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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
- dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 1973/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2024 e promossa DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Nobili e Massimiliano Ferrari, ed elett.te AR dom.to in Reggio Emilia, via San Martino n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Matteo Nobili e Massimiliano Ferrari Appellante CONTRO
, con gli Avv.ti Claudio Previdi e Giulia Visentini, elett.te dom.to in Modena, Via _1 Castellaro n. 31, presso lo studio degli Avv.ti Claudio Previdi e Giulia Visentini Appellato avverso la sentenza n. 2091/2021 emessa dal Tribunale di Modena in data 20.10.2022.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione. Motivi
-In primo grado, , conveniva in giudizio richiedendo al Tribunale che _1 AR fosse condannata al pagamento di somma pari a € 424.804,02 gravata degli interessi al saggio legale, degli interessi moratori e degli oneri processuali.
- poneva a fondamento di tale domanda l'asserita fornitura a di _1 AR sottoprodotti di origine animale (graniglia d'ossa Bone Grist e proteine trasformate miste MBM cat. 3 PAP, riconducibili alla cat. 3 Regolamento 1069/2009). A dimostrazione della fondatezza della propria pretesa, allegava la documentazione contenente i contratti di vendita e le conferme d'ordine (doc. 1), nonché le fatture emesse a favore di (doc. 2). Poneva a fondamento la AR corrispondenza intercorsa tramite posta elettronica tra , allora Presidente e legale Persona_1 Per_ rappresentante di e i coniugi (rappresentanti delle società PR e AR _1
, riconducibili al medesimo gruppo societario), nonché con , lavoratore
[...] Persona_3 dipendente della società PR (società del medesimo gruppo che comprende BioCon S.r.l., Per_ entrambe rappresentante dai coniugi ), e in tale corrispondenza, risultava dapprima, in data 17 aprile 2018, l'invio da parte di di un riepilogo, contenuto in un file exel, della situazione Per_1 contabile di e (inter alia), dimostrante la debenza da parte AR _1 Pt_1 e a favore di dell'importo contenuto nelle fatture oggetto principale della
[...] _1 controversia. L'attore insisteva sull'applicabilità del diritto italiano, ritenendo infatti che i numerosi e articolati rapporti commerciali intercorsi tra le parti, comportando reciproche plurime obbligazioni inter partes, comportassero che la complessità dei negozi giuridici fosse da ricondurre a un unicum, determinando l'applicazione del diritto italiano ai sensi del Regolamento Roma I (Reg. 593/2008), per quanto previsto dell'art.
4. Di conseguenza, adduceva quindi la mancata prescrizione del credito relativo alle _1 fatture insolute in accordo con la legge italiana, e chiedeva che fosse tenuta a AR versarne l'ammontare (pari a 424.804,02 €).
-Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente che alla fattispecie fosse da applicarsi la Convenzione Aja del 1955, la quale, secondo il disposto dell'art. 3, avrebbe comportato l'applicazione del diritto tedesco da parte del giudice italiano, nonché l'applicazione specificatamente dell'art. 195 del BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) tedesco. Richiamando tale normativa, la parte chiedeva che il credito dell'attore venisse riconosciuto come prescritto, secondo l'ordinario termine triennale di prescrizione previsto dalla normativa teutonica. In via riconvenzionale, la parte domandava, inoltre, che fosse attestato il proprio credito a danno di per l'inadempimento contrattuale contestato nei confronti della controparte in _1 relazione a una presunta operazione commerciale consistente in un “reindirizzamento” di merci che sarebbe avvenuto tra il Vietnam e l'Indonesia, e della quale la convenuta sarebbe AR stata mandataria per contro di PR. Richiedeva quindi che il Tribunale condannasse _1
al versamento di € 366.708,09.
[...]
-Il Tribunale accoglieva la domanda del ricorrente ritenendo che fosse da applicarsi il diritto italiano, secondo il disposto del Regolamento Roma I, e ai sensi dell'art.
4. Il Tribunale di primo grado valorizzava la vis abtractiva riconosciuta alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, la presentazione della quale avrebbe evidenziato un rafforzato collegamento con la legge italiana. Il Giudice di prima cura condannava la convenuta al pagamento di € 424.804,02 con interessi al saggio legale decorrenti dal 26 marzo 2021 e fino al saldo, non essendosi consumata alcuna prescrizione secondo quanto previsto dal diritto italiano. Rigettava inoltre la richiesta riconvenzionale proposta dal convenuto, ritenendo che non vi fossero sufficienti elementi probatori a sostegno della petizione, e riconoscendo la generità delle allegazioni, condannando altresì il convenuto al versamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
-Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: AR
-1) Con il primo motivo lamenta l'appellante che la legge da applicarsi non sia quella italiana, ma quella tedesca, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione Aja del 1955. Nel caso di specie, la parte ritiene applicabile tale Convenzione in quanto sarebbe da considerarsi come species rispetto al genus del macroambito delle obbligazioni contrattuali (disciplinate invece dal Regolamento Roma I), regolamentando la Convenzione Aja del 1955 specificatamente la tematica delle compravendite internazionali. Nel caso de quo, le conferme d'ordine addotte di fronte al Tribunale a fini probatori dalle parti, riportano la dicitura “sales contract”, che, sommata ad ulteriori locuzioni, lasciava intendere come il rapporto fosse stato pacificamente identificato tra le parti come un contratto di compravendita. Premesso questo, la parte ritiene dunque applicabile la normativa di matrice sovranazionale, relativa specificatamente alla compravendita internazionale di beni mobili, fattispecie precisamente regolata dalla Convenzione Aja del 1955. Ne consegue, secondo l'appellante, la necessità di ricorrere al criterio della legge del Paese nel quale il venditore nel momento in cui assume l'ordine ha dimora abituale, criterio sussidiario previsto dalla Convenzione e applicabile qualora le parti non abbiano convenzionalmente stabilito quale sia la legge applicabile al contratto. Nondimeno, secondo l'appellante, a non diversa soluzione si perverrebbe applicando la disciplina prevista dal Regolamneto Roma I, che ha invece portata universale rispetto alle obbligazioni contrattuali. Tale Regolamento introduce, infatti, una disciplina analoga a quella della Convenzione Aja del 1955, individuando come criterio principale di definizione della legge applicabile al contratto quello della scelta delle parti, e quale criterio sussidiario la legge del Paese nel quale il venditore trovi la propria residenza abituale. Ne deriverebbe, per quanto asserito dall'appellante, l'applicazione della legge tedesca, avendo stabilito il venditore la propria sede amministrativa in Germania. _1 A dire dell'appellante, la norma teutonica di riferimento sarebbe dunque da considerarsi l'art. 195 BGB, il quale prevede che il termine ordinario di prescrizione del diritto di credito sia pari a tre anni, e che lo stesso termine inizi a decorrere al concludersi dell'anno solare in cui la pretesa è sorta. Richiamando poi gli artt. 199 e 204 del BGB, la parte asserisce che una volta maturata la prescrizione il debitore può legittimamente rifiutare l'adempimento del proprio obbligo, sostenendo che la normativa teutonica preveda come unico strumento atto ad interrompere o sospendere la prescrizione l'introduzione di un procedimento giudiziale. Pertanto nel caso in questione, secondo l'appellante, ogni diritto dedotto dall'appellato relativo ai crediti riferiti all'anno 2017 è da considerarsi prescritto, fermo appreso che non è stata presentata alcuna domanda giudiziale per ottenerne il pagamento entro il 31 dicembre 2021, data nella quale sarebbe maturata la prescrizione ai sensi del diritto tedesco. Pertanto lamenta l'errore del primo giudice nell'aver “rovesciato” il criterio di AR collegamento a favore della legge italiana, in quanto in ogni caso la domanda riconvenzionale presentata in primo grado dalla società appellante riguardava un risarcimento del danno, rendendo quest'ultima applicabile il diritto italiano ma solo per quel rapporto nettamente distinto da quello oggetto del presente giudizio.
