ed i domicili dei condòmini per
[...] Controparte_1
l'interrogatorio formale, o in subordine, libero: a) Avv. Angelo Fischetti, Via Ugo Bassi n. 4
Trezzano S/N (MI), cap 20090 sui capitoli 1 e 2; b) Dott.ssa , Testimone_1 Controparte_1
[...
, 20122 Milano sui capitoli 1 e 2; c) Dott. Via Vigoni 8, 20122 Milano sui Tes_2 capitoli 1 e 2;d) IG.ra Via della Commenda n 33, 20122 Milano sui capitoli Testimone_3
1 e 2; e) Dr. , presso CTO Via Gaetano Pini n 9, 20122 Testimone_4 Persona_2
Milano sui capitoli 1 e 2; f) IG.ra , legale rappresentante Technor sas, domiciliata in CP_5
, 20122 Milano sui capitoli 1 e 2. Si chiede, nel solo caso di contestazione Controparte_1 di controparte e, se del caso, CTU calligrafica sulle firme dei deleganti e sulla paternità della mano che ha apposto il nome del delegato . Con espressa riserva di agire in separato Per_1 giudizio nei confronti dell'amministratore per il risarcimento del danno causato dalla erroneità
e illegittimità dei provvedimenti emessi in ordine alla convocazione e alla modalità di tenuta delle videoassemblee del 4/2/21 e del 22/2/21.
pagina 2 di 16 Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi allo scrivente legale anticipatario ex art. 93 c.p.c., comprese le spese sostenute per le tre mediazioni proposte dagli attori appellanti. Condannare il appellato e, per esso, l'avv. Raffaele Merlini, che, CP_1 quale difensore distrattario, ha riscosso dagli attori le spese e competenze liquidate nel primo grado di giudizio, alla restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., nonché della rivalutazione monetaria.”
Per Controparte_1
:
[...]
“Piaccia all'On. Corte adita:
- Dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dei signori Parte_4
e , i quali non
[...] Parte_5 Parte_5 Parte_6 hanno appellato la sentenza per cui è causa
- Nel merito rigettare l'impugnazione e confermare la sentenza gravata.
In accoglimento delle eccezioni ritenute assorbite in primo grado
- Dichiarare il giudicato interno dei capi della sentenza con cui non sono state accolte le domande attoree non riproposte in appello come meglio specificate al paragrafo 2) della comparsa responsiva in appello
- Dichiarare l'intervenuta decadenza degli appellanti ex art. 1337 co. 2 cc, quanto ai motivi di opposizione non presenti e non palesati nelle istanze di mediazione incoate dagli appellanti ante causam
- Dichiarare il difetto di legittimazione degli appellanti ex art. 1137 cc non trattandosi di condòmini assenti, dissenzienti o astenuti in merito alle deliberazioni: assemblea del 4.2.2021 punti 1° - 2° - 4° - 5° - 6° - 7° - 8° - 9° OdG assemblea del 22.2.2021 punto 2° OdG
- dichiarare la inammissibilità della impugnazione della delibera del 4.2.2021 quanto ai punti
3, 10, 11 e 12 posti all'ordine del giorno non essendo stata assunta alcuna deliberazione
- dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnativa della delibera di cui al punto 1 OdG del verbale del 22.2.2021 afferente la nomina quale amministratore del Controparte_6
- dichiarare la inammissibilità ex artt. 1133 -1137 cc degli avvisi di convocazione e degli altri atti contestati all'amministratore
- dichiarare la inammissibilità delle domande nuove in appello tardivamente spiegate.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di cui si chiede la distrazione ex art. 93 cpc.
Si reiterano in via istruttoria la richiesta di ammissione della prova testi calendata nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc depositata in primo grado dal riproposta in CP_1 sede di precisazione delle conclusioni innanzi il Tribunale e nella comparsa responsiva in appello.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
pagina 3 di 16 1. Con sentenza n. 6723/2023, pubblicata il 9.8.2023, il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, rigettava la domanda spiegata dai sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
e con cui chiedevano
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
dichiararsi “la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia delle video-assemblee del 4 febbraio 2021 e del 22 febbraio 2021 del Controparte_1
, sito in Milano, e delle relative delibere, nonché dei provvedimenti
[...] dell'amministratore di convocazione e di modalità di svolgimento di dette assemblee”.
Con atto di citazione in appello notificato il 3.10.2023, i soli condomini e Pt_1 Pt_2
chiedevano la riforma della sentenza n. 6723/2023, deducendo dodici motivi di Parte_3
doglianza che verranno di seguito esaminati.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
(di seguito, per brevità, ), chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la CP_1
conferma della sentenza gravata, nonché la dichiarazione di passaggio in giudicato della stessa nei confronti dei condomini RI e e di formazione del giudicato Pt_4 Pt_6
interno rispetto ai capi della sentenza con cui non erano state accolte le domande attoree non riproposte in sede di appello.
In data 21.01.2025 il Presidente istruttore, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
2. Preliminarmente si rileva che l'opposizione avverso i deliberata delle assemblee condominiali per cui è causa era stata proposta in primo grado anche dai condomini Pt_4
RI e , ai quali l'appello è stato notificato, come da nota di deposito in Parte_6
data 12.12.2023. Pertanto, non essendosi gli stessi costituiti e non avendo frapposto impugnazione, nei loro confronti la sentenza deve considerarsi passata in giudicato.
3. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza gravata per avere il
Tribunale omesso di trascrivere le conclusioni delle parti, omissione questa che, secondo consolidato orientamento di legittimità, comporterebbe la nullità della sentenza qualora essa abbia determinato la mancata pronuncia su alcune delle domande e/o eccezioni svolte dalle parti.
La questione sollevata dagli appellanti si interseca, da un lato, con la richiesta preliminare di controparte di dichiarare la formazione del giudicato interno in relazione ai motivi di impugnazione delle delibere assembleari di cui alla citazione introduttiva del giudizio di pagina 4 di 16 primo grado non reiterati in appello (in particolare, in relazione ai motivi 2, 8, 11, 14, 15,
16, 17 ,19, 21, 22, 24, 25 e 26) e, dall'altro lato, con l'osservazione che il giudice non avrebbe vagliato “tutti i motivi di impugnazione attorei e tutte le eccezioni sollevate da questa difesa in omaggio al principio della questione più liquida”.
Richiamato il principio per cui il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito, come accade quando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della "ragione più liquida" (Cass. n. 32650/2021; Cass. n. 20555/2020; Cass.
n. 5264/2015), si deve tuttavia osservare che l'applicabilità di tale principio postula che ci si trovi di fronte a un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità. Non così, tuttavia, può essere nel caso in cui le varie questioni di merito vengano ad investire aspetti (non solo logicamente bensì) giuridicamente distinti, al punto da condurre, ciascuno di essi, a modalità di definizione del giudizio non sovrapponibili e non assorbite dalla definizione secondo la “ragione più liquida”. In tale ipotesi, infatti, l'esito dell'opzione preferenziale risulta, non semplicemente quello di accelerare la definizione medesima, bensì quello di condurre a un esito del giudizio divergente da quello che sarebbe scaturito da un esame delle questioni sollevate dalle parti ancorato al loro ordine logico, nonché – almeno potenzialmente – di eludere l'esame di questioni che presentino carattere sovraordinato sul piano logico-giuridico, con possibili effetti di violazione degli artt. 112
c.p.c. e 24 Cost. Si deve, quindi, precisare che l'applicabilità del principio della “ragione più liquida” viene in ogni caso a postulare che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni pure sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio, laddove il principio in questione non potrà operare nell'ipotesi in cui le diverse “ragioni” si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili (cfr. Cass. n.
693/2024).
Osserva altresì la Corte che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte. Quando invece dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, nonostante l'omessa o pagina 5 di 16 erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass. n. 2033/2025;
Cass. n. 10465/2024; Cass. n. 11150/2018; Cass. n. 12864/2015; Cass. n. 3979/2012; Cass.
n. 4208/2007).
Tutto ciò premesso, applicando i principi sopra enunciati, la Corte, ove ritenesse la sussistenza di ipotesi di omessa pronuncia, stante la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza impugnata, procederà con la decisione nel merito, non versandosi in alcuna delle ipotesi tassative di regressione del giudizio al primo grado.
4. Con il secondo motivo di censura, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia del
Tribunale in merito all'illegittimità della delibera 4.2.2021 per mancata allegazione dei consuntivi e riparti, circostanza che aveva reso materialmente impossibile un'adeguata verifica dei rendiconti, configurando dunque una grave lesione dell'interesse dei condomini.
