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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/04/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2271/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Anna Taverna Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Sindaco pro tempore, con Avv. Controparte_1
Antonio Ammirata resistente
E
Controparte_2 controinteressato
E
CP_3 controinteressato
E
Controparte_4 controinteressato
E
Controparte_5
[...] controinteressato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.6.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio il e, premesso di essere stata assunta alle sue Controparte_1 dipendenze l'1.1.2021 con contratto a tempo indeterminato inquadrata nell'Area (categoria) D, posizione economica 1 e di aver partecipato alla procedura selettiva indetta con determina Reg. Gen. n. 992-Reg. Sett. n. 269 del 29/12/2023 per l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area, esponeva: che detta procedura era stata espletata per l'area dei
Funzionari ad elevata qualificazione per n. 4 posizioni sulla base dei criteri individuati nel Regolamento delle procedure e dei criteri per le progressioni nell'Area approvato con deliberazione di Giunta n. 136 del 5/12/2023; che i requisiti di partecipazione alla procedura dovevano essere posseduti alla data del 31/12 dell'anno precedente alla selezione e consistevano in requisiti generali, quali il possesso di un rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale a tempo indeterminato e il non avere beneficiato di alcuna progressione economica negli ultimi due anni, nonché in requisiti specifici meglio indicati in ricorso;
che con Determina Reg. Gen. N. 287-Reg. Sett. n. 86 del 2.4.2024
l'Ente locale aveva proceduto all'approvazione del verbale della Commissione avente ad oggetto la graduatoria per l'attribuzione al personale dipendente della progressione economica all'interno dell'area, dalla quale essa ricorrente, con 15,7 punti, era rimasta esclusa non rientrando tra gli ammessi;
che detta
Determina era stata rettificata con la Determina Reg. Gen. N. 314-Reg. Gen.
N. 97 del 9.4.2024 che, tuttavia, dava atto della rettifica non della
Determinazione Reg. Gen. N. 287-Reg. Sett. n. 86 del 2.4.2024 bensì della diversa determinazione comunale Reg. Gen. N. 301-Reg. Sett. n. 93 dell'8.4.2024 avente un oggetto del tutto estraneo alla procedura selettiva;
che, in ogni caso, nella graduatoria rettificata ad essa ricorrente era stato riconosciuto, senza alcuna motivazione, un diverso punteggio pari a 46,8 di gran lunga superiore a quello precedentemente attribuito, seppure ancora insufficiente per rientrare tra gli ammessi con una differenza di soli 2 punti
2 rispetto all'ultima posizione inserita in graduatoria;
che il punteggio attributo era inadeguato al suo curriculum ed ai titoli di merito posseduti;
che aveva diritto al riconoscimento di un punteggio superiore che, comparato con quello conseguito dagli altri dipendenti ammessi, le avrebbe consentito di collocarsi in posizione utile per rientrare in graduatoria;
che la sua istanza di accesso agli atti presentata al convenuto intesa ad esaminare i criteri e le CP_1 specifiche valutazioni contenute nei verbali della Commissione esaminatrice era rimasta senza riscontro;
che l'Ente locale aveva già provveduto a liquidare la somma complessiva relativa al differenziale stipendiale per i dipendenti ammessi all'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area per l'anno 2023 con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Tutto ciò premesso, lamentando la erroneità del punteggio attribuito e assumendo di aver diritto ad un più elevato punteggio utile ad risultare tra i candidati ammessi alla procedura selettiva, dopo aver rilevato il difetto di motivazione della valutazione espressa Commissione esaminatrice nonché della determina di approvazione del relativo verbale e della successiva determina di rettifica del 9.4.2024, concludeva chiedendo “[..] 1) accertare e dichiarare
l'illegittimità, invalidità, nullità delle operazioni di selezione per la progressione economica orizzontale relativa all'Area Funzionari ad elevata qualificazione, indetta con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 992-Reg. Sett. n. 269 del
29/12/2023, emessa dal , Settore II-Amministrativo, con Controparte_1 declaratoria di illegittimità, invalidità, nullità o come meglio dei singoli atti, anche attualmente non conosciuti, di selezione e valutazione dei candidati;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la ripetizione della selezione per la progressione economica orizzontale della categoria, con conseguente condanna del di , in persona del Sindaco, ad CP_1 CP_1 effettuare nuovamente la selezione per la progressione economiche orizzontale, relativa all'Area Funzionari ad elevata qualificazione;