-2) Nel merito deduce poi l'infondatezza del credito avversario asseritamente non provato. L'appellante ritiene, infatti, che l'esistenza del supposto credito a carico di e a favore AR dell'appellato , non sia stata debitamente comprovata. _1
L'appellante allega inoltre che rappresentante legale della società rivestiva Per_1 AR allo stesso tempo il ruolo di preposto al commercio del settore alimentare di altra società del gruppo Ten Com Group srl, sicché servendosi del dominio utilizzato non avrebbe in alcun modo Per_1 potuto vincolare, a dire dell'appellante, la società e a fortiori le sue dichiarazioni AR sono dunque da considerarsi esclusivamente conferme di ricezione, e non certo attestazioni di riconoscimento del debito. La parte chiede quindi, sulla base di tali risultanze, di riconoscere che la pretesa di non è stata provata, e di verificarne l'infondatezza. _1 3) L'appellante insiste da ultimo per la verifica e l'accertamento del fondamento della domanda riconvenzionale presentata in primo grado ed attinente alla richiesta di pagamento e risarcimento del danno avanzata dalla stessa nei confronti di PR per asserita operazione commerciale condotta da su mandato della società PR tra Vietnam ed Indonesia. AR
Si costituiva la società , contestando le ragioni avanzate da e _1 AR chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza, per i motivi che seguono: 1) intende in primis rimarcare la corretta applicazione alla fattispecie da parte del _1
Tribunale di prima istanza della normativa italiana. Richiamando dapprima la circostanza per la quale sia la Convenzione Aja del 1955 che il Regolamento Roma I individuano come criterio sussidiario (in assenza di accordo tra le parti sulla legge applicabile) il luogo nel quale il venditore ha la residenza (o dimora) abituale, l'appellata insiste nel considerare l'atipicità dei rapporto che caratterizzava gli scambi tra e , sicché in tesi il contratto oggetto della AR _1 disputa non sarebbe dunque da considerarsi come un unicum e come una vendita isolata, ma, secondo la parte, diverrebbe necessario inquadrare il rapporto valorizzando la trilateralità degli Per_ scambi tra le società amministrate dai coniugi e AR Da questo punto di vista, tale qualificazione imporrebbe perciò l'applicazione dell'art. art. 4, co. 1, lett. f) del Regolamento Roma I. Il criterio relativo alla legge del luogo dove il distributore ha residenza abituale consentirebbe ergo di applicare la legge italiana, essendo da identificarsi come il distributore delle merci. AR Inoltre, secondo l'appellato, il Tribunale di prima istanza avrebbe correttamente valorizzato la vis abtractiva esercitata dalla domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellante, per un risarcimento del danno relativo a un'operazione commerciale suppostamente svoltasi in Asia. Insiste che tale negozio giuridico sarebbe da qualificarsi come prestazione di servizi, il che comporterebbe il richiamo dell'art. 4, co. 1, lett. b) del Reolamento Roma I, il quale identifica la legge applicabile come quella del luogo di residenza del prestatore di servizi ( nel AR caso di specie). Quindi, l'adduzione di questa pretesa in via riconvenzionale da parte di Pt_1 in giudizio avrebbe consentito di attrarre l'applicazione della disciplina italiana all'intera
[...] controversia. In ordine al primo motivo, l'appellato asserisce inoltre che anche in caso di applicazione del diritto tedesco, il proprio credito non si possa ritenere prescritto, ponendo in evidenza la sussitenza di un ulteriore disposto previsto dalla disciplina tedesca relativa alla prescrizione, e segnatamente contenuto nell'art. 212 BGB, sul quale l'appellato ritiene che l'appellante abbia volutamente ritenuto di soprassedere. Tale disposizione statuisce quanto segue: “(1) La prescrizione inizia di nuovo quando:
1. Il debitore riconosce la pretesa nei confronti del creditore con pagamento parziale, pagamento degli interessi, prestazione di garanzia o in altro modo […]”. La locuzione “in altro modo” farebbe riferimento a qualsiasi condotta del debitore nei confronti del creditore, dalla quale emerga in modo chiaro e univoco che il debitore sia a conoscenza dell'esitenza del debito, e tale da giustificare la fiducia del creditore circa il fatto che il debitore non invocherà la prescrizione. Nel caso in cui la Corte dovesse ritenere applicabile la legge tedesca, la parte asserisce ugualmente la mancata prescrizione del credito sulla base del disposto dell'art. 212 BGB. 2) In merito alla questione riguardante la fondatezza della pretesa creditoria vantata da _1
, l'appellato sostiene che le contestazioni avanzate dall'appellante siano generiche e formali.
[...]
3) In relazione alla domanda riconvenzionale avanzata da in primo grado, e AR rinnovata in sede di appello, l'appellato ritiene che la domanda sia manifestamente innammissibile, in quanto l'appellante non avrebbe fornito alcuna illustrazione circa i fatti dedotti a supporto del petitum. Sul punto ritiene l'appellato che la continuazione dei rapporti tra da un lato, e PR AR e dall'altro oltre l'anno 2016, quando si sarebbero verificati i fatti menzionati _1 dall'appellante, dimostrerebbe, secondo l'appellato, l'infondatezza della pretesa, attestata sia dalla prosecuzione degli aquisti di prodotti forniti da PR e , sia dall'assenza di _1 richieste di risarcimeno del danno, o di presentazione di fatture o note di debito per il tutto il periodo in cui le parti hanno continuato a intrattenere rapporti. Peraltro, l'appellato ritiene che in ogni caso la domanda sarebbe da considerarsi infondata, in quanto la richiesta di indennizzo avanzata dall'appellante poggerebbe le proprie fondamenta su quanto statuito nel disposto dell'art. 2497 CC, relativo alla responsabilità da direzione e coordinamento.
4) L'appellata propone, inoltre, appello incidentale per il riconoscimento dell'obbligo a carico dell'appellante – soccombente in primo grado - di versare interessi al tasso di mora commerciale con decorrenza dalla scadenza delle fatture al saldo. La parte domanda che l'appellante sia quindi tenuto al pagamento degli interessi di mora commerciali conteggiati nel massimo importo secondo quanto stabilito dagli artt.
4-5 d.lgs 231/02 e 62, comma 3, d.l. 1/12. L'appellato domanda poi che ai sensi dell'art. 62 co. 3, del d. lgs 231/02, sia applicata alla somma dovuta a titolo di interessi moratori la maggiorazione di un ulteriore 4% prevista per i prodotti agricoli e agroalimentari di origine animale. Nell'ipotesi nella quale invece il giudice riconoscesse nella legge tedesca quella applicabile al caso di specie, l'appellante domanda che sia considerato il disposto del par. 2 dell'art. 288 BGB, il quale impone che gli interessi di mora siano calcolati dalla data di scadenza delle fatture e accresciuti del 9% rispetto al tasso base. -L'appello proposto rimane infondato, seppur sulla base di diversa motivazione nei termini che seguono. A) In relazione alla doglianza presentata dall'appellante avente ad oggetto la richiesta di riconoscere la legge tedesca come quella applicabile alla fattispecie oggetto di esame concordemente alle fonti internazionali e sovranazionali relative alla disciplina contrattualistica della compravendita, questa Corte riconosce come fondata la richiesta di AR In riferimento alla giurisdizione di merito, si dà atto del fatto che entrambe le parti hanno opportunamente riconosciuto nel giudice italiano quello competente ad esaminare la questione oggetto di controversia, secondo quanto stabilito dall'art. 4, co. 1, del Regolamento Bruxelles I bis (Reg. 2012/1215). Diviene invece necessaria la definizione della legge applicabile al caso de quo. A questo proposito, pare opportuno sottolineare in primo luogo come sia indiscussa l'identificazione del rapporto oggetto di controversia tra le parti come contratto di compravendita. Varie espressioni in lingua inglese, quali “sales contract”, “sales confirmation”, “trade document”,
“seller” contenute nelle conferme d'ordine allegate a giudizio dalle parti, lasciano intendere come fin dal principio del rapporto contrattuale le parti intendessero identificare la specifica transazione dibattuta come un contratto di compravendita. Tale assunzione è chiaramente espressa dall'appellante, il quale, exempli gratia, nella comparsa conclusionale (p.3), afferma “gli unici documenti contrattuali sono rappresentati dalle conferme d'ordine inviate da a _1
le quali testualmente recano la dicitura 'SALES CONTRACT', facendo così AR espresso riferimento, ciascuna di esse, a contratto di vendita di merce. Gli stessi attori nel giudizio di primo grado qualificano come 'vendita' i contratti asseritamente inadempiuti, rimarcando che le fatture insolute si riferiscono alla vendita di beni”. L'appellato, d'altro canto, in diverse circostanze lascia intendere di concepire il rapporto oggetto di contesa come una compravendita di beni, domandando, a titolo esemplificativo, che siano riconosciuti e calcolati i tassi di mora previsti per le transazioni commerciali che comportano la consegna di merci, tipico oggetto del contratto di compravendita. Identificata pacificamente dalle parti la qualifica contrattuale, secondo modalità condivise da questo Collegio, diviene necessario comprendere quale sia la legge applicabile nei casi concernenti giustappunto negozi giuridici di compravendita che si caratterizzino per elementi di internazionalità, i quali impongono l'individuazione di una soluzione al quesito relativo a quale Stato appartenga la legge applicabile alla fattispecie. Sulla questione riguardante le fonti sovranazionali ed internazionali rilevanti al fine di fornire una soluzione a tale vicenda, le parti hanno opportunamente riconosciuto l'importanza della Convenzione dell'Aja del 1955 e del Regolamento Roma I. D'altra parte, questa Corte ritiene invece che il dibattito condotto dalle parti in relazione all'applicabilità della Convenzione dell'Aja del 1955 piuttosto che del Regolamento Roma I, sia del tutto superfluo. De facto, l'appellante asserisce che la Convenzione rilevante per quanto attiene alla fattispecie sia da ritenersi la Convezione Aja del 1955, da considerarsi come species precipuamente dedicata al contratto di compravendita internazionale di beni, e che dovrebbe dunque prevalere sulle più ampie disposizioni contenute nel Regolamento Roma I, che si pone come genus nella macroarea della disciplina relativa alle obbligazioni contrattuali. Tuttavia, le due fonti sono equipollenti e postulano criteri del tutto analoghi nella definizione della legge applicabile al contratto di compravendita in assenza di accordo espresso tra le parti sulla legge statuale applicabile al contratto. L'art. 3 della Convenzione Aja del 1955 richiama infatti come criterio di individuazione della legge applicabile quello del luogo della “dimora abituale” del venditore, del tutto sovrapponibile e corrispondente alla nozione di “residenza abituale” del venditore, criterio atto ad identificare la legge applicabile secondo quanto disposto dal Regolamento Roma I, ai sensi dell'art.