La Corte di Cassazione si è già espressa sul punto, ritenendo non necessaria l'allegazione del rendiconto in sede di convocazione, in particolare affermando - nell'ordinanza n. 21271 del 5.10.2020 - che “l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione (Cass. 21966/2017; Cass. 15587/2018). Non
è quindi configurabile un obbligo, per l'amministratore condominiale, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (Cass. 19210/2011; Cass. 19799/2014). Ove tale richiesta non sia stata avanzata, il singolo condomino non può invocare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione per l'omessa allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione dell'assemblea, ma può impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte (Cass.
25693/2018).”.
Deve peraltro rilevarsi che, nel caso di specie, non solo dalla lettura della convocazione dell'assemblea straordinaria del 4.2.2021 si evince che il “consuntivo gestione ordinaria
2018/2019 e relativo stato di riparto” nonché il “consuntivo 2019/2020 e suoi allegati” pagina 6 di 16 erano già a mani dei condomini come “da convocazione del 11/07/2019” e “da rendicontazione inviata il 10/06/2020”, così come gli ulteriori rendiconti oggetto di approvazione, ma che, come correttamente evidenziato dalla difesa del gli CP_1
odierni appellanti non hanno richiesto - prima della seduta - di accedere agli atti del
, né tale rilievo è stato sollevato nel corso della seduta, al termine della quale, CP_1
inoltre, gli stessi avevano approvato i punti all'ordine del giorno afferenti proprio i consuntivi oggetto di doglianza in questa sede.
Il motivo risulta pertanto privo di pregio e va rigettato.
5. Con il terzo e il quarto motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, gli appellanti censurano l'omessa pronuncia da parte del
Giudice di primo grado sull'eccezione riguardante l'illegittima convocazione dell'assemblea condominiale del 22.02.2021 senza aver prima trasmesso ai condomini il verbale precedente del 4.02.2021 avente all'ordine del giorno il medesimo punto di nomina dell'amministratore, nonché l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulle violazioni al
Regolamento condominiale di origine contrattuale, in particolare sulla mancata prova del deposito di entrambi i verbali entro tre giorni dall'adunanza e per mancato invio del verbale al condomino richiedente come previsto dal Regolamento.
Preliminarmente, deve rilevarsi che il Tribunale si è espresso in motivazione sul punto, statuendo che “Le ulteriori contestazioni svolte da parte attrice sono del tutto prive di pregio;
I verbali assembleari sono stati pubblicati sul portale del presente sul CP_1 sito dell'amministratore a cui tutti i condomini hanno libero accesso;
i verbali assembleari, dalla documentazione prodotta, risultano essere stati inseriti nell'apposito registro” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Premesso che, come si ricava dalla documentazione prodotta dal (doc. 10) e CP_1
dagli stessi appellanti (docc. 13, 13 quater) , il ritardo nell'invio del verbale è stato causato dal lungo tergiversare culminato nel rifiuto del presidente ( , attore in primo Parte_5
grado) di sottoscriverlo, è pacifico che il mero ritardo nell'invio del verbale – obbligo di invio che, in ogni caso, sussiste solo nei confronti dei condòmini assenti non già nei confronti dei presenti, come erano nel caso di specie gli odierni appellanti la cui partecipazione all'assemblea condominiale (quanto meno a quella del 4.2.2021) determina l'immediata conoscenza delle decisioni prese in tale sede e delle eventuali irregolarità – non incida sulla validità della delibera, ma solo sulla decorrenza del termine utile per impugnarla
(Cass. n. 25791/2016).
pagina 7 di 16 Per tali motivi i due motivi di gravame vanno rigettati in quanto infondati.
6. Con il quinto motivo di censura, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia da parte del
Tribunale “sulla dicitura firmato in originale dal Presidente del verbale 4.2.21 in assenza di prova della firma”.
Anche tale motivo di doglianza appare destituito di fondamento.
Deve infatti rilevarsi in merito che, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte,
l'omessa sottoscrizione del verbale dell'assemblea condominiale ad opera del presidente non costituisce causa di annullabilità della delibera, non sussistendo - neppure a seguito della novella introdotta dalla l. n. 220 del 2012 - alcuna disposizione di legge che prescriva,
a pena di invalidità, (a differenza di quanto il Codice civile fa all'art. 2375 per le deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni) che le delibere dell'assemblea dei condomini debbano constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. E' la natura, infatti, di organo collegiale dell'assemblea condominiale che lascia presumere che essa agisca sotto la direzione del presidente, il quale ne accerta la regolare costituzione, apre e regola la discussione sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno, indice la votazione e ne dichiara il risultato, conferendo all'assemblea concretezza di espressione comunicativa
(arg. da Cass. Sez. 2, 13/11/2009, n. 24132). La sottoscrizione del verbale assolve pertanto, unicamente, la funzione di imprimere ad esso il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (cfr. Cass. n. 27163/2017;
Cass. n. 8577/2024). Né può logicamente concludersi che la disposizione regolamentare che obblighi l'assemblea a nominare un presidente comporti ex se l'automatica annullabilità del verbale comunque redatto sotto la direzione del presidente nominato e soltanto da questo non firmato.
7. Con il sesto e l'ottavo motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente per comunanza di questioni, gli appellanti censurano l'omessa pronuncia nonché l'error in iudicando del
Giudice di primo grado sull'eccezione di illegittimità dei provvedimenti dell'amministratore, “ravvisati negli avvisi di convocazione di entrambe le assemblee, in videoconferenza, per violazione del nuovo art. 66 disp. Att. c.c.”, non avendo previsto un luogo fisico ove poter partecipare in presenza e dunque imponendo la modalità della videoassemblea, in assenza di qualsiasi indicazione dei condomini.
In particolare viene censurata l'erroneità della motivazione laddove il Tribunale ha affermato: “Il novellato art. 66 disp att c.c. prevede la possibilità che l'assemblea sia tenuta in videoconferenza, previo consenso della maggioranza dei condomini. Tale consenso può pagina 8 di 16 essere espresso esplicitamente o per “facta concludentia”. Nel caso che ci occupa, nella delibera del 4/02/2021 erano presenti 32 su 47 condomini e nella seduta del 22/02/2021,
38 su 47 condomini, compresi gli attori. I condomini, collegati da remoto, non hanno dissentito sulla modalità di svolgimento dell'assemblea; da ciò si deduce, pertanto, che la maggioranza abbia preventivamente accettato tale modalità ; il fatto poi, che non siano state sollevate, neppure dagli attori che ora si dolgono di ciò, durante l'assemblea, obiezioni in merito, ha sanato qualsiasi vizio di forma afferente la convocazione e l'omessa informativa sul trattamento dei dati personali”.
Risulta dunque priva di pregio la censura di omessa pronuncia.
Secondo gli appellanti, poi, in base al richiamato art. 66 disp. att. c.c., l'assemblea può tenersi in videoconferenza “previo (dal latino prior ovvero anteriore, precedente) consenso della maggioranza dei condomini”, che non può essere espresso “partecipando direttamente all'assemblea ma deve essere manifestato e raccolto prodromicamente alla convocazione per ogni singola assemblea”.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., questa Corte osserva che, in ossequio alla previsione dell'art. 66, comma 3 disp. att. c.c., nella convocazione di entrambe le assemblee, si precisava ai condomini che la prima convocazione si teneva presso lo studio dell'amministratore e la seconda “con modalità telematica tramite video assemblea così come previsto dalle attuali normative”. Nell'occasione si ribadivano le concrete modalità tecniche di accesso alla video assemblea mediante registrazione sulla piattaforma on line, accesso alla propria area riservata all'interno della piattaforma telematica del CP_1
e selezione dell'apposito link.
Dalla lettura dei verbali, inoltre, si evince che l'amministratore, in apertura di assemblea, ha chiesto ad ogni condomino di presentarsi con il proprio nome e cognome. Nessuna obiezione in ordine allo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza risulta sollevata dai condomini collegati da remoto, ivi compresi gli odierni appellanti, sicché si ritiene di condividere la tesi del Tribunale in ordine alla possibile espressione del consenso da parte dei condomini alla partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza, richiesto dall'art. 66 ultimo comma disp. att. c.c., anche per facta concludentia laddove, come nel caso di specie, all'iniziale appello, ha poi fatto seguito, in assenza di manifestazioni di dissenso, lo svolgimento - nell'assemblea del 4.2.2021 - della discussione sui punti all'ordine del giorno con la animata partecipazione dei condomini, rappresentativi della maggioranza, collegati da remoto, ivi compresi gli odierni appellanti. La circostanza che pagina 9 di 16 questi ultimi, ad eccezione del sig. abbiano viceversa deciso di Parte_3 abbandonare la successiva riunione del 22.2.2021 durante l'accesa discussione per la nomina dell'amministratore, è circostanza non riconducibile all'espressione di un dissenso in ordine allo svolgimento dell'assemblea in modalità di videoconferenza, ove si consideri peraltro che il condomino RI, attore in primo grado, rivestiva l'incarico di presidente dell'assemblea del 4.2.2021 svoltasi con le medesime modalità e constatava “l'avvenuta convocazione a giusto avviso a tutti gli aventi diritto” dichiarando l'assemblea “atta a deliberare su tutti i punti posti all'O.D.G.” (cfr. relativo verbale).