3) di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la progressione economica orizzontale, sulla base del punteggio legittimamente spettante, in virtù dei criteri previsti ai sensi del Regolamento ex art 14 ccnl
3 16/11/2022, già esposti in ricorso, con decorrenza dalla data di spettanza del diritto o da quando risulterà di legge o del caso;
4) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conseguimento delle differenze retributive riconducibili alla progressione economica orizzontale, con decorrenza dall'1/01/2023, data di spettanza del diritto, o da quando risulterà di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo effettivo [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la Controparte_1 improponibilità del ricorso per intervenuta decadenza per il mancato reclamo alla Commissione di riesame e la decadenza dall'azione per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dei controinteressati e, nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con provvedimento del 17.9.2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e che, benchè ritualmente citati, non si costituivano in
[...] Controparte_5 giudizio.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 15.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, anzitutto, essere disattesa l'eccezione del resistente che fa leva CP_1 sulla improponibilità del ricorso per intervenuta decadenza per il mancato reclamo alla Commissione di riesame.
Al riguardo è sufficiente rilevare che l'art 8 del Regolamento delle procedure e delle progressioni (cfr. fasc. ricorrente) – esplicitamente richiamato nella determina Reg. Gen. n. 992-Reg. Sett. n. 269 del 29/12/2023 di indizione della procedura selettiva che qui interessa - dispone “E' possibile proporre reclamo alla Commissione entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, in caso di evidenti errori nell'attribuzione del punteggio. La Commissione procederà all'esame del reclamo entro 10 giorni dal ricevimento”.
4 La previsione regolamentare non sancisce, dunque, alcuna improcedibilità in caso di omessa proposizione del reclamo alla Commissione, risolvendosi il menzionato reclamo in una facoltà per il partecipante alla procedura.
Del pari l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non determina affatto, come sostenuto dal resistente, la decadenza dall'azione ma importa unicamente la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti di coloro che devono partecipare al giudizio, integrazione, nella specie, disposta dall'attore a seguito di ordine giudiziale ex art. 107 c.p.c.
Tanto precisato, il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
Parte ricorrente – dopo aver dedotto che la procedura selettiva alla quale ha partecipato prevedeva requisiti di partecipazione generali (il possesso di un rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale a tempo indeterminato e il non avere beneficiato di alcuna progressione economica negli ultimi due anni) e specifici (nella specie, Valutazione individuale in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale; Esperienza professionale;
Ulteriori criteri correlati alle capacità culturali e professionali acquisite, ed in particolare
“Istruzione”, “Formazione certificata e pertinente”, “Capacità culturali e professionali”) – si duole dell'errata attribuzione del punteggio conseguito
(anche in esito alla rettifica disposta dall'amministrazione con la Determina
Reg. Gen. N. 314-Reg. Gen. N. 97 del 9.4.2024) e del difetto di motivazione che affligge la valutazione eseguita dalla Commissione esaminatrice e, quindi, la determina con la quale è stato approvato il relativo verbale nonchè la successiva determina di rettifica del 9.4.2024.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che “[..] a seguito CP_1 della notifica del ricorso introduttivo constatava effettivamente che alla ricorrente – come anche ad altri partecipanti nella medesima categoria D1 - era stato attribuito un punteggio inferiore ai fini dell'esperienza professionale maturata (non computando il periodo svolto a tempo determinato) mentre ad altri un punteggio superiore (dovuto ad un errore sulla decorrenza dall'ultima progressione economica) [..]” che “[..] a dimostrazione della buona fede della
5 Commissione esaminatrice e del suo errore involontario e non discriminatorio, tale medesima errata valutazione ha interessato anche la posizione dell'altra partecipante alla medesima Categoria D1 e, segnatamente, Controparte_5
[..]”, che “[..] anche il punteggio dei partecipanti e Controparte_2
è viziato da un errore materiale di calcolo [..]” e che Controparte_6
“[..] applicando ai predetti partecipanti il corretto punteggio relativo all'esperienza professionale effettivamente maturata ed attribuendo la maggiorazione del 3% alla ricorrente ed all'altra candidata NON CP_5 cambia la classifica che vede, comunque, la ricorrente esclusa in quanto ultima, anche se con diverso punteggio [..]”.
