Ordinanza cautelare 20 febbraio 2019
Sentenza 28 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/02/2022, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/02/2022
N. 00352/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Zizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pozzo Faceto, viale Stazione, n. 10;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- e Questura -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1) del provvedimento -OMISSIS- reso dalla Questura di -OMISSIS- in data 25.10.2018, notificato in data 16.11.2018, con il quale è stata rigettata l'istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata dal sig. -OMISSIS-;
2) del provvedimento prot. uscita n. -OMISSIS-reso dalla Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio Territoriale del Governo - Area I bis - Polizia Amministrativa, notificato in data 14.12.2018, con il quale è stato fatto divieto al sig. -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi specie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- e della Questura di -OMISSIS-;
Vista la dichiarazione del 17/12/2021, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2021 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente impugna il provvedimento reso dalla Questura di -OMISSIS- il 25.10.2018, notificato in data 16.11.2018, con il quale è stata rigettata l'istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché il provvedimento prot. n. -OMISSIS-reso dalla Prefettura di -OMISSIS-, notificato in data 14.12.2018, con il quale gli è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi specie.
A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11, 43 E 39 DEL T.U.L.P.S. (R.D. N. 773/1931).
2. ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E SEGG. DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, il ricorrente concludeva come sopra riportato.
Il 05/02/2019, si sono costituite in giudizio, con la difesa della Avvocatura dello Stato, le Amministrazioni resistenti, depositando una memoria di costituzione, chiedendo di dichiarare irricevibile, inammissibile e, gradatamente rigettare il ricorso.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, il ricorrente concludeva come sopra riportato.
Con ordinanza cautelare n. 105 del 20/02/2019, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, tenuto conto della condanna per il reato di falsa testimonianza ad 1 anno e 4 mesi di reclusione (con pena sospesa) inflitta al ricorrente con sentenza -OMISSIS-dal Tribunale di -OMISSIS-, con dichiarazione di non doversi procedere in ordine all’ulteriore delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone solo per la tardività della querela, sicché non è irragionevole la discrezionale valutazione (autonoma e sufficientemente motivata) dell’Autorità di pubblica sicurezza circa la carenza del requisito della buona condotta ex art. 11 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 e dell’affidamento sul corretto uso delle armi ex art. 39 del T.U.L.P.S. n. 773/1931.
Ritenuto, quindi, che l’istanza cautelare non possa essere accolta.
Ritenuto che le spese di questa fase possano essere compensate, tenuto conto della natura solo cautelare della decisione ”.
Il 25/05/2020, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di rinvio della pubblica udienza del 28/05/2020, nella quale è stato, quindi, disposto il rinvio della causa all'udienza pubblica del 22 dicembre 2021.
Il 17/12/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio un atto di rinuncia al ricorso notificato in pari data all’Avvocatura dello Stato.
Nella pubblica udienza del 22/12/2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per rinunzia, ai sensi degli artt. 35, secondo comma, lettera c), e 84 c.p.a..
Osserva, infatti, il Collegio che il ricorrente, con apposito atto notificato alle controparti e depositato in data 17 dicembre 2021, ha dichiarato “ che intende rinunciare, così come in effetti con il presente atto rinuncia, all'azione di impugnazione avverso i provvedimenti meglio specificati in narrativa promossa innanzi all'Ecc.mo Tribunale adito con ricorso con istanza di sospensione del14.01.2019. ” e che le parti resistenti, costituite in giudizio, non si sono opposte alla predetta rinuncia al gravame di parte ricorrente.
Pertanto - rilevato quanto sopra - il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 35, secondo comma, lettera c), e 84 c.p.a., con compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, sussistendo i presupposti di legge ex art. 84, secondo comma, c.p.a. (“ Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle ”), in considerazione della mancata opposizione delle parti resistenti alla rinuncia al gravame formulata dalla parte ricorrente e della non insistenza delle stesse sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso della parte ricorrente e dichiara estinto il relativo giudizio, ai sensi degli artt. 35, secondo comma, lettera c), e 84 del c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.