4. Nello specifico, entrambe le locuzioni fanno riferimento al luogo in cui sia ubicata l'amministrazione centrale della persona giuridica corrispondente alla venditrice. E nel caso di specie, la sede del venditore si trova in Germania, consentendo di identificare la legge applicabile con _1 quella tedesca. D'altra parte, l'appellato opina invece la necessità di applicare la legge italiana, sostenendo che la complessità dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti coinvolte nella disputa, legate da un lungo rapporto di collaborazione, avrebbe connotato tale rapporto da elementi di atipicità e complessità atti ad imporre che la moltitudine dei rapporti fossero da considerarsi un unicum, e che legge da applicarsi a tale fascio di rapporti unificato fosse la legge italiana, in virtù di un manifesto collegamento più stretto con la normativa italiana. Ciononostante, la Corte rileva in primis come non abbia illustrato chiaramente quali _1 siano le ragioni che renderebbero evidente un radicamento della normativa italiana nella disciplina della fattispecie, sufficiente ad escludere l'applicazione della legge tedesca. Tale desunzione pare invece contrastare con quanto sancito dalla Corte Europea di Giustizia, in particolare nel caso IN NT SC (ICF) v BA IZ BV and IC PE BV (Case C-133/08, 6 ottobre 2009), sentenza nella quale si statuisce che financo una porzione del contratto, purché “il suo oggetto si presenti come autonomo” e il contratto presenti un
“collegamento più stretto” ad altra normativa nazionale, può essere soggetta all'applicazione di una legge differente da quella adottata a regolamentazione del resto del contratto. Se l'autonomia dell'oggetto contrattuale può essere ragione sufficiente per applicare la legge di uno Stato diverso a una porzione di un unico contratto, a fortiori si deve ritenere che il contratto oggetto della disputa sia da valutarsi come distinto ed autonomo rispetto ad altri negozi giuridici intercorsi tra le parti, risultando essere la compravendita in questo caso evidentemente e distintamente l'oggetto contrattuale. Del resto, come previsto nella relazione e a commento del Regolamento Roma I, CP_2 CP_3 e secondo quanto menzionato dalla sentenza sopra citata: “Come risulta dallo spirito e dalla lettera dell'art. 4 della Convenzione, il giudice deve sempre procedere alla determinazione della legge applicabile sulla base delle dette presunzioni, le quali rispondono alla generale esigenza di prevedibilità della legge e quindi di certezza del diritto nelle relazioni contrattuali”. Nel caso di specie, non si ravvede alcun collegamento con la legge italiana sufficiente a giustificare l'esclusione da parte del giudice delle presunzioni normative dettate dall'art. 4 del Regolamento Roma I. La stessa scelta del Tribunale di prima istanza di applicare la legge italiana in considerazione della vis abtractiva che avrebbe esercitato la proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto – domanda riconvenzionale alla quale correttamente sarebbe stata da applicarsi la legge italiana -, è oggetto di censura da parte di questa Corte. L'oggetto del contratto disputato in riconvenzionale e nella domanda mossa in primo grado dall'attore, fa capo infatti, a parere di questo Collegio, a due rapporti giuridici distinti, ai quali si applicano regole diverse dettate dalla normativa sovranazionale in considerazione dello specifico oggetto del negozio giuridico. Di fatto, il criterio individuato dalla Corte di Giustizia per identificare quando un contratto si distingua da altro contratto o da una porzione di un unico contratto alla quale sia applicabile la legge di uno Stato diverso, è infatti quella dell'oggetto contrattuale. È de facto l'oggetto del contratto che consente di identificare la legge applicabile, ad eccezione del caso in cui vi sia un eccezionale ed evidente collegamento più stretto alla legge di altro paese, che qui non sussiste. A supporto della tesi secondo la quale dovrebbe essere invece applicata alla fattispecie la legge italiana, l'appellato ricorda inoltre come la prescrizione sia da considerarsi normativa di ordine pubblico, atta ad assicurare la certezza dei rapporti giuridici. Ciò posto, richiama _1 l'art. 21 del Regolamento Roma I nonché l'art. 16 della legge 218/219, i quali escludono l'applicazione della legge straniera qualora questa contrasti con i principi relativi all'ordine pubblico del foro. Secondo l'appellato, la prescrizione atterrebbe infatti all'ambito delle norme di applicazione necessaria, ed escluderebbe il richiamo alla legge di un foro diverso da quello nazionale. Tuttavia, sono diverse le sentenze della Corte di Cassazione (e tra queste si ricordano la Cassazione Civile, Sezione I, 30 settembre 2016, n. 19599, e la Cassazione Civile, Sezioni Unite, 8 maggio 2019, n. 12193) nelle quali la Corte ha riconosciuto come ormai sia andato affermandosi un concetto di
“ordine pubblico” che raccoglie valori e principi generalmente condivisi dalla comunità internazionale, e che trova un limite ed una chiave di interpretazione esclusivamente nel testo della nostra Costituzione. Non si può ritenere invece che una mera difformità temporanea dalla disciplina nazionale interna, a fronte del rispetto di valori e principi fondanti del nostro ordinamento, sia sufficiente ad escludere il richiamo alla normativa di altri Paesi. Del resto, come sottolineato nella sentenza della Cassazione Civile, Sezione I, 30 settembre 2016, n. 19599, la stessa normativa comunitaria “esclude il riconoscimento delle decisioni emesse in uno Stato membro (ora previsto come automatico) nei soli casi di "manifesta" contrarietà all'ordine pubblico”, consistente in una “minaccia reale, attuale e grave nei confronti di un interesse fondamentale della società”. E per maggiore precisione ancora, come dichiarato nella sentenza sopracitata: “Ciò significa che un contrasto con l'ordine pubblico non è ravvisabile per il solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più disposizioni del diritto nazionale, perchè il parametro di riferimento non è costituto (o non è costituito più) dalle norme con le quali il legislatore ordinario eserciti (o abbia esercitato) la propria discrezionalità in una determinata materia, ma esclusivamente dai principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore ordinario”. Inoltre, sulla funzione del giudice nell'accertamento della supposta violazione del principio di ordine pubblico derivante dall'applicazione di norme vigenti in altri ordinamenti giuridici: “Il giudice, al quale è affidato il compito di verificare preventivamente la compatibilità della norma straniera con tali principi, dovrà negare il contrasto con l'ordine pubblico in presenza di una mera incompatibilità (temporanea) della norma straniera con la legislazione nazionale vigente, quando questa rappresenti una delle possibili modalità di espressione della discrezionalità del legislatore ordinario in un determinato momento storico”. Questa Corte ritiene dunque pacifica l'esclusione dell'ipotesi del verificarsi di una minaccia all'ordine pubblico nell'applicazione della disciplina sulla prescrizione vigente in Germania. Atteso che la legge applicabile è quella tedesca sia ai sensi dell'art. 3 della Convenzione Aja