Evidenzia, quindi, il convenuto che “[..] A tale accertamento, seguiva, CP_1 da parte della Commissione esaminatrice, la correzione degli errori materiali riscontrati ed il ricalcolo del nuovo punteggio (effettivamente dovuto) [..] che veniva poi recepito nella nuova graduatoria definitiva pubblicata nell'Albo
Pretorio in data 05.09.2024 [..]” (così in memoria alle pagg. 5-7).
Quanto all'eccepito difetto di motivazione il ha resistito Controparte_1 alla censura richiamando giurisprudenza amministrativa sulla sufficienza ed idoneità della “valutazione espressa con punteggio numerico a sintetizzare il giudizio tecnico della commissione” (cfr. pag.
8-9 della memoria di costituzione).
La posizione difensiva del non merita condivisione. Controparte_1
L'art. 4 del Regolamento delle procedure e delle progressioni – rubricato
“requisiti specifici per concorrere alla selezione” – prevede che attraverso le selezioni è attribuito un punteggio fino al raggiungimento di un totale massimo possibile di punti 100 per i seguenti elementi di valutazione: “Valutazione individuale”, “Esperienza professionale”, “Ulteriori criteri” (nello specifico,
“Istruzione”, “Formazione certificata e pertinente”, “Capacità culturali e professionali”) prevedendo, per ciascuno di questi, il punteggio massimo attribuibile (espresso in termini numerici).
Il successivo art. 5 di detto regolamento – rubricato “modalita' di attribuzione dei punteggi” – prevede che “La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto in ordine decrescente [..]
6 A parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito, per l'anno di competenza, sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età [..]” mentre l'art. 6 – rubricato “Commissione Esaminatrice” – dispone che “[..] La
Commissione valuterà i titoli posseduti dai dipendenti concorrenti alla progressione sulla base dei punteggi attribuiti ai criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento [..]”.
Ora, la determina Reg. Gen. N. 287-Reg. Sett. n. 86 del 2.4.2024 (cfr. fasc. ricorrente), nel prendere atto che “[..] la Commissione ha effettuato le valutazioni di competenza come da Verbale N. 1 del 27.03.2024 allagato alla presente [..] acquisito al protocollo dell'ente al n. 6255/2024 [..]”, ha approvato il verbale della commissione relativo alle graduatorie in merito alla procedura selettiva, indetta con determinazione Reg. Gen. N. 992 Re. Sett. N.
269 del 29.12.2023 per l'attribuzione al personale dipendente delle progressioni economiche nell'Area.
Ebbene, come correttamente si duole parte ricorrente, né detta determina né il verbale n. 1 del 27.3.2024 – depositato in giudizio dal resistente a CP_1 seguito dell'ordine di esibizione disposto con ordinanza del 19.11.2024 - contengono la benchè minima esplicitazione sul come la Commissione esaminatrice abbia, in concreto, con riferimento a ciascun partecipante alla procedura selettiva, proceduto alla valutazione specifica relativa al possesso dei titoli, delle capacità culturali e professionali, della esperienza professionale, della valutazione individuale in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale.
Né tale gap motivazionale è colmato dall'Amministrazione con la successiva determina Reg. Gen. N. 314-Reg. Gen. N. 97 del 9.4.2024 (cfr. fasc. ricorrente) che “[..] Richiamata la Determina REG. GEN. N. 301 REG. SETT. N.
93 del 08.04.2024 [..]” – che, si osserva, non è quella con la quale è stato approvato il verbale della commissione relativo alle graduatorie della procedura selettiva qui di interesse – si limita a dare atto che il “prospetto allegato alla suddetta determinazione reca errori materiali” e ad allegare, a rettifica della precedente determinazione, un prospetto corretto che, ancora una volta, nulla
7 chiarisce in merito alle modalità con le quali la Commissione esaminatrice abbia attribuito a ciascun partecipante alla procedura i punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione.
Rimane, pertanto, incomprensibile l'iter seguito dalla Commissione esaminatrice per la valutazione di ciascun partecipante e, conseguentemente, precluso è ogni sindacato sulla correttezza di detta valutazione.
Gap motivazionale che, all'evidenza, non è certamente colmabile a posteriori con le allegazioni difensive di parte convenuta contenute nella memoria di costituzione in giudizio né, tantomeno, con la richiamata determina del
5.9.2024 adottata dall'Ente locale (cfr. fasc. resistente) soltanto a seguito della notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
A tanto conduce la declaratoria di illegittimità della procedura selettiva per cui
è causa.
Deve, quindi, condannarsi il convenuto al rinnovo della procedura CP_1 selettiva per l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area
Funzionari ad elevata qualificazione.
Non può invece trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta ad ottenere la declaratoria del diritto ad ottenere la progressione economica orizzontale e quella, conseguenziale, alle relative differenze retributive posto che tale declaratoria si tradurrebbe in una indebita interferenza giudiziale nelle scelte dell'Amministrazione essendo il diritto invocato subordinato al conseguimento del punteggio più elevato in ordine decrescente (cfr. art. 5
Regolamento citato) all'esito dell'espletamento della procedura selettiva.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente ed Ente locale convenuto devono essere compensate in misura di ½ stante il parziale accoglimento del ricorso e, per la parte residua, sono poste a carico del Controparte_1 liquidate come da dispositivo mentre devono essere integralmente compensate quelle relative ai rapporti con i controinteressati evocati in giudizio per la necessaria integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, disattesa ogni altra domanda, condanna il al rinnovo della procedura selettiva per l'attribuzione Controparte_1
8 della progressione economica all'interno dell'area Funzionari ad elevata qualificazione;
condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1 lite nei confronti di parte ricorrente che, compensate in misura di ½, liquida in complessive € 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 210,00 a titolo di contributo unificato;
compensa integralmente le spese di lite relative ai rapporti con
[...]
, , e . CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Così deciso in Cosenza, 16 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
9
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2271/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Anna Taverna Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Sindaco pro tempore, con Avv. Controparte_1
Antonio Ammirata resistente
E
Controparte_2 controinteressato
E
CP_3 controinteressato
E
Controparte_4 controinteressato
E
Controparte_5
[...] controinteressato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.6.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio il e, premesso di essere stata assunta alle sue Controparte_1 dipendenze l'1.1.2021 con contratto a tempo indeterminato inquadrata nell'Area (categoria) D, posizione economica 1 e di aver partecipato alla procedura selettiva indetta con determina Reg. Gen. n. 992-Reg. Sett. n. 269 del 29/12/2023 per l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area, esponeva: che detta procedura era stata espletata per l'area dei
Funzionari ad elevata qualificazione per n. 4 posizioni sulla base dei criteri individuati nel Regolamento delle procedure e dei criteri per le progressioni nell'Area approvato con deliberazione di Giunta n. 136 del 5/12/2023; che i requisiti di partecipazione alla procedura dovevano essere posseduti alla data del 31/12 dell'anno precedente alla selezione e consistevano in requisiti generali, quali il possesso di un rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale a tempo indeterminato e il non avere beneficiato di alcuna progressione economica negli ultimi due anni, nonché in requisiti specifici meglio indicati in ricorso;
che con Determina Reg. Gen. N. 287-Reg. Sett. n. 86 del 2.4.2024
l'Ente locale aveva proceduto all'approvazione del verbale della Commissione avente ad oggetto la graduatoria per l'attribuzione al personale dipendente della progressione economica all'interno dell'area, dalla quale essa ricorrente, con 15,7 punti, era rimasta esclusa non rientrando tra gli ammessi;
che detta
Determina era stata rettificata con la Determina Reg. Gen. N. 314-Reg. Gen.
