Decreto cautelare 24 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 22 novembre 2024
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/06/2025, n. 12271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12271 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12271/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10876/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10876 del 2024, proposto da
ER IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Achille Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dall'avvocato Albino Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SC CÀ, UI LO, EN OR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria pubblicato in data 9/8/2024, che ha approvato l’esito della prova della ricorrente inerente il “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” cui l’odierna istante ha partecipato con prove scritte ed orali (posto comune e di sostegno), con specifico riferimento alla mancata/errata valutazione dei titoli di accesso al concorso da parte dell’U.S.R. competente nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 22 ottobre 2024, parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati tra cui il bando: - il provvedimento, pubblicato in data 9 agosto 2024, con cui l’USR per la Calabria ha approvato l’esito della sua prova del concorso di cui al D.D. n. 2575/2023 e al D.M. n. 205/2023, con specifico riferimento alla mancata/errata valutazione dei titoli; - la graduatoria di merito approvata in pari data nella parte in cui l’istante non risulta inserita tra i soggetti utilmente collocati.
1.1 L’esponente ha chiesto, altresì, l’accertamento, previa rettifica del punteggio attribuitole, del suo diritto ad essere inserita nella graduatoria finale di merito.
1.2 Espone la ricorrente che la gravata graduatoria è stata formata sulla base del punteggio della prova scritta, del punteggio della prova orale e della valutazione dei titoli indicati dall’allegato B previsto dall’art. 11 del citato D.M. e che, solo con la pubblicazione del provvedimento oggetto di impugnazione, la stessa è venuta a conoscenza della (ritenuta) errata valutazione dei titoli prodotti, con conseguente inserimento del proprio nominativo nell’elenco non graduato.
2. In data 6 novembre 2024 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto formale, successivamente depositando documenti.
3. Con ordinanza n. 5806 adottata all’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2024 il Collegio ha respinto la domanda di misura interinale. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 946 del 12 marzo 2025, ha accolto l’appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
4. All’udienza pubblica del 3 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto, congiuntamente argomentati: “1 . Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei presupposti in ordine alla definizione dei punteggi attribuibili ai titoli valutabili. 2. Violazione dei principi di legge inerenti imparzialità, oggettività e trasparenza dei criteri di valutazione dei titoli. 3. Difetto di istruttoria; violazione l. 241/1990. 4. Violazione del legittimo affidamento. 5. Ingiustizia grave e manifesta; omessa motivazione. 6. Violazione di legge: erronea e falsa applicazione ed interpretazione dei criteri di valutazione dei titoli indicati dal bando. 7. Violazione del favor partecipationis. 8. Violazione dell’art. 51 Cost. 9. Disparità di trattamento. 10. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. 11. Sviamento di potere e contraddittorietà dell’azione amministrativa. 12. Violazione del principio del buon andamento amministrativo. 13. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del DPR 487-1994 ”.
Sarebbe palese il vizio inerente la errata valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente e, in particolare, la mancata attribuzione di punteggio al Master universitario di I livello o II livello, corrispondente a 60 CFU con esame finale di cui all’allegato B del Bando di concorso, punto B.4.13.
6. Nella relazione depositata dalla difesa erariale, l’Amministrazione ha confermato che il mancato riconoscimento del punteggio pari a 1.25 punti per il Master universitario attestato dalla ricorrente è stato determinato da un errore della Commissione, che lo ha valutato come costituente titolo di accesso.
Per questo motivo, l’USR competente, successivamente al deposito del ricorso, ha ritenuto di aggiungere 1.25 punti, procedendo alla rettifica del punteggio della candidata.
Il punteggio complessivo raggiunto, tuttavia, contrariamente a quanto asserito dalla parte istante, non consentirebbe alla stessa di entrare nella graduatoria dei vincitori, non essendo la ricorrente in possesso di titoli di riserva o preferenza ed essendo il (modificato) punteggio comunque inferiore a quello dell’ultimo candidato vincitore per merito.
La tesi della ricorrente, che adduce il proprio diritto all’inserimento in graduatoria nella posizione n. 75, sarebbe errata in quanto non prende in considerazione le riserve che consentono ai candidati titolari, anche con punteggio inferiore, di collocarsi in posizione migliore rispetto a coloro che ne sono privi. Per questo motivo, il ricorso sarebbe in primo luogo inammissibile per difetto di interesse.
7. A quanto sopra parte ricorrente ha replicato, nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., deducendo che la graduatoria impugnata contempla 77 posizioni utili, di cui le ultime tre risultano assegnate a candidati che hanno ottenuto punteggi inferiori rispetto a quello dalla stessa infine conseguito. Sussiste, pertanto, un interesse concreto e attuale all’inserimento nella graduatoria anche ai fini di un eventuale scorrimento.
8. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente delibati in quanto unitariamente trattati dalla parte ricorrente, fondato e meritevole di accoglimento nei limiti e termini che si illustrano.
8.1 L’USR Calabria, successivamente alla notifica del presente ricorso, riconoscendo l’errore compiuto dalla Commissione, ha attribuito alla ricorrente il punteggio di 1.25 per il titolo originariamente non valutato, conseguentemente assegnando alla candidata un totale di 171.50 (in luogo dell’originario complessivo di 170.25).
Il predetto Ufficio Scolastico ha tuttavia asserito, nella relazione agli atti di causa, che il punteggio conseguito dall’istante non sarebbe comunque idoneo a collocarla tra i vincitori, poiché la stessa non è in possesso di titoli di riserva o preferenza.
Si legge a tale proposito nella citata relazione che l’intervento di rettifica del punteggio risulta “ visibile attualmente solo alla candidata accedendo nell’Area personale riservata ” e che comunque questo “non comporterà una rettifica della graduatoria di che trattasi in quanto il punteggio ultimo aggiuntivo non è idoneo, … , a collocarla tra i vincitori in graduatoria ”.
La ragione di quanto sopra risederebbe nelle modalità di computo delle riserve effettuato dall’Amministrazione procedente, che comporterebbe l’immodificabilità della collocazione dell’istante anche alla luce della variazione ottenuta.
Ritiene tuttavia il Collegio che una tale conclusione avrebbe dovuto essere eventualmente raggiunta (piuttosto che in sede giudiziale quale argomentazione difensiva, peraltro formulata in chiave ipotetica) all’esito di un nuovo segmento di istruttoria procedimentale conseguente alla sopravvenuta rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente.
9. Conclusivamente, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto ai soli fini del riesame della posizione della ricorrente alla luce della correzione intervenuta nelle more del giudizio. Non risulta invece meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento danni in quanto genericamente formulata e, comunque, proposta in mero subordine.
10. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO