Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2347/2024 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO Parte_1
DATTILO
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. MANUELA VARANI, MARCELLO CARNOVALE e UMBERTO
FERRATO
resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva Parte_1 dinanzi a questo Giudice l' lamentando l'illegittimità della CP_1 determinazione con cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma indicata nell'atto di costituzione (euro 4.900,00) percepita a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo settembre 2022/marzo 2023.
Deduceva, quindi, l'insussistenza dell'indebito, evidenziando che erroneamente l' aveva ritenuto che vi fosse l'obbligo di comunicare la CP_1 variazione consistita nell'attività di lavoro svolta, di fatto per soli tre giorni, dalla figlia convivente atteso che tale attività Persona_1 lavorativa non aveva in alcun modo inciso sulla situazione reddituale della
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Chiedeva, quindi, che fosse accertata l'inesistenza del diritto dell' alla CP_1 ripetizione, annullando il provvedimento di recupero.
L si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, riportandosi alle CP_1 determinazioni assunte in sede amministrativa, in particolare richiamando la disciplina di cui all'art. 7 D.L. 28.01.2019, n. 4, convertito dalla legge n. 26 del 2019 ed evidenziando come la comunicazione dell'avvio dell'attività lavorativa fosse stata inoltrata dopo circa un anno, ben oltre il termine di giorni trenta previsto dalla normativa.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 03.02.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta nella data del
10.01.2025.
L fonda la richiesta di ripetizione di indebito sulle seguenti norme del CP_1
DL 4/2019 conv. nella Legge 26/2019:
l'art. 3 comma da 8 a 11 che prevede l'obbligo di comunicazioni successive all'erogazione del RdC in caso di eventi che possano incidere sull'an o sul quantum del beneficio, tra i quali “…l'avvio di attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare…” (evento da comunicare tramite apposito modello RDC-COM esteso entro 30 giorni, a pena di decadenza del beneficio);
l'art. 7 comma 4 che sanziona la mancata comunicazione con l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e la ripetizione di quanto indebitamente percepito;
l'art. 7 comma 6 che prevede la sanzione della decadenza dal beneficio in caso di percezione del beneficio in misura maggiore del dovuto per effetto di omessa presentazione delle prescritte comunicazioni.
Ebbene, pacifico che la figlia della ricorrente abbia prestato attività di lavoro dipendente nel corso dell'erogazione del reddito di cittadinanza, le
2 disposizioni del D.L. 4/2019 conv. con modifiche nella L. 26/2019 che vengono in rilievo sono le seguenti: art. 3 comma 8: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento,
a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9- bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo modalità definite dall'Istituto, che mette CP_1
l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1”. art. 7 in tema di sanzioni, che dopo avere previsto al comma 2 che l'omessa comunicazione delle variazioni di reddito o di altre informazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio costituisce reato, al comma 4 dispone: ”Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
A seguito della revoca, il beneficiario é tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”
Di seguito il comma 5 prevede “E' disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
3 c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;
h) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive svolte dalle competenti autorita', intento a svolgere attivita' di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attivita' di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
Il comma 6 dispone infine “La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Da dette disposizioni si trae che l'omessa comunicazione dell'avvio di una attività di lavoro dipendente da parte di uno dei componenti del nucleo familiare – qualunque sia il soggetto tenuto a farla, il titolare del reddito di cittadinanza o il lavoratore (come assume la parte privata) - comporta la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito (art. 7 comma 4).
4 La norma è chiara nel disporre la revoca con efficacia retroattiva, quindi l'obbligo di restituzione dell'intera prestazione, non solo di quanto ricevuto in eccesso, né pare suscettibile di una diversa interpretazione nel raffronto con il successivo comma 5 che prevede la decadenza con riguardo a specifiche ipotesi di omissioni, mancanze o mancate comunicazioni di uno dei componenti del nucleo familiare, dato che – diversamente da quanto sostenuto dall'appellante – non si riferisce solo all'omessa comunicazione di variazioni che interessino l'an del reddito di cittadinanza, ma di
“qualsiasi intervenuta variazione”, mentre il comma 5 non riguarda affatto ipotesi che incidono solo sul quantum della prestazione, come è evidente da una semplice lettura delle diverse fattispecie.
In tale quadro normativo non è quindi dirimente che l'art. 3 comma 8 faccia carico “comunque” al lavoratore di comunicare all' l'avvio dell'attività CP_1 lavorativa come dipendente.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. della parte ricorrente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza, 04/02/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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