N. 97 del 9.4.2024 che, tuttavia, dava atto della rettifica non della
Determinazione Reg. Gen. N. 287-Reg. Sett. n. 86 del 2.4.2024 bensì della diversa determinazione comunale Reg. Gen. N. 301-Reg. Sett. n. 93 dell'8.4.2024 avente un oggetto del tutto estraneo alla procedura selettiva;
che, in ogni caso, nella graduatoria rettificata ad essa ricorrente era stato riconosciuto, senza alcuna motivazione, un diverso punteggio pari a 46,8 di gran lunga superiore a quello precedentemente attribuito, seppure ancora insufficiente per rientrare tra gli ammessi con una differenza di soli 2 punti
2 rispetto all'ultima posizione inserita in graduatoria;
che il punteggio attributo era inadeguato al suo curriculum ed ai titoli di merito posseduti;
che aveva diritto al riconoscimento di un punteggio superiore che, comparato con quello conseguito dagli altri dipendenti ammessi, le avrebbe consentito di collocarsi in posizione utile per rientrare in graduatoria;
che la sua istanza di accesso agli atti presentata al convenuto intesa ad esaminare i criteri e le CP_1 specifiche valutazioni contenute nei verbali della Commissione esaminatrice era rimasta senza riscontro;
che l'Ente locale aveva già provveduto a liquidare la somma complessiva relativa al differenziale stipendiale per i dipendenti ammessi all'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area per l'anno 2023 con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Tutto ciò premesso, lamentando la erroneità del punteggio attribuito e assumendo di aver diritto ad un più elevato punteggio utile ad risultare tra i candidati ammessi alla procedura selettiva, dopo aver rilevato il difetto di motivazione della valutazione espressa Commissione esaminatrice nonché della determina di approvazione del relativo verbale e della successiva determina di rettifica del 9.4.2024, concludeva chiedendo “[..] 1) accertare e dichiarare
l'illegittimità, invalidità, nullità delle operazioni di selezione per la progressione economica orizzontale relativa all'Area Funzionari ad elevata qualificazione, indetta con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 992-Reg. Sett. n. 269 del
29/12/2023, emessa dal , Settore II-Amministrativo, con Controparte_1 declaratoria di illegittimità, invalidità, nullità o come meglio dei singoli atti, anche attualmente non conosciuti, di selezione e valutazione dei candidati;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la ripetizione della selezione per la progressione economica orizzontale della categoria, con conseguente condanna del di , in persona del Sindaco, ad CP_1 CP_1 effettuare nuovamente la selezione per la progressione economiche orizzontale, relativa all'Area Funzionari ad elevata qualificazione;
3) di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la progressione economica orizzontale, sulla base del punteggio legittimamente spettante, in virtù dei criteri previsti ai sensi del Regolamento ex art 14 ccnl
3 16/11/2022, già esposti in ricorso, con decorrenza dalla data di spettanza del diritto o da quando risulterà di legge o del caso;
4) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conseguimento delle differenze retributive riconducibili alla progressione economica orizzontale, con decorrenza dall'1/01/2023, data di spettanza del diritto, o da quando risulterà di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo effettivo [..]”.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la Controparte_1 improponibilità del ricorso per intervenuta decadenza per il mancato reclamo alla Commissione di riesame e la decadenza dall'azione per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dei controinteressati e, nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con provvedimento del 17.9.2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e che, benchè ritualmente citati, non si costituivano in
[...] Controparte_5 giudizio.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 15.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, anzitutto, essere disattesa l'eccezione del resistente che fa leva CP_1 sulla improponibilità del ricorso per intervenuta decadenza per il mancato reclamo alla Commissione di riesame.
Al riguardo è sufficiente rilevare che l'art 8 del Regolamento delle procedure e delle progressioni (cfr. fasc. ricorrente) – esplicitamente richiamato nella determina Reg. Gen. n. 992-Reg. Sett. n. 269 del 29/12/2023 di indizione della procedura selettiva che qui interessa - dispone “E' possibile proporre reclamo alla Commissione entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, in caso di evidenti errori nell'attribuzione del punteggio. La Commissione procederà all'esame del reclamo entro 10 giorni dal ricevimento”.
4 La previsione regolamentare non sancisce, dunque, alcuna improcedibilità in caso di omessa proposizione del reclamo alla Commissione, risolvendosi il menzionato reclamo in una facoltà per il partecipante alla procedura.