8. Con il settimo e il dodicesimo motivo di censura, da esaminare congiuntamente per la comunanza dei temi trattati, gli appellanti lamentano la “omessa pronuncia sugli illegittimi addebiti delle spese straordinarie citofoni e centrali termiche ai condomini Pt_2
e nonché la mancata costituzione di un fondo speciale prima di dare Parte_3 CP_7 avvio a tali lavori e a quelli relativi al “locale pattumiera”.
Anche in questo caso la censura risulta priva di fondamento, non avendo il Giudice di primo grado omesso di pronunciarsi su quest'ultimo punto;
si legge infatti a pag. 4 della sentenza impugnata che “In relazione alla 'mancata costituzione di fondo speciale ex art. 1135 c.c': il fondo è stato stanziato con delibera del 21/11/2018 ( doc. 7 convenuto e doc. 15 attore).”
Inoltre, anche a voler ignorare la circostanza che gli appellanti hanno approvato il punto 5 all'O.d.G. della seduta del 4.2.2021 relativo alle centrali termiche (approvato all'unanimità), non rivestendo quindi i medesimi la posizione di dissenzienti, astenuti o assenti prevista dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione della relativa delibera, i fondi speciali di cui si lamenta la mancata costituzione erano stati effettivamente costituiti con deliberazioni assunte il 21.11.2018 (fondo speciale di € 4.000,00 oltre Iva per ciascuna centrale) e il
13.06.2018 (fondo di € 5.000,00 per il rifacimento dell'impianto citofonico e fondo di €
4.500,00 rifacimento locale pattumiera).
Il fatto poi che l'iniziale stanziamento di € 5.000,00 approvato dal con delibera CP_1 del 13.6.2018 per il rifacimento dell'impianto citofonico sia aumentato di importo (pari a €
19.324,15) è circostanza che trova la sua spiegazione nel fatto che tale (minor) importo era stato approvato nel corso dell'assemblea del 13.6.2018 (con il voto favorevole degli odierni appellanti) e stanziato quale “fondo per la realizzazione del videocitofono” (doc. 22
pagina 10 di 16 fascicolo I grado e non quale preventivo, come spiegato dall'amministratore CP_1 nel corso dell'assemblea del 4.2.20211.
In ogni caso la spesa di € 19.324,15 (riportata nel rendiconto consuntivo trasmesso ai condomini il 10.6.2020), è stata discussa al punto 9 dell'odg dell'assemblea del 4.2.2021 e approvata anche dagli odierni appellanti, con esclusione del riparto in relazione al quale tutti i condomini chiedevano di ricevere una puntuale ripartizione, con esclusione della posizione relativa all'unità CP_8
Quanto all'asserita irregolarità dell'attribuzione di tali voci di spesa, le stesse, presenti nel rendiconto consuntivo di cui sopra, risultano tuttavia azzerate con riferimento alle
(contestate) posizioni di e (unità ex Duca) nel nuovo riparto CP_7 Parte_3 Pt_2 allegato alla convocazione dell'assemblea del 4.2.2021(doc. 5 e 20 fascicolo . CP_1
Con riferimento poi all'asserito illegittimo addebito di € 1,98 per adeguamento centrali termiche al condomino trattasi di addebito estraneo agli odierni appellanti;
Parte_5 quanto al contestato addebito di € 353,97 a “per centrale termica non Parte_3 goduta”, il doc. 8 prodotto dal nel fascicolo di primo grado dà puntualmente CP_1 conto degli specifici addebiti fatti dall'installatore al titolare di un negozio di Parte_3
oreficeria con due radiatori sui quali risultano montati 1 kit valvole e 2 ripartitori
(circostanze non smentite o specificamente contestate).
9. Con il nono motivo di gravame, gli appellanti censurano l' “omessa ed insufficiente motivazione ed errore o contraddizione nella motivazione sull'impossibilità della tenuta di entrambe le prime convocazioni per 'factum principis' vigenti le norme sul coprifuoco contrastanti la diffusione del Covid 19 e per mancanza di riconteggio dei quorum deliberativi in presenza di scollegamento di 4 presenti nell'assemblea 22.2.21 e di condivisione a video delle deleghe e del verbale”.
Il Tribunale ha condivisibilmente statuito a pag. 3 della sentenza impugnata: “Priva di pregio la lamentata irregolarità di quorum. Le delibere oggetto d'impugnazione sono state assunte in seconda convocazione, 'essendo andata deserta la prima per mancanza di numero legale'. È prassi ormai consolidata convocare la prima assemblea in luoghi ed orari particolari di modo che vada deserta e così, nell'adunanza di seconda convocazione, 1 “L'Amministratore risponde che per queste lavorazioni non è stato approvato un preventivo ma bensì un fondo di € 5.000,00= inoltre è evidente e palese che rifare l'impianto citofonico di tre scale, posare 4 piastre e una centralina per il custode al costo di € 5.000,00= è impensabile in quanto un impianto del genere costa molto di più, la prassi di questo condominio però è quella di approvare dei fondi, peraltro piuttosto bassi, per fare i lavori e poi attendere il consuntivo”. pagina 11 di 16 assumere decisioni con maggioranze più basse. In mancanza di una norma regolamentare che disponga il contrario, non esistono limiti di orario o preclusioni di tempi e luoghi alla convocazione dell'assemblea. La dottrina sull'argomento ha specificato infatti, che le assemblee possono essere convocate in qualunque giorno dell'anno sia esso feriale che festivo. La giurisprudenza inoltre ha statuito la regolarità dell'assemblea in seconda convocazione anche in assenza del verbale riportante la mancata regolarità della costituzione dell'assemblea in prima convocazione. La censura mossa dall'attore su questo punto è, pertanto, priva di pregio. In merito alle ulteriori eccezioni sollevate dall'attore: la delibera del 4/02/2021 che quella del 22/02/2021 sono legittime e regolari avendo raggiunto il doppio quorum, sia costitutivo che deliberativo: la prima del 4/02/2021 presenti 32 condomini su 47 per complessivi 820 mm;
la seconda 22/02/21 presenti 38 condomini su 47 portanti 9..,40 mm [leggasi: 900,40]”.
Smentite, e in ogni caso inconferenti, sono le ulteriori osservazioni degli appellanti circa il mancato riconteggio dei quorum deliberativi a seguito dello scollegamento dalla videoconferenza dei condòmini e RI NI (pari a 8 teste e Pt_1 Parte_5
157,30/1000) nonché le censure in punto sub-deleghe: la sig.ra prima di Tes_5 allontanarsi dall'assemblea “per altri impegni”, ha spiegato le ragioni che l'avrebbero portata a votare a favore dell'amministratore in carica, aggiungendo di lasciare la delega alla sig.ra in ogni caso, una volta scollegatisi i condomini sopra indicati, Tes_6
l'Amministratore, nel porre in votazione il primo punto all'ordine del giorno, “fa la chiama di ogni singolo condomino presente in assemblea” e registra il voto favorevole di 24 condomini per un totale di 611,90 millesimi, con conseguente perdurante rispetto tanto del quorum costitutivo quanto di quello deliberativo ex art. 1136, co. 1 e 2 c.c. e ciò, come puntualmente osservato dalla difesa del anche a voler ritenere le assemblee CP_1
del 4 e 22 febbraio 2021 prime convocazioni.
Per quanto invece attiene al condomino , valga quanto si dirà nel prossimo Per_1
paragrafo.
10. Con il decimo motivo di censura, gli appellanti lamentano l'omessa ed erronea motivazione della sentenza di primo grado “in merito all'illegittimità delle deleghe, non mostrate a video, in favore di ”, considerato dagli stessi “prestanome Persona_1 2 “La IG.ra spiega che per altri impegni deve lasciare l'assemblea, dichiara il suo voto a favore Tes_5 dell'amministratore attualmente in carica e lascia la delega alla IG.ra Parte_8 pagina 12 di 16 dell'amministratore in violazione dell'art. 67, quarto comma, disp. Att. c.c.”, deleghe risultate determinanti per la nomina dell'amministratore.
Deve rilevarsi innanzitutto che il Tribunale si è pronunciato in punto di legittimità delle deleghe, con principio condiviso da questo Collegio, in quanto coerente con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, nei seguenti termini: “Delibere valide ed efficaci anche sul punto deleghe, di cui si lamentano gli attori: solo il condomino delegante o chi si ritenga falsamente rappresentato, è legittimato a fare valere eventuali vizi”.