del 1955, sia per quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Roma I, diviene decisivo comprendere quali siano le risultanze nel caso de quo derivanti dall'applicazione della normativa teutonica. È pacifico che il termine ordinario di prescrizione per il diritto di credito previsto dalla legislazione della Germania ai sensi dell'art. 195 del BGB ammonti ai tre anni, decorrenti a partire dalla conclusione dell'anno solare nel quale la pretesa è sorta. Tuttavia, l'appellata fornisce la dimostrazione di una serie di ipotesi la sussistenza della quali cotituisce causa di interruzione o sospensione della prescrizione. A tal proposito, l'appellante menziona l'art. 204 del BGB, sostenendo che tale disposizione dia indicazione dell'unica causa di sospensione o interruzione del decorso dei termini di prescrizione ai sensi della legge tedesca: l'avviamento di un procedimento giudiziale. Non essendosi verificata quell'unica ipotesi sospensiva o interruttiva, la prescrizione del credito sarebbe maturata il 31 dicembre 2021, trascorsi tre anni dalla conclusione dell'anno solare 2017, nel corso del quale sono sorte le posizioni debitorie a carico di AR Tuttavia, l'appellante ha completamente mancato di citare la disciplina tedesca relativa all'interruzione del decorso della prescrizione prevista ai sensi dell'art. 212 del BGB teutonico, omettendo, inoltre, ogni tipo di replica connessa all'asserita rilevanza di tale disposizione nel contesto della fattispecie oggetto d'esame secondo quanto affermato dalla controparte. L'art. 212 del BGB prevede, nello specifico, che: “(1) La prescrizione inizia di nuovo quando:
1. Il debitore riconosce la pretesa nei confronti del creditore con pagamento parziale, pagamento degli interessi, prestazione di garanzia o in altro modo […]”. Nello specifico, secondo quanto questa Corte ha avuto modo di accertare, e in accordo a quanto dedotto dall'appellato senza che l'appellante muovesse alcuna contestazione, la Suprema Corte Federale tedesca ha letto la locuzione “o in altro modo” contenuta nell'art. 212 del BGB in maniera piuttosto ampia, e volta ad escludere che il debitore possa sottrarsi all'adempimento nel caso in cui risulti evidentemente ed univocamente che il debitore sia a conoscenza dell'obbligazione su di lui gravante, secondo modalità tali da indurre il creditore a ritenere che il debitore non invocherà la prescrizione. Per quanto attiene alla fattispecie oggetto d'esame, questa Corte ha avuto modo di esaminare la casistica tedesca, verificando come in alcuni casi anche una telefonata, o a fortiori la conferma del debito via mail, siano stati ritenuti dai giudici tedeschi elementi sufficienti a comportare l'interruzione della prescrizione ai sensi della normativa teutonica (come da sentenza OLG Köln, Urteil vom 03.12.2015 - 3 U 15/15). Ed è certamente vero quanto riportato dall'appellato citando la sentenza 2356/2028 della Suprema Corte Federale tedesca, nella quale si afferma: “Per il riconoscimento è sufficiente qualsiasi comportamento – anche di atto – del debitore o anche del suo rappresentante […] nei confronti del creditore, da cui risulta – almeno nella sostanza – la consapevolezza inequivocabile dell'esistenza del credito e che, di conseguenza, giustifica la fiducia nel creditore, che il debitore non invocherà la prescrizione dopo la scadenza del termine […]”. Anche la corrispondenza mail tenuta da in qualità di legale rappresentante della società Per_1
è dunque da ritenersi un atto concreto sufficiente a dimostrare la consapevolezza del AR debito a carico dell'appellante, e la comunicazione da lui trasmessa relativa al riepilogo della situazione contabile, sommata alla conferma degli importi dovuti, lascia intendere l'intenzione di provvedere al loro pagamento, costituendo chiaramente causa di interruzione della prescrizione. Considerando che la mail con la quale ES dichiara la correttezza dell'ammontare del debito nella misura trasmessagli da (doc. 7 e 12) risale al 14 settembre del 2018, il termine di CP_4 prescrizione ha subito l'ultima interruzione in quella data. Ricordando che in accordo con la normativa tedesca la prescrizione ha dato nuovamente inizio al proprio decorso al termine dell'anno solare 2018, l'atto di citazione mosso dall'appellato in data 25 marzo 2021 è stato presentato anticipatamente rispetto ai termini di prescrizione (da far risalire alla conclusione dell'anno solare 2021). In punto di diritto, questa Corte ritiene quindi accertata la mancata prescrizione del credito vantato dall'appellato . _1 Va confermata dunque la sentenza di primo grado nella parte in cui si accerta la posizione debitoria di nei confronti della controparte , e conferma la correttezza della AR _1 condanna a carico di per il pagamento di somma pari a € 424.804,02 gravata degli AR interessi al saggio legale, e degli oneri processuali, assorbito con ciò ogni altro profilo controverso tra le parti.
2) La verifica e l'accertamento della questione essenziale nell'economia della presente controversia consente di ritenere superata ed assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti, segnatamente per quanto concerne la richiesta relativa dell'appellante relativa all'accertamento del diritto al risarcimento per inadempimento contrattuale a carico di , per una presunta _1 transazione commerciale avvenuta in Asia. L'oggetto della controversia infatti, per quanto esposto dalle parti, concerne una diatriba coinvolgente la società e la società PR. Sebbene AR la società PR sia stata coinvolta in stringenti e continuativi rapporti trilaterali coinvolgenti e , e la società PR e siano amministrate da due AR _1 _1 soggetti uniti da vincolo coniugale, questi soli elementi non risultano sufficienti a chiamare la società a rispondere di un rapporto nel quale non risulta direttamente coinvolta. _1 Peraltro, come evidenziato dall'appellato e non contestato dall'appellante, tale domanda è stata oggetto di proposizione anche nell'Appello presentato da in relazione alla sentenza AR n. 2090/21 emessa dal Tribunale di Modena nella causa gemella nel contesto della quale PR ha convenuto l'appellante per inadempimento, evidenziandosi in ogni caso anche una AR innammissibile duplicazione della domanda.
3) Per quanto concerne l'Appello incidentale proposto da , riguardante il mancato _1 accoglimento in primo grado della richiesta dell'appellato attinente alla domandata condanna a carico di di versare interessi di mora calcolati sul saggio legale, la domanda va AR accolta. La legge applicabile alla controversia oggetto d'esame è quella tedesca. Si riconosce invero come la legge tedesca preveda ai sensi dell'art. 288, par. 2 del BGB, per tutte le ipotesi nelle quali il ritardo nel pagamento riguarda soggetti diversi dai consumatori, che sia da applicarsi una maggiorazione agli interessi legali individuati nel tasso base dalla Deutsche Bundesbank, pari al 9%. Si condanna quindi l'appellante a versare gli interessi di mora calcolati secondo quanto previsto dalla normativa tedesca (applicando quindi una maggiorazione del 9% al tasso base individuato dalla Banca Centrale tedesca), con decorrenza a partire dalla data di scadenza delle fatture oggetto della controversia.
4) Le spese di questo grado seguono la soccombenza.
5) Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di AR
, avverso la sentenza n. 1973/22 del Tribunale di Modena, e depositata il 20 ottobre _1 2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) rigetta l'Appello principale proposto da AR
B) in accoglimento dell'Appello incidentale di , dichiara tenuta e condanna _1
l'appellante al versamento in favore dell'appellata anche degli interessi al tasso di mora commerciale applicando una maggiorazione del 9% al tasso base individuato dalla Banca Centrale tedesca;
C) Condanna l'appellante a rifondere l'appellata le spese del grado, che liquida in euro € 20.119,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge. D) Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il
IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
- dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 1973/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2024 e promossa DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Nobili e Massimiliano Ferrari, ed elett.te AR dom.to in Reggio Emilia, via San Martino n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Matteo Nobili e Massimiliano Ferrari Appellante CONTRO
, con gli Avv.ti Claudio Previdi e Giulia Visentini, elett.te dom.to in Modena, Via _1 Castellaro n. 31, presso lo studio degli Avv.ti Claudio Previdi e Giulia Visentini Appellato avverso la sentenza n. 2091/2021 emessa dal Tribunale di Modena in data 20.10.2022.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione. Motivi
-In primo grado, , conveniva in giudizio richiedendo al Tribunale che _1 AR fosse condannata al pagamento di somma pari a € 424.804,02 gravata degli interessi al saggio legale, degli interessi moratori e degli oneri processuali.
- poneva a fondamento di tale domanda l'asserita fornitura a di _1 AR sottoprodotti di origine animale (graniglia d'ossa Bone Grist e proteine trasformate miste MBM cat. 3 PAP, riconducibili alla cat. 3 Regolamento 1069/2009). A dimostrazione della fondatezza della propria pretesa, allegava la documentazione contenente i contratti di vendita e le conferme d'ordine (doc. 1), nonché le fatture emesse a favore di (doc. 2). Poneva a fondamento la AR corrispondenza intercorsa tramite posta elettronica tra , allora Presidente e legale Persona_1 Per_ rappresentante di e i coniugi (rappresentanti delle società PR e AR _1
, riconducibili al medesimo gruppo societario), nonché con , lavoratore
[...] Persona_3 dipendente della società PR (società del medesimo gruppo che comprende BioCon S.r.l., Per_ entrambe rappresentante dai coniugi ), e in tale corrispondenza, risultava dapprima, in data 17 aprile 2018, l'invio da parte di di un riepilogo, contenuto in un file exel, della situazione Per_1 contabile di e (inter alia), dimostrante la debenza da parte AR _1 Pt_1 e a favore di dell'importo contenuto nelle fatture oggetto principale della
[...] _1 controversia. L'attore insisteva sull'applicabilità del diritto italiano, ritenendo infatti che i numerosi e articolati rapporti commerciali intercorsi tra le parti, comportando reciproche plurime obbligazioni inter partes, comportassero che la complessità dei negozi giuridici fosse da ricondurre a un unicum, determinando l'applicazione del diritto italiano ai sensi del Regolamento Roma I (Reg. 593/2008), per quanto previsto dell'art.
4. Di conseguenza, adduceva quindi la mancata prescrizione del credito relativo alle _1 fatture insolute in accordo con la legge italiana, e chiedeva che fosse tenuta a AR versarne l'ammontare (pari a 424.804,02 €).
-Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente che alla fattispecie fosse da applicarsi la Convenzione Aja del 1955, la quale, secondo il disposto dell'art. 3, avrebbe comportato l'applicazione del diritto tedesco da parte del giudice italiano, nonché l'applicazione specificatamente dell'art. 195 del BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) tedesco. Richiamando tale normativa, la parte chiedeva che il credito dell'attore venisse riconosciuto come prescritto, secondo l'ordinario termine triennale di prescrizione previsto dalla normativa teutonica. In via riconvenzionale, la parte domandava, inoltre, che fosse attestato il proprio credito a danno di per l'inadempimento contrattuale contestato nei confronti della controparte in _1 relazione a una presunta operazione commerciale consistente in un “reindirizzamento” di merci che sarebbe avvenuto tra il Vietnam e l'Indonesia, e della quale la convenuta sarebbe AR stata mandataria per contro di PR. Richiedeva quindi che il Tribunale condannasse _1
al versamento di € 366.708,09.
[...]
-Il Tribunale accoglieva la domanda del ricorrente ritenendo che fosse da applicarsi il diritto italiano, secondo il disposto del Regolamento Roma I, e ai sensi dell'art.
4. Il Tribunale di primo grado valorizzava la vis abtractiva riconosciuta alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, la presentazione della quale avrebbe evidenziato un rafforzato collegamento con la legge italiana. Il Giudice di prima cura condannava la convenuta al pagamento di € 424.804,02 con interessi al saggio legale decorrenti dal 26 marzo 2021 e fino al saldo, non essendosi consumata alcuna prescrizione secondo quanto previsto dal diritto italiano. Rigettava inoltre la richiesta riconvenzionale proposta dal convenuto, ritenendo che non vi fossero sufficienti elementi probatori a sostegno della petizione, e riconoscendo la generità delle allegazioni, condannando altresì il convenuto al versamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
-Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: AR
-1) Con il primo motivo lamenta l'appellante che la legge da applicarsi non sia quella italiana, ma quella tedesca, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione Aja del 1955. Nel caso di specie, la parte ritiene applicabile tale Convenzione in quanto sarebbe da considerarsi come species rispetto al genus del macroambito delle obbligazioni contrattuali (disciplinate invece dal Regolamento Roma I), regolamentando la Convenzione Aja del 1955 specificatamente la tematica delle compravendite internazionali. Nel caso de quo, le conferme d'ordine addotte di fronte al Tribunale a fini probatori dalle parti, riportano la dicitura “sales contract”, che, sommata ad ulteriori locuzioni, lasciava intendere come il rapporto fosse stato pacificamente identificato tra le parti come un contratto di compravendita. Premesso questo, la parte ritiene dunque applicabile la normativa di matrice sovranazionale, relativa specificatamente alla compravendita internazionale di beni mobili, fattispecie precisamente regolata dalla Convenzione Aja del 1955. Ne consegue, secondo l'appellante, la necessità di ricorrere al criterio della legge del Paese nel quale il venditore nel momento in cui assume l'ordine ha dimora abituale, criterio sussidiario previsto dalla Convenzione e applicabile qualora le parti non abbiano convenzionalmente stabilito quale sia la legge applicabile al contratto. Nondimeno, secondo l'appellante, a non diversa soluzione si perverrebbe applicando la disciplina prevista dal Regolamneto Roma I, che ha invece portata universale rispetto alle obbligazioni contrattuali. Tale Regolamento introduce, infatti, una disciplina analoga a quella della Convenzione Aja del 1955, individuando come criterio principale di definizione della legge applicabile al contratto quello della scelta delle parti, e quale criterio sussidiario la legge del Paese nel quale il venditore trovi la propria residenza abituale. Ne deriverebbe, per quanto asserito dall'appellante, l'applicazione della legge tedesca, avendo stabilito il venditore la propria sede amministrativa in Germania. _1 A dire dell'appellante, la norma teutonica di riferimento sarebbe dunque da considerarsi l'art. 195 BGB, il quale prevede che il termine ordinario di prescrizione del diritto di credito sia pari a tre anni, e che lo stesso termine inizi a decorrere al concludersi dell'anno solare in cui la pretesa è sorta. Richiamando poi gli artt. 199 e 204 del BGB, la parte asserisce che una volta maturata la prescrizione il debitore può legittimamente rifiutare l'adempimento del proprio obbligo, sostenendo che la normativa teutonica preveda come unico strumento atto ad interrompere o sospendere la prescrizione l'introduzione di un procedimento giudiziale. Pertanto nel caso in questione, secondo l'appellante, ogni diritto dedotto dall'appellato relativo ai crediti riferiti all'anno 2017 è da considerarsi prescritto, fermo appreso che non è stata presentata alcuna domanda giudiziale per ottenerne il pagamento entro il 31 dicembre 2021, data nella quale sarebbe maturata la prescrizione ai sensi del diritto tedesco. Pertanto lamenta l'errore del primo giudice nell'aver “rovesciato” il criterio di AR collegamento a favore della legge italiana, in quanto in ogni caso la domanda riconvenzionale presentata in primo grado dalla società appellante riguardava un risarcimento del danno, rendendo quest'ultima applicabile il diritto italiano ma solo per quel rapporto nettamente distinto da quello oggetto del presente giudizio.