Del pari l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non determina affatto, come sostenuto dal resistente, la decadenza dall'azione ma importa unicamente la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti di coloro che devono partecipare al giudizio, integrazione, nella specie, disposta dall'attore a seguito di ordine giudiziale ex art. 107 c.p.c.
Tanto precisato, il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
Parte ricorrente – dopo aver dedotto che la procedura selettiva alla quale ha partecipato prevedeva requisiti di partecipazione generali (il possesso di un rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale a tempo indeterminato e il non avere beneficiato di alcuna progressione economica negli ultimi due anni) e specifici (nella specie, Valutazione individuale in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale; Esperienza professionale;
Ulteriori criteri correlati alle capacità culturali e professionali acquisite, ed in particolare
“Istruzione”, “Formazione certificata e pertinente”, “Capacità culturali e professionali”) – si duole dell'errata attribuzione del punteggio conseguito
(anche in esito alla rettifica disposta dall'amministrazione con la Determina
Reg. Gen. N. 314-Reg. Gen. N. 97 del 9.4.2024) e del difetto di motivazione che affligge la valutazione eseguita dalla Commissione esaminatrice e, quindi, la determina con la quale è stato approvato il relativo verbale nonchè la successiva determina di rettifica del 9.4.2024.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che “[..] a seguito CP_1 della notifica del ricorso introduttivo constatava effettivamente che alla ricorrente – come anche ad altri partecipanti nella medesima categoria D1 - era stato attribuito un punteggio inferiore ai fini dell'esperienza professionale maturata (non computando il periodo svolto a tempo determinato) mentre ad altri un punteggio superiore (dovuto ad un errore sulla decorrenza dall'ultima progressione economica) [..]” che “[..] a dimostrazione della buona fede della
5 Commissione esaminatrice e del suo errore involontario e non discriminatorio, tale medesima errata valutazione ha interessato anche la posizione dell'altra partecipante alla medesima Categoria D1 e, segnatamente, Controparte_5
[..]”, che “[..] anche il punteggio dei partecipanti e Controparte_2
è viziato da un errore materiale di calcolo [..]” e che Controparte_6
“[..] applicando ai predetti partecipanti il corretto punteggio relativo all'esperienza professionale effettivamente maturata ed attribuendo la maggiorazione del 3% alla ricorrente ed all'altra candidata NON CP_5 cambia la classifica che vede, comunque, la ricorrente esclusa in quanto ultima, anche se con diverso punteggio [..]”.
Evidenzia, quindi, il convenuto che “[..] A tale accertamento, seguiva, CP_1 da parte della Commissione esaminatrice, la correzione degli errori materiali riscontrati ed il ricalcolo del nuovo punteggio (effettivamente dovuto) [..] che veniva poi recepito nella nuova graduatoria definitiva pubblicata nell'Albo
Pretorio in data 05.09.2024 [..]” (così in memoria alle pagg. 5-7).
Quanto all'eccepito difetto di motivazione il ha resistito Controparte_1 alla censura richiamando giurisprudenza amministrativa sulla sufficienza ed idoneità della “valutazione espressa con punteggio numerico a sintetizzare il giudizio tecnico della commissione” (cfr. pag.
8-9 della memoria di costituzione).
La posizione difensiva del non merita condivisione. Controparte_1
L'art. 4 del Regolamento delle procedure e delle progressioni – rubricato
“requisiti specifici per concorrere alla selezione” – prevede che attraverso le selezioni è attribuito un punteggio fino al raggiungimento di un totale massimo possibile di punti 100 per i seguenti elementi di valutazione: “Valutazione individuale”, “Esperienza professionale”, “Ulteriori criteri” (nello specifico,
“Istruzione”, “Formazione certificata e pertinente”, “Capacità culturali e professionali”) prevedendo, per ciascuno di questi, il punteggio massimo attribuibile (espresso in termini numerici).
Il successivo art. 5 di detto regolamento – rubricato “modalita' di attribuzione dei punteggi” – prevede che “La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto in ordine decrescente [..]
6 A parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito, per l'anno di competenza, sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età [..]” mentre l'art. 6 – rubricato “Commissione Esaminatrice” – dispone che “[..] La
Commissione valuterà i titoli posseduti dai dipendenti concorrenti alla progressione sulla base dei punteggi attribuiti ai criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento [..]”.