Quanto alla partecipazione del sig. , delegato da sei condomini Persona_1 nell'assemblea del 22.2.2021, non si ritiene che la stessa violi il disposto dell'art. 67 disp.att.
c.c. – che vieta il conferimento di deleghe all'amministratore – in quanto all'epoca il ruolo di amministratore era rivestito da soggetto giuridico in cui il Controparte_6
non rivestiva alcun incarico né era titolare di quote di partecipazione, mentre non Per_1
osta, come invece sostenuto dagli odierni appellanti, alla sua partecipazione alle assemblee in qualità di delegato la circostanza che egli fosse il rappresentante legale di una società fornitrice del della quale -peraltro- risulta prodotta, nel CP_1 Controparte_9
fascicolo di primo grado, sub doc. 28 non già la visura, come erroneamente indicato nell'elenco degli allegati, ma il bilancio al 31.12.2019, salva successiva “integrazione” del documento effettuata dall'Avv. RI in appello), società indicata dagli appellanti come di proprietà dei figli di “amministratore del Condominio, nonché soci Controparte_10 della società di amministrazione ”. Controparte_6
A tacere del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti3, dalla lettura del verbale si evince che, dietro insistente richiesta della condomina di “ripresentarsi Parte_9
e di mostrare la carta di identità”, il “si presenta nuovamente e mostra a video la Per_1 carta di identità”, si deve in ogni caso osservare che il richiamo all'istituto della
“simulazione soggettiva per interposizione fittizia di persona ex art. 1414 Cod. civ” appare destinato a rimanere relegato a mera affermazione di stile, in quanto coinvolgente soggetti che non sono parti del presente giudizio e, in ogni caso, del tutto privo di riscontro probatorio, non risultando a tal fine idonee le istanze istruttorie dedotte in primo grado4. E ciò al netto dell'ulteriore considerazione che la difesa degli appellanti, nella comparsa conclusionale, adombra l'avvenuto inserimento - nelle deleghe pervenute in bianco - del nome del , in palese contrasto con la tesi dell'asserita simulazione soggettiva che Per_1
coinvolge i partecipanti all'accordo simulatorio intenzionati, tuttavia, a dar vita al rapporto di mandato.
11. Con l'undicesimo motivo di gravame, gli appellanti censurano la “contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado circa la violazione della norma cogente sull'invio dei verbali di assemblea con le stesse modalità dell'invio della convocazione e sulle norme relative alla protezione della privacy”, con particolare riferimento alla
“mancata prova della registrazione al portale della società amministratrice del condomino
. Pt_2
Anche tale motivo di censura va rigettato in quanto infondato.
L'osservanza delle modalità di invio del verbale relativo ad assemblea tenutasi in videoconferenza, da effettuarsi in base all'art. 66 disp. att c.c. “con le medesime formalità previste per la convocazione”, intanto può rappresentare un motivo di annullamento della delibera in quanto la diversa modalità utilizzata, nel caso di specie consistita nella pubblicazione del verbale sul portale del e nel suo inserimento nell'apposito CP_1
registro, abbia in concreto leso il diritto del singolo condomino a impugnare la delibera.
Considerato che, in forza dell'art. 1137 cod. civ. che disciplina l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, le deliberazioni assunte dalla stessa sono obbligatorie per tutti i condomini e che, contro le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto, può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti, è stato condivisibilmente osservato che, ad evitare che il capriccio o la litigiosità di un partecipante intralci l'esecuzione della deliberazione, non solo il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, ma l'interesse ad impugnare deve essere un interesse concreto, dovendo riguardare il conseguimento, per il condominio, di un vantaggio effettivo come effetto della caducazione della deliberazione adottata in sede di assemblea. La giurisprudenza pertanto ha affermato che, alla luce della necessità che tale interesse all'impugnazione rivesta i caratteri della concretezza, la domanda ex art. 1137 c.c. non può essere sorretta dal semplice interesse alla legalità della gestione comune, poiché questo sarebbe un interesse astratto e, in quanto tale, inidoneo ad integrare gli estremi pagina 14 di 16 dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. richiesto, secondo la Cassazione, anche nell'ipotesi di legittimazione ad impugnare una delibera che presuppone la derivazione dalla stessa di un apprezzabile personale pregiudizio per il condomino, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (Cass. n. 6128/2017).
La Suprema Corte ha avuto altresì modo di precisare che il principio, più volte dalla stessa enunciato, secondo cui l'interesse all'impugnazione di una delibera condominiale per vizi formali non è condizionato all'ulteriore riscontro della concreta incidenza sulla singola posizione del , deve però essere precisato nel senso che comunque, ed in astratto, CP_1
la delibera in questione deve essere idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio (Cass. n.
11214/2013).
Nel caso in esame e con specifico riferimento alle modalità di comunicazione del verbale assembleare, nessun riflesso pregiudizievole risulta effettivamente ed in concreto derivato da tale modalità di comunicazione agli appellanti, che hanno potuto esercitare pienamente il loro diritto di impugnare le delibere assembleari oggetto del presente giudizio, e, più in generale, agli altri condomini.
Per quanto attiene invece all'asserita violazione delle norme a tutela della privacy, lamentano gli appellanti che, non avendo il dimostrato “di avere fornito al sig. CP_1 le credenziali per entrare nel sito dell'amministratore, senza le quali gli è Parte_2 stato impossibile partecipare alla riunione”, ed avendo egli partecipato solo per delega ad entrambe le assemblee, si sarebbe consumata una violazione della normativa sulla privacy avendo dovuto fornire al proprio delegato “user e password per entrare nella propria pagina personale del sito dell'amministratore, laddove sono presenti dati e documenti personali (ad es. estratti conti sui pagamenti delle quote condominiali e quant'altro riservato)”.
Sfugge il senso della censura e il concreto interesse a sostenerla.
Premesso che, come documentato dalla difesa del (doc. 17), al momento della CP_1
registrazione al portale del Condominio di ogni condomino viene espressamente chiesto il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità amministrative, essendo condizione necessaria per la registrazione la spunta per accettazione della informativa sulla privacy, si osserva che il risulta aver partecipato a entrambe le assemblee a mezzo Pt_2
delega rilasciata al condomino RI, dotato di una sua user e password di accesso alla pagina 15 di 16 piattaforma e, come tale, già legittimato all'accesso della documentazione contabile condominiale.
13. Al rigetto dell'appello segue, in base al principio di soccombenza, la condanna in solido degli odierni appellanti alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado, liquidate – tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'impegno difensivo richiesto nell'affrontare le numerose questioni trattate, tutte di media complessità, nonché dei parametri medi indicati dal vigente D.M. n. 147/2022,– in complessivi €
12.156,00, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, €
3.686,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al
15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
6723/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 9.8.2023, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti, in via solidale fra loro, al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado liquidate in € 12.156,00 per compensi, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Raffaele Merlini dichiaratosi antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
Si comunichi.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 i quali affermano di aver potuto identificare il “presente a video con il solo nome ” solo con Per_1 Per_1 la messa a disposizione del verbale in data 21.4.2021 4 1) “Vero che conosco personalmente il sig. ?” Persona_1 2) “Vero che ho delegato personalmente il sig. a rappresentarmi all'assemblea del 4.2.21 e Persona_1 del 22.2.21 del Condominio di Via Lamarmora 22-Via della Commenda 31?” pagina 13 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dr.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
Dr. Antonio Corte Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 3.10.2023 avverso la sentenza n. 6723/2023 emessa dal Tribunale di
Milano il 4.8.2023 e pubblicata il 9.8.2023,
da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, come da procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv.
EUGENIA FRANCESCA PARISI (C.F. ), con studio in Milano, Via C.F._4
Sangiorgio n. 2, presso cui sono elettivamente domiciliati
-APPELLANTI-
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'Avv. RAFFAELE MERLINI (C.F. , con studio in Milano, C.F._5
Corso di Porta Vittoria n. 7, presso cui è elettivamente domiciliato
[...]
(C.F. ) Parte_4 C.F._6
(C.F. ) Parte_5 C.F._7
(C.F. ) Parte_6 C.F._8
-ATTORI IN PRIMO GRADO NON COSTITUITI-
OGGETTO: appello avverso sentenza in materia di “Condominio” pagina 1 di 16 CONCLUSIONI:
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in accoglimento delle domande degli appellanti, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, per i motivi, anche assorbenti, dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 6723/2023 rep. n.
7234/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XIII^ Civile, Giudice Onorario dott.ssa
Folci, nell'ambito del giudizio N.R.G. 22592/2021, depositata in cancelleria in data 9 agosto
2023, non notificata, già esperito vanamente l'obbligatorio tentativo di mediazione per entrambe le delibere in primo grado (docc. 18 - 21), accogliere le seguenti le seguenti domande: nel merito, per tutte le cause ed i motivi esposti ed accertati in narrativa, dichiarare la nullità
e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inesistenza delle videoassemblee del 4 febbraio 2021 e del 22 febbraio 2021 del Controparte_1
sito in Milano e delle relative delibere, nonché dei provvedimenti
[...] dell'amministratore di convocazione e di modalità di svolgimento di dette assemblee.