-2) Nel merito deduce poi l'infondatezza del credito avversario asseritamente non provato. L'appellante ritiene, infatti, che l'esistenza del supposto credito a carico di e a favore AR dell'appellato , non sia stata debitamente comprovata. _1
L'appellante allega inoltre che rappresentante legale della società rivestiva Per_1 AR allo stesso tempo il ruolo di preposto al commercio del settore alimentare di altra società del gruppo Ten Com Group srl, sicché servendosi del dominio utilizzato non avrebbe in alcun modo Per_1 potuto vincolare, a dire dell'appellante, la società e a fortiori le sue dichiarazioni AR sono dunque da considerarsi esclusivamente conferme di ricezione, e non certo attestazioni di riconoscimento del debito. La parte chiede quindi, sulla base di tali risultanze, di riconoscere che la pretesa di non è stata provata, e di verificarne l'infondatezza. _1 3) L'appellante insiste da ultimo per la verifica e l'accertamento del fondamento della domanda riconvenzionale presentata in primo grado ed attinente alla richiesta di pagamento e risarcimento del danno avanzata dalla stessa nei confronti di PR per asserita operazione commerciale condotta da su mandato della società PR tra Vietnam ed Indonesia. AR
Si costituiva la società , contestando le ragioni avanzate da e _1 AR chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza, per i motivi che seguono: 1) intende in primis rimarcare la corretta applicazione alla fattispecie da parte del _1
Tribunale di prima istanza della normativa italiana. Richiamando dapprima la circostanza per la quale sia la Convenzione Aja del 1955 che il Regolamento Roma I individuano come criterio sussidiario (in assenza di accordo tra le parti sulla legge applicabile) il luogo nel quale il venditore ha la residenza (o dimora) abituale, l'appellata insiste nel considerare l'atipicità dei rapporto che caratterizzava gli scambi tra e , sicché in tesi il contratto oggetto della AR _1 disputa non sarebbe dunque da considerarsi come un unicum e come una vendita isolata, ma, secondo la parte, diverrebbe necessario inquadrare il rapporto valorizzando la trilateralità degli Per_ scambi tra le società amministrate dai coniugi e AR Da questo punto di vista, tale qualificazione imporrebbe perciò l'applicazione dell'art. art. 4, co. 1, lett. f) del Regolamento Roma I. Il criterio relativo alla legge del luogo dove il distributore ha residenza abituale consentirebbe ergo di applicare la legge italiana, essendo da identificarsi come il distributore delle merci. AR Inoltre, secondo l'appellato, il Tribunale di prima istanza avrebbe correttamente valorizzato la vis abtractiva esercitata dalla domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellante, per un risarcimento del danno relativo a un'operazione commerciale suppostamente svoltasi in Asia. Insiste che tale negozio giuridico sarebbe da qualificarsi come prestazione di servizi, il che comporterebbe il richiamo dell'art. 4, co. 1, lett. b) del Reolamento Roma I, il quale identifica la legge applicabile come quella del luogo di residenza del prestatore di servizi ( nel AR caso di specie). Quindi, l'adduzione di questa pretesa in via riconvenzionale da parte di Pt_1 in giudizio avrebbe consentito di attrarre l'applicazione della disciplina italiana all'intera
[...] controversia. In ordine al primo motivo, l'appellato asserisce inoltre che anche in caso di applicazione del diritto tedesco, il proprio credito non si possa ritenere prescritto, ponendo in evidenza la sussitenza di un ulteriore disposto previsto dalla disciplina tedesca relativa alla prescrizione, e segnatamente contenuto nell'art. 212 BGB, sul quale l'appellato ritiene che l'appellante abbia volutamente ritenuto di soprassedere. Tale disposizione statuisce quanto segue: “(1) La prescrizione inizia di nuovo quando:
1. Il debitore riconosce la pretesa nei confronti del creditore con pagamento parziale, pagamento degli interessi, prestazione di garanzia o in altro modo […]”. La locuzione “in altro modo” farebbe riferimento a qualsiasi condotta del debitore nei confronti del creditore, dalla quale emerga in modo chiaro e univoco che il debitore sia a conoscenza dell'esitenza del debito, e tale da giustificare la fiducia del creditore circa il fatto che il debitore non invocherà la prescrizione. Nel caso in cui la Corte dovesse ritenere applicabile la legge tedesca, la parte asserisce ugualmente la mancata prescrizione del credito sulla base del disposto dell'art. 212 BGB. 2) In merito alla questione riguardante la fondatezza della pretesa creditoria vantata da _1
, l'appellato sostiene che le contestazioni avanzate dall'appellante siano generiche e formali.
[...]
3) In relazione alla domanda riconvenzionale avanzata da in primo grado, e AR rinnovata in sede di appello, l'appellato ritiene che la domanda sia manifestamente innammissibile, in quanto l'appellante non avrebbe fornito alcuna illustrazione circa i fatti dedotti a supporto del petitum. Sul punto ritiene l'appellato che la continuazione dei rapporti tra da un lato, e PR AR e dall'altro oltre l'anno 2016, quando si sarebbero verificati i fatti menzionati _1 dall'appellante, dimostrerebbe, secondo l'appellato, l'infondatezza della pretesa, attestata sia dalla prosecuzione degli aquisti di prodotti forniti da PR e , sia dall'assenza di _1 richieste di risarcimeno del danno, o di presentazione di fatture o note di debito per il tutto il periodo in cui le parti hanno continuato a intrattenere rapporti. Peraltro, l'appellato ritiene che in ogni caso la domanda sarebbe da considerarsi infondata, in quanto la richiesta di indennizzo avanzata dall'appellante poggerebbe le proprie fondamenta su quanto statuito nel disposto dell'art. 2497 CC, relativo alla responsabilità da direzione e coordinamento.
4) L'appellata propone, inoltre, appello incidentale per il riconoscimento dell'obbligo a carico dell'appellante – soccombente in primo grado - di versare interessi al tasso di mora commerciale con decorrenza dalla scadenza delle fatture al saldo. La parte domanda che l'appellante sia quindi tenuto al pagamento degli interessi di mora commerciali conteggiati nel massimo importo secondo quanto stabilito dagli artt.
4-5 d.lgs 231/02 e 62, comma 3, d.l. 1/12. L'appellato domanda poi che ai sensi dell'art. 62 co. 3, del d. lgs 231/02, sia applicata alla somma dovuta a titolo di interessi moratori la maggiorazione di un ulteriore 4% prevista per i prodotti agricoli e agroalimentari di origine animale. Nell'ipotesi nella quale invece il giudice riconoscesse nella legge tedesca quella applicabile al caso di specie, l'appellante domanda che sia considerato il disposto del par. 2 dell'art. 288 BGB, il quale impone che gli interessi di mora siano calcolati dalla data di scadenza delle fatture e accresciuti del 9% rispetto al tasso base. -L'appello proposto rimane infondato, seppur sulla base di diversa motivazione nei termini che seguono. A) In relazione alla doglianza presentata dall'appellante avente ad oggetto la richiesta di riconoscere la legge tedesca come quella applicabile alla fattispecie oggetto di esame concordemente alle fonti internazionali e sovranazionali relative alla disciplina contrattualistica della compravendita, questa Corte riconosce come fondata la richiesta di AR In riferimento alla giurisdizione di merito, si dà atto del fatto che entrambe le parti hanno opportunamente riconosciuto nel giudice italiano quello competente ad esaminare la questione oggetto di controversia, secondo quanto stabilito dall'art. 4, co. 1, del Regolamento Bruxelles I bis (Reg. 2012/1215). Diviene invece necessaria la definizione della legge applicabile al caso de quo. A questo proposito, pare opportuno sottolineare in primo luogo come sia indiscussa l'identificazione del rapporto oggetto di controversia tra le parti come contratto di compravendita. Varie espressioni in lingua inglese, quali “sales contract”, “sales confirmation”, “trade document”,
“seller” contenute nelle conferme d'ordine allegate a giudizio dalle parti, lasciano intendere come fin dal principio del rapporto contrattuale le parti intendessero identificare la specifica transazione dibattuta come un contratto di compravendita. Tale assunzione è chiaramente espressa dall'appellante, il quale, exempli gratia, nella comparsa conclusionale (p.3), afferma “gli unici documenti contrattuali sono rappresentati dalle conferme d'ordine inviate da a _1
le quali testualmente recano la dicitura 'SALES CONTRACT', facendo così AR espresso riferimento, ciascuna di esse, a contratto di vendita di merce. Gli stessi attori nel giudizio di primo grado qualificano come 'vendita' i contratti asseritamente inadempiuti, rimarcando che le fatture insolute si riferiscono alla vendita di beni”. L'appellato, d'altro canto, in diverse circostanze lascia intendere di concepire il rapporto oggetto di contesa come una compravendita di beni, domandando, a titolo esemplificativo, che siano riconosciuti e calcolati i tassi di mora previsti per le transazioni commerciali che comportano la consegna di merci, tipico oggetto del contratto di compravendita. Identificata pacificamente dalle parti la qualifica contrattuale, secondo modalità condivise da questo Collegio, diviene necessario comprendere quale sia la legge applicabile nei casi concernenti giustappunto negozi giuridici di compravendita che si caratterizzino per elementi di internazionalità, i quali impongono l'individuazione di una soluzione al quesito relativo a quale Stato appartenga la legge applicabile alla fattispecie. Sulla questione riguardante le fonti sovranazionali ed internazionali rilevanti al fine di fornire una soluzione a tale vicenda, le parti hanno opportunamente riconosciuto l'importanza della Convenzione dell'Aja del 1955 e del Regolamento Roma I. D'altra parte, questa Corte ritiene invece che il dibattito condotto dalle parti in relazione all'applicabilità della Convenzione dell'Aja del 1955 piuttosto che del Regolamento Roma I, sia del tutto superfluo. De facto, l'appellante asserisce che la Convenzione rilevante per quanto attiene alla fattispecie sia da ritenersi la Convezione Aja del 1955, da considerarsi come species precipuamente dedicata al contratto di compravendita internazionale di beni, e che dovrebbe dunque prevalere sulle più ampie disposizioni contenute nel Regolamento Roma I, che si pone come genus nella macroarea della disciplina relativa alle obbligazioni contrattuali. Tuttavia, le due fonti sono equipollenti e postulano criteri del tutto analoghi nella definizione della legge applicabile al contratto di compravendita in assenza di accordo espresso tra le parti sulla legge statuale applicabile al contratto. L'art. 3 della Convenzione Aja del 1955 richiama infatti come criterio di individuazione della legge applicabile quello del luogo della “dimora abituale” del venditore, del tutto sovrapponibile e corrispondente alla nozione di “residenza abituale” del venditore, criterio atto ad identificare la legge applicabile secondo quanto disposto dal Regolamento Roma I, ai sensi dell'art.