Ora, la determina Reg. Gen. N. 287-Reg. Sett. n. 86 del 2.4.2024 (cfr. fasc. ricorrente), nel prendere atto che “[..] la Commissione ha effettuato le valutazioni di competenza come da Verbale N. 1 del 27.03.2024 allagato alla presente [..] acquisito al protocollo dell'ente al n. 6255/2024 [..]”, ha approvato il verbale della commissione relativo alle graduatorie in merito alla procedura selettiva, indetta con determinazione Reg. Gen. N. 992 Re. Sett. N.
269 del 29.12.2023 per l'attribuzione al personale dipendente delle progressioni economiche nell'Area.
Ebbene, come correttamente si duole parte ricorrente, né detta determina né il verbale n. 1 del 27.3.2024 – depositato in giudizio dal resistente a CP_1 seguito dell'ordine di esibizione disposto con ordinanza del 19.11.2024 - contengono la benchè minima esplicitazione sul come la Commissione esaminatrice abbia, in concreto, con riferimento a ciascun partecipante alla procedura selettiva, proceduto alla valutazione specifica relativa al possesso dei titoli, delle capacità culturali e professionali, della esperienza professionale, della valutazione individuale in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale.
Né tale gap motivazionale è colmato dall'Amministrazione con la successiva determina Reg. Gen. N. 314-Reg. Gen. N. 97 del 9.4.2024 (cfr. fasc. ricorrente) che “[..] Richiamata la Determina REG. GEN. N. 301 REG. SETT. N.
93 del 08.04.2024 [..]” – che, si osserva, non è quella con la quale è stato approvato il verbale della commissione relativo alle graduatorie della procedura selettiva qui di interesse – si limita a dare atto che il “prospetto allegato alla suddetta determinazione reca errori materiali” e ad allegare, a rettifica della precedente determinazione, un prospetto corretto che, ancora una volta, nulla
7 chiarisce in merito alle modalità con le quali la Commissione esaminatrice abbia attribuito a ciascun partecipante alla procedura i punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione.
Rimane, pertanto, incomprensibile l'iter seguito dalla Commissione esaminatrice per la valutazione di ciascun partecipante e, conseguentemente, precluso è ogni sindacato sulla correttezza di detta valutazione.
Gap motivazionale che, all'evidenza, non è certamente colmabile a posteriori con le allegazioni difensive di parte convenuta contenute nella memoria di costituzione in giudizio né, tantomeno, con la richiamata determina del
5.9.2024 adottata dall'Ente locale (cfr. fasc. resistente) soltanto a seguito della notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
A tanto conduce la declaratoria di illegittimità della procedura selettiva per cui
è causa.
Deve, quindi, condannarsi il convenuto al rinnovo della procedura CP_1 selettiva per l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area
Funzionari ad elevata qualificazione.
Non può invece trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta ad ottenere la declaratoria del diritto ad ottenere la progressione economica orizzontale e quella, conseguenziale, alle relative differenze retributive posto che tale declaratoria si tradurrebbe in una indebita interferenza giudiziale nelle scelte dell'Amministrazione essendo il diritto invocato subordinato al conseguimento del punteggio più elevato in ordine decrescente (cfr. art. 5
Regolamento citato) all'esito dell'espletamento della procedura selettiva.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente ed Ente locale convenuto devono essere compensate in misura di ½ stante il parziale accoglimento del ricorso e, per la parte residua, sono poste a carico del Controparte_1 liquidate come da dispositivo mentre devono essere integralmente compensate quelle relative ai rapporti con i controinteressati evocati in giudizio per la necessaria integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, disattesa ogni altra domanda, condanna il al rinnovo della procedura selettiva per l'attribuzione Controparte_1
8 della progressione economica all'interno dell'area Funzionari ad elevata qualificazione;
condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1 lite nei confronti di parte ricorrente che, compensate in misura di ½, liquida in complessive € 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 210,00 a titolo di contributo unificato;
compensa integralmente le spese di lite relative ai rapporti con
[...]
, , e . CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Così deciso in Cosenza, 16 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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