In via istruttoria, si richiedono le esibizioni ed acquisizioni ex art. 210 c.p.c., in particolar modo, riguardo alla registrazione delle assemblee del 4 e del 22 febbraio 2021, ai sensi dell'art.
22, comma 6, d.lgs. n. 101/2018 e all'esibizione dell'originale del verbale della videoassemblea del 4.2.2021 contenuto nell'apposito registro previsto dalla legge e dal regolamento. Quanto alle circostanze dedotte al punto 4, pag. 6, della memoria 183 sesto comma n 1, sul voto determinante per la nomina dell'amministratore del delegato sig. Persona_1 nell'ambito della videoassemblea 22 febbraio 2021, pur ritenendo la circostanza documentalmente largamente provata, si reiterano le istanze istruttorie già dedotte che, per comodità, si riportano, ovvero: l'interrogatorio formale o, in subordine, libero dei condòmini deleganti , e del legale rappresentante di Parte_7 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
Technor sas sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che conosco personalmente il sig. Per_1
?”; 2) “Vero che ho delegato personalmente il sig. a
[...] Persona_1 rappresentarmi all'assemblea del 4.2.21 e del 22.2.21 del Controparte_1
” Si indicano le residenze ed i domicili dei condòmini per
[...] Controparte_1
l'interrogatorio formale, o in subordine, libero: a) Avv. Angelo Fischetti, Via Ugo Bassi n. 4
Trezzano S/N (MI), cap 20090 sui capitoli 1 e 2; b) Dott.ssa , Testimone_1 Controparte_1
[...
, 20122 Milano sui capitoli 1 e 2; c) Dott. Via Vigoni 8, 20122 Milano sui Tes_2 capitoli 1 e 2;d) IG.ra Via della Commenda n 33, 20122 Milano sui capitoli Testimone_3
1 e 2; e) Dr. , presso CTO Via Gaetano Pini n 9, 20122 Testimone_4 Persona_2
Milano sui capitoli 1 e 2; f) IG.ra , legale rappresentante Technor sas, domiciliata in CP_5
, 20122 Milano sui capitoli 1 e 2. Si chiede, nel solo caso di contestazione Controparte_1 di controparte e, se del caso, CTU calligrafica sulle firme dei deleganti e sulla paternità della mano che ha apposto il nome del delegato . Con espressa riserva di agire in separato Per_1 giudizio nei confronti dell'amministratore per il risarcimento del danno causato dalla erroneità
e illegittimità dei provvedimenti emessi in ordine alla convocazione e alla modalità di tenuta delle videoassemblee del 4/2/21 e del 22/2/21.
pagina 2 di 16 Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi allo scrivente legale anticipatario ex art. 93 c.p.c., comprese le spese sostenute per le tre mediazioni proposte dagli attori appellanti. Condannare il appellato e, per esso, l'avv. Raffaele Merlini, che, CP_1 quale difensore distrattario, ha riscosso dagli attori le spese e competenze liquidate nel primo grado di giudizio, alla restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., nonché della rivalutazione monetaria.”
Per Controparte_1
:
[...]
“Piaccia all'On. Corte adita:
- Dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dei signori Parte_4
e , i quali non
[...] Parte_5 Parte_5 Parte_6 hanno appellato la sentenza per cui è causa
- Nel merito rigettare l'impugnazione e confermare la sentenza gravata.
In accoglimento delle eccezioni ritenute assorbite in primo grado
- Dichiarare il giudicato interno dei capi della sentenza con cui non sono state accolte le domande attoree non riproposte in appello come meglio specificate al paragrafo 2) della comparsa responsiva in appello
- Dichiarare l'intervenuta decadenza degli appellanti ex art. 1337 co. 2 cc, quanto ai motivi di opposizione non presenti e non palesati nelle istanze di mediazione incoate dagli appellanti ante causam
- Dichiarare il difetto di legittimazione degli appellanti ex art. 1137 cc non trattandosi di condòmini assenti, dissenzienti o astenuti in merito alle deliberazioni: assemblea del 4.2.2021 punti 1° - 2° - 4° - 5° - 6° - 7° - 8° - 9° OdG assemblea del 22.2.2021 punto 2° OdG
- dichiarare la inammissibilità della impugnazione della delibera del 4.2.2021 quanto ai punti
3, 10, 11 e 12 posti all'ordine del giorno non essendo stata assunta alcuna deliberazione
- dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnativa della delibera di cui al punto 1 OdG del verbale del 22.2.2021 afferente la nomina quale amministratore del Controparte_6
- dichiarare la inammissibilità ex artt. 1133 -1137 cc degli avvisi di convocazione e degli altri atti contestati all'amministratore
- dichiarare la inammissibilità delle domande nuove in appello tardivamente spiegate.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di cui si chiede la distrazione ex art. 93 cpc.
Si reiterano in via istruttoria la richiesta di ammissione della prova testi calendata nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc depositata in primo grado dal riproposta in CP_1 sede di precisazione delle conclusioni innanzi il Tribunale e nella comparsa responsiva in appello.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
pagina 3 di 16 1. Con sentenza n. 6723/2023, pubblicata il 9.8.2023, il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, rigettava la domanda spiegata dai sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
e con cui chiedevano
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
dichiararsi “la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia delle video-assemblee del 4 febbraio 2021 e del 22 febbraio 2021 del Controparte_1
, sito in Milano, e delle relative delibere, nonché dei provvedimenti
[...] dell'amministratore di convocazione e di modalità di svolgimento di dette assemblee”.
Con atto di citazione in appello notificato il 3.10.2023, i soli condomini e Pt_1 Pt_2
chiedevano la riforma della sentenza n. 6723/2023, deducendo dodici motivi di Parte_3
doglianza che verranno di seguito esaminati.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
(di seguito, per brevità, ), chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la CP_1
conferma della sentenza gravata, nonché la dichiarazione di passaggio in giudicato della stessa nei confronti dei condomini RI e e di formazione del giudicato Pt_4 Pt_6
interno rispetto ai capi della sentenza con cui non erano state accolte le domande attoree non riproposte in sede di appello.
In data 21.01.2025 il Presidente istruttore, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
2. Preliminarmente si rileva che l'opposizione avverso i deliberata delle assemblee condominiali per cui è causa era stata proposta in primo grado anche dai condomini Pt_4
RI e , ai quali l'appello è stato notificato, come da nota di deposito in Parte_6
data 12.12.2023. Pertanto, non essendosi gli stessi costituiti e non avendo frapposto impugnazione, nei loro confronti la sentenza deve considerarsi passata in giudicato.
3. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza gravata per avere il
Tribunale omesso di trascrivere le conclusioni delle parti, omissione questa che, secondo consolidato orientamento di legittimità, comporterebbe la nullità della sentenza qualora essa abbia determinato la mancata pronuncia su alcune delle domande e/o eccezioni svolte dalle parti.
La questione sollevata dagli appellanti si interseca, da un lato, con la richiesta preliminare di controparte di dichiarare la formazione del giudicato interno in relazione ai motivi di impugnazione delle delibere assembleari di cui alla citazione introduttiva del giudizio di pagina 4 di 16 primo grado non reiterati in appello (in particolare, in relazione ai motivi 2, 8, 11, 14, 15,
16, 17 ,19, 21, 22, 24, 25 e 26) e, dall'altro lato, con l'osservazione che il giudice non avrebbe vagliato “tutti i motivi di impugnazione attorei e tutte le eccezioni sollevate da questa difesa in omaggio al principio della questione più liquida”.
Richiamato il principio per cui il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito, come accade quando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della "ragione più liquida" (Cass. n. 32650/2021; Cass. n. 20555/2020; Cass.
n. 5264/2015), si deve tuttavia osservare che l'applicabilità di tale principio postula che ci si trovi di fronte a un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità. Non così, tuttavia, può essere nel caso in cui le varie questioni di merito vengano ad investire aspetti (non solo logicamente bensì) giuridicamente distinti, al punto da condurre, ciascuno di essi, a modalità di definizione del giudizio non sovrapponibili e non assorbite dalla definizione secondo la “ragione più liquida”. In tale ipotesi, infatti, l'esito dell'opzione preferenziale risulta, non semplicemente quello di accelerare la definizione medesima, bensì quello di condurre a un esito del giudizio divergente da quello che sarebbe scaturito da un esame delle questioni sollevate dalle parti ancorato al loro ordine logico, nonché – almeno potenzialmente – di eludere l'esame di questioni che presentino carattere sovraordinato sul piano logico-giuridico, con possibili effetti di violazione degli artt. 112
c.p.c. e 24 Cost. Si deve, quindi, precisare che l'applicabilità del principio della “ragione più liquida” viene in ogni caso a postulare che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni pure sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio, laddove il principio in questione non potrà operare nell'ipotesi in cui le diverse “ragioni” si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili (cfr. Cass. n.