4. Nello specifico, entrambe le locuzioni fanno riferimento al luogo in cui sia ubicata l'amministrazione centrale della persona giuridica corrispondente alla venditrice. E nel caso di specie, la sede del venditore si trova in Germania, consentendo di identificare la legge applicabile con _1 quella tedesca. D'altra parte, l'appellato opina invece la necessità di applicare la legge italiana, sostenendo che la complessità dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti coinvolte nella disputa, legate da un lungo rapporto di collaborazione, avrebbe connotato tale rapporto da elementi di atipicità e complessità atti ad imporre che la moltitudine dei rapporti fossero da considerarsi un unicum, e che legge da applicarsi a tale fascio di rapporti unificato fosse la legge italiana, in virtù di un manifesto collegamento più stretto con la normativa italiana. Ciononostante, la Corte rileva in primis come non abbia illustrato chiaramente quali _1 siano le ragioni che renderebbero evidente un radicamento della normativa italiana nella disciplina della fattispecie, sufficiente ad escludere l'applicazione della legge tedesca. Tale desunzione pare invece contrastare con quanto sancito dalla Corte Europea di Giustizia, in particolare nel caso IN NT SC (ICF) v BA IZ BV and IC PE BV (Case C-133/08, 6 ottobre 2009), sentenza nella quale si statuisce che financo una porzione del contratto, purché “il suo oggetto si presenti come autonomo” e il contratto presenti un
“collegamento più stretto” ad altra normativa nazionale, può essere soggetta all'applicazione di una legge differente da quella adottata a regolamentazione del resto del contratto. Se l'autonomia dell'oggetto contrattuale può essere ragione sufficiente per applicare la legge di uno Stato diverso a una porzione di un unico contratto, a fortiori si deve ritenere che il contratto oggetto della disputa sia da valutarsi come distinto ed autonomo rispetto ad altri negozi giuridici intercorsi tra le parti, risultando essere la compravendita in questo caso evidentemente e distintamente l'oggetto contrattuale. Del resto, come previsto nella relazione e a commento del Regolamento Roma I, CP_2 CP_3 e secondo quanto menzionato dalla sentenza sopra citata: “Come risulta dallo spirito e dalla lettera dell'art. 4 della Convenzione, il giudice deve sempre procedere alla determinazione della legge applicabile sulla base delle dette presunzioni, le quali rispondono alla generale esigenza di prevedibilità della legge e quindi di certezza del diritto nelle relazioni contrattuali”. Nel caso di specie, non si ravvede alcun collegamento con la legge italiana sufficiente a giustificare l'esclusione da parte del giudice delle presunzioni normative dettate dall'art. 4 del Regolamento Roma I. La stessa scelta del Tribunale di prima istanza di applicare la legge italiana in considerazione della vis abtractiva che avrebbe esercitato la proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto – domanda riconvenzionale alla quale correttamente sarebbe stata da applicarsi la legge italiana -, è oggetto di censura da parte di questa Corte. L'oggetto del contratto disputato in riconvenzionale e nella domanda mossa in primo grado dall'attore, fa capo infatti, a parere di questo Collegio, a due rapporti giuridici distinti, ai quali si applicano regole diverse dettate dalla normativa sovranazionale in considerazione dello specifico oggetto del negozio giuridico. Di fatto, il criterio individuato dalla Corte di Giustizia per identificare quando un contratto si distingua da altro contratto o da una porzione di un unico contratto alla quale sia applicabile la legge di uno Stato diverso, è infatti quella dell'oggetto contrattuale. È de facto l'oggetto del contratto che consente di identificare la legge applicabile, ad eccezione del caso in cui vi sia un eccezionale ed evidente collegamento più stretto alla legge di altro paese, che qui non sussiste. A supporto della tesi secondo la quale dovrebbe essere invece applicata alla fattispecie la legge italiana, l'appellato ricorda inoltre come la prescrizione sia da considerarsi normativa di ordine pubblico, atta ad assicurare la certezza dei rapporti giuridici. Ciò posto, richiama _1 l'art. 21 del Regolamento Roma I nonché l'art. 16 della legge 218/219, i quali escludono l'applicazione della legge straniera qualora questa contrasti con i principi relativi all'ordine pubblico del foro. Secondo l'appellato, la prescrizione atterrebbe infatti all'ambito delle norme di applicazione necessaria, ed escluderebbe il richiamo alla legge di un foro diverso da quello nazionale. Tuttavia, sono diverse le sentenze della Corte di Cassazione (e tra queste si ricordano la Cassazione Civile, Sezione I, 30 settembre 2016, n. 19599, e la Cassazione Civile, Sezioni Unite, 8 maggio 2019, n. 12193) nelle quali la Corte ha riconosciuto come ormai sia andato affermandosi un concetto di
“ordine pubblico” che raccoglie valori e principi generalmente condivisi dalla comunità internazionale, e che trova un limite ed una chiave di interpretazione esclusivamente nel testo della nostra Costituzione. Non si può ritenere invece che una mera difformità temporanea dalla disciplina nazionale interna, a fronte del rispetto di valori e principi fondanti del nostro ordinamento, sia sufficiente ad escludere il richiamo alla normativa di altri Paesi. Del resto, come sottolineato nella sentenza della Cassazione Civile, Sezione I, 30 settembre 2016, n. 19599, la stessa normativa comunitaria “esclude il riconoscimento delle decisioni emesse in uno Stato membro (ora previsto come automatico) nei soli casi di "manifesta" contrarietà all'ordine pubblico”, consistente in una “minaccia reale, attuale e grave nei confronti di un interesse fondamentale della società”. E per maggiore precisione ancora, come dichiarato nella sentenza sopracitata: “Ciò significa che un contrasto con l'ordine pubblico non è ravvisabile per il solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più disposizioni del diritto nazionale, perchè il parametro di riferimento non è costituto (o non è costituito più) dalle norme con le quali il legislatore ordinario eserciti (o abbia esercitato) la propria discrezionalità in una determinata materia, ma esclusivamente dai principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore ordinario”. Inoltre, sulla funzione del giudice nell'accertamento della supposta violazione del principio di ordine pubblico derivante dall'applicazione di norme vigenti in altri ordinamenti giuridici: “Il giudice, al quale è affidato il compito di verificare preventivamente la compatibilità della norma straniera con tali principi, dovrà negare il contrasto con l'ordine pubblico in presenza di una mera incompatibilità (temporanea) della norma straniera con la legislazione nazionale vigente, quando questa rappresenti una delle possibili modalità di espressione della discrezionalità del legislatore ordinario in un determinato momento storico”. Questa Corte ritiene dunque pacifica l'esclusione dell'ipotesi del verificarsi di una minaccia all'ordine pubblico nell'applicazione della disciplina sulla prescrizione vigente in Germania. Atteso che la legge applicabile è quella tedesca sia ai sensi dell'art. 3 della Convenzione Aja del 1955, sia per quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Roma I, diviene decisivo comprendere quali siano le risultanze nel caso de quo derivanti dall'applicazione della normativa teutonica. È pacifico che il termine ordinario di prescrizione per il diritto di credito previsto dalla legislazione della Germania ai sensi dell'art. 195 del BGB ammonti ai tre anni, decorrenti a partire dalla