Articolo 35 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 34Articolo 36
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 35.

Per le navi da carico che abbiano piu' di 30 persone di equipaggio e che siano destinate a traversate che durino piu' di quattro giorni, deve esistere a bordo un impianto speciale per la fabbricazione del pane. Tale impianto puo' essere sistemato anche nel locale della cucina.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999