693/2024).
Osserva altresì la Corte che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte. Quando invece dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, nonostante l'omessa o pagina 5 di 16 erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass. n. 2033/2025;
Cass. n. 10465/2024; Cass. n. 11150/2018; Cass. n. 12864/2015; Cass. n. 3979/2012; Cass.
n. 4208/2007).
Tutto ciò premesso, applicando i principi sopra enunciati, la Corte, ove ritenesse la sussistenza di ipotesi di omessa pronuncia, stante la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza impugnata, procederà con la decisione nel merito, non versandosi in alcuna delle ipotesi tassative di regressione del giudizio al primo grado.
4. Con il secondo motivo di censura, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia del
Tribunale in merito all'illegittimità della delibera 4.2.2021 per mancata allegazione dei consuntivi e riparti, circostanza che aveva reso materialmente impossibile un'adeguata verifica dei rendiconti, configurando dunque una grave lesione dell'interesse dei condomini.
La Corte di Cassazione si è già espressa sul punto, ritenendo non necessaria l'allegazione del rendiconto in sede di convocazione, in particolare affermando - nell'ordinanza n. 21271 del 5.10.2020 - che “l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione (Cass. 21966/2017; Cass. 15587/2018). Non
è quindi configurabile un obbligo, per l'amministratore condominiale, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (Cass. 19210/2011; Cass. 19799/2014). Ove tale richiesta non sia stata avanzata, il singolo condomino non può invocare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione per l'omessa allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione dell'assemblea, ma può impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte (Cass.
25693/2018).”.
Deve peraltro rilevarsi che, nel caso di specie, non solo dalla lettura della convocazione dell'assemblea straordinaria del 4.2.2021 si evince che il “consuntivo gestione ordinaria
2018/2019 e relativo stato di riparto” nonché il “consuntivo 2019/2020 e suoi allegati” pagina 6 di 16 erano già a mani dei condomini come “da convocazione del 11/07/2019” e “da rendicontazione inviata il 10/06/2020”, così come gli ulteriori rendiconti oggetto di approvazione, ma che, come correttamente evidenziato dalla difesa del gli CP_1
odierni appellanti non hanno richiesto - prima della seduta - di accedere agli atti del
, né tale rilievo è stato sollevato nel corso della seduta, al termine della quale, CP_1
inoltre, gli stessi avevano approvato i punti all'ordine del giorno afferenti proprio i consuntivi oggetto di doglianza in questa sede.
Il motivo risulta pertanto privo di pregio e va rigettato.
5. Con il terzo e il quarto motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, gli appellanti censurano l'omessa pronuncia da parte del
Giudice di primo grado sull'eccezione riguardante l'illegittima convocazione dell'assemblea condominiale del 22.02.2021 senza aver prima trasmesso ai condomini il verbale precedente del 4.02.2021 avente all'ordine del giorno il medesimo punto di nomina dell'amministratore, nonché l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulle violazioni al
Regolamento condominiale di origine contrattuale, in particolare sulla mancata prova del deposito di entrambi i verbali entro tre giorni dall'adunanza e per mancato invio del verbale al condomino richiedente come previsto dal Regolamento.
Preliminarmente, deve rilevarsi che il Tribunale si è espresso in motivazione sul punto, statuendo che “Le ulteriori contestazioni svolte da parte attrice sono del tutto prive di pregio;
I verbali assembleari sono stati pubblicati sul portale del presente sul CP_1 sito dell'amministratore a cui tutti i condomini hanno libero accesso;
i verbali assembleari, dalla documentazione prodotta, risultano essere stati inseriti nell'apposito registro” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Premesso che, come si ricava dalla documentazione prodotta dal (doc. 10) e CP_1
dagli stessi appellanti (docc. 13, 13 quater) , il ritardo nell'invio del verbale è stato causato dal lungo tergiversare culminato nel rifiuto del presidente ( , attore in primo Parte_5
grado) di sottoscriverlo, è pacifico che il mero ritardo nell'invio del verbale – obbligo di invio che, in ogni caso, sussiste solo nei confronti dei condòmini assenti non già nei confronti dei presenti, come erano nel caso di specie gli odierni appellanti la cui partecipazione all'assemblea condominiale (quanto meno a quella del 4.2.2021) determina l'immediata conoscenza delle decisioni prese in tale sede e delle eventuali irregolarità – non incida sulla validità della delibera, ma solo sulla decorrenza del termine utile per impugnarla
(Cass. n. 25791/2016).
pagina 7 di 16 Per tali motivi i due motivi di gravame vanno rigettati in quanto infondati.
6. Con il quinto motivo di censura, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia da parte del
Tribunale “sulla dicitura firmato in originale dal Presidente del verbale 4.2.21 in assenza di prova della firma”.
Anche tale motivo di doglianza appare destituito di fondamento.
Deve infatti rilevarsi in merito che, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte,
l'omessa sottoscrizione del verbale dell'assemblea condominiale ad opera del presidente non costituisce causa di annullabilità della delibera, non sussistendo - neppure a seguito della novella introdotta dalla l. n. 220 del 2012 - alcuna disposizione di legge che prescriva,
a pena di invalidità, (a differenza di quanto il Codice civile fa all'art. 2375 per le deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni) che le delibere dell'assemblea dei condomini debbano constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. E' la natura, infatti, di organo collegiale dell'assemblea condominiale che lascia presumere che essa agisca sotto la direzione del presidente, il quale ne accerta la regolare costituzione, apre e regola la discussione sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno, indice la votazione e ne dichiara il risultato, conferendo all'assemblea concretezza di espressione comunicativa
(arg. da Cass. Sez. 2, 13/11/2009, n. 24132). La sottoscrizione del verbale assolve pertanto, unicamente, la funzione di imprimere ad esso il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (cfr. Cass. n. 27163/2017;
Cass. n. 8577/2024). Né può logicamente concludersi che la disposizione regolamentare che obblighi l'assemblea a nominare un presidente comporti ex se l'automatica annullabilità del verbale comunque redatto sotto la direzione del presidente nominato e soltanto da questo non firmato.
7. Con il sesto e l'ottavo motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente per comunanza di questioni, gli appellanti censurano l'omessa pronuncia nonché l'error in iudicando del
Giudice di primo grado sull'eccezione di illegittimità dei provvedimenti dell'amministratore, “ravvisati negli avvisi di convocazione di entrambe le assemblee, in videoconferenza, per violazione del nuovo art. 66 disp. Att. c.c.”, non avendo previsto un luogo fisico ove poter partecipare in presenza e dunque imponendo la modalità della videoassemblea, in assenza di qualsiasi indicazione dei condomini.
In particolare viene censurata l'erroneità della motivazione laddove il Tribunale ha affermato: “Il novellato art. 66 disp att c.c. prevede la possibilità che l'assemblea sia tenuta in videoconferenza, previo consenso della maggioranza dei condomini. Tale consenso può pagina 8 di 16 essere espresso esplicitamente o per “facta concludentia”. Nel caso che ci occupa, nella delibera del 4/02/2021 erano presenti 32 su 47 condomini e nella seduta del 22/02/2021,
38 su 47 condomini, compresi gli attori. I condomini, collegati da remoto, non hanno dissentito sulla modalità di svolgimento dell'assemblea; da ciò si deduce, pertanto, che la maggioranza abbia preventivamente accettato tale modalità ; il fatto poi, che non siano state sollevate, neppure dagli attori che ora si dolgono di ciò, durante l'assemblea, obiezioni in merito, ha sanato qualsiasi vizio di forma afferente la convocazione e l'omessa informativa sul trattamento dei dati personali”.
Risulta dunque priva di pregio la censura di omessa pronuncia.
Secondo gli appellanti, poi, in base al richiamato art. 66 disp. att. c.c., l'assemblea può tenersi in videoconferenza “previo (dal latino prior ovvero anteriore, precedente) consenso della maggioranza dei condomini”, che non può essere espresso “partecipando direttamente all'assemblea ma deve essere manifestato e raccolto prodromicamente alla convocazione per ogni singola assemblea”.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., questa Corte osserva che, in ossequio alla previsione dell'art. 66, comma 3 disp. att. c.c., nella convocazione di entrambe le assemblee, si precisava ai condomini che la prima convocazione si teneva presso lo studio dell'amministratore e la seconda “con modalità telematica tramite video assemblea così come previsto dalle attuali normative”. Nell'occasione si ribadivano le concrete modalità tecniche di accesso alla video assemblea mediante registrazione sulla piattaforma on line, accesso alla propria area riservata all'interno della piattaforma telematica del CP_1
e selezione dell'apposito link.