conclusione dell'anno solare nel quale la pretesa è sorta. Tuttavia, l'appellata fornisce la dimostrazione di una serie di ipotesi la sussistenza della quali cotituisce causa di interruzione o sospensione della prescrizione. A tal proposito, l'appellante menziona l'art. 204 del BGB, sostenendo che tale disposizione dia indicazione dell'unica causa di sospensione o interruzione del decorso dei termini di prescrizione ai sensi della legge tedesca: l'avviamento di un procedimento giudiziale. Non essendosi verificata quell'unica ipotesi sospensiva o interruttiva, la prescrizione del credito sarebbe maturata il 31 dicembre 2021, trascorsi tre anni dalla conclusione dell'anno solare 2017, nel corso del quale sono sorte le posizioni debitorie a carico di AR Tuttavia, l'appellante ha completamente mancato di citare la disciplina tedesca relativa all'interruzione del decorso della prescrizione prevista ai sensi dell'art. 212 del BGB teutonico, omettendo, inoltre, ogni tipo di replica connessa all'asserita rilevanza di tale disposizione nel contesto della fattispecie oggetto d'esame secondo quanto affermato dalla controparte. L'art. 212 del BGB prevede, nello specifico, che: “(1) La prescrizione inizia di nuovo quando:
1. Il debitore riconosce la pretesa nei confronti del creditore con pagamento parziale, pagamento degli interessi, prestazione di garanzia o in altro modo […]”. Nello specifico, secondo quanto questa Corte ha avuto modo di accertare, e in accordo a quanto dedotto dall'appellato senza che l'appellante muovesse alcuna contestazione, la Suprema Corte Federale tedesca ha letto la locuzione “o in altro modo” contenuta nell'art. 212 del BGB in maniera piuttosto ampia, e volta ad escludere che il debitore possa sottrarsi all'adempimento nel caso in cui risulti evidentemente ed univocamente che il debitore sia a conoscenza dell'obbligazione su di lui gravante, secondo modalità tali da indurre il creditore a ritenere che il debitore non invocherà la prescrizione. Per quanto attiene alla fattispecie oggetto d'esame, questa Corte ha avuto modo di esaminare la casistica tedesca, verificando come in alcuni casi anche una telefonata, o a fortiori la conferma del debito via mail, siano stati ritenuti dai giudici tedeschi elementi sufficienti a comportare l'interruzione della prescrizione ai sensi della normativa teutonica (come da sentenza OLG Köln, Urteil vom 03.12.2015 - 3 U 15/15). Ed è certamente vero quanto riportato dall'appellato citando la sentenza 2356/2028 della Suprema Corte Federale tedesca, nella quale si afferma: “Per il riconoscimento è sufficiente qualsiasi comportamento – anche di atto – del debitore o anche del suo rappresentante […] nei confronti del creditore, da cui risulta – almeno nella sostanza – la consapevolezza inequivocabile dell'esistenza del credito e che, di conseguenza, giustifica la fiducia nel creditore, che il debitore non invocherà la prescrizione dopo la scadenza del termine […]”. Anche la corrispondenza mail tenuta da in qualità di legale rappresentante della società Per_1
è dunque da ritenersi un atto concreto sufficiente a dimostrare la consapevolezza del AR debito a carico dell'appellante, e la comunicazione da lui trasmessa relativa al riepilogo della situazione contabile, sommata alla conferma degli importi dovuti, lascia intendere l'intenzione di provvedere al loro pagamento, costituendo chiaramente causa di interruzione della prescrizione. Considerando che la mail con la quale ES dichiara la correttezza dell'ammontare del debito nella misura trasmessagli da (doc. 7 e 12) risale al 14 settembre del 2018, il termine di CP_4 prescrizione ha subito l'ultima interruzione in quella data. Ricordando che in accordo con la normativa tedesca la prescrizione ha dato nuovamente inizio al proprio decorso al termine dell'anno solare 2018, l'atto di citazione mosso dall'appellato in data 25 marzo 2021 è stato presentato anticipatamente rispetto ai termini di prescrizione (da far risalire alla conclusione dell'anno solare 2021). In punto di diritto, questa Corte ritiene quindi accertata la mancata prescrizione del credito vantato dall'appellato . _1 Va confermata dunque la sentenza di primo grado nella parte in cui si accerta la posizione debitoria di nei confronti della controparte , e conferma la correttezza della AR _1 condanna a carico di per il pagamento di somma pari a € 424.804,02 gravata degli AR interessi al saggio legale, e degli oneri processuali, assorbito con ciò ogni altro profilo controverso tra le parti.
2) La verifica e l'accertamento della questione essenziale nell'economia della presente controversia consente di ritenere superata ed assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti, segnatamente per quanto concerne la richiesta relativa dell'appellante relativa all'accertamento del diritto al risarcimento per inadempimento contrattuale a carico di , per una presunta _1 transazione commerciale avvenuta in Asia. L'oggetto della controversia infatti, per quanto esposto dalle parti, concerne una diatriba coinvolgente la società e la società PR. Sebbene AR la società PR sia stata coinvolta in stringenti e continuativi rapporti trilaterali coinvolgenti e , e la società PR e siano amministrate da due AR _1 _1 soggetti uniti da vincolo coniugale, questi soli elementi non risultano sufficienti a chiamare la società a rispondere di un rapporto nel quale non risulta direttamente coinvolta. _1 Peraltro, come evidenziato dall'appellato e non contestato dall'appellante, tale domanda è stata oggetto di proposizione anche nell'Appello presentato da in relazione alla sentenza AR n. 2090/21 emessa dal Tribunale di Modena nella causa gemella nel contesto della quale PR ha convenuto l'appellante per inadempimento, evidenziandosi in ogni caso anche una AR innammissibile duplicazione della domanda.
3) Per quanto concerne l'Appello incidentale proposto da , riguardante il mancato _1 accoglimento in primo grado della richiesta dell'appellato attinente alla domandata condanna a carico di di versare interessi di mora calcolati sul saggio legale, la domanda va AR accolta. La legge applicabile alla controversia oggetto d'esame è quella tedesca. Si riconosce invero come la legge tedesca preveda ai sensi dell'art. 288, par. 2 del BGB, per tutte le ipotesi nelle quali il ritardo nel pagamento riguarda soggetti diversi dai consumatori, che sia da applicarsi una maggiorazione agli interessi legali individuati nel tasso base dalla Deutsche Bundesbank, pari al 9%. Si condanna quindi l'appellante a versare gli interessi di mora calcolati secondo quanto previsto dalla normativa tedesca (applicando quindi una maggiorazione del 9% al tasso base individuato dalla Banca Centrale tedesca), con decorrenza a partire dalla data di scadenza delle fatture oggetto della controversia.
4) Le spese di questo grado seguono la soccombenza.
5) Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di AR
, avverso la sentenza n. 1973/22 del Tribunale di Modena, e depositata il 20 ottobre _1 2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) rigetta l'Appello principale proposto da AR
B) in accoglimento dell'Appello incidentale di , dichiara tenuta e condanna _1
l'appellante al versamento in favore dell'appellata anche degli interessi al tasso di mora commerciale applicando una maggiorazione del 9% al tasso base individuato dalla Banca Centrale tedesca;
C) Condanna l'appellante a rifondere l'appellata le spese del grado, che liquida in euro € 20.119,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge. D) Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il
IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (Giampiero M. Fiore)