Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
1449/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1449/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] (D) il 15.01.1982 e residente in [...]
n.109, C.F.: ( , elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA) alla via S.Ten. C.F._1
Ernesto Cirillo n. 67 presso lo studio dell'avv. Maria Perna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti e , nato Brindisi il 18.12.1976 e residente ivi in Piazza Controparte_1
Caravaggio n. 5 (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Pignatelli ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Viale dell'Industria 23/b a Padova giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Diaz n 109, rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Pignatelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Viale dell'industria n. 23/b Padova, giusta procura in atti
INTERVENTORE VOLONTARIO
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, le parti hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Il PM, in data 11.11.2024, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.07.2024, i coniugi e hanno esposto di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Brindisi in data 16.08.2008, nel corso del quale sono nati due figli, nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente, e , nata a [...] il [...], maggiorenne e non autosufficiente Controparte_2
economicamente; che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità e incompatibilità caratteriale, hanno deciso di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di Brindisi, come risulta dal decreto di omologa del 07.07.2016.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione (in cui è stato previsto l'affido congiunto dei figli, all'epoca entrambi minori;
la collocazione del figlio presso il padre e della CP_3 figlia presso la madre;
la disciplina del diritto di visita e l'obbligo del di CP_2 CP_1
provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio e di contribuire nella misura di euro CP_3
200,00 mensili al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie), non CP_2
si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso, dichiarando di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 c.c.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il giorno 08.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., con ordinanza del 10.10.2024 sono stati richiesti alle parti taluni chiarimenti in ordine al contenuto degli accordi raggiunti, avendo le stesse pattuito che l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne venisse versato dal padre CP_2 direttamente a quest'ultima. Pertanto, con comparsa di costituzione depositata in data 21.11.2024, è intervenuta in giudizio la figlia della coppia, maggiorenne non autosufficiente CP_2
economicamente, la quale, associandosi alle richieste formulate in ricorso, ha domandato il pagamento diretto dell'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento;
quindi, con ordinanza del 05.12.2024, in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, preso atto delle conclusioni rassegnate dai coniugi e dalla terza interventrice, visto il parere favorevole del P.M. acquisito in data
11.11.2024, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
2 È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Brindisi con decreto del 07.07.2016.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Brindisi nel procedimento di separazione consensuale
(04.07.2016), terminato con decreto di omologa del 07.07.2016 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 09.07.2024, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Brindisi in data 16 agosto
2008 tra le parti in causa;
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. la figlia , diventata maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, risiede con CP_2
la mamma nel comune di Boscoreale alla via Armando Diaz, mentre il figlio ha già da CP_3
tempo trasferito la propria residenza altrove per questioni lavorative;
2. il sig. verserà la somma di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento, Controparte_1
direttamente alla figlia divenuta maggiorenne, assegno da rivalutarsi secondo gli CP_2
indici ISTAT e da versarsi entro i primi cinque giorni del mese a mezzo bonifico bancario, nulla dovuto al figlio diventato maggiorenne ed economicamente autonomo;
CP_3
3. tutte le spese straordinarie saranno corrisposte dai genitori ciascuno al 50%, in particolare, per stabilire quando le spese straordinarie, debitamente documentate, debbano essere concordate tra i genitori e quando possano non esserlo, si riporta di seguito quanto stabilito dal Protocollo in materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Torre Annunziata:
SPESE SCOLASTICHE E FORMATIVE SENZA PREVENTIVA CONCERTAZIONE: acquisto di libri di testo per il ciclo di scuola dell'obbligo e secondaria o per corsi equipollenti;
- corredo scolastico di inizio anno, anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportive rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- dotazione informatica (pc/tab1et) imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato (BES); - assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto per la scuola;
- spese per mezzi di trasporto pubblico
3 extraurbano (bus e treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- tasse universitarie per
Università statali per gli anni di corso e relativi libri di testo;
SPESE SCOLASTICHE E FORMATIVE CON PREVENTIVA CONCERTAZIONE: - retta e spese dl iscrizione a scuole paritarie o a Università private o fuori corso;
- corsi di istruzione e/o formativi anche all'estero, corsi di specializzazione, - lezioni suppletive di perfezionamento, corsi di lingua ed informatica;
- gite scolastiche superiori ad un giorno, prescuola e doposcuola se non presenti ne1l'organizzazione familiare;
- spese di alloggio fuori sede nel caso di strutture universitarie o corsi equipollenti;
- attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerosi
(es. computer); - corsi di recupero e lezioni private;
- master e corsi post universitari in Italia e all'estero, - alloggio presso la sede universitaria fuori sede.
SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO: - centro ricreativo estivo (oratorio, gruppo ricreativo estivo ovvero
“grest”, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario.
SPESE RICREATIVE SPORTIVE ED EDUCATIVE SENZA PRENTIVA
CONCERTAZIONE: - eventuale attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura;
- patente di guida.
SPESE RICREATIVE SPORTIVE ED EDUCATIVE CON PREVENTIVO ACCORDO: - iscrizione ad attività sportiva o agonistica e spese per la relativa attrezzatura;
- corso sportivo annuale per attività non agonistica;
- corsi educativi o attività artistiche, quali danza, pittura, musica, con relativo acquisto di quanto necessario per l'attività in sé e per la partecipazione a saggi, gare tornei ecc.; - corsi di informatica o lingue acquisto del relativo corredo per svolgere l'attività; - gare sportive, corsi ludici/ricreativi, vacanze e viaggi effettuati autonomamente del figlio;
- scuola guida, - acquisto mezzi di locomozione e correlative spese periodiche obbligatorie (bollo, assicurazione) e spese di manutenzione e riparazione dei medesimi;
- spese per il festeggiamento di eventi significativi nella vita dei figli (ad es.: Pr ima Comunione.
Diciottesimo compleanno, Laurea ecc.); - spese per l'eventuale animale di affezione caro alla prole (se acquistato o ricevuto successivamente alla separazione) - spese per baby-sitter o custodia della prole o e non già previste nell'organizzazione familiare e necessitate da impegni lavorativi dei genitori o malattie della prole.
SPESE MEDICHE E SANITARIE SENZA PREVENTIVA CONCERTAZIONE: - analisi ed esami medici e diagnostici, prescritti dal medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche, qualora non coperti dal SSN;
- acquisto farmaci particolari e per terapie prolungate, prescritti dal medico curante;
- visite ed interventi oculistici e dentistici effettuati
4 presso strutture pubbliche, tickets, occhiali e protesi su prescrizione medica;
- lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista;
- altre spese mediche urgenti e non programmabili purché munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza;
- trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
- farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- esami strumentali prescritti dal medico/pediatra di base o dallo specialista non coperti dal SSN;
- cure mediche urgenti non dilazionabili.
SPESE MEDICHE E SANITARIE CON PREVENTIVA CONCERTAZIONE: - visite ed interventi medici e dentistici da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate, con esclusione dei c.d. medicinali da banco;
- cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
- trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- farmaci fitoterapici o omeopatici.
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Brindisi per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 167, parte II, serie A, Uff.1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008 del Comune di Brindisi);
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
5