Dalla lettura dei verbali, inoltre, si evince che l'amministratore, in apertura di assemblea, ha chiesto ad ogni condomino di presentarsi con il proprio nome e cognome. Nessuna obiezione in ordine allo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza risulta sollevata dai condomini collegati da remoto, ivi compresi gli odierni appellanti, sicché si ritiene di condividere la tesi del Tribunale in ordine alla possibile espressione del consenso da parte dei condomini alla partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza, richiesto dall'art. 66 ultimo comma disp. att. c.c., anche per facta concludentia laddove, come nel caso di specie, all'iniziale appello, ha poi fatto seguito, in assenza di manifestazioni di dissenso, lo svolgimento - nell'assemblea del 4.2.2021 - della discussione sui punti all'ordine del giorno con la animata partecipazione dei condomini, rappresentativi della maggioranza, collegati da remoto, ivi compresi gli odierni appellanti. La circostanza che pagina 9 di 16 questi ultimi, ad eccezione del sig. abbiano viceversa deciso di Parte_3 abbandonare la successiva riunione del 22.2.2021 durante l'accesa discussione per la nomina dell'amministratore, è circostanza non riconducibile all'espressione di un dissenso in ordine allo svolgimento dell'assemblea in modalità di videoconferenza, ove si consideri peraltro che il condomino RI, attore in primo grado, rivestiva l'incarico di presidente dell'assemblea del 4.2.2021 svoltasi con le medesime modalità e constatava “l'avvenuta convocazione a giusto avviso a tutti gli aventi diritto” dichiarando l'assemblea “atta a deliberare su tutti i punti posti all'O.D.G.” (cfr. relativo verbale).
8. Con il settimo e il dodicesimo motivo di censura, da esaminare congiuntamente per la comunanza dei temi trattati, gli appellanti lamentano la “omessa pronuncia sugli illegittimi addebiti delle spese straordinarie citofoni e centrali termiche ai condomini Pt_2
e nonché la mancata costituzione di un fondo speciale prima di dare Parte_3 CP_7 avvio a tali lavori e a quelli relativi al “locale pattumiera”.
Anche in questo caso la censura risulta priva di fondamento, non avendo il Giudice di primo grado omesso di pronunciarsi su quest'ultimo punto;
si legge infatti a pag. 4 della sentenza impugnata che “In relazione alla 'mancata costituzione di fondo speciale ex art. 1135 c.c': il fondo è stato stanziato con delibera del 21/11/2018 ( doc. 7 convenuto e doc. 15 attore).”
Inoltre, anche a voler ignorare la circostanza che gli appellanti hanno approvato il punto 5 all'O.d.G. della seduta del 4.2.2021 relativo alle centrali termiche (approvato all'unanimità), non rivestendo quindi i medesimi la posizione di dissenzienti, astenuti o assenti prevista dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione della relativa delibera, i fondi speciali di cui si lamenta la mancata costituzione erano stati effettivamente costituiti con deliberazioni assunte il 21.11.2018 (fondo speciale di € 4.000,00 oltre Iva per ciascuna centrale) e il
13.06.2018 (fondo di € 5.000,00 per il rifacimento dell'impianto citofonico e fondo di €
4.500,00 rifacimento locale pattumiera).
Il fatto poi che l'iniziale stanziamento di € 5.000,00 approvato dal con delibera CP_1 del 13.6.2018 per il rifacimento dell'impianto citofonico sia aumentato di importo (pari a €
19.324,15) è circostanza che trova la sua spiegazione nel fatto che tale (minor) importo era stato approvato nel corso dell'assemblea del 13.6.2018 (con il voto favorevole degli odierni appellanti) e stanziato quale “fondo per la realizzazione del videocitofono” (doc. 22
pagina 10 di 16 fascicolo I grado e non quale preventivo, come spiegato dall'amministratore CP_1 nel corso dell'assemblea del 4.2.20211.
In ogni caso la spesa di € 19.324,15 (riportata nel rendiconto consuntivo trasmesso ai condomini il 10.6.2020), è stata discussa al punto 9 dell'odg dell'assemblea del 4.2.2021 e approvata anche dagli odierni appellanti, con esclusione del riparto in relazione al quale tutti i condomini chiedevano di ricevere una puntuale ripartizione, con esclusione della posizione relativa all'unità CP_8
Quanto all'asserita irregolarità dell'attribuzione di tali voci di spesa, le stesse, presenti nel rendiconto consuntivo di cui sopra, risultano tuttavia azzerate con riferimento alle
(contestate) posizioni di e (unità ex Duca) nel nuovo riparto CP_7 Parte_3 Pt_2 allegato alla convocazione dell'assemblea del 4.2.2021(doc. 5 e 20 fascicolo . CP_1
Con riferimento poi all'asserito illegittimo addebito di € 1,98 per adeguamento centrali termiche al condomino trattasi di addebito estraneo agli odierni appellanti;
Parte_5 quanto al contestato addebito di € 353,97 a “per centrale termica non Parte_3 goduta”, il doc. 8 prodotto dal nel fascicolo di primo grado dà puntualmente CP_1 conto degli specifici addebiti fatti dall'installatore al titolare di un negozio di Parte_3
oreficeria con due radiatori sui quali risultano montati 1 kit valvole e 2 ripartitori
(circostanze non smentite o specificamente contestate).
9. Con il nono motivo di gravame, gli appellanti censurano l' “omessa ed insufficiente motivazione ed errore o contraddizione nella motivazione sull'impossibilità della tenuta di entrambe le prime convocazioni per 'factum principis' vigenti le norme sul coprifuoco contrastanti la diffusione del Covid 19 e per mancanza di riconteggio dei quorum deliberativi in presenza di scollegamento di 4 presenti nell'assemblea 22.2.21 e di condivisione a video delle deleghe e del verbale”.
Il Tribunale ha condivisibilmente statuito a pag. 3 della sentenza impugnata: “Priva di pregio la lamentata irregolarità di quorum. Le delibere oggetto d'impugnazione sono state assunte in seconda convocazione, 'essendo andata deserta la prima per mancanza di numero legale'. È prassi ormai consolidata convocare la prima assemblea in luoghi ed orari particolari di modo che vada deserta e così, nell'adunanza di seconda convocazione, 1 “L'Amministratore risponde che per queste lavorazioni non è stato approvato un preventivo ma bensì un fondo di € 5.000,00= inoltre è evidente e palese che rifare l'impianto citofonico di tre scale, posare 4 piastre e una centralina per il custode al costo di € 5.000,00= è impensabile in quanto un impianto del genere costa molto di più, la prassi di questo condominio però è quella di approvare dei fondi, peraltro piuttosto bassi, per fare i lavori e poi attendere il consuntivo”. pagina 11 di 16 assumere decisioni con maggioranze più basse. In mancanza di una norma regolamentare che disponga il contrario, non esistono limiti di orario o preclusioni di tempi e luoghi alla convocazione dell'assemblea. La dottrina sull'argomento ha specificato infatti, che le assemblee possono essere convocate in qualunque giorno dell'anno sia esso feriale che festivo. La giurisprudenza inoltre ha statuito la regolarità dell'assemblea in seconda convocazione anche in assenza del verbale riportante la mancata regolarità della costituzione dell'assemblea in prima convocazione. La censura mossa dall'attore su questo punto è, pertanto, priva di pregio. In merito alle ulteriori eccezioni sollevate dall'attore: la delibera del 4/02/2021 che quella del 22/02/2021 sono legittime e regolari avendo raggiunto il doppio quorum, sia costitutivo che deliberativo: la prima del 4/02/2021 presenti 32 condomini su 47 per complessivi 820 mm;
la seconda 22/02/21 presenti 38 condomini su 47 portanti 9..,40 mm [leggasi: 900,40]”.
Smentite, e in ogni caso inconferenti, sono le ulteriori osservazioni degli appellanti circa il mancato riconteggio dei quorum deliberativi a seguito dello scollegamento dalla videoconferenza dei condòmini e RI NI (pari a 8 teste e Pt_1 Parte_5
157,30/1000) nonché le censure in punto sub-deleghe: la sig.ra prima di Tes_5 allontanarsi dall'assemblea “per altri impegni”, ha spiegato le ragioni che l'avrebbero portata a votare a favore dell'amministratore in carica, aggiungendo di lasciare la delega alla sig.ra in ogni caso, una volta scollegatisi i condomini sopra indicati, Tes_6
l'Amministratore, nel porre in votazione il primo punto all'ordine del giorno, “fa la chiama di ogni singolo condomino presente in assemblea” e registra il voto favorevole di 24 condomini per un totale di 611,90 millesimi, con conseguente perdurante rispetto tanto del quorum costitutivo quanto di quello deliberativo ex art. 1136, co. 1 e 2 c.c. e ciò, come puntualmente osservato dalla difesa del anche a voler ritenere le assemblee CP_1
del 4 e 22 febbraio 2021 prime convocazioni.
Per quanto invece attiene al condomino , valga quanto si dirà nel prossimo Per_1
paragrafo.
10. Con il decimo motivo di censura, gli appellanti lamentano l'omessa ed erronea motivazione della sentenza di primo grado “in merito all'illegittimità delle deleghe, non mostrate a video, in favore di ”, considerato dagli stessi “prestanome Persona_1 2 “La IG.ra spiega che per altri impegni deve lasciare l'assemblea, dichiara il suo voto a favore Tes_5 dell'amministratore attualmente in carica e lascia la delega alla IG.ra Parte_8 pagina 12 di 16 dell'amministratore in violazione dell'art. 67, quarto comma, disp. Att. c.c.”, deleghe risultate determinanti per la nomina dell'amministratore.
Deve rilevarsi innanzitutto che il Tribunale si è pronunciato in punto di legittimità delle deleghe, con principio condiviso da questo Collegio, in quanto coerente con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, nei seguenti termini: “Delibere valide ed efficaci anche sul punto deleghe, di cui si lamentano gli attori: solo il condomino delegante o chi si ritenga falsamente rappresentato, è legittimato a fare valere eventuali vizi”.
Quanto alla partecipazione del sig. , delegato da sei condomini Persona_1 nell'assemblea del 22.2.2021, non si ritiene che la stessa violi il disposto dell'art. 67 disp.att.
c.c. – che vieta il conferimento di deleghe all'amministratore – in quanto all'epoca il ruolo di amministratore era rivestito da soggetto giuridico in cui il Controparte_6
non rivestiva alcun incarico né era titolare di quote di partecipazione, mentre non Per_1
osta, come invece sostenuto dagli odierni appellanti, alla sua partecipazione alle assemblee in qualità di delegato la circostanza che egli fosse il rappresentante legale di una società fornitrice del della quale -peraltro- risulta prodotta, nel CP_1 Controparte_9
fascicolo di primo grado, sub doc. 28 non già la visura, come erroneamente indicato nell'elenco degli allegati, ma il bilancio al 31.12.2019, salva successiva “integrazione” del documento effettuata dall'Avv. RI in appello), società indicata dagli appellanti come di proprietà dei figli di “amministratore del Condominio, nonché soci Controparte_10 della società di amministrazione ”. Controparte_6
A tacere del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti3, dalla lettura del verbale si evince che, dietro insistente richiesta della condomina di “ripresentarsi Parte_9
e di mostrare la carta di identità”, il “si presenta nuovamente e mostra a video la Per_1 carta di identità”, si deve in ogni caso osservare che il richiamo all'istituto della
“simulazione soggettiva per interposizione fittizia di persona ex art. 1414 Cod. civ” appare destinato a rimanere relegato a mera affermazione di stile, in quanto coinvolgente soggetti che non sono parti del presente giudizio e, in ogni caso, del tutto privo di riscontro probatorio, non risultando a tal fine idonee le istanze istruttorie dedotte in primo grado4. E ciò al netto dell'ulteriore considerazione che la difesa degli appellanti, nella comparsa conclusionale, adombra l'avvenuto inserimento - nelle deleghe pervenute in bianco - del nome del , in palese contrasto con la tesi dell'asserita simulazione soggettiva che Per_1
coinvolge i partecipanti all'accordo simulatorio intenzionati, tuttavia, a dar vita al rapporto di mandato.
11. Con l'undicesimo motivo di gravame, gli appellanti censurano la “contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado circa la violazione della norma cogente sull'invio dei verbali di assemblea con le stesse modalità dell'invio della convocazione e sulle norme relative alla protezione della privacy”, con particolare riferimento alla
“mancata prova della registrazione al portale della società amministratrice del condomino
. Pt_2
Anche tale motivo di censura va rigettato in quanto infondato.
L'osservanza delle modalità di invio del verbale relativo ad assemblea tenutasi in videoconferenza, da effettuarsi in base all'art. 66 disp. att c.c. “con le medesime formalità previste per la convocazione”, intanto può rappresentare un motivo di annullamento della delibera in quanto la diversa modalità utilizzata, nel caso di specie consistita nella pubblicazione del verbale sul portale del e nel suo inserimento nell'apposito CP_1
registro, abbia in concreto leso il diritto del singolo condomino a impugnare la delibera.
Considerato che, in forza dell'art. 1137 cod. civ. che disciplina l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, le deliberazioni assunte dalla stessa sono obbligatorie per tutti i condomini e che, contro le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto, può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti, è stato condivisibilmente osservato che, ad evitare che il capriccio o la litigiosità di un partecipante intralci l'esecuzione della deliberazione, non solo il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, ma l'interesse ad impugnare deve essere un interesse concreto, dovendo riguardare il conseguimento, per il condominio, di un vantaggio effettivo come effetto della caducazione della deliberazione adottata in sede di assemblea. La giurisprudenza pertanto ha affermato che, alla luce della necessità che tale interesse all'impugnazione rivesta i caratteri della concretezza, la domanda ex art. 1137 c.c. non può essere sorretta dal semplice interesse alla legalità della gestione comune, poiché questo sarebbe un interesse astratto e, in quanto tale, inidoneo ad integrare gli estremi pagina 14 di 16 dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. richiesto, secondo la Cassazione, anche nell'ipotesi di legittimazione ad impugnare una delibera che presuppone la derivazione dalla stessa di un apprezzabile personale pregiudizio per il condomino, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (Cass. n. 6128/2017).
La Suprema Corte ha avuto altresì modo di precisare che il principio, più volte dalla stessa enunciato, secondo cui l'interesse all'impugnazione di una delibera condominiale per vizi formali non è condizionato all'ulteriore riscontro della concreta incidenza sulla singola posizione del , deve però essere precisato nel senso che comunque, ed in astratto, CP_1
la delibera in questione deve essere idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio (Cass. n.
11214/2013).
Nel caso in esame e con specifico riferimento alle modalità di comunicazione del verbale assembleare, nessun riflesso pregiudizievole risulta effettivamente ed in concreto derivato da tale modalità di comunicazione agli appellanti, che hanno potuto esercitare pienamente il loro diritto di impugnare le delibere assembleari oggetto del presente giudizio, e, più in generale, agli altri condomini.
Per quanto attiene invece all'asserita violazione delle norme a tutela della privacy, lamentano gli appellanti che, non avendo il dimostrato “di avere fornito al sig. CP_1 le credenziali per entrare nel sito dell'amministratore, senza le quali gli è Parte_2 stato impossibile partecipare alla riunione”, ed avendo egli partecipato solo per delega ad entrambe le assemblee, si sarebbe consumata una violazione della normativa sulla privacy avendo dovuto fornire al proprio delegato “user e password per entrare nella propria pagina personale del sito dell'amministratore, laddove sono presenti dati e documenti personali (ad es. estratti conti sui pagamenti delle quote condominiali e quant'altro riservato)”.
Sfugge il senso della censura e il concreto interesse a sostenerla.
Premesso che, come documentato dalla difesa del (doc. 17), al momento della CP_1
registrazione al portale del Condominio di ogni condomino viene espressamente chiesto il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità amministrative, essendo condizione necessaria per la registrazione la spunta per accettazione della informativa sulla privacy, si osserva che il risulta aver partecipato a entrambe le assemblee a mezzo Pt_2
delega rilasciata al condomino RI, dotato di una sua user e password di accesso alla pagina 15 di 16 piattaforma e, come tale, già legittimato all'accesso della documentazione contabile condominiale.
13. Al rigetto dell'appello segue, in base al principio di soccombenza, la condanna in solido degli odierni appellanti alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado, liquidate – tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'impegno difensivo richiesto nell'affrontare le numerose questioni trattate, tutte di media complessità, nonché dei parametri medi indicati dal vigente D.M. n. 147/2022,– in complessivi €
12.156,00, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, €
3.686,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al
15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
6723/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 9.8.2023, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti, in via solidale fra loro, al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado liquidate in € 12.156,00 per compensi, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Raffaele Merlini dichiaratosi antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
Si comunichi.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 i quali affermano di aver potuto identificare il “presente a video con il solo nome ” solo con Per_1 Per_1 la messa a disposizione del verbale in data 21.4.2021 4 1) “Vero che conosco personalmente il sig. ?” Persona_1 2) “Vero che ho delegato personalmente il sig. a rappresentarmi all'assemblea del 4.2.21 e Persona_1 del 22.2.21 del Condominio di Via Lamarmora 22-Via della Commenda 31?” pagina 13 di 16